Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.06.2009 12.2008.208

Incarto n. 12.2008.208

Lugano 25 giugno 2009/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.959 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 30 luglio 2007 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AP 1 , e patr. dall’ RA 2

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo imprecisato a titolo di retribuzione per ore straordinarie (535 ore e 34 minuti) fornite tra il 9 ottobre 2000 e il 28 febbraio 2005 più accessori, domanda cifrata con le conclusioni in fr. 17'012.80 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2005 e avversata dalla convenuta;

che la Pretora statuendo con sentenza 23 settembre 2008 ha accolto per fr. 14'600.40, corrispondenti all’importo richiesto dall’istante al netto degli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2005;

appellante la convenuta che con atto di appello 6 ottobre 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’istante con osservazioni 27 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. Con contratto 4 ottobre 2000 AP 1 ha assunto dal 9 ottobre 2000 AO 1 in qualità di "custode-responsabile" dello stabile __________. Il contratto, di durata indeterminata, prevedeva una durata del lavoro settimanale di 42 ore e uno stipendio lordo di fr. 4'500.- mensili oltre la tredicesima (doc. F = doc. 1). Il 30 dicembre 2004 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 25 febbraio 2005 (doc. A bis). Il rapporto contrattuale è stato però prolungato fino al 31 maggio 2005 a seguito della malattia del lavoratore (doc. 5). La società testé menzionata, succursale di AP 1, ha poi modificato nel 2005 la propria ragione sociale in AP 1.

B. Con istanza 30 luglio 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di un importo imprecisato (con riserva di indicazione della cifra al termine dell’istruttoria) a titolo di retribuzione per ore straordinarie (535 ore e 34 minuti) fornite tra il 9 ottobre 2000 e il 28 febbraio 2005 più accessori. All’udienza di discussione 25 settembre 2007 la convenuta si è opposta alla domanda dell’istante. All’udienza di discussione finale 28 aprile 2008 il lavoratore ha cifrato la propria pretesa in fr. 17'012.80 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2005, mentre la convenuta si è confermata nel proprio punto di vista. Statuendo con sentenza 23 settembre 2008 la Pretora ha accolto l’istanza per fr. 14'600.40, corrispondenti all’importo richiesto dall’istante al netto degli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2005.

C. Con atto di appello 6 ottobre 2008 la convenuta chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza. Con osservazioni 27 ottobre 2008 la controparte postula invece la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Nella fattispecie l’istanza è stata introdotta nei confronti diAP 1, che ha poi condotto il procedimento di prima sede. In sede di appello il gravame è stato presentato dalla succursale. Questa Camera ha già spiegato che malgrado la succursale sia sprovvista di capacità di stare in giudizio, la giurisprudenza ammette la possibilità per una succursale di agire in una procedura, ma soltanto in nome della società e in virtù di un potere di rappresentanza speciale (cfr. rinvii in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 59 ad art. 38). Ritenuto che AP 1, ha confermato tale potere di rappresentanza con la dichiarazione 9 giugno 2009, ratificando l’operato della propria succursale, nulla osta alla trattazione dell’appello.

  1. La Pretora ha spiegato che controversa è unicamente la questione di sapere se e in che misura le 535.5 ore registrate dal sistema informatico di controllo delle presenze in aggiunta a quelle contrattualmente dovute costituiscano lavoro straordinario remunerabile. La prima giudice ha poi ritenuto che le ore supplementari non erano riconducibili a un’iniziativa unilaterale del lavoratore, contraria agli interessi della datrice di lavoro. Tanto più che la stessa, sebbene a conoscenza delle ore aggiuntive poiché registrate nel sistema informatico, non era mai intervenuta per contestarle o limitarle. Di conseguenza, ha riconosciuto quanto richiesto dall’istante, importo che come tale non è stato contestato dalla convenuta, seppur deducendo dallo stesso i contributi sociali.

  2. A detta dell’appellante le parti avevano pattuito che il lavoro straordinario doveva essere espressamente richiesto e approvato per iscritto dai superiori del lavoratore, mentre l’istante non sarebbe stato autorizzato in tal senso. Al riguardo, essa rinvia al contratto e alle "direttive dell’azienda stabilite nelle condizioni generali di lavoro della __________" (pag. 2 in basso e 4 seg.). Nel contratto di lavoro (doc. F = doc. 1) non vi è alcuna indicazione sulle ore straordinarie. Nelle condizioni generali testé menzionate, definite parte integrante del contratto (doc. F = doc. 1, clausola n. 11), è indicato che "vengono considerate ore supplementari solo le ore di lavoro (…) ordinate dal superiore competente" (doc. D = doc. 3, clausola n. 3.2). Come recentemente spiegato dal Tribunale federale (cfr. sentenza inc. 4A_86/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.1), incombe al lavoratore l’onere di provare di aver svolto delle ore di lavoro straordinario su ordine del datore di lavoro rispettivamente nel suo interesse, perché le circostanze esigevano un tempo di lavoro maggiore di quello pattuito. Egli non è tuttavia tenuto a dimostrare la necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di lavoro era al corrente delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso alcuna obiezione, ciò che equivale a un’approvazione tacita, per atti concludenti. L’argomentazione dell’appellante non è quindi influente, a sé stante, ai fini del giudizio. Invero, posto che (come verrà illustrato in seguito) la datrice di lavoro era a conoscenza del lavoro straordinario dell’istante e non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo, poco importa che le stesse non siano state ordinate, poiché con il suo comportamento essa le ha approvate per atti concludenti.

  3. L’appellante rinvia, altresì, alle "direttive aziendali" (pag. 2 in basso). Essa non sostanzia il proprio asserto, sicché al riguardo il gravame sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, anche se si volesse ritenere che la convenuta si riferisca allo scritto agli atti 26 aprile 2004 intitolato __________ (a cui fa peraltro riferimento a pag. 8 in basso dell’appello), il suo rinvio non le sarebbe d’ausilio. In tale scritto è indicato che secondo le condizioni generali di lavoro di __________ sono considerate ore supplementari solo quelle ordinate "ed anche vistate" dal superiore competente. In caso contrario, le ore "non possono in nessun caso essere prese in considerazione – anche se la timbratura c’è – quale lavoro straordinario. Mi sembrava necessario ricordarlo, avendo constatato che alcuni collaboratori non si ricordavano più di questa direttiva… da sempre e tuttora valida e quindi da applicare come tale!" (doc. 8). Tuttavia, la convenuta non ha dimostrato di aver inviato al lavoratore tale direttiva o che egli ne fosse a conoscenza altrimenti.

  4. Secondo l’appellante, la prima giudice confonde il concetto di ore straordinarie con quello di eccedenza di ore di presenza (pag. 5). La convenuta critica invero la Pretora per aver ritenuto infondata la sua argomentazione secondo la quale l’istante non aveva svolto ore straordinarie, con la motivazione che essa non aveva contestato che le ore supplementari registrate dal sistema informatico costituiscano un’eccedenza su quelle dovute contrattualmente. La censura è inconsistente. Invero, che le ore straordinarie siano un’eccedenza di ore rispetto a quelle pattuite è fuor di dubbio. Altra questione è invece quella di sapere se tali ore straordinarie siano remunerabili dal datore di lavoro. E tale questione è stata affrontata dalla prima giudice.

  5. La convenuta ritiene che la Pretora, basandosi esclusivamente sulle ore indicate nel sistema informatico, abbia apprezzato in maniera erronea le prove da essa addotte. Al riguardo, l’appellante rinvia a tutta una serie di passaggi delle testimonianze, senza però trarre conclusioni dagli stessi. Al riguardo il suo gravame sarebbe quindi finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, lo stesso non avrebbe comunque miglior sorte per i motivi illustrati di seguito.

6.1 L’appellante rinvia anzitutto ai passaggi della testimonianza 14 novembre 2007 di __________ __________ (all’epoca dei fatti capo officina, ovvero il diretto superiore dell’istante) laddove egli ha affermato di essere stato "responsabile quindi per le sue [dell’istante] funzioni relative all’officina e allo stabile", che l’orario di lavoro dell’istante era quello che risulta dal doc. 2, che l’orario settimanale era di 42 ore, che "per quel che mi riguarda, io non ho mai ordinato ore straordinarie al signor AO 1" e che "nel caso di lavoro straordinario ordinato, vi è un formulario specifico da riempire che deve essere sottoscritto dal responsabile che tale straordinario ha ordinato". Tuttavia, ciò non sta ancora a significare che la datrice di lavoro, non essendo intervenuta per contestare le ore supplementari del lavoratore registrate dal sistema informatico, non abbia dato il suo consenso per atti concludenti.

L’appellante rinvia, altresì, al passaggio: "il dipendente è libero, per esempio per motivi suoi di essere presente anche prima o dopo gli orari di presenza obbligatori secondo contratto, senza che però questo costituisca un lavoro straordinario. Un esempio potrebbe essere quello del dipendente che giunge in ufficio mezz’ora prima rispetto all’orario prestabilito per evitare il traffico della mattina, oppure per la medesima ragione parte mezz’ora dopo alla sera". Se non che, il teste ha esternato delle considerazioni di carattere generale, tant’è che ha portato degli esempi del tutto generici, senza riferirsi al caso concreto dell’istante. Tale passaggio non è quindi di alcun ausilio alla tesi della convenuta. Lo stesso dicasi del passaggio ove il teste dichiara che "se per motivi personali, poniamo, il signor AO 1 voleva cominciare alle ore 6.30 (in luogo delle previste 6.45) poteva farlo. Questo però non valeva come lavoro straordinario siccome non era richiesto". Anche in tal caso il teste ha invero ragionato per mere ipotesi. Per tacere del fatto che quanto da lui riferito è, semmai, controproducente alla tesi dell’appellante. Invero, come accertato dalla Pretora (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo) dall’istruttoria è emerso che l’istante ha "praticamente sempre cominciato a lavorare attorno alle 6.00 (a volte anche prima, a volte qualche minuto dopo)".

Il teste ha inoltre riferito che "il cosiddetto "Zeitsaldo" ossia l’eventuale maggior presenza risultante dalla timbratura non risulta essere mai stata compensata come lavoro straordinario, con pagamento salariale supplementare e questo per nessun dipendente (…) il signor AO 1 con me non ha mai parlato del suo "Zeitsaldo" (…) Nemmeno il signor AO 1 mi ha mai fatto una formale richiesta di attestare come straordinarie delle ore da lui svolte". La censura è ininfluente ai fini del giudizio. Invero, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quando il datore di lavoro sa, come nella fattispecie (vedi in seguito), che il lavoratore svolge delle ore di lavoro supplementari, quest’ultimo non è tenuto a quantificarle già dopo il primo mese. Egli può attendere (DTF 129 III 171 consid. 2.3) e non commette abuso di diritto se ne rivendica il pagamento solo dopo la conclusione del rapporto di lavoro (DTF 126 III 337 consid. 7b).

L’appellante rinvia al passaggio ove il teste ha affermato che "se un meccanico aveva bisogno di mezz’ora in più per terminare un lavoro alla sera il signor AO 1 era libero di scegliere se attendere questa mezz’ora per effettuare la chiusura oppure se rifiutare ed effettuare la chiusura come da orario previsto". Il teste, tuttavia, non afferma che ogni qualvolta l’istante si sia soffermato di più sul posto di lavoro rispetto all’orario previsto contrattualmente ciò era da ricondurre alla circostanza testé menzionata. Inoltre, anche se così fosse stato ciò non significa ancora che la datrice di lavoro, non reagendo a tali ore supplementari registrate nel sistema informatico, non abbia acconsentito per atti concludenti alle stesse.

Per finire, la convenuta rinvia al passaggio: "le manifestazioni organizzate dal settore vendita della ditta saranno due o tre all’anno, con precisione non saprei dire". La Pretora ha accertato che dai fogli di timbratura agli atti emerge come l’istante abbia lavorato durante 14 giorni festivi, più precisamente un festivo nel 2000, quattro nel 2001, quattro nel 2003 e quattro nel 2004. Ritenuto che il teste ha spiegato di non ricordare il numero esatto delle manifestazioni ("saranno", "con precisione non saprei dire"), e che il numero di festivi in cui il lavoratore ha lavorato e che emerge dalle timbrature (quattro) non si differenzia sostanzialmente da quello delle dimostrazioni indicato dal teste ("due o tre all’anno"), tale passaggio non è di ausilio alla convenuta.

6.2 L’appellante rinvia, altresì, alla testimonianza 23 settembre 2008 di __________ __________ (segretaria di direzione). Essa rinvia ai passaggi seguenti: "la timbratura che ogni dipendente è obbligato a effettuare serve per confermare la presenza del dipendente sul posto di lavoro (…) Questi minuti in più risultanti dalla timbratura rispetto alle ore obbligatorie di presenza vanno a formare il cosiddetto "Zeitsaldo" (…) Più precisamente lo "Zeitsaldo" è l’eccedenza di tempo rispetto alle ore previste dal contratto (…)". Non si comprende, tuttavia, in che misura tali passaggi possano essere di ausilio alla convenuta. Essi sono invero considerazioni di carattere generale che non inficiano la tesi dell’istante. La convenuta rinvia altresì al passaggio: "Naturalmente nulla mi impedisce di iniziare per esempio mezz’ora prima alla mattina o terminare più tardi alla sera (…) Siccome ero rimasta indietro con il mio normale lavoro l’ho riferito al nuovo direttore il quale mi ha chiesto e sono stata d’accordo di lavorare un sabato, riempiendo poi un apposito formulario e ricevendo di conseguenza un supplemento per questo straordinario nel mese di ottobre". Tuttavia, la teste ha riferito di fatti che la concernono personalmente e che nulla hanno a che vedere con l’istante. Lo stesso dicasi del passaggio "Lo "Zeitsaldo" si compone di ritagli di tempo, raramente si troverà infatti una o due ore di timbratura in più al giorno. Esso non è considerato quindi lavoro straordinario nel senso che per esempio a me personalmente non è mai stato pagato o compensato in altro modo, nemmeno in proposito vanto delle pretese". Quanto, infine, al passaggio "nessun dipendente ha mai ricevuto un compenso per questo "Zeitsaldo"", tale circostanza non significa ancora che essi non ne avessero diritto.

6.3 La convenuta fa riferimento anche ad alcuni passaggi della testimonianza 14 novembre 2007 di __________ __________ (contabile): "Lo "Zeitsaldo" è il saldo negativo o positivo delle ore effettuate rispetto a quelle dovute", "questo però più per cause legate al traffico, alla circolazione (faccio infatti 40 km per recarmi al lavoro) che per esigenze di lavoro" e "mi venne richiesto di iniziare alle ore 06.00". Riguardo alla prima affermazione, non si comprende in che misura possa essere di ausilio alla tesi dell’appellante. Quanto alla seconda, il teste riferisce di una sua circostanza personale. Tale dichiarazione è preceduta da quella secondo la quale "È possibile che [aggiunta manoscritta: quando] il signor AO 1 lavorava qualche volta abbia iniziato anche prima delle 07.00, magari potevano essere anche le 06.30". Tuttavia, mal si comprende come il teste possa motivare la presenza dell’istante sul posto di lavoro prima dell’orario di lavoro pattuito per questioni di traffico, non spiegando come egli è giunto a una tale conclusione se non portando quale giustificazione il tragitto da lui fatto personalmente per recarsi al lavoro. Il terzo passaggio menzionato sopra, poi, concerne la situazione personale del teste e, quindi, è una volta di nuovo ininfluente ai fini del giudizio.

6.4 L’appellante rinvia, infine, alla testimonianza 18 gennaio 2008 di __________ __________ (contabile). La teste era la "responsabile" del "sistema di timbratura", nel senso che si occupava di "aggiornarlo, di inserire i dati necessari quali vacanze, infortuni, malattia, ecc". La convenuta trascrive anzitutto il passaggio seguente: "con riferimento al "saldo ore" indicato sul documento posso dire che corrisponde alla somma delle ore eccedenti quelle dovute contrattualmente, registrate tra la timbratura d’entrata e quella di uscita". Non si comprende, tuttavia, come tale affermazione possa esserle di utilità. Essa fa riferimento, altresì, al passaggio: "il numero di ore registrate dovrebbe corrispondere al numero di ore lavorate, ma è una cosa incontrollabile per così dire, visto che viene registrato solo il momento in cui uno timbra l’entrata e l’uscita. Detto altrimenti, il numero di ore timbrate non corrisponde al numero di ore lavorate". Tuttavia, non si capisce perché una tale constatazione di ordine generale debba valere automaticamente per l’istante. In altre parole, non è dato di capire perché in presenza di timbrature e in assenza di risultanze di senso contrario ci si debba dipartire dalla circostanza che vi sia un abuso del sistema da parte del lavoratore.

  1. L’appellante ritiene che l’istante abbia cercato di giustificare la propria "passività" con delle semplici affermazioni di parte. Egli avrebbe invece dovuto verificare il suo saldo ore, cosa che poteva fare – come affermato dalla teste __________ __________ (verbale 18 gennaio 2008, pag. 2) – in ogni momento (pag. 9). Al riguardo, la convenuta invoca la violazione della buona fede da parte dell’istante. Essa ribadisce che il lavoratore era stato in silenzio "verso il capo officina" e "in occasione della liquidazione del 4 aprile 2005 (doc. 5)", così come "il ritardo di due anni nel formulare l’assurda e inattesa pretesa". Il Tribunale federale ha spiegato che in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CO non commette abuso di diritto il lavoratore che rivendica il pagamento del lavoro straordinario nonostante sia trascorso del tempo (DTF 126 III 337 consid. 7b). La censura non può quindi essere condivisa.

  2. Secondo la convenuta, poi, dalla testimonianza di __________ __________ emergerebbe come la persona preposta al sistema informatico non verificava i dettagli dei singoli conteggi dei dipendenti e, quindi, la datrice di lavoro non poteva contestare all’istante le ore supplementari da lui eseguite (appello, pag. 8 in mezzo e 99 in mezzo). La teste in questione ha affermato: "io non guardo il dettaglio dei singoli conteggi di fine mese, mi limito a dare una controllata e effettuare alcuni aggiustamento dell’orario dei meccanici" (verbale 18 gennaio 2008, pag. 3). La circostanza che ella non guardasse il dettaglio dei singoli conteggi non sta tuttavia ancora a significare che non verificasse il saldo mensile di ogni dipendente. Anche se così fosse stato, poi, non si comprende perché la datrice di lavoro abbia instaurato un sistema di controllo delle presenze (timbrature) per poi non verificarlo. Sia come sia, eventuali assenze di controllo da parte della datrice di lavoro di un sistema informatico preposto al fine di verificare la presenza del dipendente sul posto di lavoro non può gravare sul lavoratore che, proprio sulla base di tali conteggi, fa valere le proprie pretese. In assenza di risultanze che facciano credere il contrario si può invero credere che egli possa fare affidamento sul fatto che la datrice di lavoro verifichi tali conteggi. Si aggiunga, infine, che __________ __________ (capo officina e diretto superiore dell’istante) ha dichiarato che se la "tendenza a far minor ore avesse superato una certa soglia, il responsabile del dipendente sarebbe intervenuto chiedendo spiegazioni e rendendo attento il dipendente al rispetto dell’orario stabilito per contratto" (verbale 14 novembre 2007, pag. 3 in alto). Non si comprende, tuttavia, perché una tale reazione sarebbe stata possibile da parte della datrice di lavoro solo in caso di saldo negativo.

  3. L’appellante rinvia al passaggio della testimonianza 18 gennaio 2008 di __________ __________ ove dichiara: "mi si chiede se era noto al personale che il saldo ore non era remunerato: rispondo che sì, lo si sapeva" (pag. 3 in mezzo). Tuttavia, la rilevanza probatoria di un teste è data unicamente qualora egli riferisca di fatti, quindi circostanze "esterne" alla parte, dai quali si possa eventualmente dedurre la conoscenza di un fatto (elemento "interno") della stessa. La teste in questione, tuttavia, si limita a un’affermazione vaga, poiché non menziona i fatti che suffragherebbero quanto da lei affermato. Essa non è quindi di valenza per il giudizio. L’appellante fa riferimento, inoltre, al passaggio della testimonianza testé citata: "una volta assieme al foglio paga vi era una circolare che diceva appunto che venivano pagate unicamente le ore di lavoro comandato, fuori dall’orario (come per esempio un’esposizione)" (verbale 18 gennaio 2008, pag. 3 in mezzo). Essa omette tuttavia di menzionare il passaggio laddove la teste ha precisato che "penso che come tutti i dipendenti anche il signor AO 1 abbia ricevuto questa informazione con la busta paga". Al riguardo, quindi, la sua testimonianza è del tutto inconferente per quanto concerne l’istante, poiché si basa su una mera supposizione.

  4. L’appellante si lamenta infine che la Pretora abbia respinto con ordinanza 7 febbraio 2008 l’istanza 28 dicembre 2007 di assunzione suppletoria di prova per quanto attiene al contratto 21 settembre 2001 di __________ __________. Di conseguenza, essa interpone appello anche contro tale ordinanza (pag. 9 in fondo). L’ordinanza sulle prove non è appellabile, ma ciò non impedisce alle parti di censurare la mancata assunzione di prove con l’appello contro la sentenza finale. Se non che, la convenuta non si confronta minimamente con le motivazioni pretorili di cui all’ordinanza testé menzionata. Al riguardo l’appello è quindi inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). L’appellante invoca, al riguardo, la massima inquisitoria sociale che vige in materia di diritto del lavoro. Tuttavia, ciò non le è di ausilio. Invero, pur vigendo nella procedura speciale di lavoro tale principio, l'onere di allegare correttamente i fatti incombe alle parti, che non sono dispensate da una collaborazione attiva e da una diligente conduzione del processo. Il giudice deve sì assicurarsi della completezza delle allegazioni e delle prove presentate, segnatamente interpellando le parti, qualora per ragioni oggettive nutra dubbi a tal proposito. Se non che, tale obbligo vige, di regola, unicamente in presenza di parti non patrocinate da legali (sentenza del Tribunale federale inc. 4C.395/2005 del 1° marzo 2006, pubblicata in: SZZP 2006/4, 355). Nella fattispecie, invece, la convenuta era patrocinata da un legale.

  5. Ne deriva che nella misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto. Non si prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’istante un’equa indennità per ripetibili. Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 14'600.40.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 6 ottobre 2008 di AP 1, __________, è respinto.

  1. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 700.- per ripetibili di appello.

  2. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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