Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.07.2010 12.2009.193

Incarto n. 12.2009.193

Lugano 20 luglio 2010/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.26 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 11 gennaio 2006 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1 rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 280'000.- oltre interessi;

ed ora sull’eccezione processuale di foro prorogato e di carenza di giurisdizione (recte: eccezione di esistenza di una clausola compromissoria) sollevata dal convenuto nella risposta 12 giugno 2006, che il Pretore con decreto 9 ottobre 2009 ha respinto;

appellante il convenuto con atto di appello 2 novembre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere in ordine la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con osservazioni 26 novembre 2009, postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. La presente vertenza trae origine dall’iniziativa posta in atto tra il 2001 ed il 2004 da un gruppo di 15 promotori e finanziatori, stranieri e svizzeri, tra cui vi era AO 1, volta alla creazione, a , di un nuovo istituto bancario ai sensi della LBCR denominato “Banca A”.

  2. Con dichiarazione e convenzione di sottoscrizione recante la data del 13 ottobre 2003, ma firmata solo il 16 febbraio 2004 (doc. C), AO 1, dopo aver premesso che i promotori del progetto “Banca A__________” - avviato nel 2001 dal Comitato esecutivo formato da , da __________ e dal __________ - erano già proprietari comuni delle azioni della società A __________ SA costituita in precedenza, che le decisioni operative, strutturali ed organizzative necessarie alla realizzazione del progetto erano ora state delegate ad un nuovo Comitato esecutivo composto dal , da __________ e dall’AP 1 che per questa loro attività dovevano essere remunerati, che i promotori si sarebbero riuniti in assemblee generali autorizzate a deliberare a maggioranza e che la sottoscrizione del documento era vincolante per ogni promotore, ha formalmente dichiarato la propria definitiva e irrevocabile intenzione di partecipare al progetto, avendo nel frattempo versato una quota di fr. 727'000.-. In quello scritto essa ha in seguito conferito procura generale ai membri del Comitato esecutivo affinché avessero a compiere, in suo nome e per suo conto, qualsiasi atto di ordinaria amministrazione relativamente a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del progetto, autorizzandoli in particolare a tenere i rapporti con gli amministratori di A __________ SA e __________ - società costituita in precedenza allo scopo di acquisire i locali della futura banca e pure di proprietà dei promotori e finanziatori - con facoltà di revocare e nominare i membri dei consigli di amministrazione di queste e di altre costituende società, fissare onorari ed emolumenti, a portare in esecuzione il progetto se del caso operando le necessarie modifiche allo stesso, nonché a gestire a nome delle società costituite, procedendo ai relativi pagamenti, i vari capitoli di spesa necessari per la realizzazione del progetto. Sempre in quello scritto, essa ha poi dichiarato di ratificare espressamente quanto i membri del Comitato esecutivo avrebbero fatto nell’ambito di quel mandato, di prendere atto che il progetto avrebbe potuto essere modificato, di esonerare il Comitato esecutivo da qualsiasi responsabilità per le scelte operate precedentemente al 19 settembre 2003 (ovvero dal precedente Comitato esecutivo), e che, qualora per qualsiasi causa e/o motivo il progetto fosse stato abbandonato, tutte le spese ed i costi maturati sino a quel momento sarebbero stati ripartiti tra i sottoscrittori in percentuale pari alle quote sottoscritte ma computate sul capitale sino a quel momento sottoscritto, anche se non versato, e allo stesso modo sarebbero state assegnate le azioni di __________, fermo restando che il Comitato esecutivo era sin d’ora autorizzato a prelevare gli importi necessari dai fondi messi a disposizione per la sottoscrizione del progetto. Il documento, recante la firma della sola AO 1, si concludeva con l’impegno della sottoscrittrice di sottoporre ogni controversia derivante dall’interpretazione o dall’esecuzione della stessa al giudizio di un Tribunale arbitrale ai sensi degli art. 176 segg. LDIP, con sede a __________. Analoghi scritti sono poi stati firmati, singolarmente, dagli altri 14 promotori e finanziatori.

  3. Con dichiarazione 16 febbraio 2004 (doc. D) AO 1, dopo aver preso atto delle nuove circostanze intervenute nel frattempo, ovvero dell’avvenuta costituzione di una nuova società denominata U__________ __________ SA amministrata dal Comitato esecutivo e sui conti della quale erano stati riversati i fondi a suo tempo versati in A__________ __________ SA, della trasformazione della ragione sociale di __________ in __________, e del fatto che il progetto iniziale era stato modificato nei contenuti e nelle forme così che la futura banca non sarebbe più stata creata ex novo ma lo sarebbe stata mediante l’acquisizione e la trasformazione della società finanziaria __________, ha dichiarato di ratificare integralmente l’operato del Comitato esecutivo e di aderire al nuovo progetto con la prospettata acquisizione e trasformazione e di autorizzare la vendita dell’immobile detenuto da __________, confermando per il resto il contenuto della dichiarazione di cui al doc. C.

  4. Il 22 marzo 2004 (doc. E) l’assemblea dei promotori del progetto così modificato, assente AO 1, ha preso atto e ratificato l’attività svolta dal Comitato esecutivo. Essa ha pure approvato (alla trattanda n. 12) le spese effettuate da U__________ __________ SA, tra cui il pagamento di una nota professionale intermedia di fr. 286'027.60 allAP 1 e di fr. 192'527.45 al __________.

Il 29 aprile 2004 (doc. F) l’assemblea dei promotori ha in seguito deciso all’unanimità la rinuncia definitiva al progetto e ha dato formale scarico al Comitato esecutivo, con il solo voto contrario di AO 1, che si riservava di contestare le note professionali dei membri del Comitato esecutivo.

Preso atto delle predette obiezioni di AO 1, che riteneva esagerate le somme versate all’AP 1 e al __________ e che a tale scopo, il 21 maggio 2004, aveva introdotto nei confronti di U__________ __________ SA innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, un’azione di contestazione di delibera assembleare (doc. B2), l’assemblea generale di quest’ultima società - nel frattempo posta in liquidazione -, indetta per il 9 novembre 2004, ha deciso di annullare la delibera n. 12 con cui erano state approvate le fatture emesse da quei professionisti (doc. B1), ciò che ha portato allo stralcio della causa (doc. B3, cfr. inc. n. OA.2004.313 rich.). Conformemente a quanto deciso in sede assembleare, la società ha quindi ceduto a AO 1, con convenzione 18 ottobre 2005 (doc. A), ogni eventuale suo credito nei confronti dell’AP 1 e del __________ ed in particolare ogni pretesa derivante dall’avvenuto pagamento delle due note professionali intermedie del 17 marzo 2004, della nota professionale finale del 24 giugno 2004, delle indennità e delle prestazioni quali membri del consiglio di amministrazione della società, come pure delle prestazioni di domiciliazione, di locazione o di altre incombenze a favore della stessa.

  1. Con petizione 11 gennaio 2006 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di almeno fr. 280'000.- oltre interessi. Essa, dichiarando di agire in qualità di cessionaria di U__________ __________ SA e prevalendosi dell’art. 678 cpv. 3 CO (anche nella sua veste di azionista della stessa) e comunque dell’art. 400 o 97 CO, ha in sostanza chiesto che il convenuto, suo ex consigliere d’amministrazione ed ex mandatario, fosse tenuto a restituirle parte delle somme percepite nell’ambito di quelle sue funzioni, di gran lunga superiori a quelle di cui egli avrebbe in realtà avuto diritto. In particolare essa ha escluso che il convenuto, attivatosi solo dal settembre 2003 al giugno 2004, potesse aver maturato un onorario di fr. 443'138.77 (fr. 364'827.67 doc. P + fr. 78'311.10 doc. R) o addirittura di fr. 448'138.70 (cfr. doc. I e S), un’indennità quale consigliere d’amministrazione di fr. 8'012.33 (doc. I e S) oltre ad una non meglio precisata somma per la domiciliazione della società, ritenendo al più giustificato un terzo dell’importo da lui fatturato.

  2. Con la risposta di causa 12 giugno 2006 il convenuto si è opposto alla petizione, sollevando tra l’altro l’eccezione processuale di foro prorogato e di carenza di giurisdizione (recte: eccezione di esistenza di una clausola compromissoria). In proposito egli ha evidenziato che le remunerazioni a suo favore, di cui era chiesta la parziale restituzione, non erano dovute tanto nella sua qualità di ex amministratore o ex mandatario di U__________ __________ SA, quanto nella sua qualità di membro del Comitato esecutivo del progetto, così come previsto dalla dichiarazione e convenzione di sottoscrizione di cui al doc. C, debitamente sottoscritta dall’attrice, che le imporrebbe, in presenza di controversie derivanti dalla sua interpretazione o esecuzione, come nella fattispecie, di rivolgersi a un tribunale arbitrale.

In occasione dell’udienza preliminare del 16 ottobre 2006, limitata all’esame dell’eccezione (art. 181 CPC), l’attrice ha obiettato che le fatture del convenuto erano state inviate e quindi pagate da U__________ __________ SA, la quale, dopo averle formalmente approvate nell’ambito della sua assemblea generale (poi da lei revocata), le aveva pure contabilizzate nei suoi bilanci: non avendo costei mai sottoscritto alcuna clausola compromissoria, l’eccezione doveva pertanto essere respinta. Quanto alla dichiarazione e convenzione di sottoscrizione di cui al doc. C, la stessa, per altro unilaterale, regolava invece i rapporti interni fra i singoli promotori e semmai i rapporti fra questi e il __________ e AP 1, e comunque quell’accordo di società semplice si era esaurito con il raggiungimento dello scopo prefissato, ossia con la costituzione di U__________ __________ SA.

  1. Esperita l’istruttoria relativa all’eccezione e assunti agli atti i rispettivi allegati conclusionali delle parti, il Pretore, con il decreto 9 ottobre 2009 qui impugnato, ha concluso per la sua reiezione, caricando al convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’200.- nonché le ripetibili di fr. 2'500.-.

Il giudice di prime cure ha innanzitutto premesso che l’attrice agiva unicamente quale cessionaria delle eventuali pretese di U__________ __________ SA nei confronti del convenuto e del __________ e non, come da lei inizialmente indicato, anche a titolo indipendente quale azionista della stessa, sicché i diritti da lei fatti valere erano quelli appartenuti a quella società. Visto che l’assemblea generale del 22 marzo 2004 (doc. E) aveva deliberato la nomina dei consiglieri di amministrazione e la modifica degli statuti di U__________ __________ SA e con ciò, pur formalmente denominata assemblea “dei promotori del progetto”, costituiva in realtà quella degli azionisti di quest’ultima, e considerato che dai documenti agli atti non risultava che quella società avesse sottoscritto rispettivamente aderito o ripreso gli accordi di società semplice di cui al doc. C, segnatamente la clausola compromissoria a favore di un tribunale arbitrale, egli ha escluso il buon fondamento dell’eccezione. Oltretutto, la società semplice costituita inizialmente dai soci promotori e finanziatori del progetto e regolata dalla convenzione di cui al doc. C aveva preso fine con il conseguimento dello scopo sociale, ovvero con la costituzione nel novembre 2003 di U__________ __________ SA, società anonima volta alla creazione e alla gestione della banca oggetto del progetto, e di cui erano divenuti azionisti quelli che erano i soci promotori mentre i componenti del Comitato esecutivo erano stati nominati membri del consiglio di amministrazione, sicché, per stabilire il foro competente, era determinante il rapporto giuridico esistente tra U__________ __________ SA ed i membri del consiglio di amministrazione, che risultava essere estraneo alle pattuizioni di cui al doc. C.

  1. Con l’appello 2 novembre 2009 che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere in ordine la petizione. Egli ritiene innanzitutto che il Pretore, accertando arbitrariamente da una parte che l’assemblea generale del 22 marzo 2004 (doc. E) fosse quella degli azionisti di U__________ __________ SA quando la stessa, per la sua denominazione ed il suo contenuto, risultava invece essere quella dei promotori del progetto, e dall’altra che la costituzione di U__________ __________ SA configurasse il raggiungimento dello scopo della società semplice costituita dai promotori, avrebbe di fatto misconosciuto che le fatturazioni contestate nulla avevano a che fare con il suo ruolo di consigliere di amministrazione o mandatario di U__________ __________ SA ma traevano il loro fondamento giuridico nella convenzione di cui al doc. C, contenente la clausola compromissoria. E in ogni caso, se anche i fatti si fossero effettivamente svolti come preteso dall’attrice, quest’ultima, pacificamente a conoscenza dell’esistenza della clausola arbitrale di cui al doc. C, da lei sottoscritta, commetterebbe un manifesto abuso di diritto nel cercare di sottrarvisi, prevalendosi in particolare del fatto di agire solo in qualità di cessionaria di U__________ __________ SA.

  2. Delle osservazioni 26 novembre 2009 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  3. La dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il giudice ordinario, confrontato con un’eccezione di incompetenza a favore di un tribunale arbitrale ai sensi degli art. 176 segg. LDIP che - come nel caso concreto (cfr. doc. C) - dovrebbe avere sede in Svizzera, è senz’altro tenuto a declinare la sua competenza, a meno che, da un esame sommario (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 375 ad art. 98; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 66 n. 43a; Wenger/Schott, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 7a ad art. 186 LDIP; DTF 121 III 38 consid. 2b, 122 III 139 consid. 2b, 127 III 279 consid. 2c/ee; TF 19 maggio 2003 4C.40/2003, 13 settembre 2004 4P.114/2004, 9 gennaio 2008 4A_436/2007; II CCA 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.172), risulti che il patto d’arbitrato sia caduco, inefficace o inadempibile (art. 7 lett. b LDIP). Il presente giudizio viene dunque emanato in base a questo limitato potere d’apprezzamento.

  4. Non è certo a torto che il convenuto adduce che la sua remunerazione relativa al progetto e con ciò ogni controversia in merito alla stessa - tra cui quella in esame - dovrebbe rientrare nell’interpretazione o nell’esecuzione della dichiarazione e convenzione di sottoscrizione di cui al doc. C.

Già ad una semplice lettura dei doc. C-E, risulta in effetti che i pagamenti a favore del convenuto, sia pure fatturati a U__________ __________ SA e da lei pagati, trovavano il loro fondamento giuridico nel doc. C, che stabiliva da una parte l’onerosità delle prestazioni effettuate dai membri del Comitato esecutivo - tra cui il convenuto - finalizzate alla realizzazione del progetto (in tale ambito rientra pure la nomina e la fissazione degli onorari di U__________ __________ SA nonché la sua domiciliazione) e dall’altra la facoltà per costoro di prelevare gli importi necessari dai fondi messi a disposizione per la sottoscrizione del progetto, che a quel momento si trovavano presso U__________ __________ SA. Che la fatturazione delle prestazioni del convenuto sia avvenuta proprio in virtù di quanto stabilito nel doc. C risulta altresì dal fatto che le sue note professionali sono poi state approvate dall’assemblea dei promotori (doc. E), come per altro risulta dalla chiara intestazione del verbale 22 marzo 2004, tanto più che il tenore delle trattande all’ordine del giorno, concernenti anche , __________ e , esclude che l’approvazione sia invece avvenuta ad opera di U __________ SA, del tutto irrilevante essendo il fatto che l’assemblea generale di quest’ultima possa in seguito aver deciso la revoca di questa approvazione. Del resto anche la circostanza che il convenuto abbia allora fatturato prestazioni svolte prima della costituzione di U __________ SA, avvenuta il 28 novembre 2003 (doc. G), sembra a sua volta escludere che le stesse possano riferirsi ad attività svolte per quella società. Visto che lo scopo finale della società semplice era la costituzione di una nuova banca, nemmeno può infine essere condiviso l’assunto del Pretore secondo cui la società semplice avrebbe preso fine con la costituzione di U__________ __________ SA.

  1. Ma quanto precede - a prescindere dalla sua effettiva rilevanza in questa sede (cfr. il prossimo considerando) - non implica ancora l’accoglimento dell’eccezione che ci occupa. Il convenuto - premessa l’applicabilità della dichiarazione e convenzione di sottoscrizione di cui al doc. C - ha invero addotto che la clausola compromissoria contenuta nella convenzione sarebbe per lui vincolante, nonostante egli non risulti aver formalmente sottoscritto quello scritto. Non è così. È innanzitutto pacifico che il patto d’arbitrato in esame, che giusta l’art. 178 cpv. 1 LDIP dev’essere fatto per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo, sia stato a suo tempo concluso in modo formalmente valido, visto e considerato che l’impegno di sottostare a un tribunale arbitrale era stato concordato tra tutti e 15 i promotori e finanziatori, che - come detto - risultano aver singolarmente sottoscritto convenzioni analoghe al doc. C. Il fatto che il convenuto non sia successore in diritto di quelle parti e non abbia formalmente sottoscritto o ratificato quel documento esclude di principio che il patto d’arbitrato sia per lui vincolante (TF 19 maggio 2003 4C.40/2003). Il Tribunale federale, in applicazione dell’art. 178 cpv. 2 LDIP, ha invero avuto modo di rilevare che in determinate ipotesi, come in caso di cessione della pretesa, di ripresa del debito (semplice o cumulativa) o di trasferimento di una relazione contrattuale, un patto di arbitrato possa obbligare anche persone che non lo hanno sottoscritto e che non vi sono menzionate (DTF 129 III 727 consid. 5.3.1), aggiungendo in particolare che il terzo che si immischia nell’esecuzione di un contratto contenente il patto d’arbitrato è reputato aver a sua volta aderito per atti concludenti a quest’ultimo, se da quel suo comportamento si possa inferire la sua volontà di esserne parte (DTF 129 III 727 consid. 5.3.2, 134 III 565 consid. 3.2; TF 20 settembre 2005 4P.48/2005). Nel caso di specie, a ben vedere, le condizioni per ritenere che la validità della clausola compromissoria contenuta nel doc. C potesse essergli estesa non sono però date. Pur essendo incontestabile che il convenuto si sia immischiato nell’esecuzione della convenzione di cui al doc. C, egli avendo di fatto accettato il ruolo di mandatario dei promotori conferitogli nel documento in questione (il doc. C contiene proprio il termine “mandato” per definire le mansioni affidata al Comitato esecutivo), da lui poi effettivamente svolto, nulla permette in effetti di ritenere che egli abbia nel contempo dimostrato di voler essere parte della clausola compromissoria contenuta nel documento stesso. In proposito egli non ha addotto in causa circostanze particolari da cui si potesse concludere una sua adesione, sia pure tacita o per atti concludenti, a quella clausola. Il fatto che l’istruttoria abbia poi permesso di accertare che erano stati proprio i membri del Comitato esecutivo ad aver a suo tempo elaborato il testo del doc. C contenente la clausola in questione (teste __________ p. 2), sicché si potrebbe dedurne che essi ne condividessero il contenuto (cfr. DTF 121 III 38 consid. 3), e che oltretutto quel loro modo di procedere, paragonabile alla trasmissione di un’offerta alla controparte, poco si differenziava dallo scambio di una dichiarazione per telex o documenti similari, forme valide per un patto di arbitrato ai sensi dell’art. 178 cpv. 1 LDIP (cfr. DTF 121 III 38 consid. 3), non migliora la sua posizione, la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubb. in NRCP 2007 396, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91), a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37, 8 gennaio 2008 inc. n. 12.2006.211, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2006.109 pubb. in NRCP 2007 396, 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è stato tuttavia il caso nella presente fattispecie.

  2. Ma l’eccezione, già infondata per questo motivo, dev’essere respinta anche per un’altra sostanziale ragione. Nel caso di specie l’attrice non ha in effetti preteso in causa che il convenuto fosse tenuto a restituirle le remunerazioni - a suo dire eccessive - che questi aveva da lei percepito, eventualmente tramite altre entità giuridiche, in virtù della dichiarazione e convenzione di sottoscrizione di cui al doc. C, contenente la clausola compromissoria. Con la petizione essa ha invece chiesto che la restituzione a suo favore delle somme versategli in eccesso avvenisse nella sua qualità di cessionaria delle relative pretese - poco importa qui se esistenti o meno - che a suo dire spettavano in precedenza a U__________ __________ SA. Ora, dagli atti di causa non risulta che quest’ultima società e il convenuto fossero vincolati da una clausola compromissoria in merito alle controversie che sarebbero potute derivare dai loro eventuali rapporti. In merito alla posizione del convenuto, si può senz’altro rinviare a quanto indicato al considerando precedente, aggiungendo oltretutto che non è nemmeno scontato che le pretese fatte valere dall’attrice, ovvero quelle a suo dire spettanti ad U__________ __________ SA e a lei cedute, derivassero dal doc. C e non invece da altre norme legali o contrattuali. Quanto a U__________ __________ SA, anche in questo caso nulla permette di ritenere che essa fosse vincolata da un patto di arbitrato: essa, pur essendo certo un’entità che avrebbe potuto essere costituita in base alla convenzione di cui al doc. C, non risulta in effetti aver firmato il doc. C, che del resto era stato allestito quando la società stessa non era stata ancora costituita; non ha poi sottoscritto il doc. D, nella quale l’attrice dava atto della sua costituzione, confermando per il resto la valenza della precedente convenzione; e nulla induce a concludere che essa abbia in seguito ripreso per atti concludenti quegli accordi, il solo fatto che essa abbia provveduto ai relativi pagamenti rispettivamente abbia deciso l’annullamento della delibera relativa al pagamento di quelle prestazioni non implicando di per sé la sua volontà di assoggettarsi anche alla clausola compromissoria. La cedente - così come del resto il debitore - non essendo così vincolata da alcuna clausola compromissoria, non può nemmeno esserlo l’attrice, che è subentrata nella sua posizione.

  3. Il convenuto ritiene infine che l’attrice, pacificamente a conoscenza dell’esistenza della clausola arbitrale di cui al doc. C, da lei sottoscritta, commetterebbe un manifesto abuso di diritto nel cercare di sottrarvisi, prevalendosi del fatto di agire solo in qualità di cessionaria di U__________ __________ SA. La censura, a prescindere dalla sua novità, non può trovare accoglimento. Nella misura in cui essa - come detto - intendeva far valere nei confronti del convenuto delle pretese cedutele da U__________ __________ SA, di per sé non soggette ad alcuna clausola compromissoria, essa era in effetti tenuta a procedere innanzi al giudice statale, anche perché agendo diversamente si sarebbe esposta ad un’eccezione di incompetenza dell’arbitro adito.

  4. Ne discende la reiezione del gravame.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 280'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 2 novembre 2009 dell’AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 1’500.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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