Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.11.2011 12.2009.228

Incarto n. 12.2009.228

Lugano 22 novembre 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.509 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 1° luglio 1999 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1

rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 40'056.55 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Zurigo 2, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 29'364.25;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 16 novembre 2009 ha accolto per fr. 25'921.45 oltre interessi ed accessori;

appellante la convenuta con atto di appello 14 dicembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 18 gennaio 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 4 luglio 1997, a , si è verificato un incidente della circolazione, che ha visto coinvolti da una parte E , cittadino straniero domiciliato all’estero, alla guida di un’auto immatricolata e assicurata all’estero (cfr. doc. I° rich.) e il cui assicuratore RC delegato per la Svizzera era AP 1, e dall’altra RA 1. A seguito dell’incidente, avvenuto per esclusiva responsabilità di E __________, RA 1, che allora svolgeva tra l’altro l’attività accessoria di amministratore della società AO 1, ha riportato alcune ferite, che ne hanno causato l’incapacità lavorativa - prima totale e poi parziale
  • per diversi mesi.
  1. Con la petizione in rassegna, promossa in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LCStr ed avversata dalla controparte, AO 1 - che nelle more della causa ha mutato la sua ragione sociale in AO 1 - ha chiesto la condanna della casa madre francese di AP 1 - che nel frattempo ha a sua volta mutato la sua ragione sociale in AP 1 - al pagamento di fr. 40'056.55 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, per tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Zurigo 2, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 29'364.25 (recte: fr. 29’864.25). Essa, professandosi cessionaria delle pretese delRA 1, ha in ultima analisi chiesto il risarcimento della perdita di guadagno da lui patita quale suo amministratore (fr. 25'921.45, pari all’80% della retribuzione semestrale pattuita in fr. 40'000.-, per il periodo luglio 1997 - fine aprile 1998, tenuto conto del grado di incapacità lavorativa accertato) e dei relativi contributi sociali a carico del datore di lavoro (fr. 3'942.80), somme nel frattempo già anticipategli dalla società a titolo di prestito.

  2. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritenendo corretta la scelta dell’attrice di azionare non la succursale di Zurigo della convenuta, priva di capacità di stare in lite, ma la sua casa madre francese. Nel merito il giudice di prime cure ha quindi ritenuto fondata solo la pretesa avente per oggetto il risarcimento della perdita di guadagno patita dalRA 1 quale amministratore, a suo giudizio validamente ceduta all’attrice (doc. AW), poco importando a quel proposito se quella somma (fr. 25'921.45) era nel frattempo già stata anticipata a quest’ultimo dall’attrice con l’obbligo per lui di restituirla solo se l’assicuratore RC di E__________ __________ non l’avesse corrisposta all’attrice: da una parte l’importo di riferimento di fr. 40'000.- al semestre per il calcolo dell’indennità per la perdita di guadagno trovava riscontro nella documentazione agli atti (cfr. la relazione dell’amministrazione 1997 nella doc. rich. V°) e in parte anche nella deposizione del teste F__________ ), l’aumento dell’indennità a favore dell’amministratore essendo stato deciso dalla società alla luce delle buone prospettive di sviluppo (cfr. la testimonianza F __________ e il rapporto di gestione 1996 nella doc. rich. V°); dall’altra l’importo di fr. 25'921.45 corrispondeva all’importo base di fr. 40'000.- al semestre ridotto all’80% e calcolato sul periodo ufficiale di incapacità lavorativa nei diversi gradi (cfr. atto VIIIa e certificato medico annesso; conclusioni p. 10; doc. X), tanto più che, per la verità, in sé le modalità di calcolo di tale somma (se non per l’importo di riferimento di fr. 40'000.- al semestre), come pure il nesso di causalità con l’incidente, neppure erano stati contestati. La pretesa relativa ai contributi sociali a carico del datore di lavoro (fr. 3'942.80) è per contro stata respinta. Di qui l’accoglimento della petizione limitatamente a fr. 25'921.45 più interessi ed accessori.

  3. Dell’appello della convenuta, che chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere anche la pretesa di fr. 25'921.45 e con ciò l’intera petizione, e delle osservazioni dell’attrice, che postula invece la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario nei prossimi considerandi.

  4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

  5. L’attrice ha sollevato prudenzialmente l’eccezione di tardività dell’appello, datato 14 dicembre 2009, ipotizzando che la sentenza sia stata notificata alla convenuta il 23 novembre 2009. A torto. La sentenza impugnata reca la data del 16 novembre 2009 ed è stata intimata alle parti, tramite i loro patrocinatori, venerdì 20 novembre 2009. Essa è pertanto stata ricevuta da loro al più presto lunedì 23 novembre 2009, sicché il termine d’impugnazione di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC/TI) iniziava a decorrere solo l’indomani (art. 131 cpv. 1 CPC/TI), martedì 24 novembre 2009, e giungeva a scadenza il 13 dicembre 2009, domenica, con conseguente riporto al prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC/TI), ossia a lunedì 14 dicembre 2009. Dal che la tempestività dell’appello, dato alla posta effettivamente quel giorno, che può così essere vagliato nel merito.

  6. Con la prima censura d’appello la convenuta ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, osservando che la causa doveva essere promossa nei confronti della sua succursale di Zurigo. Il rilievo è al limite del temerario. Come giustamente rilevato dal Pretore, nel diritto svizzero - applicabile alla fattispecie ed in particolare anche alla succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP) - la succursale, nonostante l’autonomia economica di cui dispone, è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (Vischer, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n. 11 ad art. 160 LDIP; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 13 ad art. 38; DTF 130 III 58 consid. 6.2; TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2.2 pubbl. in RtiD II-2006 N. 34c; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.57, 22 marzo 2010 inc. n. 12.2007.15, 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87 e 90). Tanto basta per respingere la censura. In questa sede la convenuta non ha oltretutto nemmeno censurato l’assunto pretorile in tal senso, che già per questo avrebbe dovuto essere considerato assodato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307), limitandosi ad affermare che quel principio non era stato contestualizzato. Sennonché le circostanze da lei evocate - per altro per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) in questa sede - a questo proposito, ed in particolare il fatto che nel 1998, 1999 e 2004 l’attrice avrebbe avviato nei confronti della sua succursale di Zurigo una procedura esecutiva e altre tre cause, è del tutto privo di rilevanza per la fattispecie che qui ci occupa, tanto più che semmai solo la procedura esecutiva (doc. AD) concerneva le parti qui in causa (le cause di cui ai doc. W e AE essendo state promosse da __________ e l’altra da lei menzionata - di cui per altro non vi è nulla agli atti - opponendo a suo dire RA 1 al __________); privo di qualsiasi fondamento è poi l’assunto secondo cui quei fori avrebbero creato la litispendenza per la causa che ci occupa.

  7. La convenuta eccepisce in seguito la nullità materiale della cessione a favore dell’attrice (doc. AW). Essa rileva in sostanza che la parte lesa restava il solo legittimato a far valere in causa la sua pretesa; che agli atti risultava solo il doc. AW, atto privato di mutuo, che esulava dalla procedura in corso e che quindi era inconferente per i fini di causa; che dall’esame dell’accordo di cui al doc. AW si sarebbe potuto desumere che si trattava di un importo dato per coprire i costi dell’assistenza legale fornita dal legale medesimo per ottenere le prestazioni risarcitorie della convenuta; che la cessione era stata stipulata tra le medesime persone; e che vi era il legittimo dubbio che la cessione celasse un potenziale arricchimento della parte lesa (appello p. 6 seg.). La censura è irricevibile, le circostanze alla base della stessa essendo state sollevate dalla convenuta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). Essa sarebbe stata per altro irricevibile anche per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), le ragioni alla base della sua richiesta essendo state esposte in modo confuso e non sufficientemente comprensibile. E comunque sarebbe stata infondata anche nel merito, non essendo per nulla chiaro come le stesse possano comportare l’eventuale nullità della cessione di cui al doc. AW.

  8. La convenuta eccepisce poi anche la nullità formale del contratto di cessione a favore dell’attrice (doc. AW), rilevando come lo stesso sarebbe stato sottoscritto dalRA 1 in una situazione di doppia rappresentanza e di conflitto di interessi. La censura è anche in questo caso irricevibile, la circostanza alla base della stessa essendo stata sollevata dalla convenuta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), ritenuto che in prima istanza essa si era limitata ad evidenziare un’altra questione e meglio il fatto che quel documento era firmato da persone non aventi diritto di firma per la società attrice (replica p. 4), aspetto di cui non sembra ora essersi più prevalsa. Fosse anche stata ricevibile, l’eccezione sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso. La convenuta dimentica in effetti che il contratto di cessione tra cedente e cessionario può venire in essere anche per atti concludenti (Girsberger, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 15 ad art. 164 CO) e che se è vero che il fatto di contrarre con sé stesso ("Selbstkontrahieren" o "Selbsteintritt") o di contrarre contemporaneamente quale rappresentante o organo di due persone diverse ("Doppelvertretung" rispettivamente "Doppelorganschaft") non è di principio lecito (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 9ª ed., n. 1439; Fellmann, Berner Kommentar, n. 119 ad art. 398 CO; Zobl, Probleme der organschaftlichen Vertretungsmacht, in: ZBJV 1989 p. 301 seg.), è però altrettanto vero che la situazione è diversa se per la particolare natura del contratto sia escluso un pericolo di danno al mandante rispettivamente non siano posti a confronto interessi contrastanti oppure se il mandante vi abbia consentito anche solo per atti concludenti (DTF 89 II 326, 95 II 617; Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8ª ed., p. 148; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 122 segg.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1440; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, p. 351 N. 121 segg.; Fellmann, op. cit., N. 120 seg. ad art. 398 CO; Zobl, op. cit., p. 302 seg.; TF 29 agosto 2000 5C.137/2000 consid. 4, 4 dicembre 2001 5C.261/2001 consid. 6c; II CCA 30 novembre 1994 inc. n. 114/94, 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.257, 20 settembre 1999 inc. n. 10.98.20, 1° febbraio 2000 inc. n. 10.1996.9, 9 maggio 2000 inc. n. 12.2000.17, 13 settembre 2001 inc. n. 12.2000.217, 26 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.102, 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255). Ora, nel caso di specie è incontestabile che la conclusione di un contratto di cessione a favore dell’attrice sia di natura tale da escludere un qualsiasi pericolo di danno alla stessa, tanto più che essa ha in ogni caso dimostrato di aver aderito per atti concludenti a quell’accordo, chiedendo dapprima a proprio nome il risarcimento del danno patito dalRA 1 (doc. X), avviando poi personalmente una procedura esecutiva nei confronti della convenuta (doc. AD) ed inoltrando quindi la presente causa. Ad ulteriore conferma del fatto che il doc. AW era stato sottoscritto con il consenso dell’attrice, si osserva oltretutto che lo stesso era stato a quel momento firmato in suo nome anche da due suoi azionisti (sia pure privi del diritto di firma, che in effetti spettava solo alRA 1, cfr. doc. A).

  9. Nel prosieguo del suo esposto la convenuta rimprovera al Pretore di non aver esaminato se RA 1 fosse stato attivo per l’attrice in qualità di lavoratore dipendente o di indipendente, evidenziando poi che nel primo caso la parte lesa non avrebbe subito alcun danno e nel secondo che essa aveva comunque ricevuto un prestito e quindi si trattava semmai di un’entrata e non di un mancato guadagno da risarcire. Nella misura in cui è ricevibile, la censura è infondata.

Non è innanzitutto vero che il Pretore non abbia chiarito o specificato se RA 1 aveva lavorato per l’attrice in qualità di dipendente o di indipendente. Il giudice di prime cure, pur non avendolo invero detto espressamente, ha in effetti lasciato intendere che quest’ultimo aveva agito in qualità di mandatario indipendente, tanto è vero che ha parlato di una sua attività accessoria (sentenza p. 2) e della pattuizione di un onorario o di un’indennità a suo favore (sentenza p. 2 e 5). E d’altro canto egli nemmeno sarebbe stato tenuto ad approfondire la questione, visto e considerato che negli allegati di replica (p. 4 e 6) e di duplica (p. 4 e 5) le parti si erano date atto che costui aveva per l’appunto agito in qualità di mandatario indipendente.

Ammesso con ciò un suo intervento quale indipendente, nulla permette di concludere che la pretesa di risarcimento del danno di quest’ultimo, poi ceduta all’attrice, costituisca un danno di riflesso dell’attrice o comunque un danno non risarcibile. Il fatto che egli abbia in precedenza ricevuto un prestito dall’attrice (sulla questione, cfr. pure il consid. 11), per definizione da restituire, non significa in effetti che la sua perdita di guadagno sia così già stata risarcita e che in tal modo egli non possa più cedere all’attrice quella sua pretesa risarcitoria. Quanto poi all’eventualità che egli disponesse di un’assicurazione privata per perdita di guadagno per indipendenti, che escluderebbe l’esistenza di un suo pregiudizio, la stessa è stata ipotizzata dalla convenuta (che per altro sembrerebbe escluderne l’esistenza, cfr. appello p. 10) per la prima volta, e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), solo in questa sede.

  1. La convenuta rimprovera inoltre al Pretore di aver ritenuto che la somma di fr. 25'921.45 versata a suo tempo dall’attrice alRA 1 costituiva un anticipo della pretesa risarcitoria dovuta da E__________ __________ o dal suo assicuratore RC (con l’obbligo per lui di restituirla solo se costoro non l’avessero pagata all’attrice cessionaria) e non invece un prestito (con quelle particolari modalità di restituzione). A ragione. Quella costruzione giuridica parla in effetti chiaramente a favore della pattuizione di un contratto di prestito, la cui esistenza, evidente già dal solo tenore dell’accordo (doc. AW; cfr. pure il teste F__________ __________), era per altro già stata pacificamente ammessa dalle parti negli allegati preliminari (cfr. replica p. 4 e 6 e duplica p. 4). Sennonché, la nuova qualifica giuridica da attribuirsi all’accordo tra l’attrice e RA 1 non migliora in alcun modo la posizione della convenuta, che da parte sua nemmeno ha ritenuto di spiegarne le eventuali conseguenze pratiche.

  2. L’ultima censura d’appello attiene alla quantificazione del danno. A questo proposito la convenuta ha dapprima osservato di aver contestato in prima sede che la pretesa di perdita di guadagno si basava su un potenziale reddito futuro mai concretizzatosi neppure dopo il dicembre 1999, tant’è che l’attrice, pur avendo sino ad allora incassato onorari contenuti, aveva indicato un tanto improvviso quanto inspiegato balzo del reddito annuale delRA 1 (da fr. 15'240.- annui a fr. 40'000.- semestrali) proprio al momento della richiesta di risarcimento. Essa ha quindi rilevato che la sentenza donava “forza probante certa ai … documenti contabili prodotti dall’attrice ed ad un teste in stretta attività con l’attrice medesima, per poi concludere che “in sé la modalità di calcolo di tale importo (se non per l’importo di riferimento di fr. 40'000.- al semestre), come pure il nesso di causalità (…) non sono contestati” (pag. 5, §3)”, concludendo che “di nuovo, con risposta 22 novembre 1999 e replica 3 aprile 2000” essa aveva “utilizzato chiare e inopinabili formulazioni per contestare la pretesa nel suo insieme, ma di ciò non si è tenuto conto” (appello p. 11). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), la convenuta non essendosi confrontata criticamente con la diversa argomentazione pretorile - secondo cui, in sintesi, da una parte l’importo di riferimento di fr. 40'000.- al semestre deciso dall’attrice alla luce delle prospettive di sviluppo trovava riscontro in alcuni documenti o testimonianze e dall’altra il nesso di causalità e la modalità di calcolo dell’importo di fr. 25'921.45, corrispondente comunque alla perdita di guadagno delRA 1 a seguito dell’incidente, non erano di per sé state nemmeno contestate - ed in particolare non avendo spiegato per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Oltretutto il semplice richiamo o rinvio alle allegazioni formulate negli allegati preliminari non costituisce una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309) e lo stesso deve valere per il riassunto di quelle eventuali allegazioni.

  3. Ne discende la reiezione del gravame, nella limitata misura in cui è ricevibile, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 25'921.45, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 14 dicembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 850.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 900.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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