Incarto n. 12.2007.52
Lugano 15 febbraio 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.351 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 23 maggio 2006 da
AP 1 RA 1
contro
AO 1
con cui l’attore ha chiesto – in via cautelare e nel merito – che il convenuto sia condannato a rendere conto per scritto sulle condizioni del contratto di deposito stipulato nel dicembre 2002 con AP 1 e __________ F__________, nel quale egli ha assunto il ruolo di depositario e a consegnare il documento presso di lui depositato, mentre il convenuto ha chiesto l'integrale reiezione delle richieste di controparte;
ed ora sull’istanza di assistenza giudiziaria presentata il 23 maggio 2006 dall’attore – contestualmente alla petizione – che il Segretario assessore, con decreto 7 febbraio 2007, ha integralmente respinto;
ricorrente l'attore con ricorso 26 febbraio 2007, con cui chiede la revisione del giudizio negativo emanato dal primo giudice ed il conseguente accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria e estensione della domanda anche alla procedura di ricorso;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Con petizione 23 maggio 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio l'avv. AO 1, chiedendo – in via cautelare e nel merito – che quest'ultimo sia condannato a rendere conto per scritto sulle condizioni del contratto di deposito stipulato nel dicembre 2002 con AP 1 e __________ F__________, nel quale egli ha assunto il ruolo di depositario e a consegnare il documento presso di lui depositato. L'attore, contestualmente alla petizione, ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del proprio legale, impegnandosi a documentare al più presto la propria situazione economica (act. I, pag. 8 n. 8).
In data 3 luglio 2006 __________ ha prodotto a sostegno della domanda di assistenza giudiziaria – in forma di fotocopia – una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate di Milano attestante che non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2004 (doc. A1), alcune istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (doc. B1), una dichiarazione sottoscritta dai suoi genitori secondo cui egli non avrebbe alcun reddito né mezzi per il proprio sostentamento e sarebbe da loro mantenuto (doc. C1), alcuni avvisi di accredito delle pensioni percepite dai genitori (doc. D1, E1, F1 e G1), un bollettino di versamento relativo ai contributi versati per la badante dei genitori (doc. H1) e un documento bancario __________ attestante i corsi di cambio divise di quel giorno (doc. I1).
Con ordinanza 2 ottobre 2006, il Segretario assessore, giudicando in luogo e vece del Pretore – dando seguito tra l'altro ad un sollecito 15 settembre 2006 con il quale l'istante chiedeva di “rendere al più presto una decisione, eventualmente previo sollecito della documentazione” mancante – evidenziava che la documentazione prodotta a sostegno della domanda si rivelava insufficiente per la valutazione dei presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria e che andava completata con l'ultima notifica di tassazione (2005), nonché con “la documentazione attestante lo stato attuale dei redditi e della sostanza, rispettivamente degli impegni finanziari e meglio come dettagliato nell'annesso certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, il quale deve valere come riferimento anche per eventuali richiedenti domiciliati all'estero”. Il primo giudice assegnava pertanto all'istante un termine di trenta giorni per produrre adeguata documentazione a sostegno della sua richiesta.
Con riferimento alla predetta ordinanza, il 9 novembre 2006 AP 1 ha prodotto una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” datata 6 novembre 2006, da lui stesso sottoscritta, nella quale egli attesta, tra l'altro, di essere laureato in economia, di avere avuto nell'anno 2005 una “situazione reddituale o economica” pari a “zero” e di essere in “stato di disoccupazione” e separato (doc. L1). Egli ha prodotto pure il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria – da lui stesso compilato e sottoscritto, ma non vidimato e dichiarato conforme da un'autorità – nel quale dichiara di essere disoccupato e di non avere redditi o sostanza di alcun genere (doc. M1). Con ordinanza 10 novembre 2006 il Segretario assessore ha acquisito agli atti anche i predetti documenti, informando le parti che la decisione sarebbe stata emanata sulla scorta della documentazione in possesso della Pretura. In data 19 dicembre 2006 l'istante ha dipoi ancora prodotto una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate di Milano attestante che non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 (doc. N1).
In data 22 dicembre 2006 il primo giudice ha emanato il decreto cautelare comportante la reiezione delle domande proposte da AP 1. Il Segretario assessore non si è espresso sulla domanda di assistenza giudiziaria. A seguito di due scritti dell'istante, il primo giudice il 9 gennaio 2007 ha ordinato la sospensione del pagamento della tassa di giustizia e delle spese di complessivi fr. 200.– fino a definizione dell'istanza di assistenza giudiziaria. Con decreto 7 febbraio 2007 egli ha per finire respinto l'istanza di assistenza giudiziaria, ritenendo la documentazione prodotta da AP 1 non sufficiente a stabilire un suo eventuale stato di indigenza.
Con ricorso 26 febbraio 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l'istanza di assistenza giudiziaria, sostenendo che il Segretario assessore avrebbe violato la massima ufficiale e il principio inquisitorio non avendo, a suo dire, invitato la parte richiedente a produrre gli atti che mancano. In particolare il giudice non avrebbe indicato “con precisione quali documenti oggettivamente ottenibili in Italia” egli “dovesse procurare per completare l'incarto”. Il primo giudice sarebbe inoltre incorso in una violazione del diritto di essere sentito, in diniego di giustizia e formalismo eccessivo e avrebbe, per finire, violato il principio della buona fede e commesso un arbitrio. Il ricorrente postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in sede ricorsale.
Delle osservazioni 12 marzo 2007 della parte convenuta si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 7. Il beneficio dell’assistenza giudiziaria è concesso alle persone fisiche indigenti (art. 3 cpv. 1 Lag), ovvero che non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura e di patrocinio (art. 3 cpv. 2 Lag) senza intaccare i mezzi necessari al loro mantenimento e a quello della loro famiglia (sulla nozione di indigenza: Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 76 e riferimenti citati). Nella valutazione dell’indigenza non è decisivo solo il reddito del richiedente, ma anche la sua sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98; Corboz, ibidem).
Secondo la giurisprudenza, spetta al richiedente presentare – spontaneamente – in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 128 I 225, consid. 2.5.1; 125 IV 161, consid. 4; 120 Ia 179 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 2006, n. 5P.246/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 47). A tal scopo la parte richiedente è tenuta ad indicare in modo completo – nella misura del possibile – sia i suoi redditi che la sua situazione patrimoniale (DTF 124 I 1, consid. 2a). Solo qualora l'istante abbia fornito informazioni che poteva in buona fede ritenere sufficienti, si può esigere dall'autorità statuente che, prima di negare l'indigenza, inviti l'interessato a completare le indicazioni sulla propria situazione finanziaria e patrimoniale (sentenze del Tribunale federale del 15 novembre 2007, n. 4A_154/2007, consid. 4.3.2; 9 aprile 2001, n. 2P.195/2000, consid. 4c).
Per quanto qui concerne, l'istante – postulando l'assistenza giudiziaria – non ha speso una parola sui suoi redditi e sulla sua sostanza, limitandosi ad un generico rinvio a “vicissitudini finanziarie che in parte” risulterebbero “dai documenti prodotti unitamente alla petizione” (cfr. act. I, n. 8 pag. 8). Dall'esame degli atti – prodotti per il procedimento cautelare e di merito – appare in vero impossibile ricavare informazioni attendibili sui redditi e sulla sostanza dell'attore, ma neppure sulla pretesa “grave difficoltà finanziaria”, che per altro parrebbe riferita ad “alcuni anni fa” (act. I, n. 2 pag. 2). Dalle affermazioni di AP 1 si può tuttavia ricavare l'esistenza di una situazione patrimoniale complessa, con trapassi di quote di una società alla quale risultavano intestati “gli immobili appartenenti ai signori AP 1” (act. I, n. 2 pag. 3), con l'ottenimento di “una prima tranche di finanziamento di complessivi EUR 350'000.–” (act. I, n. 3 pag. 3).
Chiedendo l'assistenza giudiziaria l'istante non ha meglio dettagliato la pretesa “situazione di totale indigenza”, limitandosi a preannunciare di voler documentare “al più presto mediante la produzione di specifica documentazione” la sua situazione economica (cfr. act. I, n. 8 pag. 8). Nel seguito AP 1 ha certo prodotto una dichiarazione nella quale i suoi genitori attestano che egli non avrebbe alcun reddito né mezzi per il suo sostentamento, risiederebbe presso la loro abitazione e sarebbe da loro interamente mantenuto (doc. C1). Una simile attestazione va tuttavia considerata con circospezione, a ragione dei legami che uniscono le predette persone all'istante, e di certo non è atta a sostituire i necessari documenti giustificativi; è dunque decisamente insufficiente a stabilire la situazione finanziaria del richiedente (sentenza del Tribunale federale del 23 ottobre 2003, n. 5P.310/2003, consid. 3.4, riassunta in Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, m. 2 ad art. 4 Lag). Gli avvisi di accredito delle pensioni percepite dai genitori (doc. D1, E1, F1 e G1) e il bollettino di versamento relativo ai contributi versati per la badante dei genitori (doc. H1) – pure prodotti dall'istante – sono poi irrilevanti, nella misura in cui non provano comunque la pretesa precaria situazione finanziaria di AP 1 e il mantenimento da parte dei genitori. Nel seguito l'istante – avendo il Segretario assessore evidenziato che la documentazione prodotta era insufficiente e ordinato la produzione di adeguata documentazione a sostegno della sua richiesta – ha trasmesso al primo giudice la “dichiarazione sostitutiva di certificazione” datata 6 novembre 2006 (doc. L1) e il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, da lui stesso compilato e sottoscritto, ma non vidimato e dichiarato conforme da un'autorità (doc. M1). Trattasi di documenti che, a ragione, il Segretario assessore ha ritenuto non sufficienti a provare lo stato di indigenza, nella misura in cui sono delle autocertificazioni con le quali AP 1 attesta la propria situazione finanziaria e si esauriscono in affermazioni di parte, prive di riferimenti probatori concreti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, m. 3 ad art. 4 Lag). Pure rettamente il primo giudice ha escluso la forza probatoria delle dichiarazioni dell'Agenzia delle entrate di Milano attestanti la mancata presentazione da parte di AP 1 della dichiarazione dei redditi, senza che le medesime diano atto di accertamenti riguardo all'effettiva situazione economica del contribuente (doc. A1 e N1).
Può dunque essere condivisa la decisione del Segretario assessore di considerare palesemente insufficiente la documentazione prodotta dall'istante a comprova del suo stato di indigenza.
Nelle predette circostanze non si può dunque esigere dal primo giudice che, prima di negare l'indigenza, avesse ad invitare ulteriormente l'interessato - che per altro insisteva per una rapida decisione – a completare le indicazioni sulla propria situazione finanziaria e patrimoniale. Neppure spettava al giudice indicare al richiedente – patrocinato da un avvocato – a quale autorità rivolgersi in Italia per fare dichiarare conformi le sue dichiarazioni di nullatenenza.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso 26 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da AP 1 per la procedura di ricorso è respinta.
Le spese della procedura di ricorso consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 250.-
sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).