Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.02.2010 12.2008.148

Incarto n. 12.2008.148

Lugano 2 febbraio 2010/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 1° febbraio 2005 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 , ora AP 1, rappr. da RA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 245'031.15 più interessi al 5% dal 1° luglio 2003 con conseguente rigetto in via definitiva per tale somma dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio e alla restituzione della cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 350'000.- gravante in VI° rango la part. n. __________ RFD di __________;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 giugno 2008 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a pagare all’attore fr. 148'942.80 oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2004, somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, e a restituirgli la cartella ipotecaria;

appellante la convenuta con atto di appello 7 luglio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 3 settembre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

A. Con contratto 10 dicembre 2002 (doc. M) AO 1 ha affidato a AP 1 i lavori d’impresa generale relativi alla ristrutturazione della palazzina con annesso laboratorio di sua proprietà sita al mappale n. __________ RFD di __________. Il contratto, che richiamava le norme SIA 118, precisava tra l’altro che la retribuzione delle prestazioni dell’appaltatore sarebbe avvenuta a misura sulla base dei relativi prezzi e quantità indicati nelle offerte dei vari artigiani per un importo d’offerta netto stimato in fr. 355'080.-, e ciò anche se le parti erano coscienti che la ristrutturazione avrebbe comportato spese più elevate, tanto è vero che nel marzo 2003 il committente accettò un preventivo di fr. 722'496.35 per altro relativo alla sola prima fase (doc. O).

Nel luglio 2003, rilevando che i lavori erano praticamente terminati, l’impresa, che nel frattempo aveva percepito acconti per fr. 699'400.- e si era fatta rilasciare una cartella ipotecaria al portatore di fr. 350'000.- gravante in VI° rango la particella ristrutturata, ha quantificato in 1'011'317.75 l’ammontare della mercede (doc. U), con un saldo a suo favore di fr. 311'917.75. Nell’ottobre 2003 (doc. BB) essa ha parzialmente corretto i suoi calcoli, osservando che al saldo a lei dovuto, a quel momento ridotto a fr. 265'301.30 (cfr. doc. 3a), andavano però aggiunti altri fr. 21'993.85 per la direzione lavori da lei eseguita, importi che sono però stati contestati siccome eccessivi dalla controparte.

B. Con petizione 1° febbraio 2005 AO 1 ha chiesto che AP 1, ora Alasir SA, fosse condannata al pagamento di fr. 245'031.15 (recte: fr. 244'683.15) oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2003, con conseguente rigetto in via definitiva per tale somma dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. DDD), e alla restituzione della cartella ipotecaria. Egli, basandosi sulle perizie allestite da G__________ __________ (doc. A.1-A.3) e da T__________ __________ (doc. B e C) e richiamate le norme SIA 118 (doc. SS), ha in sostanza addotto che l’opera realizzata, per la quale erano stati versati acconti per fr. 699'400.-, non valeva quanto fatturato dalla convenuta, ma aveva un valore di mercato di soli fr. 752'000.-; che tale somma contemplava già alcune prestazioni, per fr. 66'511.-, in realtà non eseguite e con ciò da dedurre da quel valore; che le opere realizzate presentavano difetti per fr. 143'885.-; che il ritardo nella conclusione dei lavori e con ciò nel consolidamento ipotecario gli aveva causato un maggior costo di fr. 4'526.35; che il predetto ritardo e la difettosità dell’opera aveva impedito la locazione immediata ed al prezzo ottimale di alcuni appartamenti, con un danno di fr. 15'080.-; che l’esigenza di ripristinare la superficie circostante lo stabile danneggiata dalla convenuta gli aveva causato un danno di fr. 28'926.75; che un ulteriore danno di fr. 23'134.- gli era stato causato per lo spostamento delle macchine della tipografia che si sarebbe reso necessario in occasione del rifacimento della pavimentazione; che infine gli andavano risarciti i costi delle perizie di complessivi fr. 15'220.05. Non essendovi con ciò alcun credito a favore della convenuta, quest’ultima era a suo dire tenuta a restituirgli la cartella ipotecaria datale in garanzia.

C. La convenuta si è opposta alla petizione, contestando la valenza probatoria delle perizie su cui l’attore aveva fondato le sue pretese. Essa ha in particolare rilevato che la mercede dovutale per i lavori realizzati, lievitata per le molte opere supplementari ordinate e per l’imposizione da parte della committenza di artigiani più cari, andava in realtà quantificata in fr. 983'785.50, somma a cui andavano aggiunti altri fr. 21'993.85 per la direzione lavori. Ha quindi negato che l’opera fosse incompleta o difettosa, gli eventuali difetti essendo stati comunque notificati tardivamente. E infine ha contestato siccome infondate le altre posizioni di danno vantate nei suoi confronti.

D. Nei successivi allegati scritti e in sede conclusionale le parti si sono confermate nelle loro precedenti allegazioni, contestando quelle della rispettiva controparte. Con le sue conclusioni l’attore ha tuttavia diminuito le sue pretese a fr. 157'569.15 più interessi ed accessori, rilevando come l’istruttoria, oltre ad aver perlopiù confermato le sue altre pretese, avesse dimostrato che l’opera realizzata aveva un valore di fr. 820'000.- e che il danno per la mancata locazione rispettivamente per lo spostamento delle macchine andava ridotto a fr. 4'100.- e a fr. 15'000.-.

E. Il Pretore, con la sentenza 11 giugno 2008 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a pagare all’attore fr. 148'942.80 più interessi al 5% dal 12 agosto 2004 ed accessori e a restituirgli la cartella ipotecaria; la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese sono state poste a carico dell’attore per 2/5 e per 3/5 a carico della convenuta, pure tenuta a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha in sostanza ritenuto, basandosi in particolare sulla perizia giudiziaria, che il valore dei lavori di ristrutturazione era di fr. 820'000.-, che i costi per terminare l’opera - da dedursi da tale somma - erano di fr. 66'511.-, che la stessa presentava difetti per fr. 143'885.- e che all’attore dovevano essere risarciti fr. 28'926.75 per i costi di ripristino della superficie circostante lo stabile danneggiata dalla convenuta, fr. 15'000.- per lo spostamento dei macchinari della tipografia in vista del rifacimento della pavimentazione difettosa e fr. 15'220.05 relativi alle spese delle perizie di cui ai doc. A-C.

F. Con l’appello 7 luglio 2008 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e di caricare con ciò alla controparte tutti gli oneri processuali e le ripetibili di fr. 7'000.-. Essa, basandosi sul referto dell’arch. R__________ __________ da lei ora versato agli atti, ritiene innanzitutto che il Pretore non avrebbe dovuto fondarsi sulla perizia giudiziaria, a suo dire del tutto inattendibile dal profilo tecnico e inconcludente o inutile sul piano giuridico. Ma soprattutto al giudice di prime cure andava rimproverato di non aver applicato correttamente la legge ed in particolare l’art. 374 CO e l’art. 8 CC in combinazione con gli art. 97 e 368 CO: da una parte egli avrebbe in effetti ritenuto determinante il valore teorico dell’opera anziché il valore del lavoro e le spese effettivamente prestate dall’appaltatore, debitamente provate; dall’altra avrebbe riconosciuto l’esistenza di difetti e danni risarcibili nonostante l’attore non ne avesse provato i requisiti.

G. Delle osservazioni 3 settembre 2008 con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto:

  1. Con la prima censura d’appello la convenuta, basandosi sul referto dell’arch. R__________ __________ da lei versato agli atti per la prima volta solo in questa sede, ritiene che la perizia giudiziaria sarebbe inattendibile dal profilo tecnico e inconcludente o inutile sul piano giuridico, per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto fare astrazione dalla stessa.

1.1 Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta (appello p. 2), la consulenza di parte allestita dall’arch. R__________ __________ da lei ora versata agli atti non può essere presa in considerazione né come prova né tanto meno come nuova allegazione di parte, in questa sede non essendo permessa la produzione di nuove prove o di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Non è per altro vero che un autore (Bettex, L’expertise judiciaire, p. 212 n. 976) avrebbe affermato che “anche il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di produrre delle “perizie” di parte ancora nella procedura di ricorso per riforma, anche se non considera tali “perizie” mezzi di prova ma semplici allegazioni di parte” (appello p. 2). L’affermazione dell’autore citato dalla convenuta non è in effetti stata formulata con una portata generale, ma, come risulta per altro dall’esplicito riferimento alla sentenza pubblicata in DTF 86 II 196, solo in relazione alle procedure ricorsuali in materia di brevetti d’invenzione (Bettex, op. cit., ibidem), ciò che non è qui il caso. E comunque valga quanto segue.

1.2 Quanto alla valenza probatoria della perizia giudiziaria, si osserva che l’art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 253).

In questa sede - come detto - la convenuta ritiene che la perizia giudiziaria sarebbe inattendibile dal profilo tecnico e inconcludente o inutile sul piano giuridico. Ora, mentre quest’ultima circostanza, foss’anche effettivamente dimostrata, non permetterebbe di per sé di far astrazione dalle conclusioni peritali, diverso è il discorso per la sua presunta inattendibilità tecnica. In sede conclusionale (p. 18-23), con riferimento a quest’ultima critica, la convenuta si era limitata ad evidenziare come il perito non avesse considerato né gli accordi tra le parti (fatturazione a regia, esecuzione della sola prima fase dei lavori) né l’esistenza dei bollettini a regia firmati nel cantiere, sicché in definitiva solo queste ragioni e non invece quelle più ampie e dettagliate esposte in sede di appello (lacune nei documenti messi a disposizione, esistenza di variabili d’ordine tecnico/economico non valutate, apprezzamenti sommari d’ordine giuridico e/o personale, mancanza di motivazione di alcuni accertamenti, contraddizioni, ecc.), che in tale misura sono nuove e con ciò irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), possono essere qui riesaminate. Come si vedrà, si tratta in realtà di obiezioni che non scalfiscono in alcun modo l’attendibilità del referto peritale. La perizia giudiziaria (e il suo complemento) aveva in effetti lo scopo di verificare se ed eventualmente in quale misura le conclusioni dei referti di parte (doc. A-C) erano corrette e il perito si è dunque limitato a rispondere alle domande che gli erano state poste aventi in sostanza per oggetto il valore di mercato dell’opera realizzata, il costo al mc della ristrutturazione, l’esistenza dei difetti dell’opera e il costo per la loro eliminazione, le deduzioni per opere non eseguite, il danno per perdita di locazione, ripristino della superficie circostante la palazzina e spostamento delle macchine della tipografia, nonché il costo delle perizie di parte. La risposta a questi quesiti non presupponeva e non imponeva pertanto la conoscenza degli accordi tra le parti o l’esame degli eventuali bollettini a regia firmati in cantiere, sicché ogni rimprovero mosso nei suoi confronti per non averli presi in considerazione è privo di fondamento. Per altro, il perito stesso aveva correttamente osservato che le domande postegli erano limitate alla qualità delle perizie, l’attendibilità dei dati esposti e al valore di mercato di inerenti complessi, evidenziando che vi erano però parecchi altri aspetti che potevano essere sollevati e avrebbero potuto meritare un approfondimento, per esempio proprio la presunta esistenza di un accordo di fatturazione delle opere a regia e la questione della valenza dei bollettini a regia versati agli atti. Sennonché egli ha poi dovuto aggiungere che, in assenza di domande in tal senso, per altro nemmeno formulate in sede di complemento peritale, egli non poteva ovviamente effettuare quell’approfondimento di sua iniziativa (perizia p. 3 e 18).

  1. La convenuta ritiene in seguito che la petizione dovrebbe già essere respinta per il fatto che nessuna delle perizie agli atti aveva determinato la mercede a lei dovuta e meglio il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (appello p. 6 e 18 seg.), rispettivamente perché essa, sulla base dei bollettini di cantiere (doc. 8) confermati in sede testimoniale dai loro estensori, aveva comunque dimostrato la correttezza dell’importo da lei fatturato (appello p. 4 e 17).

2.1 Essa ha invero ragione ad affermare che dalle perizie agli atti il Pretore non avrebbe potuto stabilire l’ammontare della mercede a lei dovuta per i lavori di ristrutturazione. I consulenti di parte e il perito giudiziario si sono in effetti limitati ad indicare rispettivamente a confermare quale fosse il valore di mercato delle opere eseguite (doc. A.2 p. 4; perizia p. 8, complemento peritale p. 6), quando però questo dato è del tutto irrilevante per la determinazione della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 947; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 11 ad art. 374 CO; II CCA 23 agosto 1994 inc. n. 39/94), che in base al contratto (doc. M) avrebbe al contrario dovuto essere quantificata in base alle “misure” concordate (art. 38 segg. norma SIA 118 doc. SS) rispettivamente in funzione delle prestazioni effettivamente fornite dall’appaltatore (art. 48 segg. norma SIA 118 doc. SS). In tali circostanze non si può pertanto confermare l’assunto pretorile, che si fondava sull’erronea lettura di una perizia giudiziaria in realtà irrilevante su questo punto, secondo cui la mercede dovuta per i lavori effettuati dalla convenuta, senza tener conto dei difetti, ammontasse a fr. 753'489.- (fr. 820'000.- valore teorico ./. fr. 66'511.- opere già comprese in quel valore teorico ma in realtà non eseguite). Ma, contrariamente a quanto ritenuto da quest’ultima, ciò non basta ancora per respingere la petizione, l’onere della prova del fatto che la mercede a suo favore fosse superiore ai fr. 753'489.- ammessi in sede conclusionale dall’attore e ammontasse invece a fr. 988'817.85 (fr. 966’824.- [fr. 983'785.50 ./. fr. 3'000.- ./. fr. 4'161.75 ./. fr. 9’800.-, cfr. doc. 10 e 3a] + fr. 21'993.85) o addirittura a fr. 1’011'317.75 (appello p. 4 e 19) incombendo proprio alla convenuta stessa, che in tal modo pretendeva di nulla più dovere alla controparte (art. 8 CC; Gauch, op. cit., n. 1019 e 1023 segg.; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 374 CO).

2.2 Alla luce di quanto precede, è dunque necessario esaminare se la convenuta abbia dimostrato la correttezza dell’importo da lei fatturato sulla base dei bollettini di cantiere (doc. 8) a suo dire confermati in sede testimoniale dai suoi dipendenti, che ne erano poi gli estensori. Non è così. Innanzitutto si osserva che, a ben vedere, la questione dell’esistenza e della valenza probatoria dei bollettini a regia nemmeno è stata allegata dalla convenuta negli allegati preliminari, non bastando a questo proposito il semplice accenno al doc. 8 in sede di risposta (p. 16). Ma in ogni caso, a prescindere da quanto precede, si osserva quanto segue. È vero che agli atti sono stati prodotti i bollettini a regia relativi al cantiere. Ed è pure vero che le persone che li hanno firmati, che sono poi i dipendenti della convenuta - incaricata pure della direzione lavori - e la cui sottoscrizione non sarebbe rilevante da un punto di vista probatorio poiché la stessa emanava dalla medesima parte convenuta, hanno sostanzialmente confermato in sede testimoniale la veridicità dei dati riportati nei bollettini (teste P__________ __________ p. 38). Sennonché, ritenuto che l’attore aveva a suo tempo contestato l’esagerata fatturazione della convenuta pretendendo che quest’ultima, oltre ad aver violato i suoi obblighi di appaltatore, aveva pure disatteso i suoi obblighi di direttore dei lavori (petizione p. 2, 22, 25 e 28, replica p. 2 e 10), si può senz’altro ritenere - come del resto inteso dal Pretore (sentenza p. 11 seg.) e non censurato nel gravame - che egli avesse con ciò pure contestato la necessità, l’utilità e l’economicità degli interventi fatturati, le modalità di gestione del cantiere (coordinazione degli artigiani, tempistica dei lavori, ecc.) e in generale quindi la correttezza dei costi esposti (cfr. petizione p. 25 e 28, replica p. 2 e 10). Stando così le cose, la conferma in sede testimoniale da parte degli estensori dei bollettini della sola veridicità dei dati ivi riportati non basta ancora per confermare la loro correttezza rispettivamente la correttezza della successiva fatturazione per fr. 524'824.65 (cfr. doc. 4 e 10, a cui andavano poi aggiunti gli importi fatturati dagli altri artigiani per fr. 441'999.35 [cfr. doc. 9]), che in definitiva, non comprovata da alcun testimone, avrebbe dovuto essere dimostrata da una perizia giudiziaria, in realtà non richiesta su questo punto. Oltretutto la prova peritale si sarebbe imposta già solo per verificare se la successiva fatturazione fosse conforme ai dati risultanti dai bollettini e alle tariffe professionali, circostanza questa che non è stata assolutamente dimostrata in sede di istruttoria, nemmeno dal teste S__________ __________, che si è in effetti limitato ad affermare di aver allestito i relativi riepiloghi e conteggi (p. 19 segg.), ma non ne ha poi confermato la correttezza. Per completezza di motivazione, si aggiunga che il perito giudiziario ha comunque evidenziato che la cifra esposta a suo tempo dalla convenuta avrebbe potuto essere raggiunta soltanto con una mole di lavori che, già a prima vista, risultava sproporzionata (delucidazione peritale p. 9) e che quei valori non erano realistici in una situazione di mercato normale (delucidazione peritale p. 10).

2.3 La convenuta non essendo dunque stata in grado di provare la correttezza della mercede di fr. 988'817.85 o di fr. 1’011'317.75 da lei pretesa, ci si deve pertanto fondare sull’importo di fr. 753'489.- ammesso in sede conclusionale (sia pure sulla base di una diversa ed erronea motivazione) dall’attore.

  1. La convenuta ritiene scioccante il fatto di essere con ciò tenuta a rifondere alla controparte anche il valore di opere che essa non avrebbe nemmeno fatturato (fr. 66’511.-). La questione non si pone in realtà in questi termini. Come detto, non avendo essa dimostrato l’ammontare della mercede a suo favore, occorre giocoforza partire dalla somma che la controparte era disposta a versarle a quel titolo, che per l’appunto è stata da lei indicata in fr. 753'489.-, rilevando che dal valore teorico dell’opera di fr. 820'000.- andavano dedotte le opere già comprese in quell’importo ma non eseguite. Poco importa poi se quelle considerazioni dell’attore, basate sulle perizie di parte e confermate nel suo principio dalla perizia giudiziaria, non erano corrette. Sta di fatto che, per entrambe le parti, almeno quella somma era dovuta.

  2. Ammesso con ciò da un punto di vista procedurale che l’importo che la convenuta avrebbe potuto esporre per le prestazioni da lei svolte era quello di fr. 753’489.- ammesso dall’attore, si tratta ora di esaminare se questi possa pretendere la rifusione di fr. 143'885.- per la presunta difettosità dell’opera realizzata. In questa sede (appello p. 24) la convenuta lo nega per due ragioni: innanzitutto per il fatto che la notifica dei difetti sarebbe tardiva essendo intervenuta solo il 29 ottobre 2003, ossia ad oltre 3 mesi dalla consegna dell’opera; e poi per il fatto che la quantificazione dei costi per l’eliminazione dei difetti sarebbe avvenuta riprendendo pari-pari le conclusioni peritali, che però erano immotivate e comunque non tali da consentire una pur minima verifica. Entrambe le censure sono infondate. La prima dev’essere disattesa per l’essenziale ragione che il contratto tra le parti (doc. M) era retto dalle norme SIA 118 (doc. SS), puntualmente richiamate in causa, le quali prevedono un periodo di garanzia per i difetti dell’opera di 2 anni, che, diversamente dalla regolamentazione legale (art. 367 e 370 CO), è nel contempo un periodo di notifica dei difetti medesimi, durante il quale il committente può dunque notificare in ogni tempo i difetti (art. 173 norma SIA 118; Gauch, op. cit., m. 2682 segg.; II CCA 15 aprile 1996 inc. n. 12.95.247, 7 gennaio 1998 inc. n. 12.97.220), così come del resto risulta dal contratto stesso (doc. M art. 8). Quanto alla seconda, non è innanzitutto vero che il perito giudiziario abbia confermato la valutazione dei periti di parte in merito ai costi per l’eliminazione dei difetti senza aver allora motivato il suo referto e senza aver con ciò permesso una pur minima verifica: nella perizia egli ha infatti spiegato, sia pure in modo succinto, le ragioni a sostegno delle sue conclusioni (perizia p. 10 e 11). E in ogni caso, la convenuta, contrariamente a quanto ha fatto per altre questioni (ad esempio con riferimento al valore di mercato dell’opera), non ha ritenuto di chiedergli ulteriori spiegazioni in sede di delucidazione peritale, censurando l’assenza di motivazione per la prima volta, e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), solo in questa sede. Oltretutto, riallacciandoci a quanto indicato in precedenza (consid. 1.2), si osserva che il giudice non aveva motivi particolari per fare astrazione dalle conclusioni peritali.

  3. Le ultime censure d’appello riguardano alcune pretese di risarcimento del danno (fr. 28'926.75 per i costi di ripristino della superficie circostante lo stabile danneggiata dalla convenuta, fr. 15'000.- per lo spostamento dei macchinari della tipografia dell’attore in vista del rifacimento della pavimentazione difettosa e fr. 15'220.05 relativi alle spese delle perizie di cui ai doc. A-C), che negli allegati preliminari erano state fatte valere dall’attore in modo assai succinto (petizione p. 30 seg.) e alle quali la convenuta si era opposta in modo altrettanto succinto, contestando la sussistenza di un benché minimo danno, il nesso di causalità, la propria colpa e l’inadempienza contrattuale in assoluto (risposta p. 18).

5.1 Il Pretore ha integralmente accolto la richiesta di rifusione dei costi di ripristino della superficie circostante lo stabile danneggiata dalla convenuta, rilevando da una parte come da una testimonianza (teste P__________ __________ p. 37) risultasse che il piazzale antistante lo stabile e un muretto erano stati rovinati da una pala meccanica utilizzata dagli operai della convenuta per rimuovere il materiale depositato, e dall’altra come il costo preventivato per la sistemazione del piazzale ammontasse a fr. 25'582.75 (recte: fr. 27'526.75 = fr. 25'582.50 + fr. 1'944.25 di IVA, cfr. doc. UU) e quello per la pulizia delle canalizzazioni e dei pozzetti a fr. 1'400.- (doc. VV), importi tra l’altro ritenuti corretti e giustificati anche dalla perizia giudiziaria (p. 15).

In questa sede (appello p. 26 seg.) la convenuta ritiene che in realtà nulla agli atti consentiva di determinarsi circa l’effettiva necessità dei citati lavori di ripristino e di apprezzare l’effettiva entità del danno in relazione a suoi presunti comportamenti, la deposizione testimoniale citata dal primo giudice, l’inconcludente perizia giudiziaria e i semplici preventivi versati agli atti non costituendo né la prova dell’esistenza del danno, né della sua quantificazione, né del rapporto di causalità, tanto più che non era provato che essa avesse distrutto completamente il piazzale in maniera tale da essere chiamata a risarcire il costo di un suo totale rifacimento a nuovo, per altro neppure eseguito. La censura è fondata solo nella misura in cui la convenuta contesta di dover pagare gli interventi per la pulizia delle canalizzazioni e dei pozzetti (fr. 1'400.-), tale richiesta non rientrando in effetti nel “danno per il ripristino della superficie circostante lo stabile danneggiata dalla convenuta” di cui era stato postulato il risarcimento negli allegati preliminari (petizione p. 30), poco importando se a quel momento, quale prova della bontà dell’importo richiesto, l’attore avesse pure indicato il doc. VV. La censura è invece infondata nella misura in cui ha per oggetto la somma relativa alle opere di pavimentazione del piazzale. Alla luce della menzionata testimonianza di P__________ __________ (cfr. pure doc. B foto n. 74 e 103) non si può in effetti ragionevolmente contestare che il piazzale sia stato danneggiato dalla convenuta, con il che le contestazioni iniziali della stessa - che come detto negava solo la sussistenza di un benché minimo danno, il nesso di causalità, la propria colpa e l’inadempienza contrattuale in assoluto (risposta p. 18) - dovevano essere disattese. Quelle da lei evocate per la prima volta in questa sede, e meglio l’assenza di un danno risarcibile a seguito della mancata esecuzione dei lavori per i quali erano stati presentati solo dei preventivi, la non necessità dei lavori di ripristino, l’eccessiva estensione della superficie da ripristinare e le critiche sull’ammontare del risarcimento, sono nuove e con ciò irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che il perito giudiziario, dai cui accertamenti non vi è motivo di dipartirsi (cfr. consid. 1.2), ha confermato, previo sopralluogo, la correttezza dell’importo preventivato nel doc. UU, ritenuto giustificato (perizia p. 15). Lo stesso aveva per altro fatto l’estensore del relativo preventivo (teste F__________ __________ p. 35).

5.2 Il giudice di prime cure ha ridotto a fr. 15'000.- la richiesta dell’attore volta alla rifusione dei costi per lo spostamento dei macchinari della sua tipografia in vista del rifacimento della pavimentazione difettosa, rilevando che il danno in questione, così stimato dal perito giudiziario (perizia p. 16), traeva origine dalla mancata rifinitura della pavimentazione (cfr. doc. A p. 9) riconosciuto nella perizia giudiziaria (p. 9, recte: p. 16).

In questa sede (appello p. 26 seg.) la convenuta ritiene che l’inconcludente e immotivata perizia giudiziaria e i semplici preventivi non permettevano di determinarsi sull’effettiva entità del danno e sull’effettiva necessità dei citati lavori di spostamento, per altro non effettuati e relativi a difetti non comprovati. La censura è fondata. Nonostante l’istruttoria abbia effettivamente provato la difettosità del pavimento della fabbrica, rovinato almeno nei punti indicati dalle foto n. 4, 5 e 7 della perizia di cui al doc. B, l’attore non ha in effetti dimostrato che il difetto in questione, il cui costo di riparazione era già compreso nei fr. 143'885.- considerati in precedenza (cfr. consid. 4), se non riparato gli avrebbe in futuro causato un’ulteriore perdita patrimoniale per la sua attività professionale, così che la sua eliminazione era necessaria. L’attore non ha così provato che la posizione di cui postulava il risarcimento costituiva un danno.

5.3 Il Pretore ha infine riconosciuto all’attore fr. 15'220.05 relativi alle spese per le perizie di cui ai doc. A-C, rilevando come quei referti, i cui costi erano stati ritenuti e corretti e giustificati anche dalla perizia giudiziaria (p. 17), si fossero resi necessari per constatare l’esistenza dei difetti e del minor valore dell’opera.

In questa sede (appello p. 28 segg.) la convenuta nega che le perizie di parte fossero necessarie per permettere all’attore di salvaguardare i propri diritti. La censura è parzialmente fondata. Per quanto riguarda le perizie allestite da T__________ , costate complessivamente fr. 5'267.05 (doc. CCC), si osserva che la prova a futura memoria relativa ai difetti di esecuzione (doc. B) e la conseguente stima dei costi per la sistemazione dei difetti dell’opera e dei lavori da terminare (doc. C), sostanzialmente confermate dalla perizia giudiziaria, erano sicuramente necessarie all’attore per far valere i suoi diritti, anche se la parte relativa ai costi occorrenti per terminare l’opera era di fatto superflua, ciò che giustifica di ridurre di metà la somma da risarcire all’attore. Analoghe considerazioni valgono per la triplice perizia fatta allestire da G __________ (doc. A.1-A.3). La prima parte della perizia (doc. A.1), costata fr. 4'035.- (doc. AAA), aveva lo scopo di verificare le cause e le responsabilità dei sorpassi dei costi e di quantificare l’entità dei lavori non eseguiti ma compresi nell’offerta (doc. A.1 p. 2): trattandosi di tematiche in gran parte non affrontate, non ritenute rilevanti nella causa o ancora non poste alla base delle pretese poi avanzate e riconosciute, le stesse non giustificano di principio un rimborso a favore dell’attore. Le altre due parti della perizia avevano per oggetto la determinazione del costo di mercato della ristrutturazione (doc. A.2), aspetto poi rivelatasi inutile in quanto quel valore era irrilevante nella fattispecie (cfr. consid. 2.1), rispettivamente la quantificazione dei costi da dedurre dal costo di mercato e di quelli per i lavori di finitura, di garanzia e di messa a norma di impianti ed elementi costruttivi (doc. A.3), aspetti questi almeno parzialmente rilevanti. Ora, se è vero che solo la prima parte della perizia, costata fr. 5'918.- (doc. BBB), è stata effettivamente pagata, è però altrettanto vero che l’allestimento della sua seconda parte, per la quale formalmente non è stato esposto alcun importo, non era di per sé avvenuto a titolo gratuito, il suo costo essendo stato inglobato nella prima (teste L__________ __________ p. 9), così che appare equo considerare che ogni parte era costata metà di quell’importo, con il che la somma che può essere caricata alla convenuta, corrispondente alla sola parte della seconda perizia risultata utile e con ciò necessaria, ammonta ad un quarto. All’attore, per le perizie di parte (doc. A-C), possono in definitiva essere attribuiti fr. 4'113.- (fr. 2'633.50 + fr. 1'479.50).

  1. Ne discende il parziale accoglimento dell’appello nel senso che l’importo che la convenuta è tenuta a restituire all’attore viene ridotto da fr. 148'942.80 a fr. 121'435.75 (fr. 699'400.- + fr. 143'885.- + fr. 27'526.75 + fr. 4'113.- ./. fr. 753'489.- ) oltre interessi ed accessori.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate su un valore litigioso di fr. 498'942.80, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che la tutto sommato lieve modifica del giudizio di primo grado non giustifica di riformare il dispositivo pretorile in materia di spese e ripetibili, per altro già assai favorevole per la parte convenuta.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 7 luglio 2008 di AP 1, ora AP 1, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 11 giugno 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

  1. La petizione 1° febbraio 2005 è parzialmente accolta.

Di conseguenza AP 1, ora Alasir SA, è tenuta a versare a AO 1 l’importo di fr. 121'435.75 oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2004.

  1. L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente all’importo di fr. 121'435.75 oltre interessi al 5% dal 12 agosto 2004.

  2. (invariato)

  3. (invariato)

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3’950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 4’000.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell’appellato, al quale l’appellante rifonderà fr. 8'000.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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