Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.09.2009 12.2008.230

Incarto n. 12.2008.230

Lugano 30 settembre 2009/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.111 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 30 maggio 2008 da

AO 1 rappr. da

contro

AP 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'338.95 oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;

ed ora sul decreto 15 ottobre 2008 con cui il Pretore ha dichiarato tardiva la risposta 27 (recte: 28) agosto 2008, ha accertato la preclusione del convenuto ed ha citato le parti all’udienza preliminare del 3 dicembre 2008;

appellante il convenuto con atto di appello 3 novembre 2008, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di dichiarare tempestiva la risposta e di intimargli la replica dell’attore per la presentazione dell’eventuale duplica, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 9 dicembre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato il decreto 11 novembre 2008 con cui il giudice di prime cure ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con petizione 30 maggio 2008 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di condannare AP 1 al pagamento di fr. 12'338.95 oltre interessi e spese esecutive, nonché di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale somma, l’opposizione da lui interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno. Non avendo il convenuto presentato la risposta di causa nel termine di 30 giorni, il 30 luglio 2008 il Pretore gli ha assegnato un ultimo termine di 10 giorni (“termine di grazia”) per rispondere, avvertendolo che in caso di omissione non avrebbe più potuto contestare i fatti della petizione e che l’istruttoria sarebbe avvenuta solo in base alle prove addotte dalla parte attrice. Il 27 (recte: 28) agosto 2008 il convenuto ha inoltrato la sua risposta.

  2. Con scritto 1° ottobre 2008 l’attore ha eccepito la tardività dell’allegato responsivo, rilevando che il termine di grazia per l’inoltro della risposta, che era stato concesso durante le ferie giudiziarie estive e che iniziava a decorrere al termine delle stesse, era giunto a scadenza il 25 agosto 2008. Da parte sua, con scritto 8 ottobre 2008 il convenuto, oltre ad aver dichiarato di non doversi attendere l’inoltro di invii giudiziari durante le ferie estive, ha spiegato di essere stato assente all’estero fino al 23 agosto 2008 e di non aver trovato, al suo ritorno, alcun avviso di ritiro per eventuali raccomandate in giacenza, ma solo una comunicazione della Pretura, speditagli per lettera semplice il precedente 19 agosto (doc. 1), contenente l’assegnazione del termine di grazia di 10 giorni, che egli avrebbe così rispettato.

  3. Statuendo con decreto 15 ottobre 2008 il Pretore ha dichiarato tardiva la risposta 28 agosto 2008, ha accertato la preclusione del convenuto ed ha citato le parti all’udienza preliminare del 3 dicembre 2008. Egli, dopo aver rilevato che il convenuto doveva senz’altro aspettarsi l’invio di atti giudiziari durante le ferie estive non avendo rispettato il termine di 30 giorni per l’inoltro della risposta assegnatogli il 30 maggio 2008, ha innanzitutto accertato che la raccomandata inviata dalla Pretura al convenuto e contenente l’assegnazione del termine di grazia era giunta presso l’Ufficio postale di domicilio del convenuto il 31 luglio 2008 e, non essendo stata ritirata, era da considerarsi intimata il settimo giorno di scadenza. Ha quindi rilevato che il termine di 10 giorni, assegnato durante le ferie giudiziarie, aveva però cominciato a decorrere il 16 agosto 2008 ed era con ciò scaduto il successivo 25 agosto, poco importando se il 19 agosto la Pretura aveva provveduto a una nuova intimazione, questa volta per lettera semplice. Da qui, la tardività della risposta inoltrata dopo dieci giorni, il 28 ottobre 2008.

  4. Con l’appello 3 novembre 2008, cui il Pretore l’11 novembre 2008 ha concesso l’effetto sospensivo richiesto, il convenuto chiede di annullare il querelato giudizio e di riformarlo nel senso di dichiarare tempestiva la risposta e di intimargli la replica della controparte per la presentazione dell’eventuale duplica. Egli ribadisce di non doversi allora attendere l’inoltro di invii giudiziari durante le ferie estive, di non aver trovato alcun avviso di ritiro per eventuali raccomandate in giacenza e di aver comunque inoltrato l’allegato responsivo entro il termine di 10 giorni assegnatogli, per lettera semplice, il 19 agosto 2008.

  5. Delle osservazioni 9 dicembre 2008 con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  6. Secondo il codice di procedura civile ticinese la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Un invio giudiziario mediante raccomandata, non ritirato dal destinatario, è considerato come notificato l’ultimo giorno del termine di ritiro di sette giorni, a condizione che il destinatario potesse attendersi con una certa probabilità di ricevere un tale invio (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b) e che un avviso di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 116 III 59 consid. 1b). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il Tribunale federale ha precisato che l’avviso di ritiro è reputato essere stato depositato nella cassetta delle lettere, fintanto che non vi siano circostanze tali da far ritenere un comportamento errato da parte degli impiegati postali, ritenuto che compete a chi si prevale di questa irregolarità, in particolare del mancato deposito dell’avviso di ritiro in caso di tentativo infruttuoso di consegna, recarne la prova (TF 5 giugno 2009 2C_38/2009 consid. 4.1, 18 giugno 2008 4A_250/2008 consid. 3.2.2, 12 febbraio 2007 6P.253/2006 consid. 3.2.1; SJ 1999 I p. 145 consid. 2c, 1972 p. 56 consid. 2b; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2008.149; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. I, n. 1.11 ad art. 32 OG), bastando al proposito che la circostanza sia stata resa verosimile in modo preponderante (TF 5 giugno 2009 2C_38/2009 consid. 4.1). La giurisprudenza cantonale che in caso di contestazione imponeva all’autorità notificatrice di provare l’avvenuto deposito dell’avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 124 e CPC-TI App., m. 14 ad art. 124), non conforme alla prassi del Tribunale federale, non può così (più) essere condivisa.

  7. Nel caso di specie il convenuto pretende innanzitutto che la finzione dell’avvenuta notifica della raccomandata contenente l’assegnazione del termine di grazia non possa entrare in considerazione, per due motivi, da un lato siccome egli non doveva attendersi la notifica di atti procedurali durante le ferie giudiziarie estive e dall’altro in quanto egli aveva comunque affermato di non aver rinvenuto nella sua cassetta delle lettere l’avviso di ritiro. Entrambe le censure sono infondate. Con riferimento alla prima si osserva che - come correttamente rilevato dal giudice di prime cure - il fatto che egli non avesse rispettato il termine di 30 giorni per l’inoltro della risposta assegnatogli il 30 maggio 2008, che per altro non pretende di non aver ricevuto, lasciava presagire una prossima iniziativa dell’attore, volta per l’appunto all’assegnazione del termine di grazia di cui all’art. 169 CPC. Quanto alla seconda, già si è detto che il fatto che il convenuto abbia dichiarato di non aver ricevuto l’avviso di ritiro non è di per sé sufficiente per far venire meno la presunzione, secondo cui lo stesso è reputato essere stato depositato nella sua cassetta delle lettere. Egli avrebbe invece dovuto rendere proponderantemente verosimile, e ancor prima addurre, le circostanze tali da far ritenere un comportamento errato da parte degli impiegati postali. Sennonché né nel gravame, né nelle sue precedenti allegazioni, egli ha esposto e provato i fatti che imporrebbero di concludere in tal senso.

  8. Ammessa con ciò la validità della notifica della raccomandata contenente l’assegnazione del termine di grazia, che iniziava con ciò a decorrere dal 16 agosto 2008 e giungeva a scadenza il successivo 26 agosto, è a torto che il convenuto pretende di prevalersi del fatto che il 19 agosto 2008 la Pretura abbia provveduto ad effettuare una nuova notifica per lettera semplice. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che un’eventuale nuova notifica - tranne nel caso in cui la buona fede del destinatario appaia degna di protezione - è di principio senza effetti giuridici e non fa correre un nuovo termine (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa, 115 Ia 12 consid. 4c, 111 V 99 consid. 2b; SJ 1999 I p. 145 consid. 2d; TF 13 luglio 2004 2A.186/2004 consid. 2.2; II CCA 26 aprile 2001 inc. n. 12.2001.61, 16 gennaio 1997 inc. n. 12.96.246). Ora, nel caso di specie già il fatto che la nuova notifica, per lettera semplice, sia avvenuta senza che il convenuto abbia dimostrato di non aver ricevuto il precedente avviso di ritiro della raccomandata esclude che gli possa essere riconosciuta una buona fede degna di protezione, egli dovendo al contrario essere consapevole che la nuova notifica, pur non indicando la menzione “raccomandata”, era semplicemente la ripetizione, senza effetti giuridici, di quella già validamente avvenuta in precedenza. Il convenuto non ha per altro preteso né tanto meno provato che dal tenore della nuova notifica si potesse o dovesse evincere che la stessa aveva annullato e sostituito quella precedente.

  9. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore di causa di fr. 12'338.95, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 3 novembre 2008 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 200.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 300.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)

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