Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.05.2010 12.2009.222

Incarto n. 12.2009.222

Lugano 12 maggio 2010/rs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.85 (procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 dicembre 2009 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'810.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2009, a titolo di stipendio per i mesi da novembre 2008 a giugno 2009, relativa tredicesima mensilità per il 2008 e il 2009 e oneri sociali conteggiati dal 14 luglio 2008 al 30 giugno 2009, oltre al rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 26/30 marzo 2009 dell'UEF di Locarno e l'ammissione all'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

domanda avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che, in via riconvenzionale, ha preteso dall'istante la restituzione di fr. 15'400.– oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2009;

domande sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 26 novembre 2009, e ha accolto l'istanza con conseguente condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento dell'importo capitale di fr. 25'810.– e di fr. 3'500.– per ripetibili, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo, ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta previo versamento di un'indennità per ripetibili di fr. 1'200.–, ed infine ha riconosciuto all'istante il beneficio del gratuito patrocinio del suo legale;

appellante la convenuta che, con atto di ricorso 7 dicembre 2009, chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e accogliere la sua domanda riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili;

mentre l'istante con osservazioni 18 dicembre 2009 chiede di respingere l'appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili, e la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. L'11 luglio 2008 AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di gerente/direttore presso l'Hotel __________ di __________. Il contratto di lavoro, concluso a tempo determinato e con scadenza il 31 dicembre 2008, prevedeva il versamento di un salario lordo mensile di fr. 3'500.– oltre alla tredicesima mensilità, una settimana lavorativa di 40 ore settimanali (variabili a seconda delle esigenze dell'esercizio pubblico) e cinque settimane di vacanze l'anno (doc. B, pag. 1). Il 2 febbraio 2009 le parti hanno concluso un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dal 1° gennaio 2009, un termine di preavviso per la disdetta di 3 mesi e 6 settimane di vacanza l'anno (doc. B, pag. 2). Con lettera 16 marzo 2009, AO 1 ha diffidato la convenuta al versamento entro il 23 marzo 2009 degli stipendi di gennaio, febbraio e marzo 2009 (dedotti fr. 1'000.– di acconto già ricevuto), in difetto di che il contratto di lavoro era da ritenersi rescisso per motivi gravi e con effetto immediato come dalla relativa disdetta allegata (doc. E).

B. Con istanza 24 aprile 2009 __________ si è rivolto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 25'810.– pari agli stipendi arretrati da novembre 2008 fino a giugno 2009 e alla tredicesima mensilità per il 2008 e il 2009 (doc. D), oltre gli oneri sociali dal 14 luglio 2008 al 30 giugno 2009 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta all'esecuzione da lui promossa. L'istante ha altresì chiesto l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio. La convenuta vi si è opposta, affermando che la persona che aveva firmato per suo conto i contratti di lavoro agli atti non era organo della società né disponeva di un diritto di firma. Quei contratti erano oltretutto simulati, quindi senza effetti giuridici, in quanto intenzione delle parti era la sola messa a disposizione della convenuta del certificato di capacità professionale di gerenza detenuto dall'istante così da consentire l'apertura dell'albergo. Tale volontà, che costituiva il negozio dissimulato, era peraltro contraria alla legge sugli esercizi pubblici e pertanto altresì nulla. In via riconvenzionale, essendo il contratto dissimulato a priori nullo, la convenuta ha quindi chiesto la condanna dell'istante al pagamento di fr. 15'400.–, importo da essa versato in base ai contestati contratti di lavoro. A detta della convenuta poi, l'istante non aveva svolto alcuna attività al suo servizio. Anzi, durante la chiusura invernale dell'albergo, tra novembre 2008 e fine marzo 2009, egli non vi si era nemmeno recato, fermo restando che della manutenzione necessaria in vista della riapertura della struttura si era occupata O__________ (succeduta all'istante nella gerenza). L'istante non poteva per finire chiedere gli stipendi fino a giugno 2009, visto che gli estremi di cui all'art. 337a CO non erano adempiuti. Dal canto suo l'istante ha ribadito il suo punto di vista in fatto e in diritto.

C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale previa assegnazione del termine per l'inoltro delle conclusioni, che il Pretore ha fissato al 10 novembre 2009. Con memoriale del 4 novembre 2009 l'istante ha confermato la condanna al pagamento di fr. 25'810.– oltre interessi per stipendi arretrati, a cui ha aggiunto fr. 2'606.81 di oneri sociali, insieme alla richiesta di assistenza giudiziaria. La convenuta ha inviato il suo allegato conclusivo il 6 novembre 2009, chiedendo di respingere l'istanza e accogliere la sua riconvenzione.

D. Con sentenza 26 novembre 2009, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l'istanza riconoscendo all'istante fr. 25'810.– e ha rigettato in via definitiva l'opposizione della convenuta al precetto esecutivo. Egli non ha ritenuto il contratto inefficace per il fatto che, per conto della convenuta, lo aveva firmato F__________. Certo, egli non figurava quale organo formale o detentore di un diritto di firma. Tuttavia, i presupposti della rappresentanza erano adempiuti anche quanto il rappresentato sapeva dell'agire del rappresentante e lo tollerava (“Duldungsvollmacht”) o ignorava negligentemente quella sua attività (“Anscheinsvollmacht”). E, nella misura in cui in via riconvenzionale ne chiedeva la restituzione, la stessa convenuta confermava di avere versato il salario all'istante fino a gennaio 2009 proprio sulla base dei due contratti così firmati. I testi avevano poi attestato la presenza in albergo di F__________, il quale si comportava come se fosse un direttore, circostanze queste che erano ben note a M__________, membro della società convenuta e, dal 2007, detentore di un diritto di firma individuale. Pertanto, si poteva persino ritenere che F__________ avesse agito quale organo di fatto. Per il Pretore il contratto di lavoro non era affatto simulato, in quanto l'istruttoria aveva dato prova della presenza giornaliera dell'istante in albergo, così come lo svolgimento da parte sua di lavori di vario genere oltre a mansioni proprie quale gerente. Questo giustificava il versamento del salario per tutto il periodo d'impiego - ossia fino a giugno 2009 e comprensivo della relativa quota parte di tredicesima - senza riguardo alla chiusura invernale dell'albergo e senza l'onere per l'istante di quantificare i lavori da lui effettuati.

Il Pretore ha poi preso atto che - nelle conclusioni - la convenuta non contestava più che il mancato pagamento del salario costituisse motivo grave per una disdetta immediata. Ciò posto, la diffida 16 marzo 2009, assortita della rescissione del contratto giusta l'art. 337 CO in caso di mancato pagamento, era legittima. In effetti, la disdetta poteva anche essere condizionata, purché il verificarsi di questo presupposto dipendesse dalla volontà della persona verso la quale il contratto veniva disdetto. E, il mancato versamento degli arretrati era imputabile appunto alla convenuta. Il risarcimento ex art. 337b cpv. 1 CO era pertanto fondato. Peraltro, per l'art. 82 CO, l'istante si sarebbe potuto rifiutare di lavorare anche senza invio della disdetta. Giustificata per finire la pretesa di fr. 25'810.–, somma sulla quale la convenuta era tenuta a corrispondere anche i relativi contributi sociali. Gli interessi moratori del 5% erano inoltre esigibili dal 1° gennaio 2009 su fr. 4'060.– (novembre e dicembre 2008, oltre alla tredicesima mensilità per l'anno 2008), dal 1° febbraio 2009 su fr. 2'500.– (gennaio 2009), dal 1° marzo 2009 su fr. 3'500.– (febbraio 2009) e dal 1° aprile 2009 su fr. 15'750.– (marzo, aprile, maggio e giugno 2009, oltre alla tredicesima mensilità per l'anno 2009). Il Pretore ha infine ammesso l'istante al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Con appello 7 dicembre 2009 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e accogliere la sua domanda riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili. Contesta la qualifica giuridica quale contratto di lavoro degli accordi sottoscritti dalle parti, in quanto a F__________ difettava il potere di rappresentanza necessario, che non si poteva dedurre dalle dichiarazioni testimoniali agli atti. Certo, inizialmente egli era intenzionato a rilevare l'attività di AP 1 ma poi le trattative erano state ritirate. Di modo che gli accordi, simulati, erano così inefficaci. La presenza in albergo dell'istante era comunque saltuaria e, in ogni caso, egli non svolgeva alcunché. Ciò posto, fosse anche data l'esistenza di un valido contratto di lavoro, ritenuto che le ore lavorative non erano mai state rispettate e che c'era altresì stata la chiusura invernale, la pretesa dell'istante avrebbe dovuto essere ridotta in proporzione. Anche il contratto dissimulato volto solo ad ottenere l'autorizzazione alla gestione d'esercizio pubblico valida per l'apertura dell'albergo era contrario agli art. 18 e 28 della Legge sugli esercizi pubblici, e quindi nullo. Legittima quindi la richiesta riconvenzionale di restituzione di fr. 15'400.–. L'appellante sostiene altresì di avere contestato l'esistenza di un motivo grave e tale da giustificare la disdetta immediata dell'istante. Inoltre, l'invio di una diffida con fissazione di un termine di pagamento insieme alla relativa disdetta immediata, non era corretto. Neanche l'art. 82 CO era peraltro applicabile.

F. Nelle sue osservazioni del 18 dicembre 2009, l'istante propone la reiezione dell'appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili, ritenuta la concessione dell'assistenza giudiziaria a motivo che l'esito dell'incasso non era affatto scontato.

Considerando

in diritto: 1. Per l'appellante, F__________ non disponeva di alcun diritto di firma, né poteva contare su un rapporto di rappresentanza che gli consentisse di agire per suo conto (appello, n. 1 pag. 2). Dall’estratto del Registro di commercio agli atti risulta che egli non era suo organo e non possedeva un diritto di firma (doc. A). Il Pretore ha nondimeno ritenuto che questa circostanza non comportava di per sé l'inefficacia dei contratti di lavoro 11 luglio 2008 e 2 febbraio 2009 (doc. B) e che F__________ aveva sottoscritto a nome della datrice di lavoro (doc. B, pag. 1 in basso e 2 in basso). Questo perché a luglio 2008 quest’ultima aveva pagato all'istante fr. 2'032.20 - guarda caso proprio il salario pattuito da quei due contratti, rapportato a 18 giorni lavorativi (3'500.- : 31giorni x 18giorni) - e acconsentito alla corresponsione di altre somme di denaro fino a gennaio 2009 (sentenza impugnata, pag. 4). E, di fatto, l'accredito di fr. 2'032.20 trova riscontro nell'estratto bancario prodotto dall'istante (doc. G), mentre è all’udienza di contraddittorio che la convenuta ha confermato di avergli versato complessivi fr. 15'400.– per il periodo da agosto 2008 a gennaio 2009 (verbale 26 maggio 2009, pag. 5). A detta del Pretore, vi erano inoltre le dichiarazioni dei testi sentiti che riferivano della regolare presenza di F__________ in albergo, del ruolo quale dirigente che egli assumeva di fronte ai dipendenti e del fatto che questa circostanza era ben nota alla convenuta (sentenza impugnata, pag. 5). Invero, l'appellante obietta che indipendentemente da quanto affermava F__________ e dagli ordini che egli impartiva all'istante, nulla consentiva di ritenere che gli organi della società, ovvero i signori M__________ e H__________ fossero a conoscenza di tali circostanze e degli eventuali accordi con l'istante (appello, n. 1 pag. 2). Ma questo non spiega certo perché essa, allora, abbia comunque acconsentito a riconoscere all'istante tra il luglio 2008 e il gennaio 2009 un importo di ben fr. 17'432.20 (fr. 2'032.20 + fr. 15'400.-). Di modo che, come tale, la censura rimane una mera allegazione di parte priva di motivazione e ai limiti dell’irricevibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

D'altra parte poi - e diversamente da quanto vorrebbe lasciare intendere l'appellante (appello, n. 1 pag. 3 in alto) - neppure dalla dichiarazione di O__________, allora dipendente della convenuta, che ha sostenuto in quel momento di avere capito che F__________ non aveva alcun diritto di firma e che l'albergo era di proprietà della convenuta (verbale 15 settembre 2009, pag. 3), si può seriamente dedurre che ____________________ aveva confermato che il signor F__________ non aveva nessuna funzione e nessun ruolo in seno all'albergo (appello, n. 1 pag. 2 in basso). Questa conclusione, oltretutto, si scontra con evidenza con la dichiarazione dell'altra teste Y__________, la quale ha confermato che F__________ si era occupato del suo contratto di lavoro e delle relative condizioni e di quello dell'istante, che egli si presentava come il grande capo, che faceva il direttore dell'albergo e che di tutto ciò la dirigenza era ben informata (verbale 15 settembre 2009, pag. 4). A ciò si aggiunga che le ragioni che hanno indotto il Pretore ad ammettere l'esistenza di un rapporto di rappresentanza fra F__________ e la convenuta, prescindono dall'assenza del diritto di firma iscritto a registro fondiario. Di modo che, ogni ulteriore considerazione in merito (appello, n. 1 pag. 3) è priva di pertinenza. Altresì irrilevante poi che F__________ abbia rinunciato alla sua intenzione di rilevare l'attività dell'albergo (appello, n. 1 pag. 2), censura nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In definitiva quindi, nessuno degli argomenti addotti dall'appellante inficiano la tesi pretorile secondo cui F__________ agiva quale rappresentante della convenuta, ritenuto che quest'ultima sapeva dei contratti di lavoro conclusi con l'istante e tollerava che egli si atteggiasse a direttore dell'albergo di cui essa era proprietaria (sentenza impugnata, pag. 4 e 6 in alto). Pertanto, l'appello va così disatteso.

  1. A ogni modo, l'appellante sostiene che i contratti di lavoro sono dei contratti simulati e come tali senza effetti giuridici, ritenuto che l'istruttoria aveva appunto evidenziato che erano stati stipulati allo scopo di ovviare al mancato riconoscimento da parte dell'autorità cantonale della patente zurighese di gerenza in possesso della dipendente O__________ __________ (appello, n. 2 pag. 3). Ancora una volta però l'argomento non ha pertinenza. Il Pretore ha già ricordato i principi sviluppati dal Tribunale federale in applicazione dell'art. 18 CO (sentenza impugnata, pag. 6), e che ammettono l'esistenza di un atto simulato ogni qual volta le parti concordano che le reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico, sia perché intendono celarne un altro. A ciò si aggiunga che la prova della simulazione incombe a chi se ne prevale e deve essere rigorosa: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (DTF del 9 novembre 2000 [5C.113/2000] consid. 4b; del 28 novembre 2003 [4C.279/2002] consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b).

Ora, nel caso concreto, a sostegno della sua tesi l'appellante rinvia alle dichiarazioni della dipendente O__________ (appello, n. 2 pag. 3) laddove ha affermato che il contratto con l'istante serviva per ottenere il permesso di apertura dell'albergo poiché il Canton Ticino non aveva riconosciuto la sua patente zurighese (verbale 15 settembre 2009, pag. 2). Come tale, l'allegazione è tuttavia di parte dal momento che per sua stessa ammissione - proprio in quel contesto e in assenza di F__________ – la testimone aveva firmato per procura la prima versione del contratto di lavoro 11 luglio 2008 per conto della convenuta (doc. S; verbale 15 settembre 2009, pag. 2). A ogni modo poi, questo ancora nulla dice in merito alla reale volontà dell'istante. Oltretutto - a differenza di quanto sembra ipotizzare l'appellante (appello, n. 2 pag. 3) - la messa a disposizione di una patente di gestione d'esercizio pubblico (doc. C) non esclude che il detentore di quel titolo sia altresì assunto in veste di lavoratore dipendente. Ciò posto, in assenza di elementi che indichino una unità d'intenti fra le parti nel concludere un contratto simulato, la censura - e con essa la domanda riconvenzionale - va già di per sé respinta.

Peraltro, con rinvio alle dichiarazioni dei due testi sentiti in corso di procedura - e che in sostanza riprende per esteso - il Pretore si è convinto della presenza giornaliera dell'istante in albergo, del suo aiuto nei lavori in albergo e nelle mansioni amministrative che gli spettavano in qualità di gerente (sentenza impugnata, pag. 6). E, in merito l'appellante si limita a indicare in modo generico che l'istante era in albergo solo saltuariamente nonostante le 8 ore di lavoro pattuite contrattualmente, che da ottobre 2008 in poi non si era più fatto vedere e che non aveva mai offerto i suoi servigi (appello, n. 2 pag. 3 in basso). Oltretutto questo scenario mal si concilia con il rinnovo del contratto di lavoro 11 luglio 2008 - valido dal 14 luglio al 31 dicembre 2008 - ratificato il 2 febbraio 2009 ma con effetto al 1° gennaio 2009 (doc. B). Anche per questo l'appello si rivela infondato.

3.L'appellante, con riferimento all'applicazione d'ufficio del diritto sancita dall'art. 87 CPC, rimprovera al Pretore di non avere considerato la chiusura dell'albergo a partire dal mese di ottobre 2008 e che la giornata lavorativa avrebbe dovuto essere di otto ore, circostanze queste che imponevano una proporzionale riduzione delle pretese dell'istante (appello, n. 2 pag. 4). Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto che la decisione di chiudere l'esercizio pubblico per un certo periodo non poteva nuocere all'istante, dal momento che da ottobre 2008 a gennaio 2009 la convenuta aveva comunque continuato a versare - seppur solo parzialmente - lo stipendio dovuto (sentenza impugnata, pag. 8 in alto). In merito alla mancata quantificazione dei valori dei lavori svolti dall'istante - e quindi delle ore da lui effettuate - il Pretore ha poi stabilito che la contestazione era tardiva e lesiva del diritto di essere sentito, in quanto formulata la prima volta con le conclusioni: l'onere della prova poi non incombeva all'istante dal momento che la remunerazione dovutagli era prevista dai due contratti (sentenza impugnata, pag. 8 verso l'alto). Ma, al riguardo, l'appellante non solleva alcuna critica. Di qui l'irricevibilità della censura proposta (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

  1. L'appellante afferma di avere contestato l'esistenza di un motivo grave e tale da giustificare la disdetta con effetto immediato, insieme all'estensione del risarcimento, circostanze che il Pretore avrebbe dovuto comunque rilevare d'ufficio (appello, n. 3 pag. 4). A torto. Per il primo giudice, nelle sue conclusioni la convenuta non pretendeva più che il mancato pagamento del salario non fosse a tal punto grave da giustificare una disdetta con effetto immediato, e nemmeno contestava l'estensione del risarcimento. Nondimeno ha altresì aggiunto che il reiterato mancato pagamento dello stipendio previa regolare diffida al datore di lavoro costituiva un fatto grave che legittimava la risoluzione immediata ex art. 337 CO (sentenza impugnata, pag. 8). E, anche in proposito, l’appellante non dice alcunché. Di qui, l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).

  2. La ricorrente considera che con riferimento al doc. E, l'istante non poteva combinare la messa in mora con cui le fissava al 23 marzo 2009 il termine ultimo per il versamento degli stipendi arretrati, con la notifica di disdetta immediata (appello, n. 3 pag. 4 in basso). Per il Pretore la disdetta dell'istante quale atto formatore poteva invece essere sottoposta a condizione a patto che la realizzazione della stessa dipendesse dalla sola volontà della persona verso cui il contratto veniva disdetto, in concreto la convenuta. Pertanto, visto che il mancato pagamento degli arretrati di salario era imputabile soltanto a quest'ultima, sia la disdetta come tale che la modalità impiegata risultavano per finire corrette e giustificate (sentenza impugnata, pag. 9 verso l'alto). Anche in proposito l'argomentazione non è contestata. Di qui l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5), considerato che non basta non condividere una conclusione pretorile per sostanziare una censura.

L'appellante si duole infine dell'errata applicazione dell'art. 82 CO, in considerazione di una preesistente inadempienza dell'istante (appello, n. 3 pag. 5). Resta il fatto che è stato l'istante ad attivarsi nei confronti della convenuta - prima con la messa in mora, e poi con l'inoltro dell'istanza - chiedendole di adempiere al contratto tramite versamento del dovuto. Oltretutto, come già visto (sopra, consid. 2), non vi sono elementi che attestino l'inadempimento dell'istante. Ancora una volta, l'appello va così disatteso.

  1. Visto che il giudizio pretorile resiste alla critica, l'appello deve in definitiva essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.– non si prelevano tasse né spese giudiziarie (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC).

Con le sue osservazioni l'istante chiede l'ammissione all'assistenza giudiziaria. Ora, giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza giudiziaria. Lo stato di indigenza va esaminato con riferimento alle particolarità del caso, tenuto conto della situazione del richiedente al momento della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la domanda può essere esaminata alla luce del certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto davanti al Pretore - provvisto dei necessari documenti - approvato dall'autorità comunale il 27 aprile 2009. Dallo stesso risulta che l'istante e la di lui moglie - con cui vive in comunione domestica - dispongono di una rendita mensile AVS e prestazioni complementari (PC) per complessivi fr. 3'518.– mensili (doc. R n. 3 e doc. H). Il fabbisogno mensile della famiglia si attesta a fr. 3'580.50 (minimo LEF per coniugi fr. 1'700.–; locazione e spese accessorie fr. 1'353.– [fr. 1'310.– (doc. I) e fr. 43.– (doc. N pag. 2)]; leasing auto fr. 383.50 [doc. L]; assic. auto fr. 104.– [doc. M]; imposte stimate fr. 40.– [doc. R, pag. 4: ritenuta la decisione di tassazione IC (2007) del 22 maggio 2008 a fronte di un moltiplicatore d'imposta del Comune di Locarno del 97% e stima IFD]). Anche senza tener conto del debito privato di fr. 150.– fino a giugno 2010 (doc. O) e di un'ulteriore esecuzione promossa a gennaio 2009 per fr. 8'252.– (invero, allo stadio dell'opposizione: doc. P), l'istante non dispone di un'eccedenza mensile che gli permetterebbe di far fronte all'onorario del suo avvocato anche per la presente procedura. Di per sé, l'attribuzione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza giudiziaria fatta valere dall'istante senza oggetto. Questo però alla condizione che la controparte sia in grado di versare l'indennità stabilita, presupposto che l'istante non reputa affatto scontato (osservazioni, pag. 11 in mezzo). A ragione. Dall’istruttoria è infatti emerso che la testimone O__________ era creditrice di notevoli arretrati di salario, di modo che la possibilità di incasso appare incerta. La richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria va di conseguenza accolta anche davanti a questa Camera, ritenuto che il beneficio del gratuito patrocinio è sussidiario all’incasso dell’indennità per ripetibili e che la persona beneficiaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest’ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette (art. 9 cpv. 1 Lag).

Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è fissato in fr. 25'810.–.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello 7 dicembre 2009 di AP 1, __________, è respinto.

  2. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia. AP 1, __________, rinfonderà a AO 1, __________, fr. 1'000.– per ripetibili in appello.

  3. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da AO 1, __________, è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. RA 2, __________.

  4. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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