Incarto n. 12.2009.101
Lugano 15 agosto 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.1077 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 29 agosto 2007 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 RA 1
in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'079.60 oltre interessi, per pretese salariali, domanda ridotta in sede di discussione a fr. 11'481.– netti oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta, sulla quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 7 maggio 2009, con cui ha parzialmente accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare fr. 10'223.70 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2006 e fr. 70.– per le spese esecutive – con conseguente rigetto in via definitiva, limitatamente ai predetti importi, dell'opposizione interposta al PE n. 1238601 dell'UE di Lugano – come pure a versare all'istante fr. 575.– per ripetibili parziali;
appellante la convenuta con atto di appello 22 maggio 2009, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante con osservazioni 5 giugno 2009 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con lettera 3 novembre 2006, AO 1 ha chiesto – per il tramite del sindacato RA 2 – la correzione retroattiva dello stipendio, lamentando che dopo il conseguimento della patente di gruista non vi sarebbe stato l'adeguamento previsto dall'appendice 15 del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) [doc. E]. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra le parti, con contestazione della pretesa di AO 1 da parte di AP 1 (doc. F, G, H, I). Il 28 giugno 2007 AO 1 ha fatto notificare a AP 1 un PE dall'UE di Lugano per un importo di fr. 15'079.60 oltre interessi, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Con istanza 29 agosto 2007, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 15'079.60 oltre interessi a titolo di pretese salariali e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________. Egli ha sostenuto di aver regolarmente svolto il lavoro di gruista dopo il conseguimento della relativa patente e quindi il suo diritto ad essere inserito nella classe salariale A a norma del punto 1.5 dell'appendice 15 CNM, ciò anche in considerazione del fatto che non sarebbe mai intervenuto tra le parti un accordo di deroga confermato dalla commissione paritetica che autorizzasse il datore di lavoro a versare unicamente il salario della classe B. AO 1 ha quindi postulato la condanna di AP 1 a versare la differenza di stipendio. All'udienza di discussione la convenuta ha contestato l'istanza sostenendo che parte del credito vantato da AO 1 era prescritto e che, comunque, l'istante veniva incaricato solo occasionalmente di eseguire qualche tiro di gru, risultando la sua attività di gruista inferiore al 20% dei giorni lavorativi. Ciò che autorizzava, a suo dire, l'istante a poter pretendere unicamente il salario della classe B. Osservava di avere in ogni caso sempre versato un salario superiore al minimo previsto per la classe B. In sede di discussione l'istante ha ridotto le sue pretese a fr. 11'481.– netti oltre interessi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
Con sentenza 7 maggio 2009, il Pretore ha accolto parzialmente l’istanza per fr. 10'223.70.– oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2006, oltre a fr. 70.- per spese PE, rigettando per tali importi l'opposizione al precetto esecutivo e obbligando la convenuta a rifondere a AO 1 fr. 575.– per parziali ripetibili. Il primo giudice, ritenuta l'applicabilità del CNM, in particolare del punto 1.5 dell'appendice 15 CNM, ha stabilito che l'istruttoria ha permesso di accertare un utilizzo abbastanza regolare della gru da parte dell'istante, ciò con riferimento in particolare alle deposizioni dei testi A__________ e G__________ G__________, C__________, F__________ e C__________. I testimoni in questione hanno, a suo dire, evidenziato che della gru non veniva fatto un uso continuo e che conformemente alle necessità dei diversi cantieri dove l'istante è stato impiegato, egli è stato chiamato spesso e regolarmente a manovrare la gru, a volte quale unica persona abilitata per l'intero cantiere, altre solo in occasione della gettata del cemento, altre ancora in sostituzione di un collega. Secondo il Pretore, ne è quindi emerso un uso che non può sicuramente essere catalogato come “occasionale” ai sensi del CNM, ritenuto che spesso l'istante era l'unico in cantiere a poterla manovrare. Il primo giudice ha per finire anche osservato che, proprio per evitare abusi, il CNM richiede un accordo scritto che determini all'inizio dell'anno se l'uso della gru sarà occasionale o continuo. Accertato che il datore di lavoro non ha fatto sottoscrivere un accordo all'istante, secondo il Pretore ciò non può andare a detrimento del lavoratore quale parte contrattualmente più debole. Si deve anzi presumere che in assenza di un accordo scritto l'uso della gru da parte dell'istante era previsto in modo non occasionale.
Con appello 22 maggio 2009, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 5 giugno 2009, AO 1 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
Non è contestato che il contratto di lavoro in essere tra le parti dal 1997 al 28 febbraio 2006 soggiaceva al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Nel periodo considerato dalla decisione del Pretore – giugno 2002/28 febbraio 2006 – si sono susseguiti il CNM 2000, il CNM 2005 e il CNM 2006, come pure le appendici facenti parte integrante del CNM. Secondo l'art. 42 cpv. 2 CNM – norma rimasta invariata nelle diverse edizioni – l'elenco redatto dalla Commissione partetica svizzera d'applicazione (CPSA) stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all'assegnazione nella classe salariale A. L'appendice 15 del CNM costituisce il predetto elenco e, all'art. 1.5, inserisce nella classe salariale A – definendoli qualificati – i lavoratori che hanno superato con successo gli esami dopo aver seguito la formazione per gruisti al Centro di formazione della SSIC. Quest'ultimo articolo dell'appendice 15 è stato modificato con l'aggiunta delle clausole – messe in vigore il 1° ottobre 2003 dal decreto 22 agosto 2003 del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al CNM (FF 2003 pag. 5285) – indicanti che se un dipendente è impiegato solo occasionalmente come gruista, cioè meno del 20% dei giorni lavorativi, ha diritto alla classe salariale B e che all'inizio dell'anno, datore di lavoro e dipendente devono stabilire per iscritto se l'attività di gruista è occasionale o meno.
Giova rammentare come le disposizioni sul salario minimo garantito contenute in un contratto collettivo mirino a proteggere i lavoratori, tenuto conto tra l'altro della loro formazione e della loro attitudine. Esse sono vincolanti per il datore di lavoro.
Dalle affermazioni dell'appellante emerge chiaramente che non è contestato che AO 1 disponeva della patente che lo abilitava a manovrare la gru a norma dell'Ordinanza sulle gru del 27 settembre 1999 (RS 832.312.15). AP 1 sostiene anzi di aver assunto i costi della formazione dell'appellato (appello, pag. 3 verso l'alto) e ammette di averlo impiegato quantomeno parzialmente in tale funzione. Diversamente da quanto da lei sostenuto (appello, pag. 6 in basso), dall'istruttoria non emerge che “l'attività dell'appellato era quella di manovale”. La funzione di gruista esercitata da AO 1 è infatti attestata dai testi – indicati anche dal primo giudice – A__________ e G__________ G__________ (act. IV, pag. 1-3), U__________ C__________ (act. III, pag. 1-2), F__________ F__________ (act. III, pag. 3) e F__________ C__________ (act. III, pag. 4). Pure l'attestato rilasciato da AP 1 indica del resto in modo chiaro la funzione di “gruista” tra le occupazioni di AO 1 (doc. D, punto n. 3).
6.1 Accertato che AO 1 ha esercitato presso AP 1 la funzione di gruista, avendo tra l'altro superato con successo gli esami di formazione del Centro di formazione della SSIC (doc. B), appare indiscutibile la decisione del Pretore di riconoscere il diritto dell'istante di percepire lo stipendio della classe A, quanto meno dal giugno 2002 al settembre 2003 compresi. In effetti l'art. 1.5 dell'appendice 15 in vigore fino al 30 settembre 2003 non prevedeva deroghe, riconoscendo la classe A a tutti i gruisti indipendentemente dall'occasionalità o meno del loro impiego. Trattandosi di disposizione normativa, che costituisce parte integrante del contratto individuale di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore [cfr. CNM, commento marginale della “Seconda Parte – Disposizioni contrattuali”, in relazione con l'art. 357 cpv. 1 CO (Wyler, Droit du travail, 2ª ed., Berna 2008, pag. 675)], AP 1 era tenuta a corrispondere inderogabilmente a AO 1 lo stipendio della classe A, risultando nulla ogni pattuizione contrattuale derogante, a sfavore del lavoratore, a quanto disposto dalla convenzione collettiva (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 356-358 CO, pag. 364-365 n. 15).
6.2 Con la modifica entrata in vigore il 1° ottobre 2003, al punto 1.5 dell'appendice 15 del CNM è stato mantenuto l'inserimento nella classe salariale A dei lavoratori che hanno conseguito con successo gli esami dopo aver seguito la formazione per gruisti al Centro di formazione della SSIC; sono state però aggiunte, come detto (sopra, consid. 5), le clausole indicanti che se un dipendente è impiegato solo occasionalmente come gruista, cioè meno del 20% dei giorni lavorativi, ha diritto alla classe salariale B e che all'inizio dell'anno, datore di lavoro e dipendente devono stabilire per iscritto se l'attività di gruista sia occasionale o meno.
Le disposizioni delle convenzioni collettive di lavoro che istituiscono un salario minimo sono clausole normative che hanno un effetto diretto nei rapporti tra il datore di lavoro e il lavoratore, e come tali devono essere interpretate oggettivamente e singolarmente secondo i principi validi per l'interpretazione delle leggi (DTF 127 III 318 consid. 2a; sentenza non pubblicata del TF, n. 4C.206/2003, consid. 2.3). Per quanto qui concerne, la modifica entrata in vigore il 1° ottobre 2003, del punto 1.5 dell'appendice 15 del CNM deve essere interpretata quale possibilità di deroga al principio generale di riconoscere ai gruisti in possesso della patente la classe salariale A. Questa interpretazione trova conferma nel fatto che l'inserimento di detti lavoratori nella “classe salariale A (lavoratori qualificati)” è stato, come detto, mantenuto e che la nuova clausola si inserisce nell'appendice 15 del CNM, “costitutiva dell'elenco dei criteri di classificazione delle classi A e Q”, allestito dalla CPSA a norma dell'art. 42 cpv. 2 CNM. I gruisti diplomati non sono, in altri termini, stati declassati tra i “lavoratori edili” che dispongono semplicemente di ”conoscenze professionali”, per i quali l'art. 42 cpv. 1 CNM prevede la classe salariale B. E' stata prevista unicamente una possibilità di deroga al principio generale del riconoscimento della classe salariale A, da perfezionarsi mediante accordo scritto, qualora i gruisti diplomati siano impiegati solo occasionalmente come gruisti. L'obbligo per le parti (datore di lavoro e dipendente) di stabilire per iscritto, all'inizio dell'anno, se l'attività di gruista sia occasionale o meno, conferma ulteriormente questa interpretazione. La dottrina e la giurisprudenza ammettono in effetti che una convenzione collettiva di lavoro possa prevedere che le parti di un contratto individuale di lavoro abbiano facoltà di derogare a talune disposizioni normative mediante la forma scritta; in tal caso, il datore di lavoro e il dipendente devono tuttavia rispettare detta forma per derogare validamente alla convenzione collettiva (Wyler, op. cit., loc. cit., SARB 3/99, n. 102, pag. 664). A titolo abbondanziale va evidenziato che, nel caso in esame, la pattuizione scritta – richiesta annualmente – lascia trasparire la volontà dei contraenti della CNM di permettere ai datori di lavoro e ai dipendenti di fissare a priori e ogni anno la classe di stipendio B – in deroga alla classe A, in funzione di un impiego occasionale quale gruista preventivamente concordato – evitando incomprensioni e abusi.
Per quanto qui concerne, dagli atti non risulta che AP 1 e AO 1 abbiano stabilito per iscritto che l'attività di quest'ultimo come gruista era solo occasionale e che di conseguenza si derogava al principio generale di attribuzione alla classe salariale A. L'assenza di pattuizione scritta – e quindi di una valida deroga al predetto principio generale del CNM – impone di riconoscere a AO 1 il diritto di percepire lo stipendio della classe A anche per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 28 febbraio 2006. L'esame delle ulteriori argomentazioni d'appello, tese a dimostrare l'occasionalità dell'impiego di AO 1 quale gruista, risulta pertanto superfluo, non competendo, per altro, nelle circostanze descritte, all'appellato l'onere di provare che la sua attività di gruista è stata più che occasionale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
L’appello 22 maggio 2009 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 500.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).