Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.02.2011 12.2009.32

Incarto n. 12.2009.32

Lugano 22 febbraio 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2006.676 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 24 ottobre 2006 da

AO 1, , ora AO 1 in liquidazione, (patrocinata dall'avv. RA 1,)

contro

AP 1, (patrocinata dall'avv. RA 2,)

con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'811.55 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2005 e così rigettare in via definitiva l'opposizione da lei interposta al PE n. __________ del 3/4 aprile 2006 dell'UE di Lugano, domanda alla quale AP 1 si è integralmente opposta e che, in via subordinata, ha proposto di accogliere limitatamente a fr. 3'974.20 (cambio in franchi di Euro 2'564.–);

e sulla quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 23 dicembre 2008 condannando, in parziale accoglimento della petizione, la convenuta a pagare all'attrice la somma di fr. 16'209.45 oltre interessi al 5% dall'8 dicembre 2005 e, limitatamente a questo importo, ha altresì rigettato in via definitiva l'opposizione di cui al PE n. __________ del 3/4 aprile 2006 dell'UE di Lugano;

appellante AP 1 che, con atto di appello 2 febbraio 2009, oltre a rilevare l'intervenuto fallimento della società attrice e postulare l'assegnazione a lei di un termine di 20 giorni per il versamento di una cauzione processuale ex art. 153 CPC di fr. 8'000.– a garanzia di spese e ripetibili di primo e secondo grado, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e, a titolo subordinato, accoglierla limitatamente a fr. 3'974.20, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni del 18 marzo 2009 propone la reiezione dell'appello in ogni suo punto, protestate tasse, spese e congrue ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;

ritenuto

in fatto: A. AO 1, ditta italiana attiva nella produzione, nella vendita e nell'esportazione di capi d'abbigliamento, e AP 1, società che in prevalenza si occupa della produzione e della vendita di abiti da sposa oltre che del commercio di articoli nuziali, collaborano da anni fra di loro. Il 22 novembre 2004 AO 1 ha indirizzato a AP 1 la conferma dell'ordine inoltratole il 12 ottobre 2004 riferito a una serie di capi di vestiario “Collezione PE 2005”. La venditrice ha quindi emesso fatture per un valore complessivo di Euro 12'966.70. Il 1° dicembre 2005, per il tramite di una società di recupero crediti, AO 1 ha invitato controparte a saldare il dovuto. Con precetto esecutivo n. __________ del 3/4 aprile 2006 dell'UE di Lugano, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr. 20'811.55 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2005 a titolo di “spedizione merce, fattura del 01.02.05-31.08.05 (importo originale totale = Euro 12'966.70 al corso di fr. 1.60)” e ulteriori fr. 648.35 quale “danno maggiore CR [recte: CO] Art. 102-106”, cui la convenuta ha interposto tempestiva opposizione. Con scritto 14 giugno 2006 AO 1 ha nuovamente diffidato AP 1 al pagamento della merce fornita.

B. Con petizione 24 ottobre 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 20'811.55 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2005 insieme al rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 3/4 aprile 2006 dell'UE di Lugano, precisando che la merce era stata consegnata in perfetto stato e che, in merito, la convenuta non aveva mai sollevato alcun reclamo.

Con risposta 26 gennaio 2007 la convenuta vi si è opposta. Anzitutto ha contestato che la merce di cui alle citate fatture sia stata integralmente fornita. Certo, nella misura in cui lo era stata, gli articoli erano in buono stato. Nondimeno, i capi di cui alla fattura 1° febbraio 2005 -come precisato con scritto 21 febbraio 2005 (doc. 2)- le erano stati messi a disposizione in conto-vendita: a questo titolo, dovuti erano pertanto Euro 1'475.– pari al costo della merce effettivamente venduta, quella restante essendo a disposizione dell'attrice per ritiro. Le fatture 28 febbraio (n° 319), 11 (n° 646) e 18 marzo (n° 807) 2005 poi, erano state contestate con lettera del 20 dicembre 2005 (doc. 3) in quanto le forniture erano avvenute con ritardo e non erano coordinate con la globalità delle consegne. Al riguardo, le parti si erano comunque accordate nel senso di fare un tentativo di vendita, fermo restando che -ancora una volta- l'eventuale rimanenza sarebbe stata resa all'attrice. E, di queste, risultavano venduti capi di vestiario per Euro 3'089.–. Ciò posto e a titolo subordinato, considerato l'acconto di Euro 2'000.– già anticipato, il saldo scoperto avrebbe semmai potuto assommare a Euro 2'564.– (3'089+1'475./.2'000), ossia fr. 3'974.20, importo che poneva in compensazione con tasse, spese e ripetibili di causa.

Con replica del 28 febbraio 2007 l'attrice ha prodotto le bolle di consegna della merce di cui alle fatture agli atti. Ha poi negato di avere fornito merce in conto-commissione. Le contestazioni scritte della convenuta (doc. 2 e 3) erano unilaterali, quindi non attendibili. La conferma d'ordine poi, nulla indicava in tal senso. Di fatto si trattava di una tesi che incombeva alla convenuta di provare e che la stessa aveva avanzato nel tentativo di sottrarsi al pagamento di quanto dovutole. Controparte però era perfino rimasta silente alla diffida del 14 giugno 2006 e oltretutto, mai aveva prodotto una distinta della merce venduta e di quella da rendere. Men che meno si era adoperata per versare quanto da lei riconosciuto, segno questo della sua malafede. L'attrice ha infine preso atto che sulla qualità degli articoli forniti, controparte nulla aveva obiettato.

Nella sua duplica 4 aprile 2007, la convenuta ha ribadito i suoi argomenti evidenziando che i bollettini di consegna erano privi di firma e non provavano quindi la fornitura della merce. Di fatto i capi di cui alla fattura 1° febbraio 2005 erano stati consegnati in conto-vendita.

C. All'udienza preliminare del 23 maggio 2007, le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande. Esperita l'istruttoria, il 2 ottobre 2008 la convenuta ha trasmesso il memoriale conclusivo di conferma delle proprie argomentazioni come postulato in sede di risposta. Al dibattimento finale del 9 ottobre 2008, l'attrice ha riproposto il suo punto di vista ed evidenziato che i testi avevano dimostrato in modo inequivocabile che la merce fornita -rimasta incontestata per qualità e quantità- era stata di fatto venduta e non solo messa a disposizione della controparte, cui incombeva quindi l'obbligo di pagare quanto richiesto con la petizione.

D. Con sentenza 23 dicembre 2008, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, ha parzialmente accolto la petizione. La prova dell'esistenza di un contratto di compravendita ex art. 184 CO insieme al relativo obbligo di pagamento a carico della convenuta, spettava all'attrice (art. 8 CC). La convenuta doveva per contro dimostrare il preteso accordo circa la consegna di merce in conto-vendita oltre all'obbligo di pagamento dei capi realmente venduti e di resa per gli altri. I testi citati dall'attrice, a fronte della conferma d'ordine, delle fatture e dell'estratto conto da lei prodotti (doc. A, B e C), avevano dichiarato che si trattava di merce della collezione primavera/estate 2005 e che la stessa era stata venduta -come sempre nelle precedenti stagioni- alla convenuta. Di modo che, questo escludeva ogni possibilità che fosse stata consegnata in conto-vendita. Dall'altra parte invece, ai fini della tesi della convenuta, i documenti prodotti quali doc. 2 e 3, unilaterali e contestati dall'attrice, erano privi di valenza probatoria. Due dei testi da lei citati, avevano nondimeno confermato l'esistenza di un accordo proposto dall'attrice circa la consegna in conto-vendita di capi di vestiario ormai datati. Ciò posto, le fatture 28 febbraio, 11 e 18 marzo, 11 aprile e 31 agosto 2005 (per la somma complessiva di Euro 10'804.–) riguardavano merce di cui alla conferma d'ordine 22 novembre 2004 relativa alla collezione primavera/estate 2005, fattispecie qualificabile quindi quale contratto di compravendita. La fattura 1° febbraio 2005 per complessivi Euro 4'150.– recava invece la dicitura “capi di fine serie articoli vari”: erano quindi da considerare quale merce datata e quindi consegnata in conto-vendita. Di questa, la convenuta aveva ammesso avere venduto per un importo corrispondente a Euro 1'475.–. Pertanto, l'obbligo di pagamento a suo carico poteva essere stabilito in Euro 12'279.– (10'804+ 1'475), da cui bisognava ancora dedurre l'acconto di Euro 1'987.30 (ossia Euro 2'000.– al netto). Di qui, un saldo residuo scoperto di Euro 10'291.70, pari a fr. 16'209.45 applicando un tasso medio di cambio Euro/CHF tra quello proposto dall'attrice (1.60) e quello della convenuta (1.55). Gli interessi del 5% erano invece da riconoscere dall'8 dicembre 2005, scadenza fissata con scritto 1° dicembre 2005. Il Pretore ha posto tassa (fr. 1'100.–) e spese per 1/5 a carico dell'attrice e per 4/5 a carico della convenuta, obbligando quest'ultima a versare fr. 1'600.– di ripetibili parziali.

E. Con appello 2 febbraio 2009 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Postula anzitutto l'assegnazione all'attrice di un termine di 20 giorni per il versamento di una cauzione processuale ex art. 153 CPC di fr. 8'000.–, per insolvenza dell'attrice oramai fallita. I testi citati dalla convenuta avevano confermato avere trattato con il proprietario dell'attrice -signor __________ - e pattuito la fornitura di merce “un pò datata” in conto-vendita. Di modo che, il contenuto delle lettere prodotte quali doc. 2 e 3 trovava pieno riscontro. Il doc. 2 non era riferito solo alla fattura 1° febbraio 2005 -per cui la consegna di capi di vestiario in conto-vendita era pacifica- ma, aveva risolto in modo definitivo anche ogni questione concernente le successive forniture. E, allora, l'attrice non aveva sollevato alcuna obiezione. A titolo subordinato, la petizione poteva essere accolta per fr. 3'974.20, da compensare con spese e ripetibili di causa. Nelle sue osservazioni 18 marzo 2009, l'attrice propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e congrue ripetibili.

F. Intanto, il 21 marzo 2008, il Tribunale di Modena (Italia) ha dichiarato il fallimento della società attrice nominando il dott. __________ quale suo curatore. Su istanza introdotta da quest'ultimo, il 26 maggio 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha riconosciuto il fallimento dell'attrice, e trasmesso gli atti all'Ufficio fallimenti di Lugano affinché procedesse con la liquidazione fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in Svizzera (FUCT 44/2009 del 5 giugno 2009, pag. 4143). Con ordinanza presidenziale 29 settembre 2009 questa Camera ha dichiarato la causa sospesa per legge (art. 207 LEF). Con decisione del 25 febbraio 2010, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha autorizzato l'Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello, quale amministrazione del fallimento secondario pendente in Svizzera, a cedere all'amministrazione del fallimento principale italiano la pretesa oggetto della causa in esame. Ritenuto che la maggioranza dei creditori domiciliati in Svizzera consultati per via edittale sul FUSC, avevano rinunciato a farla valere in giudizio, con decisione del 5 marzo 2010 l'Ufficio fallimenti di Lugano l'ha formalmente ceduta giusta l'art. 260 LEF a AO 1 in liquidazione (FUCT 20/2010 del 12 marzo 2010, pag. 2102). Il 15 marzo 2010 la procedura di appello è quindi stata riattivata.

Con ordinanza 26 marzo 2010, la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un termine scadente il 30 aprile 2010 per comunicare una loro presa di posizione in merito a una possibile applicazione dell'art. 84 CO, visto che a fronte di un contratto concernente la fornitura di capi di vestiario per l'importo di Euro 12'966.70, l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'811.55. Il 29 aprile 2010 AO 1 in liquidazione ha rilevato che per il rinvio contenuto nell'art. 118 cpv. 1 LDIP e per l'art. 147 cpv. 3 LDIP, alla fattispecie era applicabile il diritto italiano e non quello svizzero: di modo che, la fattispecie era da esaminare giusta l'art. 1277 CCit, norma che aveva però carattere dispositivo. Ad ogni modo le parti avevano pattuito il pagamento in moneta svizzera, prova ne era il fatto che a titolo subordinato la stessa debitrice aveva riconosciuto un debito di fr. 3'974.20. Dal canto suo, il 30 aprile 2010 la convenuta ha confermato che il contratto era stato stabilito in Euro e che quindi la controparte poteva solo postulare una condanna in tal senso.

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

  1. L'appellante chiede anzitutto che l'attrice sia astretta a versare una cauzione processuale di fr. 8'000.– a garanzia dei costi causati dalle due sedi di giudizio, pena lo stralcio della causa. Ma, invano.

Certo, l'art. 153 cpv. 1 CPC/TI stabilisce che il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l'attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali (lett. a) o se l'attore è domiciliato all'estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale (lett. b). Se non che, riguardo al primo grado di giudizio, non risulta che la convenuta -che peraltro non lo pretende nemmeno- abbia mai introdotto una richiesta in tal senso. E, in sé, vale il principio dell'irretroattività della cauzione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 153). A ciò basti per il resto aggiungere che in Italia l'attrice è stata dichiarata fallita il 21 marzo 2008 e che, dal canto suo, l'appellante non pretende di essere venuta a conoscenza di questa circostanza solo contestualmente alla redazione del memoriale di ricorso, la mera produzione di un estratto internet datato 27 gennaio 2009 non essendo sufficiente da questo punto di vista. In sede di appello poi, tale facoltà è data alla sola parte appellata purché l'appellante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 153 CPC/TI (art. 316 CPC/TI). Se non che, davanti a questa Camera, la convenuta riveste il ruolo di appellante: pertanto, l'eventualità per lei di presentare una domanda in tal senso è a priori esclusa. In definitiva, posto come scopo della cauzione processuale sia proprio quello di assicurare alla parte obbligata a stare in causa (convenuta) rispettivamente a difendersi in seconda istanza, il rimborso delle spese o delle ripetibili nel caso in cui la controparte fosse soccombente in lite (Rep. 1985, pag. 143), l'istanza formulata dall'appellante risulta per finire tardiva ai fini della procedura di primo grado, e inammissibile in sede di appello. La richiesta è quindi irricevibile.

  1. Pacifica in concreto l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede a confronto l'attrice -in liquidazione per intervenuto suo fallimento- da una parte, agente in veste di venditrice di capi di vestiario con sede a __________ in Italia, e la convenuta dall'altra, acquirente di capi di abbigliamento con sede a __________ in Svizzera. Alla fattispecie si applica la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano: RS 0.275.11, CL, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1992 e in Italia il 1° dicembre 1992), poiché la vertenza è stata avviata prima del 1° gennaio 2011, data alla quale è entrata in vigore la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug, RS 0.275.12, cfr. per le disposizioni transitorie l’art. 63 n. 1 CLug). Ora, per l'art. 2 cpv. 1 in combinazione con l'art. 53 cpv. 1 CL, le persone aventi sede nel territorio di uno Stato contraente, sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. L'azione in esame è stata quindi introdotta al foro internazionale della sede della convenuta. Pacifica quindi la competenza del tribunale adito.

  2. Giusta l'art. 87 cpv. 1 CPC/TI, il giudice applica d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Ora, trattandosi di contratti l'art. 116 cpv. 1 LDIP stabilisce che esso è regolato dal diritto scelto dalle parti (cpv. 1), fermo restando che tale scelta dev'essere esplicita o risultare univoca dal contratto o dalle circostanze (cpv. 2), che la stessa può avvenire o essere modificata in ogni tempo e che se ciò avviene dopo la stipulazione del contratto, la stessa è efficace retroattivamente dal momento della stipulazione, riservati i diritti di terzi (cpv. 3). In concreto, giova rilevare che davanti al Pretore nessuna delle parti si è mai espressa in merito al diritto materiale applicabile al rapporto giuridico in essere fra di loro. Indicazioni al riguardo non si evincono nemmeno dagli allegati di causa. E, anche i documenti agli atti nulla dicono in proposito. Dal canto suo, il Pretore ha qualificato ex art. 184 CO il contratto di compravendita concluso dalle parti ed ha esaminato la vertenza sotto il profilo dell'art. 8 CC (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 2). Egli ha così unilateralmente ritenuto applicabile il diritto svizzero. Ciò posto, entro il termine impartito con ordinanza 26 marzo 2010 -dove si accennava all'eventualità di un'applicazione dell'art. 84 CO- con lettera 29 aprile 2010 l'attrice ha obiettato che l'azione in esame dipendeva in realtà dal diritto italiano. La convenuta, che nulla in proposito ha rilevato contestualmente al suo appello, ha per il resto ribadito con scritto 30 aprile 2010 che il contratto era stato concluso in Euro e, pertanto, la controparte non poteva che chiedere una condanna in tal senso. Dandosi -come già visto (sopra, consid. 3)- una fattispecie caratterizzata da evidenti elementi internazionali, la questione del diritto applicabile -che non risulta sia stata approfondita dal Pretore- va affrontata e chiarita in questa sede.

  3. La Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP [RS 291]) riserva esplicitamente l'applicazione dei trattati internazionali conclusi dalle parti in causa. Ora, l'Italia (dal 1° gennaio

  1. e la Svizzera (dal 1° marzo 1991) sono entrambe parti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, CVIM: RS 0.221.211.1). A fronte di un contratto di compravendita internazionale concernente la fornitura di capi di vestiario (sopra, consid. 3; art. 2 e 3 CVIM a contrario; Brunner, UN-Kaufrecht - CISG, Berna 2004, n. 7 segg. ad art. 2) -sotto questo profilo che poi la merce sia stata fornita in “conto-vendita” o no non ha rilevanza- perfezionato tra due società con rispettive sedi in Stati che vi hanno entrambe aderito, alla vertenza in esame torna applicabile la predetta Convenzione giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. a della stessa (sentenza del TF del 19 febbraio 2004 [4C.307/2003]; Tercier/Favre/Pedrazzini, La vente internationale de marchandises, in: Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4aed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1558 ad §21). In assenza di una qualsiasi indicazione in merito al diritto applicabile alla fattispecie (sopra, consid. 4), si deve peraltro concludere che a priori le parti non hanno escluso l'applicazione di questa convenzione (art. 6 CVIM).
  1. La CVIM presuppone un'applicazione esaustiva poiché regge l'insieme del contratto ovvero formazione di quest'ultimo, diritti e obblighi assunti dalle parti, come pure conseguenze di un suo inadempimento, fermo restando che “per l'interpretazione della presente Convenzione sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l'uniformità dell'applicazione come pure d'assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale” (art. 7 cpv. 1 CVIM). Di regola quindi, essa non tollera un'applicazione suppletiva del diritto nazionale. Questo significa che nell'ipotesi in cui una determinata questione non fosse regolata in modo esplicito dalla convenzione, il giudice dovrà trovare una soluzione ispirandosi ai principi generali della convenzione medesima (“Le questioni concernenti le materie disciplinate dalla presente convenzione non esplicitamente decise dalla stessa sono regolate secondo i principi generali ai quali essa s'ispira […]: art. 7 cpv. 2 prima frase CVIM), e non di principio al diritto nazionale. Quest'ultimo potrà essere considerato solo a titolo eccezionale -in pratica in presenza di una lacuna- da determinare in base al diritto internazionale privato che il giudice adito deve applicare (“[…] o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato”: art. 7 cpv. 2 seconda frase CVIM) (sentenza del TF 15 settembre 2000 [4C.105/2000] consid. 2a; Stoffel, Le droit applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, in: Dessemontet, Les contrats de vente internationale de marchandises, Losanna 1991, pag. 36).

Nel caso concreto, le parti contestano di fatto l'entità del prezzo di compravendita dovuto che l'acquirente non ha corrisposto alla venditrice e che, in parziale accoglimento della richiesta di quest'ultima, il Pretore ha stabilito in fr. 16'209.45. La questione doveva pertanto essere esaminata alla luce degli art. 53 segg. CVIM.

  1. Invero, con scritto 29 aprile 2010, l'attrice accenna all'art. 118 LDIP e al relativo rinvio alla Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee (Convenzione dell'Aia: RS 0.221.211.4) cui sia la Svizzera (dal 27 ottobre 1972) che l'Italia (dal 1° settembre 1964) sono parti. Ora, nella misura in cui torna applicabile la CVIM (l'art. 90 CVIM, in quanto riferito a norme di diritto materiale, non obbligandola a cedere il passo alla Convenzione dell'Aia: Brunner, op. cit., n. 12 ad “Einleitung”), riservata l'eventualità che si realizzi la fattispecie prevista dall'art. 7 cpv. 2 CVIM -che quindi, proprio in virtù dell'art. 118 LDIP, obbliga il giudice svizzero a riferirsi a quella stessa convenzione per determinare il diritto nazionale eccezionalmente applicabile a titolo suppletivo (sopra, consid. 6)- la Convenzione dell'Aia acquista rilevanza limitatamente alle questioni volutamente escluse dal campo d'applicazione della Convenzione di Vienna (art. 2-5 CVIM; Brunner, op. cit., n. 11 ad “Einleitung”). Eventualità questa che, come già detto (sopra, consid. 6), in concreto non si realizza visto che le contestazioni si riferiscono al prezzo di compravendita: segnatamente non risulta che controversa sia la validità del contratto come tale riguardo cui le parti non hanno eccepito -quantomeno non lo hanno fatto in modo esplicito- né vizi di volontà né di consenso (art. 4 lett. a CVIM).

  2. Giusta l'art. 53 CVIM il compratore è obbligato, nelle condizioni previste dal contratto e dalla convenzione, a pagare il prezzo e ad accettare la fornitura. L'obbligo del compratore di pagare il prezzo comprende quello di prendere le misure e di compiere le formalità destinate a permettere il pagamento del prezzo che sono previste dal contratto o dalle leggi e dai regolamenti (art. 54 CVIM). Inoltre, il compratore deve pagare il prezzo alla data fissata nel contratto o risultante dal contratto e dalla convenzione, senza che occorra alcuna domanda o altra formalità da parte del venditore (art. 59 CVIM). Decorsa infruttuosa quella scadenza, il venditore è legittimato a esigere in giudizio dal compratore il pagamento del prezzo (art. 62 CVIM; Brunner, op. cit., n. 3 ad art. 59 CVIM e n. 1 ad art. 61 CVIM).

Di per sé, a meno che non risulti dal contratto medesimo o da usi e consuetudini vigenti tra le parti, la Convenzione di Vienna non prevede disposizioni in merito a come si determina la valuta in cui il prezzo d'acquisto va pagato né sui relativi mezzi legali di pagamento, per le quali si procederà quindi giusta l'art. 7 cpv. 2 CVIM (Schnyder/Straub, in: Honsell, Kommentar zum Un-Kaufrecht, Berlin/Heidelberg 1997, n. 23 ad art. 54; Hager, in: Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, 4a ed., Monaco 2004, n. 8 seg. ad art. 54; Siehr, Das internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, §15 pag. 265; Favre/Tercier/Pedrazzini, op. cit., n. 1557 ad §21 e n. 1718 ad §24). Nel contesto di questa convenzione, al venditore non è tuttavia riconosciuta la facoltà di scegliere quale sia la valuta determinante (Schnyder/Straub, op. cit., n. 27 seg. ad art. 54) né, in generale, il diritto di pretendere il pagamento di quel prezzo d'acquisto nella moneta del paese del compratore, eventualità questa che sussiste a favore di quest'ultimo qualora il pagamento nella valuta pattuita non è più possibile (Hager, op. cit., n. 11 ad art. 54 con rinvii).

  1. In concreto, la venditrice chiede la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'811.55 oltre accessori (petizione, pag. 3), richiesta confermata con il memoriale di replica (pag. 3) e in sede di dibattimento finale (verbale 9 ottobre 2008). Nondimeno, da tutti i documenti prodotti agli atti risulta che il prezzo stabilito per ciascun capo di vestiario fornito alla convenuta era stato pattuito in Euro. In tal senso vanno segnatamente la conferma d'ordine del 22 novembre 2004, che fornisce i dettagli di prezzo per ogni articolo (doc. A), le relative fatture (doc. B), l'estratto conto riassuntivo dell'11 novembre 2005 (doc. C) e la stessa diffida di pagamento del 1° dicembre 2005 (doc. I), scritti questi trasmessi all'acquirente direttamente dalla venditrice (doc. A, B e C) rispettivamente per suo conto (doc. I). E, d'altro canto, pure i documenti prodotti dalla convenuta dimostrano che l'intesa fra le parti era finalizzata a un pagamento in Euro, come evidenziano i due scritti di contestazione (doc. 2 e 3) e il conteggio riassuntivo da lei improntato (doc. 4). Al riguardo, la scelta risulta pertanto chiara e precisa (art. 55 CVIM a contrario; Brunner, op. cit., n. 2 ad art. 55 CVIM) e non da adito a dubbi. Nella stessa ottica, del resto, va l'art. 7.2.1 (“Se la parte tenuta ad adempiere un'obbligazione pecuniaria non adempie, il creditore può esigere il pagamento”) dei Principi Unidroit 2004 [validi per i contratti commerciali internazionali], applicabili alfine di assicurare alla Convenzione di Vienna un'interpretazione uniforme (Brunner, op. cit., n. 17 ad “Einleitung” e n. 8 seg. ad art. 7 CVIM; versione integrale dei Principi Unidroit 2004, reperibile, in: www.unidroit.org/french/ principles/contracts/main.html). Il commento che accompagna tale norma stabilisce in particolare che questo principio si applica indipendentemente dalla moneta in cui il pagamento è dovuto o può essere effettuato e che il diritto del creditore di esigere il pagamento si estende anche ai casi di pagamento in moneta straniera.

Oltretutto, la moneta pattuita dalle parti, ossia l'Euro, corrisponde proprio a quella corrente e valida nel luogo del pagamento, ossia in Italia. In effetti, se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore alla stabile organizzazione di quest'ultimo (art. 57 cpv. 1 lett. a CVIM; Brunner, op. cit., n. 3 ad art. 57 CVIM), analogamente a quanto sancito dall'art. 6.1.6 cpv. 1 lett. a Principi Unidroit 2004 (“Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato né determinabile in base al contratto, la parte deve adempiere presso la sede d'affari del creditore se si tratta di obbligazione pecuniaria”). E, dalla documentazione prodotta, non risulta che quale luogo di pagamento ne sia stato fissato uno diverso. Sotto questo profilo, che sulle fatture agli atti siano state indicate le coordinate di uno specifico conto bancario presso un istituto a __________ (doc. A, pag. 3; doc. B) nulla cambia (Brunner, op. cit., n. 5 ad art. 57 CVIM; Tercier/Favre/ Pedrazzini, op. cit., n. 1715 ad §24).

  1. Di conseguenza, per quanto attiene il contratto relativo alla fornitura di capi di vestiario, trattandosi di pretesa espressa in Euro l'attrice era pertanto legittimata a postulare in giudizio la sola condanna dell'acquirente al pagamento di una somma di denaro in Euro (cfr. anche: Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 25 ad art. 147; Dasser, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 30 ad art. 147). Al riguardo, poco importa che l'attrice abbia già posto in esecuzione quanto da lei rivendicato e che, nel contesto della condanna di pagamento, chieda altresì il rigetto definitivo del relativo precetto esecutivo fatto spiccare dal competente ufficio di esecuzione. Nell'ambito di un'esecuzione forzata promossa in Svizzera l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF -che obbliga alla conversione in valuta svizzera del relativo ammontare di una pretesa in moneta estera- è norma giuridica di applicazione immediata giusta l'art. 18 LDIP: come tale però, non modifica in alcun modo il debito che ne è a fondamento, in quanto non costituisce una novazione di quella pretesa (Dasser, op. cit., n. 29 ad art. 147; Vischer, op. cit., n. 24 ad art. 147),

Di modo che, anche se per altri motivi, in virtù della massima d'ufficio l'appello merita di essere accolto con conseguente reiezione dell'azione promossa dall'attrice. Visto l'esito del giudizio odierno, non si giustifica di esaminare oltre le censure di merito sollevate in appello. A titolo subordinato, la convenuta ha invero riconosciuto un debito di fr. 3'974.20: si tratta tuttavia di un’ammissione che ha condizionato alla “compensazione di spese e ripetibili” (appello, pag. 4; conclusioni, pag. 3; duplica, pag. 2; risposta, pag. 2) e che, nella misura in cui si riferiva ad un'azione che proponeva una non legittima condanna in franchi svizzeri a fronte di una pretesa pattuita in Euro, non può certo essere considerata alla stregua di un’acquiescenza (art. 352 CPC/TI).

  1. In definitiva, l'appello deve così essere accolto con conseguente reiezione della petizione dell'attrice. Gli oneri processuali di primo grado seguono la soccombenza della parte convenuta (art. 148 CPC/TI). Per la procedura di appello, la convenuta si vede respingere la domanda di cauzione processuale, vince tuttavia sul merito dell'appello anche se per motivi diversi da quelli eccepiti e in applicazione del principio di ufficialità sancito dall'art. 87 CPC/TI. La relativa tassa di giustizia e le spese restano a suo carico per 1/5 e per il resto vanno a carico dell'attrice, che rifonderà all'appellante un'indennità per ripetibili proporzionata (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili) alla pertinenza delle censure sollevate con il memoriale di ricorso (di 5 pagine scarse, riassumibili in 3). Il valore litigioso di fr. 16'209.45 è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati la Convenzione di Lugano (CL), gli art. 18 e 116 segg. LDIP, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980, l'art. 148 CPC/TI, la TG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia: I. La domanda di cauzione processuale di AP 1, __________, contestuale all'appello da lei formulato il 2 febbraio 2009 è irricevibile.

II. Per il resto, l'appello 2 febbraio 2009 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 (1.1 e 1.2) e 2 della sentenza 23 dicembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, sono così riformati:

“1. La petizione è integralmente respinta.

  1. La tassa di giustizia in complessivi fr. 1'100.– e le spese, da anticipare come di rito, sono integralmente a carico dell'attrice. Quest'ultima verserà alla controparte fr. 2'000.– di ripetibili.”

III. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr. 50.–

Totale fr. 650.–

già anticipati dall'appellante, restano a suo carico nella misura di fr. 130.– mentre i restanti fr. 520.– sono posti a carico di AO 1 in liquidazione, __________. Quest'ultima rifonderà a AP 1, __________, un'indennità di fr. 400.– a titolo di ripetibili parziali.

IV. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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