Incarto n. 12.2008.26
Lugano 16 ottobre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.780 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 novembre 2004 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 AO 2 entrambe rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto da una parte la condanna della convenuta AO 1 al pagamento di fr. 1'314'880.- (di cui fr. 369’810.- in solido con la convenuta AO 2) più interessi e dall’altra la condanna in solido di AO 2 (in solido con la convenuta AO 1) al pagamento di fr. 369’810.- più interessi;
domande avversate dalle convenute che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 dicembre 2007 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta AO 1 al pagamento di fr. 1'314'880.- più interessi;
appellanti l’attrice e la convenuta AO 1, con atti di appello del 21 rispettivamente 22 gennaio 2008, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la seconda richiesta petizionale rispettivamente di respingere quella accolta in prima istanza, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta AO 2 e l'attrice con osservazioni 10 rispettivamente 7 marzo 2008 postulano la reiezione dei gravami inoltrati nei loro confronti pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto 8 febbraio 1995 (doc. 1) C__________ __________ ha conferito ad AO 1 il mandato dapprima di costituire e quindi di amministrare fiduciariamente per suo conto la società __________ AP 1, che avrebbe dovuto fungere da holding della società italian__________ I__________ , proprietaria di una villa a . In virtù di questo mandato, __________ ha incaricato la società dell’ B ____________________ di mettere a disposizione, sempre a titolo fiduciario, gli organi societari e gli azionisti per AP 1. Quali azionisti (fiduciari) sono in tal modo state designate le società dell’Isola di Man R__________ __________ e Ce__________ __________ interamente detenute da B__________ , mentre a fungere da direttori sono state chiamate varie persone fisiche, sempre dipendenti di B __________ Il 7/23 marzo 1996 (cfr. plico doc. V) AP 1 ha acquistato per Lit. 1'600'000'000 le quote sociali di I__________ __________.
B. Frattanto, il 21 dicembre 1995, a seguito della decisione di 2 giorni prima dei suoi direttori (doc. E), AP 1 aveva incaricato Ca__________ , direttore di AO 1 (cfr. doc. B), di aprire presso AO 2 il conto “”. Sempre in forza di quella decisione, autorizzate a disporre degli averi in conto, che in base al formulario A risultavano essere di pertinenza di D__________ __________ __________ (doc. C), marito di C__________ , sarebbero state unicamente due persone designate dalla società inglese E __________. Il 16 gennaio 1997 (doc. L), così richiesta da AO 1, la società ha quindi modificato i suoi statuti nel senso che i suoi direttori non avrebbero potuto disporre del patrimonio sociale senza l’autorizzazione degli azionisti ricevuta durante l’assemblea generale.
C. Il 16 ottobre 1998 (cfr. plico doc. V) I__________ __________ ha venduto a C__________ __________ la villa a __________ per Lit. 600'000'000 ed in seguito è stata posta in liquidazione. Quanto al prezzo della vendita, Lit. 450'000'000 delle Lit. 500'000'000 pagate in precedenza alla venditrice sono state trasferite il successivo 28 ottobre quale utile di liquidazione sul conto “” presso AO 2. Su istruzione di Ca __________, essendo nel frattempo stata decisa anche la liquidazione di AP 1, tali somme sono state in seguito distribuite a terzi (che poi si è accertato essere gli aventi diritto economici) ed il conto è infine stato chiuso il 28 dicembre 1998.
D. Così richiesta dalla società israeliana S__________ __________ che si professava creditrice di D__________ , la giustizia inglese il 1° settembre 1999 ha dapprima emesso nei confronti di AP 1 un ordine di blocco dei beni (“freezing injunction”, doc. K) e in seguito, il 19 febbraio 2001 (doc. G), ha provveduto a nominare a quest’ultima un curatore (“receiver”), nella persona di St __________, allo scopo tra l’altro di promuovere una causa contro AO 1, la cui ragione sociale era nel frattempo stata modificata in AO 1 (cfr. doc. B), e contro AO 2.
E. Con la petizione 24 novembre 2004, avversata dalle rispettive controparti, AP 1 ha chiesto da un lato la condanna della convenuta AO 1 al pagamento di fr. 1'314'880.- (di cui fr. 369’810.- in solido con la convenuta AO 2) più interessi e dall’altro la condanna di AO 2, in solido con la convenuta AO 1, al pagamento di fr. 369’810.- più interessi. In sintesi, essa ha rimproverato alla prima convenuta di aver permesso la svendita dell’attivo posseduto dalla partecipata I__________ __________ senza aver preventivamente interpellato gli azionisti, con un conseguente suo danno di Lit. 1'600'000'000, e ad entrambe le convenute di aver permesso a terzi non autorizzati, ed in particolare al direttore della prima Ca__________ __________, il prelievo dal conto bancario del prezzo di Lit. 450'000'000, che si era così dissolto nel nulla.
F. Il Pretore, con la sentenza 28 dicembre 2007, ha parzialmente accolto la petizione, condannando da una parte la convenuta AO 1 al pagamento di fr. 1'314'880.- più interessi (dispositivo n. 1), all’assunzione della tassa di giustizia di fr. 5'000.- e delle spese ed alla rifusione delle ripetibili di fr. 66'000.- (dispositivo n. 1§), e dall’altra respingendo ogni pretesa formulata nei confronti di AO 2 (dispositivo n. 2) con conseguente obbligo per l’attrice di assumersi la relativa tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese e di rifonderle fr. 20'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2§). Il giudice di prime cure, ammessa in via pregiudiziale l’efficacia in Svizzera della nomina di un curatore all’attrice da parte del giudice inglese e con ciò la sua capacità processuale, e accertato che avente diritto economico dell’attrice era C__________ __________ mentre dei fondi affluiti sul conto “” presso AO 2 era il marito D , ha innanzitutto escluso che alle convenute, agenti in via fiduciaria, potesse essere rimproverata una violazione contrattuale nelle due operazioni litigiose, che in effetti, pur non essendo state gestite in modo ineccepibile dal punto di vista formale, erano in sostanza volte ad implementare le istruzioni ricevute dagli aventi diritto economici. A suo giudizio, alla convenuta AO 1 doveva però essere rimproverata una violazione dei suoi obblighi di amministratrice di fatto dell’attrice (siccome fiduciante degli organi formali inglesi), essa già prima della vendita della villa di __________ dovendo essere a conoscenza dell’esistenza di gravi indizi di malversazioni commesse da D __________ a scapito di terzi, che avrebbero dovuto indurla a bloccare immediatamente ogni attività societaria rispettivamente bancaria dell’attrice, la cui attività non era slegata da costui. Ciò determinava l’accoglimento della pretesa nei confronti di AO 1, e - per logica speculare - la reiezione di quella nei confronti di __________, poiché in collisione con il meccanismo dello statu quo ante e del resto, se accolta, foriera di un indebito arricchimento in capo all’attrice.
G. Contro la decisione pretorile sono stati inoltrati due gravami.
Con l’appello 21 gennaio 2008 l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio (e meglio i dispositivi n. 2 e 2§) nel senso di ammettere la seconda richiesta petizionale, ribadendo come AO 2, consentendo a terzi non autorizzati di prelevare dal suo conto, avesse chiaramente violato il contratto. Con il suo appello del 22 gennaio 2008 la convenuta AO 1, ora AO 1, chiede la riforma del querelato giudizio (e meglio dei dispositivi n. 1 e 1§) nel senso di respingere ogni pretesa nei suoi confronti, rilevando da una parte come a seguito dell’inefficacia in Svizzera della nomina di un curatore all’attrice da parte del giudice inglese a quest’ultima difettasse la capacità processuale in questa procedura, osservando dall’altra che a lei non poteva essere riconosciuta la qualità di amministratrice di fatto dell’attrice e con ciò la responsabilità per presunti e non provati atti illeciti commessi da D__________ __________, ammessa dal primo giudice e per altro mai pretesa nemmeno dalla controparte negli allegati preliminari, e infine che la pretesa attorea, oltretutto non comprovata nel suo ammontare, era prescritta.
H. Delle osservazioni 10 rispettivamente 7 marzo 2008 con cui la convenuta AO 2 rispettivamente l'attrice postulano la reiezione dei gravami inoltrati nei loro confronti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
AO 2 (osservazioni p. 2 segg.) e AO 1 (appello p. 8 segg.) ribadiscono in questa sede che a seguito della mancata esecutività in Svizzera della decisione inglese avente per oggetto la nomina di un curatore a favore dell’attrice a quest’ultima difetterebbe la capacità processuale, per cui la petizione da lei inoltrata avrebbe già dovuto essere respinta (in ordine) per questo motivo. La censura, che in realtà non riguarda unicamente la capacità processuale dell’attrice, ma anche la legittimazione dei suoi rappresentanti, dev’essere disattesa. Innanzitutto il fatto che all’attrice sia stato nominato un curatore, per altro pacifico, emerge tra l’altro già dal registro di commercio inglese (cfr. http://wck2.companieshouse.gov.uk al numero di società 2929844), le cui risultanze, analogamente a quelle del registro di commercio svizzero, possono essere considerate notorie, essendo liberamente accessibili (cfr. per analogia DTF 135 III 88 consid. 4.1). Quanto all’effettivo potere di rappresentanza del curatore dell’attrice, che risulta aver firmato una procura a favore del suo attuale legale (cfr. plico doc. R), ed in particolare alla sua facoltà di inoltrare la presente causa a nome della società (attestata anche dal teste A__________ __________ p. 9), gli stessi, come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, gli derivano effettivamente dal tenore della decisione inglese del 19 febbraio 2001 (doc. G), la quale può senz’altro essere riconosciuta in Svizzera, e ciò già a titolo pregiudiziale (art. 26 cpv. 1 e 3 CL), ovvero senza necessità di una separata procedura di exequatur: contrariamente a quanto addotto dalle convenute, l’attrice ha in effetti prodotto in causa una copia certificata conforme della decisione inglese (art. 46 CL), mentre non è necessario che questa sia cresciuta in giudicato (Dasser/Oberhammer-Naegeli, Kommentar zum Lugano-Übereinkommen [LugÜ], n. 6 ad art. 47). Del resto, se ciò non bastasse, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, le eventuali carenze nella documentazione necessaria al riconoscimento della sentenza estera non avrebbero di per sé comportato la reiezione in ordine della petizione, ma tutt’al più l’assegnazione alla parte attrice di un termine per produrre la documentazione idonea (cfr. Dasser/Oberhammer-Naegeli, op. cit., n. 10 e 13 delle note preliminari agli art. 46-49; TF 18 marzo 2004 5P.252/2003), soluzione questa che a maggior ragione si sarebbe imposta nel caso concreto, ritenuto che la tematica sub iudice era quella della capacità processuale e della legittimazione dei rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC), che, in caso di eventuale carenza, poteva essere oggetto di una sanatoria (art. 99 cpv. 3 CPC). Visto l’esito della lite, la questione non necessita di essere approfondita ulteriormente.
Passando ora ad esaminare il rimprovero mosso dall’attrice ad AO 1, di aver permesso la svendita dell’attivo posseduto dalla partecipata I__________ , si osserva innanzitutto che a questo stadio della lite è oramai pacifico - come del resto spiegato dal Pretore, alla cui convincente motivazione si può rinviare (sentenza p. 7 seg.) - che nell’occasione alla convenuta non possa essere rimproverata una violazione contrattuale (cfr. appello dell’attrice p. 6 e 9). Si aggiunga, per completezza di motivazione, che le parti nemmeno erano legate contrattualmente, che - come si vedrà meglio nel prossimo considerando - l’operazione era comunque stata successivamente ratificata per atti concludenti a seguito dell’incondizionata approvazione del bilancio relativo all’anno chiusosi il 31 dicembre 1998 contenente pure quell’operazione (cfr. doc. I° rich.), e che in ogni caso, trattandosi della vendita di un bene della partecipata e non della stessa attrice, a ben vedere nemmeno era necessario che la decisione con cui i direttori dell’attrice autorizzavano R __________ a partecipare all’assemblea generale di I__________ __________ e ad incaricare l’amministratore italiano di concludere la vendita della villa (senza aver allora ritenuto di indicare il relativo prezzo, cfr. doc. 6) fosse subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione da parte degli azionisti e fosse dunque effettivamente scorretta dal punto di vista formale.
A questo momento resta dunque da esaminare se, come ritenuto dal giudice di prime cure, AO 1 sia eventualmente responsabile nei confronti dell’attrice nella sua qualità di organo di fatto, ritenuto che in tale ipotesi il danno da risarcire potrebbe però al più ammontare a Lit. 1'000'000'000, ovvero alla differenza tra il valore della villa (Lit. 1'600'000'000) e il suo prezzo di vendita (Lit. 600'000'000). Il quesito dev’essere risolto negativamente. Non già perché il primo giudice ha provveduto d’ufficio ad esaminare tale aspetto, non sollevato dall’attrice, la diversa valutazione giuridica dei fatti di causa essendogli in effetti consentita dall’art. 87 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 87), quanto piuttosto per il fatto che ad AO 1 non può essere attribuita, nella sua veste di semplice fiduciante (indiretta) degli organi societari inglesi, la qualifica di organo di fatto dell’attrice. Lo stesso Pretore ha del resto dato atto che la decisione di vendere la villa e le condizioni dell’operazione le erano state indicate dagli aventi diritto economici e nulla permette di ritenere, né per altro l’attrice lo ha preteso, che AO 1, a parte aver riportato queste istruzioni agli organi formali, abbia nell’occasione agito di propria iniziativa e comunque potesse sostituirsi agli organi formali. Per il resto, l’attrice non ha preteso né tanto meno ha dimostrato sulla base di quali eventuali altre argomentazioni giuridiche, rette dal diritto svizzero, italiano o inglese, potesse essere innescata una responsabilità della convenuta nei suoi confronti, che comunque sarebbe venuta meno a seguito della preventiva autorizzazione alla vendita rispettivamente della successiva ratifica per atti concludenti della stessa da parte degli organi societari di cui già si è detto. In tali circostanze l’eccezione di parte convenuta secondo cui le pretese attoree, nella misura in cui fossero costitutive di atti illeciti, sarebbero comunque prescritte può rimanere indecisa.
Con riferimento al secondo rimprovero mosso a AO 2 di aver permesso a terzi non autorizzati, ed in particolare al direttore di AO 1 Ca__________ __________ , il prelievo dal conto bancario dell’attrice del prezzo fino ad allora corrisposto, di Lit. 450'000'000, che si sarebbe così dissolto nel nulla, il giudizio con cui il Pretore ha escluso un obbligo risarcitorio delle convenute può in definitiva essere confermato. È vero che, avendo consentito ad un terzo non al beneficio del necessario diritto di firma di prelevare dal conto dell’attrice, la banca convenuta non ha validamente adempiuto il contratto ed è di principio tenuta a fornire (nuovamente) la prestazione al “vero” cliente (art. 97 CO; Hardegger, Über die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, p. 118 seg.; Gautschi, Berner Kommentar, N. 36 c ad art. 398 CO; Fellmann, Berner Kommentar, N. 436 ad art. 398 CO; DTF 111 II 263 consid. 1a e 1b, 112 II 450 consid. 3a, 132 III 449 consid. 2; TF 8 maggio 2001 4C.357/2000 consid. 3, 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 3.2; II CCA 18 giugno 2009 inc. n. 12.2008.42). E d’altro canto è pure vero che gli illeciti ordini di prelievo essendo stati impartiti dal direttore dell’altra convenuta, che ne costituisce un organo (II CCA 26 aprile 1993 inc. n. 97/92, 7 novembre 2001 inc. n. 12.2001.54, 16 giugno 2006 inc. n. 10.2004.9; cfr. DTF 97 I 596 consid. 4a, 104 II 190 consid. 3b, 105 II 289 consid. 3-5), quest’ultima è di principio responsabile nei confronti dell’attrice del danno da lui causato (art. 41 e 55 cpv. 2 CC). Sennonché nel caso concreto il comportamento delle convenute è stato in seguito ratificato dall’attrice per atti concludenti e comunque non le ha causato alcun danno. Nel bilancio relativo all’anno chiusosi il 31 dicembre 1996 (cfr. doc. I° rich.), i direttori dell’attrice avevano dato atto che a seguito dell’acquisto di I , finanziato dall’azionista (o meglio dall’avente diritto economico), la società si trovava tra l’altro con un nuovo attivo di £ 674'752 (pari al valore delle quote della società italiana) ed un nuovo passivo di £ 695'231 (prestito dell’azionista). Ora, a seguito della vendita della villa, della liquidazione della società immobiliare italiana e, per quanto qui interessa, del conseguente trasferimento sul conto dell’attrice dell’utile di liquidazione, essa avrebbe dovuto trovarsi senza l’attivo rappresentato dalle quote di quella società, sostituito dall’utile di liquidazione, e con al passivo l’intero prestito dell’azionista. In realtà nel bilancio relativo all’anno chiusosi il 31 dicembre 1998 (cfr. doc. I° rich.), l’utile di liquidazione di £ 154'170 non risulta essere stato allibrato tra gli attivi, ma la somma in questione è in sostanza stata posta in parziale compensazione del prestito dell’azionista. Approvando il bilancio allestito in questi termini, con l’aggiunta che “there were no known contingent liabilities as at the balance sheet date”, i direttori dell’attrice hanno con ciò riconosciuto che questa somma è stata regolarmente restituita agli aventi diritto economici, in deduzione del prestito concesso a suo tempo alla società. La circostanza è rilevante per due ragioni: innanzitutto perché prova che la società ha con ciò ratificato per atti concludenti l’irregolare operato delle convenute volto ad ottenere quel medesimo risultato, dimostrando tra l’altro implicitamente che, se fosse stata richiesta di autorizzarlo prima della sua attuazione, avrebbe verosimilmente dato il suo consenso, come per altro era già avvenuto in altri precedenti casi (ad esempio, in occasione del conferimento della procura a M __________ con effetto retroattivo per l’approvazione dei conti di I__________ __________ [cfr. doc. V n. 8 e n. 12 p. 2 e doc. AA] e in occasione del conferimento delle procure per l’acquisto di I__________ __________ rispettivamente per la vendita della villa intestata a quest’ultima; in tal senso, pure, appello dell’attrice p. 9); e inoltre perché l’operazione litigiosa non le ha causato alcun danno, la parziale compensazione del prestito dell’azionista non avendo in effetti peggiorato, dal punto di vista contabile, la sua situazione patrimoniale. Si aggiunga, infine, che non risulta che il 30 gennaio 2001, quando cioè gli organi societari hanno approvato il bilancio 1998, essi fossero all’oscuro dei fatti rilevanti, costoro essendone già da tempo a conoscenza (cfr. lettera 13 settembre 1999 del loro legale [nel plico doc. I] e deposizione scritta di Ch__________ __________ [doc. J]). Poco importa poi se essi lo abbiano approvato in piena consapevolezza o solo per dar seguito alle istruzioni dei fiducianti, gli effetti della loro approvazione essendo in ogni caso identici in entrambi i casi.
Quand’anche
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono commisurate al valore di causa.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 2008 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. I consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2’500.-
b) spese fr. 200.-
Totale fr. 2’700.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 10’000.- per ripetibili.
III. L’appello 22 gennaio 2008 di AO 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 dicembre 2007 della Pretura Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ La tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese, sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà ad AO 1, ora AO 1, fr. 66’000.- di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo n. III consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 10’000.-
b) spese fr. 200.-
Totale fr. 10’200.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 25’000.- per ripetibili.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).