Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.06.2010 12.2009.104

Incarto n. 12.2009.104

Lugano 16 giugno 2010/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Grisanti (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.33 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 10 maggio 2007 da

AP 1 rappr. dall’RA 1

contro

AO 1 rappr. dall’RA 2

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 11'254.10 oltre interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 7 maggio 2009 accogliendo la petizione limitatamente a fr. 2'802.- oltre interessi e la domanda riconvenzionale per fr. 6'254.10 più interessi;

appellante l'attrice con atto 27 maggio 2009, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 21'765.65 oltre interessi e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con osservazioni 6 luglio 2009 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

verificata ed accertata la tempestività dell'appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

A. Il 1° febbraio 2000 AO 1 ha sottoscritto un accordo con AP 1 in base al quale si impegnava ad appoggiare il traffico da lui controllato (groupage dall'Italia e traffico speciale per congressi) a detta casa di spedizioni in cambio di una commissione del 50% dell'utile del conto spedizione, fissato dalla contabilità, con acconti mensili e conguagli periodici. AO 1 si assumeva in particolare l'organizzazione delle spedizioni, per la cui preparazione, oltre a disporre di un ufficio dotato di scrivania e telefono/fax presso AP 1, poteva avvalersi, per 2-4 ore al giorno, dell'aiuto di un fattorino messogli a diposizione dalla società. L'accordo prevedeva che il mancato pagamento di fatture sarebbe stato considerato quale „star del credere“ e quindi dedotto dal 50% dell'utile (doc. B).

B. Con decisione di tassazione d'ufficio del 19 novembre 2003 la Cassa cantonale di compensazione ha proceduto a una ripresa salariale degli importi versati da AP 1 a AO 1 negli anni 2000 – 2002 considerandoli provento di attività lucrativa dipendente. Adito su ricorso di AP 1 e di AO 1, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato, con sentenza del 17 agosto 2004, la qualifica operata dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. C). A seguito di questa decisione AP 1 ha pagato la totalità dei contributi paritetici.

C. Con scritto 25 ottobre 2004 AO 1 ha respinto una proposta di concludere con AP 1 un contratto di lavoro. In particolare egli ha sottolineato di non volere essere un lavoratore dipendente della società, ma di considerarsi suo collaboratore autonomo. Ha quindi invitato la casa di spedizioni a trattenere i contributi AVS sulle commissioni di sua spettanza (doc. D). Concetto ribadito il 10 novembre 2004 allorché, dichiarandosi disposto a rimborsare integralmente l'onere AVS, l'interessato ha proposto all'attrice di effettuare trattenute di fr. 1'000.- mensili per „saldare il tutto nel più breve tempo possibile“ (doc. E). Il 2 agosto 2006 AO 1 ha comunicato la cessazione, con effetto immediato, della sua collaborazione con AP 1 (doc. M). La comunicazione faceva seguito alla dichiarazione con cui il 31 luglio 2006 B__________, principale cliente di AO 1, aveva segnalato alla casa di spedizioni di affidare, dal 1° agosto 2006, tutte le attività di trasporto e le operazioni doganali ad altra società (doc. F).

D. Con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 30'000.- più interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Mendrisio (doc. G). L'attrice ha in sostanza preteso il rimborso di quanto da lei anticipato alla Cassa di compensazione e solo parzialmente rimborsato dal convenuto (fr. 21'765.65; doc. 6), oltre al risarcimento del danno - quantificato in fr. 8'234.35 – causatole dall'interruzione improvvisa, senza preavviso, del rapporto di collaborazione. Con risposta 31 luglio 2007 il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 11'254.10 oltre interessi. Fondandosi sulla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, che avrebbe definitivamente chiarito il suo statuto contributivo, e sulla pretesa nullità – evocata il 28 agosto 2006 dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. 3) - di un'eventuale assunzione da parte sua della totalità dei contributi paritetici, AO 1 ha contestato ogni debito residuo nei confronti dell'attrice. Per il resto ha richiamato il conteggio della stessa AP 1 SA (doc. 6) e osservato come la casa di spedizioni, pur avendo pagato contributi AVS per complessivi fr. 56'039.50, gli avrebbe trattenuto fr. 34'273.85 sulle commissioni. Pretendendo di conseguenza di avere rimborsato oltre la metà legalmente a suo carico (fr. 28'019.75), ha chiesto in via riconvenzionale la rifusione della differenza (fr. 6'254.10). In aggiunta a ciò ha rivendicato un risarcimento di fr. 5'000.- per il danno finanziario che gli avrebbe causato l'emissione - infondata e per un importo eccessivo (fr. 50'000.-) - del PE.

E. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto sia la petizione sia la domanda riconvenzionale, limitatamente a fr. 2'802.- la prima e per fr. 6'254.10 la seconda. Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che il convenuto potesse essere ritenuto debitore dell'integralità dei contributi anticipati dall'attrice. Egli ha qualificato il rapporto di collaborazione come patto di società semplice e ha considerato il pagamento dei contributi come una spesa societaria supplementare che andava suddivisa in parti uguali fra i soci. Il Pretore ha quindi accertato l'avvenuto rimborso – per effetto delle trattenute sulle commissioni - della metà a carico di AO 1, negando ogni ulteriore obbligo di restituzione. Nel contempo ha però riconosciuto all'attrice gli interessi (fr. 2'802.-) sulla somma da lei anticipata per il convenuto (fr. 28'019.75) dal 29 settembre 2006 – come chiesto in petizione - al 29 settembre 2008, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2008. Nessun indennizzo è per contro stato ammesso in relazione al danno invocato, ma non provato, dall'attrice per la cessazione improvvisa del rapporto di collaborazione. Avendo per il resto il convenuto rimborsato oltre la metà del debito contributivo, il Pretore gli ha accordato il diritto alla restituzione dell'importo (fr. 6'254.10) pagato in eccesso. Per contro, il giudice di prime cure ha respinto, per mancanza di prove, il risarcimento del danno lamentato per l'emissione del PE.

F. Con l'appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 21'765.65 e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale. A suo dire, al rapporto di collaborazione del 1° febbraio 2000 andrebbero applicate le regole del mandato e non della società semplice. Già solo per questo motivo, il convenuto, che anche dopo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva riaffermato la propria indipendenza, dovrebbe farsi carico integrale dei contributi recuperati dalla Cassa cantonale di compensazione e rimborsarle il saldo di quanto anticipato. Ma anche nell'ipotesi in cui venisse confermata la natura societaria dell'accordo in esame, l'attrice sottolinea come le parti avessero raggiunto un chiaro accordo in merito all'assunzione, da parte del convenuto, degli oneri sociali. Rimprovera al giudice di prime cure di non avere preso in debita considerazione le dichiarazioni inequivocabili del teste G__________ e ritiene abusive le obiezioni sollevate dal convenuto al solo scopo di sottrarsi agli impegni assunti.

Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

e considerato

in diritto:

  1. Come pertinentemente osservato dal giudice di prime cure, per la qualifica di un contratto è irrilevante la definizione o la terminologia utilizzata dalle parti, determinante essendo unicamente il contenuto delle loro pattuizioni (DTF 129 III 664 consid. 3.1 pag. 667; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 1b ad art. 319 CO) con riferimento agli elementi caratteristici e distintivi di ogni tipo di contratto. La qualifica giuridica dell'accordo in esame va così effettuata d'ufficio (DTF 84 II 493 consid. 2; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 4C.276/2006 del 21 gennaio 2007 consid. 3). Occorre dunque in primo luogo verificare se il Pretore ha a ragione considerato di natura societaria il rapporto contrattuale tra le parti. L'appellante critica questa valutazione e invoca l'applicazione delle regole sul mandato. Per contro il convenuto, pur dichiarando condivisibile l'interpretazione del giudice di prime cure, sembra privilegiare la tesi del contratto di lavoro. A sostegno di questa sua tesi rimanda alle considerazioni espresse dal Tribunale cantonale delle assicurazioni che aveva considerato di natura dipendente l'attività da lui svolta.

2.1 Sebbene nel diritto delle assicurazioni sociali la distinzione tra reddito realizzato a titolo dipendente e reddito da attività indipendente corrisponda il più delle volte a quella esistente nel diritto privato tra lavoratore dipendente e indipendente, i criteri utilizzati nel diritto del lavoro e nel diritto della sicurezza sociale non sono identici. In effetti, mentre il primo attribuisce un'importanza particolare all'aspetto della subordinazione, il secondo prende soprattutto in considerazione il grado di dipendenza economica dell'assicurato nei confronti della persona per la quale svolge la sua attività lucrativa. Ciò significa che i criteri distintivi del diritto del lavoro sono più restrittivi rispetto a quelli utilizzati nelle assicurazioni sociali. Così, mentre ogni lavoratore considerato tale secondo il diritto privato è ritenuto esercitare un'attività dipendente ai sensi della sicurezza sociale, non necessariamente un indipendente ai sensi del diritto privato è considerato tale nelle assicurazioni sociali. È quanto si avvera ad esempio in relazione all'attività di amministratore di società o di agente, i quali sono considerati mandatari secondo il diritto privato, ma dipendenti per le assicurazioni sociali (Aubert, Commentaire romand, Basilea 2003, n. 24 ad art. 319 CO; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Ginevra 2009, pag. 7 seg.; Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sul salario determinante [DSD] nell'AVS/AI e nelle IPG, n. 4023; cfr. pure Lanz, Die Abgrenzung der selbstständigen von der unselbstständigen Erwerbstätigkeit im Sozialversicherungs-, Steuer- und Zivilrecht, in AJP 12/1997, pag. 1464; von Kaenel/Wyler, Effets de la LPGA sur le droit de travail, in Revue de droit du travail et d'assurance-chômage [DTA] 2005, pag. 158).

Ciò significa che la qualifica operata dalle autorità in materia di assicurazioni sociali nel caso di specie non vincola la Corte giudicante, bensì configura tutt'al più un indizio, e neppure di primaria importanza, ai fini della qualifica del rapporto contrattuale in esame (Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Berna 2010, n. 45 ad art. 319 CO; cfr. pure JAR 2000 pag. 101, 1998 pag. 105).

2.2 L'art. 319 CO definisce contratto di lavoro quello con il quale il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato e il datore di lavoro a pagare un salario stabilito a tempo o a cottimo. Elementi distintivi del contratto di lavoro sono la prestazione di lavoro o di servizi, il rapporto di subordinazione giuridica, la remunerazione e la durata del contratto (Wyler, Le droit du travail, 2a ed., Berna 2002, pag. 57-59). Durata e stipendio non sono tuttavia ancora sufficienti a caratterizzare il contratto di lavoro. Elemento determinante è il rapporto di subordinazione che si configura in un legame personale nei confronti del datore di lavoro, con obbligo di seguirne le direttive, o anche in un vincolo di tipo organizzativo ed economico che comporta per il dipendente una limitata autonomia e, in generale, l'impossibilità di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta dovendo rendere conto regolarmente del lavoro svolto (Brühwiler, op. cit., n. 5 e 10 ad art. 319 CO). Ed è proprio la subordinazione giuridica il criterio decisivo per la distinzione tra un rapporto di lavoro vero e proprio ed altra forma di collaborazione (DTF 95 I 21), ritenuto che si è in presenza di un contratto di lavoro solo quando le istruzioni impartite hanno un'influenza diretta sull'andamento e sulla forma dell'attività ed una delle parti gode di un diritto di controllo sull'altra (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1997, pag. 34 segg.; II CCA 26 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.216, 22 ottobre 2004 inc. n. 12.2004.30, 4 novembre 1998 inc. n. 12.1998.208).

Oltre a questi criteri fondamentali, possono presentarsi altri indizi che, senza essere decisivi, aiutano nella qualificazione del contratto (Rehbinder/Stöckli, op. cit., ni. 44 e 45 ad art. 319 CO). In particolare, per quanto qui interessa, possono essere evidenziati i seguenti: il tempo di lavoro è sottoposto a controllo, con l'obbligo di presenza regolare nei momenti determinanti (DTF 90 II 485); l'obbligo di dedicare l'intera propria forza lavorativa a quell'attività (DTF 99 II 485); l'integrazione nell'impresa e nell'organizzazione del destinatario dell'attività prestata (Brühwiler, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO); la corresponsione periodica di una remunerazione; il pagamento di oneri sociali da parte del datore di lavoro (DTF 95 II 626) ed altri ancora (sentenze II CCA citate).

2.3 Nel caso di specie, sebbene l'accordo del 1° febbraio 2000 – attuato per una durata di oltre sei anni - contenga alcuni elementi (quali: la convenzione di un periodo di prova di 3 mesi e il ricorso alla infrastruttura della attrice; per contro non ha trovato riscontro alcuno la pretesa garanzia di quattro settimane di vacanza all'anno, allegata per la prima volta in sede di conclusioni) che è possibile ritrovare (anche) in un rapporto di lavoro, un ponderato apprezzamento dell'insieme delle circostanze (Aubert, op. cit., ni. 12 e 21 ad art. 319 CO; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 46 ad art. 319 CO; Carruzzo, op. cit., pag. 7; Portmann, in Basler Kommentar, 2007, n. 15 ad art. 319 CO) e delle risultanze processuali permette di escludere – insieme al Pretore – l'esistenza di un contratto di tale natura. Fa segnatamente difetto il necessario rapporto di subordinazione tra le parti. Come unanimemente riferito dai collaboratori sentiti in sede di istruttoria, il convenuto svolgeva infatti la sua attività in modo autonomo senza ricevere ordini – o controlli - da nessuno (cfr. deposizioni P__________ e V__________). Per quanto accertato dallo stesso Tribunale cantonale delle assicurazioni al consid. 2.12.4 della sua sentenza, AO 1 agiva in sostanza come intermediario e procacciatore di affari per conto dell'attrice, nel senso che convogliava presso la casa di spedizioni i clienti che egli stesso contattava, affinché quest'ultima espletasse una parte del lavoro da loro richiesto (in particolare il trasporto delle merci che i terzi gli affidavano, grazie ai mezzi terrestri, aerei e marittimi di proprietà del Gruppo ), per poi curare la parte di carattere essenzialmente amministrativo (organizzazione delle spedizioni, espletamento degli iter burocratici, imballaggio delle merci, ecc.). Egli era così libero di esplicare la propria attività nella maniera da lui scelta senza dovere rendere conto del lavoro svolto. A ciò si aggiunge l'esistenza di un rischio imprenditoriale non indifferente a suo carico, dovendo egli in effetti sopportare il rischio del mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti. Ora, il carattere aleatorio della remunerazione, che gli faceva condividere in larga misura i rischi e gli utili aziendali, depone più per l'esistenza di un contratto di lavoro parziario o di società che non di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 segg. CO (DTF 106 II 45 consid. 3). Senza dimenticare che egli non era vincolato né a orari di lavoro – che invero erano flessibili anche per gli altri collaboratori – né a un divieto di concorrenza, e che ancora dopo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni si era fermamente opposto all'ipotesi di sottoscrivere un contratto di lavoro poiché si riteneva un collaboratore autonomo e non un dipendente dell'attrice (doc. D e teste G).

2.4 Ciò posto, va ora esaminato se l'accordo di collaborazione configurasse un patto di società semplice, come ha ritenuto il Pretore, o piuttosto un contratto di mandato secondo quanto sostiene l'appellante.

2.4.1 A norma dell'art. 530 cpv. 1 CO, la società semplice è un contratto col quale due o più persone (fisiche o giuridiche) si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. Analogamente a quanto avviene nel contratto di mandato, in cui il mandatario si obbliga a compiere gli affari o servigi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO), anche nella società semplice l'apporto di un socio può consistere nella sola prestazione di lavoro (art. 530 cpv. 1 CO). La differenza fondamentale tra i due contratti risiede allora nell'interesse che le parti perseguono con l'esecuzione della prestazione. Mentre nella società semplice le parti hanno uno scopo comune (animus societatis), nel mandato ogni parte persegue un interesse proprio (Werro, Commentaire romand, n. 28 ad art. 394 CO).

2.4.2 L'animus societatis che caratterizza la società semplice deve emergere dalla volontà delle parti (art. 18 CO). Lo scopo comune può essere di varia natura e spaziare ad esempio dal semplice utilizzo delle infrastrutture comuni, all'utilizzo di un'unica carta intestata fino alla completa integrazione nel senso di una gestione comune dei mandati e di una cassa comune (Forstmoser/Meier-Hayoz, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a ed., Berna 2007, §12, n. 109). Per il resto, dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che se la posizione delle parti non è paritaria e che se una di esse può unilateralmente impartire istruzioni all'altra, non si è generalmente in presenza di una società semplice, bensì di un contratto bilaterale (DTF 104 II 108 consid. 2; SJ 2002 I pag. 618 consid. 3b).

2.4.3 Giustamente il Pretore ha ravvisato nel contratto in esame gli elementi di un accordo finalizzato al conseguimento di uno scopo comune con mezzi comuni. In effetti, come poc'anzi illustrato, mentre il convenuto, da un lato, procacciava gli affari per conto dell'attrice e organizzava le spedizioni, dall'altro egli poteva avvalersi per l'esecuzione delle sue funzioni della infrastruttura (logistica, contabilità, segretariato) messagli a disposizione dalla casa di spedizioni. Questa unione/condivisione di forze e di mezzi comuni era chiaramente finalizzata all'esercizio di una attività commerciale comune (Forstmoser/Meier-Hayoz, op. cit., §12, ni. 28-30; DTF 84 II 381), come ha del resto – implicitamente – riconosciuto l'attrice stessa in sede di replica, evidenziando come la sottoscrizione dell'accordo del 1° febbraio 2000 da parte del convenuto fosse avvenuta per evitare di doversi assumere (da solo) le spese di ufficio, di segretariato e di logistica. A ciò si aggiunge l'assenza di un potere di istruzione di una parte nei confronti dell'altra e quindi la presenza di una posizione sostanzialmente paritaria tra i soci. Ad opporsi alla tesi del mandato, e più precisamente del contratto di agenzia (art. 418a segg. CO) vista l'attività stabile di procacciatore di affari del convenuto per conto dell'attrice (e, in ultima analisi, della società semplice), vi è inoltre la constatazione che AO 1 non era iscritto a registro di commercio e non disponeva né di un ufficio né di personale propri, ma faceva capo, come detto, alla struttura organizzativa della SA (Fellmann, Abgrenzung der Dienstleistungsverträge zum Arbeitsvertrag und zur Erbringung von Leistungen als Organ einer Gesellschaft, in AJP 2/1997, pag. 179; Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 53 ad art. 319 CO).

2.4.4 Per il resto, le censure mosse alla qualifica del contratto operata dal giudice di prime cure sono infondate. Riguardo al diritto di informarsi degli affari sociali (art. 541 CO) e alla pretesa impossibilità per l'attrice di verificare il lavoro svolto dal convenuto, è sufficiente il rilievo che era la stessa SA a gestire la contabilità del conto spedizione e a fissare, dedotte le spese, l'utile spettante a AO 1. Donde l'inconferenza dell'affermazione. Quanto all'assenza di codecisione nella gestione dell'attività, che escluderebbe l'esistenza di una società semplice, l'appellante sembra ignorare che le deliberazioni sociali di cui all'art. 534 CO – al qual disposto si richiama per sostenere la propria tesi –, devono sì essere adottate con il consenso di tutti i soci, ma riguardano unicamente le decisioni che comportano una modifica del patto societario o che comunque eccedono la sfera ordinaria degli affari sociali (Chaix, Commentaire romand, ni. 1, 3 e 4 ad art. 534 CO). Ciò che però, vista anche la chiara ripartizione dei compiti tra le parti, non era manifestamente il caso in concreto. Infine, l'appellante osserva che lo scioglimento immediato, senza alcun preavviso, del contratto si armonizzerebbe con il sistema applicabile al contratto di mandato, ma non con quello di società semplice, ritenuto che l'art. 546 CO prescrive un termine di preavviso di sei mesi per la fine di un esercizio annuale. L'appellante dimentica però che anche una società semplice può essere sciolta, senza preavviso, per motivi gravi (art. 545 cpv. 2 CO) o per l'impossibilità di conseguire lo scopo per cui fu costituita (art. 545 cpv. 1 cifra 1 CO). Ora, già solo per il fatto che il traffico controllato dal convenuto e appoggiato alla casa di spedizioni AP 1 concerneva prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, il cliente B__________ e che quest'ultimo, con dichiarazione 31 luglio 2006, aveva comunicato di affidare, dal 1° agosto 2006, tutte le attività di trasporto e le operazioni doganali ad altra società, ci si potrebbe domandare se in questo modo non fosse venuta meno la possibilità di conseguire lo scopo societario, rispettivamente se non fosse subentrato un motivo grave ai sensi di legge (cfr. Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 545-547 CO). Sia come sia, l'appellante non dimostra minimamente di avere subito un danno dalla cessazione improvvisa del rapporto di collaborazione.

  1. Accertata la natura giuridica del contratto in esame, si tratta di definire la ripartizione interna dell'onere contributivo (fr. 56'039.50) che la Cassa di compensazione ha recuperato presso l'attrice sull'utile versato al convenuto e che quest'ultimo ha (quantomeno parzialmente) rimborsato all'appellante in virtù delle trattenute che l'attrice ha mensilmente effettuato sulle commissioni.

3.1 Nell'analizzare l'accordo del 1° febbraio 2000, il Pretore ha constatato come a AO 1 deduzione delle spese. Da questa circostanza il giudice di prime cure ha inferito che le spese venivano divise a metà e che ciò doveva valere anche per i contributi sociali imposti dall'amministrazione AVS, gli stessi essendo qualificabili come una spesa supplementare della società semplice ai sensi dell'art. 537 CO. Avendo per il resto accertato l'avvenuto rimborso, da parte del convenuto, di oltre la metà (e più precisamente di fr. 34'273.85) del debito complessivo, il Pretore ha respinto ogni ulteriore pretesa dell'attrice, eccezion fatta per gli interessi che erano maturati sulla somma da lei anticipata (art. 537 cpv. 2 CO) e che non sono più messi in discussione in questa sede. Per parte sua, l'appellante osserva che il pagamento degli oneri sociali non era menzionato nell'accordo di collaborazione proprio perché il convenuto, quale indipendente, se ne era assunto il pagamento per intero, come aveva peraltro avuto modo di ribadire ancora dopo la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni. In tali circostanze ritiene abusive e pretestuose le obiezioni sollevate in sede civile.

3.2 Statuendo sulla possibilità di un trasferimento - mediante convenzione di provvigione netta – dell'onere contributivo alle assicurazioni sociali, dovuto sia dal „datore di lavoro“ sia dal „lavoratore“, su un agente classificato dalla competente autorità come esercitante un'attività lucrativa dipendente, il Tribunale federale ha ricordato in DTF 127 III 449 come la qualifica, dal profilo delle assicurazioni sociali, di un'attività lavorativa dipendente avvenga secondo la nozione di lavoratore contemplata dalla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS) ed esplicitata dalla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni e come le norme in materia di assicurazioni sociali, applicabili in virtù di questa qualifica, prescrivano imperativamente la prestazione paritaria – cioè a metà fra „datore di lavoro“ e „lavoratore“ - dei contributi sociali. Applicando quindi i principi sviluppati in DTF 107 II 430 consid. 4 per il contratto di lavoro anche al contratto di agenzia (DTF 127 III 449 consid. 3a; Koller, Zur Zulässigkeit von sogenannten Brutto-Brutto-Lohn-Vereinbarungen und von Nettolohn-Vereinbarungen im Arbeitsvertrags-, Agenturvertrags- und Sozialversicherungsrecht, in AJP 5/2002, pag. 590), la Corte federale ha rilevato l'illiceità, e pertanto la nullità, di una convenzione che consente al „datore di lavoro“ di imputare sul reddito lordo convenuto i contributi sociali di diritto pubblico incombentigli per legge, vale a dire in una misura superiore alla quota che il „lavoratore“ sopporta per legge (ad esempio: art. 5 cpv. 1 e 13 LAVS; cfr. pure art. 112 cpv. 3 lett. a, 113 cpv. 3 e 114 cpv. 3 Cost.), poiché altrimenti gli scopi sociali perseguiti da tali norme verrebbero facilmente elusi (DTF 127 III 449 consid. 2b e 2c; 107 II 430 consid. 4; sul tema cfr. inoltre Koller, op. cit., pag. 589 seg.). Ciò significa che le ritenute effettuate a questo titolo non hanno alcun fondamento giuridico. Riprendendo quanto già esposto in relazione al contratto di lavoro, il Tribunale federale ha infine osservato che una convenzione prevedente l'imputazione sul „salario“ lordo della totalità dei contributi sociali è solo eccezionalmente possibile, e a condizione che le parti non intendano in realtà derogare al principio della parità contributiva, segnatamente se la remunerazione viene stabilita in percentuale di una cifra d'affari o di un utile e se le parti nel fissare questa percentuale hanno consapevolmente - attraverso una maggiorazione del suo tasso - tenuto conto dei contributi del „datore di lavoro“ (DTF 127 III 449 consid. 2c in fine; 107 II 430 consid. 4 in fine; Koller, op. cit., pag. 590).

3.3 Nulla osta a una ripresa, quantomeno per analogia, di queste considerazioni nel presente contesto della società semplice, poiché, per gli aspetti qui in esame, la posizione dell'agente (oggetto delle riflessioni in DTF 127 III 449) non si differenzia sostanzialmente da quella del socio, entrambi essendo, dal solo profilo civilistico, indipendenti (v. ad esempio Koller, op. cit., pag. 589). Ora, l'appellante, cui incombeva il relativo onere probatorio (art. 8 CC; Koller, op. cit., pag. 590), non ha dimostrato che la commissione stabilita con l'accordo del 1° febbraio 2000 tenesse deliberatamente conto della (eventuale) quota contributiva a suo carico – della quale le parti, fino alla decisione della Cassa cantonale di compensazione, peraltro nemmeno erano a conoscenza – e fosse dunque stata fissata per compensare questa imputazione. In tale misura, la presente fattispecie si differenzia sostanzialmente da quella esaminata in DTF 127 III 449, in cui le parti, nell'incertezza circa la qualifica che avrebbero dato le autorità in materia di assicurazioni sociali, avevano validamente convenuto una remunerazione alternativa, ma economicamente equivalente, a dipendenza che l'agente fosse poi stato riconosciuto esercitare un'attività dipendente o indipendente dal profilo delle assicurazioni sociali.

3.4 Ne discende che le parti non hanno validamente convenuto un trasferimento della totalità dei contributi su AO 1. Ogni diversa interpretazione configurerebbe una inammissibile deroga al principio della parità contributiva che era stato definitivamente sancito dalla sentenza – cresciuta in giudicato – del Tribunale cantonale delle assicurazioni. È in questo senso che va intepretato lo scritto 28 agosto 2006 della Cassa cantonale di compensazione e il riferimento ivi operato alle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sulla riscossione dei contributi (DRC) nell'AVS/AI e nelle IPG. Ciò significa che l'attrice non può chiedere il rimborso degli oneri per la quota che le autorità in materia di assicurazioni sociali hanno posto a suo carico. Di riflesso, va confermata la decisione del Pretore che ha accolto l'azione riconvenzionale del convenuto per l'importo da lui rimborsato in misura eccedente la metà a suo carico. Le obiezioni sollevate dal convenuto non possono per contro ritenersi abusive. Il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di stabilire che non agisce abusivamente ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC la parte che si richiama alla nullità di una convenzione per violazione del diritto imperativo, nemmeno se è lei stessa all'origine della clausola contrattuale nulla (cfr. sentenza 4C.421/1999 del 17 febbraio 2000 consid. 4).

  1. In conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

pronuncia:

  1. L'appello 27 maggio 2009 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'000.-

b) spese fr. 100.-

totale fr. 1'100.-

sono poste a carico dell'appellante che verserà al convenuto fr. 1'300.- per ripetibili di appello.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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