Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.07.2008 12.2007.82

Incarto n. 12.2007.82

Lugano 21 luglio 2008/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.14 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 30 luglio 2004 da

AO 1

rappr. dall' RA 2

contro

AP 1 AP 2 entrambi rappr. dall' RA 1

con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 140'538.10 oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2003 nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no 121824-01/02, domanda parzialmente avversata dalla convenuta che ha aderito alla petizione limitatamente a fr. 41'714.65 oltre interessi, postulandone la reiezione per il resto, e che il Pretore con sentenza 7 marzo 2007 ha accolto nella misura di fr. 110'369.90 oltre interessi;

appellanti i convenuti con atto di appello 28 marzo 2007, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 41'714.65 riconosciuto in prima sede;

mentre l'attrice con osservazioni 11 maggio 2007 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

  1. In data 9 febbraio 2002 AP 1 e AP 2, proprietari della particella no __________ di __________, hanno sottoscritto un contratto con il quale hanno conferito incarico a AO 1 (in seguito AO 1) per la realizzazione (progettazione e costruzione) di una casa sul fondo di loro proprietà. In base al contratto i committenti dovevano provvedere ai lavori di scavo e alla preparazione delle fondamenta, sulle quali AO 1 avrebbe poi costruito la casa, composta perlomeno in parte di elementi prefabbricati. Il prezzo era fissato in fr. 289'688.-, calcolato tenendo conto di un costo base di fr. 401'500.-, cui erano stati aggiunti fr. 27'543.- per l'esecuzione di lavori supplementari e dedotti fr. 139'355.- per opere alle quali i committenti avevano rinunciato, rispettivamente che essi avrebbero eseguito personalmente (doc. D). La conferma d'ordine, del 26 giugno 2006, indica poi un prezzo di fr. 281'259.41 e fr. 21'375.72 di IVA, in totale fr. 302'635.12.

La direzione lavori, che pure rientrava perlomeno parzialmente nelle competenza di AO 1, è stata da questa affidata a __________ di __________ e all'arch. __________ di __________.

Terminata la costruzione, AO 1 ha chiesto ai committenti il residuo della mercede. Dedotto l'acconto ricevuto di fr. 100'000.- e l'importo di fr. 62'096.99 per lavori che i committenti avevano fatto eseguire da terzi pagandoli direttamente, rimaneva scoperta la somma di fr. 140'538.13, di cui AO 1 ha chiesto il pagamento con la petizione di cui trattasi.

I convenuti riconoscono di dover versare ancora una rimanenza di fr. 47'714.65, ma si oppongono a maggiori pretese. Le divergenze riguardano la diversa valutazione dei costi dei lavori originariamente compresi nelle prestazioni di AO 1, ma poi eseguiti da terzi. AO 1 ne ammette infatti la deduzione per l'importo da essa preventivato qualora li avesse eseguiti lei medesima, mentre i convenuti vogliono dedurre integralmente i costi da essi effettivamente sostenuti per farli fare da terzi. Inoltre, a mente di AO 1, parte dei lavori neppure erano previsti nel contratto e di conseguenza i relativi costi di terzi comunque non sarebbero a suo carico e quindi non deducibili dalla mercede.

  1. Con sentenza 7 marzo 2007 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 110'369.90. Il primo giudice, applicando le norme disciplinanti il contratto d'appalto, ha dapprima rilevato che a ciascuna parte incombeva l'onere di dimostrare le proprie pretese: all'appaltatrice l'entità della mercede di cui chiede il pagamento, ai committenti l'entità degli importi che pretendono di dedurre dalla mercede per i lavori non eseguiti dalla controparte, ma anche la loro deducibilità. Ha poi ritenuto non provato che la parte attrice avesse garantito ai convenuti che i costi dei lavori da essi eseguiti sarebbero stati integralmente imputati sulla mercede inizialmente stabilita, e rilevato come non era neppure noto il valore dei lavori previsti nel contratto iniziale ma eseguiti da terzi, quelli indicati dall'attrice essendo frutto di un suo calcolo unilaterale. In seguito, stante l'assenza di elementi concreti che permettessero la valutazione del valore di siffatti lavori, il Pretore, facendo riferimento ai costi generali di costruzione validi in Svizzera e al principio dell'equità, li ha stimati in complessivi fr. 92'265.25.

  2. Con appello 28 marzo 2007 i convenuti chiedono l'annullamento della decisione del Pretore e la sua modifica nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 41'714.65 oltre accessori.

Con osservazioni 11 maggio 2007 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.

Considerato

In diritto:

  1. Gli appellanti rimproverano al Pretore una violazione dell'art. 8 CC, sostenendo che la prova circa l'entità della mercede doveva essere fornita dall'appellata, la quale non avrebbe fatto fronte al proprio onere, non essendovi alcuna perizia agli atti relativa alla mercede dovuta per le opere fornite da AO 1

Va qui rilevato in proposito che in origine le parti avevano stabilito la mercede dovuta per l'esecuzione di tutti i lavori commissionati a AO 1, concordando un prezzo globale fisso (garantierter Festpreis: doc. D, contratto 2 febbraio 2002, pag. 12) di fr. 302'635.12 (doc. F). Con il successivo scritto 17 gennaio 2002 AO 1 dava atto della propria intenzione di subappaltare, nella misura del possibile, determinate opere ad artigiani ticinesi, da essa scelti con l'aiuto dei committenti, ritenuto che, comunque, i lavori sarebbero stati commissionati dalla __________ e da AO

  1. Con questo modo di procedere il subappalto a artigiani locali non avrebbe evidentemente comportato modifiche del prezzo fisso pattuito.

Non è controverso che, in concreto, alcuni lavori sono stati appaltati a terzi direttamente dagli appellanti, a carico dei quali sono poi state emesse anche le relative fatture che ora pretendono di dedurre dalla mercede contrattualmente stabilita. L'appellata si oppone a riconoscere tali fatture, sostenendo che sono relative a prestazioni non dovute da AO 1, trattandosi di lavori che, almeno in parte, esulano dal contratto concluso dalle parti. Essa è quindi disposta a riconoscere una riduzione della mercede, ma solo nei limiti di quanto sarebbero costati a lei i lavori contrattualmente stabiliti. In questa situazione incombeva però agli appellanti l'onere di dimostrare avantutto che i lavori eseguiti da terzi corrispondono a quelli che controparte si era impegnata a eseguire. Essi non hanno fatto fronte a questo onere, non essendovi alcuna prova circa la congruenza tra le opere che hanno fatto eseguire direttamente e quanto dovuto da AO 1. Di conseguenza, neppure è possibile determinare in quale misura le fatture da essi pagate siano relative a lavori di pertinenza dell'appellata, e non si può quindi rimproverare al primo giudice di non averle poste integralmente in deduzione

  1. Il Pretore ha accolto solo parzialmente le tesi difensive dei convenuti, ritenendo non provato che AO 1 si fosse assunta tutti i costi delle opere non eseguite tramite lei con imputazione sulla mercede inizialmente stabilita. Gli appellanti censurano su questo punto la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore un erroneo apprezzamento dei fatti, in particolare per aver valutato in modo errato la posizione dell'arch. __________, il quale svolgeva il compito di direzione dei lavori per conto di AO 1, sicché essi ben potevano ritenere che la sua approvazione per la delibera di determinati lavori - che dovevano inizialmente essere eseguiti da AO 1 - ad artigiani locali valesse quale accordo di AO 1 medesima.

5.1 Gioverà qui anzitutto ricordare giurisprudenza e dottrina le quali ammettono l'esistenza di una presunzione naturale che un architetto agisca in nome altrui e, allorché egli si rivolge ad un imprenditore, si deve inferire, fatte salve circostanze o indizi contrari, che il suo interlocutore agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (TF 15 maggio 2000; 4C.57/1999 consid. 4; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 1923 e 2743). In altri termini egli è considerato un ausiliario del committente ai sensi dell’art. 101 CO (DTF 125 III 224 consid. 6; 119 II 130 consid. 4a). Il mandato comprende il potere di compiere degli atti giuridici necessari al suo adempimento (art. 396 cpv. 2 CO). Questa norma non autorizza però l’architetto ad aggiudicare in nome del committente dei lavori a degli imprenditori. In particolare l’architetto, salvo che sia diversamente disposto, non può compiere degli atti giuridici suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante (TF 25 agosto 2003; 4C.93/2003 consid. 5; 118 II 315 consid. 2a; Rep. 1989 pag. 186; Schwager, Die Vollmacht des Architekten in: Das Architektenrecht, 3a ed., n. 861).

5.2 Per quanto concerne ora la fattispecie di cui trattasi, si rileva che, l'arch. __________ era non solo incaricato della direzione locale dei lavori da AO 1, ma agiva contemporaneamente per conto degli appellanti, che gli avevano affidato la direzione lavori per quelle opere che erano di loro competenza, rispettivamente che essi appaltavano direttamente agli artigiani (teste __________, verbale 21 febbraio 2005, pag. 4, 5). Questo suo duplice ruolo non ha certo contribuito a fare chiarezza nei rapporti tra le parti. Agendo egli ora per l'una, ora per gli altri, egli ha privilegiato in modo evidente le "esigenze dei signori AP 2 che avevano bisogno di entrare in casa al più presto ...", ciò che lo aveva indotto a agire e commissionare i lavori senza neppure attendere le disposizioni di AO 1 (teste __________, verbale 21 febbraio 2005, pag. 5; teste __________, verbale 21 febbraio 2005, pag. 11). Dall'istruttoria non si può desumere che AO 1 sia stata preventivamente informata dei preventivi degli artigiani direttamente incaricati dai committenti e quindi di averli implicitamente accettati. Vero che l'arch. __________, responsabile locale della direzione lavori, afferma di aver inviato tutta la documentazione allo studio __________, salvo poi dover ammettere che perlomeno per quanto riguarda la termopompa ciò non fu il caso (verbale 21 febbraio 2005, pag. 4,5. Il ). Il responsabile di detto studio comunque nega tale circostanza (teste __________, verbale 21 febbraio 2004, pag. 12 seg.), e così AO 1 medesima (teste __________, verbale 21 febbraio 2005, pag. 8 seg.). Le testimonianze quindi si elidono e la circostanza non può essere considerata siccome provata. Comunque, le parti avevano stabilito un modo di procedere ben preciso, nel senso che in caso di subappalto gli artigiani sarebbero stati scelti con l'aiuto dei committenti da AO 1, la quale avrebbe poi stipulato lei stessa i contratti. Gli appellanti si sono invece dipartiti da questo accordo, deliberando direttamente talune opere, ma sostengono di aver ritenuto che, l'arch. __________ essendone a conoscenza, essi ben potevano presumere l'accordo di AO 1. Se non che, conoscendo i limiti posti al potere di rappresentanza della DL, nel senso che era AO 1 medesima a dover stipulare i contratti con gli artigiani, essi non possono ora sostenere di aver fatto affidamento nell’esistenza di un più esteso potere di rappresentanza dell'arch. __________, il quale, come già evidenziato, agiva anche su mandato loro e più nel loro interesse che in quello della controparte.

Per i motivi che precedono, stanti le contestazioni in essere, non è possibile porre a carico dell'appellata tutte le spese sopportate dagli appellanti. Il Pretore ha comunque tenuto conto della particolare situazione, improntando il proprio giudizio su criteri di equità, imputando i maggiori costi in ragione di metà per parte, giudizio che, non impugnato dalla controparte, va quindi confermato.

  1. Il Pretore ha respinto le pretese poste in compensazione dai convenuti per i pretesi ritardi nella consegna dell'opera da parte di AO 1, rilevando che non era provata l'esistenza di un termine perentorio per la consegna dell'opera. Gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver respinto a torto l'eccezione di compensazione, essendo provati sia l'entità della pretesa, sia l'inadempienza di AO 1 che avrebbe consegnato tardivamente l'opera, sia ancora il nesso di causa tra tale inadempienza e le spese sostenute per la locazione sostitutiva. A torto. Va rilevato che in sede di risposta i convenuti si erano limitati genericamente a sollevare "a titolo eventuale l'eccezione di compensazione, per i danni subiti a dipendenza delle manifeste inadempienze dell'attrice stessa", indicando genericamente "... ritardi nell'ultimazione dell'opera che hanno comportato per i signori AP 2 un trasloco provvisorio supplementare, agli onorari pagati all'arch. __________ ecc.", sicché a ragione il Pretore ha respinto l'eccezione di compensazione argomentando che i convenuti non avevano cifrato la pretesa, motivazione questa rimasta incontestata. Se è poi vero che nel doc. D AO 1 indicava quale termine previsto per la fornitura (vorgesehener Lieferungstermin) la settimana 18/02, non risulta che tale termine fosse fisso, e neppure gli appellanti lo hanno mai preteso, così come non risulta una messa in mora con un termine preciso per l'adempimento. Anzi, dal verbale della riunione dell'11 luglio 2002, al quale hanno assistito anche gli appellanti, risulta che le parti hanno concordato quale obiettivo per la consegna il 27 settembre 2002 (doc. S pag. 3). Anche su questo punto la decisone merita quindi conferma.

  2. Il Pretore ha ammesso in deduzione per l'impianto elettrico l'importo di fr. 8'384.17 a fronte di una richiesta di deduzione di fr. 13'714.73 dei convenuti e di fr. 3'053.61 proposta dall'attrice. L'appellante rileva che in realtà per l'impianto elettrico era previsto un importo di fr. 11'500.-. In effetti, il prezzo di riferimento comunicato da __________ all'arch. __________ è di fr. 11'500.-, mentre quello di fr. 3'053.61 indicato da AO 1 appare manifestamente insostenibile anche a chi non dispone di conoscenze specifiche in questo campo. Nondimeno, tenuto conto di quanto esposto ai punti precedenti, neppure può ammettere la deduzione integrale della fattura. La decisione equitativa del primo giudice merita dunque conferma.

  3. Per quanto riguarda le voci "impianto di riscaldamento" e "impianto sanitario", il primo giudice ha ammesso in deduzione fr. 38'024.16 per il primo e fr. 16'132.09 per il secondo, in totale fr. 54'156.25. Gli appellanti contestano la deduzione, rilevando che AO 1 aveva previsto per i medesimi lavori fr. 54'320.-, mentre essi ne avrebbero pagati complessivamente fr. 72'009.29. In questo caso l'importo fissato dal Pretore risulta essere in linea con i costi indicati da AO 1. L'impossibilità di verificare quanto eseguito da terzi con le prestazioni dovute da AO 1 non permette di aumentare l'importo posto in deduzione.

  4. Per quanto riguarda le voci "Isolation Estrich" (isolazione soffitta) e "Malerarbeiten aussen" (lavori da pittore all'esterno), il Pretore non ha ammesso alcuna deduzione, rilevando che non era dimostrato che trattavasi di opere di pertinenza di AO 1. L'appellante sostiene che i relativi costi sarebbero a carico di AO 1. Se non che, dalle descrizioni dei lavori agli atti non è possibile ricavare certezze in merito all'isolazione della soffitta e alle opere esterne da pittore. Per quanto riguarda queste ultime, risulta comunque che i lavori da pittore erano a carico del committente. La fornitura della casa era infatti prevista "malervorbereitet" (doc. D), vale a dire preparata per essere dipinta. Vero è che nello scritto 27 gennaio 2004 __________ afferma che si erano resi necessari dei lavori di pittura a dipendenza di tracce di sporco. Se non che, in mancanza di sufficienti elementi, non è possibile stabilire se l'esistenza di tracce di sporcizia abbia causato i costi esposti, ritenuto che, comunque, i muri dovevano comunque ancora essere dipinti. Anche su questo punto l'appello non merita protezione.

Per i motivi che precedono, l'appello è respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG

pronuncia

  1. L'appello 28 marzo 2007 di AP 1 e AP 2 è respinto.

  2. Gli oneri processuali consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'250. -

b) spese fr. 50. -

Totale fr. 1'300. -

sono a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia

terzi implicati

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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