Incarto n. 12.2008.167
Lugano 30 settembre 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.23 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 16 ottobre 2001 da
AP 1 rappr. da RA 3
contro
AO 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore, che il 2 novembre 2004 ha denunciato la lite a CO 1 (rappr. da RA 2 ), il quale è intervenuto, ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 26'428.60 di cui al PE n. __________ dell’UEF di Riviera vantato dalla convenuta nonché, in sede conclusionale, il riconoscimento di un credito in compensazione di fr. 28'099.65 verso quest’ultima;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 luglio 2008 ha integralmente respinto;
appellante l'attore con atto di appello 14 agosto 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’appellazione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 26 settembre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 20 settembre 1999 CO 1 e AP 1, da una parte, e AO 1, dall’altra, hanno sottoscritto un contratto denominato “di compra-vendita” (doc. A), in base al quale quest’ultima si impegnava a fornire, trasportare e posare il nuovo arredamento dell’__________ __________ a __________ per un importo di fr. 126'428.60 IVA 7.5% inclusa, pagabile in 3 rate, la prima (di fr. 50'000.-) alla firma dell’accordo, la seconda (pure di fr. 50'000.-) alla consegna e la terza (di fr. 26'428.60) in 12 cambiali da fr. 2'202.40 ciascuna pagabili mensilmente. Le prime due rate sono state regolarmente corrisposte (doc. 2 e 3), mentre la terza è stata trattenuta dai committenti per presunti difetti al mobilio fornito. Durante l’esecuzione dei lavori, e meglio con scritto 21 dicembre 1999 (doc. G inc. OA.2002.71 rich.), essi avevano in effetti lamentato la presenza di varie manchevolezze, preannunciando l’allestimento di una lista dei difetti, in realtà mai fornita. Il 27 dicembre AO 1 aveva in seguito allestito una propria lista di difetti da riparare (doc. 4), poi inviata alla controparte il 3 gennaio 2000 (doc. 4) con l’invito a voler segnalare eventuali discordanze, ritenuto che in caso di silenzio la stessa andava considerata approvata. Effettuati i lavori e le riparazioni concordate, il 25 febbraio 2000 (doc. I inc. OA.2002.71 rich.) i committenti avevano però comunicato di non essere soddisfatti di quanto eseguito. E nemmeno le riparazioni poste in atto nel successivo mese di agosto, della cui effettuazione i committenti avevano preso atto chiedendo poi invano la conferma dell’ultimazione dei lavori (doc. 5), erano poi avvenute a soddisfazione dei committenti, i quali ancora nel novembre di quell’anno (doc. 7) avevano in effetti dichiarato di non accettare l’opera così fornita. Avendo CO 1 e AP 1 in definitiva rifiutato, per questi motivi, di corrispondere la terza rata, AO 1, per la somma di fr. 26'428.60 più interessi, ha fatto spiccare nei confronti del primo il PE n. __________ dell’UEF di Blenio rispettivamente nei confronti del secondo il PE n. __________ dell’UEF di Riviera, le cui opposizioni sono state rigettate in via provvisoria con sentenze 20 dicembre (doc. 10) rispettivamente 11 ottobre 2001 (doc. 4 inc. OA.2002.71 rich.).
Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo da una parte il disconoscimento del debito di cui al PE n. __________ dell’UEF di Riviera e dall’altra, in sede conclusionale, il riconoscimento di un credito in compensazione di fr. 28'099.65 verso quest’ultima. Egli, richiamate le disposizioni relative al contratto di appalto, ha rilevato che il mobilio fatturato presenterebbe alcuni difetti (scarsa qualità del legname fornito, mancata esecuzione in rame del plafone, scheggiamento e scollamento di altro materiale), il cui valore, sommato al danno per il deperimento della merce contenuta nel congelatore (fr. 1'000.-) causato dal taglio del relativo cavo elettrico da parte degli operai della convenuta, di fatto annullava il credito residuo della controparte, con persino un saldo a suo favore.
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure, confermata l’esistenza nella fattispecie di un contratto di fornitura d’opera e con ciò l’applicabilità delle norme relative al contratto di appalto, ha in sostanza rilevato che l’istruttoria aveva escluso che il legname fornito fosse di scarsa qualità e che la difettosità del materiale utilizzato per il plafone non era stata segnalata tempestivamente. Per il resto, egli ha ritenuto che dopo l’esecuzione dell’ultimo lavoro di riparazione da parte della convenuta, a metà agosto 2000, l’attore e CO 1 avrebbero dovuto verificare le opere, in particolare le riparazioni eseguite, e segnalare alla convenuta in modo puntuale, e non solo generico, gli eventuali restanti difetti nonché la comparsa di eventuali nuove manchevolezze, ciò che però avevano omesso di fare. A suo giudizio, la mancata verifica dell’opera ed il mancato avviso della sua eventuale difettosità, così accertata, comportavano l’approvazione tacita dell’opera stessa, con la conseguente liberazione della convenuta dalle sue responsabilità per l’eventuale esistenza di difetti, ivi compreso l’obbligo di risarcire il danno causato alla controparte. A quest’ultimo proposito egli ha pure aggiunto che la pretesa di risarcimento del danno relativo al deperimento della merce contenuta nel congelatore doveva in ogni caso essere respinta siccome non era stata provata l’entità del pregiudizio e la colpa della convenuta, e che ugual sorte meritava la pretesa relativa a un credito compensatorio di fr. 28'099.65 proposta per la prima volta con le conclusioni.
Con l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’appellazione. Egli, richiamate le norme sulla compravendita, osserva innanzitutto come la notifica dei difetti, avvenuta già nel dicembre 1999 (doc. 7), fosse pacificamente tempestiva. Ribadisce quindi che i materiali utilizzati per il mobilio ed il plafone non erano quelli promessi nel contratto. Visto il minor valore dell’opera e il buon fondamento della pretesa di risarcimento del danno, il credito residuo della convenuta andava a suo dire dichiarato inesistente.
Delle osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione dell’appello si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Preliminarmente occorre esaminare se il gravame non debba essere dichiarato irricevibile per il fatto che con lo stesso è stata chiesta la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’appellazione senza che sia stato concretamente indicato qual’era la domanda d’appello. Nel caso di specie il quesito va risolto per la negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la sanzione della nullità di cui all’art. 309 cpv. 5 CPC (riferito al cpv. 2 lett. e della stessa disposizione) va applicata con cautela e che non può essere considerato nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 309). Ed è ciò che si è verificato in concreto, atteso che il convenuto, pur non avendo concretizzato nel petitum la domanda di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, nei considerandi d’appello ha lasciato chiaramente intendere che “era ingiusto riconoscere” alla controparte “ancora un saldo di fr. 26'428.60” (appello p. 11). Il fatto che in sede conclusionale l’attore, accanto a tale domanda, ne abbia pure esposta, in modo improprio, una nuova volta al riconoscimento di un credito in compensazione di fr. 28'099.65 verso la convenuta non muta questa circostanza, anche perché quella richiesta, oltre a costituire di fatto la semplice motivazione per l’accoglimento dell’azione di disconoscimento (fr. 27'099.65 era in effetti il minor valore stabilito dal perito per tutti i difetti riscontrati e fr. 1'000.- era il risarcimento del danno preteso dall’attore, cfr. conclusioni p. 8), era in ogni caso irricevibile come domanda di giudizio, non mirando alla condanna della controparte - che sarebbe stata già allora possibile e dunque necessaria - al pagamento dell’eventuale somma pagata in eccesso.
Né le parti né il Pretore hanno ritenuto di dover esaminare se il fatto che il contratto con la convenuta, oltre che dall’attore, sia pure stato firmato da CO 1, pacificamente socio della società semplice costituita da entrambi, potesse essere rilevante per l’esito della lite. A ragione. In effetti giusta l’art. 544 cpv. 3 CO, quando vengono chiamati in causa per il pagamento di un debito della società semplice, i soci della stessa rispondono in solido (SJ 1997 p. 396 con rif.; TF 7 agosto 2008 4A_159/2008) e formano pertanto, se del caso, un litisconsorzio facoltativo (Fellmann/Müller, Berner Kommentar, n. 628 ad art. 530 CO). Nel caso di specie, nonostante risulti formalmente il promotore dell’azione di disconoscimento del debito, l’attore è di fatto chiamato in causa dalla convenuta per il pagamento di un debito della società semplice. Ne discende che allo stesso dev’essere riconosciuta la facoltà di inoltrarla singolarmente (II CCA 1° febbraio 2000 inc. n. 12.1999.169).
In merito alla qualificazione giuridica del contratto, il giudizio con cui il Pretore ha concluso per l’esistenza di un contratto di appalto può senz’altro essere confermato. In questa sede non è in effetti stato contestato che la convenuta abbia a suo tempo fornito, trasportato ed installato un arredamento specifico per un esercizio pubblico, allestito secondo disegni e materiali preventivamente concordati con la controparte e di cui solo le sedie e gli sgabelli in legno risultavano essere di serie. In tali circostanze si deve pertanto ammettere la venuta in essere di un contratto di fornitura d’opera (“Werklieferungsvertrag”), per l’appunto retto sostanzialmente dagli art. 363 segg. (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 82 e 123; II CCA 29 settembre 2008 inc. n. 12.2007.179).
L’attore ribadisce di aver tempestivamente notificato i difetti nel dicembre 1999 e che dunque nessuna ulteriore notifica si imponeva nell’agosto 2000, cioè dopo il tentativo da parte della convenuta, per altro con esito insoddisfacente, di porre rimedio ai difetti riscontrati. A ragione. È innanzitutto incontestabile, come del resto stabilito anche dal Pretore, che i difetti siano stati notificati tempestivamente. Se la comunicazione del 21 dicembre 1999 (doc. G inc. OA.2002.71 rich.), oltretutto avvenuta ancora durante l’esecuzione dei lavori, non era sufficiente allo scopo, nella stessa essendo stata unicamente evocata l’esistenza di non meglio specificate manchevolezze, è in effetti evidente che i difetti erano però stati notificati il successivo 27 dicembre, allorché le parti avevano provveduto ad esperire un sopralluogo, a seguito del quale la convenuta aveva allestito una lista di lavori ancora da eseguire (doc. 4), poi inviata il 3 gennaio 2000 (doc. 4) alla controparte con l’invito a voler segnalare eventuali discordanze, ritenuto che in caso di silenzio la stessa andava considerata approvata. In altre parole, già a quel momento la convenuta aveva ammesso l’esistenza di vari lavori mancanti o difetti, puntualmente descritti nel verbale di sopralluogo, e l’attore, non avendo prontamente risposto allo scritto di cui al doc. 4, di fatto non ha ritenuto di indicarne altri. Quanto alle sue successive comunicazioni, le stesse non possono valere come valide notifiche dei difetti già per il loro carattere generico. E nemmeno le deposizioni testimoniali aggiungono qualcosa in più, dalle stesse non potendosi evincere se e quando i difetti, per altro nuovamente menzionati in modo generico, siano stati notificati alla controparte. Ora, contrariamente all’assunto del Pretore, il fatto che in seguito i difetti siano stati parzialmente riparati, com’è pacificamente avvenuto, non obbliga l’attore a dover nuovamente notificare i difetti ancora presenti, pena la perenzione delle sue pretese. Il Tribunale federale, sconfessando la dottrina dominante, ha in effetti avuto modo di precisare che se l’appaltatore non elimina totalmente i difetti notificati, non v’è alcun motivo di far dipendere il ripristino dei diritti di garanzia da un’ulteriore notifica dei medesimi difetti, fermo restando che la soluzione è diversa se l’opera riparata presenta nuove manchevolezze, diverse da quelle iniziali ma connesse ai lavori di riparazione, ritenuto che in tal caso una nuova segnalazione è necessaria (TF 1° aprile 1997 4C.6/1997 consid. 2c, pubbl. in Rep. 1997 p. 67; in tal senso pure II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136).
Affinché l’attore possa far valere nei confronti della convenuta i diritti derivanti dalla difettosità dell’opera fornita (art. 368 CO), è necessario che egli abbia tempestivamente segnalato i difetti, che questi ultimi non siano stati in seguito riparati completamente dalla controparte e siano tutt’ora presenti, e infine che egli se ne sia prevalso negli allegati preliminari.
10.1 Come detto, gli unici difetti segnalati tempestivamente dall’attore sono quelli contenuti nella lista di cui al doc. 4, suddivisi per la “zona bar” (1. colonne bottigliera si formano delle crepe piano rovinato, 2. sgabelli cambiare sedili si aprono (crepe), 3. tavoli zona bar? (da rialzare), 4. fissare poggiapiedi banco bar, 5. ribalta zona bar, fissare e regolare, 6. impiallacciatura mobile juke-box, 7. porta scorrevole non chiude e non funziona la chiave, 8. pulire siliconature e rifiniture, 9. piano banco bar siliconare e fissare piano, danni al congelatore fr. 1'000.-) e per la “zona salone” (1. boiserie (angolo entrando a destra) montaggio mal eseguito - pannelli mal fissati zoccolino zona centrale, zoccolini agli angoli 45° rifare, 2. copricalorifero alto da regolare e fissare, 3. porta toilette non chiude serratura, 4. porta verso retro inserire renella nella cerniera e registrare completamente la porta, 5. tavoli 180x70 rovinato, 3 rovinati, piani da sostituire (si rigano) ed il materiale non è idoneo, 6. piano copricaloriferi da rifare con fresatura (non circola aria), 7. mobili di servizio sostituire i 2 esistenti con uno basso e in analogia al mobile juke-box, 8. plafone - 6 mq. non montati verificare prezzo). L’istruttoria ha tuttavia provato che una parte di questi difetti è stata prontamente eliminata (di qui l’indicazione “ok” apposta su gran parte delle posizioni del doc. 4, cfr. verbale d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2), in parte a piena soddisfazione dei committenti (cfr. verbale d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2, con riferimento alle posizioni n. 1, 3, 6, 8 della “zona bar”), in parte senza che questi si siano dichiarati del tutto soddisfatti (cfr. verbale d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2, con riferimento alle posizioni n. 2, 4, 5, 7 e 9 della “zona bar” ed alla “zona salone”).
10.2 Negli allegati preliminari l’attore non si è però prevalso di tutti questi difetti, ma si è limitato a farne valere una parte e ad evocarne altri, non compresi nel doc. 4. Egli ha in particolare evidenziato la scarsa qualità del legname fornito (specie in punto al bancone e ai tavoli), la mancata esecuzione in rame del plafone, lo scheggiamento e lo scollamento di altro materiale e in generale la difettosità dell’opera fornita (petizione p. 2).
10.3 A detta del perito giudiziario, a tutt’oggi l’opera fornita dalla convenuta presenta ancora una serie di difetti, ovvero manchevolezze non causate dalla sola usura. Per quanto riguarda il banco bar in legno e rame, egli ha osservato da una parte che la tavola a ribalta del piano che permette il passaggio dietro al bar non è stabile e quando è chiusa non è nella giusta posizione a causa del cattivo funzionamento, dall’altra che la parte del piano principale del bancone si stacca dalla parte sottostante in quanto mancano le viti di fissaggio e che infine parte del bordo del piano principale si stacca leggermente dal pannello (perizia p. B6 inc. OA.2002.71 rich.). Quanto al retro banco del bar, egli ha rilevato che i frontali dei cassetti dei mobili non sono stati bordati sul lato inferiore mentre gli altri tre lati presentano un bordo in legno come la superficie del frontale stesso, e che il pannello di sostegno sotto il piano in acciaio inox si è deformato a causa della penetrazione di acqua (perizia p. B6 inc. OA.2002.71 rich.). Nella bottigliera pensile vi sono poi dei fori per spot eseguiti nella posizione errata ed in seguito chiusi con tasselli in legno (perizia p. B7 inc. OA.2002.71 rich.). Nel sostegno (gambe) del tavolo rettangolare 180 x 70 mancano delle viti di fissaggio (perizia p. B8 inc. OA.2002.71 rich.). Con riferimento al controsoffitto a quadrotti in rame lucido, egli ha quindi osservato che il difetto maggiore è rappresentato dal montaggio dei coprifili perimetrali non posati ad opera d’arte ed in parte fissati con materiale scadente (punti metallici) e che i coprifili non sono giuntati in modo preciso, sia sugli angoli come in lunghezza (perizia p. B9 inc. OA.2002.71 rich.). Alcune listelle del copricalorifero in legno si sono inoltre staccate (perizia p. B9 inc. OA.2002.71 rich.). Nel rivestimento paretale (boiserie) della zona salone egli ha segnalato che la cornice superiore orizzontale in parte si stacca dal resto dell’elemento e i giunti non sono complanari (perizia p. B9 inc. OA.2002.71 rich.). Nei tavoli 90 x 90 emergono in superficie i segni dei bordi massicci incollati al perimetro, e a causa della deformazione dei bordi in legno massiccio, l’impiallacciatura della superficie si è spezzata segnando così delle linee (perizia p. B9 inc. OA.2002.71 rich.). Per quanto riguarda infine la porta a battente della zona toilette, ha rilevato che in posizione chiusa l’anta della porta tende a muoversi se la si tira e la si spinge dalla maniglia; in posizione chiusa si nota comunque la luce dall’altra parte del locale; le cerniere su cui è montata l’anta non sono state incassate a filo del legno del telaio (perizia p. B10 inc. OA.2002.71 rich.). Il perito ha pure evidenziato la difettosità del materiale d’assemblaggio e di fissaggio, definito non adatto (perizia p. 15 seg. inc. OA.2002.71 rich.). Ed ha infine appurato che il materiale usato per il controsoffitto non corrisponde a quello previsto dal contratto, oltretutto decisamente più caro (perizia p. 21 seg. inc. OA.2002.71 rich.), e che la superficie posata è minore di 6.87 mq (perizia p. 22 seg. inc. OA.2002.71 rich.).
10.4 Visto quanto precede, la convenuta, che - come detto - può essere ritenuta responsabile solo per i difetti tempestivamente notificati ed evocati negli allegati preliminari che non sono stati eliminati completamente, deve in definitiva rispondere solo per il difetto relativo al materiale del controsoffitto non conforme al contratto (difetto puntualmente notificato nel doc. 4 [plafone - verificare prezzo {cfr., in merito al significato della notifica del difetto, verbale d’interrogatorio di Pierluigi Ferri p. 5}] ed evocato a p. 2 della petizione); non però per i 3 dei 26 [cfr. doc. B] tavoli 90 x 90 (difetti puntualmente notificati nel doc. 7 [tavoli 3 rovinati, piani da sostituire {si rigano}] ed evocati a p. 2 della petizione), i cui piani difettosi risultano in effetti essere stati sostituiti (verbale d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2 e 3; verbale d’interrogatorio di Pierluigi Ferri p. 4) senza che in seguito sia stata notificata la loro nuova difettosità, o ancora per i difetti al banco bar in legno e rame (difetti puntualmente notificati nel doc. 4 [ribalta zona bar, fissare e regolare - piano banco bar fissare piano]) e per i difetti nel rivestimento paretale (boiserie) della zona salone (difetti puntualmente notificati nel doc. 4 [boiserie montaggio mal eseguito - pannelli mal fissati]), che in effetti non risultano essere stati sollevati negli allegati preliminari, gli stessi non concernendo da una parte la difettosità del materiale fornito, dall’altra non rientrando tra quelli per i quali era stato evidenziato, oltretutto in modo generico, che il materiale si scheggiava e scollava (petizione p. 2) ed infine non essendo sufficiente allo scopo, siccome eccessivamente generica, la sola adduzione (petizione p. 2) dell’esistenza di un’opera difettosa o non conforme alle regole dell’arte (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 18 ad art. 367 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 2130; DTF 107 II 175; II CCA 11 ottobre 1996 inc. n. 12.96.134, 19 settembre 1999 inc. n. 12.99.8, 7 dicembre 2000 inc. n. 12.2000.136, 22 maggio 2001 inc. n. 12.20001.75). Sulla base del referto peritale (p. 22 inc. OA.2002.71 rich.), il minor valore dovuto all’esistenza di questo difetto può essere quantificato in fr. 6'674.65 IVA esclusa, con un credito complessivo a favore della convenuta di fr. 119'253.35 (fr. 120'608.- [mercede senza IVA] ./. fr. 3'000.- [sconto] ./. fr. 6'674.65 [minor valore] = fr. 110'933.35 + IVA 7.5%) e quindi un credito residuo, dedotti gli acconti nel frattempo versati di fr. 100'000.-, di fr. 19'253.35.
11.1 Dapprima essa esclude che l’attore, il quale nella fase preprocessuale aveva optato per la riparazione dell’opera, possa ora pretendere in causa la riduzione della mercede. A torto. La permanenza del difetto nonostante l’esecuzione dei lavori di riparazione ha in effetti quale ulteriore conseguenza che il diritto di scelta del committente è stato ripristinato e quindi lo stesso ben poteva rinunciare ad ulteriori interventi riparatori e chiedere la diminuzione della mercede (TF 1° aprile 1997 4C.6/1997 consid. 2c, pubbl. in Rep. 1997 p. 67; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136), come risulta aver fatto l’attore.
11.2 Infondata è pure la censura, per altro addotta per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), con cui essa ritiene errata la modalità di calcolo adottata dal perito per determinare il minor valore. Nulla permette infatti di ritenere che la stessa, puntualmente spiegata a p. 7 seg. del referto (inc. OA.2002.71 rich.), non sia conforme al metodo relativo imposto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
L’attore chiede infine di porre in compensazione un importo di fr. 1'000.- per il fatto che gli operai della convenuta, in occasione dei lavori di posa del mobilio, avevano tagliato il cavo elettrico del congelatore dell’esercizio pubblico, causando il deperimento della merce ivi contenuta. La pretesa, respinta dal giudice di prime cure siccome il danno non sarebbe stato notificato tempestivamente e in quanto non sarebbe stata provata l’entità del pregiudizio e la colpa della convenuta nell’episodio, deve in realtà essere accolta. Che il danno sia stato segnalato tempestivamente è in effetti evidente già per il fatto che lo stesso è stato inserito nel verbale di contestazione del 27 dicembre 1999 (doc. 4). Quanto alla colpa degli operai della convenuta (e meglio della ditta subappaltatrice, di cui essa risponde ex art. 101 CO), per altro confermata dalle testimonianze assunte (verbale d’interrogatorio W__________ __________ p. 3 nell’inc. OA.2002.71 rich. e di CO 1 p. 2), la stessa è stata implicitamente ammessa dalla parte convenuta, la quale, nel verbale da lei stessa allestito (cfr. osservazioni p. 3 e 5), ha scritto l’indicazione “danni al congelatore fr. 1'000.-“. Ora, dalla lettere accompagnatoria (doc. 4) risultando che l’attore era stato invitato a voler segnalare eventuali discordanze con quanto contenuto nel verbale ritenuto che in caso di silenzio il tenore di quest’ultimo andava considerata approvato, e che l’attore nulla ha eccepito, ben si può concludere che la responsabilità per il danno al congelatore e il suo ammontare siano stati riconosciuti dalla convenuta, che non può pertanto più validamente opporsi alla richiesta di compensazione fatta valere dalla controparte.
Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che la sentenza pretorile può essere riformata nel senso che l’azione di disconoscimento del debito può essere accolta per fr. 8'175.25 e che per tale somma può essere confermata in via definitiva l’opposizione al PE.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 agosto 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 luglio 2008 della Pretura del Distretto di Riviera è così riformata:
§ Di conseguenza l’azione di disconoscimento del debito è ammessa per fr. 8'175.25.
§§ Limitatamente a tale somma è confermata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Riviera.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 450.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).