Incarto n. 12.2008.245
Lugano 17 febbraio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1996.330 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 18 ottobre 1996 da
AP 1 rappr. da RA 2
contro
AO 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr. 3'619'484.10 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 1996, somma ridotta in replica a fr. 3'579'484.10 e quindi in sede conclusionale a fr. 2'902'113.-;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 354'991.10 oltre interessi all’8% dal 15 aprile 2007, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 352'043.20 più interessi nel frattempo ridotti al 5%;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 ottobre 2008, con cui ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 274'942.30 più interessi al 5% dal 15 aprile 1997;
appellante l'attore con atto di appello 18 novembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 2'822'617.- più interessi e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 19 gennaio 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Nel corso del 1993 AP 1 ha affidato all’arch. AO 1 la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione dell’Hotel __________ di __________, sito sulla part. n. __________ di __________. A tale scopo l’architetto ha allestito all’indirizzo del committente, oltre ad alcuni piani, tre distinte relative ai presumibili costi della realizzazione: la prima, elaborata nel gennaio 1994 (cfr. perizia p. 4), concludeva per una spesa di fr. 7'410'000.- (doc. B); la seconda, denominata “preventivo generale” e datata 30 agosto 1994, riportava una somma di fr. 7'550'000.- (doc. C); e la terza, pure denominata “preventivo generale” ma redatta il 5 dicembre 1994, indicava un prezzo di fr. 7'552'000.- (doc. D).
I lavori di ristrutturazione, iniziati nell’ottobre 1994, sono stati portati a termine a fine settembre 1995, ritenuto che l’albergo ha potuto essere riaperto, almeno parzialmente, già in precedenza (per il 34% il 27 maggio, per il 39% il 31 maggio, per il 62.5% il 30 giugno, per l’84% il 30 luglio, per il 94% il 31 agosto, per il 97% il 30 settembre, e completamente nel giugno successivo). L’architetto non si è tuttavia occupato della fase relativa all’eliminazione dei difetti né della liquidazione.
Con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna dell’arch. AO 1 al pagamento di almeno fr. 3'619'484.10 oltre interessi, somma poi ridotta con la replica a fr. 3'579'484.10 (recte: fr. 3'569'484.10). Egli ha in sostanza preteso il risarcimento del danno causatogli dal convenuto per non aver rispettato gli accordi contrattuali, che - a suo dire - prevedevano un prezzo massimo di fr. 7'500'000.-, in realtà lievitato a circa fr. 9'300'000.- (che il perito, esclusi i saldi degli onorari degli specialisti, ha poi corretto a fr. 8'864'639.60, cfr. perizia p. 16 e 42), e un termine di consegna dell’opera ad inizio aprile 1995: per il superamento del preventivo ha esposto una pretesa di fr. 1'489'973.10 (di cui fr. 965'542.70 per sorpassi in 16 posizioni ignorate o dimenticate in sede di allestimento del preventivo, fr. 402'000.- per sorpassi in 2 posizioni rispetto al capitolato e all’offerta e fr. 122'430.40 per sorpassi in 9 posizioni conseguenti a una carente direzione dei lavori); una somma imprecisata, pari ad almeno fr. 200'000.-, è stata chiesta per il maggior costo per interessi passivi che il superamento del preventivo in tale misura gli aveva causato; altri fr. 1'429'511.- sono stati pretesi per il mancato guadagno conseguente alla ritardata riapertura dell’albergo; un importo indeterminato è stato azionato per il minor valore dell’opera, i cui difetti non erano stati eliminati, in particolare a seguito della latitanza del convenuto, che aveva anticipatamente abbandonato il cantiere; e una somma di fr. 460'000.- (recte: fr. 450'000.-) è stata infine chiesta a titolo di restituzione dell’onorario già anticipato al convenuto (fr. 590'000.-), ritenuto che le sue prestazioni giustificavano al più una remunerazione di fr. 140'000.-.
Il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 354'991.10 oltre interessi. Egli ha innanzitutto evidenziato che gli accordi contrattuali non prevedevano un prezzo massimo dell’opera né un termine di consegna vincolante. Il superamento degli importi preventivati, i ritardi nella consegna e l’adozione di soluzioni talora non ottimali erano in realtà dovuti alle innumerevoli modifiche dell’opera che si erano imposte a seguito di situazioni impreviste o di nuovi desideri della committenza. Quanto alla mancata eliminazione dei pochi difetti riscontrati, la stessa era imputabile all’attore, che con il suo comportamento aveva reso praticamente impossibile la prosecuzione del mandato. In tali circostanze nemmeno si giustificava una riduzione dell’onorario complessivo a suo favore, da quantificarsi in fr. 844'991.10, con il che egli risultava essere ancora creditore del saldo di fr. 354'991.10, somma da lui fatta valere con la domanda riconvenzionale, poi avversata dall’attore.
In sede conclusionale le parti hanno modificato le loro richieste: l’attore ha ridotto le sue pretese a fr. 2'902'113.- più interessi, confermando sostanzialmente la domanda di fr. 1'489'973.- relativa al superamento del preventivo, quantificando in fr. 698'140.- il maggior costo per gli interessi passivi causati dal sorpasso (accertato peritalmente in fr. 1'681'435.50), in fr. 369'000.- la perdita di guadagno dovuta al ritardo nella riapertura dell’albergo e in fr. 345'000.- il minor valore dell’opera nonché abbandonando la pretesa avente per oggetto la restituzione dell’onorario versato in eccesso; il convenuto ha ridotto le sue spettanze per saldo onorario a fr. 352'043.20 più interessi.
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione ed ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 274'942.30 più interessi, ponendo da una parte gli oneri processuali a carico del convenuto per fr. 400.- (1/5 di quelli dell’azione riconvenzionale) e dell’attore per fr. 21'600.- (la totalità di quelli dell’azione principale e 4/5 di quelli della riconvenzionale) e obbligando dall’altra quest’ultimo a rifondere alla controparte fr. 89'000.- per ripetibili (fr. 80'000.- per l’azione principale e fr. 9'000.- per la riconvenzionale). Il giudice di prime cure ha innanzitutto respinto la pretesa relativa al superamento del preventivo e con ciò pure quella avente per oggetto il maggior costo per interessi passivi: a suo giudizio, le uniche lacune riscontrate nell’allestimento del preventivo, per un importo di circa fr. 98'000.-, rientravano in effetti nel margine di tolleranza del 10% stabilito dalla norma SIA 102; per il resto, il sorpasso del preventivo, per altro nemmeno fisso, era dovuto a modifiche d’ordine o a interventi supplementari, che erano stati eseguiti con il consenso almeno tacito dell’attore, il quale doveva essere consapevole del maggior costo che ne sarebbe derivato; oltretutto, essendo risultato che il costo totale dell’opera ammontava a fr. 8'864'639.60 a fronte di un valore soggettivo stimato in fr. 8'940'800.-, l’attore non risultava nemmeno aver subito alcun danno. La domanda di risarcimento della perdita di guadagno dovuta al ritardo di 6 mesi nella riapertura dell’albergo è stata respinta, in quanto l’istruttoria aveva provato che l’esecuzione dei lavori supplementari aveva comportato un ritardo di 2 mesi per la messa in opera degli impianti e di 4-5 mesi per la realizzazione delle opere da capomastro. In merito alla pretesa per il minor valore dell’opera, il primo giudice, pur avendo stabilito che i difetti accertati, che avrebbero giustificato un minor valore di fr. 265'000.-, derivavano da una carente direzione lavori nella fase di ultimazione dell’intervento edile, ha escluso una responsabilità del convenuto, rilevando che l’attore con lettera 24 agosto 1995 (doc. QQ) aveva inteso rinunciare agli ulteriori servigi di quest’ultimo, rescindendo di fatto il contratto quando i lavori erano ancora in corso. Per quanto riguardava infine la pretesa del convenuto volta all’attribuzione del saldo del suo onorario, il Pretore ha osservato che, non essendo chiaro quale metodo di calcolo le parti avessero a suo tempo adottato per quantificare in fr. 740'000.- l’onorario nel preventivo, ha ritenuto di poter applicare il metodo di calcolo indicato dal perito, riferito alla norma SIA 102, che, tenendo conto delle prestazioni effettuate dal convenuto, concludeva per un onorario dovuto di fr. 864'942.30. Ritenuto che l’attore aveva già versato acconti per fr. 590'000.-, la pretesa del convenuto è pertanto stata ammessa per la differenza.
Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 2'822'617.- più interessi e di respingere la domanda riconvenzionale. Con riferimento alla pretesa per il superamento del preventivo (di fr. 1'489'973.-), egli rileva che una corretta lettura della perizia giudiziaria - da lui contestata - non solo avrebbe permesso di concludere per una diretta responsabilità del convenuto per la somma di fr. 98'000.- (anche perché il preventivo era da considerarsi fisso e non era con ciò soggetto ad alcun margine di tolleranza), ma avrebbe dovuto indurre il giudice ad esaminare se fossero date le condizioni per ammettere una responsabilità del convenuto anche per i rimanenti importi azionati a quel titolo: ritenuto da una parte che le cifre in questione, relative alle posizioni ignorate o dimenticate in sede di redazione del preventivo, erano attendibili, essendo state fornite dalla teste S__________ __________, già assistente di cantiere del convenuto, e che dall’altra l’istruttoria aveva provato che le modifiche d’ordine e gli interventi supplementari effettuati, per altro commissionati dall’attore solo in minima parte e senza alcuna informazione sulle eventuali conseguenze finanziarie, si erano resi necessari per le carenze del convenuto, attribuisce a quest’ultimo la responsabilità anche per questi superamenti dei preventivi, non essendo per altro vero che il valore soggettivo dell’opera fosse superiore a quello oggettivo. A suo parere, la responsabilità del convenuto per il superamento del preventivo deve senz’altro comportare anche l’accoglimento della pretesa relativa al maggior costo per gli interessi passivi (qui ridotta a fr. 618'644.-). Anche la domanda di risarcimento della perdita di guadagno dovuta al ritardo di 6 mesi nella riapertura dell’albergo (di fr. 369'000.-) deve poi essere accolta, i ritardi essendo stati causati dall’imperizia e dalla successiva improvvisazione del convenuto. Pure da accogliere è poi la pretesa per il minor valore dell’opera (di fr. 345'000.-, ben maggiore a quella ipotizzata nel giudizio pretorile), nulla permettendo di ritenere che l’attore con lo scritto di cui al doc. QQ avesse inteso rescindere il contratto con il convenuto quando i lavori erano ancora in corso, tesi per altro mai sostenuta nemmeno dalla controparte. Infondata è infine la pretesa del convenuto volta al riconoscimento del saldo del suo onorario (comunque da ridurre da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.-), tale conclusione imponendosi a seguito della gravità delle inadempienze a lui imputabili.
Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
Preliminarmente devono essere evase due questioni processuali sollevate in questa sede dalle parti: quella con cui il convenuto ritiene irricevibile l’intero appello o gran parte di esso e quella con cui l’attore reputa inattendibile la perizia giudiziaria tecnica. Come si vedrà, entrambe devono essere respinte.
9.1 Il convenuto, richiamandosi alla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309), ritiene che l’appello, o almeno gran parte dello stesso, debba essere considerato irricevibile, in quanto l’attore nel suo gravame - come da lui ammesso a p. 5 del suo allegato - aveva sostanzialmente ricopiato le sue allegazioni conclusionali (osservazioni p. 3). Non è così. Se è vero che l’attore ha talora riproposto quanto da lui addotto in sede conclusionale, è però altrettanto vero che lo ha fatto solo nella misura in cui le sue considerazioni non erano state prese in considerazione dal giudice di prime cure, ciò che lo legittimava a riproporre tali questioni all’esame della scrivente Camera (II CCA 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62). Per il resto, l’attore si è puntualmente e dettagliatamente confrontato con le argomentazioni che il Pretore aveva posto alla base del suo giudizio, sicché si può ritenere che l’appello adempia le esigenze di motivazione poste dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI.
9.2 In merito alla valenza probatoria della perizia giudiziaria tecnica, si osserva che l’art. 253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC/TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253).
In questa sede l’attore si è espresso in termini assai critici nei confronti della perizia giudiziaria tecnica, rimproverando in particolare al perito di non aver fornito un contributo particolarmente scientifico (appello p. 12), di non aver incomprensibilmente tratto conclusioni chiare a fronte della testimonianza di S__________ __________ (appello p. 13), di non aver avuto il coraggio di confermare per scritto l’inutilità dei preventivi allestiti dal convenuto (appello p. 15), di non essersi assolutamente dimostrato in grado di sostenere il ruolo che era stato chiamato a ricoprire e, quindi, di rispondere in modo esaustivo a quanto richiestogli (appello p. 34), di aver reso un referto pieno di elucubrazioni poco intelligibili (appello p. 35 seg.) e di essere giunto a conclusioni sconcertanti (appello p. 38). I rimproveri sono in realtà infondati. Innanzitutto si osserva che il perito ha risposto in modo logico, scientifico e convincente alle molteplici domande postegli dalle parti e che le sue risposte sono senz’altro comprensibili. Buona parte dei rimproveri mossi al perito è stata formulata per aver quest’ultimo ritenuto di non far proprie le tesi dell’attore o le conclusioni tecniche contenute nella testimonianza di S__________ __________, su cui quella parte si era sostanzialmente fondata per far valere le sue pretese, sennonché - come detto - ciò non è ancora sufficiente per ritenere inattendibile il lavoro del perito giudiziario, nulla permettendo di ritenere che le versioni dell’attore o della teste fossero effettivamente corrette. Al di là dei giudizi critici sul lavoro del perito, l’attore non ha inoltre spiegato in dettaglio, se non con un unico esempio, le ragioni logiche o tecniche per cui il referto del perito dovrebbe essere considerato inattendibile, per cui la censura dev’essere disattesa già per carenza di motivazione. Il solo fatto che quest’ultimo abbia negato la difettosità della scelta operativa del convenuto di collocare gli armadi antincendio nei corridoi nonostante ciò avesse comportato un restringimento degli stessi verso il vano scala - l’unico esempio concretamente citato dall’attore a sostegno dell’erroneità degli accertamenti peritali (appello p. 35) - non può essere considerato determinante, anche perché quel suo accertamento non appare manifestamente contrario alla logica, visto che l’esperto era giunto a quella conclusione rilevando che in tal modo era stata risolta una necessità tecnica limitando l’ingombro al minimo indispensabile compatibilmente con l’integrazione nel progetto e in modo tollerabile per l’uso del corridoio (perizia p. 36). Si aggiunga infine che l’assunto dell’attore di non voler prendere in considerazione la perizia è oltretutto contraddittorio, atteso che nel suo appello egli ha comunque ritenuto di avvalersi a più riprese delle risultanze peritali per sostanziare le sue pretese (cfr. appello p. 15, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 35, 38 e 39). In definitiva non vi sono pertanto valide ragioni per dipartirsi dalle conclusioni del perito.
Nel caso in esame, pacifico che al convenuto sia stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione, è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto applicabili le norme sul mandato (art. 394 segg. CO).
Giusta l’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto riprende i principi enunciati all’art. 97 CO, per i quali il mandante che intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la violazione del mandato, l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità adeguato fra la violazione del contratto e il pregiudizio. Compete per contro al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher, op. cit., n 419 segg.; Werro, Commentaire Romand, n. 37 ad art. 398 CO; Weber, op. cit., n. 30 ad art. 398 CO; Tercier, op. cit., n. 4862 e 4724 segg.).
In questa sede l’attore ribadisce innanzitutto il buon fondamento della pretesa per il superamento del preventivo da parte del convenuto. Egli quantifica la sua richiesta in fr. 1'489'973.10 (di cui fr. 965'542.70 per sorpassi in 16 posizioni bellamente ignorate o dimenticate in sede di allestimento del preventivo, fr. 402'000.- per sorpassi in 2 posizioni rispetto al capitolato e all’offerta e fr. 122'430.40 per sorpassi in 9 posizioni conseguenti a una carente direzione dei lavori).
12.1 L’art. 398 cpv. 2 CO trova applicazione anche per quanto riguarda la responsabilità dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione (DTF 119 II 249 consid. 3b, 127 III 543 consid. 2a; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 2; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, 18 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.172; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 363 CO; Schumacher, op. cit., n. 743), ritenuto che egli deve fornire al committente tutte le informazioni necessarie circa l’evoluzione dei costi, allestire con diligenza il preventivo ed effettuare una verifica costante al fine di segnalare al più presto l’insorgenza di eventuali sorpassi. In presenza di un superamento dei costi previsti occorre innanzitutto esaminare se il maggior esborso è dovuto a costi supplementari oppure a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo, rispettivamente a una carente diligenza nel controllo dei costi. La responsabilità per avere, in violazione del contratto, causato costi supplementari che con una corretta esecuzione della costruzione sarebbero stati evitati sussiste indipendentemente dall'allestimento di un preventivo. Tali costi costituiscono un danno e devono essere rifusi dall'architetto qualora egli li abbia cagionati in modo colpevole (segnatamente per carenze nella pianificazione, per indicazioni errate agli artigiani o aggiudicazioni inopportune, cfr. DTF 122 III 61 consid. 2a; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.1). Il superamento dei costi dovuto ad altri motivi ed in particolare a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo o a una carente diligenza nel controllo dei costi - da ricondurre segnatamente alla mancata considerazione di singole prestazioni, ad errori di calcolo, a carenti accertamenti del terreno o ad errori nella valutazione dei quantitativi (DTF 119 II 249 consid. 2b/aa; Gauch, in: BR 1989, p. 79 seg.) - può anch'esso costituire un cattivo adempimento del contratto, tale da innescare, in caso di colpa, la responsabilità dell’architetto. In tale evenienza al committente dev’essere risarcito il danno per la fiducia (il cosiddetto “Vertrauensschaden”), che questi ha subito per essersi fidato dell'attendibilità del preventivo e per aver con ciò adottato le sue successive disposizioni (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2), omettendo di agire diversamente (TF 27 maggio 2003 4C.71/2003 consid. 3). Il committente è in effetti danneggiato solo nella misura in cui, qualora fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli investimenti superino le sue possibilità economiche (DTF 122 III 61 consid. 2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1). Considerato che un maggior valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al committente nella misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno risarcibile non corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione calcolato quale differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha per il committente (DTF 122 III 61 consid. 2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.2). Alle medesime condizioni l’architetto può essere reso responsabile anche per il superamento del preventivo causato da richieste supplementari del committente dopo l’allestimento del preventivo stesso, ma ciò solo nel caso in cui egli abbia violato il suo obbligo di informazione nei suoi confronti in merito alle conseguenze delle scelte da questi effettuate (Pichonnaz, Le dépassement de devis dans le contrat d’architecte global, in: BR 2006 p. 10; sull’intera problematica cfr. pure II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26).
12.2 Nella misura in cui l’attore pretende dal convenuto il risarcimento per i sorpassi causati dall’erroneità nell’allestimento del preventivo (posizioni ignorate o dimenticate per fr. 965'542.70), del capitolato o delle offerte (posizioni errate per fr. 402'000.-), la sua richiesta deve senz’altro essere disattesa. Pur cosciente (appello p. 25) dell’onere di allegazione e della prova a suo carico (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1, 27 maggio 2003 4C.71/2003 consid. 3; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 7 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.33), l’attore, che nell’occasione chiede in sostanza il risarcimento del “Vertrauensschaden”, negli allegati preliminari non ha in effetti preteso, ancor prima di averlo reso verosimile, che, nel caso in cui fosse stato informato dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto diversamente dei suoi mezzi finanziari, ad esempio rinunciando all’intervento di ristrutturazione o almeno “tagliando” una parte (dettagliatamente indicata) dei lavori previsti. A quel momento egli si è in effetti limitato ad affermare che “anche se correttamente informato, non avrebbe avuto alcuna via di uscita, trovandosi, da una parte, l’immobile completamente demolito internamente, dall’altra essendo confrontato con l’esigenza di riattivare l’esercizio alberghiero” (petizione p. 16), il che, a ben vedere, non significa che avrebbe rinunciato sin dall’inizio a qualsiasi intervento o che comunque avrebbe limitato l’entità dei lavori o scelto soluzioni edilizie meno onerose. Si aggiunga che a quel momento egli nemmeno ha addotto che il maggior valore della costruzione derivante dall'aumento dei costi sarebbe stato per lui inutile o che i maggiori costi che ne erano derivati avrebbero superato le sue possibilità economiche. Poco importa se in sede conclusionale egli abbia cercato di recuperare le sue precedenti carenze allegatorie, queste sue nuove affermazioni essendo in effetti proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC/TI).
12.3 La situazione è invece diversa nella misura in cui l’attore pretende il risarcimento dei maggiori costi di costruzione causatigli dal convenuto a seguito della sua carente direzione dei lavori (fr. 122'430.40 per 9 posizioni). Questa sua pretesa non ha in effetti nulla a che vedere con l’allestimento del preventivo o con il suo eventuale superamento e dunque con il “Vertrauensschaden” di cui si è detto. Di principio, il danno causatogli con colpa dalla controparte, dovrebbe pertanto essergli risarcito. Sennonché, queste pretese erano state in larga misura contestate in risposta dal convenuto (p. 17 segg.), il quale aveva in particolare negato l’esistenza di una sua violazione contrattuale o la propria responsabilità rispettivamente aveva specificato che le somme erano già comprese in altre posizioni, ecc.. Non avendo l’attore ritenuto di sottoporre le relative questioni al perito giudiziario e la teste S__________ __________ - che invero aveva confermato, sia pure solo genericamente, la correttezza di quelle posizioni (verbale p. 48 segg. e 54 segg.) - non essendo stata richiesta di esprimersi sulle obiezioni del convenuto, si ha che questi aspetti non sono stati chiariti, di modo che le relative pretese non possono essere accolte. Si aggiunga che il perito, rispondendo ad altri quesiti sottopostigli, aveva in ogni caso concluso che, in generale, la direzione lavori era stata ragionevolmente efficace sulla direzione generale e sulla sorveglianza dei lavori sul cantiere (perizia p. 31), escludendo con ciò, almeno implicitamente, che il convenuto potesse essere reso responsabile per le pretese qui in esame, riguardanti per l’appunto quella sua attività. Un’unica riserva può essere fatta per le pretese attoree (esposte a p. 15 della petizione) non contestate dal convenuto con la risposta (p. 19), che come tali devono essere considerate ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC/TI). Si tratta di quella di fr. 2'000.- per l’ordinazione di 3 mc di lastre di cemento in eccesso per rapporto al fabbisogno effettivo riferito al rivestimento dei balconi e di quella di fr. 4'800.- per il controtelaio della porta di ingresso che era stato “buttato via”. La relativa domanda dell’attore può pertanto essere accolta per fr. 6'800.-.
L’attore pretende quindi l’importo di fr. 369'000.- a titolo di risarcimento della perdita di guadagno dovuta al ritardo di circa 6 mesi nella riapertura dell’albergo, a suo dire causato dall’imperizia dal convenuto. La richiesta è parzialmente fondata. L’istruttoria ha innanzitutto permesso di accertare che la data di riapertura, fissata a suo tempo per inizio aprile (Pasqua) 1995, non era soltanto una previsione indicativa, ma costituiva un vero e proprio termine imperativo, che, sia pure imposto dalla banca finanziatrice, era stato concordato anche con il convenuto (cfr. testi __________ p. 15 seg., __________ p. 18, __________ ad 10 seg., __________ ad 10, __________ ad 10 seg., __________ p. 47 seg.; cfr. pure interrogatorio formale del convenuto ad 8). Nel querelato giudizio il Pretore aveva invero respinto la pretesa attorea, debitamente comprovata nel suo ammontare dalla perizia contabile (p. 7), rilevando come l’esecuzione dei lavori supplementari avesse comportato un ritardo di 2 mesi per la messa in opera degli impianti e di 4-5 mesi per la realizzazione delle opere da capomastro e che il ritardo nella riapertura, di circa 6 mesi, era così compatibile con i tempi per l’esecuzione degli interventi supplementari, poco importando se essi fossero conseguenti a modifiche in corso di opera o a fattori imprevisti. Come giustamente rilevato in questa sede dall’attore, il giudice di prime cure ha però omesso di considerare che queste opere supplementari e più in generale tutti i lavori aggiuntivi o imprevisti eseguiti nel cantiere, sia pure effettuati con l’accordo almeno implicito dell’attore (cfr. testi __________ p. 84, __________ p. 87, S__________ __________ p. 48 seg.), erano solo in parte stati da lui “spontaneamente” voluti e, per il resto, o erano stati da lui decisi in quanto la loro realizzazione si era resa opportuna a seguito della necessità di altri interventi edili (si pensi ad esempio alla sistemazione del quinto piano) o erano conseguenti, specialmente quelli relativi ai maggiori interventi strutturali, a richieste specifiche dell’architetto o dell’ingegnere sorte nel corso dell’opera (perizia p. 60). Ora, l’istruttoria ha permesso solo grossolanamente di stabilire in che misura questi lavori supplementari, aggiuntivi o imprevisti, avevano causato i ritardi nella consegna dell’opera: si è così potuto appurare che un ritardo di almeno due mesi era stato causato dall’esigenza di consolidare l’edificio e di cambiare le solette (doc. PP), periodo di tempo che il perito, considerando anche gli interventi per risolvere i problemi statici, aveva invece quantificato in 4/5 mesi (perizia p. 55 seg.); e che un prolungo di circa due mesi e mezzo era imputabile ai lavori supplementari chiesti dall’attore (perizia p. 48-55, ad 4, 5, 6, 7 e 9). Ovvio che il convenuto non possa essere obbligato a risarcire il danno causato dai ritardi dovuti alle opere supplementari chieste dall’attore, che del resto era o almeno doveva essere cosciente che il programma dei lavori era già “strettissimo”, resta da esaminare se egli debba rispondere del ritardo causato, oltre che da lui, anche da altri. Il quesito dev’essere risolto affermativamente. Intanto perché egli si era impegnato a consegnare l’opera entro una determinata data e non aveva allora ritenuto di formulare riserve temporali per eventuali imprevisti. E poi per il fatto che non è stato provato che egli durante i lavori abbia reso attento l’attore del fatto che quelle opere impreviste avrebbero comportato un prolungamento dei tempi di consegna dell’opera, egli avendogli anzi assicurato, nel febbraio e ancora a Carnevale 1995, il rispetto dei piani e dei tempi previsti (cfr. testi __________ p. 16, __________ p. 18, __________ ad 12 seg., __________ ad 11, __________ ad 11 e 19, arrivando persino ad affermare, il 22 febbraio 1995, che i lavori erano ormai stati compiuti in ragione dell’85%, cfr. doc. EEEE). In definitiva, nelle particolari circostanze, tenuto conto che la riapertura dell’albergo non è avvenuta solo dopo 6 mesi ma già in precedenza, seppur a tappe (per il 34% dopo 1 mese e 27 giorni, per il 39% dopo 2 mesi, per il 62.5% dopo 3 mesi, per l’84% dopo 4 mesi, per il 94% dopo 5 mesi, per il 97% dopo 6 mesi), appare tutto sommato equo imputare al convenuto all’incirca metà del danno conseguente al ritardo nella consegna dell’opera, per un importo complessivo di fr. 184'500.-.
L’attore, preso atto che la perizia giudiziaria aveva confermato che la carente direzione lavori nella fase di ultimazione dell’intervento edile era all’origine di tutta una serie di difetti dell’opera e con ciò del suo minor valore, ripropone in questa sede la domanda di pagamento di fr. 345'000.- a titolo di minor valore dell’opera. Pacifica a questo stadio della lite la difettosità dell’opera a seguito delle carenze nella direzione dei lavori (cfr. perizia p. 32), due sono in particolare gli accertamenti del Pretore da lui qui censurati: quello secondo cui i difetti accertati peritalmente avrebbero giustificato un minor valore di soli fr. 265'000.-, e quello secondo cui l’attore nell’agosto 1995 avrebbe in ogni caso rinunciato agli ulteriori servigi del convenuto e con ciò alla sua responsabilità per la direzione dei lavori ancora in corso. La sua pretesa può essere accolta solo limitatamente alla somma di fr. 265'000.-.
15.1 In merito all’ammontare del minor valore dell’opera, si osserva che lo stesso può essere stabilito per l’appunto in fr. 265'000.-. Se in effetti è vero che per giurisprudenza in assenza di indizi in senso contrario i lavori di ripristino sono presunti corrispondere al minor valore dell’opera (DTF 117 II 550, 116 II 313; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 368 CO; Rep. 1982 p. 388; II CCA 27 settembre 2007 inc. n. 12.2006.176, 1° settembre 2006 inc. n. 12.2005.155), è però altrettanto vero che questa presunzione non è assoluta e può essere sovvertita. È quanto è avvenuto nel caso concreto, ritenuto che il perito giudiziario, pur avendo quantificato in fr. 345'000.- le spese di ripristino dell’opera (complemento peritale p. 11), ha in definitiva ritenuto di limitare il minor valore in fr. 265'000.- (perizia p. 33 e complemento peritale p. 12): nell’occasione egli ha in effetti considerato che i difetti riguardavano in modo particolare le finiture e che l’utilizzazione professionale riduceva in generale la durata di vita delle stesse tra il 25% e il 50%, ciò che a suo dire giustificava di tenere conto, per la determinazione del minor valore, di un deprezzamento pari a 5-6 anni di maggior vetustà, a compensazione dei costi generali di manutenzione straordinaria necessari a correggere le esecuzioni difettose (perizia p. 32); sempre a suo dire, un tale minor valore si giustificava anche per il fatto che nell’importo delle riparazioni erano già comprese le competenze per la direzione dei lavori e in quanto le riparazioni avrebbero comportato una miglioria (complemento peritale p. 11 con riferimento all’allegato E). In questa sede l’attore, limitandosi a formulare in proposito una censura generica, non ha spiegato per quale motivo l’argomentazione del perito non sarebbe intelligibile, contraria alla logica o ancora in evidente contrasto con il materiale probatorio a disposizione, e con ciò non meritevole di essere seguita.
15.2 La tesi secondo cui l’attore avrebbe revocato al convenuto il mandato con la lettera 24 agosto 1995 (doc. QQ) dev’essere invece disattesa siccome irricevibile e infondata. Essa è innanzitutto irricevibile, siccome è stata formulata dal convenuto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI). Negli allegati preliminari egli non aveva in effetti mai preteso che con quello scritto gli fosse stato revocato il mandato, essendosi limitato ad affermare che l’attore con il suo comportamento (in particolare con la lettera 13 dicembre 1995, doc. TT) aveva reso impossibile la continuazione del mandato (cfr. risposta p. 11) rispettivamente aveva determinato la rottura del mandato (cfr. risposta p. 26) o reso praticamente impossibile la sua prosecuzione (cfr. risposta p. 39) e ancora che per la fase finale non gli era stato possibile continuare il suo lavoro visto l’inconcepibile comportamento del committente indicato a titolo esemplificativo ancora nella lettera di cui al doc. TT (cfr. risposta p. 41; cfr. pure duplica p. 5) e che la rinuncia al mandato da parte sua era stata la logica conseguenza del sempre più intollerabile atteggiamento assunto dall’attore risultante dal doc. TT (cfr. duplica p. 20). Essa è comunque infondata anche nel merito. Dalla lettera di cui al doc. QQ non si può in effetti ritenere che l’attore avrebbe revocato il mandato al convenuto, nonostante sia incontestabile che egli si sia allora espresso nei suoi confronti in termini assai duri, affermando persino di non riporre più fiducia in lui e di non tollerarlo nella veste di “direttore” dei lavori. Emblematico in tal senso, come rilevato con pertinenza dall’attore, è il fatto che nemmeno il convenuto l’abbia a suo tempo intesa come un atto di revoca del mandato, tant’è che, in occasione del suo interrogatorio formale, egli ha per finire ammesso di aver abbandonato il cantiere nel settembre o nell’ottobre 1995 per incompatibilità con l’attore, il quale, quando si trovava sul cantiere, non lo prendeva in considerazione (ad 11). Tanto basta per escludere che l’attore abbia revocato al convenuto l’incarico prima dell’ultimazione dei lavori degli artigiani e con ciò lo abbia liberato dall’obbligo di curare la direzione lavori nella fase di ultimazione dell’intervento edile.
15.3 È invece ampiamente a torto che il convenuto chiede di dedurre dal minor valore di fr. 265'000.- la somma di fr. 143'000.-, corrispondente all’ammontare dei lavori mancanti e dei difetti che, su richiesta della controparte o dei suoi ausiliari, avrebbero teoricamente potuto essere sistemati in garanzia dagli artigiani (complemento peritale p. 17). A parte che la richiesta sarebbe persino irricevibile in quanto evocata solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), si osserva in effetti che il convenuto dimentica che è stata proprio la carente direzione dei lavori a lui imputabile ad aver causato quel minor valore e che non era pertanto l’attore a dovervi rimediare (identica soluzione in II CCA 7 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.33). Il perito ha in ogni caso aggiunto che non era comunque verificato se e in quale misura quell’intero importo avrebbe effettivamente potuto essere messo a carico degli artigiani, le relative condizioni contrattuali non essendo sufficientemente chiare (complemento peritale p. 17).
16.1 La prima richiesta, che a detta dell’attore si giustificava per l’estrema gravità delle inadempienze imputabili al convenuto, dev’essere disattesa già per il fatto che, come si è visto, l’opera prestata da quest’ultimo non si è affatto rivelata priva di utilità e con ciò di valore per l’attore e, se si prescinde dalla pretesa per il minor valore dell’opera (che il professionista è stato obbligato a rifondere alla controparte per non aver curato la direzione lavori nella fase di ultimazione dell’intervento edile) e da quella per il ritardo nella consegna della stessa (che egli in parte è pure stato obbligato a risarcire), non gli ha causato danni particolarmente rilevanti. Si aggiunga che con la condanna al pagamento dei risarcimenti di cui si è detto il convenuto, il cui onorario è in ogni caso già stato ridotto (dal 100% all’85% delle prestazioni fatturabili) in considerazione delle prestazioni da lui non eseguite o eseguite solo parzialmente, ha di fatto già “scontato” le mancanze a lui imputabili (Schumacher, op. cit., n. 609; Fellmann, Berner Kommentar, n. 504 ad art. 394 CO; II CCA 29 maggio 1998 inc. n. 12.97.265).
16.2 È invece a ragione che l’attore chiede che il saldo dell’onorario a favore del convenuto venga ridotto da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.-. Il primo importo è in effetti stato calcolato dal perito tenendo conto del costo effettivo e documentato dell’opera (con un costo determinante di fr. 7'169'668.70, cfr. complemento peritale p. 18 seg.), mentre il secondo è stato da lui stabilito basandosi sull’importo di liquidazione indicato a suo tempo dal convenuto nel doc. 91 (con un costo determinante arrotondato a fr. 6'390'000.- cui erano state aggiunte delle prestazioni supplementari dell’architetto non contestate, cfr. perizia p. 35 segg.). Ora, è chiaro che l’onorario del convenuto debba essere quantificato proprio sulla base di quest’ultima somma, questo essendo del resto il criterio di calcolo proposto dallo stesso convenuto nella sua fattura finale (doc. 90) e da lui poi ribadito negli allegati preliminari. Tale soluzione risulta invero giustificata anche per la seguente ragione. Da una parte si osserva che l’importo preventivato costituiva in definitiva un prezzo-limite (che, sia pure imposto dalla banca finanziatrice, era in effetti stato concordato anche con il convenuto, cfr. testi __________ p. 15 seg., __________ p. 18, __________ ad 7 e 11 segg., __________ ad 7 segg. e 19, Pet__________ ad 7 e 9, S__________ __________ p. 47 seg.), il che esclude tra l’altro la possibilità di un suo superamento secondo un margine di tolleranza (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.3). E dall’altra è stato provato che il superamento dello stesso, pur avvenuto con l’assenso almeno implicito dell’attore (cfr. supra consid. 14), non era stato causato, se non in parte, da opere supplementari da lui “spontaneamente” volute (cfr. supra consid. 14), e che oltretutto mai l’attore era stato oggetto di una tempestiva informazione in merito a questi maggiori costi (ciò che lo legittimava a ritenere che non vi sarebbero stati aumenti: cfr. TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2.1). A questo proposito si osserva che il fatto che egli partecipasse alle riunioni di cantiere rispettivamente ricevesse le fatture degli artigiani (in gran parte allestite solo quando i lavori erano già stati terminati, cfr. doc. F-HH, IIII.7 e IIII.8) e periodicamente la documentazione bancaria relativa al credito di costruzione (cfr. doc. IIII.7 e IIII.8, i quali hanno permesso di accertare gli avvenuti sorpassi solo dopo il ricevimento delle fatture degli artigiani di cui si è appena detto, ritenuto che il saldo passivo del conto di costruzione, del tutto rassicurante a fr. 2'429'100.55 al 4 aprile 1995, era esploso a fr. 3'781'754.50 il 31 maggio 1995, per poi aumentare ancora a fr. 4'337'556.85 il 30 giugno 1995, a fr. 5'122'354.05 il 31 luglio 1995, a fr. 5'571'682.35 il 31 agosto 1995 e a fr. 6'005'324.65 il 30 settembre 1995) non significa ancora che egli fosse effettivamente stato informato o dovesse comunque essere consapevole in tempo reale dell’esistenza e dell’ammontare di quei sorpassi e dunque avesse dato il suo nulla osta ai lavori supplementari con la necessaria cognizione di causa, e ciò anche se egli aveva in precedenza allestito il concetto fisico per la ristrutturazione totale e per l’ampliamento dell’albergo (doc. A) e se il suo sogno - non realizzato - era quello di diventare architetto (cfr. doc. 98). E comunque nemmeno sarebbe stato corretto calcolare l’onorario del convenuto sulla base dell’importo effettivamente speso per l’edificazione, come invece da lui preteso, per altro irritualmente, solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI): in dottrina vige in effetti il principio secondo cui l’architetto non può pretendere di essere remunerato per le maggiori prestazioni da lui effettuate in violazione del contratto (Schumacher, op. cit., n. 607) e ciò anche se - come nel caso concreto - il committente, pur avendo dimostrato l’ingiustificato superamento dell’importo preventivato, non è poi stato in grado di provare il danno per la violazione della fiducia (Schumacher, op. cit., n. 608).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che in questa sede le stesse sono state calcolate e attribuite tenendo conto di un valore litigioso di fr. 3'097'559.30 (fr. 2'822'617.- per l’azione principale e fr. 274'942.30 per la domanda riconvenzionale).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18 novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 30 ottobre 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:
§ Di conseguenza l’AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1, __________, la somma di fr. 459’123.35 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 1996.
La tassa di giustizia di fr. 20’000.- e le spese sono a carico dall’attore per 7/8 e per 1/8 sono a carico del convenuto, al quale l’attore rifonderà fr. 60'000.- per parti di ripetibili.
La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannato a pagare all’AO 1, __________, la somma di fr. 146'595.- oltre interessi al 5% dal 15 aprile 1997.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 14’900.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 15’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 30'000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).