Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.03.2009 12.2008.66

Incarto n. 12.2008.66

Lugano 31 marzo 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.61 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 aprile 2005 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AP 1 Collina d’Oro rappr. dall’ RA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 127'345,95 ed interessi al 5% dal 18 gennaio 2004;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 28 febbraio 2008, condannando la convenuta al pagamento della somma di fr. 119'648,60, oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005 su fr. 84'130,15 e dal 19 aprile 2005 su fr. 35'518,45;

appellante la convenuta, che con appello 12 marzo 2008 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione venga respinta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;

mentre l’attrice, con osservazioni 25 aprile 2008, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 30 giugno 2003 P__________, per conto di AO 1, ha designato AP 1 rivenditrice autorizzata per la vendita di riscaldamenti radianti a pavimento a installatori indicati su una lista di clienti, con uno sconto non superiore al 25% del listino prezzi di AO 1, la cui merce sarebbe stata fornita alla rivenditrice a un prezzo con un ribasso del 40% del listino dei prezzi ufficiali, con pagamento irrevocabile entro 90/120 giorni dalla data della fattura, osservando che, in caso di mancato pagamento, la venditrice “si riservava il diritto di annullare, con un ultimato di 30 giorni” l'accordo, “chiedendone gli interessi di mora” (doc. A). Nel dicembre 2004 AO 1 ha informato AP 1 che __________ SA avrebbe rilevato l'attività di AO 1 (doc. Q, V, 18), mentre in data 17 gennaio 2005 la venditrice ha diffidato l'acquirente a voler liquidare entro il termine di 30 giorni 18 fatture per complessivi fr. 43'666,80, osservando che, in difetto di pagamento, la convenzione del 30 giugno 2003 sarebbe stata “dichiarata nulla e su tutto l'importo” con un interesse del 5% sul dovuto (doc. B e 19). In seguito le parti si sono rimproverate vicendevolmente di aver disatteso la convenzione: AO 1 per non aver ricevuto i pagamenti delle fatture scoperte (doc. 22 e 24) e AP 1 che lamentava l’interruzione delle forniture da parte di AO 1, nel tentativo di accaparrarsi i suoi clienti e provocandole gravi danni conseguenti a una concorrenza sleale, nonché per aver sostituito i materiali delle forniture senza alcun preavviso (doc. 23).

  2. Con petizione 19 aprile 2005 AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna la condanna di AP 1 al pagamento della somma di fr. 127'345,95 oltre interessi al 5% a decorrere dal 18 gennaio 2004 per la fornitura di merce rimasta impagata. Alla petizione si è opposta la convenuta rilevando che P__________ non era amministratore di AO 1 e non poteva vincolarla validamente, con la conseguenza che l'attrice non poteva avvalersi di clausole contrattuali (la n. 3) in deroga alle norme del CO. Le forniture di materiale alla convenuta sono avvenute in spregio ai termini di pagamento, che sono stati ridotti da 120 a 90 giorni unilateralmente dall'attrice, come pure in relazione agli sconti che, a decorrere dal mese di settembre del 2004, sono passati dal 40%, al 35%, 30%, 34%, a seconda del prodotto. Questo cambiamento delle condizioni contrattuali ha arrecato un grave danno alla convenuta, la quale si è pure vista chiedere il versamento anticipato del 25% sulle singole forniture per arrivare, infine, all’interruzione delle forniture. L’attrice ha proceduto a recedere dal contratto allorché delle fatture non erano ancora esigibili e, quindi, in assenza di mora, come pure in violazione dell'art. 107 cpv. 2 CO, perché l'attrice non ha comunicato la propria volontà di rescindere il contratto. La disdetta intempestiva e il blocco delle forniture avrebbe cagionato alla convenuta un danno di fr. 216'000.-, che ella ha posto in compensazione con le pretese fatte valere dall'attrice in causa.

  3. Con sentenza 28 febbraio 2008 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento della somma di fr. 119'648,60, oltre interessi al 5% a decorrere dal 17 febbraio 2005 su fr. 84'130,15 e dal 19 aprile 2005 su fr. 35'518,45. Per il Pretore, il contratto firmato da P__________, sprovvisto del diritto di firma per vincolare la società, è stato ratificato dagli organi societari e la convenuta, che si avvaleva del ribasso previsto contrattualmente, contestando la validità della convenzione, incorreva in un abuso di diritto – venire contra factum proprium – che non poteva essere protetto. Diversamente da quanto ha sostenuto la convenuta, quest'ultima era in mora con il pagamento di talune fatture, sulle quali occorreva praticare un ribasso del 40%. La cessazione dell'attività della convenuta, prosegue il primo giudice, non poteva quindi essere ricondotta alla sospensione delle forniture che l’attrice era in diritto di esercitare. L'attrice, che dal 12 ottobre 2004 non ha più accordato alla convenuta la riduzione pattuita del 40%, non aveva diritto al pagamento della somma di fr. 127'345,95. A decorrere da questa data l'attrice ha fatturato alla convenuta per varie forniture, complessivamente fr. 72'994,55, IVA inclusa che, senza alcun ribasso, sarebbero ammontate in fr. 108'828,70. Con lo sconto previsto contrattualmente del 40%, il prezzo per queste ultime consegne doveva ammontare a fr. 65'297,22 (IVA inclusa). Il prezzo per le forniture ammontava quindi in fr. 119'648,62, pari a fr. 127'345,95 ./. fr. 72'994,55 + fr. 65'297,22 (IVA inclusa). Con lo scritto 17 gennaio 2005, l'attrice ha validamente messo in mora la convenuta per il 17 febbraio successivo per tutte quelle fatture emesse sino al 16 settembre 2004, ovvero per quegli importi fatturati prima del 18 novembre 2004. Anche gli interessi moratori potevano quindi essere riconosciuti a decorrere dal 19 aprile 2005 su un importo di fr. 35'518,45, mentre sulla rimanenza di fr. 84'130,15 a decorrere dal 17 febbraio 2005.

  4. Contro il premesso giudizio si è aggravata in appello la convenuta, rilevando che l'attrice non poteva ratificare un contratto in corso di causa che prevedeva delle conseguenze sulla mora diverse da quelle stabilite dagli art. 107-109 CO. La riduzione del 40% del prezzo di listino su delle forniture non è da ritenere una clausola che deroga alle prescrizioni del CO e, quindi, la convenuta non poteva essere ritenuta in mala fede se pretendeva il ribasso sulle forniture e contestava le modalità della mora previste dalla convenzione. Qualora la clausola fosse stata valida, essa non consentiva all'attrice di sciogliere anticipatamente il contratto, ma di annullarlo, con la conseguenza che essa avrebbe avuto diritto solo alla restituzione della merce. Peraltro l'attrice non ha mai dichiarato alla convenuta che essa intendeva recedere dal contratto come prescrive l'art. 107 cpv. 2 CO. Il Pretore, sbagliando, ha considerato nel suo computo anche fatture comprese fra il 21 settembre e il 30 settembre 2004, che non erano ancora divenute esigibili e non prevedevano lo sconto del 40% che era stato convenuto. La diffida di pagamento di fr. 43'666,80 era categorica e non consentiva un pagamento parziale. Parimenti il Pretore ha trascurato, secondo l’appellante, che I__________ SA aveva ripreso l'attività dell'attrice senza garantire alla convenuta la continuità dell'accordo in vigore nel gennaio del 2005 alle medesime condizioni. L'attrice avrebbe invece disdetto il contratto, allorché non era più in grado di mantenere gli impegni assunti, arrecando un grave danno alla convenuta. L'attrice, sospendendo le forniture, impedendo alla convenuta di continuare il rapporto contrattuale sino alla scadenza (1° luglio

  1. e sfilando i clienti alla convenuta, le ha cagionato un danno di oltre fr. 216'000.--, che deve essere compensato.

Con tempestive osservazioni l'attrice ha controdedotto che le tesi della convenuta si configurano in un abuso di diritto, come ha avuto modo di spiegare il Pretore nella sentenza e l'operato di P__________ è stato ratificato espressamente dagli organi dell'attrice. Soggiunge che se la convenuta avesse voluto continuare il rapporto contrattuale in vigore con I__________ SA, avrebbe dovuto far fronte ai propri obblighi di pagamento. L'attrice, stante la mora della convenuta, è stata costretta a recedere dal contratto.

  1. Non è controverso che il contratto in rassegna si configura come una compravendita con consegne successive, per la quale il venditore si impegna a consegnare all'acquirente, a sua richiesta e secondo i suoi bisogni (“auf Abruf des Käufers”), o a delle date stabilite dal contratto, della merce (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, Les contrats spéciaux, 4a ed., N. 585; Koller, Basler Kommentar, 3a ed., N. 29 e 31 all'art. 184). Con questa modalità di vendita, s’instaura una relazione giuridica durevole fra i contraenti, in cui ogni fornitura è caratterizzata da un’indipendenza giuridica, nel senso che ognuna dà luogo ad un pagamento distinto fondato su un credito e una scadenza che gli è propria (DTF 4C.313/2002 del 9 marzo 2004, consid. 5.1; Sauter, Ausgewählte Probleme des Sukzesslieferungsvertrages, tesi, 1982, pag. 34; Venturi, Commentaire Romand, CO I, n. 22 Intro. art. 184-215; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit. N. 586; Kikinis, Kurzkommentar OR, N. 12 all'art. 184). La convenuta sostiene di non essere vincolata dal contratto da essa firmato il 30 giugno 2003 (doc. A) in relazione agli effetti della mora, ma pretende la riduzione del 40% del listino prezzi della venditrice in ordine alle forniture. Per quanto singolare, questa tesi non merita di essere approfondita. Benché P__________ non avesse alcuna veste per rappresentare e vincolare validamente AO 1 (non era né amministratore, né procuratore della società), avuto riguardo alle circostanze, si può ritenere che questo negozio può spiegare effetti vincolanti per entrambi i contraenti. Infatti se al momento della conclusione di un contratto, una persona contrae senza alcun potere in nome e per conto di un terzo, il soggetto rappresentato non può diventare creditore o debitore, a meno che vi sia una ratifica del contratto (art. 38 cpv. 1 CO). La ratifica può avvenire espressamente, oppure per atti concludenti, vuoi tacitamente in forza dei principi che governano la buona fede e tenendo conto di tutte le circostanze (DTF 4C.148/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.1). L'art. 38 cpv. 1 CO si applica anche alle persone giuridiche nell'evenienza in cui un soggetto, sprovvisto del diritto di firma, ha compiuto un atto in favore della società. Agli organi della società viene offerta la possibilità di ratificare questi atti anche tacitamente (DTF 128 III 136 consid. 2b), in specie attraverso la passività o il silenzio del terzo (DTF 124 III 361; 93 II 307 consid. 4). Nel caso in esame l'amministratrice unica di AO 1 (doc. 25), ha ratificato espressamente il contratto in data 23 maggio 2005 (doc. R), e ciò basterebbe. Per prassi, un contratto stipulato da un rappresentante senza poteri, può essere ratificato in maniera concludente, quando una società avvia una causa nei confronti del cocontraente (DTF 4C.136/2004 del 13 luglio 2004 consid. 2.2.2.2.2; 101 II 230; Jung, Kurzkommentar OR, N. 10 all'art. 38). In concreto, già con l'atto introduttivo di causa del 18 aprile 2005 si poteva ritenere che l'attrice avesse ratificato il contratto firmato da P__________ per suo conto. Non solo. La ratifica, avuto riguardo alle circostanze, era già intervenuta prima tacitamente, atteso che la venditrice ha proceduto a fornire merce pacificamente ed ininterrottamente all'acquirente almeno sino al 23 dicembre 2004 (cfr. doc. G), sollecitando il pagamento delle forniture.

  2. La convenuta lamenta che con la sospensione delle forniture l'attrice si sarebbe accaparrata i suoi clienti e le avrebbe cagionato un grave pregiudizio. Orbene, come ha avuto modo di precisare il Pretore, nell'ambito di una vendita con consegne successive, quando l'acquirente è in ritardo con il pagamento del prezzo divenuto esigibile anche per una sola delle varie forniture, egli è autorizzato a sospendere gli ordini successivi, sino a quando la merce già fornita non è stata pagata ai sensi dell'art. 82 CO (DTF 84 II 149-150; 111 II 469-470 consid. 5a; Schönle, Zürcher Kommentar, N. 108 all'art. 184; Koller, op. cit. loc. cit.; Venturi, op. cit. loc. cit.; Kikinis, op. cit. loc. cit.; Cavin, La vente, l'échange, la donation in: TDPS Vol. VI, t.I,1 pag. 166). Non è quindi rilevante sapere che non tutte le fatture richiamate il 17 gennaio 2005 per complessivi fr. 43'666,80 fossero esigibili. Ne bastava anche solo una. Diversamente da quanto sostiene la convenuta, tutte le fatture emesse (13) fra il 21 luglio 2004 e il 16 settembre 2004 e rimaste in sofferenza per complessivi fr. 24'443,05, giustificavano la sospensione delle forniture sino a quando il prezzo di quelle antecedenti fosse stato saldato. Per uscire da questo stato di stallo e per evitare la mora, l'acquirente avrebbe dovuto pagare tutte le fatture che erano nel frattempo divenute esigibili.

  3. Da ultimo la convenuta ritiene che l'attrice non era autorizzata a recedere dal contratto in forza di norme diverse da quelle prescritte dall'art. 107 cpv. 2 CO, in specie senza dichiarare immediatamente alla debitrice di avvalersi di una simile facoltà. In presenza di contratti di vendita mediante forniture successive a richiesta del compratore, è generalmente ammesso che se il rifiuto di consegnare della merce è legato al mancato pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, le norme generali sulla mora del debitore (art. 107 – 109 CO) sono applicabili (DTF 110 II 151-152; Venturi, op. cit. loc. cit; Kikinis, op. cit. loc. cit.; Schönle, op. cit. N. 116 all'art. 184; Wiegand, Basler Kommentar, IV ed. N. 10 all'art. 109; Cavin, op. cit. pag. 166). Per quanto riguarda le norme generali sulla mora, gli art. 107 e 108 CO sono di diritto dispositivo (TF 4C.133/2001 del 24 settembre 2002, consid. 2.3; Weber, Berner Kommentar, N. 38 all'art. 107). Le parti possono in particolare prevedere la durata di un termine supplementare, rinunciare a un ultimo termine per la diffida, fissare formalità addizionali, limitare la scelta del creditore, rispettivamente disciplinare le modalità di calcolo del danno, inserendo, ad esempio, penali che garantiscono l'adempimento nei termini fissati dal contratto (Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, N. 4 all'art. 107; II CCA 7 ottobre 2008 inc. n. 12.2007.195 consid. 5). Nel caso in esame le parti hanno previsto una clausola per la quale “in caso di mancato pagamento alla scadenza di una o più fatture”, la venditrice si riservava “di annullare, con un ultimato di 30 giorni, il presente accordo e richiedere gli interessi di mora” (doc. A). Il significato e la portata di questa clausola, benché non sia stata formulata con una terminologia corretta, è chiaro. I contraenti hanno inteso consentire alla venditrice di recedere dal contratto in caso di mora nel pagamento di una o più di una o più fatture esigibili, previa diffida di un termine ultimo per l'adempimento di 30 giorni. La diffida di pagamento entro un termine di 30 giorni dell'attrice alla convenuta di data 17 gennaio 2005 precisava anch'essa che, nel caso in cui non si fosse dato corso alla richiesta di pagamento, la convenzione doveva “essere dichiarata nulla e su tutto l'importo”. Per la convenuta questa dichiarazione non era sufficiente per consentire alla venditrice di recedere dal contratto. A torto. L'attrice, mediante la diffida di pagamento e in conformità dell'art. 3 della convenzione (doc. A), aveva chiaramente manifestato la sua volontà di recedere dal contratto qualora la convenuta non avesse liquidato le fatture che erano esigibili, ovvero quelle sino al 16 settembre 2004. È vero che a quell'epoca non tutte le fatture per le quali veniva richiesto il pagamento erano esigibili, che la diffida verteva su tutto l'importo, come pure vi erano fatture con importi maggiorati che non prevedevano i ribassi pattuiti del 40%. Dalle fatture agli atti emerge che l'attrice ha concesso una riduzione alla convenuta del 40% sino al 12 ottobre 2004, come ha accertato il Pretore e non già a partire dal 1° settembre di quell'anno (cfr. fatture del 12 ottobre 2004 e quelle precedenti; doc. G2 a G26). Il pagamento di fr. 13'380.- è riconducibile a una fattura del mese di giugno del 2004 (doc. 13), che è andato a diminuire il debito che ammontava all'epoca in fr. 15'980,95 (cfr. doc. 12), mentre quello del 14 gennaio 2005 di fr. 15'000.- è stato corrisposto come acconto su fatture del mese di luglio (doc. 14), che ammontavano complessivamente in fr. 25'155,85 (cfr. doc. 12). Il pagamento di quest'ultimo importo non era quindi sufficiente per liberare la convenuta dalle conseguenze della mora, stante che al 17 gennaio 2005, ovvero successivamente il pagamento di quest'ultimo importo, l'attrice aveva crediti esigibili per complessivi fr. 24'443,05.

  4. Rimane da esaminare se, con una mora parziale, la venditrice era autorizzata a recedere dall'intero contratto. Di regola, se il debitore è in mora in un contratto bilaterale ove ogni rata ha proprie date di scadenza, il creditore può, in linea di principio, procedere secondo l'art. 107 CO solo per le rate scadute e deve attendere che il debitore esegua o meno le prestazioni che diventano esigibili più tardi. Se appare tuttavia compromessa o frustrata la futura, corretta esecuzione del contratto, il creditore ha il diritto di recedere dall'intero negozio. Se, nel caso di ritardo nel pagamento di una rata, il creditore intende rinunciare alle ulteriori rate, allora la fissazione di un congruo termine per il pagamento delle rate scadute non è sufficiente. Secondo i canoni della buona fede è necessario che la fissazione del congruo termine sia accompagnata dalla comminatoria della sua intenzione di rinunciare. Il debitore in mora deve, infatti, sapere a quali conseguenze si espone in caso di ritardo nel versamento delle rate esigibili. La comminatoria di rinuncia alle rate future può essere superflua – in applicazione analogica dell'art. 108 CO – solo se dal comportamento del debitore risulta che essa sarebbe inutile. Una comminatoria separata non è neppure necessaria, se nel contratto è inserita una clausola che autorizza il creditore ad esercitare, nel caso di ritardo per una o più rate, i diritti derivanti dagli art. 107/109 CO, anche in relazione alle rate non ancora scadute (DTF 119 II 140 consid. 3b; Thier, Kurzkommentar OR, N. 15 all'art. 107; Thévenoz, Commentaire Romand CO I, N. 42 all'art. 107; Wiegand, op. cit. N. 10 all'art. 109). Nel caso in esame la venditrice si era riservata la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di mora di una o più fatture (cfr. doc. A ad art. 3) e, con la diffida di pagamento del 17 gennaio 2005 essa poneva in evidenza che, in caso di mancato pagamento, il contratto doveva essere ritenuto risolto (la convenzione “è dichiarata nulla e su tutto l'importo ...”). Col che, proprio avvalendosi di questa clausola contrattuale, l'attrice era legittimata a recedere da tutto il contratto, senza che vi fosse bisogno di stabilire se, avuto riguardo alle circostanze, lo scopo del contratto era gravemente compromesso dalla mora del debitore e/o se fosse necessario assegnare un nuovo termine all'acquirente con la dichiarazione espressa che la venditrice intendeva rescindere il contratto. Ne discende che non sono di alcun rilievo le obiezioni della convenuta per le quali I__________ SA non ha ripreso il contratto di AO 1 a decorrere dal mese di gennaio 2005, giacché, come si è visto, l'attrice era legittimata a interrompere le forniture sino a quando le sue fatture non fossero state pagate, come pure il controverso contratto di vendita con consegne successive a richiesta dell'acquirente è stato rescisso per la mora dell'acquirente. Il calcolo eseguito dal Pretore per stabilire il credito complessivo delle varie forniture vantato dall'attrice nei confronti della convenuta, che teneva conto del ribasso concordato del 40% sul listino prezzi di AO 1 è corretto e non è stato rimesso in discussione con l'appello. Esso ammonta in fr. 119'648,60 e tiene conto tanto dei crediti che erano esigibili al momento della rescissione, quanto di quelli che lo sono divenuti in seguito prima dell’introduzione della causa e la cui merce non è mai stata restituita in natura alla venditrice.

  5. Da quanto precede l'appello merita di essere respinto. Le spese e la tassa di giustizia in sede di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

  1. L’appello 12 marzo 2008 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2'000.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 2'050.-

già anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Premesso che il valore di causa è di fr. 119'648,60, è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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