Incarto n. 12.2009.149
Lugano 18 giugno 2010/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.123 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione (azione di accertamento negativo) 16 febbraio 2007 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
volta ad accertare che l’attore non era debitore dell’importo di fr. 2’765'000.- vantato dal convenuto con il PE n. __________ dell’UE di __________ e che l’esecuzione in questione era nulla, nonché a far ordine all’Ufficiale delle esecuzioni di __________ di cancellare l’esecuzione e di non comunicarne a terzi l’esistenza, domanda avversata dal convenuto, che con domanda riconvenzionale 24 maggio 2007 ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 5'852'387.20 più interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE;
ed ora sulle eccezioni di prescrizione delle pretese vantate dal convenuto e di incompetenza territoriale del giudice adito ad esaminare la domanda riconvenzionale sollevate dall’attore con la risposta riconvenzionale, e sulle quali il Pretore si è pronunciato con decisione 30 luglio 2009, con cui ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, ha respinto l’eccezione di prescrizione relativamente alle pretese di risarcimento dei danni fatte valere per i fatti accaduti nell’ottobre 2002 ed ha accolto l’eccezione di prescrizione - respingendo con ciò in ordine la petizione - relativamente alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti dall’attore;
appellanti entrambe le parti: il convenuto con atto di appello 18 agosto 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere anche l’eccezione di prescrizione relativa alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti dall’attore, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; l’attore con atto di appello 3 settembre 2009 chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere anche le eccezioni di incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione relativa alle pretese di risarcimento dei danni fatte valere per i fatti accaduti nell’ottobre 2002, pure protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 18 settembre 2009 e l'attore con osservazioni 23 settembre 2009 postulano la reiezione del gravame di parte avversa con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1984 AO 1 ha acquistato l’immobile denominato “Villa __________” sito sulla part. n. __________ RFD di __________, che da allora risulta essere occupato da un suo cliente, il cittadino __________ AP 1.
B. Dal 1998 AO 1 si è attivato in diversi modi per cercare di riprendere possesso dell’immobile. Invano.
Dopo aver innanzitutto notificato nel settembre 1999 all’occupante e alla moglie la disdetta di un presunto contratto di locazione in essere, egli ha promosso nei loro confronti un’istanza di sfratto (inc. n. SF.2000.119), accolta dal Pretore, ma respinta dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello con sentenza 23 ottobre 2000 (inc. n. 12.2000.119).
L’8/9 ottobre 2002, preso atto dell’assenza dell’occupante dalla villa, egli si è quindi introdotto nell’immobile e ha provveduto a far cambiare i cilindri delle porte, cercando di impedire a quest’ultimo di accedervi. L’iniziativa non ha però dato l’esito sperato ed anzi l’occupante ha reagito, inoltrando una denuncia penale contro ignoti per furto e violazione di domicilio.
Il 7 ottobre 2003 ha poi inoltrato un’azione possessoria nei confronti dell’occupante (inc. n. DI.2003.735 rich.), che è stata tuttavia respinta dal Pretore con sentenza 21 ottobre 2005.
Il 28 novembre 2003 ha in seguito inoltrato nei confronti dell’occupante un’azione petitoria (inc. n. OA.2003.766 rich.), nell’ambito della quale quest’ultimo, in via riconvenzionale, ha chiesto che la controparte fosse tenuta a fornirgli tutta la documentazione in merito all’utilizzo delle somme asseritamente versatele e in particolare di DM 1'300'000.- per l’acquisto della villa e fr. 8'500'000.- confluiti su un conto. Il 1° settembre 2004 il Pretore ha respinto l’eccezione di improponibilità della domanda riconvenzionale, decisione questa che è stata parzialmente riformata il 7 settembre 2005 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc. n. 11.2004.166) nel senso della sola improponibilità dell’azione di rendiconto relativa alla pretesa di fr. 8'500'000.-, pronunzia che è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 21 marzo 2006 (inc. n. 4C.356/2005).
Tra le parti è pure pendente un’azione volta al disconoscimento di un debito di fr. 957'516.- vantato dal proprietario, promossa dall’occupante (inc. n. OA.2002.695 rich.).
C. Il 24/30 maggio 2006 AP 1 ha escusso AO 1 con il PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. B) al fine di ottenere il pagamento di un importo di fr. 2'765'000.- oltre interessi. A giustificazione del suo credito egli ha indicato la seguente causale: “1) fr. 2'750'000.- risarcimento danni materiali e morali a seguito della violazione di domicilio [e] della razzia compiuta dal detentore [l’] 8/9 ottobre 2002 a __________ e dell’inesecuzione del mandato di amministrazione patrimoniale; 2) fr. 15'000.- ripetibili a [recte: e] tassa di giustizia come alle sentenze 23 ottobre 2000 della Seconda Camera civile [del] Tribunale di appello; 21 ottobre 2005 del Pretore del Distretto di Lugano; 7 settembre 2005 della Prima Camera civile del Tribunale di appello e 21 marzo 2006 del Tribunale federale svizzero”.
D. Con petizione (azione di accertamento negativo) 16 febbraio 2007 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per far accertare che egli non era debitore dell’importo di fr. 2’765'000.- vantato dal convenuto con il PE e che l’esecuzione era nulla, nonché per far ordine all’Ufficiale delle esecuzioni di cancellare l’esecuzione e di non comunicarne a terzi l’esistenza.
E. Con domanda riconvenzionale 24 maggio 2007 AP 1 ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 5'852'387.20 più interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE. Egli, in sintesi, pretende il risarcimento di fr. 5'300'000.- per il danno causatogli nell’ambito del mandato di gestione patrimoniale svolto dall’attore e di fr. 552'387.20 per il danno procuratogli a seguito dei fatti accaduti il 7/8 ottobre 2002 presso la villa di __________.
L’attore (convenuto riconvenzionale) si è opposto alla domanda riconvenzionale, eccependo tra l’altro l’incompetenza territoriale del giudice adito e sollevando l’eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese del convenuto (attore riconvenzionale).
F. Dopo aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame delle eccezioni formulate nei confronti della domanda riconvenzionale (art. 181 CPC, cfr. verbale 13 novembre 2007), il Pretore, con la decisione 30 luglio 2009 qui impugnata, ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale (dispositivo n.
G. La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti:
il convenuto, con appello 18 agosto 2009, chiede di respingere anche l’eccezione di prescrizione relativa alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti dall’attore; quest’ultimo, con appello 3 settembre 2009, chiede invece di accogliere anche le eccezioni di incompetenza territoriale del giudice adito e di prescrizione relativa alle pretese di risarcimento dei danni fatte valere per i fatti accaduti nell’ottobre 2002. Delle argomentazioni d’appello delle parti e delle osservazioni 18 e 23 settembre 2009 con cui esse postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
Sull’eccezione di incompetenza territoriale
In questa sede l’attore chiede nuovamente di accogliere l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, ritenendo che non vi sia connessione tra l’azione di accertamento negativo da lui promossa e la pretesa riconvenzionale azionata dal convenuto, che non poggiano sullo stesso complesso di fatti e non nascono dallo stesso tipo di contratto, ciò che a suo dire vale sicuramente per l’importo di riconvenzione eccedente la somma di fr. 2'765'000.- di cui al PE.
1.1 La connessione materiale cui si riferisce l'art. 6 cpv. 1 LForo è identica a quella prevista sul piano internazionale dagli art. 8 LDIP e 6 n. 3 CL (FF 1999 p. 2445). Il suo scopo è quello di evitare giudizi contraddittori, favorendo una liquidazione rapida ed efficace di vertenze tra loro correlate (DTF 129 III 232 consid. 3). Le due azioni non devono necessariamente essere dello stesso tipo o della stessa natura (Spühler/Tenchio/Infanger, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 12 ad art. 6 LForo; Müller/Wirth, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, n. 8 ad art. 6 LForo; Kellerhals/von Werdt/Güngerich, Gerichtsstandsgesetz, 2ª ed., n. 9 seg. ad art. 6 LForo). Basta che si fondino sulla medesima causa fattuale o giuridica, cioè sulla stessa fattispecie o sullo stesso contratto (RtiD II-2006 p. 769; DTF 129 III 232 consid. 3.1, TF 21 marzo 2006 4C.356/2005 consid. 5 segg., cfr. pure, seppur riferita all'art. 6 n. 3 CL, DTF 130 III 619 consid. 5).
1.2 Alla luce di quanto precede, la censura dell’attore non può trovare accoglimento, la connessione materiale tra la petizione e la domanda riconvenzionale essendo innegabile, ritenuto che entrambe si basano sugli stessi fatti e su tesi giuridiche almeno analoghe: la petizione ha in effetti lo scopo di accertare che l’attore non era debitore dell’importo vantato dal convenuto con il PE, ovvero che quest’ultimo non era tra l’altro creditore nei suoi confronti del preteso “risarcimento danni materiali e morali” di fr. 2'750'000.- fatto valere “a seguito della violazione di domicilio [e] della razzia compiuta dal detentore [l’] 8/9 ottobre 2002 a __________ e dell’inesecuzione del mandato di amministrazione patrimoniale”, con la conseguente richiesta di annullamento del PE (cfr. doc. B); mentre con la domanda riconvenzionale il convenuto mira alla condanna dell’attore al pagamento di fr. 5'852'387.20, somma corrispondente ai danni cagionatigli nell’ambito del mandato di gestione patrimoniale da lui svolto e a seguito dei fatti accaduti l’ 8/9 ottobre 2002 a __________, nonché al rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al medesimo PE. Non occorrono molte parole per affermare che le questioni oggetto delle due cause, pur non essendo del tutto identiche, si fondano sul “medesimo complesso di fatti” ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 LForo (DTF 130 III 607 consid. 5, TF 21 marzo 2006 4C.356/2005 consid. 5.3), sicché appare opportuno deciderle insieme, onde evitare la pronunzia di due giudizi contraddittori (DTF 129 III 232 consid. 3, TF 21 marzo 2006 4C.356/2005 consid. 5.3). Poco importa poi se l’importo di cui alla domanda riconvenzionale sia superiore a quello fatto valere con il PE, decisiva per l’applicazione della norma essendo in effetti solo la connessione materiale tra le due azioni.
Sull’eccezione di prescrizione (pretese derivanti dal mandato)
In questa sede il convenuto chiede di respingere l’eccezione. Premesso che il termine decennale di prescrizione iniziava a decorrere solo dalla conclusione dei rapporti contrattuali a seguito di adempimento rispettivamente di accordo reciproco, di scadenza del termine convenuto, di revoca o di disdetta, egli rileva che nel caso di specie non vi era mai stata una revoca del contratto di mandato fra le parti e che i loro rapporti erano ancora in essere per quanto concerneva Villa __________: dagli atti risultava in effetti che l’attore era stato avvocato e consulente finanziario del convenuto almeno fino al 1998 (cfr. doc. 5 [recte: 4 p. 2] inc. OA.2003.766 rich., doc. GG, BBB, GGG e HHH inc. OA.2002.265 rich. [recte: OA.2002.695]), data in cui i rapporti personali tra loro si erano deteriorati; e oltretutto il fatto che l’attore si fosse rifiutato di rendere conto del proprio operato nell’ambito della domanda riconvenzionale 12 dicembre 2004 (inc. OA.2003.766 rich.) ostava alla prescrizione dell’azione di restituzione dei capitali consegnati a suo tempo all’attore, in tali circostanze il termine di prescrizione non avendo in effetti ancora iniziato a decorrere.
2.1 In diritto, è pacifico che le pretese del mandante nei confronti del mandatario volte alla restituzione di eventuali somme messe a sua disposizione nell’ambito del rapporto contrattuale sono soggette al termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO (Fellmann, Berner Kommentar, n. 168 ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 24 ad art. 400 CO; II CCA 11 settembre 2006 inc. n. 12.2005.175) e che il termine inizia a decorrere dalla data di adempimento rispettivamente cessazione del mandato (Fellmann, op. cit., n. 169 ad art. 400 CO; Weber, op. cit., ibidem; Derendinger, Die Nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, n. 142; sentenza II CCA citata). Tra le parti rimane unicamente litigiosa la data di decorrenza del termine di prescrizione e l’esistenza di eventuali atti interruttivi della stessa.
2.2 Innanzitutto, contrariamente all’assunto del convenuto, il fatto che l’attore non abbia reso conto del suo operato nell’ambito della domanda riconvenzionale 12 dicembre 2004 (inc. OA.2003.766 rich.) non è determinante per l’esito dell’eccezione, non essendo vero che una tale inadempienza impedirebbe l’inizio del termine di prescrizione: nemmeno l’autore citato dal convenuto (Derendinger, op. cit., n. 356 segg.) si è del resto espresso in quei termini. Decisiva - come detto - resta in definitiva la data di adempimento rispettivamente cessazione del contratto tra le parti, nell’ambito del quale il convenuto sostiene di aver affidato all’attore, alla fine degli anni Settanta, la cura di propri interessi patrimoniali e fiscali in , con tra l’altro la consegna a costui di somme rilevanti. Nel caso di specie l’attore, gravato dell’onere della prova (art. 8 CC), pur avendo ammesso di aver svolto dei mandati per conto del convenuto, non è stato in grado di dimostrare se e quando il contratto di “gestione patrimoniale” preteso dalla controparte - ammesso e non concesso che sia esistito, questione questa da lui fermamente contestata, ma che non va esaminata in questa sede - sarebbe stato adempiuto o sarebbe giunto a scadenza. In effetti negli allegati preliminari egli si è più che altro limitato ad affermare che quei mandati sarebbero terminati da oltre una quindicina d’anni, al più tardi all’inizio degli anni Novanta, e di non aver da allora svolto alcuna attività a favore del convenuto, sennonché l’istruttoria non ha permesso di confermare tale assunto, visto e considerato che agli atti sono stati versati vari documenti che dimostrano come l’attore si sia attivato a favore del convenuto anche in epoca successiva (cfr. doc. 5 [recte: 4 p. 2] inc. OA.2003.766 rich., doc. GG, GGG e HHH inc. OA.2002.695 rich., riferiti alla problematica di Villa __________ ed a questioni fiscali). A questo proposito non può essere condiviso l’assunto del Pretore secondo cui le testimoni sentite in causa avrebbero riferito che dal 1990 non vi erano più pratiche aperte a nome del convenuto presso lo studio dell’attore: infatti mentre la contabile M __________ non ha in sostanza riferito nulla di rilevante sulla questione essendo stata alle dipendenze dell’attore solo dal 1995 ed essendosi comunque limitata a dichiarare di non essere a conoscenza di fatturazioni da parte sua, il che non è però decisivo per l’eventuale esistenza di mandati, la deposizione apparentemente in quei termini della segretaria dell’attore S__________ , per altro nemmeno così categorica, è stata smentita dai documenti gli atti, contenenti anche missive al convenuto che la teste in questione aveva scritto per conto dell’attore dopo quell’anno (cfr. la sua sigla “S” sui doc. 5 [recte: 4 p. 2] inc. OA.2003.766 rich., BBB e HHH inc. OA.2002.695 rich.). Sempre a questo proposito è ben vero che nel suo interrogatorio formale del 13 agosto 2007 e nel giuramento di edizione da lui reso il 15 dicembre 2008 (nell’inc. OA.2003.766 rich.), l’attore ha affermato di non aver svolto mandati per il convenuto dopo il 1990 e di non disporre più dei necessari giustificativi, che nel frattempo sarebbero stati distrutti: sennonché la forza probatoria dell’interrogatorio formale è di principio assai scarsa, specie se, come si è visto, le dichiarazioni dell’interrogato non hanno poi trovato conferma negli atti di causa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 764 ad art. 276); quanto al suo giuramento di edizione, in merito allo stesso vale almeno per analogia quanto si è detto per l’interrogatorio formale, tanto più che a quel momento l’attore ha comunque ammesso di essere però ancora in possesso di documentazione “riferita alla lite che lo vede opposto al signor AP 1, rispettivamente a corrispondenza varia riferita a pagamenti o altri oneri riferiti all’abitazione casa __________”, riconoscendo con ciò che quella pratica era ancora attuale. Dalle prove assunte è semmai risultato che ad inizio 1998 tra le parti era ancora in essere una relazione contrattuale, e meglio un mandato, proprio con riferimento a tale immobile (il cui acquisto, a detta del convenuto, sarebbe avvenuto a titolo fiduciario e sarebbe stato finanziato con parte del denaro di cui chiede il rimborso): non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui l’attore, con riferimento a Villa __________, abbia allora ritenuto di dover chiedere istruzioni al convenuto in merito all’eventuale sottoscrizione di una convenzione relativa alla canalizzazione (cfr. doc. BBB inc. OA.2002.695 rich.). Ora, non avendo l’attore preteso che la sua attività per il convenuto fosse avvenuta sulla base di singoli contratti puntuali che si erano susseguiti nel corso del tempo, si deve ritenere che le loro relazioni contrattuali abbiano continuato ad essere effettive, nell’ambito di un mandato globale, almeno fino a quella data, sicché al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale, il 24 maggio 2007, il termine decennale di prescrizione non era ancora scaduto. In tali circostanze l’eccezione di prescrizione relativa alle (eventuali) pretese contrattuali del convenuto deve così essere respinta.
Sull’eccezione di prescrizione (pretese derivanti dai fatti del 7/8 ottobre 2002)
In questa sede l’attore ribadisce il benfondato dell’eccezione di prescrizione, rimproverando al Pretore di aver anticipato in modo inammissibile la decisione dell’autorità penale e contestando che nel caso di specie fossero date le condizioni per ammettere l’esistenza del reato di violazione di domicilio. Dal punto di vista oggettivo, nega di aver realizzato con il suo comportamento i presupposti del reato, tanto più che il convenuto non poteva essere considerato l’avente diritto di cui all’art. 186 CP, per cui il reato nemmeno era possibile. Dal punto di vista soggettivo, non era a suo dire vero che la sua domanda di sfratto era stata respinta per il fatto che non risultavano adempiuti i presupposti per ritenere illecita l’occupazione della casa da parte del convenuto e neppure era vero che egli, nella sua veste di avvocato, non poteva ignorare la portata di tale decisione, né che non risultava dimostrato che egli potesse affermare che la casa era stata abbandonata: tale conclusione era in aperto contrasto con le risultanze dell’inchiesta penale (cfr. verbale 15 dicembre 2008), da cui risultava anzi che egli poteva ritenere che la villa era effettivamente stata abbandonata e che la stessa era stata oggetto di assalto da parte di terzi estranei.
3.1 Giusta l'art. 60 cpv. 2 CO se l'azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Affinché si possa applicare la disposizione, occorre che le pretese civili si lascino effettivamente ricondurre, da un punto di vista oggettivo e soggettivo, ad un illecito penale (Brehm, Berner Kommentar, 3ª ed., n. 69 ad art. 60 CO; Werro, Commentaire Romand, n. 30 ad art. 60 CO), ritenuto che se non vi sono accertamenti da parte dell’autorità penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit., n. 71 ad art. 60 CO), che si pronuncerà in merito a titolo pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225 consid. 4; Werro, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO; II CCA 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96 pubb. In RtiDI-2007 40c 796, 23 novembre 2007 inc. n. 12.2006.204, 29 agosto 2008 inc. n. 12.2006.214). Diversa è invece la situazione nel caso in cui il giudice penale abbia in precedenza già reso il suo giudizio. In tal caso il giudice civile è di principio vincolato dalla decisione di condanna (Brehm, op. cit., n. 73 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem) o di assoluzione (Brehm, op. cit., n. 79 segg. ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem); in presenza di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere, il giudizio risulta invece vincolante solo nella misura in cui ciò sia stato previsto dal diritto processuale cantonale (Brehm, op. cit., n. 86 seg. ad art. 60 CO; Werro, op. cit., ibidem).
3.2 Nel caso di specie il procedimento penale nei confronti dell’attore per i fatti avvenuti nell’ottobre 2002 era già in corso al momento dell’inoltro della domanda riconvenzionale e lo era ancora al momento dell’emanazione della decisione sull’eccezione di prescrizione, visto e considerato che nei confronti del decreto d’accusa 11 febbraio 2009 del Procuratore Pubblico era stata interposta opposizione e l’incarto era con ciò pendente presso la Pretura Penale. In tali circostanze la decisione con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore fosse senz’altro colpevole del reato di violazione di domicilio appare innanzitutto prematura e deve essere annullata: a parte il fatto che non sembra neppure che egli si sia fondato sulle risultanze del procedimento penale - non essendosi in particolare espresso sulla completazione delle informazioni preliminari ad opera del Procuratore Pubblico ed in particolare sulle prove addotte dall’attore in quella sede a sostegno di un suo errore di fatto e di diritto - si osserva in effetti che al momento dell’emanazione della decisione qui impugnata, l’attore aveva ancora la possibilità di far assumere altre prove in occasione del pubblico dibattimento innanzi alla Pretura Penale, sicché nemmeno si poteva ritenere che al momento del giudizio sull’eccezione l’istruttoria fosse conclusa. Anzi, visto il carattere vincolante della decisione del giudice penale, che oltretutto si preannunciava imminente, il Pretore nemmeno avrebbe potuto pronunciarsi a titolo pregiudiziale, ma avrebbe dovuto sospendere d’ufficio la causa in attesa della decisione di quest’ultimo (cfr. Brehm, op. cit., n. 78 ad art. 60 CO), tanto più che nella fattispecie erano date le 4 condizioni cumulative per ottenere la sospensione del processo civile in pendenza di una causa penale (ovvero il processo penale riguardava fatti pertinenti allegati nel processo civile; questi fatti costituivano il fondamento dell’azione civile e dovevano essere stabiliti nell’istruttoria penale; questi fatti avevano influenza sul risultato dell’azione civile; e infine la sospensione si rivelava indispensabile tenuto conto della natura della contestazione, dello stato di avanzamento delle due procedure e dei vantaggi o degli inconvenienti che la sospensione avrebbe comportato, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 210 ad art. 107). Nelle particolari circostanze il fatto che il Pretore non abbia sospeso la causa civile, va dunque sanzionato quale eccesso del pur ampio potere di apprezzamento, che egli disponeva sulla particolare questione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 107). È vero che il codice di rito non vieta espressamente alla scrivente Camera di sospendere a sua volta la causa, se lo ritiene opportuno (del resto l’incarto penale attualmente versato agli atti - cfr. doc. II° inc. n. DI.2003.735 - è largamente incompleto, il che nemmeno permetterebbe di esaminare le censure dell’attore). Sennonché la sospensione della causa in questa sede appare problematica per almeno due ragioni: innanzitutto perché le nuove circostanze di fatto risultanti dall’incarto penale e con loro soprattutto le decisioni penali emanate dopo la sentenza del Pretore non potrebbero essere assunte agli atti in questa sede, ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; d’altro canto in quanto tali prove nemmeno rientrano tra quelle che potrebbero essere assunte d’ufficio ex art. 322 CPC. Di fronte ad un giudizio senz’altro prematuro del Pretore e all’opportunità di sospendere la causa in attesa della decisione, definitiva e cresciuta in giudicato, del giudice penale che sarebbe vincolante per il giudizio civile sull’eccezione di prescrizione, e senza però la possibilità di adottare quel provvedimento in questa sede, la soluzione corretta appare dunque quella di annullare, su questo punto, la sentenza impugnata e di ritornare l’incarto al giudice di prime cure, affinché, dopo aver sospeso la causa in attesa dell’esito finale del procedimento penale promosso nei confronti dell’attore, abbia nuovamente a statuire sull’eccezione.
Conclusione
L’appello del convenuto deve dunque essere accolto, mentre quello dell’attore è respinto per quanto riguarda l’eccezione di incompetenza territoriale e per il resto, e meglio per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione riferita ai danni causati dai fatti del 7/8 ottobre 2002, è evaso ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che in seconda istanza il convenuto risulta integralmente vincente per il suo appello, mentre l’esito dell’appello dell’attore giustifica tutto sommato di caricargli i 3/4 dei relativi oneri processuali e di obbligarlo a versare alla controparte, soccombente per il rimanente 1/4, un’indennità per ripetibili ridotta. Atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione impugnata non pone più fine alla lite, gli oneri processuali e le ripetibili di primo grado riferite al giudizio sull’eccezione di prescrizione riferita ai danni derivanti dall’inadempimento del mandato di gestione patrimoniale sono stati ridotti (II CCA 31 maggio 2006 inc. n. 12.2006.53, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 20 luglio 2007 inc. n. 12.2006.126, 23 ottobre 2008 inc. n. 12.2007.111).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 agosto 2009 di AP 1 è accolto.
§ Il dispositivo n. 4 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è riformato nel senso che l’eccezione di prescrizione sollevata da AO 1 relativamente alle richieste di risarcimento riguardo ai mandati svolti per conto di AP 1 è respinta.
§§ Il dispositivo n. 5 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è riformato nel senso che la tassa di giustizia e le spese relative all’eccezione di cui al dispositivo n. 4, sono fissate in complessivi fr. 5'000.-, che vanno poste a carico di AO 1, il quale rifonderà alla controparte fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. I consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’500.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 2’600.-
da anticiparsi dall’appellante, sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 5’000.- per ripetibili di appello.
III. L’appello 3 settembre 2009 dell’AO 1 è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Il dispositivo n. 1 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è confermato.
§§ Il dispositivo n. 3 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (e meglio la sola parte riferita al dispositivo n. 1) è pure confermato, ritenuto che viene però riformulato nel senso che la tassa di giustizia e le spese, riferite all’eccezione di cui al dispositivo n. 1, sono fissate in fr. 750.-, che vanno poste a carico AO 1, il quale rifonderà altresì alla controparte fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
§§§ Il dispositivo n. 2 e la rimanente parte del dispositivo n. 3 della sentenza 30 luglio 2009 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (e meglio quella riferita al dispositivo n. 2) sono annullati e gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.
IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. III consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 1'000.- per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).