Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.12.2011 12.2009.232

Incarto n. 12.2009.232

Lugano 23 dicembre 2011/jm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.10 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 22 gennaio 2003 da

AA 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 AP 2 entrambi rappr. da RA 1 AA 1 rappr. da RA 2

con cui la parte attrice ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 in solido e in subordine di AA 1 al pagamento di fr. 8'888.90 oltre interessi (richiesta subordinata poi abbandonata in replica) nonché l’iscrizione in via definitiva, per tale importo, di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ RFD di __________, domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore, con sentenza 13 novembre 2009, ha parzialmente accolto, condannando AP 1 e AP 2 in solido al pagamento di fr. 8'888.90 oltre interessi all’attore cessionario AA 1 e cancellando l’ipoteca legale annotata in via provvisoria;

appellanti AP 1 e AP 2 con atto di appello 10 dicembre 2009, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

appellante adesivamente l’attore cessionario AA 1 con allegato 1° febbraio 2010, con cui chiede di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti AP 1 e AP 2 con osservazioni 12 marzo 2010 postulano la reiezione dell’appello adesivo, pure protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con petizione 22 gennaio 2003, avversata dalle rispettive controparti, T__________ SA ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 in solido e in subordine di AA 1 al pagamento di fr. 8'888.90 oltre interessi (richiesta subordinata poi abbandonata con la replica 12 gennaio 2004) nonché l’iscrizione in via definitiva, per tale importo, di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di quest’ultimo;

che a seguito della cessione 20 dicembre 2005 (nel plico inc. n. OA.2003.8 rich.) AA 1 è subentrato nella posizione processuale di T__________ SA;

che con le conclusioni 7 luglio 2009 (nel plico inc. n. OA.2003.203 rich.), allestite con un unico allegato per le 9 cause separatamente promosse contro di lui (e in due casi, tra cui quello ora in esame, anche contro di altri), AA 1, definendosi a quel momento cessionario e subentrante in causa delle pretese di T__________ SA (p. 2 e 44), ha chiesto di respingere integralmente la petizione contro di lui promossa e di cancellare l’ipoteca legale annotata in via provvisoria sul suo fondo, postulando altresì che gli oneri processuali fossero posti a carico dell’attrice, tenuta a rifondere al convenuto congrue ripetibili (p. 44); con le loro conclusioni 8 luglio 2009 AP 1 e AP 2 hanno dal canto loro ribadito la domanda di reiezione della petizione;

che con sentenza 13 novembre 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione (dispositivo n. 1), condannando AP 1 e AP 2 in solido, tenuti altresì ad assumersi gli oneri processuali e le ripetibili (dispositivo n. 1.3), al pagamento di fr. 8'888.90 oltre interessi (dispositivo n. 1.1) e cancellando l’ipoteca legale annotata in via provvisoria (dispositivo n. 1.2): il giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha ritenuto che con l’allegato conclusionale l’attore cessionario AA 1 avesse inteso solo chiedere la cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria, mentre non era possibile dar seguito alla richiesta condannatoria, la quale era “evidentemente stata omessa nelle conclusioni” (p. 4);

che la sentenza pretorile è stata impugnata da entrambe le parti: con appello 10 dicembre 2009, avversato dalla controparte, AP 1 e AP 2 hanno chiesto la sua riforma nel senso di respingere la petizione, osservando come AA 1 con le conclusioni avesse chiaramente chiesto di respingere integralmente la petizione; con appello adesivo 1° febbraio 2010, cui la controparte si è opposta, AA 1 ha chiesto di respingere l’appello, rilevando che la domanda di reiezione della petizione formulata con le conclusioni si riferiva logicamente solo alla questione dell’iscrizione dell’ipoteca legale e che, se così non fosse stato, si sarebbe in presenza di un errore essenziale manifesto che viene da lui ora “fatto valere”;

che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272), di modo che l’intera procedura rimane disciplinata dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);

che, ciò premesso, è a ragione che AP 1 e AP 2 ritengono che AA 1, con le sue conclusioni, abbia abbandonato ogni richiesta nei loro confronti: se è vero che dalla domanda formulata da quest’ultimo (a p. 44, petitum n. 10) di respingere integralmente la petizione contro di lui promossa e di cancellare l’ipoteca legale annotata in via provvisoria sul suo fondo si poteva effettivamente intendere che egli auspicava espressamente solo la reiezione delle pretese formulate nei suoi confronti, è però altrettanto vero che egli, pur sempre rappresentato da un legale, a quel momento nemmeno ha insistito per l’accoglimento delle pretese formulate nei confronti di AP 1 e AP 2, sicché, alla luce di quanto da lui dichiarato in precedenza nei suoi considerandi, ovvero che “tutte le petizioni delle ditte appaltatrici devono essere respinte con la protesta delle spese e delle ripetibili” (p. 39), si poteva e doveva ragionevolmente ritenere che il mancato inserimento di una tale richiesta nel petitum non era dovuto a una mera dimenticanza, ma stava per l’appunto a significare che le pretese nei confronti di costoro erano state abbandonate; anche la sua domanda di condannare la parte attrice al pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili parla del resto a favore di una tale interpretazione; oltretutto invano si cercherebbero nel suo pur corposo allegato conclusionale eventuali considerazioni in fatto e in diritto a sostegno di un possibile accoglimento delle pretese formulate nei loro confronti;

che è poi chiaramente a torto che AA 1 evidenzia di essere a quel momento semmai incorso in un errore essenziale manifesto (art. 24 CO), che viene da lui ora “fatto valere” (non si sa per altro come): la sua invocazione di un errore essenziale sulla base di fatti nuovi è innanzitutto proceduralmente inammissibile essendo avvenuta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI); e in ogni caso la sua richiesta, foss’anche stata ricevibile, sarebbe stata senz’altro respinta nel merito, la dottrina e la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che le dichiarazioni processuali di una parte non possono essere impugnate per errore (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 190 ad art. 23/24 CO), tanto meno in una fase processuale successiva (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 287), e a maggior ragione poi se si tratta di veri e propri atti processuali (Guldener, op. cit., p. 287 seg.; cfr. pure DTF 83 II 57 consid. 1);

che, visto quanto precede, l’appello deve pertanto essere accolto con la conseguente integrale reiezione della petizione, mentre l’appello adesivo dev’essere dichiarato irricevibile sia in quanto con lo stesso nemmeno è stata postulata una corrispondente domanda di riforma del giudizio pretorile (art. 314 e 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI), sia per il fatto che il convenuto era già risultato vincente in prima sede e non aveva con ciò subito alcuno svantaggio dalla querelata decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 9 seg. e n. 818 ad art. 314);

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado, d’appello e di appello adesivo, calcolate su un valore litigioso di fr. 8'888.90 (tranne per quest’ultima procedura, di fatto con un valore patrimoniale pari a zero), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 10 dicembre 2009 di AP 1 e AP 2 è accolto. Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2009 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. La petizione è integralmente respinta.

1.1 (annullato)

1.3 La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese di fr. 210.-, comprese quelle dell’annotazione provvisoria (tassa di giustizia di fr. 300.- e spese di fr. 60.-), sono poste a carico di AA 1, che rifonderà ai convenuti AP 1 e AP 2 fr. 1'800.- complessivi per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 500.-

da anticiparsi dagli appellanti in solido, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti fr. 1'000.- per ripetibili.

III. L’appello adesivo 1° febbraio 2010 di AA 1 è irricevibile.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 300.-

da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 500.- per ripetibili.

V. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2009.232
Entscheidungsdatum
23.12.2011
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026