Incarto n. 12.2009.160
Lugano 10 giugno 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.214 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23 marzo 2001 da
AO 1 rappr. da RA 1,
contro
AP 1 rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto che il convenuto fosse tenuto a rendergli conto e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento patrimoniale suscettibile di appartenere all’asse ereditario del padre, il fu __________, e/o di cui questi era il proprietario e/o l’avente diritto economico, ed in particolare in merito al nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad ogni altro elemento riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità giuridiche terze costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro terzo;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2009 ha integralmente accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 3 settembre 2009, con cui, previa assunzione di una prova a suo tempo non ammessa dal giudice di prime cure, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore, con osservazioni 14 ottobre 2009, postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con petizione 23 marzo 2001 AO 1 ha chiesto che l’AP 1, il quale a suo dire risultava essere il mandatario in Svizzera del padre, il fu __________, defunto il 16 giugno 1995 con ultimo domicilio a __________, rispettivamente il mandatario di una fondazione di famiglia del __________ di cui questi era stato il proprietario e/o l’avente diritto economico, fosse tenuto a rendergli conto e ad informarlo utilmente in merito ad ogni elemento patrimoniale suscettibile di appartenere all’asse ereditario del padre e/o di cui questi era il proprietario e/o l’avente diritto economico, ed in particolare in merito al nome, allo stato del patrimonio, alla gestione e ad ogni altro elemento riguardante le fondazioni di famiglia e/o altre entità giuridiche terze costituite da costui in favore dei suoi eredi legali e riservatari così come in favore di ogni altro terzo.
Con sentenza 9 febbraio 2005 il Pretore, dopo aver accertato che l’attore disponeva della necessaria facoltà di intendere e volere ed aver respinto l’eccezione di incompetenza giurisdizionale sollevata dal convenuto, ha integralmente accolto la petizione ritenendo in sostanza che il rendiconto si giustificava in applicazione dell’art. 400 CO essendo stato provato che il convenuto era stato incaricato dal padre dell’attore con riferimento alla fondazione di famiglia oggetto della causa.
Con sentenza 16 maggio 2006 (inc. 12.2005.58) la seconda Camera civile del Tribunale di appello, statuendo sull’appello interposto il 2 marzo 2005 dal convenuto, ha innanzitutto confermato la competenza giurisdizionale del giudice di prime cure. In merito alla capacità processuale dell’attore, questione da esaminare in base al diritto italiano, essa ha invece osservato che nelle particolari circostanze, segnatamente di fronte ai dubbi inizialmente avuti dal Pretore, poi non fugati dai documenti versati agli atti ed anzi ancor più rafforzati dal fatto che l’attore, non disposto a sottoporsi all’interrogatorio formale, si era sottratto alla perizia giudiziaria, la decisione del giudice di prime cure, il quale aveva risolto affermativamente la questione, non poteva essere condivisa. Ciononostante, non si poteva ancora concludere per l’incapacità processuale dell’attore e dunque per la reiezione in ordine della causa: infatti la privazione dei diritti civili dell’attore, che di fatto sarebbe stata così decretata, non poteva essere decisa a titolo pregiudiziale - oltretutto sulla base di indizi, sia pure seri - nell’ambito di un’azione di rendiconto, ma, per le gravi conseguenze che avrebbe comportato per la parte toccata da un tale provvedimento, poteva essere pronunciata solo nell’ambito di una procedura speciale a sé stante, che in base al diritto __________, competeva al giudice civile del domicilio della persona nei confronti della quale era proposta l’interdizione o l’inabilitazione (art. 712 CPCit.), il quale agiva su istanza ex art. 417 CCit.. Per la scrivente Camera, la soluzione corretta consisteva in definitiva nell’annullare il giudizio pretorile e nel rinviare la causa al giudice di prime cure affinché questi, dopo aver sospeso la procedura, ottenesse dall’autorità competente - delegando tale compito alla parte interessata oppure rivolgendosi direttamente all’autorità legittimata a inoltrare l’istanza - una decisione formale in merito alla capacità di intendere e volere dell’attore, fermo restando che, qualora quell’autorità avesse confermato l’incapacità processuale della parte e nel caso in cui a quest’ultima non fosse già stato designato un rappresentante legale, il giudice si sarebbe adoperato per fargliene nominare uno, ritenuto che, solo a quel momento, se la parte non avesse dato seguito alle sue incombenze, rispettivamente se il rappresentante non ne avesse ratificato l’operato, la causa avrebbe finalmente potuto essere respinta in ordine per carenza del presupposto processuale. Di qui il parziale accoglimento dell’appello, nel senso che la sentenza 9 febbraio 2005 è stata annullata e gli atti rinviati al Pretore affinché procedesse ai sensi dei considerandi.
Nel prosieguo della causa, il Pretore, ammettendo la domanda di assunzione di prove inoltrata il 29 settembre 2006 dall’attore e l’istanza di restituzione in intero inoltrata sempre da costui il 27 marzo 2007, ha acquisito agli atti nuovi documenti e nuove testimonianze, al fine di fugare ogni suo dubbio sulla capacità processuale di quest’ultimo. L’istanza presentata dal convenuto il 22 ottobre 2007 poi reiterata il 4 dicembre 2007, volta all’assunzione della perizia (di parte) del dr. C__________ __________, è stata per contro respinta.
Con la sentenza 13 luglio 2009 qui oggetto di impugnativa il Pretore, rilevando che ogni suo dubbio iniziale sulla capacità processuale dell’attore era stato fugato dalla corposa istruttoria testimoniale esperita, ha innanzitutto accertato che costui disponeva della necessaria facoltà di intendere e volere. Per il resto, ha riproposto le argomentazioni e le conclusioni di cui alla sentenza 9 febbraio 2005, ritenuto che la petizione è così stata accolta integralmente, con la sola riserva che è stato dato atto che il convenuto aveva in parte già provveduto, in ossequio al decreto cautelare del 6 giugno 2005, ad informare e rendere conto all’attore in merito al nome di ogni fondazione di famiglia e/o altre entità giuridiche terze costituite dal fu A__________ __________.
Con l’appello 3 settembre 2009 che qui ci occupa, cui l’attore si è opposto con osservazioni 14 ottobre 2009, il convenuto, previa assunzione della perizia allestita dal dr. C__________ __________ non ammessa a suo tempo dal giudice di prime cure, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Egli ribadisce in primo luogo che la vertenza, di natura successoria, era di competenza del giudice __________ dell’ultimo domicilio del padre dell’attore. In merito alla capacità processuale dell’attore osserva da una parte come il Pretore, in base alla sentenza d’appello, non fosse competente a deciderla a titolo preliminare e avesse oltretutto esaminato la questione in base al diritto svizzero, non applicabile; dall’altra evidenzia che il giudice di prime cure non si era attenuto alle chiare istruzioni della sentenza di rinvio ed aveva oltretutto istruito la questione relativa alla capacità processuale dell’attore in modo unilaterale, senza permettergli di proporre e far esperire i propri mezzi di prova; e infine rileva che le prove assunte non permettevano ancora di concludere che l’attore disponesse della necessaria capacità di intendere e volere. Nel merito ritiene poi che il rendiconto, per altro erroneamente non limitato dal giudice nella sua estensione temporale, doveva in ogni caso essere negato, atteso che egli risultava essere unicamente il mandatario della innominata fondazione di famiglia, mentre il mandato che l’aveva a suo tempo legato al padre dell’attore, oltretutto avente per oggetto attività e informazioni personali coperte dal segreto professionale, si era concluso da parecchi anni.
In merito all’eccezione di carenza di competenza giurisdizionale del Pretore, il convenuto, nell’appello, si limita a prendere atto che con la sentenza 16 maggio 2006 la scrivente Camera si era già pronunciata sulla questione ritenendo in sostanza che la competenza del giudice di prime cure a statuire sull’azione di merito fosse data, in quanto l’obbligo di rendiconto trovava il suo fondamento nelle norme del contratto di mandato e in particolare nell’art. 400 cpv. 1 CO (cfr. Aubert / Béguin / Bernasconi / Graziano-von Burg / Schwob / Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3ª ed., p. 322 seg. E 345; cfr. pure Müller, Konto und Erbgang - Informationsfluss zwischen Bank/Post und den Erben des verstorbenen Kontoinhabers/wirtschaftlich Berechtigten, in: Jusletter 26/3/2010 n. 72; DTF 133 III 664). In questa sede egli non rimette in discussione tale assunto, che dichiara però di non condividere, ma si riserva unicamente il diritto di riproporre eventualmente tale eccezione dinnanzi al Tribunale federale. La questione non necessita dunque di essere qui approfondita.
Con la seconda censura d’appello, riferita all’eccezione di incapacità processuale dell’attore, il convenuto rimprovera al Pretore di non essersi attenuto alle istruzioni date dall’autorità di rinvio, di aver quindi esperito d’ufficio un’istruttoria (oltretutto senza disporre della necessaria competenza e non mantenendosi equidistante dalle parti) per fugare ogni suo dubbio iniziale e infine di aver concluso sulla base di prove inconsistenti che l’attore disponeva della necessaria capacità di intendere e volere. In realtà, non occorre esaminare se la procedura adottata dal Pretore dopo l’annullamento della sua prima sentenza per fugare i dubbi sulla capacità processuale dell’attore fosse corretta e nemmeno se le prove da lui poi esperite fossero rilevanti. Prima di procedere in tal modo, egli ha in effetti deciso, almeno implicitamente (cfr. ordinanze 28 novembre 2006, 29 novembre 2007 e sentenza impugnata p. 6), di non volersi attenere alla decisione di rinvio di questa Camera, regolarmente cresciuta in giudicato, che gli imponeva espressamente di procedere in una maniera ben diversa e meglio ai sensi dei considerandi, i quali per altro in tal modo diventavano parte integrante del dispositivo (cfr. RDAT 1978 n. 32). Sennonché, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, il giudizio di rinvio di un’autorità superiore è in generale vincolante per l’autorità inferiore (Vogel / Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., §17 n. 26 e §63 n. 40; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, n. 977 e 1009 ). Tale principio vale anche per il giudizio di rinvio da parte di un’autorità d’appello all’autorità di prima istanza (in tal senso, de lege ferenda, cfr. pure il Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in FF 2006 p. 6747) ed in particolare per quello di cui all’art. 326 CPC (cfr. Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 150; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 326; I CCA 17 settembre 1997 inc. n. 11.1996.29). Alla luce di quanto precede, il mancato ossequio da parte del Pretore delle indicazioni contenute nella sentenza d’appello del 16 maggio 2006 risulta contrario alle norme di procedura (art. 101 CPC) e come tale, essendo stato censurato immediatamente dal convenuto, dev’essere sanzionato con l’annullamento della sua sentenza (art. 143 CPC; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, op. cit., ibidem; sentenza I CCA citata). L’incarto è dunque ritornato al Pretore affinché proceda come già indicato nei considerandi della sentenza d’appello menzionata.
Ne discende il parziale accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento della sentenza ai sensi dei considerandi, senza che occorra pronunciarsi sulle altre censure d’appello e senza che sia necessario assumere la perizia di parte del dr. C__________ __________ a suo tempo non ammessa dal Pretore. L’esito della lite, tuttora incerto, giustifica di caricare la tassa di giustizia e le spese alle parti in ragione di metà ciascuna e di compensare le ripetibili di questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC). Incontestabile il carattere pecuniario dell’azione di rendiconto (RtiD I-2006 n. 21c p. 649; II CCA 16 agosto 2007 inc. n. 12.2006.199, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.130; DTF 126 III 445 consid. 3b; TF 8 febbraio 2008 4A_246/2007, 9 giugno 2008 4A_20/2008), nel caso di specie si è tenuto conto di un valore litigioso plurimilionario di circa US$ 15'000'000.-, somma risultante dall’entità degli importi mensili di US$ 50'000.-, poi ridotti a US$ 16'000.-, versati nel corso degli anni all’attore a titolo di rendimento sul capitale in discussione.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 3 settembre 2009 dell’AP 1 è parzialmente accolto.
§ La sentenza 13 luglio 2009 è annullata e gli atti sono ritornati al Pretore affinché proceda ai sensi dei considerandi.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 3’000.-
da anticiparsi dall’appellante, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).