Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.06.2009 12.2008.127

Incarto n. 12.2008.127

Lugano 25 giugno 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2007.132 della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con istanza 18 luglio 2007 da

AO 1 rappr. dai RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 25'775.70 oltre interessi a titolo di stipendi arretrati per i mesi da febbraio ad aprile 2007, nonché di tredicesima mensilità del 2006 e 2007 e giorni di vacanza, festivi e di riposo non goduti;

domanda avversata in parte dalla convenuta, che ha aderito alle richieste di controparte unicamente per fr. 2'497.25 netti oltre interessi;

che il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG, con sentenza 26 maggio 2008 ha accolto limitatamente a fr. 19'589.75 netti oltre interessi e al versamento dei relativi oneri sociali;

appellante la convenuta che con atto di appello 6 giugno 2008 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di condannarla al pagamento di fr. 2'497.25 oltre interessi e di stralciare il dispositivo sul pagamento degli oneri sociali;

mentre l’istante con osservazioni 27 giugno 2008 postula la reiezione del gravame avversario;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. AO 1 è stato assunto da AP 1 dal 1° gennaio 2006 quale cuoco presso il ristorante __________ a __________. Il contratto, di durata indeterminata e disdicibile, trascorso il periodo di prova di un mese e nei primi cinque anni, con preavviso di un mese per la fine di un mese, prevedeva un salario lordo di fr. 4'000.- mensili (doc. A). Nel corso del 2006 lo stipendio è stato aumentato a fr. 5'000.- mensili. Con raccomandata 26 marzo 2007 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro (doc. C). L’8 giugno 2007 i RA 2, rappresentanti del lavoratore, hanno chiesto il pagamento di complessivi fr. 15'000.- per stipendi lordi da febbraio ad aprile 2007, così come della tredicesima per il 2006 e il 2007 e il pagamento dei giorni di vacanza (6.7), libero (23.5) e festivi (8) non goduti (doc. D). Il 19 giugno successivo i RA 2 hanno quantificato la richiesta testé menzionata in complessivi fr. 25'775.70 (doc. E). Con scritto 7 agosto 2007 (doc. G) la datrice di lavoro ha aderito alle domande del lavoratore unicamente per complessivi fr. 2'500.25 (fr. 2'437.45 di tredicesima per il 2006 e il 2007 + fr. 3'833.35 di vacanze e giorni di libero non goduti ./. fr. 3'770.55 pagati in eccesso).

B. Con istanza 18 luglio 2007 AO 1 ha convenuto AP 1 dinanzi alla Pretura del Distretto di Locarno città, chiedendo il pagamento di complessivi fr. 25'775.70 oltre interessi a titolo di stipendi arretrati per i mesi da febbraio ad aprile 2007, nonché di tredicesima mensilità del 2006 e 2007 e giorni di vacanza, festivi e di riposo non goduti. All’udienza di discussione 25 ottobre 2007 la convenuta si è opposta in parte all’istanza di controparte, aderendovi per fr. 2'497.25 netti oltre interessi. Ella ha affermato di aver versato al lavoratore un salario netto di fr. 4'000.- mensili (poi aumentati a fr. 5'000.- netti mensili), per evitare che "ulteriori versamenti dovuti al cuoco a vario titolo aumentassero in modo da porla in difficoltà". Di conseguenza, ella ha dedotto da quanto da lei versato al lavoratore (fr. 4'000.- x 3 mesi e fr. 5'000.- x 10) i salari arretrati richiesti da controparte, dipartendosi dallo stipendio al lordo di fr. 4'000.- rispettivamente di fr. 5'000.-, dai quali ha dedotto gli oneri sociali, e ha poi calcolato la tredicesima per il 2006 e il 2007, così come l’indennizzo per i 26.05 giorni di vacanze, libero e festivi non goduti. In replica l’istante ha precisato che gli importi da lui percepiti erano da considerarsi netti. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi allegati conclusivi. Con sentenza 26 maggio 2008 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG, ha accolto l’istanza per fr. 19'589.75 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2007 e ha ordinato alla convenuta di versare agli Istituti previdenziali competenti i relativi oneri sociali.

C. Con appello 6 giugno 2008 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato chiedendone la riforma, nel senso di condannarla unicamente al pagamento di fr. 2'497.25 oltre interessi e di stralciare il dispositivo sul pagamento degli oneri sociali. Con osservazioni 27 giugno 2008 l’istante postula la reiezione del gravame. Con ordinanza 9 marzo 2009 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 15 aprile 2009 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. Entrambe le parti non hanno risposto. Nulla osta quindi alla trattazione del presente gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il Segretario assessore ha ritenuto che il lavoratore aveva diritto a fr. 5'000.- netti mensili per i mesi da febbraio ad aprile 2007. Egli ha poi riconosciuto all’istante fr. 8'249.75 netti per vacanze non godute, giorni di libero e festivi non goduti, nonché complessivi fr. 2'500.- netti quale tredicesima per il 2006 e 2007. Il primo giudice ha infine dedotto dalle spettanze del lavoratore fr. 6'160.- per il vitto fornitogli dalla datrice di lavoro e ha quindi condannato quest’ultima al pagamento di complessivi fr. 19'589.75 netti.

  1. L’appellante contesta l’accertamento pretorile secondo il quale il salario di fr. 4'000.-, poi aumentato a fr. 5'000.-, era al netto dei contributi sociali.

2.1 Al riguardo, il Segretario assessore ha spiegato che seppure sul contratto di lavoro fosse indicato un salario lordo di fr. 4'000.- (aumentato poi a fr. 5'000.-), l’avvenuto versamento di tale importo in favore del lavoratore durante ben tredici mesi doveva essere considerato come una modifica del contratto, nel senso che tale importo doveva reputarsi al netto dei contributi sociali. Secondo il primo giudice, se la datrice di lavoro avesse voluto includere nel salario versato il pagamento della tredicesima e delle vacanze, giorni di riposo e festività non godute, allora ciò sarebbe dovuto figurare in modo chiaro sul contratto e sui singoli conteggi paga. Ciò che invece non è avvenuto.

2.2 Nella fattispecie la datrice di lavoro ammette di aver versato gli importi menzionati sopra al lavoratore, seppure nel contratto di cui al doc. A era previsto un salario di fr. 4'000.- lordi, ma sostiene di aver corrisposto un importo superiore allo stipendio netto quale acconto per tredicesima, vacanze, giorni di riposo e festivi non goduti oppure quale retribuzione per eventuali ore straordinarie. Ella afferma, invero, che lo scopo di tali acconti era quello di evitare in un secondo tempo sue difficoltà con il pagamento di tali ulteriori versamenti, dovuti a seguito degli elevati ritmi di lavoro, così come emersi dall’istruttoria. Al riguardo, ella afferma che "non ci voleva un genio, né un calcolo preciso per capire che presto il dipendente avrebbe maturato importanti pretese per tredicesima, indennità vacanze e festivi non goduti e/o lavoro straordinario". D’altra parte, ella precisa di non aver versato gli stipendi da febbraio ad aprile 2007 proprio in attesa di un conteggio finale che le avrebbe permesso di sapere in che misura computare sulle pretese del dipendente quanto da lei già versato. La tesi della datrice di lavoro di aver avanzato ogni mese un importo, peraltro non quantificato, per le vacanze che a detta della stessa il lavoratore non avrebbe senz’altro potuto godere vìola quanto previsto dalla normativa sul diritto del lavoro (come recentemente ribadito dal Tribunale federale: sentenza inc. 4A_66/2009 dell’8 aprile 2009, consid. 2), ove di principio finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO; cfr. anche Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6ª ediz., n. 9 ad art. 329d CO). D’altra parte, anche qualora si fosse in presenza di un caso eccezionale che avrebbe potuto giustificare il pagamento in denaro delle vacanze non godute, ciò che non è nella fattispecie, il relativo importo avrebbe dovuto figurare in modo chiaro dal contratto di lavoro e dai conteggi salariali. Il Tribunale federale ha invero spiegato che ammettere la validità, al riguardo, di un accordo secondo il quale nello stipendio è compresa anche tale remunerazione, senza precisare tale circostanza e i relativi importi, comporterebbe il rischio che il lavoratore creda erroneamente di aver ricevuto unicamente lo stipendio netto e di avere quindi ulteriori pretese a titolo di vacanze non godute (da ultimo: sentenza inc. 4A_66/2009 dell’8 aprile 2009, consid. 2.1; DTF 134 III 399 consid. 3.2.4.1, 129 III 493 consid. 3.2; 118 II 136 consid. 3b). Simile ragionamento vale anche per i giorni di riposo e i festivi non goduti. Lo stesso si può dire, altresì, per la tredicesima. Invero, in genere la stessa è versata alla fine dell’anno (Wyler, Droit du travail, 2ª ediz., pag. 173; cfr. anche clausola n. 12 cpv. 4 CCNL 2008 secondo la quale essa dev’essere versata al più tardi insieme al salario di dicembre). Nella fattispecie, tuttavia, non emerge che tale circostanza fosse stata indicata in modo chiaro al lavoratore. Occorre tuttavia precisare che quanto testé detto non comporta l’impossibilità, per il datore di lavoro, di dimostrare che, seppur in assenza di una distinzione chiara tra quanto versato a titolo di stipendio mensile e quanto pagato ad altro titolo, al lavoratore erano comunque chiare tali circostanze. Tuttavia, come verrà esposto in seguito, nemmeno ciò è emerso dal carteggio processuale. Quanto alle argomentazioni dell’appellante indicate sopra, esse si esauriscono in mere asserzioni di parte e sono ininfluenti ai fini del giudizio. Invero, quanto da lei esposto si fonda sul proprio punto di vista e nulla dimostra sulla percezione che il lavoratore potesse avere rispetto a quanto versatogli mensilmente.

2.3 La datrice di lavoro ritiene, inoltre, irragionevole reputare che quanto da lei versato al dipendente era da considerarsi quale stipendio netto, poiché ciò equivarrebbe a credere che il salario lordo ammontava a fr. 6'000.- oltre la tredicesima e alle ulteriori indennità. Il salario rivendicato dall’istante sarebbe quindi oltremodo eccessivo per rapporto al tipo di esercizio pubblico, alla sua precaria situazione finanziaria e agli altri salari da lei pagati, dato che il cuoco che ha sostituito l’istante percepiva fr. 4'200.- lordi. Ella soggiunge che non vi erano motivi per concedere un aumento salariale. Tuttavia, una volta ancora le sue asserzioni sono mere dichiarazioni di parte. Quanto al salario che la convenuta afferma aver pagato al cuoco che avrebbe sostituito l’istante, tale circostanza non sarebbe comunque influente ai fini del giudizio. Invero, da una parte tale importo è inferiore anche all’importo di fr. 5'000.- lordi rivendicato dall’istante. Inoltre, il salario è fissato, di principio, liberamente tra le parti. Tale libertà permette quindi distinzioni tra dipendenti, che risultano, tra le altre cose, dalla capacità delle parti di negoziare individualmente le proprie condizioni generali (Wyler, op. cit., pag. 175). Quanto, poi, al fatto che il lavoratore non abbia invocato l’esistenza di motivi di aumento del proprio salario, va precisato che le variazioni pattuite del salario non necessitano di motivazioni particolari per essere valide.

2.4 La convenuta ricorda, altresì, che con scritti 8 rispettivamente 19 giugno 2007 (doc. D e E) e nell’istanza, il lavoratore ha indicato che lo stipendio di fr. 5'000.- era al lordo degli oneri sociali, per poi sostenere che tale importo era da considerarsi al netto unicamente all’udienza di discussione. Sebbene tale modo di procedere potrebbe lasciar credere in un primo momento che al lavoratore fosse chiaro che quanto da lui ricevuto era un importo al lordo dei contributi sociali, l’indicazione di "lordi" è stata utilizzata in maniera erronea dal rappresentante dell’istante. Invero, domandando nelle richieste di giudizio il pagamento, tra le altre cose, di fr. 15'000.- per stipendi arretrati, senza spiegare che da tale importo andavano dedotti gli oneri sociali, il lavoratore ha di fatto espresso la sua volontà di ricevere tali importi al netto.

2.5 La datrice di lavoro rinvia, a suffragio della propria tesi, alle testimonianze di __________ e di __________. Il primo ha dichiarato "secondo quanto mi risulta, il salario lordo di AO 1 era di fr. 5'000.- lordi al mese. Avevo discusso con mia figlia di pagare le vacanze e la tredicesima mediante acconti e non tutto alla fine dell’anno" (verbale 29 gennaio 2008, pag. 4). La seconda ha affermato: "sono al corrente della paga del signor AO 1 perché ho spesso aiutato la signora AP 1 in ufficio. Il suo stipendio ammontava a fr. 5'000.- lordi" (loc. cit., pag. 7). Se non che, tali testimonianze non sono di ausilio ai fini del giudizio già per il motivo che riferiscono su quanto eventualmente inteso dalla convenuta, ma nulla dicono sulla questione di sapere se al lavoratore fosse chiaro che quanto da lui ricevuto non corrispondeva allo stipendio netto.

2.6 La convenuta afferma che il lavoratore non avrebbe mai rivendicato alcunché, prima della missiva 8 giugno 2007, a titolo di tredicesima o altre retribuzione, motivo per cui gli era perfettamente noto che il salario a lui versato mensilmente non era di fr. 5'000.- netti. Anche tale censura non può essere condivisa. Invero, di regola il datore di lavoro non può invocare il trascorrere del tempo per opporsi alle pretese del lavoratore che tarda a farle valere, per esempio attendendo la fine del rapporto di lavoro, fatto salvo che sia intervenuta nel frattempo la prescrizione delle stesse (Wyler, op. cit., pag. 266). Anche il fatto, invocato dalla convenuta, che il lavoratore avrebbe sollevato contestazioni al contenuto della sua missiva 7 agosto 2007 unicamente all’udienza di discussione 25 ottobre 2007, non significa automaticamente che egli avesse rinunciato alle proprie pretese.

2.7 Secondo la datrice di lavoro, poi, una modifica del contratto di cui al doc. A avrebbe dovuto avvenire per iscritto. Come spiegato dal Segretario assessore, cui si rinvia (sentenza impugnata, consid. 3), la fissazione dello stipendio può avvenire anche oralmente o per atti concludenti, tranne nel caso in cui un contratto normale di lavoro non prescriva la forma scritta. Lo stesso dicasi per una modifica successiva. L’art. 9 cpv. 1 CCNL 98, peraltro, si limita a consigliare la forma scritta. La convenuta non spiega perché nella fattispecie la modifica contrattuale sarebbe dovuta avvenire per iscritto, sicché al riguardo l’appello è finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

2.8 La convenuta ritiene che a comprova che l’importo da lei versato mensilmente comprendeva un anticipo per tredicesima, vacanze, giorni di riposo e festivi non goduti, vi sarebbe il calcolo da lei esperito, in esito del quale si otterrebbe un’eccedenza di soli fr. 2'497.25. Tuttavia, si ribadisce che anche se la datrice di lavoro avesse inteso suddividere i pagamenti come da lei sostenuto, ciò non sta ancora a significare che tale modo di procedere fosse riconoscibile al lavoratore. Anche al riguardo l’appello è quindi da respingere.

2.9 L’appellante conclude, su questo punto, affermando che il lavoratore ha calcolato le spettanze a titolo di tredicesima, di vacanze, di giorni di riposo e festivi sulla base di fr. 5'000.- lordi mensili, e quindi era a conoscenza che l’importo da lui ricevuto non era da considerarsi al netto dei contributi sociali. Come spiegato (sopra, consid. 2.4), l’indicazione di "lordi" è stata frutto di un errore, dato che nelle richieste di giudizio l’istante ha domandato il pagamento, tra le altre cose, di fr. 15'000.- per stipendi arretrati, senza spiegare che da tale importo andavano dedotti gli oneri sociali. Di conseguenza, egli ha in definitiva reputato tali pagamenti al netto degli oneri sociali. Come sostenuto dall’appellante, egli ha calcolato la tredicesima, la retribuzione per le vacanze, i giorni di riposo e i festivi su un salario di fr. 5'000.-, che il CCNL 98 prevede al lordo (art. 12 cpv. 3, 16 cpv. 5, 17 cpv. 5 e 18 cpv. 3). Tuttavia, per i motivi testé esposti non si può desumere da tale circostanza che egli abbia reputato che i fr. 5'000.- versategli mensilmente dalla datrice di lavoro fossero comprensivi della tredicesima e della retribuzione per vacanze, giorni di riposo e festivi non goduti. In definitiva, il Segretario assessore ha correttamente ritenuto che il lavoratore percepiva un salario di fr. 5'000.- netti mensili.

  1. L’appellante ripropone, poi, il calcolo delle spettanze salariali da lei eseguito negli allegati preliminari e nelle conclusioni. Ella non si confronta quindi in alcun modo con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

  2. La convenuta ha chiesto, infine, la riforma del giudizio impugnato nel senso di stralciare il dispositivo n. 1.2 sul versamento agli Istituti previdenziali preposti degli oneri sociali relativi all’importo che è stata condannata a pagare all’istante. Anche su questo punto, tuttavia, ella non si confronta con la sentenza pretorile, di modo che l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

  3. Per i motivi che precedono, nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano né tasse di giustizia né spese (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Secondo giurisprudenza, la parte vittoriosa rappresentata dall’associazione di categoria ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-, considerato che la convenuta è stata condannata dal Pretore al pagamento di fr. 19'589.75 oltre al versamento degli oneri sociali e che l’appellante riconosce di dover versare unicamente fr. 2'497.25.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 6 giugno 2008 di AP 1 è respinto.

  2. Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 150.- per ripetibili.

  3. Intimazione:

  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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