Incarto n. 12.2008.106
Lugano 16 ottobre 2008/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI(CL).2007.133 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 12 luglio 2007 da
AP 1 rappr. da RA 2
contro
AO 1 RA 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 30'000.– oltre interessi a titolo di indennità giornaliere di malattia, domande avversate dalla convenuta;
domande che il Segretario assessore ha evaso con sentenza 7 maggio 2008 respingendo l'istanza e condannando l'istante a rifondere alla convenuta fr. 1'200.– a titolo di ripetibili;
appellante l'istante che, con atto d'appello 19 maggio 2008, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni del 10 giugno 2008 la convenuta propone la reiezione dell'appello, con protesta di ripetibili di seconda sede;
preso atto che all’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, pubblicata in DTF 134 I 184), l’appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre la convenuta non ha risposto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: 1. Il 31 maggio 2005 AO 1 (in seguito AO 1) e AP 1 hanno sottoscritto un contratto quadro di lavoro nell'ambito di un'attività a carattere temporaneo (doc. D). Il contratto in questione prevede una clausola 4.9 relativa all'infortunio:
“Durante l'esecuzione di un incarico presso una ditta utente, il collaboratore temporaneo è assicurato presso la __________ contro i rischi d'infortuni professionali e – qualora lavori almeno 8 ore alla settimana – contro i rischi d'infortuni extraprofessionali, giusta le disposizioni legali in vigore (vedi Promemoria n° 2 concernente detta assicurazione).
Le prestazioni della S__________ sostituiscono l'obbligo di versare il salario giusta l'art. 324a CO. Dal momento dell'accettazione dell'infortunio da parte della S__________, AO 1 versa al collaboratore temporaneo il salario durante il periodo d'attesa, in applicazione dell'art. 324b CO, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o che sia stato stipulato per più di tre mesi (art. 324a CO).”
Il contratto prevede pure la seguente clausola 4.7 relativa all'Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia:
“Il collaboratore temporaneo è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia (vedi Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA) presso la società d'assicurazione V__________ __________ SA fino alla scadenza del contratto d'incarico. La perdita di guadagno viene pagata a partire dal terzo giorno e copre, per una durata limitata, l'80% del guadagno medio giornaliero calcolato a partire dall'inizio dell'anno o quello della durata effettiva dell'incarico se essa è più corta.
In ogni modo, il diritto ad un'indennità cessa, in caso di disdetta del contratto, l'ultimo giorno d'incarico. E' inoltre fatto riferimento alle condizioni generali d'assicurazione che sono parte integrante del presente contratto (vedasi Promemoria 1 concernente detta assicurazione).
Le prestazioni dell'assicurazione sostituiscono l'obbligo di versare il salario secondo l'art. 324a CO.
Per avere diritto alle prestazioni di cui sopra, è obbligatoria la presentazione di un certificato medico valido entro 3 giorni”.
Al contratto sono allegati i menzionati Promemoria n. 1 e 2 (doc. E).
Il 31 maggio 2005, AP 1 – con riferimento al contratto quadro sopra citato – ha stipulato un contratto d'incarico con la AO 1 mediante il quale è stato messo a disposizione di I__________ __________ Sagl, in qualità di lavoratore edile (doc. G) a far tempo dal 2 giugno 2005. Con successivi contratti d'incarico egli è poi stato messo a disposizione, sempre quale lavoratore edile, di P__________ & __________ SA, dall'8 giugno 2005 (doc. H), di . S AG, dal 4 luglio 2005 (doc. I) e della ditta G__________ & S__________, dal 7 novembre 2005 (doc. L).
Il 25 novembre 2005, AP 1 è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, divenendo totalmente inabile (doc. N); la S__________ ha di conseguenza incominciato a versare le indennità previste (doc. R). Con lettera 23 gennaio 2006, AO 1 ha notificato a AP 1 la disdetta del contratto d'incarico, con il quale era stato messo a disposizione della ditta G__________ & S__________, ciò con effetto dal 1° febbraio 2006 in base alla clausola 7 del contratto quadro di lavoro (doc. Q). Con decisione 13 luglio 2006 (doc. O), S__________ stabiliva l'interruzione delle prestazioni assicurative (indennità giornaliere e spese di cura) a far tempo dal 1° agosto 2006, ritenuto che, a suo dire, la sintomatologia che l'assicurato ancora presentava non era più da ritenersi in relazione causale con l'infortunio del 25 novembre 2005, “bensì da attribuire ad affezioni di natura extra-infortunistica, come documentato dai diversi accertamenti clinici e diagnostici”; nella decisione veniva pure indicato che “ulteriori prestazioni a titolo di inabilità lavorativa e cura medica” non andavano quindi “più a carico dell'assicurazione infortuni, ma – semmai – a carico del competente assicuratore malattia” (RA 1 SA) [doc. O]. Questa decisione è stata confermata dalla stessa S__________ il 28 agosto 2006 in evasione dell'opposizione presentata da AP 1 (doc. P). Con lettera 25 ottobre 2006, V__________ SA ha comunicato a AP 1 di non riconoscere “il diritto alle indennità giornaliere” in base al contratto collettivo per perdita di salario in caso di malattia, in quanto “il suo mandato lavorativo presso la società AO 1” era “terminato il 1° febbraio 2006” e “l'incapacità lavorativa dovuta a malattia” si era verificata “dopo la sua uscita dal contratto collettivo citato, ovvero il
1° febbraio 2006” (doc. AB).
All'istanza si è opposta la convenuta, evidenziando che non c'erano dubbi “circa l'avvenuto licenziamento, giacchè la comunicazione con la quale è stato comunicato il licenziamento parla chiaramente della disdetta del contratto d'incarico” e che la sorte del contratto quadro di lavoro è irrilevante perché la copertura assicurativa copre unicamente i contratti d'incarico. Secondo la convenuta, la richiesta di risarcimento andava respinta perché il licenziamento è avvenuto regolarmente durante il periodo d'infortunio, mentre il caso di malattia è avvenuto successivamente, quando non vi era più rapporto di lavoro.
Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire personalmente alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
Con sentenza 7 maggio 2008, il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l'istanza, condannando l'istante a rifondere alla convenuta fr. 1'200.– a titolo di ripetibili. Secondo il primo giudice il contratto d'incarico che legava l'istante e la convenuta per lo svolgimento dell'attività presso la ditta G__________ & S__________ SA è stato validamente disdetto – con preavviso di due giorni – per fine gennaio 2006. Il fatto che il contratto quadro di lavoro fosse eventualmente ancora in vigore, nulla toglierebbe all'avvenuto scioglimento del contratto individuale di lavoro testè citato per fine gennaio 2006, come nulla toglierebbe la circostanza secondo cui S__________ abbia continuato anche dopo tale data a versare le sue indennità per l'infortunio occorso a AP 1 il 25 novembre 2005. Il primo giudice aggiunge che si può affermare che l'istante ha subìto le conseguenze di una malattia a partire dal 31 luglio 2006; non essendo egli più stato al beneficio di un contratto di lavoro al momento del sopraggiungere di tale malattia, non può, a suo dire, pretendere di beneficiare di un salario o di una prestazione sostitutiva del salario. Altrimenti detto, conclude il primo giudice, la perdita di guadagno per l'infortunio subìto da AP 1 è stata rettamente presa a carico, oltre la durata del rapporto di lavoro, da S__________; l'istante non è dunque stato privato delle indennità che avevano incominciato ad essere corrisposte prima della fine del contratto. In seguito però, allorquando alla base dell'incapacità lavorativa è subentrata un'altra causa (malattia), vale a dire il 1° agosto 2006, l'istante non era (più) al beneficio di un contratto di lavoro, per cui non sussisteva (più) un obbligo della datrice di lavoro di informare il lavoratore del suo diritto al passaggio ad un'assicurazione individuale.
AP 1 è insorto con appello 19 maggio 2008, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle osservazioni del 10 giugno 2008 AO 1 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
in diritto: 7. Mediante ordinanza 11 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. L’appellante ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato, mentre la convenuta non ha risposto. Nulla osta quindi alla trattazione del presente gravame.
Allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia non entra in considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di inesecuzione del contratto (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (II CCA 8 gennaio 2007 inc. 12.2006.3, 7 febbraio 2007 inc. 12.2006.55, 8 novembre 2007 inc. 12.2006.215; DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n. 4C.50/2002 del 25 aprile 2002). Ciò vale, nell'ambito del lavoro temporaneo, anche per il prestatore nei confronti del lavoratore (Wyler, op. cit., pag. 288). L'onere di provare il mancato adempimento dell'obbligazione da parte del datore di lavoro (prestatore), compete al lavoratore (art. 183 CPC, in relazione con l'art. 8 CC).
8 giugno 2005 (doc. H), di __________ AG, dal 4 luglio 2005 (doc. I) e della ditta G__________ & S__________, dal 7 novembre 2005 (doc. L). Le predette imprese acquisitrici soggiacciono al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale (CNM 2006). Conformemente all'art. 65 n. 1 CNM 2006, in caso d'infortunio di un lavoratore sottoposto al CNM il datore di lavoro (prestatore) non deve versare alcuna prestazione fintanto che le prestazioni assicurative dovute dalla S__________ coprono l'80% del guadagno assicurato. I giorni di attesa della S__________ devono essere pagati dal datore di lavoro nella misura dell'80% del guadagno assicurato. Viene così tacitato l'obbligo da parte del datore di lavoro di versare il salario ai sensi dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione nella clausola 4.9 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di lavoro sottoscritto dalle parti, che ne delimita la durata al periodo di “esecuzione di un incarico presso una ditta utente”.
Secondo l'art. 64 n. 1 CNM 2006, il datore di lavoro deve inoltre stipulare un'assicurazione collettiva per i lavoratori assoggettati al CNM che garantisca un'indennità giornaliera dell'80% dell'ultimo salario versato secondo l'orario di lavoro contrattuale normale. Con il versamento dell'indennità giornaliera dell'assicurazione collettiva viene interamente tacitato l'obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 324a e 324b CO. Questi obblighi trovano la loro esplicitazione nella clausola 4.7 – riportata sopra (consid. 1) – del contratto quadro di lavoro sottoscritto dalle parti, in base alla quale “il collaboratore temporaneo” AP 1 è stato “assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia”, conformemente alla LCA, “presso la società d'assicurazione V__________ __________ SA fino alla scadenza del contratto d'incarico”.
9.1 Il 5 dicembre 2005 AO 1 ha segnalato a S__________ l'infortunio sul lavoro di cui è stato vittima AP 1 in data 25 novembre 2005 (doc. N). Non è contestato che AO 1, nel periodo di attesa, e S__________, nel seguito, hanno versato a AP 1 l'80% del salario assicurato. L'appellante non pretende – né tanto meno lo ha preteso in prima sede – che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione V__________ fosse tenuta a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a complemento delle indennità S__________, fino a concorrenza della totalità del salario perduto. Neppure sostiene che in base al CNM 2006 il datore di lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una simile copertura assicurativa. Del resto, quantificando il danno, egli si è limitato a far valere le indennità di malattia che avrebbe perso a partire dal 1° agosto 2006.
9.2 L'appellante contesta per contro che il contratto di lavoro con l' AO 1 sia terminato il 1° febbraio 2006. Egli non eccepisce che la disdetta sia stata data in tempo inopportuno e, quindi, sia nulla a norma degli art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO, limitandosi a sostenere che, essendo in presenza di contratti a catena, la disdetta andrebbe “posticipata almeno fino al 23 febbraio 2006 (un mese di preavviso secondo il contratto quadro cfr. punto 7)”. Secondo il ricorrente, il rapporto di lavoro sarebbe tuttavia terminato solo nel luglio 2006. A sostegno di ciò egli adduce “l'ambiguità della comunicazione del 23 gennaio 2006”, il fatto che gli sarebbe stata versata l'indennità giornaliera fino a luglio 2006, le risultanze del certificato di lavoro 11 gennaio 2007 e l'attestato per l'assoggettamento fiscale rilasciato il 25 gennaio 2006 (recte, 2007) dal quale si evincerebbe che il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 16 luglio 2006, come pure le dichiarazioni della teste signora J__________. A torto.
9.3 L'appellante sostiene in primo luogo che saremmo in presenza di contratti a catena, per cui per determinare il termine di disdetta non ci si dovrebbe basare sull'ultimo contratto d'incarico della durata di tre mesi, con conseguente termine di disdetta di due giorni, quanto piuttosto sull'intero periodo nel quale egli ha lavorato per le varie imprese acquisitrici. In altri termini egli ritiene di aver maturato una certa anzianità di servizio di cui occorrerebbe tener conto, con la conseguenza che il termine di disdetta sarebbe di un mese e la fine del rapporto di lavoro slitterebbe in ogni caso al 23 febbraio 2006. La tesi del ricorrente non può tuttavia essere condivisa, ritenuto che – se è pur vero che non sembra esserci stata interruzione temporale tra un incarico e l'altro – gli incarichi di lavoro temporaneo sono stati eseguiti presso imprese acquisitrici sempre differenti. Il succedersi dei contratti non è dunque lesivo del divieto dei contratti a catena (Wyler, op. cit., pag. 453-454; DTF 129 III 124). Su questo punto l'appello si rivela pertanto infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la disdetta del 23 gennaio 2006 non pecca di ambiguità. Esprime anzi in modo chiaro la volontà del datore di lavoro (prestatore) di sciogliere – quindi disdire – per il 1° febbraio 2006 il contratto d'incarico con il quale dal 7 novembre 2005 AP 1 era stato messo a disposizione della ditta G__________ & S__________. Il lavoratore, con la lettera di disdetta, veniva pure informato che le prestazioni assicurative continuavano. Ciò che in effetti è avvenuto con il versamento delle indennità S__________. Il fatto che queste indennità siano dipoi state versate a AP 1 fino al luglio 2006 per il tramite dell' AO 1, non comprova che il rapporto di lavoro – e meglio il contratto d'incarico per lavorare presso la ditta G__________ & S__________ – abbia avuto validità fino al predetto mese. Tanto meno il perdurare del menzionato rapporto contrattuale trova conferma nel certificato di lavoro 11 gennaio 2007 e nell'attestato per l'assoggettamento fiscale rilasciato il
25 gennaio 2006 (recte, 2007). Questi attestati fanno infatti riferimento in modo improprio al versamento di un salario. Se fosse esistito un rapporto di lavoro, con conseguente versamento di un salario, sarebbero in effetti stati dedotti i contributi per le assicurazioni sociali AVS/AI/IPG; ciò che non è stato il caso. La conferma della non sussistenza del contratto d'incarico dopo il 1° febbraio 2006 è data anche dal fatto che, dopo tale data, al lavoratore non sono più stati versati – quanto meno per il tramite di AO 1 – gli assegni familiari a norma degli art. 6 e segg. Legge cantonale sugli assegni di famiglia (dac. R). Anche le affermazioni della teste __________ J__________ dimostrano del resto semmai che il contratto d'incarico con la ditta G__________ & S__________ era stato disdetto per il 1° febbraio 2006 e che nulla impediva di concludere nuovi contratti d'incarico allorquando l'interessato fosse stato nuovamente abile al lavoro e ricollocabile. Le argomentazioni d'appello cadono pertanto nuovamente nel vuoto, per cui è assodato che il contratto d'incarico in questione è giunto a scadenza il 1° febbraio 2006.
10.1 L'agire del datore di lavoro va infatti esaminato in concreto. Egli è tenuto al risarcimento solo qualora sia provato che l'assicurazione non ha versato indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, perché il datore di lavoro (prestatore) non ha ossequiato agli obblighi contrattuali e convenzionali e da ciò ne è derivato un danno per il lavoratore.
10.1.1 Per quanto qui concerne, risulta dagli atti che AO 1 ha assicurato AP 1 contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso V__________ __________ SA “fino alla scadenza del contratto d'incarico” (doc. D, clausola n. 4.7). Non risulta – né tantomeno l'appellante lo sostiene – che AO 1 fosse tenuta (contrattualmente o in base al CNM 2006) a garantire una copertura assicurativa per perdita di guadagno in caso di malattia intervenuta dopo il termine dei singoli contratti d'incarico. Come detto (sopra, consid. 9.2 e 9.3), l'ultimo contratto d'incarico – quello mediante il quale AP 1 era stato messo a disposizione della ditta G__________ & S__________ è terminato il 1° febbraio 2006. A tale data è pure terminata la copertura assicurativa garantita dall'assicurazione collettiva per perdita di guadagno in caso di malattia, stipulata da AO 1 presso V__________ __________ SA. Si pone dunque il quesito a sapere se la malattia per la quale AP 1 avanza pretese di indennità assicurative sia iniziata prima oppure dopo tale data. Nella prima eventualità si dovrebbe dipoi esaminare se il passaggio del lavoratore dall'assicurazione collettiva all'individuale sia stato garantito a norma del CNM 2006 e, nella negativa, determinarsi sulle responsabilità del datore di lavoro (prestatore) e sul danno; nella seconda eventualità, nessuna prestazione assicurativa sarebbe comunque dovuta al lavoratore e, di conseguenza, i presupposti del danno imputabile al datore di lavoro sarebbero a priori esclusi.
10.1.2 V__________ __________ SA, negando a AP 1 la copertura assicurativa, ha sostenuto che “l'incapacità lavorativa dovuta a malattia” si sarebbe verificata a partire dal 1° agosto 2006 (doc. AB). Invero dagli atti risulta che l'infortunio sul lavoro di cui è stato vittima l'appellante il 25 novembre 2005 ha provocato postumi infortunistici che hanno causato l'inabilità al lavoro dell'interessato fino al 31 luglio 2006 (doc. O, P e V). Come detto (sopra, consid. 9.1 ), S__________ ha versato a AP 1 l'80% del salario assicurato fino alla predetta data e l'appellante non pretende – né tanto meno lo ha preteso in prima sede – che, per l'infortunio in questione, l'assicurazione V__________ fosse tenuta a versare – dopo il periodo d'attesa – indennità, a complemento delle indennità S__________, fino a concorrenza della totalità del salario perduto o che in base al CNM 2006 il datore di lavoro (prestatore) fosse tenuto a garantire una simile copertura assicurativa. Secondo gli accertamenti di S__________, cinque mesi dopo l'infortunio in questione, si sarebbe “sviluppata una sintomatologia all'articolazione sacro-iliaca a sinistra” e sarebbero apparsi “problemi al ginocchio destro e anche alla spalla destra” non causali con l'infortunio (doc. V, pag. 3 verso il basso e pag. 4 verso l'alto). I predetti accertamenti hanno dipoi fondato le decisioni S__________ del 13 luglio 2006 (doc. O) e 28 agosto 2006 (doc. P), non oggetto di ulteriore impugnativa presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni. Non vi è dunque motivo per scostarsi dai predetti accertamenti che fanno risalire l'insorgere delle malattie non coperte dalla S__________ al mese di aprile 2006. Del resto l'appellante non sostiene più – diversamente da quanto parrebbe aver fatto opponendosi alla prima decisione S__________, sulla base dei certificati medici 24 luglio 2006 del dott. Liverani e 31 luglio 2006 dell'A__________ __________ della Regione __________ (doc. P, pag. 4 verso il basso) – che vi sarebbe un rapporto di causalità tra l'infortunio del 25 novembre 2005 e le sintomatologie/malattie presenti allorquando S__________ ha cessato di corrispondere le proprie prestazioni. Trattandosi di malattie apparse almeno due mesi dopo il 1° febbraio 2006 (termine di scadenza dell'ultimo contratto d'incarico) la copertura assicurativa della V__________ __________ non era più data né tantomeno – come detto sopra (consid. 10.1.1) – necessaria. A titolo abbondanziale va rilevato che dagli atti non risulta che all'insorgere delle predette sintomatologie/malattie, nell'aprile 2006, l'appellante abbia presentato entro tre giorni ad AO 1 un certificato medico a norma della clausola 4.7 del contratto quadro di lavoro; del resto, anche se lo avesse fatto, non essendo vigente un contratto d'incarico, RA 1 non avrebbe dovuto versare alcuna indennità. Ne consegue che non avendo l'istante provato – e l'onere della prova incombeva solo a lui (art. 8 CC) – che le malattie in questione siano insorte prima del 1° febbraio 2006, ogni prestazione assicurativa per perdita di guadagno in caso di malattia risulta a priori esclusa. Nessun danno è quindi imputabile al datore di lavoro (prestatore) per il suo agire.
10.2 In ragione di quanto sopra – essendo comunque esclusa a priori, nella fattispecie ora in esame, una copertura assicurativa per le malattie in oggetto, insorte dopo la scadenza del contratto d'incarico – può restare indeciso il quesito a sapere se l'assicurazione stipulata da AO 1 a garanzia dello stipendio del dipendente in caso di malattia sia conforme alle disposizioni vincolanti del CNM 2006.
12.Per i motivi che precedono, l'appello dev’essere respinto. Non si prelevano tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale è di
fr. 30'000.–.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
L’appello 19 maggio 2008 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).