Incarto n. 12.2009.161
Lugano 25 febbraio 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.85 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 17 febbraio 2009 da
AO 1
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l'attrice ha chiesto in via principale la condanna della convenuta al pagamento di fr. 39'810.60 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 2008 nonché, in questa misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano e in via subordinata la restituzione immediata di due veicoli Iveco Turbo Daily 35 C 18 e di due rimorchi Fabag;
domanda estesa, rispettivamente modificata, all'udienza preliminare in occasione della quale l'attrice ha chiesto il pagamento di fr. 45'190.60 oltre interessi come pure – in via principale – la restituzione immediata del rimorchio Fabag n. di telaio TA357217;
domande (estese, rispettivamente modificate) che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore ha integralmente accolto con sentenza 9 luglio 2009;
appellante la parte convenuta che con atto di appello 2 settembre 2009 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e di mantenere l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, con protesta di spese di entrambe le sedi e di ripetibili per la procedura di appello;
mentre l'attrice con osservazioni 2 ottobre 2009 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. Il 22 giugno 2007 AP 1, per firma del proprio socio gerente __________, ha concluso due contratti di leasing con __________ AG aventi per oggetto un veicolo Iveco Turbo Daily 35 C 18 (n. di telaio __________ [doc. A, G e H]; in seguito: veicolo 1) e un rimorchio Tandem Fabag TA 3.5 KA HB (n. di telaio __________ [doc. B, C e F1-F2]; in seguito: rimorchio 1), entrambi forniti da AO 1. Il veicolo 1 e il rimorchio 1 sono rimasti coinvolti in un incidente il 17 ottobre 2007. Il rimorchio 1 ha subito un danno totale ed è stato venduto a AO 1 che ha versato a __________ AG fr. 2'860.- per l'acquisto del relitto (doc. C). Dopo averlo riparato, AO 1 ha rimesso a disposizione il rimorchio 1 a AP 1 alla quale ha poi fatturato una locazione mensile di fr. 1'345.- (doc. D e E), senza però ottenere né pagamento né contestazione alcuni. Sempre con riferimento al rimorchio 1, AO 1 ha pure fatturato a AP 1, cui per contratto di leasing incombeva il relativo onere (doc. B), due interventi di manutenzione e di riparazione che sono stati effettuati prima dell'incidente del 17 ottobre 2007, ma che sono solo parzialmente stati onorati (doc. F1 e F2: importo scoperto fr. 726.50). In relazione al veicolo 1, AO 1 ha ugualmente effettuato interventi di riparazione per l'incidente del 17 ottobre 2007 e per un altro sinistro (doc. G1-G3) come pure lavori di manutenzione e di sostituzione pezzi (doc. H1-H4). Le relative fatture sono state solo parzialmente saldate (importo scoperto: fr. 9'322.20) e non sono state contestate.
Il 19 dicembre 2007 AP 1 ha sottoscritto due ulteriori contratti di leasing con __________ AG aventi per oggetto ancora un veicolo Iveco Turbo Daily 35 C 18 (n. di telaio __________ [doc. I], in seguito: veicolo 2) e un rimorchio Fabag TA 3.5 KA HB (n. di telaio __________ [doc. L]; in seguito: rimorchio 2), sempre forniti da AO
Il 23 gennaio 2008 __________ ha sottoscritto un accordo con AO 1 in forza del quale AP 1 si impegnava a estinguere le posizioni debitorie ancora aperte con due versamenti iniziali di complessivi fr. 18'000.- e con successivi versamenti mensili di fr. 3'000.- a partire da fine gennaio 2008. L'accordo precisava inoltre che in caso di ritardo nei pagamenti AP 1 avrebbe dovuto restituire i due veicoli e i due rimorchi (doc. Q). Dello scoperto AP 1 ha pagato fr. 18'000.- che sono stati contabilizzati per estinguere alcune - in parte diverse (quale il saldo per l'acconto, la cauzione e il primo canone leasing per il veicolo 2 [doc. I e R]) - posizioni.
B. Con la petizione in rassegna, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 39'810.60 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 2008 (punto 1.1) nonché, in questa misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano (punto 1.2). In via subordinata ha postulato di fare ordine alla convenuta di restituirle immediatamente i due veicoli e i due rimorchi. AP 1 non si è costituita in giudizio ed è rimasta preclusa, non comparendo nemmeno all'udienza preliminare e al dibattimento finale del 1° luglio 2009. In tale occasione l'attrice ha esteso la sua richiesta di pagamento alle fatture (relative alla locazione del rimorchio 1) fino e compreso giugno 2009 (complemento doc. E) per complessivi fr. 45'190.60 e chiesto - per l'intero importo - il rigetto definitivo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Infine ha domandato di aggiungere al dispositivo l'ordine di restituire immediatamente – in via principale – il rimorchio 1 (punto 1.3). Non essendovi prove da assumere in aggiunta ai documenti prodotti, il Pretore ha proceduto seduta stante al dibattimento finale in cui l'attrice si è confermata nella sua petizione con le precisazioni di cui sopra.
C. Con sentenza 9 luglio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare all'attrice fr. 45'190.60 oltre interessi al 5% dal 7 luglio 2008, rigettando in via definitiva l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Inoltre ha fatto ordine alla convenuta di restituire immediatamente il rimorchio 1, con accollo della tassa di giustizia e delle spese di complessivi fr. 500.- nonché dell'indennità ripetibile di fr. 4'500.-. Il primo giudice ha ritenuto correttamente motivate e giustificate le pretese dedotte in giudizio, osservando in particolare come fossero fondate su validi supporti contrattuali e come le fatture non risultassero né contestate né integralmente saldate.
D. AP 1 è insorta contro il predetto giudizio pretorile con un appello del 2 settembre 2009, nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia respinta e che sia mantenuta l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, con protesta di tasse, spese (di entrambe le istanze) e ripetibili (per la sola procedura di appello). L'appellante ritiene le pretese dell'attrice insufficientemente provate siccome fondate su mere allegazioni di parte. Inoltre rimprovera al Pretore di avere giudicato ultra petita poiché, in aggiunta alla pretesa pecuniaria, ha riconosciuto anche la richiesta di restituzione del rimorchio 1, nonostante l'attrice avesse formulato la domanda soltanto in via subordinata. AO 1 postula la reiezione dell'appello con le proprie osservazioni del 2 ottobre 2009, protestando a sua volta tassa, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
Giusta l'art. 404 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore di tale Codice si applica il diritto procedurale previgente. Nella fattispecie è evidente che al presente appello, introdotto il 2 settembre 2009, si applica il diritto processuale previgente, retto dal Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 (in seguito: CPC-TI).
La giurisprudenza cantonale riconosce anche alla parte preclusa il diritto di appellare per dimostrare che la sentenza del giudice di prime cure non adempie il requisito di un giudizio pronunciato a termini di ragione e secondo il diritto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 7 ad art. 169). Poiché la procedura d'appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate e questo rigore non trova eccezione nei confronti del convenuto contumace, quest'ultimo, tuttavia, pur avendo la facoltà d'appellare, non può - in quanto l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI esclude la facoltà di addurre fatti nuovi, prove ed eccezioni - avvalersi di contestazioni non sollevate in prima istanza e non rilevabili d'ufficio dal giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 11 ad art. 321; II CCA 31 marzo 2008 inc. n. 12.2008.38, 5 ottobre 2006 inc. n. 12.2006.117; Rep. 1981 pag. 376). Siccome la preclusione della convenuta a presentare la risposta di causa non esonera l'attrice dall'obbligo di provare le proprie allegazioni di fatto né comporta un alleggerimento dell'onere probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. e n. 618 ad art. 169), la convenuta è nondimeno autorizzata a fare valere in appello che la controparte non ha provato le circostanze di fatto alla base delle sue pretese (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 169; II CCA 31 marzo 2008 citata).
Fatte queste premesse, vanno preliminarmente eliminati dall'incarto, siccome prodotti per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI), i doc. 2, 3, 4 e 5 allegati dalla convenuta alla sua impugnativa.
Nel merito, l'appellante rileva in primo luogo che, in assenza di altri riscontri, la controparte non sarebbe riuscita ad addurre la prova documentale delle allegazioni contenute nella petizione. Contesta in particolare che le fatture prodotte, per lei assimilabili a mere allegazioni di parte, possano costituire un mezzo di prova. La censura è tuttavia infondata. La fattura costituisce un mezzo di prova imperfetto. Ciò significa che se la controparte la contesta espressamente, la relativa pretesa non può essere riconosciuta se la parte che se ne prevale non ha fatto capo ad altre prove (v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag. 737 e rif. citati). Nel caso di specie però tale contestazione non si è prodotta in causa (e nemmeno in fase preprocessuale), cosicché i fatti dedotti dalle fatture prodotte dall'attrice vanno considerati come non controversi (v. Cocchi/Trezzini/ Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag. 737 e rif. citati).
La convenuta osserva inoltre, riferendosi al doc. D, che nessun documento sottoscritto da AP 1, rispettivamente dal suo socio gerente, dimostrerebbe l'avvenuta consegna del veicolo (recte: del rimorchio) né tantomeno la data di tale consegna o l'importo della locazione mensile. La censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI). In ogni caso, la convenuta è malvenuta, avendo essa nel suo tardivo e irrito memoriale del 2 luglio 2009 chiaramente lasciato intendere di avere continuato ad utilizzare il rimorchio 1 dopo che lo stesso, nel gennaio 2008, era stato venduto all'attrice per conto della società leasing (doc. C). Ora, vista anche la natura commerciale dei rapporti esistenti tra le parti, è chiaro che l'utilizzo di tale rimorchio da parte della convenuta potesse avvenire solo in forza di un contratto - perfezionato anche solo per atti concludenti - di locazione (in cui il nolo, data la diversa ripartizione dei rischi e degli oneri, è normalmente superiore al canone di un contratto leasing: Schatz, in AJP 9/2006, pag. 1044). Se così non fosse, l'appellante sarebbe comunque tenuta a restituire l'indebito arricchimento (art. 62 CO). Quanto all'importo chiesto per la locazione, valgono le considerazioni esposte al consid. 4, cui si rinvia.
La convenuta sostiene poi che le fatture di cui ai doc. F1-F2, G1-G3, H1-H4, M e N, oltre a mancare del necessario substrato probatorio – censura, questa, per quanto poc'anzi detto (cfr. sopra, consid. 4), infondata -, non proverebbero che AP 1 fosse debitrice delle relative riparazioni. Riferendosi ai contratti di leasing in esame, che prevedevano, per il prenditore del leasing, l'obbligo di stipulare un'assicurazione casco totale e la contestuale cessione delle sue pretese nei confronti dell'assicuratore alla società di leasing (doc. A, B, I e L), l'appellante ritiene che le spese di riparazione e di manutenzione andavano semmai poste a carico di __________ (recte: ) AG. A prescindere dalla (dubbia) ammissibilità della (implicita) eccezione di carente legittimazione passiva, sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. per analogia II CCA 30 gennaio 2009 inc. n. 12.2007.256, in cui questa Camera ha stabilito che, pur essendo di massima esaminabile d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento, l'eccezione sollevata solo con le conclusioni è tardiva), essa è comunque errata. Come emerge inequivocabilmente anche dall'atto (irrito) 2 luglio 2009 della convenuta, è pacifico che i lavori di riparazione e di manutenzione relativi alle fatture in esame sono stati ordinati da lei all'attrice, con la conclusione, quindi, di diversi contratti di appalto. Di conseguenza, la convenuta, in quanto committente dei lavori eseguiti, era l'unica debitrice dell'attrice (cfr. ad esempio II CCA 20 aprile 2009 inc. n. 12.2007.183). Nulla muta il fatto che __________ AG fosse proprietaria dei mezzi in questione poiché i contratti ponevano chiaramente – come è del resto tipico nel leasing (che in questo modo riesce a offrire tassi agevolati rispetto alla locazione: Schatz, op. cit., pag. 1044) – la manutenzione a carico del prenditore del leasing. Né l'appellante potrebbe – nei limiti della ricevibilità dell'eccezione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI) - dedurre alcunché a sostegno della sua tesi dalla circostanza che essa avrebbe ceduto le sue pretese nei confronti dell'assicuratore casco totale («» [doc. C]) alla società di leasing. La cessione aveva infatti quale unico scopo di assicurare eventuali pretese risarcitorie della datrice di leasing in caso di danneggiamento dell'oggetto del leasing (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_96/2007 del 26 giugno 2007 consid. 3.2; inoltre Schatz, op. cit., pag. 1050).
Quanto alla eccezione secondo cui l'obbligo di pagamento di fr. 3'000.- mensili stabilito dall'accordo del 23 gennaio 2008 (doc. Q) non significherebbe alcunché poiché non direbbe nulla sull'ammontare degli scoperti esistenti, è sufficiente, per quanto di rilievo, l'osservazione che questi ultimi risultavano segnatamente dalle fatture – né contestate (e quindi provate: cfr. sopra, consid. 4) né saldate – come pure (almeno in parte) dall'estratto relativo alle posizioni di dare e avere tra le parti di cui al doc. R.
La convenuta rileva infine che con l'ordine di restituzione immediata del rimorchio 1 – che, giova ricordare, era l'unico mezzo di proprietà dell'attrice
Giusta l'art. 86 CPC-TI il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni proponibili solo dalle parti. L'extrapetizione si verifica quando il giudice pronuncia un provvedimento diverso da quello richiesto, sia che ciò implichi un mutamento della causa petendi (inteso come fatto determinativo dell'azione), sia che ciò implichi un mutamento del petitum (inteso come tutela di un interesse). In altre parole, il giudizio di una lite non può fondarsi su un oggetto non contenuto nella domanda (II CCA 23 aprile 1999 inc. n. 12.98.259; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1, 3, e 4 ad art. 86). In realtà, cumulando l'ordine di restituzione del rimorchio 1 con la condanna pecuniaria, il Pretore non ha adottato un provvedimento diverso da quello richiesto dall'attrice. La convenuta sembra infatti dimenticare che, in occasione dell'udienza del 1° luglio 2009, alla quale entrambe le parti erano state regolarmente convocate ma alla quale la convenuta era rimasta assente ingiustificata, l'attrice aveva chiesto l'estensione, rispettivamente la modifica del dispositivo. Con la richiesta di aggiunta del punto 1.3 la controparte ha di fatto elevato la domanda di restituzione del rimorchio 1 da subordinata a principale. Accogliendo la domanda anche su questo punto, il Pretore non ha pertanto superato i limiti della domanda.
Ci si potrebbe tutt'al più domandare se la richiesta formulata dall'attrice all'udienza del 1° luglio 2009 configurasse una nuova domanda di giudizio, da subordinare alle formalità degli art. 74 e 76 CPC-TI, oppure una semplice estensione ai sensi dell'art. 75 CPC-TI, possibile senza formalità particolari. Sennonché, la questione può rimanere indecisa. L'eventuale inammissibilità di una nuova richiesta di giudizio che non dovesse soddisfare le formalità dell'art. 74 e dell'art. 76 CPC-TI non potrebbe infatti essere sollevata d'ufficio dal giudice poiché i motivi di nullità sono esaustivamente elencati nell'art. 142 CPC-TI, ma, per essere sanzionata con l'annullabilità dell'art. 143 CPC-TI, dovrebbe essere censurata dalla parte, che tuttavia, in concreto, oltre a non avere sollevato specifica eccezione nemmeno in questa sede, con la mancata comparsa all'udienza del 1° luglio 2009 aveva anche rinunciato ad esercitare i propri diritti di difesa (II CCA 3 settembre 1996 inc. n. 12.1996.36, 25 febbraio 2004 inc. n. 12.2001.1; DTF 119 Ia 136 consid. 2g).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI e la TG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
L'appello 2 settembre 2009 di AP 1 è respinto.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 800.-
sono posti a carico dell'appellante che verserà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).