Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.05.2008 12.2008.3

Incarto n. 12.2008.3

Lugano 13 maggio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.150 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 27 febbraio 2007 da

AO 1 urigo rappr. da RA 1

contro

AP 1 rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 98'660.90 più interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dalla controparte;

ed ora sull’eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito sollevata dalla convenuta con la risposta 8 giugno 2007, che il Pretore, con decreto 11 dicembre 2007, ha respinto;

appellante la convenuta con atto di appello 27 dicembre 2007, con cui chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e di dichiarare con ciò inammissibile la petizione e in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 15 febbraio 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con decisioni 3 luglio 1998 la Commissione paritetica della Federazione ticinese degli assicuratori malattia, dell’Ente Ospedaliero cantonale e delle Cliniche private (Commissione paritetica FTAM-EOC-Cliniche private), in accoglimento di 2 istanze presentate dalla Clinica S__________, ha ritenuto che i trasporti di 2 pazienti effettuati da quella clinica ad altri nosocomi il 5 e l’11 ottobre 1996 da parte della AO 1 costituivano misure di salvataggio, per cui, essendo gli stessi avvenuti in ambito ambulatoriale, le relative spese, di fr. 6'170.60 e di fr. 4'441.-, dovevano andare a carico degli assicuratori malattia presso cui le pazienti erano affiliate. Con sentenza 15 aprile 1999 (doc. TT) il Tribunale arbitrale in materia di assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, adito dalla AO 1, ha annullato le decisioni della Commissione paritetica ed ha accertato che i trasferimenti compiuti rientravano nel contesto del trattamento ospedaliero stazionario. Quest’ultimo giudizio è stato poi annullato d’ufficio, il 7 marzo 2002, dal Tribunale federale delle assicurazioni (K68/99, doc. 3), il quale ha in sostanza rilevato che il giudizio arbitrale, avendo conferito qualità di legittimazione passiva alla Commissione paritetica, aveva violato il diritto federale. L’Alta Corte ha pertanto retrocesso la causa al tribunale di prima istanza affinché, dopo averla intimata alla Clinica S__________, parte interessata indicata - almeno implicitamente - nell’atto introduttivo della causa, vi si determinasse nuovamente. Avendo la AO 1 comunicato in seguito la rinuncia a proseguire la causa pendente presso il Tribunale arbitrale, il 9 agosto 2007 (doc. UU) la stessa è stata stralciata dai ruoli.

  2. Con la petizione in rassegna la AO 1 ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano, sezione 3, la condanna della AP 1, società che gestisce la Clinica S__________a, al pagamento di complessivi fr. 98'660.90 più interessi ed accessori. Essa ha in sintesi addotto di aver effettuato per conto della convenuta, tra il 1996 ed il 2006, 15 trasporti di pazienti - tra cui i 2 di cui già si è detto in precedenza - dalla clinica di __________ ad altri ospedali, trasporti che a suo dire farebbero parte del trattamento ospedaliero stazionario il cui fornitore di prestazione, tenuto pertanto a rimborsare i relativi costi, era l’ospedale stesso.

Di diverso avviso la convenuta, la quale con la risposta di causa, oltre ad aver postulato la reiezione della petizione per altri motivi che non occorre qui rammentare, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza giurisdizionale del giudice adito, rilevando come la vertenza in esame, che non riguardava soltanto due fornitori di prestazioni ma vedeva interessati almeno indirettamente anche gli assicuratori malattia, dovesse essere decisa dal tribunale arbitrale istituito giusta gli art. 89 cpv. 1 LAMal e 77 LCAMal, tanto più che il Tribunale federale delle assicurazioni, che a suo tempo si era già espresso su 2 dei trasporti ora oggetto della presente causa (doc. 3), non aveva in alcun modo messo in dubbio la competenza del tribunale arbitrale a dirimere la lite.

  1. Il Pretore, dopo aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame dell’eccezione (art. 181 CPC), con il decreto qui impugnato ha concluso per la sua infondatezza. Il giudice di prime cure ha innanzitutto osservato che l’art. 89 cpv. 1 LAMal istituiva a favore del tribunale arbitrale cantonale la competenza per dirimere le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni, cioè le fattispeci tra assicuratori e fornitori di prestazioni riguardanti rapporti giuridici rientranti nel campo d’applicazione della LAMal o costituiti in virtù di siffatta normativa, ritenuto che in assenza di una tale lite la questione doveva essere risolta dai tribunali civili. Nel caso concreto, pacifico che la convenuta fosse una fornitrice di prestazioni e che l’attrice non potesse essere qualificata quale assicuratrice, egli ha analizzato se quest’ultima non svolgesse in realtà un ruolo simile a quello di un assicuratore, quesito che in applicazione delle teorie del soggetto, della subordinazione, degli interessi e della teoria funzionale, ha risolto negativamente. Il primo giudice ha così concluso che nel caso concreto la natura privata della lite era evidente e preponderante, che l’attrice aveva effettuato i trasporti in questione su mandato della convenuta e che il rapporto giuridico instauratosi tra le parti era dunque di natura privata.

  2. Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di incompetenza giurisdizionale e di dichiarare con ciò inammissibile la petizione, ribadendo come la vertenza fosse chiaramente di competenza del tribunale cantonale arbitrale. In via subordinata auspica l’annullamento della decisione impugnata, rimproverando al primo giudice di aver violato il suo diritto di essere sentita laddove questi non aveva tenuto conto della chiara giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in tal senso (doc. 3), da lei puntualmente evocata.

  3. Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

  4. La domanda di annullamento della sentenza pretorile formulata dalla convenuta in via subordinata per il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe assolutamente tenuto conto, nell’esame dell’eccezione di incompetenza giurisdizionale, della giurisprudenza da lei menzionata (doc. 3), deve senz’altro essere disattesa. Il giudice, per conformarsi alle esigenze minime di motivazione della sentenza imposte, pena la sua nullità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 285), dall’art. 29 cpv. 2 Cost., non è in effetti tenuto a prendere posizione su ogni argomento di fatto o di diritto indicato dalle parti, ma può limitarsi a pronunciarsi sui punti rilevanti ai fini della decisione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 778 ad art. 285), ritenuto che, per quanto concerne i motivi di diritto, è sufficiente che indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 285). Nel caso di specie la decisione del Pretore, pur non essendosi espressa sull’applicazione della giurisprudenza evocata dalla convenuta, adempie perfettamente le esigenze di motivazione, nella misura in cui spiega in modo chiaro e preciso le ragioni che hanno indotto il giudice a respingere l’eccezione. Il mancato esame della giurisprudenza invocata non può dunque comportare la nullità del querelato giudizio, ma semmai, se dovesse risultare che la stessa era effettivamente applicabile alla fattispecie - ciò che verrà trattato nei prossimi considerandi -, la sua riforma nel senso dell’accoglimento dell’eccezione.

  5. Giusta l’art. 89 cpv. 1 LAMal, ripreso a livello cantonale dall’art. 77 cpv. 1 LCAMal, le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni sono decise dal tribunale arbitrale. La legge e l’ordinanza non spiegano cosa si debba intendere per “liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni” ai sensi della norma (DTF 123 V 280 consid. 5). In base alla giurisprudenza (DTF 132 V 303 consid. 4.1, 132 V 352 consid. 2.1; TF 11 dicembre 2007 9C 562/2007 consid. 1), rientrano in tale concetto tutte le controversie che hanno per oggetto relazioni giuridiche risultanti dalla LAMal o costituite in virtù di tale legge, sempre che si tratti di litigi tra fornitori di prestazioni e assicuratori o persone ad essi assimilabili (DTF 132 V 303 consid. 4.4), fermo restando che le liti che non hanno per oggetto queste relazioni giuridiche esulano dalla competenza del tribunale arbitrale e vanno decise dai tribunali civili.

  6. Nel caso di specie é pacifico che la lite abbia per oggetto questioni riguardanti la LAMal (art. 33 lett. g 2ª frase OAMal, 49 cpv. 1 e 2 LAMal). Quanto ai litiganti, se è incontestato che la convenuta, che gestisce una clinica, sia una fornitrice di prestazioni autorizzata (art. 35 cpv. 2 lett. h e 39 LAMal), più complessa è invece la posizione dell’attrice, specialmente nella misura in cui - come nel caso di specie - essa si occupa del trasporto di pazienti da un ospedale a un altro. In effetti, se in base all’art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal tra i fornitori di prestazioni sono espressamente menzionate le imprese di trasporto e di salvataggio, in base all’ordinanza tra i fornitori di prestazioni che possono esercitare a carico dell’assicuratore rientrano solo quelle imprese che sono autorizzate in virtù del diritto cantonale e hanno stipulato un contratto d’esecuzione di trasporti e di salvataggi (art. 56 OAMal). Ora, ritenuto che il contratto concluso dall’attrice con il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (doc. QQ e 6, art. 1) ha per oggetto unicamente i trasporti primari e quelli secondari, esclusi però espressamente quelli che qui interessano da un ospedale all’altro (cfr. pure Maurer, Transport- und Rettungskosten in der Krankenversicherung und anderen Zweigen der Sozialversicherung, in: Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Duc, p. 179), ben si potrebbe ritenere che all’attrice nell’occasione nemmeno possa essere attribuita la qualità di fornitrice di prestazioni ai sensi della disposizione, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 89 cpv. 1 LAMal. La questione non necessita in ogni caso di essere approfondita, anche perché la norma che stabilisce la competenza del tribunale arbitrale non è comunque applicabile in presenza di una lite tra due fornitori di prestazioni. Il testo di legge, che costituisce il primario criterio d’interpretazione e dal cui tenore non vi è motivo di scostarsi a meno che particolari motivi - segnatamente l’interpretazione storica, lo scopo della norma o la sua relazione con altri atti legislativi - inducano eccezionalmente a ritenere che lo stesso non riporti il senso esatto della disposizione (DTF 130 V 424 consid. 3.2), è in effetti chiaro (TF 30 aprile 2004 K 124/02 consid. 2.2, 28 giugno 2004 K 37/04 consid. 2.2, 17 novembre 2005 K 124/04 consid. 1.1) e attribuisce al tribunale arbitrale la competenza decisionale a dirimere unicamente le liti tra assicuratori e fornitori di prestazioni (in tal senso pure la sentenza 15 dicembre 2005 del Tribunale del distretto di Inn, doc. D; medesima soluzione, sia pure senza che la questione sia stata espressamente trattata, nella sentenza 17 agosto 2004 del Tribunale di circolo VIII di Bern-Laupen, doc. C). La convenuta non è stata del resto in grado di indicare quali sarebbero in concreto gli eventuali particolari motivi che imporrebbero di derogare dal chiaro testo di legge. L’unico argomento da lei addotto a sostegno di una diversa interpretazione - a parte la considerazione che il giudizio sulle pretese attoree avrebbe un valore pregiudiziale anche per le assicurazioni sociali, la qual cosa però non giustifica di per sé ancora una tale interpretazione estensiva - è costituito dal tenore della sentenza 7 marzo 2002 del Tribunale federale delle assicurazioni (K68/99, doc. 3), già riassunta in precedenza (consid. 1), che a suo dire avrebbe inequivocabilmente esteso l’applicazione dell’art. 89 cpv. 1 LAMal anche alle liti tra due fornitori di prestazioni. Come detto, in quella decisione l’Alta Corte si era però limitata ad annullare d’ufficio il giudizio allora impugnato, che aveva erroneamente conferito qualità di legittimazione passiva alla Commissione paritetica, e a rinviare la causa al tribunale arbitrale affinché, dopo averla intimata alla parte interessata, si pronunciasse nuovamente: essa non ha quindi formalmente deciso che l’art. 89 cpv. 1 LAMal risultava applicabile anche alle liti tra due fornitori di prestazioni. Nei considerandi della sentenza (consid. 4), i giudici federali avevano invero rilevato che in considerazione del disposto di cui all’art. 89 cpv. 1 LAMal, la legittimazione passiva - quella attiva spettava pacificamente alla qui attrice - poteva spettare, a dipendenza della valutazione nel merito, solo agli assicuratori malattia coinvolti, eventualmente alla clinica che aveva disposto il trasferimento ospedaliero, a cui dunque le petizioni dovevano essere intimate prima dell’emanazione di una nuova decisione. Ora, a giudizio della scrivente Camera, l’assunto del Tribunale federale, secondo cui alla clinica qui convenuta potrebbe eventualmente essere riconosciuta la legittimazione passiva in una causa retta dall’art. 89 cpv. 1 LAMal, non è ancora sufficiente per ammettere un’interpretazione estensiva della norma. Lo stesso costituisce innanzitutto un semplice obiter dictum e, contrariamente alle considerazioni necessarie al giudizio, che oltretutto vengono approfonditamente motivate, non ha in linea di principio un grande peso pregiudiziale, ma un valore più limitato (Forstmoser, Einführung in das Recht, 3ª ed., § 2 n. 271 e § 16 n. 26). Inoltre, a sostegno dell’estensione della procedura arbitrale alle liti tra fornitori di prestazioni, menzionata per altro dal tribunale solo a titolo eventuale, non sono stati a quel momento addotti argomenti dottrinali o giurisprudenziali, che in realtà, se con ciò s’intendeva puntualizzare o modificare il tenore di una norma di legge, avrebbero dovuto essere menzionati. L’annullamento della sentenza impugnata, che veniva così decisa, faceva del resto sì che il giudizio sulla vertenza, ivi compreso quello definitivo sulla questione della competenza giurisdizionale, fosse comunque rinviato ad una successiva occasione. E oltretutto neppure risulta che questa nuova giurisprudenza, sempre che la stessa fosse effettivamente tale, abbia in seguito trovato conferma.

  7. Non essendo con ciò data la competenza del tribunale arbitrale a dirimere la vertenza che ci occupa, non essendo stata pretesa la competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi degli art. 87 LAMal o 34 e 56 segg. LPGA e non essendo per altro neppure stata contestata l’argomentazione pretorile che negava l’aspetto pubblicistico della lite, ben si può concludere per la competenza decisionale dei tribunali civili, come statuito nel decreto impugnato.

  8. Ne discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 98'660.90, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 27 dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 800.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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