Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.10.2008 12.2007.97

Incarto n. 12.2007.97

Lugano 16 ottobre 2008/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Verzasconi (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.24 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 9 febbraio 2006 da

AP 1 AP 2 tutti rappr. dall’ RA 2

contro

AO 1 rappr. dall’ RA 1

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'500.- oltre a interessi al 5% dal 19 agosto 2003, domanda avversata dalla convenuta la quale ha chiesto la reiezione della petizione e che il Pretore ha respinto con decisione del 26 marzo 2007;

appellanti gli attori che con atto di appello del 27 aprile 2007 chiedono in via principale la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi e in via subordinata l’accollo delle spese giudiziarie alla convenuta;

a

mentre la convenuta con osservazioni 4 giugno 2007 postula la reiezione integrale del gravame, con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto: A. Sul foglio ufficiale n. 41 del 23 maggio 2003, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno (in seguito UEF) ha pubblicato l’avviso di incanto unico del foglio PPP n. , una quota di comproprietà di 22/1000 del fondo base particella n. __________ RFD di M appartenente a I__________, D__________ e R__________, con diritto esclusivo sull’appartamento n. 2 composto di 2 locali-cucina e servizi al piano terreno. Il valore di stima peritale indicato era di fr. 330'000.-. Il 19 agosto 2003 si è tenuto l’incanto. Dopo aver dato lettura delle condizioni di incanto, dell’elenco oneri e della descrizione dei beni da realizzare e fatte le necessarie comunicazioni, il fondo è stato attribuito al secondo turno d’asta, senza aggravi, a AP 2 e AP 1, in ragione di ½ ciascuno per il prezzo di fr. 242'000.-.

B. Con scritto del 14 giugno 2005, AP 2 e AP 1 hanno chiesto delucidazioni all’UEF circa l’aggiudicazione e la proprietà del posteggio, che essi avevano ritenuto come facente parte dell’appartamento e annesso all’oggetto dell’incanto. La perizia commissionata allo studio tecnico __________ comprendeva infatti nella stima del valore dell’immobile anche il posteggio per un valore di fr. 30'000.- e per un complessivo di fr. 330'000.- indicato quale valore di stima peritale nella comunicazione ufficiale dell’incanto. Essi avrebbero inoltre locato il posteggio al locatario dell’appartamento, nella convinzione appunto che lo stesso fosse stato ceduto con l’appartamento. Il 22 giugno 2005 l’UEF ha comunicato a __________ e AP 1 che, contrariamente a quanto ritenuto, oggetto dell’asta era unicamente la PPP n. __________ (l’appartamento), mentre il posteggio era intavolato, unitamente ad altri, alla PPP , che non era stata alienata. Reputando chiara la descrizione dell’immobile realizzato e precisamente determinabile l’oggetto di vendita, l’UEF non ha quindi ritenuto di disquisire oltre la questione e non è entrato nel merito della domanda di risarcimento danni richiesto da AP 2 e AP 1. Il giorno successivo, 23 giugno 2006, AP 2 e AP 1 hanno inoltrato al Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino una notifica di danno ai sensi dell’art. 19 della legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp) per un importo di fr. 45'000.- oltre a interessi al 5% dal 19 agosto 2003. Con risposta del 24 novembre 2005, la Divisione della giustizia ha riconosciuto una sua parziale responsabilità nella misura di fr. 5'500.-, nel frattempo corrisposti a AP 2 e AP 2. Nel seguito questi ultimi hanno acquistato separatamente, per via privata, la quota di comproprietà sulla PPP n. __________ corrispondente al posteggio assegnato all’appartamento già posseduto da I, D__________ e R__________, per il prezzo di fr. 20'000.-.

D. Il 9 febbraio 2006 AP 2 e AP 1 hanno convenuto in giudizio la Repubblica e Cantone Ticino chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 16'500.- corrispondenti alla differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto del posteggio, maggiorato di fr. 2'000.- per spese sostenute, e l’indennità riconosciuta dallo Stato. Queste domande sono state avversate dalla convenuta, la quale ha chiesto la loro integrale reiezione.

E. Con sentenza del 26 marzo 2007 il Pretore ha respinto la petizione e ha condannato gli attori al pagamento di fr. 1'000.- per spese processuali e fr. 2'000.- per ripetibili.

F. Avverso la sentenza del Pretore, il 27 aprile 2007 AP 2 e AP 1 hanno presentato appello, chiedendo in via principale l’accoglimento della petizione e in via subordinata, nel caso di reiezione della petizione, hanno postulato che alla convenuta non venissero attribuite ripetibili. Dei motivi si dirà nei considerandi. Con osservazioni del 4 giugno 2007 la convenuta ha postulato la reiezione dell’appello.

Considerando

in diritto: 1. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta avanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano delle critiche ad un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.

  1. Ciò premesso, si constata che l'appello degli attori è costituito per buona parte dalla letterale trascrizione di lunghi brani delle conclusioni presentate al Pretore il 15 febbraio 2007, fatta eccezione per alcune modifiche redazionali comunque non sostanziali e mai riferite alla sentenza dedotta in giudizio, ed è perciò, per i motivi esposti al precedente considerando, irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile. Per il rimanente, solo raramente si trovano nell’allegato ricorsuale delle critiche puntuali alle argomentazioni di fatto o di diritto della decisione dedotta in giudizio, limitandosi gli appellanti a prolisse argomentazioni, di carattere assolutamente generico e finanche nuove e prive di ogni riferimento alla decisione pretorile. L’atto di appello sarebbe già per questi motivi, come sopra ricordato, inammissibile. Ma, ad ogni modo, lo stesso si rivela privo di fondamento anche nel merito.

  2. A ragione il Pretore non ha giudicato la fattispecie sulla base della legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp). Secondo l’art. 5 cpv. 1 LEF, infatti, il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dalle amministrazioni speciali del fallimento nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge federale sull’esecuzione e sul fallimento. Il cpv. 2 del medesimo articolo nega al danneggiato l’azione diretta nei confronti del colpevole; il diritto cantonale disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno (v. art. 5 cpv. 3 LEF). Gli stessi principi sono ribaditi all’art. 8 LALEF, che stabilisce espressamente l’applicazione per analogia dei principi della legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (di seguito LFResp; art. 8 cpv. 4 LALEF). Per il che la legge cantonale non si applica alla fattispecie (art. 2 lett. a LResp), contrariamente a quanto rilevato negli allegati scritti presentati dalle parti in prima istanza e nell’ambito della presente procedura. Corretta invece la notifica dell’asserito danno da parte degli appellanti al Consiglio di Stato (art. 20 cpv. 2 LFResp; cfr. anche decisione IICCA inc. 12.2002.84 del 12.03.2003).

  3. Gli appellanti asseriscono di essere vittima di un errore sull’oggetto dell’asta, che essi ritenevano comprensivo di un posteggio, per il fatto che la perizia ufficiale dell’immobile fatta allestire dall’UEF menzionava appunto un posteggio e ne attribuiva pure un valore (fr. 30'000.-), successivamente incluso nel valore globale di stima peritale della PPP __________ comprendente solo l’unità abitativa. A conoscenza della vera situazione dell’immobile, ossia del fatto che alla PPP in questione non era assegnato l’uso di alcun posteggio, asseriscono ancora gli attori, essi non avrebbero acquistato a quel prezzo l’oggetto di vendita, consci del fatto che nella zona vi è carenza di posteggi e quindi essi avrebbero potuto incontrare maggiori difficoltà nella locazione dell’appartamento. Inoltre, l’ufficiale che ha condotto l’incanto, citando espressamente durante l’asta il valore globale di stima peritale, avrebbe lasciato intendere ulteriormente che con l’appartamento compravenduto fosse connessa la possibilità di utilizzare un posteggio proprio. Il danno sarebbe quindi stato cagionato dall’errata menzione nella perizia dell’esistenza del posteggio, il cui valore è stato ripreso nel valore di stima peritale, e corrisponderebbe al prezzo pagato successivamente per l’acquisto dello stesso parcheggio a trattative private per fr. 22'000.- dedotto l’importo già riconosciuto dallo Stato di fr. 5'500.-.

4.1. L’art. 5 LEF stabilisce che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dalle amministrazioni speciali del fallimento nell’adempimento dei compiti loro assegnati per legge (Gasser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 – 48 ad art. 5 LEF). Si tratta di una responsabilità dello Stato primaria e causale, indipendente da ogni colpa (Gasser, op. cit., n. 8 ad art. 5 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 11 ss. ad art. 5; DTF 126 III 433; art. 3 LFResp). Le definizioni e i concetti di danno, atto illecito, nesso funzionale e causalità adeguata sviluppati nel diritto privato sono applicati per analogia anche nell’ambito della responsabilità ai sensi della LEF (Gasser, op. cit., n. 8 e 15 ad art. 5 LEF). Al danneggiato incombe l’onere di provare l’esistenza dei presupposti summenzionati; il Cantone deve invece dimostrare che sussistevano circostanze tali da giustificare l’operato del funzionario (Gasser, op. cit., n. 60 ad art. 5 LEF), tenuto conto delle presunzioni secondo le quali l’organo avrebbe violato i propri doveri d’ufficio e l’errore commesso dal funzionario si sarebbe potuto oggettivamente evitare (Oftringer/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht BT, vol. II/1, § 20, n. 108 ss.). L’atto del funzionario è illecito giusta l’art. 5 LEF quando risulta contrario alle prescrizioni valide nell’ambito della LEF e delle normative alla stessa connesse, senza che d’altro canto sussista una circostanza particolare che giustifichi la violazione di tali norme (Gilliéron, op. cit., n. 46 e 48 ad art. 5).

4.2. Nel caso in esame, il giudice di prime cure ha correttamente respinto le censure degli attori considerando che nella procedura di realizzazione del pegno la stima peritale, ritenuta errata e fuorviante dagli acquirenti, avesse unicamente un ruolo orientativo, destinato a eventuali interessati all’incanto, sul valore dell’immobile, ma non vincolante per l’oggetto dell’aggiudicazione, per il quale fanno stato solo la pubblicazione sul foglio ufficiale e le condizioni d’asta (DTF 70 III 17 consid. 3; decisione CEF del 21 marzo 2003, inc. 15.2002.139; Amonn, in ZBJV 1976, p. 506). In concreto, sia la pubblicazione, sia le condizioni d’asta indicavano altresì chiaramente come oggetto di vendita la PPP __________ del fondo base n. __________ RFD di M__________, senza menzione alcuna del posteggio, intavolato a registro fondiario separatamente con un altro foglio (PPP __________). Né tantomeno in occasione dell’incanto nessun funzionario ha dato indicazione alcuna sull’esistenza del posteggio, sul quale del resto gli appellanti, che prima del giorno stabilito per l’asta hanno potuto consultare i documenti del fascicolo dell’asta, non hanno chiesto delucidazioni all’ufficiale incaricato dell’asta. D’altra parte, la presunta incongruenza era altresì facilmente verificabile dai diretti interessati, consultando semplicemente l’estratto dal registro fondiario del fondo oggetto di aggiudicazione come pure di quello del fondo base.

4.3. Nessun atto illecito comportante un danno può dunque essere ravvisato nell’agire del funzionario dell’UEF, a maggior ragione se si considera che gli appellanti non hanno adito le vie giudiziarie per contestare l’aggiudicazione, pur avendo già a disposizione ed essendo chiaramente riconoscibili al momento dell’aggiudicazione tutti gli elementi determinanti per eventualmente dedurre in giudizio l’asserita discordanza tra l’oggetto indicato nella stima peritale, che ne ha determinato il risultato, e il bene indicato nella pubblicazione ufficiale e nelle relative condizioni di incanto, che prevedevano appunto quale bene da realizzare il foglio PPP __________ costituito, invece, dalla sola unità abitativa. In effetti, secondo l’art. 230 CO ogni interessato ha la facoltà di contestare la validità dell’incanto, sul cui esito siasi influito con manovre illecite entro il termine di dieci giorni (cpv. 1). La contestazione deve essere proposta nell’esecuzione forzata all’autorità di vigilanza, negli altri casi all’autorità giudiziaria (cpv. 2). L’impugnazione deve in ogni modo avvenire entro un anno dall’aggiudicazione, pena la perenzione (art. 132a cpv. 3 LEF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 143a LEF), nelle vie indicate all’art. 17 e segg. LEF. In particolare, va rilevato che il termine di dieci giorni decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi di impugnazione (art. 132a cpv. 2 LEF). A questo proposito si osserva che l’autorità di vigilanza adita su ricorso giusta l’art. 17 LEF, non solo può verificare le asserite irregolarità dell’atto di incanto, bensì anche quelle commesse durante la procedura preparatoria. La competenza dell’autorità adita non è nemmeno limitata all’esame delle pretese irregolarità formali, ma comporta pure la verifica delle questioni di diritto materiale, segnatamente quelle derivanti dall’applicazione dell’art. 23 e segg. CO (DTF 121 III 197 consid. 2, 95 III 21 consid. 1-3, 79 III 119; Magdalena Rutz, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, n. 7 e segg. ad art. 132a; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2000, n. 21 e segg., n. 38, n. 40 ad art. 132a; Reto Thomas Ruoss, in Kommentar zum OR, Basilea 2003, n. 18 ad art. 230). Avendo omesso ogni contestazione nei termini stabiliti dalla legge, che, qualora le condizioni fossero state realizzate, avrebbero potuto comportare anche l’annullamento dell’aggiudicazione, ogni risarcimento del danno è escluso.

  1. Vista la mancanza di illiceità per i motivi testé esposti, ci si può esimere dal verificare la tempestività della notifica del danno da parte degli appellanti, come pure le altre condizioni del risarcimento giusta gli art. 5 e 6 LEF, visto che l’appello deve a ogni modo essere respinto già per queste ragioni. Nulla muta a questa conclusione il fatto che la convenuta abbia riconosciuto parzialmente la pretesa avanzata dagli appellanti, non vincolando il giudice adito le considerazioni espresse nello scritto del 24 novembre 2005 della Divisione della giustizia, come rettamente considerato anche nella sentenza impugnata.

  2. Gli appellanti censurano anche l'indennità per ripetibili loro caricata con la decisione impugnata. Ritengono che per la convenuta, che dispone di un servizio di consulenza giuridica ed è rappresentata in altre procedure dalla Divisione della giustizia della quale fanno parte anche giuristi e avvocati, l’assegnazione di un mandato di rappresentanza legale al di fuori dell’apparato statale non giustificherebbe la corresponsione di ripetibili. A torto. Infatti, lo Stato, anche se dispone di un servizio giuridico interno, è senz’altro legittimato a conferire mandato ad un professionista esterno, in particolare quando la pratica necessita di conoscenze specifiche e grande dispendio di tempo. Questa Camera ha già stabilito che anche un avvocato chiamato in causa personalmente può essere rappresentato da un altro avvocato e può pertanto postulare che la controparte sia obbligata a versare una cauzione processuale poiché il suo rappresentante, in caso di esito positivo della vertenza, avrà il diritto di ottenere un’indennità per ripetibili ( cfr. decisione II CCA 23.2.2003 inc. n. 10.2002.19 e II CCA 28.5.2003 inc. n. 10.2003.2; Baumbach/ Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 47a ed., Monaco 1989, n. 5 ad § 91 ZPO, pag. 235 [sub C] e pag. 242 [sub c]; DTF 125 II 518; BJM 2003, 118. Di conseguenza, analogamente, ben si giustifica la facoltà dello Stato - ancorché esso disponga di un servizio giuridico interno - di fare capo all’assistenza di un professionista esterno con l’ottenimento di ripetibili nel caso di successo in causa. Nel caso in esame si giustifica pertanto l’attribuzione dell’importo stabilito dal Pretore, adeguato anche nella sua entità, che del resto gli appellanti nemmeno contestano. Ne discende che anche su questo punto l’appello risulta infondato.

  3. Visto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile l’appello deve essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1.Nella misura in cui è ammissibile, l’appello 27 aprile 2007 di AP 2 e AP 1 è respinto.

2.Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.-

b) spese fr. 50.-

fr. 450.-

già anticipate dagli appellanti rimangono a loro carico. Essi rifonderanno all’appellata, con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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