Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.11.2011 12.2009.189

Incarto n. 12.2009.189

Lugano 4 novembre 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.795 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 4 dicembre 2003 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 52'811.- oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2002;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 29 settembre 2009 ha accolto per fr. 51'611.- più interessi;

appellante la convenuta con atto di appello 20 ottobre 2009, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 30 novembre 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

A. Nell’ottobre 2000 AP 1, allora al beneficio di un diritto di compera su una vecchia casa d’abitazione sita sulla part. n. __________ RFD di __________, ora di sua proprietà (cfr. doc. A), ha incaricato AO 1 di presentare al Comune una domanda di costruzione, corredata dei necessari piani, avente per oggetto i prospettati lavori di riattazione (cfr. doc. B e C). La relativa domanda di costruzione, da lui inoltrata il successivo 1° novembre, è stata accolta il 27 marzo 2001 (doc. D e E). Nel frattempo AO 1, così richiesto dalla committenza, ha provveduto ad allestire i capitolati e a raccogliere le offerte per le opere più importanti (doc. F e G), così che già al momento del rilascio della licenza edilizia è stato immediatamente possibile sottoscrivere i contratti d’appalto con i vari artigiani, nei quali egli risultava fungere da direttore dei futuri lavori (doc. H, I e L).

B. Il 31 ottobre 2001 (doc. Z), a lavori non ancora ultimati, la committente ha receduto dal contratto con l’impresario costruttore incaricato, __________ (doc. H), ed ha invitato il direttore dei lavori ad occuparsi della sua liquidazione. Non soddisfatta dell’operato di quest’ultimo, ha in seguito provveduto a rescindere anche il contratto in essere con lui.

I lavori sono quindi stati portati a termine da un’altra impresa, con la supervisione dell’arch. E__________ __________.

C. Con petizione 4 dicembre 2003 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, al fine di farsi riconoscere la remunerazione per le prestazioni da ingegnere ed architetto da lui svolte dopo il rilascio della licenza edilizia (dopo il 4 aprile 2001), ritenuto che per quelle della fase precedente, relative all’allestimento della domanda di costruzione e delle offerte, di gran lunga meno complesse e impegnative, era già stato retribuito. Egli ha al proposito addotto un dispendio orario di 243.25 ore (doc. S) e, sulla base del criterio del costo dell’opera contemplato dalle norme SIA 102 e 103, ha in definitiva quantificato le sue pretese in fr. 52'811.- più interessi (doc. M).

D. La convenuta si è opposta alla petizione, rilevando che il contratto tra le parti non prevedeva alcuna suddivisione in due fasi degli interventi dell’attore, ma che quest’ultimo era stato sin dall’inizio incaricato sia dell’allestimento della domanda di costruzione che della direzione dei lavori. Nell’ambito del contratto, che le parti per altro mai avevano assoggettato alle norme SIA, era poi stata concordata a favore dell’attore una remunerazione oraria di fr. 90.-, che era stata pacificamente applicata per i lavori precedenti al rilascio della licenza edilizia, saldati con un pagamento di fr. 9'000.- a fronte delle circa 100 ore da lui esposte (cfr. doc. Q), e che valeva anche per l’attività da lui asseritamente svolta dopo l’ottenimento di quella licenza, la cui estensione temporale era per altro prudenzialmente contestata. Alle eventuali pretese dell’attore dovevano in ogni caso essere posti in compensazione i danni, ben maggiori, cagionati dalla sua carente direzione dei lavori, segnatamente le spese per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per il crollo di una porzione di soletta (fr. 2'300.-), per la presenza di tubi elettrici in vista (fr. 2'500.-), per l’assenza di rinforzi nella parete esterna del locale destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-), per la presenza di dentellature (fr. 3'200.-), per l’errato posizionamento dei corpi riscaldanti e per il mancato asporto del materiale di demolizione depositato nel cantiere (fr. 4'000.-).

E. Il Pretore, con la sentenza 29 settembre 2009 qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione per fr. 51'611.- più interessi. Il giudice di prime cure ha dapprima osservato che tra le parti erano in realtà venuti in essere non uno bensì due contratti, il primo avente per oggetto la progettazione della ristrutturazione dell’immobile e il secondo, successivo per la sua fase esecutiva, ritenuto che a quest’ultimo risultavano applicabili le norme del contratto di mandato. Non avendo la convenuta provato la pattuizione di un onorario di fr. 90.- all’ora, la remunerazione dell’attività svolta dall’attore in quest’ultima fase doveva essere calcolata in virtù dell’art. 394 cpv. 3 CO, facendo cioè riferimento all’uso. Preso atto che in materia di prestazioni di architetti e ingegneri le norme SIA rappresentavano ormai l’espressione di un uso cui fare riferimento in assenza di altri elementi, egli, sulla base delle risultanze peritali, ha così ritenuto di principio giustificata la pretesa di fr. 52'811.- fatta valere dall’attore. Sennonché, da quella somma dovevano essere dedotti i danni cagionati dalla sua carente direzione dei lavori, tempestivamente posti in compensazione dalla convenuta, ed in particolare le sole spese per la presenza di dentellature (fr. 1'200.-), con corrispondente riduzione del credito a favore dell’attore.

F. Con l’appello 20 ottobre 2009 che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Ella ribadisce innanzitutto che tra le parti era venuto in essere un contratto di architetto globale, dove sin dall’inizio erano comprese sia le prestazioni di progettazione che quelle di direzione dei lavori. Ritiene poi di aver sufficientemente provato la pattuizione di una remunerazione oraria di fr. 90.-, valida per tutte le fasi del mandato. Contesta quindi che le norme SIA rappresenterebbero l’espressione di un uso cui fare riferimento in assenza di altri elementi. E, oltre alla pretesa compensatoria di fr. 1'200.- riconosciutale dal Pretore, ripropone il benfondato delle sue altre pretese relative alle spese per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per la presenza di tubi elettrici in vista (fr. 1'500.-) e per l’assenza di rinforzi nella parete esterna del locale destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-).

G. Delle osservazioni 30 novembre 2009 con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto:

  1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

  2. Con la prima censura d’appello la convenuta contesta che tra le parti siano venuti in essere due contratti, l’uno avente per oggetto la progettazione della ristrutturazione e l’altro relativo alla sua fase esecutiva (quest’ultimo per altro retto dalle norme del mandato), ribadendo che l’unico contratto concluso era in realtà un contratto di architetto globale (retto a sua volta dalle norme del mandato), dove erano sin dall’inizio comprese sia le prestazioni di progettazione che quelle di direzione dei lavori.

2.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza delle prestazioni affidate in concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed. [in seguito: Gauch, Architekturvertrag], n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56, 127 III 543; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed. [in seguito: Gauch, Werkvertrag], n. 49 segg.; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5a ed., p. 261). Altre, come l’elaborazione del preventivo (DTF 134 III 361 consid. 6; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 3.2), l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., n. 17 ad art. 363 CO). Se, per contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (DTF 134 III 361 consid. 5.1; Honsell, op. cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 363 CO). In un caso del genere la dottrina e la giurisprudenza più recenti, per motivi di praticabilità ed in considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritengono che sia giustificato applicare nella loro globalità le norme relative al mandato, e ciò quanto meno in materia di responsabilità (DTF 119 II 249, 122 III 61, 127 III 543 consid. 2a; NRCP 2003 p. 416; RtiD I-2006 n. 62c consid. 7; II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.89, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, 13 agosto 2007 inc. n. 12.2006.222, 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245; Gauch, Architekturvertrag, n. 42; Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., n. 397; Chaix, Commentaire Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4848) e di remunerazione del mandatario (cfr. TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 3.2 i.f. e 5.2, con riferimento all’attività di un architetto che svolgeva più mansioni di natura diversa, e in quella particolare occasione incaricato di allestire piani e preventivi).

2.2 Come si è visto, nel caso di specie, non è contestato che le prestazioni per le quali l’attore ha chiesto di essere remunerato, consistenti in sostanza nell’attività di direttore dei lavori dopo l’ottenimento della licenza edilizia (ed in particolare dopo il 4 aprile 2001), siano di per sé soggette alle disposizioni del contratto di mandato (art. 394 segg. CO). La questione non necessiterebbe dunque di essere esaminata in questa sede.

2.3 La questione a sapere se - come assunto dal Pretore - le parti abbiano concluso due contratti successivi (il primo, di appalto, relativo all’attività di progettazione e il secondo, di mandato, relativo all’attività di direttore dei lavori o di architetto globale) oppure se - come preteso dalla convenuta - l’unico contratto concluso tra loro sin dall’inizio fosse un contratto di architetto globale (retto dalle norme sul mandato) oppure ancora se - come invece preteso dall’attore - il contratto (di appalto) relativo all’attività di progettazione inizialmente venuto in essere sia in seguito stato trasformato o modificato in un contratto di direttore dei lavori o in un contratto di architetto globale (retti entrambi dalle norme del mandato), è tuttavia di rilievo per un’altra ragione e meglio - come si dirà - per la remunerazione del mandatario e merita dunque di essere esaminata.

Ora, la tesi del Pretore circa l’esistenza di due contratti non può essere condivisa già per il solo fatto che nessuna delle parti aveva mai addotto in causa l’esistenza di due accordi separati. Ammessa con ciò l’esistenza di un unico contratto, non vi è invece la prova che le parti sin dall’ottobre 2000 avessero concluso un contratto di architetto globale, sicché può essere confermata la tesi dell’attore secondo cui l’accordo inizialmente venuto in essere sia in seguito stato trasformato o modificato in un contratto di direttore dei lavori o in un contratto di architetto globale. Come detto, in un primo tempo, nell’ottobre 2000, l’attore era in effetti stato incaricato unicamente di presentare al Comune una domanda di costruzione, corredata dei necessari piani (cfr. doc. B e C). Solo in un secondo momento egli era poi stato incaricato, nel febbraio 2001 (cfr. doc. Q), di allestire i capitolati e, tra il febbraio ed inizio marzo 2001 (doc. F, G e Q), di raccogliere le offerte per le opere più importanti. E ancora in epoca successiva, prima della sottoscrizione dei contratti con i vari artigiani avvenuta a fine marzo 2001 (doc. H, I e L), gli era infine stato conferito l’incarico di aggiudicare le opere e di dirigere i lavori di esecuzione.

  1. Per quanto riguarda la retribuzione delle prestazioni svolte dall’attore dopo il rilascio della licenza edilizia, la convenuta ritiene di aver sufficientemente provato la pattuizione di una remunerazione oraria di fr. 90.-, valida per tutte le fasi del mandato, contestando nel contempo che le norme SIA, su cui si era invece fondato il Pretore, rappresenterebbero l’espressione di un uso cui fare riferimento in assenza di altri elementi.

3.1 In forza dell’art. 394 cpv. 3 CO la mercede del mandatario deve considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso, ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con particolare riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007 consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2).

3.2 Nel caso concreto si tratta innanzitutto di stabilire se la convenuta abbia provato l’esistenza di una pattuizione sulle modalità di calcolo della mercede dovuta all’attore, se la stessa sia valida per tutte le fasi del mandato e se essa consenta di quantificare effettivamente le spettanze dell’attore per le prestazioni da lui svolte dopo il rilascio della licenza edilizia.

3.2.1 La convenuta ritiene di aver sufficientemente provato la pattuizione di una remunerazione di fr. 90.- all’ora, la cui esistenza, poi ribadita in sede di interrogatorio formale (ad 8.1, 8.2, 17.1 e 20), era da lei già stata evocata nella fase preprocessuale (cfr. doc. N). A ragione. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che le prestazioni dell’attore precedenti al rilascio della licenza edilizia erano state remunerate con un pagamento a saldo di fr. 9'000.-, accettato dal professionista, a fronte delle circa 100 ore da lui esposte (cfr. doc. Q), il che costituisce già un serio indizio dell’esistenza di una pattuizione in tal senso. L’attore, che a quel momento si era detto soddisfatto dell’importo allora ricevuto, non ha del resto spiegato sulla base di quale altro criterio egli poteva aver diritto a quella somma, tanto più che aveva sempre negato di aver concordato con la convenuta una qualsiasi modalità di remunerazione (petizione p. 8, replica p. 3, conclusioni p. 9; cfr. il doc. 2, nel quale, una volta terminato il contratto, aveva proposto alla controparte - invano - diverse modalità di fatturazione, cfr. pure doc. M). In causa egli ha per altro ammesso di poter anche accettare, tenuto conto delle prestazioni da lui fornite nella fase iniziale, l’interpretazione offerta dalla convenuta circa l’esistenza di una remunerazione di fr. 90.- all’ora per 100 ore (replica p. 10). Ma soprattutto l’attore, confermando la deposizione resa dalla convenuta nell’ambito del suo interrogatorio formale (ad 17.1), ha pacificamente ammesso in sede conclusionale di aver fatto notare alla controparte in un’occasione, e meglio proprio nella prima fase delle prestazioni, di “costare meno di un idraulico” (p. 8), lasciando con ciò intendere che una pattuizione sulla sua mercede era effettivamente stata conclusa, segnatamente per un ammontare senz’altro compatibile con quello ora preteso dalla convenuta.

3.2.2 Ammessa con ciò l’esistenza di un accordo tra le parti nel senso che per la prima fase dei lavori l’attore sarebbe stato retribuito in ragione di fr. 90.- all’ora, occorre ora chiarire se quell’accordo valesse anche per la fase successiva. Il quesito dev’essere risolto affermativamente. Il fatto che le parti fossero vincolate da un unico contratto (consid. 2.3), implica già di per sé che la pattuizione sulla remunerazione valeva per il suo completo svolgimento. L’attore, gravato del relativo onere della prova, non ha del resto dimostrato di aver tempestivamente informato o comunque aver reso attenta la controparte del fatto di pretendere una maggiore o una diversa remunerazione per i lavori che avrebbe poi svolto nella fase successiva (cfr. Abravanel, Les devoirs généraux de l’architecte, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., n. 311 seg.), di modo che la convenuta poteva senz’altro ritenere in buona fede che il criterio inizialmente pattuito sarebbe stato valido anche per questa nuova fase. Stando così le cose, il fatto che in occasione della fatturazione (doc. M) egli abbia affermato che le sue prestazioni non potevano limitarsi a consulenze, come avrebbe preferito, e che si erano resi necessari lavori molto impegnativi, non è chiaramente sufficiente a giustificare la sua richiesta di far capo ad un’altra e diversa modalità di fatturazione.

3.2.3 Resta da stabilire quale sia l’effettiva mercede dovuta all’attore per i lavori da lui svolti nella seconda fase ed in particolare se egli possa essere remunerato per il dispendio orario di 243.25 ore (doc. S) da lui addotto, per complessivi fr. 21'892.50. Anche in questo caso il quesito va risolto per l’affermativa. In questa sede la convenuta non ha in effetti più contestato quel dispendio orario (cfr. appello p. 5 e 12), ammettendolo così almeno implicitamente. Del resto, già nella fase preprocessuale essa non aveva mai ritenuto di dover contestare il numero di ore esposte dall’attore, essendosi limitata a prenderne atto (cfr. doc. N; cfr. pure risposta p. 5 ove essa ammette di averle già allora “prese per buone”). La sua contestazione in sede di risposta (p. 7), per altro solo prudenziale, era oltretutto stata formulata per il solo fatto che l’attore non le aveva sino ad allora sostanziate, ciò a cui egli aveva poi ovviato in replica, versando agli atti il dettaglio dei suoi interventi, corredato delle ore impiegate (doc. S). E comunque, in sede di interrogatorio formale, la convenuta ha ammesso la sostanziale correttezza delle ore fatturate, osservando che le ore prestate erano un po’ più di 200 (ad 20).

3.3 Il rilievo della convenuta in merito alla (scarsa) valenza delle norme SIA nel caso di specie sarebbe in ogni caso stato fondato. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che le norme SIA sono equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto e non codificano un uso vincolante. Tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza va dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1), ciò che nella fattispecie l’attore aveva omesso di allegare, ancor prima di provare.

  1. La convenuta chiede infine di porre in compensazione al credito dell’attore, oltre alla pretesa di fr. 1'200.- già riconosciutale dal Pretore, anche quelle relative alle spese per l’abbassamento del locale cantina (fr. 17'000.-), per la presenza di tubi elettrici in vista (fr. 1'500.-) e per l’assenza di rinforzi nella parete esterna del locale destinato alla camera del figlio (fr. 3'500.-).

4.1 Giusta l’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi enunciati all’art. 97 CO, per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del contratto e il pregiudizio. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit., n 419 segg.; Werro, Commentaire Romand, n. 37 ad art. 398 CO; Weber, op. cit., n. 30 ad art. 398 CO; Tercier, op. cit., n. 4862 e 4724 segg.; II CCA 17 febbraio 2011 inc. n. 12.2008.245).

Per quanto riguarda in particolare la responsabilità dell’architetto, si osserva che lo stesso non è di principio tenuto a controllare e verificare ogni singola prestazione dell’impresa. Lavori semplici non necessitano di sorveglianza. Quando sono eseguiti lavori importanti egli deve invece prestarvi particolare attenzione, sorvegliando le fasi più importanti dell’opera e, dopo la loro esecuzione, sincerarsi che gli stessi siano stati eseguiti correttamente (II CCA 3 agosto 2005 inc. n. 12.2004.95; Schumacher, op. cit., n. 506). Parimenti, da tempo dottrina e giurisprudenza hanno ammesso una responsabilità solidale imperfetta dell’impresario costruttore e dell’architetto nei confronti del proprietario dell’opera (DTF 93 II 321 consid. 2, 114 III 342 consid. 2b; II CCA 15 aprile 2003 inc. 12.2002.106; Schumacher, op. cit., n. 684; Gauch, Werkvertrag, n. 2741 segg.), a condizione che sussista un rapporto di causalità adeguato fra il comportamento dell’architetto e il pregiudizio (DTF 127 III 257 consid. 5a, 133 III 22 consid. 5.3.2). È dunque sufficiente che l’architetto abbia contribuito all’insorgere del danno per una progettazione difettosa e/o per una direzione lacunosa del cantiere per incorrere in una responsabilità, senza riguardo al fatto che altre persone possano aver concorso ad arrecare il pregiudizio (TF 15 dicembre 2004 4C.269/2003, consid. 6; II CCA 13 agosto 2007 inc. n. 12.2006.222, 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26).

4.2 La convenuta rimprovera anche in questa sede all’attore, nella sua qualità di direttore dei lavori, di non aver fatto sì che il locale cantina avesse la prevista altezza di m. 2.35, tale cioè da poterlo rendere abitabile in futuro, ciò che l’aveva in seguito obbligata ad abbassarne la quota del pavimento per ottenere quell’altezza, con un costo supplementare di fr. 17'000.-. Il rilievo è infondato. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta non è affatto dimostrato che l’altezza della cantina avrebbe dovuto essere di m. 2.35. Le prove da lei addotte, il doc. 3 allestito dall’arch. E__________ __________ e la testimonianza resa da quest’ultimo (p. 8), non permettono in effetti di confermare quella circostanza, il teste avendo solo riferito che l’indicazione dell’altezza di m. 2.35 da lui fornita nel doc. 3 significava che tra i piani messi a sua diposizione ve ne doveva essere uno e meglio una sezione che indicava la predetta altezza. Sennonché, a parte il fatto che quella testimonianza risulta su quel punto priva di forza probatoria siccome fondata sostanzialmente su una semplice deduzione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 237; II CCA 14 luglio 1998 inc. n. 12.98.7, 24 marzo 2000 inc. n. 12.1999.179, 11 aprile 2001 inc. n. 12.2000.177, 12 ottobre 2007 inc. n. 12.2006.174, 19 settembre 2011 inc. n. 12.2010.165), di un tale piano ed in particolare di una tale sezione non vi è alcuna traccia agli atti ed il perito giudiziario, pur avendo visionato l’intero incarto, non è stato in grado di rintracciarli (perizia sui difetti p. 2), di modo che il fatto che quel locale dovesse avere una tale altezza è rimasto allo stadio di puro parlato. Del resto, l’intenzione della convenuta di rendere abitabile quel locale, ovvero di prevederne un’altezza di almeno m. 2.30, non risultava né dalle indicazioni da lei inizialmente fornite all’attore, che si limitavano a prevedere, per il piano cantina, l’apertura di una porta sul giardino-bagno (doc. B), né dalla successiva presa di posizione dell’attore che, nella relazione tecnica (cfr. plico doc. I°- 6) annessa alla domanda di costruzione (doc. D), si era limitato a prevedere la posa di un pavimento massiccio. E comunque anche il fatto che nei piani (doc. U), espressamente approvati dalla convenuta, quel locale fosse stato denominato quale “cantina e ripostiglio” senza che fosse stata prevista un’eventuale “modifica di uso”, esclude a sua volta che l’intenzione della convenuta fosse quella di renderlo già allora abitabile. Oltretutto, nella fase preprocessuale, il rimprovero a lui mosso era quello di aver posato il pavimento della cantina ad una quota troppo elevata rispetto a quanto si sarebbe potuto eseguire (doc. N) e non invece rispetto a quanto si sarebbe dovuto eseguire. Visto quanto precede, l’assunto pretorile secondo cui la convenuta non ha provato che l’attore avesse nell’occasione violato il contratto può essere confermato.

4.3 La convenuta rimprovera in seguito all’attore il fatto che 7 o 8 tubi elettrici fossero rimasti visibili sopra le solette in prossimità delle risalite (muri e pareti), ciò che aveva comportato un intervento di sistemazione costato fr. 1'500.-. La pretesa era stata respinta dal Pretore, il quale, dopo aver evidenziato come il problema sarebbe stato generalmente risolto con la messa in opera dei betoncini, non ancora eseguiti al momento dell’interruzione del rapporto tra le parti, e come attualmente, dopo la posa dei betoncini, un solo tubo risultava essere parzialmente visibile, ha in pratica rilevato che la perizia era rimasta silente sull’esistenza di eventuali errori nella progettazione o nella direzione dei lavori, non essendo in particolare stato stabilito se l’attuale presenza di un tubo scoperto per qualche centimetro fosse dovuta alla non corretta esecuzione del betoncino, posato successivamente (da un’altra impresa e con la supervisione di un’altra direzione dei lavori), o delle solette. In questa sede la convenuta si è limitata ad evidenziare come il perito non abbia escluso che in qualche caso si sia reso necessario liberare maggiormente i muri dal beton della soletta per poterli meglio sistemare e curvare, rispettivamente come l’obbligo di vigilare sulla corretta posa e relativa copertura dei tubi incombeva palesemente all’attore, che aveva allestito i piani dell’impianto elettrico. La sua doglianza è così irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). La convenuta non si è in effetti confrontata con l’assunto pretorile secondo cui la perizia non si era espressa sull’esistenza di eventuali errori nella progettazione o nella direzione dei lavori imputabili all’attore, non essendo nemmeno stato chiarito se la visibilità dei tubi fosse dovuta alla non corretta esecuzione del betoncino piuttosto che delle solette. Fosse anche stata ricevibile, la censura sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso. Pacifico che il problema in questione andava di regola risolto con la messa in opera dei betoncini (perizia sui difetti p. 5), nulla imponeva in effetti all’attore di intervenire nei confronti dell’impresa già a quel momento, prima cioè della loro posa, tanto più che non incombeva certo alla direzione dei lavori verificare che ogni singolo tubo elettrico fosse affogato nel beton in modo tale da non risultare poi visibile al termine degli interventi, lavoro, questo, di competenza dell’impresa, usuale e senza difficoltà particolari (Schumacher, op. cit., n. 506 seg.; II CCA 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91 pubb. in NRCP 2006 428).

4.4 La convenuta rimprovera infine all’attore di non aver demolito la pericolante parete esterna del locale destinato alla camera del figlio e di aver invece costruito un nuovo tavolato interno lasciando un’intercapedine di 20 cm tra i due manufatti, ciò che l’aveva poi obbligata a demolire entrambe le pareti e a sostituirle con una nuova parete esterna, con un notevole risparmio di spazio ma con anche una spesa supplementare di fr. 3'500.-. Il Pretore aveva respinto la sua richiesta rilevando come l’istruttoria non aveva permesso di fornire elementi tali da ravvisare una violazione da parte dell’attore dei suoi obblighi di diligenza, non essendo stato possibile stabilire se la parete esterna fosse effettivamente pericolante ed il perito non avendo mosso critiche alla soluzione progettuale adottata dall’attore, che comportava una migliore isolazione termica. In questa sede la convenuta si è limitata ad evidenziare come nemmeno il perito avesse però escluso il rischio di crollo di quella parete, considerato concreto dall’arch. E__________ __________, e come la soluzione adottata in seguito da quest’ultimo comportasse una maggiore superficie disponibile della camera. In tal modo essa non si è però confrontata con l’argomentazione del Pretore, di modo che la sua censura, anche in questo caso, dev’essere dichiarata irricevibile, per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI).

  1. Ne discende il parziale accoglimento dell’appello nel senso che la convenuta dev’essere condannata a pagare all’attore fr. 20'692.50 (fr. 21'892.50 ./. fr. 1'200.-) oltre interessi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per la procedura d’appello le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 51'611.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 20 ottobre 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 29 settembre 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare all’AO 1, __________, l’importo di fr. 20'692.50 oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2002.

  1. La tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese, ivi comprese quelle peritali, sono a carico dall’attore per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 960.- per parti di ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’500.-

b) spese fr. 100.-

Totale fr. 1’600.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà inoltre all’appellante fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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