Incarto n. 12.2009.138
Lugano 16 ottobre 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.288 della Pretura del Distretto di Bellinzona e più precisamente sull'istanza di sfratto 3 ottobre 2008 promossa da
AO 1 , AO 2 e AO 3 tutti rappr. dall' RA 2
contro
AP 1 rappr. dall' RA 1
nonché sull'istanza di accertamento di nullità della disdetta, in via subordinata di protrazione della locazione, introdotta il 26 settembre 2008 innanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione da
AP 1, rappr. dall' RA 1,
contro
AO 1, , AO 2, e AO 3, tutti rappr. dall' RA 2,
sulle quali il Pretore ha statuito il 25 giugno 2009 accogliendo l'istanza di sfratto e respingendo la domanda di contestazione della disdetta e di protrazione della locazione;
appellante la conduttrice che con atto di appello 13 luglio 2009 chiede di accertare la nullità della disdetta;
mentre gli istanti con osservazioni 3 agosto 2009 postulano la reiezione del gravame;
preso atto che il 6 ottobre 2009 la parte appellata ha comunicato che l’ente locato oggetto della vertenza era stato riconsegnato dall’appellante, così che l’appello 13 luglio 2009 è divenuto privo di oggetto per desistenza;
constatato che l’appellante, interpellata il 7 ottobre 2009, ha confermato il 12 ottobre 2009 di aver riconsegnato l’ente locato ai conduttori e ha aderito allo stralcio dell’appello, chiedendo moderazione nella determinazione della tassa di giustizia e delle ripetibili;
ritenuto che la procedura di appello può essere stralciata dai ruoli, vista la desistenza per atti concludenti manifestata dall’appellante con la riconsegna dell’ente locato;
considerato che la tassa di giustizia e le spese possono essere contenute ai minimi, la procedura terminando senza un giudizio di merito;
ritenuto nondimeno che alla controparte va corrisposta un’equa indennità per ripetibili, la desistenza dell’appellante essendo intervenuta dopo la presentazione delle osservazioni all’appello;
rilevato che il valore litigioso d'appello è di di fr. 10'200.- (pigione annuale; art. 404 pcv. 3 CPC per rinvio dell'art. 507 cpv. 4 CPC) poiché l'appellante non postulava più in via subordinata la protrazione della locazione, mentre il valore decisivo per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale ammonta a fr. 2'550.- (fr. 850.- mensili x 3: canone di locazione fino al 30 novembre 2008, data in cui sarebbe stato possibile dare disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza del Tribunale federale inc. 4C.418/2005 del 14 marzo 2006);
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC, la vigente LTg e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007,
decreta 1. L’appello del 13 luglio 2009 di AP 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 200.- (tassa fr. 150.-, spese fr. 50.-) già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF)), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).