Incarto n. 12.2008.201
Lugano 22 febbraio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.30 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 14 gennaio 2004 da
AA 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo “ancora imprecisabile ma almeno fr. 866'590.55 oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2004 e spese”, aumentato poi a fr. 1'181'819.- con le conclusioni, domande alle quali la convenuta si è opposta e che il Pretore con sentenza 8 settembre 2008 ha accolto nella misura di fr. 495'476.- (pari a € 326'723,38) oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2004;
appellante la convenuta con atto di appello 29 settembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice, con le osservazioni 27 ottobre 2008 ha proposto la reiezione dell’appello e con appello adesivo di stessa data ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 557'951.30 oltre accessori, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
La cittadina __________ AA 1, residente in Italia, ha aperto il 10 gennaio 2002 una relazione bancaria numerica con moneta di riferimento EUR presso la banca AP 1, conferendo procura generale al figlio __________ e un mandato di gestione a favore di un gestore terzo in favore dell’ing. __________ per una gestione dinamica con effetto leva (doc. D1, D10, D12 e D13). Sul conto titoli denominato __________ sono confluiti dalla sua apertura importi in diverse valute per un totale di EUR 2'331'945.- (doc. E1). AA 1 ha revocato il mandato di gestione il 7 maggio 2003 con effetto immediato (doc. D14) e il medesimo giorno ha dato ordine di chiudere la relazione bancaria (doc. D15). Alla chiusura, il 3 giugno 2003, il conto titoli presentava un saldo di EUR 1'255'610.08 (doc. E14). Nel giugno 2003 AA 1 ha chiesto alla banca, tramite un legale svizzero, di essere risarcita per la perdita di circa la metà del suo patrimonio, ritenendo data una responsabilità della banca per omissione dei doveri di sorveglianza, controllo e informazione (doc. G). Trattative per una composizione extragiudiziaria della vertenza non hanno avuto esito.
Con petizione 14 gennaio 2004 AA 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di un importo “ancora imprecisabile ma almeno fr. 866'590.55 oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2004 e spese”. L’attrice ha rimproverato alla convenuta di aver violato i doveri di vigilanza, controllo e informazione, per non averla avvertita delle consistenti perdite derivanti dalle operazioni insolite del gestore esterno. La banca convenuta nella risposta dell’11 marzo 2004 si è opposta alla petizione, negando ogni responsabilità per l’agire del gestore esterno scelto dall’attrice, persona nota nel mondo economico per le sue pubblicazioni relative agli investimenti in borsa. Nei successivi allegati di replica e di duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive prese di posizione. Esperita l’istruttoria, esse hanno ribadito nei memoriali conclusivi le proprie contrapposte domande di giudizio, l’attrice aumentando a fr. 1'181'819.- le proprie pretese.
Con sentenza 8 settembre 2008 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato la banca convenuta a pagare all’attrice la somma di fr. 495'476.- (pari a € 326'723.38) oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2004 e ha posto la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese, a carico dell’attrice per il 58% e a carico della convenuta per il 42%, con l’obbligo per l’attrice di rifondere alla convenuta fr. 3'800.- per ripetibili parziali.
La convenuta è insorta contro il giudizio pretorile con appello 29 settembre 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili. Dal canto suo l’attrice con le osservazioni 27 ottobre 2008 ha proposto la reiezione dell’appello e con appello adesivo ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per l’importo di fr. 557'951.30 oltre accessori, protestando spese e ripetibili. La convenuta non ha presentato osservazioni all’appello adesivo.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto di legge si riferisce ai debiti pecuniari in generale, siano essi contrattuali o extracontrattuali (sentenza del Tribunale federale 4A_206/2010 consid. 3.1 e rif. citati). In applicazione dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve quindi essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771). In considerazione del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione, con ordinanza 30 dicembre 2010 il vice presidente di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul risarcimento di una perdita di EUR 779'307.- (conclusioni) e l’attrice aveva chiesto il pagamento di franchi svizzeri, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per prendere posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Parte convenuta ha ribadito nelle osservazioni 10 gennaio 2011 di contestare ogni pretesa della controparte e ha postulato l’applicazione della giurisprudenza indicata in DTF 134 III 151, la valuta di riferimento in concreto essendo l’EUR. La parte attrice, dal canto suo, ha rilevato nella presa di posizione del 26 gennaio 2011 che la norma indicata non era applicabile alle pretese di risarcimento del danno contrattuale e nella denegata ipotesi che lo fosse ha addotto di aver sì preteso la condanna al pagamento di un importo in franchi svizzeri, ma di aver indicato la valuta originaria, tanto che anche il Pretore l’aveva precisata nel dispositivo della sentenza impugnata. L’attrice ha altresì rilevato che l’applicazione dell’art. 84 CO costituirebbe un formalismo eccessivo, il debitore potendo scegliere in quale valuta risarcire il danno da lei subito.
È indiscusso che l’attrice ha chiesto in causa l’importo di fr. 1'181'819.- oltre interessi al 5% a far tempo dal 14 gennaio 2004 a titolo di risarcimento del danno contrattuale derivante dalle ingenti perdite verificatesi sul suo conto titoli, con valuta di riferimento in EUR (doc. D1), per una strategia di investimenti adottata dal suo gestore esterno sui mercati azionari NASDAQ e NYSE in US$ (perizia). L’attrice ha quindi fatto valere un credito in valuta straniera postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag. 764 segg. in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze, per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al diritto. La dottrina e la giurisprudenza alle quali si riferisce l’attrice nelle sue osservazioni è di conseguenza superata, il Tribunale federale avendo ribadito più volte la soppressione della prassi tollerante relativa all’applicazione dell’art. 84 CO (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2). L’applicazione dell’art. 84 CO non costituisce del resto un formalismo eccessivo (sentenza 4A_206/2010 consid. 5.2.1), l’assenza di un petitum conforme al diritto federale essendo una questione di diritto materiale. Infine, la circostanza che la controparte non abbia mai sollevato in precedenza il tema non preclude l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre opposta alle pretese dell’attrice, negando ogni sua responsabilità e contestando di dover rifondere il benché minimo importo.
L’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a concludere che la petizione con la quale l’attrice chiede il pagamento in franchi svizzeri di danni contrattuali relativi a un conto per il quale la valuta di riferimento era l’EUR deve essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO, senza che sia necessario chinarsi sul suo fondamento. All’attrice rimane beninteso la possibilità di riproporre la sua petizione, formulando domande conformi alle esigenze di legge (sentenza 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2).
Ne discende che l’appello deve essere accolto e che l’appello adesivo deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate su un valore ancora litigioso di fr. 495'476.- (appello) e fr. 62'475.30 (appello adesivo), seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). In seconda sede l’appellante ha diritto a un’equa indennità di ripetibili per l’appello, mentre nulla le è dovuto a tale titolo per l’appello adesivo, al quale non ha presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia
I. L’appello del 29 settembre 2008 di AP 1 è accolto e di conseguenza la sentenza 8 settembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese sono a carico dell’attrice, con
l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 23’750.- di ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr 2’500.-
b) spese fr. 100 .-
totale fr. 2’600.-
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, che rifonderà all’appellante fr. 10'000.- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 27 ottobre 2008 di AA 1 è respinto.
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr 1’400.-
b) spese fr. 100 .-
totale fr. 1’500.-
già anticipati dall’attrice, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).