Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.06.2009 12.2008.236

Incarto n. 12.2008.236

Lugano 25 giugno 2009/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.1360 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 25 ottobre 2007 da

AP 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AO 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9'177.60 netti oltre interessi per stipendi arretrati da agosto a novembre 2007 e di fr. 6'883.20 quale indennità;

domanda alla quale la convenuta si è opposta, invocando in via subordinata la compensazione con un danno di almeno fr. 5'000.- (non più quantificato nelle proprie conclusioni) che essa afferma aver subìto a causa dell’assenza della lavoratrice dal posto di impiego e alla conseguente chiusura, durante tale periodo, dell’attività commerciale;

che il Pretore ha accolto con sentenza 27 novembre 2008 per fr. 2'447.40 oltre interessi;

appellante l’istante che con atto di appello 5 dicembre 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 22 dicembre 2008 chiede la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto: A. Con contratto 16 marzo 2006 AO 1 ha assunto dal 31 marzo 2006 AP 1 in qualità di operatrice nell’alimentazione vegetariana, con uno stipendio di fr. 2'800.- lordi mensili (doc. B). La dipendente ha quindi lavorato, unitamente alla collega __________ __________, alla preparazione di cibi della cucina giapponese nei punti vendita della datrice di lavoro. Con scritto 5 settembre 2007 quest’ultima ha rescisso con effetto immediato il contratto di lavoro, adducendo che il 3 settembre 2007 la lavoratrice avrebbe abbandonato in maniera ingiustificata l’impiego (doc. C). Il 14 settembre 2007 l’avv. RA 2, patrocinatrice della lavoratrice, ha contestato il licenziamento in tronco testé citato, precisando che la sua cliente "conferma, come già verbalmente espresso, la propria disponibilità a riprendere immediatamente l’impiego" e pregando la datrice di lavoro di confermarle "come e quando la signora AP 1 potrà ricominciare a lavorare". Ella ha altresì sollecitato il pagamento dei salari arretrati (doc. D).

B. Con istanza 25 ottobre 2007 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano chiedendo la condanna di AO 1 al versamento di complessivi fr. 9'177.60 netti oltre interessi per stipendi arretrati da agosto a novembre 2007 e fr. 6'883.20 quale indennità. All’udienza di discussione 16 gennaio 2008 la datrice di lavoro si è opposta alle domande dell’istante, invocando in via subordinata la compensazione con un danno di almeno fr. 5'000.- (non più quantificato nelle proprie conclusioni) che essa ha affermato aver subìto a causa dell’assenza della lavoratrice dal posto di impiego e alla conseguente chiusura, durante tale periodo, dell’attività commerciale. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza 27 novembre 2008 il Pretore ha accolto l’stanza limitatamente a fr. 2'447.40 oltre interessi.

C. Con atto di appello 5 dicembre 2008 l’istante chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l’istanza. Con osservazioni 22 dicembre 2008 la convenuta chiede la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che AP 1, abbandonando il 3 settembre 2007 l’impiego senza alcuna valida giustificazione, ha rescisso il rapporto di lavoro con effetto immediato. Di conseguenza, egli ha riconosciuto all’istante unicamente lo stipendio fino all’interruzione del rapporto di lavoro, ossia quello relativo al mese di agosto e ai primi due giorni di settembre 2007.

  1. L’appellante contesta di aver abbandonato in maniera ingiustificata il proprio posto di lavoro.

2.1 Il Pretore ha ritenuto che la lavoratrice aveva chiaramente espresso la propria volontà di abbandonare per sempre il posto di lavoro, aveva perdurato la propria assenza per alcuni giorni e non aveva dimostrato che il suo comportamento fosse dettato da una reazione emotiva (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 5). L’istante contesta anzitutto che la circostanza di aver abbandonato per qualche giorno il posto di lavoro possa significare che essa volesse abbandonare definitivamente il proprio impiego. Ella ritiene, semmai, che tale breve lasso di tempo suffraga la sua tesi. Tant’è che solo quattro giorni dopo, il 7 settembre 2007, si sarebbe ripresentata offrendo la propria prestazione lavorativa. L’appellante critica, inoltre, il primo giudice laddove questi ha ritenuto che tale circostanza si sarebbe verificata verosimilmente solo dopo aver ricevuto lo scritto 5 settembre 2007 con il quale la datrice di lavoro le comunicava la rescissione del contratto di lavoro. Se la propria intenzione fosse stata quella di terminare il rapporto di lavoro definitivamente, allora ella non si sarebbe presentata sul posto di lavoro il 7 settembre 2007 (appello, pag. 3 in fondo seg.).

2.2 Il Tribunale federale ha spiegato che qualora la volontà di voler abbandonare il posto di lavoro non risulti da una dichiarazione espressa del lavoratore, occorre esaminare se ciò emerga dal suo comportamento, ovvero da atti concludenti. In tale ipotesi, la domanda da porsi è quella di sapere se il datore di lavoro poteva, tenuto conto delle circostanze, comprendere oggettivamente e in buona fede che il lavoratore voleva lasciare l’impiego (sentenza inc. 4C.303/2005 del 1° dicembre 2005, consid. 2.2 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, qualora l’assenza ingiustificata del lavoratore sia di corta durata (ad esempio qualche giorno dopo la fine delle vacanze), il datore di lavoro non può dedurre dalle circostanze che il dipendente abbia abbandonato l’impiego. Tale circostanza può, semmai, giustificare una rescissione immediata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro solo dopo avviso di voler riprendere l’attività o di presentare un certificato medico attestante l’inabilità lavorativa. Al contrario, qualora si è in presenza di un’assenza che si estende su più mesi, il datore di lavoro può in genere considerare tale comportamento come un rifiuto di proseguire la relazione lavorativa, anche se il lavoratore offre poi in un secondo tempo i suoi servizi (DTF 121 V 277 consid. 3a e 108 II 301 consid.3b; più recentemente 4C.303/2005 del 1° dicembre 2005, consid. 2.2, inc. 4C.370/2001 del 14 marzo 2002, consid. 2a, inc. 4C.143/1999 del 24 agosto 1999, consid. 2a). Lo stesso dicasi, in principio, qualora il rifiuto all’impiego sia di breve durata ma preceduto da un’esigenza di presenza chiaramente formulata dal datore di lavoro (DTF 108 II 301 consid. 3b). Nelle situazioni intermedie, occorre decidere sulla base del principio dell’affidamento alla luce delle circostanze concrete (sentenza inc. 4C.303/2005 del 1° dicembre 2005, consid. 2.2 con riferimenti).

Il Tribunale federale ha negato che l’abbandono dell’impiego significasse una rescissione immediata da parte del lavoratore in un caso in cui quest’ultimo aveva abbandonato bruscamente il posto di lavoro dopo un violento alterco con il datore di lavoro, portando con sé materiale e effetti personali, alcuni documenti che gli avrebbero permesso di calcolare la sua partecipazione alla cifra d’affari e dichiarando che non sarebbe più tornato. Egli si era poi recato dal proprio medico che gli aveva attestato un’incapacità lavorativa per poi ripresentarsi sul posto di lavoro dopo mezz’ora-un’ora, presentare tale certificato, il calcolo della sua partecipazione alla cifra d’affari e le chiavi. Tre giorni dopo l’alterco il lavoratore si era poi ripresentato dal datore di lavoro offrendo il proprio impiego. Egli aveva rinnovato tale sua intenzione il terzo giorno successivo. Da parte sua, il datore di lavoro aveva rifiutato la disponibilità del lavoratore, sostenendo che egli lo aveva minacciato fisicamente e che aveva abbandonato di sua spontanea volontà il posto di lavoro. Il Tribunale federale ha tuttavia ritenuto che il datore di lavoro non poteva ragionevolmente reputare che il comportamento e la dichiarazione del lavoratore in occasione dell’alterco corrispondessero alla decisione di quest’ultimo di abbandonare definitivamente l’impiego. Essi erano invero chiaramente dettati dalla collera e dall’agitazione (sentenza Tribunale federale 7 dicembre 1999, consid. pubblicato in: JAR 2000, 227 seg.).

2.3 Come spiegato sopra, qualora la volontà di voler abbandonare il posto di lavoro non risulti da una dichiarazione espressa del lavoratore, occorre chiedersi se il datore di lavoro poteva, tenuto conto delle circostanze, comprendere oggettivamente e in buona fede che il lavoratore voleva lasciare l’impiego. Nella fattispecie, nello scritto 5 settembre 2007 della datrice di lavoro essa menziona l’abbandono dell’impiego avvenuto il 3 settembre 2007 e rinvia, al riguardo, all’art. 337d CO. Se non che, non va dimenticato che essa informa la lavoratrice che "di conseguenza è sospesa con effetto immediato dalle sue funzioni e il contratto di lavoro viene rescisso, lei non percepirà più il salario eventuali vacanze e tredicesima verranno incluse nel provvedimento di sospensione" (doc. C). La datrice di lavoro ha quindi notificato alla lavoratrice un licenziamento in tronco e, quindi, tale procedere esclude forzatamente che essa abbia potuto intendere l’abbandono del posto di lavoro come una rescissione da parte della lavoratrice.

2.4 Che la datrice di lavoro non potesse ragionevolmente intendere il comportamento della lavoratrice come abbandono definitivo del posto di lavoro emerge in ogni caso anche dalle ulteriori risultanze processuali. Dall’istruttoria è emerso che venerdì 31 agosto 2007 è sorto un alterco tra l’istante e la sua collega, __________ __________, da una parte, e il gerente della datrice di lavoro, __________, dall’altra. Le due dipendenti avevano infatti affermato che a causa dell’apertura del nuovo punto vendita a __________ avrebbero avuto difficoltà a sostenere i ritmi di lavoro e chiedevano l’assunzione di un nuovo dipendente (circostanza asserita con l’istanza, pag. 2, e confermata dalla convenuta: risposta, pag. 1). La teste __________ __________ ha al riguardo dichiarato che "il sig. __________ si arrabbiò e la conseguenza fu che sia io che la signora AP 1 andammo a casa" (audizione 21 maggio 2008, pag. 2). Da parte sua, la convenuta ha asserito che "a ragione il responsabile della ditta si mostrò irritato dall’ingerenza delle dipendenti (soprattutto della signora AP 1). Trattasi infatti di richieste che il datore di lavoro può ascoltare ma non è tenuto ad accettarle" (risposta, pag. 1). Il lunedì successivo, 3 settembre 2007, le lavoratrici si sono poi recate nuovamente sul posto di lavoro chiedendo "al sig. __________ di poter discutere quello che era successo il venerdì precedente. Al fine di poter discutere con il sig. __________ giungemmo al posto di lavoro alle 7.50 ossia 10 minuti prima dell’inizio del lavoro effettivo. Ciò nonostante il sig. __________ ci disse che non potevamo discutere perché doveva iniziare il lavoro, in conseguenza di ciò sia io sia la signora AP 1 siamo andate a casa: non ci sentivamo di lavorare in quelle condizioni e siamo noi due ad aver deciso di andarcene a casa. Noi abbiamo detto al sig. __________ che se non potevamo risolvere il problema avremmo lasciato il lavoro e non saremmo più tornate. Così abbiamo effettivamente fatto lasciando in negozio sia gli abiti di lavoro sia le chiavi del negozio stesso" (audizione 21 maggio 2008 __________ __________, pag. 2). L’istante ha poi affermato che in tale occasione il gerente aveva aggiunto che non le sarebbe più stato garantito il posto di lavoro a tempo pieno (istanza pag. 3 in alto). Il Pretore ha al riguardo ritenuto che la riduzione del tempo lavorativo non è emersa dagli atti. Egli dimentica, tuttavia, che la convenuta non ha negato tale circostanza, limitandosi ad affermare che "il cambiamento degli orari deciso dal datore di lavoro serviva per meglio organizzare il lavoro ed evitare che si dovesse lavorare in modo stressato. Tale orario (spezzato) permetteva di seguire meglio le esigenze dei clienti e le necessità di avere sempre cibi freschi da vendere" (risposta, pag. 2). In sede di interrogatorio formale, poi, la lavoratrice ha confermato che il gerente le disse che avrebbe lavorato con un orario ridotto (audizione 21 maggio 2008, pag. 8, ad 8). Il 7 settembre successivo la lavoratrice si è poi presentata nuovamente sul posto di lavoro, confermando la propria disponibilità all’impiego. Tale circostanza è stata ammessa dalla datrice di lavoro (risposta, pag. 3), che ha tuttavia rifiutato tale offerta.

2.5 Nelle circostanze descritte l’abbandono del posto di lavoro da parte delle dipendenti era dettato dall’impossibilità, da parte delle stesse, di poter discutere con il gerente sulle modalità del loro impiego. Al contrario del gerente, che ha negato qualsiasi colloquio affermando che bisognava iniziare a lavorare, le stesse hanno dimostrato la loro disponibilità al colloquio, presentandosi sul posto di lavoro il 3 settembre 2007 dieci minuti prima dell’orario di apertura del punto vendita. Le lavoratrici hanno sì abbandonato di conseguenza il posto di lavoro, ma alla datrice di lavoro non poteva sfuggire che tale abbandono era riconducibile proprio all’impossibilità di discutere le modalità lavorative. La datrice di lavoro non poteva essere certa che tale abbandono significava la volontà, da parte delle lavoratrici, di rescindere il rapporto di lavoro. È vero che esse hanno affermato che se non potevano risolvere il problema avrebbero lasciato il lavoro e non sarebbero più tornate, e che poi hanno effettivamente abbandonato il negozio lasciando sia gli abiti di lavoro sia le chiavi, ma nelle circostanze descritte alla datrice di lavoro non poteva essere evidente che tale atteggiamento non fosse riconducibile alla rabbia e allo sconforto delle lavoratrici, alle quali era negata la benché minima possibilità di discutere le nuove condizioni di lavoro. Al riguardo si ricorda che il datore di lavoro ha sì diritto di impartire al lavoratore delle direttive. Nella fattispecie, tuttavia, le modifiche prospettate dalla datrice di lavoro concernevano l’ampiezza dell’occupazione della lavoratrice e l’imposizione di un orario spezzato, di modo che rappresentavano un’inammissibile modifica unilaterale del contratto di lavoro. Poco importa, al riguardo, che come asserito dalla datrice di lavoro essa avesse acquistato dei macchinari per velocizzare la preparazione dei bocconcini (osservazioni, pag. 2 in mezzo). Alla luce di quanto sin qui illustrato, infine, l’assenza della lavoratrice fino al 7 settembre 2009, ovvero durante quattro giorni, non poteva ragionevolmente essere intesa dalla datrice di lavoro come la certezza della sua volontà di porre fine definitivamente al rapporto di lavoro. Ne consegue che la lavoratrice, abbandonando il posto di lavoro, non ha rescisso in maniera immediata il contratto di lavoro.

  1. Occorre quindi valutare se il licenziamento immediato di cui alla lettera 5 settembre 2007 della datrice di lavoro (doc. C) sia giustificato ai sensi dell’art. 337 CO.

3.1 L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il dipendente possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recarne la prova (Brunner/Bühler/Wäber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337 CO, p. 263 n. 13; per tante: II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85).

3.2 Come spiegato (sopra, consid. 2.2), secondo il Tribunale federale qualora l’assenza, come nella fattispecie, è di corta durata, tale circostanza può giustificare una rescissione immediata del contratto da parte del datore di lavoro solo dopo avviso al lavoratore di voler riprendere l’attività o di presentare un certificato medico attestante l’inabilità lavorativa. Nella fattispecie, tuttavia, agli atti non vi è alcun avviso in tal senso. Per il resto, occorre rifarsi al contenuto della lettera di disdetta 5 settembre 2007 (doc. C), contestata dalla lavoratrice (doc. D). Invero, determinante è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte al momento della disdetta. A titolo eccezionale chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; 121 III 467, consid. 4 e 5; cfr. anche sentenza II CCA, sentenza inc. 12.2006.2 del 13 novembre 2006). Oltre all’abbandono dell’impiego, di cui si è già detto sopra, la datrice di lavoro ha menzionato il "comportamento indisciplinato" tenuto dalla lavoratrice il 3 settembre 2007. Se non che, non è dato di capire che cosa essa intenda con tale affermazione, del tutto vaga. Non va inoltre dimenticato che colui che invoca giusti motivi deve provarli (DTF 121 III 60) e nella fattispecie la datrice di lavoro non ha dimostrato l’esistenza di un comportamento tale che possa giustificare il licenziamento in tronco della lavoratrice. Essa ha altresì affermato che l’istante avrebbe "influenzato e incitato la signora __________ __________ a violare gli obblighi di diligenza e fedeltà art. 321a CO". Se non che, tale censura non è influente ai fini del giudizio già per il motivo che anch’essa non è dimostrata. Quanto all’asserita chiusura per due giorni del negozio, il teste __________ __________, contabile della datrice di lavoro, ha confermato che "per i giorni 3 e 4 settembre 2007 non vi sono stati degli incassi. Il motivo è che il negozio è stato chiuso rispettivamente non ha potuto produrre il cibo fresco" (verbale 21 maggio 2008, pag. 5). Tuttavia, la tesi della convenuta secondo la quale l’istante avrebbe "imposto " con il suo comportamento la chiusura del negozio non può essere condivisa (osservazioni, pag. 5). Essa non ha invero comprovato che la chiusura fosse riconducibile all’assenza della sola istante. D’altra parte, l’assenza della sua collega, che ha contribuito evidentemente alla chiusura del negozio, non può esserle imputata. Inoltre, anche il gerente era attivo nel negozio e la datrice di lavoro non spiega perché egli non abbia potuto proseguire durante tali due giorni l’attività in questione, seppur eventualmente in maniera ridotta (audizione __________ __________, verbale 21 maggio 2008, pag. 1).

3.3 Da ultimo occorre poi precisare che il 14 settembre 2007 la lavoratrice, per il tramite della propria legale avv. RA 2, ha ribadito la propria disponibilità a riprendere immediatamente l’impiego, sicché non si può ritenere che essa abbia tacitamente accettato la rescissione del contratto (doc. D). Al riguardo, non va dimenticato che – come recentemente ribadito dal Tribunale federale (sentenza inc. 4A_552/2008 del 12 marzo 2009, pubblicazione prevista) – se il lavoratore non fornisce la propria prestazione senza esservi impedito da alcun motivo valido, il datore di lavoro può rifiutargli il pagamento del salario. Tuttavia, se quest’ultimo impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro (art. 324 CO). La mora del datore di lavoro presuppone in principio che il lavoratore abbia offerto i propri servizi. Qualora il datore di lavoro esoneri il dipendente dai propri obblighi fino al termine del periodo di disdetta ordinario oppure non avrebbe comunque accettato la prestazione lavorativa, non può essere rimproverato al lavoratore di non aver offerto il proprio impiego durante tale lasso di tempo. Se ne conclude che il licenziamento in tronco 5 settembre 2007 notificato alla lavoratrice è da considerare ingiustificato.

  1. Ciò posto, occorre vagliare le domande dell’appellante di pagamento dei salari fino al termine ordinario di disdetta, ovvero fino al 30 novembre 2007, per complessivi fr. 6'730.20 netti oltre ai fr. 2'447.40 riconosciuti dal Pretore.

4.1 In virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, il lavoratore che ha introdotto un’istanza non è (più) legittimato a far valere nei confronti del datore di lavoro le somme che nel frattempo gli sono state versate a titolo di indennità di disoccupazione, delle quali in caso contrario risulterebbe indebitamente arricchito (sentenza II CCA inc. 12.2002.169 dell’8 maggio 2003; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 11 ad art. 337c CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, n. 6 ad art. 337c CO). Dai crediti dell'istante devono essere quindi dedotti gli importi a lei versati dalla Cassa disoccupazione. Con il pagamento quest’ultima diventa creditrice nei confronti del datore di lavoro limitatamente alle indennità giornaliere da essa versate all’assicurato (art. 29 cpv. 2 LADI). Di conseguenza, dalle pretese dell’istante dev’essere dedotto quanto da lei percepito dalla Cassa di disoccupazione. Dal fascicolo processuale (doc. F e mappetta conteggi disoccupazione edizione documenti da istante) emerge che la lavoratrice non ha percepito alcunché durante il mese di settembre 2006, in ragione dei 5 giorni di attesa e della sospensione temporanea per "disoccupazione per propria colpa" di 16 giorni (12 computati sul mese di settembre e 4 su quelli di ottobre). Nel mese di ottobre essa ha invece percepito fr. 1'904.30 e in quello di novembre fr. 2'185.20 (conteggio 14 dicembre 2007), per complessivi fr. 4'089.50. Tutto ciò che essa può vantare in questa procedura è quindi, oltre allo stipendio per il mese di agosto e per i primi due giorni di settembre 2007, già riconosciuto dal Pretore, la differenza tra quanto ha percepito dalla Cassa di disoccupazione e quello che avrebbe dovuto percepire, invece, dalla datrice di lavoro.

4.2 Secondo l’art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata del contratto. Nella fattispecie, considerato che la lavoratrice era alle dipendenze della convenuta dal 31 marzo 2006, il periodo di disdetta ordinario è di due mesi (art. 335c cpv. 1 CO). Considerato che la disdetta è stata notificata alla lavoratrice nel corso del mese di settembre 2007, il rapporto di lavoro è terminato a fine novembre 2007. Nell’istanza ella ha affermato di percepire, prima del licenziamento, fr. 2'294.40 netti mensili. La convenuta non ha contestato tale importo. All’appellante devono quindi essere riconosciuti fr. 2'141.40 netti, corrispondenti allo stipendio per il mese di settembre 2007 dal quale sono stati dedotti i due giorni lavorativi riconosciuti dal Pretore di fr. 153.-. Durante il mese di ottobre 2007 ella ha percepito dalla Cassa di disoccupazione fr. 1'904.30 netti, di modo che la datrice di lavoro le deve versare per tale mese la differenza di fr. 390.10 (fr. 2'294.40 ./. fr. 1'904.30). Per il mese di novembre 2007 ella ha invece ricevuto fr. 2'185.20 e la convenuta le deve quindi corrispondere la differenza di fr. 109.20 (fr. 2'294.40 ./. fr. 2'185.20). La richiesta dell’appellante di versamento a tale titolo di fr. 6'730.20 può quindi essere accolta solo limitatamente a complessivi fr. 2'640.70. Si ricorda inoltre alla datrice di lavoro che oltre a tale pagamento netto sussiste il suo obbligo di versamento dei contributi sociali, tranne che per quanto concerne la deduzione LPP (Wyler, Droit du travail, 2ª ediz., pag. 515). Anche se l’istante non ha chiesto tale versamento, i contributi sociali sono invero previsti per legge.

  1. L’appellante chiede inoltre il versamento di un’indennità di fr. 6'883.20.

5.1 Ella invoca su questo punto l’art. 336a CO. Tale disposto non è tuttavia pertinente nella fattispecie. Invero, esso contempla il versamento di un’indennità in caso di disdetta abusiva (art. 336 CO), mentre nel presente caso trattasi di licenziamento ingiustificato che, semmai, potrebbe comportare un’indennità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO. Tuttavia, dal contenuto dell’appello si evince che la patrocinatrice riteneva ingiustificato il licenziamento in tronco. Utilizzando la parola "abusivo" e rinviando all’art. 336a CO essa si è quindi evidentemente confusa. Anche dinanzi al primo giudice ella è incorsa in tale errore, che era tuttavia senz’altro riconoscibile alla controparte. Tant’è che la convenuta ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione di sapere se il licenziamento immediato fosse giustificato (cfr. risposta, pag. 5 in alto). Il Tribunale federale ha poi già avuto modo di spiegare che sapere su quale fondamento giuridico si fondi un’indennità a seguito di rescissione del contratto di lavoro è una questione di diritto (DTF 121 III 64 consid. 3b), come tale da esaminare d’ufficio. Di conseguenza, occorre vagliare la richiesta dell’appellante, che seppur formulata in maniera errata, in sostanza equivale a quella prevista dall’art. 337c cpv. 3 CO.

5.2 Secondo l’art. 337c cpv. 3 CO, in caso di licenziamento in tronco senza motivo grave il giudice può obbligare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità al lavoratore. Per quel che concerne la determinazione dell’indennità per ingiusto licenziamento immediato il giudice gode di un largo potere di apprezzamento e prende in considerazione tutti gli elementi del caso concreto, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata dei rapporti contrattuali, come pure la natura e l’importanza delle mancanze (DTF 127 III 351 consid. 4 a pag. 354). Contrariamente alla lettera della norma, la dottrina ne nega il carattere facoltativo (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 5 novembre 1998 in re S./C.; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). L'esenzione del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 121 III 64 consid. 3c pag. 68; 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 in re B./B.SA, 5 novembre 1998 in re S./C; JAR 1991, pag. 276), oppure in presenza, ma solo unitamente ad altre circostanze giustificanti tale risultato, di una grave concolpa del dipendente (II CCA 27 maggio 1999 in re C./T. SA).

5.3 La convenuta non può essere considerata esente da colpe, già per il fatto di aver notificato un licenziamento immediato senza disporre di gravi motivi. Quanto alla lavoratrice, già si è detto che il suo comportamento non giustificava la misura adottata dalla datrice di lavoro. Per determinare l'importo dovuto quale indennità, vanno considerati gli elementi che emergono dal fascicolo processuale. Anzitutto, occorre tener conto dell’età della lavoratrice all’epoca dei fatti. Essa è nata nel 1969 (cfr. numero AVS indicato nei conteggi di pagamento della Cassa di disoccupazione) e ha iniziato a lavorare per la datrice di lavoro dal 31 marzo 2006, sicché all’epoca del licenziamento era nel suo secondo anno di servizio. Nulla è invece dato di sapere sulle eventuali difficoltà riscontrate dall’istante nella ricerca di un nuovo impiego. In tali circostanze, appare congruo attribuire all’istante un’indennità pari a una mensilità, ovvero fr. 2'294.40.

  1. L’appellante critica anche il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Ella chiede, infatti, il pagamento di fr. 2'000.- quali ripetibili. In tal modo, essa contesta non solo la ripartizione delle spese eseguita dal Pretore, ma anche il loro ammontare. Il primo giudice si è invero dipartito da un importo di fr. 214.- per le ripetibili in caso di vittoria integrale. Infatti, secondo la sentenza impugnata l’istante è risultata soccombente nella misura dell’85%. Di conseguenza, attribuendo alla convenuta fr. 150.-, corrispondenti al proprio grado di vittoria dell’85% e in considerazione del versamento all’istante di una quota corrispettiva al grado di vittoria di quest’ultima, del 15%, si ottiene l’importo di fr. 214.- menzionato sopra. In ambito di oneri processuali e della loro ripartizione, il Pretore fruisce di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 con riferimenti). Condannando l’istante al pagamento di fr. 150.- quali ripetibili ridotte, egli ha calcolato come detto che le ripetibili erano di fr. 214.-. Il Pretore non ha quindi statuito nei limiti della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocini d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Ne consegue che l’ammontare delle ripetibili dev’essere modificato. In applicazione dell’art. 9 TOA e della riduzione per i procedimenti civili speciali di natura contenziosa di cui all’art. 15 TOA, si giustifica di calcolare le ripetibili in fr. 650.-. In ragione del grado di soccombenza dell’istante, che a seguito della riforma del giudizio di primo grado è del 54%, tutto quanto può essere riconosciuto alla convenuta quali ripetibili parziali è di fr. 60.-.

  2. Ne consegue che l’appello dev’essere parzialmente accolto, nel senso di riconoscere all’appellante fr. 2'640.70 per gli stipendi da settembre a novembre 2007, oltre ai fr. 2'447.40 già riconosciuti dal Pretore, e un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato di fr. 2'294.40. Non si prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, di fr. 13'613.40.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 5 dicembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 novembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

L’istanza 25 ottobre 2007 di AP 1 è parzialmente accolta.

AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 7'382.50 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2007 al netto delle deduzioni sociali. Essa verserà inoltre alle competenti autorità i contributi sociali relativi all’importo testé menzionato, tranne che per quanto concerne la deduzione LPP.

  1. Non si prelevano tasse, né spese di giustizia. L’istante verserà alla convenuta fr. 60.- per ripetibili ridotte.

II. Non si prelevano tasse, né spese. L’appellante rifonderà a AO 1 fr. 180.- per ripetibili di appello ridotte.

III. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2008.236
Entscheidungsdatum
25.06.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026