Incarto n. 12.2008.223
Lugano 5 giugno 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.1442 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 30 ottobre 2006 da
AO 1 rappr. dall’RA 1
contro
AP 1
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 25'508.10 lordi a titolo di pretese salariali (ridotti con le conclusioni a fr. 24'666.50) e di fr. 100.- per spese della procedura esecutiva, oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2006, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ notificatogli dall’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che in via subordinata ha postulato la compensazione del credito di fr. 814.60 vantato dall’istante con una sua pretesa di fr. 2'239.05, salvo omettere tale richiesta con le conclusioni;
e che il Pretore, statuendo con sentenza 22 ottobre 2008, ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 6'420 oltre interessi al 5% dal 5 luglio 2006 e rigettando in via definitiva limitatamente a tale importo l’opposizione interposta dal convenuto al PE summenzionato;
appellante il convenuto con atto di appello non datato (spedito il 3 novembre 2008), con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di appello;
mentre con osservazioni 13 novembre 2008 l’istante chiede la reiezione del gravame ("ricorso per cassazione"), con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 17 marzo 2006 AP 1 ha assunto, con decorrenza dal 1° aprile 2006, AO 1 in qualità di barista presso il bar __________ a __________, con uno stipendio mensile di fr. 4'000.- lordi (fr. 3'153.65 netti; doc. B = doc. 1). Con scritto 25 giugno 2006 AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 giugno 2006 (doc. D). Tale missiva è stata ricevuta dalla lavoratrice il 28 giugno 2006 (sentenza impugnata, pag. 2). Il 26 giugno 2006 il dott. med. __________ __________, specialista FMH in medicina interna, ha certificato che da quel giorno AO 1 era in cura da lui a seguito di malattia e ha attestato un’inabilità lavorativa della paziente dal 23 giugno precedente con durata probabile fino al 2 luglio 2006 (doc. C, pag. 1). Il 6 luglio 2006 egli ha certificato che l’inabilità sarebbe probabilmente durata fino al 15 luglio 2006 (doc. C, pag. 1 = doc. 4). Il 13 luglio 2006 il dott. med. __________ __________ ha certificato di avere in cura per malattia la lavoratrice dal 23 giugno 2006 e che la stessa sarebbe stata inabile al lavoro dal 16 luglio 2006 per circa quindici giorni (doc. C, pag. 2 = doc. 5). Il 26 luglio 2006, infine, il dott. med. __________ __________ ha attestato l’inabilità lavorativa della paziente dal 31 luglio 2006 per circa quindici giorni (doc. C, pag. 3). È poi intercorsa una corrispondenza tra le parti su pretese salariali avanzate dalle lavoratrice. AO 1 ha fatto spiccare dall’UE di Lugano un PE n. __________ nei confronti del datore di lavoro per complessivi fr. 24'666.50 oltre interessi a titolo di salario per i mesi da aprile a giugno 2006, di vacanze, giorni di riposo e festivi non goduti, di retribuzione per ore straordinare e di indennità per perdita di guadagno. Il precettato ha interposto opposizione al PE testé menzionato (doc. M).
B. Con istanza 30 ottobre 2006 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 25'508.10 lordi a titolo di stipendi arretrati da aprile al 22 giugno 2006, indennità perdita di guadagno, vacanze e giorni di riposo non goduti, ore straordinarie e giorni festivi, risarcimento delle indennità non versate da __________ per i giorni dal 7 agosto al 14 agosto 2006, nonché fr. 100.- per spese della procedura esecutiva, oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2006, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________. All’udienza di discussione 15 gennaio 2007 il convenuto si è opposto alle richieste dell’istante e ha chiesto in via subordinata la compensazione del credito di fr. 814.60 vantato dall’istante con una propria pretesa di fr. 2'239.05. Esperita l’istruttoria, l’istante ha omesso la sua richiesta di pagamento dell’importo non versato da __________ e ha quindi ridotto la propria domanda a fr. 24'666.50. Il datore di lavoro ha confermato il proprio punto di vista, salvo omettere la richiesta di compensazione. Statuendo con sentenza 22 ottobre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, condannando il convenuto al pagamento di fr. 6'420 oltre interessi al 5% dal 5 luglio 2006 e rigettando in via definitiva limitatamente a tale importo l’opposizione interposta dal convenuto al PE summenzionato.
C. Con atto di appello non datato (spedito il 3 novembre 2008) il convenuto è insorto contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente l’istanza. Con osservazioni 13 novembre 2008 l’istante chiede la reiezione del gravame ("ricorso per cassazione") avversario.
Considerato
in diritto: 1. L’appellante domanda di inviare "la corrispondenza" a __________, perché quest’ultima è parte contraente al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione. La domanda è da respingere già per il solo motivo che nessun disposto di legge prevede la comunicazione delle sentenze a terze persone, a maggior ragione se si considera che nella fattispecie l’appellante è insorto personalmente contro la sentenza impugnata e non sostiene che l’associazione di categoria lo rappresenti.
A seguito delle risultanze dell’istruttoria il Pretore ha ritenuto che lo stato di salute della lavoratrice non era mai stato tanto grave da giustificare un’inabilità lavorativa e che, quindi, dal 23 giugno 2006 l’istante era assente in maniera ingiustificata dal posto di lavoro. Egli ha poi accertato che il contratto di lavoro era stato validamente disdetto dal datore di lavoro per il 5 luglio
Ciò posto, egli ha riconosciuto alla lavoratrice unicamente lo stipendio per i mesi di aprile, maggio e pro rata fino al 22 giugno 2006, per complessivi fr. 8'620.- netti. Al riguardo, il primo giudice ha spiegato che il convenuto non aveva dimostrato di aver pagato tali salari arretrati.
L’appellante contesta l’accertamento pretorile relativo al mancato pagamento degli stipendi summenzionati, che a suo dire sarebbe avvenuto in contanti. Egli afferma anzitutto che tra i mesi da aprile a giugno 2006 la lavoratrice non avrebbe sollecitato tale pagamento, ciò che avrebbe fatto unicamente dopo il suo licenziamento. Tale circostanza, a suo dire, denoterebbe come gli stipendi fossero stati versati (appello, pag. 4 e 7). La censura non può essere condivisa. Il mancato sollecito degli stipendi arretrati non corrisponde all’automatico riconoscimento del loro pagamento. D’altra parte, il legislatore non ha previsto che qualora il lavoratore non chieda il pagamento una volta divenuto il suo credito esigibile (v. art. 323 cpv. 1 CO), o entro i mesi successivi, egli perda la propria pretesa. Dedurre da eventuali mancati solleciti una simile perenzione comporterebbe il contravvenire alla regolamentazione voluta dal legislatore.
Secondo il convenuto l’istante si sarebbe contraddetta affermando di aver ricevuto fr. 2'000.- quale acconto di salario, salvo poi correggere tale importo in fr. 2'200.-. Nello scritto 4 agosto 2006 al datore di lavoro __________, in rappresentanza della lavoratrice, ha in effetti indicato che quest’ultima aveva ricevuto un acconto di fr. 2'000.- (doc. F). Sia come sia, la tesi dell’appellante non può essere seguita. La circostanza che l’istante abbia aumentato di fr. 200.- l’importo che ha ammesso aver ricevuto a titolo di acconto sugli stipendi non dimostra l’avvenuto versamento integrale degli stipendi.
L’appellante afferma che i pagamenti controversi sarebbero stati eseguiti in contanti da __________ __________ e davanti alla figlia di quest’ultimo, __________ __________ (pag. 4 in basso). Al riguardo, egli rinvia ai doc. 8 e 9. Il Pretore ha spiegato in sentenza che tali documenti non hanno valore probatorio, dato che il loro contenuto non è stato confermato mediante le audizioni testimoniali delle persone che li hanno sottoscritti (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Il convenuto ritiene invece che tali documenti siano dei "documenti ai sensi del diritto civile, ma pure penale (art. 110 CPS)". Indipendentemente dalla questione di sapere se tali scritti siano qualificabili nel diritto penale come documenti, va da subito sgombrato il campo da tale censura. La qualifica giuridica di uno scritto quale documento nel diritto penale non implica che ciò valga anche per il diritto civile, retto da tutt’altra normativa. Le dichiarazioni scritte non sono inammissibili quali mezzo di prova. Secondo giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 25-27 ad art. 90 CPC), una dichiarazione non può sostituire una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte del processo e con l’esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l’intento di fornirne la prova (cfr. da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.84 del 7 febbraio 2008 consid. 7). Le dichiarazioni in questione sono datate 9 gennaio rispettivamente il 10 gennaio
Tale datazione non è tuttavia attendibile, considerato che a quel momento non era neppure stato concluso il contratto di lavoro 17 marzo 2006. Esse sono poi indirizzate "a chi di dovere". In tal senso sono identiche a quella datata 10 gennaio 2007, quindi dopo l’introduzione dell’istanza 30 ottobre 2006, dello stesso __________ __________ (doc. 7). Ciò lascerebbe intendere che vi sia stato un errore nella datazione e che le stesse siano quindi state allestite anch’esse nel gennaio 2007 e, quindi, ai fini della causa. In tal caso, se ne dedurrebbe l’inammissibilità del documento, non confermato in sede di deposizione testimoniale. D’altra parte, anche qualora le stesse siano state allestite prima della presentazione dell’istanza, l’errore nell’indicazione della data e, quindi, i dubbi sulla loro attendibilità avrebbero imposto in ogni caso la loro conferma mediante audizione dei testimoni. Il convenuto non ha ritenuto opportuno di chiedere l’audizione di __________ e __________ __________. Al riguardo, l’appellante afferma che l’istante avrebbe dovuto semmai chiedere la loro assunzione quali testi (appello, pag. 6 seg.). Se non che, l’onere della prova compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). Di conseguenza, competeva al convenuto dimostrare di aver versato quanto richiesto da controparte.
Il convenuto afferma, altresì, che l’istante, seppur abbia contestato l’avvenuto pagamento, non avrebbe contestato i doc. 8 e 9. Egli ritiene, quindi, che giusta l’art. 199 CPC il contenuto di tali documenti sarebbe stato riconosciuto da controparte. Tanto più che l’istante non avrebbe sollevato l’eccezione di falso neppure in applicazione degli art. 216 segg. CPC (appello, pag. 5 seg.). Secondo l’art. 199 CPC la scrittura privata firmata si ha per riconosciuta se la parte, contro la quale è prodotta, non la contesta espressamente per falsa. L’appellante non considera, tuttavia, che la procedura dell’eccezione di falso e della verifica di documenti, di cui agli art. 216 segg. CPC, così come d’altra parte la regolamentazione prevista all’art. 199 CPC, trovi applicazione nei confronti del documento eccepito di falso formale e non in caso di falso materiale o di contenuto. Tale procedura, basata esclusivamente sul confronto fra il documento eccepito di falso e altri emanati dalla stessa persona, ad altro non può approdare che a un giudizio sull’autenticità formale dello stesso e non sul suo contenuto. La validità materiale di un documento prodotto in giudizio a sostegno di un’affermazione di parte o di un suo asserito diritto soggiace, invece, alla stregua di ogni altro mezzo di prova al libero apprezzamento del giudice, il cui convincimento altro non è che la risultante di una valutazione critica di tutte le emergenze processuali (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 216). Nella fattispecie, quindi, l’istante, che ha contestato il contenuto dei doc. 8 e 9, non aveva alcun obbligo di eccepirne, se del caso, anche il falso. Anche su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
L’appellante reputa, infine, che competeva al primo giudice in virtù dell’art. 417 cpv. 1 lett. c CPC indire d’ufficio l’audizione testimoniale di __________ e __________ __________. D’altra parte, ammettendo tutte le prove e quindi anche i doc. 8 e 9, il Pretore avrebbe confermato la valenza probatoria di tali documenti (appello, pag. 6 seg.). L’art. 343 cpv. 4 CO (e di riflesso la norma testé citata) prevede che qualora si sia in presenza di una controversia derivante da un rapporto di lavoro il cui valore litigioso non supera trentamila franchi, allora il giudice accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove. Il Tribunale federale ha al riguardo spiegato che la massima inquisitoria sociale ha lo scopo di permettere alle parti di poter far valere le proprie pretese o viceversa difendersi in un procedimento senza dover necessariamente far capo a un patrocinatore e, quindi, al conseguente rischio di dover far fronte a spese legali (sentenza inc. 4C.202/2003 del 5 novembre 2003 e inc. 4C.143/2002 del 31 marzo 2003). Ciononostante, l'onere di allegare correttamente i fatti incombe alle parti, che non sono dispensate da una collaborazione attiva e da una diligente conduzione del processo (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art 417 n. 4). Qualora una parte, poi, sia patrocinata da un avvocato, il giudice può di regola fare affidamento alle capacità professionali del legale, nel senso che questi ottemperi al dovere di allegazione e probatorio della parte (DTF 131 III 243). Tant’è che secondo il Tribunale federale in tal caso il mancato intervento d’ufficio del giudice viola l’art. 343 cpv. 4 CO solo in casi estremi (sentenza inc. 4C.202/2003 del 5 novembre 2003 e inc. 4C.143/2002 del 31 marzo 2003). Nella fattispecie, il convenuto era patrocinato in occasione dell’udienza di discussione dall’avv. __________ __________. Il mancato intervento d’ufficio del Pretore non raffigura, quindi, un caso estremo tale da comportare la violazione della massima inquisitoria sociale.
In definitiva, l’appello dev’essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante, soccombente, rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili. Invero, secondo giurisprudenza, una parte vittoriosa, quantunque non patrocinata, ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto; RtiD II-2005 pag. 680). Nella fattispecie la rappresentante dell’associazione di categoria che patrocina l’appellata ha redatto le osservazioni 13 novembre 2008. Per tale prestazione può essere riconosciuto l’importo di fr. 100.-. Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 6'420.-.
Per i quali motivi
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
L’appello 3 novembre 2008 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 verserà a AO 1 fr. 100.- a titolo di ripetibili di appello.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).