Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.07.2011 12.2009.216

Incarto n. 12.2009.216 Rinvio TF

Lugano 8 luglio 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire a seguito della procedura - inc. n. CN.2009.1149 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza (domanda di exequatur in base all’art. 31 segg. CL) 28 ottobre 2009 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1 rappr. da RA 2

con cui l’istante ha chiesto che fossero dichiarati esecutivi in Svizzera il decreto ingiuntivo __________. in data 27 febbraio 2009 (recte: 2006) del Tribunale di __________ __________ e la sentenza __________ in data 3 aprile 2009 del Tribunale di __________, domanda che il Pretore, con sentenza 6 novembre 2009 ha accolto;

ed ora sull’opposizione all’exequatur ex art. 37 CL con contestuale richiesta di sospensione della procedura ex art. 38 CL inoltrata il 3 dicembre 2009 dalla convenuta, cui l’istante si è integralmente opposta in occasione dell’udienza di discussione del 12 gennaio 2010;

preso atto della sentenza 25 gennaio 2011 con cui la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile presentato il 28 aprile 2010 dall’istante, ha annullato il decreto 24 marzo 2010 con cui questa Camera aveva temporaneamente sospeso la procedura di exequatur, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con decreto 27 febbraio 2006 __________ il Tribunale di __________ , accogliendo la richiesta 9 febbraio 2006 di AO 1, ha ingiunto a P __________ di pagare a quest’ultima entro 60 giorni fr. 168'000.- o il corrispondente in euro, più interessi e spese, somma pari a 7 mensilità, da maggio a novembre 2005, di fr. 24'000.- ciascuna, di un contratto di locazione relativo a un macchinario per la frantumazione di materiale inerte, modello __________, matricola n. __________.

Con sentenza 3 aprile 2009 __________ il medesimo Tribunale ha respinto l’opposizione presentata il 16 giugno 2006 da P__________ __________ contro il decreto esecutivo e lo ha con ciò confermato; ha dichiarato la comproprietà in misura paritaria del macchinario; ha respinto le altre domande formulate in via riconvenzionale da __________ __________; e ha dichiarato inammissibile ogni altra domanda proposta da AO 1.

  1. Con istanza 28 ottobre 2009, fondata sugli art. 31 segg. CL (RS 0.275.11, allora in vigore), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, nuova ragione sociale di P__________ __________, innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo che il decreto ingiuntivo 27 febbraio 2006 e la sentenza 3 aprile 2009, quest’ultima nel frattempo appellata, fossero dichiarati esecutivi in Svizzera, domanda che il Pretore ha accolto il 6 novembre 2009 (inc. n. CN.2009.1149).

  2. Il 3 dicembre 2009 AP 1 ha inoltrato alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello opposizione all’exequatur ex art. 37 CL, adducendo in sostanza che il contenuto e il risultato delle decisioni di cui era chiesta l’esecutività in Svizzera, le quali ignoravano alcuni elementi oggettivi derivanti dalla semplice lettura dei documenti agli atti, in parte simulati e comunque manipolati dalla controparte, erano talmente urtanti da risultare contrari all’ordine pubblico svizzero, tanto più che le era stato a suo tempo impedito di portare le prove a sostegno delle sue contestazioni e della sua tesi liberatoria. Con contestuale richiesta fondata sull’art. 38 CL essa, rilevando che la sentenza 3 aprile 2009 era stata appellata innanzi alla Corte d’appello di __________ (inc. n. __________), ha inoltre chiesto che la procedura di opposizione all’exequatur fosse sospesa fino al 31 dicembre 2011. A sostegno delle sue richieste ha prodotto una serie di documenti (doc. A-H).

  3. In occasione dell’udienza di contraddittorio del 12 gennaio 2010 AO 1 ha postulato la reiezione delle richieste avversarie. Nel merito, dopo aver contestato preliminarmente la facoltà dell’opponente all’exequatur di produrre nuovi documenti in questa sede, ha osservato che la controparte non aveva spiegato in cosa e perché la decisione __________ sarebbe contraria all’ordine pubblico svizzero, ciò che per altro era fermamente contestato. Quanto alla domanda di sospensione della procedura, ha osservato che la stessa non poteva entrare in linea di conto, in quanto alla luce degli argomenti sollevati dalla controparte innanzi alla Corte d’appello di __________ un esito positivo dell’appello non era altamente verosimile, aggiungendo poi in via subordinata, all’udienza del 19 aprile 2011, che l’eventuale sospensione doveva semmai essere concessa solo dietro presentazione di garanzie da parte dell’opponente.

  4. Con sentenza 25 gennaio 2011 (4A_239/2010) la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale ha annullato il decreto 24 marzo 2010 con cui la scrivente Camera aveva deciso la sospensione della procedura di opposizione all’exequatur fino ad evasione da parte della Corte d’appello di __________ dell’appello (inc. n. __________) e al più tardi fino al 31 dicembre 2011, e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

  5. La contestazione preliminare dell’istante in merito alla facoltà dell’opponente all’exequatur di produrre nuova documentazione in questa sede è infondata. La procedura contenziosa di camera di consiglio, che regge il procedimento di opposizione all’exequatur ex art. 36 CL (art. 513c cpv. 2 CPC/TI), prevede in effetti espressamente l’inoltro di un’istanza corredata dei necessari documenti (art. 362 CPC/TI).

  6. Confrontato con una decisione estera da dichiarare esecutiva in Svizzera ed oggetto di impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto ordinario, qual è l’atto di appello del diritto __________ (Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4029), questa Camera, competente a statuire sull’opposizione all’exequatur (art. 513b cpv. 3 CPC/TI), può, sulla base del suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio 2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Staehelin, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 8 ad art. 38 CL; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 49 ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 38 CL; Kropholler, op. cit., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 48 ad art. 46 CLug): sospendere la procedura di opposizione all’exequatur (art. 38 cpv. 1 CL); subordinare l’esecuzione alla costituzione di una garanzia (art. 38 cpv. 3 CL); o dichiarare esecutiva senza condizioni la decisione estera.

7.1 Contrariamente a quanto preteso dall’opponente, nel caso di specie la sospensione del procedimento di opposizione all’exequatur (art. 38 cpv. 1 CL) non può entrare in linea di conto. Come rilevato dal Tribunale federale nel giudizio di rinvio (consid. 3.2 e 3.3), la sospensione dell’exequatur, che per altro costituisce una misura eccezionale, può in effetti essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi che l’opponente non aveva o non aveva potuto sottoporre al giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur (cfr. pure Kropholler, op. cit., n. 5 ad art. 46 EuGVO). Nel caso concreto i motivi addotti dall’opponente a sostegno di tale richiesta, che coincidevano poi con quelli a sostegno dell’opposizione, erano invece già stati sottoposti alla Corte di appello di __________ (cfr. istanza p. 5 con riferimento all’appello doc. G) o comunque avrebbero potuto esserlo (si pensi alla questione dell’asserita manipolazione dei documenti contrattuali, già evocata nel 2005, cfr. doc. C e D).

7.2 Ciò posto, si tratta ora di stabilire se le decisioni in questione possano essere rese esecutive in Svizzera, com’è stato stabilito dal Pretore, giudizio cui l’opponente si è opposta adducendo in sostanza che il contenuto e il risultato di quelle decisioni, che ignoravano alcuni elementi oggettivi derivanti dalla semplice lettura dei documenti agli atti, in parte simulati e comunque manipolati dalla controparte, erano talmente urtanti da risultare contrari all’ordine pubblico svizzero (art. 27 n. 1 CL), tanto più che le era stato a suo tempo impedito di portare le prove a sostegno delle sue contestazioni e della sua tesi liberatoria.

7.2.1 Giusta l’art. 27 n. 1 CL, applicabile anche alla procedura volta all’ottenimento dell’esecutività di una sentenza straniera (art. 34 cpv. 2 CL), le decisioni rese in uno Stato contraente non vengono riconosciute se il riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto.

Lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale. Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha dunque accettato (necessariamente) l’eventualità che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga - quand’anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole, nell’ambito del riconoscimento e dell’esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico ha una portata più limitata che nell’applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c).

7.2.2 La tesi dell’opponente secondo cui il contenuto e il risultato delle decisioni oggetto di exequatur, che ignoravano alcuni elementi oggettivi derivanti dalla semplice lettura dei documenti agli atti, in parte simulati e comunque manipolati dalla controparte, sarebbero talmente urtanti da risultare contrari all’ordine pubblico svizzero, non può essere seguita. Innanzitutto l’asserito erroneo accertamento dei fatti e l’asserita erronea applicazione del diritto da parte del giudice straniero (segnatamente: per aver rifiutato di sentire e/o di assumere informazioni presso il venditore del frantoio circa la modalità e la misura del pagamento eseguita dall’opponente, impedendo pertanto a quest’ultima di comprovare la di lei comproprietà in misura superiore al 50%; per aver trascurato completamente il contenuto delle variegate pattuizioni contenute nei doc. A e B, che lasciavano intendere l’instaurazione di un rapporto commerciale teso prevalentemente alla lavorazione e successiva commercializzazione del prodotto piuttosto che alla semplice locazione a favore dell’opponente; per aver omesso di rilevare che la pura locazione del macchinario non aveva e non ha alcun senso, vista la comproprietà dell’opponente; per aver sottovalutato l’elemento oggettivo e incontestato riferito al fatto che la collaborazione tra le parti non era mai partita, l’istante avendo integralmente mancato gli obblighi che ne derivavano limitandosi ad emettere le fatture mensili a carico dell’opponente riferite esclusivamente all’affitto del frantoio; per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell’opponente relativa alla simulazione del contratto di locazione in questione; per aver omesso di accertare, benché richiesto, che l’impostazione del contratto di locazione era esclusivamente finalizzata ad eludere i diritti doganali al momento dell’esportazione del materiale lavorato; e per aver sottovalutato completamente i fatti oggettivi relativi al mancato pagamento del 50% del frantoio da parte dell’istante, al mancato adempimento da parte di quest’ultima dei propri obblighi contrattuali e all’avvenuto sequestro dell’area di stoccaggio dei materiali in __________ utilizzata dall’istante), che vengono in tal modo dapprima censurati, non possono in realtà essere presi in considerazione, tanto meno per sostanziare una presunta violazione dell’ordine pubblico svizzero, l’art. 34 cpv. 3 CL vietando al giudice dell’exequatur di riesaminare nel merito la decisione straniera. Il fatto poi che un giudice svizzero, confrontato con quelle medesime risultanze, mai sarebbe pervenuto alle conclusioni del giudice straniero, non è a sua volta tale da configurare una situazione urtante il sentimento di giustizia e con ciò costitutiva di una violazione dell’ordine pubblico svizzero (materiale): innanzitutto, già si è detto che, adottando un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha accettato l’eventualità che certe decisioni straniere potessero essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero; in questa sede, venendo meno al suo onere di motivazione, l’opponente non ha oltretutto spiegato quali sarebbero i principi giuridici essenziali dell’ordinamento giuridico svizzero che nell’occasione sarebbero stati violati in modo da rendere urtante un eventuale riconoscimento di quelle sentenze in Svizzera (Schuler, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 34 CLug; DTF 126 III 534 consid. 2c), né per altro risulta che siano stati violati i principi fondamentali del pacta sunt servanda e della fiducia, il divieto dell’abuso di diritto e di discriminazione, il divieto dell’espropriazione senza indennità, la protezione di una persona incapace di discernimento, la culpa in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives damages esorbitanti (Walther, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 26 ad art. 27 CL; Schuler, op. cit., n. 15 seg. ad art. 34 CLug); e comunque non si vede proprio come la decisione estera di condannare l’opponente al pagamento, per 7 mesi, del canone di locazione di fr. 24'000.- mensile previsto sia nel doc. B (art. 4) sia nel doc. A (art. 2.4)

  • quest’ultimo ritenuto valido dalla stessa opponente (cfr. la sua conclusione n. 1 riportata nella sentenza (doc. B inc. n. CN.2009.1149) - e per altro riconosciuto anche dalla parte stessa (cfr. la dichiarazione resa dal suo rappresentante pro tempore __________ riportata nella sentenza 3 aprile 2009 (doc. B inc. n. CN.2009.1149) e ciò a prescindere dall’eventuale simulazione del contratto sub doc. B, possa essere ritenuto urtante in base al diritto svizzero, tanto più che in questa sede essa non ha preteso che quell’importo potesse essere estinto, anche solo parzialmente, per compensazione o in virtù dei rispettivi rapporti di dare-avere.

7.2.3 L’altra argomentazione dell’opponente, secondo cui le sarebbe stato a suo tempo impedito di portare le prove a sostegno delle sue contestazioni e della sua tesi liberatoria, attiene invece all’ordine pubblico procedurale (o formale), che garantisce alle parti il diritto a un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura applicabile. L’ordine pubblico procedurale è violato quando principi fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132 III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L’ordine pubblico svizzero esige il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla Costituzione (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo equo e il diritto di essere sentito (cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; TF 9 novembre 2004 consid. 3.3.2, pubbl. in RtiD 2005 II p. 163 segg.). Ai fini del giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata sulla scorta dell’ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (TF 9 novembre 2004 consid. 3.3.2). Ora, nel caso di specie è incontestato che, in base al diritto italiano, in caso di opposizione all’ingiunzione di pagamento prenda avvio un processo retto dalla procedura ordinaria (art. 645 CPC/It) - in contraddittorio - nell’ambito del quale le parti hanno la possibilità di offrire le prove ritenute rilevanti (art. 163 n. 5 CPC/It; Picardi, Codice di procedura civile, n. 2.1 ad art. 115). Ed è pure incontestato che all’opponente sia stata offerta la possibilità di proporre la sua opposizione all’ingiunzione secondo quelle modalità (cfr. il tenore dell’ingiunzione 27 febbraio 2006, doc. B inc. n. CN.2009.1149), tanto è vero che essa in seguito ha effettivamente potuto inoltrare la relativa opposizione in Italia. Escluso che una violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero possa essere intravista nella fase introduttiva della causa italiana, l’opponente ritiene nondimeno che la stessa debba essere comunque ammessa per il fatto che essa era stata in seguito impedita di portare le prove a sostegno delle sue contestazioni e della sua tesi liberatoria. Orbene, l’unica prova che in questa sede essa pretende essere stata a suo tempo disattesa è l’assunzione in via testimoniale del venditore del frantoio litigioso, sennonché la stessa, atta a suo dire a provare la di lei comproprietà in misura addirittura superiore al 50%, nulla prova in merito al rapporto di locazione del macchinario. La stessa è dunque irrilevante per la questione che qui interessa e la sua mancata assunzione non può giustificare il mancato riconoscimento in Svizzera delle decisioni estere oggetto di exequatur. Si aggiunga che anche per il diritto italiano il giudice, quando ritenga sufficienti per la decisione gli elementi probatori già acquisiti, può rinunciare ad ammetterne altri, pur se rilevanti ed ammissibili, ed anche se preventivamente ammessi (art. 209 CPC/It; Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 209), principio questo per altro conosciuto anche dal diritto svizzero (cfr. ad es., per il diritto ticinese, Cocchi/Trezzini, CPC/TI, m. 1 segg. ad art. 184).

7.3 Respinta con ciò l’opposizione all’exequatur proposta dall’opponente, fondata solo sulla violazione dell’ordine pubblico svizzero, resta da esaminare se l’esecuzione delle decisioni in questione debba essere subordinata alla costituzione di una garanzia da parte dell’istante creditrice (art. 38 cpv. 3 CL), questione questa che, come rilevato dal Tribunale federale nel giudizio di rinvio (consid. 3.3), il tribunale adito è tenuto ad esaminare - anche d’ufficio

  • nel caso in cui non dia seguito alla domanda di sospensione formulata dall’opponente (cfr. pure Gaudemet/Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3ª ed., n. 460 p. 378 seg. con rif.). Il quesito dev’essere risolto affermativamente. È in effetti incontestabile che in caso di successivo annullamento o modifica del giudizio appellato all’estero l’opponente potrebbe correre il rischio di non più riottenere le somme riconosciute nella procedura di exequatur e poste nel frattempo in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO). Oltretutto, alla luce delle molteplici e circostanziate censure sollevate al giudizio __________impugnato, riassunte anche nell’istanza di opposizione all’exequatur, è assai difficile formulare una prognosi sull’esito dell’appello pendente innanzi alla Corte d’appello di __________ (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Kropholler, op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO; Rauscher, op. cit., ibidem). In tali circostanze, appare quindi giustificato subordinare l’esecuzione delle decisioni riconosciute in Svizzera alla costituzione di una garanzia che, tenuto conto del valore dei crediti dell’opponente nel frattempo pignorati ex art. 39 CL sulla base di queste medesime pretese, pari a fr. 73'917.60 (cfr. doc. GG), può essere quantificata in complessivi fr. 75'000.- (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 100 e 125 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher, op. cit., n. 18 ad art. 46 EuGVO). La mancata prestazione della garanzia, che di per sé non è assortita da alcun termine, avrà come unica conseguenza l’impossibilità per l’istante creditrice di procedere ad ulteriori passi di natura esecutiva, senza che ciò però implichi né l’annullamento della dichiarazione di exequatur né la definitiva sospensione della procedura esecutiva (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 128 seg. ad art. 46 CLug). Con la crescita in giudicato della decisione impugnata all’estero, il giudizio avente per oggetto la costituzione della garanzia potrà essere annullato (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 128 e 131 ad art. 46 CLug).
  1. Ne discende la reiezione dell’opposizione all’exequatur, ritenuto che l’esecuzione delle decisioni oggetto di exequatur va però subordinata alla costituzione di una garanzia di fr. 75'000.-.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto dell’art. III del Protocollo n. 1 alla CL, seguono la soccombenza dell’opponente (art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia:

I. L’opposizione all’exequatur 3 dicembre 2009 di AP 1 è respinta.

§ L’esecuzione del decreto ingiuntivo __________ in data 27 febbraio 2006 del Tribunale di __________ e della sentenza __________ in data 3 aprile 2009 del Tribunale di __________ è subordinata alla costituzione di una garanzia di fr. 75'000.-, da prestarsi da AO 1 versando tale importo, in contanti, a favore del conto postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello Introiti Agiti, 6900 Lugano, oppure consegnando corrispondente garanzia bancaria emessa da primaria banca svizzera alla Cancelleria civile del Tribunale d’appello a Lugano.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 500.-

già anticipati dall’opponente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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