Incarto n. 12.2007.50
Lugano 6 febbraio 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.106 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 16 febbraio 2004 da
AO 1 Genève rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32'465.40, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2000, con contestuale rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di__________;
domanda avversata dal convenuto, che il Pretore, con sentenza 7 febbraio 2007, ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento all’attrice della somma di fr. 21'256.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2000 e rimozione in via definitiva dell’opposizione al PE limitatamente al suddetto importo;
appellante il convenuto, che con gravame 26 febbraio 2007 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con osservazioni 28 marzo 2007, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto e in diritto:
Il 13 luglio 2000 AP 1 ha perfezionato un contratto di locazione con AO 1, avente per oggetto l’uso di un’autovettura Volvo C70 coupé, targata VD . Il canone di locazione è stato fissato in fr. 1'494.- per 4'000 Km, CDW incluso (doc. 2 e Q). Il 19 luglio 2000 intorno alle ore 22.20, AP 1, che circolava a bordo del veicolo in nolo in territorio di L lungo il viale C__________, è entrato in collisione con l’autovettura Volvo 960 targata TI , alla cui guida v’era I, il quale si era immesso su viale C__________ dopo essersi fermato allo stop su via O__________. Dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia cantonale, risulta che l’automobile condotta da AP 1 è andata a cozzare con il frontale sinistro contro la parte posteriore destra di quella di I__________, la quale è andata in testa coda andando prima a sbattere contro un albero posto sul ciglio stradale, poi contro il muro che costeggia il fiume C__________ che è stato sfondato dall’urto, per finire la sua corsa sul greto del fiume sottostante. Entrambi i veicoli hanno subito ingenti danni materiali e I__________ è stato ricoverato in ospedale in seguito alle ferite riportate.
Con petizione 16 febbraio 2004 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 32'465,40, oltre interessi al 5 % dal 19 luglio 2000, a titolo di risarcimento del danno materiale causato al veicolo che era stato ceduto in uso al conduttore, con contestuale rimozione dell’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei confronti del conduttore. Alla petizione si è opposto il convenuto, rilevando che il contratto di locazione prevedeva la copertura assicurativa casco totale del veicolo, la cui franchigia era di fr. 500.-. Il convenuto ha altresì contestato che si potesse addebitargli una responsabilità esclusiva per l’incidente e ha soggiunto che non v’era alcun nesso causale fra il comportamento da lui tenuto e il danno patito dall’attrice.
Con sentenza 7 febbraio 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, ha accolto parzialmente la petizione, condannando il convenuto al pagamento all’attrice di fr. 21'256.-, oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2000, e rigettando l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di L__________, limitatamente al suddetto importo. Per il Pretore dagli atti non si poteva dedurre che le parti avessero previsto contrattualmente la copertura di un rischio casco totale per i danni provocati al veicolo. Le condizioni generali alle quali le parti hanno fatto riferimento, escludevano comunque la copertura di un simile rischio, allorché il danno al veicolo era stato provocato a causa di una velocità eccessiva. L’incidente della circolazione stradale, prosegue il Pretore, era riconducibile alla colpa grave del conducente, il quale guidava l’automobile che aveva in uso a una velocità di oltre 100 Km/h, in un tratto di strada dove vigeva il limite di 50 Km/h. Secondo il Pretore il convenuto, che percorreva il viale C__________ a una velocità folle, ha scorto l’automobile di I__________ quando si trovava ad una distanza insufficiente per poter frenare ed evitare l’impatto. La colpa grave di AP 1 è pure stata constatata dall’assicurazione , che ha esercitato un diritto di regresso del 12% del danno cagionato a I, senza alcuna obiezione da parte del convenuto.
Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello ponendo in evidenza che l’istruttoria non ha potuto accertare che egli circolava a velocità eccessiva al momento della collisione e che a detta del perito, la velocità non era stata l’unica causa dell’incidente. Il ricorrente rimprovera al Pretore di non aver considerato che l’assicurazione __________ ha riconosciuto una colpa al convenuto del 12% e che, diversamente da quanto era stato pattuito, l’attrice non aveva concluso un’assicurazione casco totale. Da ultimo sostiene che l’attrice non avrebbe comprovato l’ammontare del danno e il nesso di causalità adeguato fra la condotta del convenuto e il pregiudizio patito dall’attrice.
Con tempestive osservazioni l’attrice nega che il contratto di locazione prevedesse una copertura assicurativa casco totale e rileva che il convenuto non si confronta con le condizioni generali, che escludevano la copertura del rischio in caso di colpa grave del conducente. Ribadisce che l’incidente è stato causato dalla velocità eccessiva con cui il conduttore conduceva il veicolo, la quale è pure stata accertata dall’assicurazione __________. In relazione al danno, l’attrice sostiene che esso è stato confermato dal perito, sentito come teste.
Non è controverso tra le parti che esse erano vincolate da un rapporto di locazione (art. 253 segg. CO). Nel caso in esame è litigiosa la questione di sapere se il nolo perfezionato fra le parti prevedeva un’assicurazione casco totale contro i rischi di incidente, rispettivamente se le condizioni generali cui faceva riferimento il contratto erano state assunte dalle parti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, colui che appone una firma su un testo che fa esplicito riferimento a delle condizioni generali, è vincolato allo stesso titolo di colui che firma il testo delle condizioni generali. Importa poco che egli le abbia lette. La validità delle condizioni generali prestampate è però limitata dalle cosiddette clausole inusuali o insolite (Ungewönlichkeitsregel). Quest’ultime norme sono sottratte all’adesione globale delle condizioni generali, se la parte più debole o la meno sperimentata nei rapporti commerciali non è stata informata sulle stesse. Il contraente che integra nel rapporto contrattuale delle condizioni generali deve attendersi, secondo il principio dell’affidamento, che il suo partner contrattuale inesperto, non aderisca alle cosiddette clausole insolite (TF 4A.186/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5; 4C.427/2005 del 4 maggio 2006 consid. 2.1; DTF 119 II 445/446 consid. 1c). Per determinare se una clausola sia insolita, occorre fondarsi dal punto di vista di colui che vi ha acconsentito al momento della conclusione del contratto. La risposta deve essere individuale: una clausola che potrebbe non essere insolita per colui che appartiene o conosce bene un settore, potrebbe esserlo per un altro. Avuto riguardo al principio dell’affidamento, si deve far capo alle concezioni personali del contraente nella misura in cui queste clausole siano riconoscibili per l’altra parte. Non è sufficiente che il contraente non conosca il settore economico in questione. Occorre, oltre a questo criterio soggettivo, che l’oggetto della clausola considerata sia estranea all’accordo, vale a dire, che ne modifichi in maniera essenziale la natura o il quadro giuridico di un determinato negozio giuridico. Più una clausola lede gli interessi giuridici di un contraente, più si giustifica di considerarla insolita (TF 4C. 427/2005 cit.; DTF 119 446 consid. 1a e 458 consid. 5b).
In concreto il contratto firmato dalle parti prevedeva un canone di fr. 1'494.- per 4'000 Km, CDW incluso (doc. 2 e Q). Fra le parti è litigioso sapere se, con la locuzione “CDW incluso, franchigia fr. 500.-“, si doveva intendere che l’automobile ceduta in uso era assicurata con una copertura casco totale. Il Pretore l’ha negato, perché il convenuto non ne ha recato la prova e, per quanto emerge dagli atti, non risulta che il veicolo fosse assicurato in questi termini. La polizza d’assicurazione __________ n. __________ prodotta agli atti (doc. R) non poteva essere quella in vigore al momento dell’incidente della circolazione (19 luglio 2000), perché questo negozio si riferisce al periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, mentre la __________, richiesta per via di edizione, non ha prodotto alcun contratto. Sennonché questo contratto fa riferimento esplicito alle condizioni generali di assicurazione 01.97 (doc. R), le quali, per forza di cose, dovevano essere le stesse in vigore durante l’anno
La sigla CDW apposta sul contratto di locazione sta a significare “Collision Damage Waiver” (cfr. doc. 5) che, tradotto in lingua italiana, corrisponde letteralmente ai termini di “rinuncia al danno di collisione”. Il Tribunale federale, in una vicenda simile a quella qui controversa, ha chiarito che la denominazione CDW deve essere intesa per il conduttore come una clausola con la quale il locatore ha concluso un’assicurazione casco totale per il veicolo ceduto in nolo (DTF 119 II 447). Se così stanno le cose, il conduttore poteva quindi desumere che, nel caso in cui egli avesse commesso una semplice violazione delle regole della circolazione stradale, la sua responsabilità non sarebbe stata coinvolta nei riguardi della locataria per il danno causato al veicolo (DTF 119 II 447), se non entro i limiti della franchigia pattuita (fr. 500.-). Su questo punto le obiezioni dell’appellante sono quindi fondate. Diventa quindi ininfluente sapere se la locataria avesse perfezionato con __________ un’assicurazione casco totale, perché essa aveva dato l’impressione al conduttore di essersi obbligata nei confronti del cliente ad assicurare il veicolo contro i danni di collisione.
Rimane da esaminare se le condizioni generali alle quali rinviava il contratto potevano essere vincolanti per il convenuto e, in caso di risposta positiva, se le stesse potevano determinare la responsabilità del conduttore in caso di danno al veicolo in seguito a una colpa grave nella guida del veicolo. Come è stato rilevato dal Pretore, il contratto firmato dalle parti prevedeva che le condizioni generali, a richiesta, erano disponibili nei locali della locataria (doc. 2). Al momento della conclusione del contratto le condizioni generali erano quindi facilmente accessibili e potevano essere consultate (Dessemontet, Commentaire Romand CO I, N. 45 all’art. 1). Di conseguenza si può concludere che le parti avevano integrato nel contratto le condizioni generali, il cui art. 10 stabilisce che:
“Responsabilité pour dommages
Le locataire est responsable pour tous les dommages causés au véhicule loué à hauteur de la franchise stipulée dans le tarif de location en vigueur au moment de la location et ceci par sinistre. Si, pour obtenir la suppression de cette franchise, le locataire a accepté, la clause suppression de franchise, et qu’il a payé le supplément mentionné dans le tarif officiel, Sixt est d’accord de dégager le locataire des dommages.
Toutefois, en cas de faute d’une certaine gravité dans la conduite du véhicule ou des violation des conditions du présent contrat, le locataire demeure entièrement responsable de la totalité des dommages causés au véhicule, même si la suppression de franchise a été souscrite.
10.1 Sont notamment exclus de toutes couvertures et entièrement à la charge du locataire/conducteur:
10.1.1 tous dommages causés au véhicule par excès de vitesse, non-respect de la signalisation «stop», non-respect des feux orange et rouge, dépassements interdits, inobservation de la distance entre véhicules, perte de maîtrise, ivresse, consommation de narcotiques et intention.
10.2 Le locataire/conducteur répond en outre et indépendamment de le suppression de franchise des dommages suivants:
10.2.1 tous dégâts aux pneumatiques pour autant qu’ils ne soient pas due à un défaut technique;
10.2.2 tous dégâts survenus à l’intérieur du véhicule (brûlures, déchirures, taches, etc.);
10.2.3 Tous dégâts survenus à la carrosserie du véhicule par chargement inapproprié des porte skis et porte-bagages» ….
Diversamente dal caso pubblicato nella DTF 119 II 444 segg., qui l’art. 10 è stato messo in evidenza per attirare l’attenzione del cliente, in specie in relazione all’obbligo da parte del conduttore di risarcire integralmente il danno alla locataria nel caso in cui al conducente potesse essere addebitata una colpa di una certa gravità nella guida del veicolo, in specie in caso di velocità eccessiva (art. 10.1 e 10.11). Secondo il Pretore, la collisione è stata cagionata dalla colpa grave ed esclusiva del convenuto, il quale verosimilmente gareggiava con il conducente di un altro veicolo e circolava a una velocità superiore ai 100 Km/h in una località ove il limite era di 50 Km/h. L’appellante ha contestato questo accertamento, ritenendo che egli, prima dell’impatto, era in accelerazione per sorpassare un motorino e che, dopo aver alzato il piede dell’acceleratore, si è visto sbucare il conducente I__________ oltre la linea di arresto di Via O__________ in forte accelerazione. Per evitare la collisione con quest’ultimo, il convenuto avrebbe istintivamente accelerato, spostandosi sulla corsia di destra. Le conclusioni del Pretore vanno senz’altro confermate. In tema di colpa grave per velocità eccessiva, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il superamento di 21-24 Km/h della velocità massima generale di 50 Km/h consentita nell’abitato costituisce un caso di media gravità (DTF 128 II 86 consid. 2b). La situazione è infatti tale da creare una messa in pericolo importante, implicante una colpa corrispondente. La colpa diventa grave quando il limite generale di 50 Km/h viene superato di 25 Km/h (DTF 124 II 478 consid. 2; 97). Davanti alla polizia il convenuto ha ammesso che la velocità del suo veicolo prima dell’urto con l’altro veicolo era “sicuramente superiore ai 60 Km/h” (verbale polizia dell’8 agosto 2000). La teste F__________, diversamente da quanto ha affermato il convenuto, non ha visto alcun ciclomotorista e ha valutato che la velocità della Volvo guidata dal convenuto si aggirava intorno ai 100 Km/h (verbale di polizia del 25 luglio 2000 pag. 3, confermato davanti al Pretore; AI VIII). La teste B__________ al riguardo è ancora stata più precisa, e ha riferito di aver udito due auto che partivano ad alta velocità, facendo stridere le gomme, le quali circolavano a una velocità superiore a 100 Km/h, come se stessero facendo una gara (verbale di polizia del 25 luglio 2000, pag. 1 e 2). Il perito dell’assicurazione __________ ing. R__________, i cui rilievi non sono stati contestati in sede di appello, ha stimato che la velocità del convenuto si aggirava fra gli 89 e i 118 Km/h (doc. G pag. 9 e 10, il quale ha confermato le sue conclusioni in sede di audizione davanti il Pretore; AI XII), confortando quindi le dichiarazioni delle due testi. Se così stanno le cose, si deve concludere che la velocità con cui il convenuto conduceva la sua automobile era sicuramente elevata, al punto da integrare gli estremi di una violazione grave delle norme della circolazione stradale, perché superiore (di almeno 39 Km/h) al limite di 25 Km/h fissato nelle località dal Tribunale federale. Non solo. Diversamente da quanto sostiene l’appellante, la velocità eccessiva è pure stata causale, perché se avesse circolato a una velocità fra i 60 e 69 Km/h egli, frenando – anziché accelerare – avrebbe potuto evitare l’urto con l’auto di I__________ (AI XII pag. 2 e doc. G pag. 10). Dagli atti emerge altresì che il procedimento contravvenzionale che era stato avviato nei confronti di quest’ultimo è stato abbandonato (doc. I), mentre il convenuto non ha contestato che nei suoi confronti l’assicurazione RC auto ha esercitato un’azione di regresso per colpa grave (doc. L), che è stata liquidata con il riconoscimento da parte del convenuto di assumere il rimborso del 12% del danno cagionato a I__________ (doc. 6 e teste G__________ AI X pag. 2). Dall’insieme di queste circostanze, ben si può quindi concludere che al convenuto possa essere addebitata una colpa grave.
L’attrice era quindi legittimata a chiedere il risarcimento del danno nei confronti del conduttore, perché a essa, in queste evenienze, compete la facoltà di scegliere contro chi esercitare l’azione di risarcimento del danno: l’assicuratore casco, il conduttore o il conducente. Se il locatore agisce contro il conduttore, non si deve quindi computare il credito che egli avrebbe nei riguardi dell’assicurazione casco (DTF 114 II 344/345). La responsabilità del conduttore non può essere diminuita nei rapporti interni con il locatore (DTF 119 II 449). La giurisprudenza ha però precisato che se il conduttore liquida il danno al locatore, a esso deve essere riconosciuto un diritto di regresso nei confronti dell’assicuratore casco, specie se si considera che, secondo l’esperienza generale della vita, il canone deve tener conto del contratto di assicurazione stipulato dal locatore e dei premi che vengono corrisposti per assicurare questo rischio (DTF 114 II 345 consid. 3; 119 II 449). Nel caso in esame, se da un lato occorre riconoscere che l’attrice aveva diritto a chiedere il risarcimento del danno totale al conduttore in base alle condizioni generali, dall’altro si deve altresì ritenere che essa è venuta meno ai propri obblighi contrattuali, perché dagli atti non emerge che essa aveva stipulato un contratto di assicurazione casco, e già si è detto (consid. 6) che il conduttore poteva fare affidamento sul fatto che il contratto di nolo fosse comprensivo di un’assicurazione casco totale. Diversamente non si potrebbe capire il senso della clausola per la quale al conduttore veniva offerta addirittura la possibilità di sopprimere la franchigia (identico in DTF 119 II 447). Ci si deve quindi porre il quesito di sapere se la richiesta dell’attrice non possa configurarsi in un abuso di diritto. L’art. 2 cpv. 2 CC sanziona gli atti che sono conformi alle norme giuridiche corrispondenti o a disposizioni contrattuali che discendono dall’autonomia delle parti ma che, oggettivamente, costituiscono una violazione dello standard minimo della buona fede, che disillude le aspettative delle parti, in ordine a un comportamento corretto e leale, avuto riguardo all’insieme delle circostanze (TF 4C.249/ 2001 del 16.01.2002; DTF 125 III 259). Anche un comportamento contraddittorio può ricadere nel novero dell’abuso di diritto dell’art. 2 cpv. 2 CC (venire contra factum proprium). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale nessun principio generale obbliga a mantenere una condotta che è stata adottata in precedenza. Colui che modifica il suo comportamento non infrange le regole della buona fede, a meno che la posizione adottata in precedenza abbia creato nei confronti del partner contrattuale una fiducia legittima, che è stata disillusa dal nuovo comportamento. In altri termini v’è una situazione di abuso se una parte è stata indotta da questa fiducia a compiere degli atti che in seguito si sono rivelati pregiudizievoli al momento in cui la situazione è mutata (DTF 125 III 259; 121 III 353 consid. 5b). Nel caso in esame il diritto di regresso che il convenuto avrebbe potuto esercitare nei riguardi dell’assicurazione casco se egli avesse risarcito il danno al locatore, è stato frustrato dall’inadempienza contrattuale dell’attrice, la quale non ha stipulato alcun contratto d’assicurazione casco totale. Ne deriva che la richiesta di risarcimento, così estesa, appare abusiva.
Come è stato ricordato dal Tribunale federale nella sentenza 119 II 443 segg., il conduttore deve essere posto nella condizione come se il locatore avesse assicurato il veicolo con un’assicurazione casco totale. La polizza d’assicurazione agli atti è afferente alla copertura assicurativa per l’anno 2003 (doc. R), ma essa fa riferimento alle condizioni generali 01.97 (gennaio 1997), ossia a quelle in vigore il giorno dell’incidente della circolazione (anno 2000). Orbene, la velocità eccessiva non rientra nel novero dei motivi che potevano indurre l’assicurazione casco a non risarcire il danno (cfr. condizioni generali sub. C4). Per contro l’assicuratore casco, stante la colpa grave del convenuto, avrebbe potuto ridurre le sue prestazioni proporzionalmente al grado di colpa (art. 14 cpv. 2 LCA e 65 cpv. 3 LCStr.). A ben guardare è quanto in realtà è successo, perché l’assicurazione__________, presso la quale l’attrice era assicurata, ha esercitato un diritto di regresso nei confronti del convenuto del 12% del danno che ha risarcito a I__________. Dagli atti emerge altresì che il convenuto ha accettato la proporzione del regresso e, di conseguenza, questa percentuale avrebbe potuto essere applicata (per coerenza e reciprocità) dall’assicuratore casco nei confronti dell’attrice se il veicolo fosse stato effettivamente assicurato contro questi rischi di collisione. Quantomeno, se il conduttore avesse liquidato il danno alla locatrice, egli avrebbe potuto avere un credito, il cui diritto poteva essere esercitato attraverso il diritto di regresso che la prassi del Tribunale federale riconosce al conduttore di un veicolo nei riguardi dell’assicuratore casco totale.
Il Pretore ha fissato il danno in fr. 21'256.-, composto di fr. 18'147,85 per il ripristino del veicolo danneggiato, fr. 2'744.- per il deprezzamento del veicolo e fr. 363,78 per il costo della perizia. L’appellante sostiene che l’attrice non avrebbe recato la prova del danno, perché non è stato possibile stabilire il valore del relitto. Per contro, non ha mosso alcuna critica sul calcolo del danno operato dal Pretore, il quale ha ancorato il suo giudizio sulla base di una perizia allestita dall’esperto P. S__________ per conto di AO 1 (cfr. doc. B e teste S__________ AI IX). La giurisprudenza in base alla quale una perizia di parte prodotta in causa quale documento non ha, giuridicamente, portata diversa di un’affermazione di parte, nemmeno se la stessa è in seguito confermata dal perito di parte assunto quale teste (Cocchi/Trezzini, CPC-TI 2000, m 24 ad art. 90), è stata recentemente stemperata nel caso in cui, accanto a quel documento, vengono ad aggiungersi altri concordanti mezzi di prova – come ad esempio l’audizione del perito alla quale la controparte ha partecipato attivamente -, ritenuto che in tal caso nulla osta a che la stessa possa essere presa in considerazione dal Giudice per fondare il proprio convincimento, sempre che non sia espressione di parzialità (Cocchi/Trezzini, op. cit., m 21 all’ art. 90; II CCA 20 settembre 2004 inc. 10.2000.18). In concreto va detto che, diversamente da quanto sostiene il convenuto, non è rilevante conoscere il valore del relitto. In caso di danno parziale di un veicolo, il pregiudizio si compone delle spese di riparazione, del deprezzamento, nonché dell’immobilizzazione del veicolo per tutto il tempo in cui lo stesso deve essere riparato (Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière, 3a ed. n. 2.3 lett. b all’art. 62; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, AT, Band I, 5a ed. § 6 n. 367 segg., 370, 372 e 373; Werro, La responsabilité civile, n. 973). Questi elementi di danno sono stati considerati nella perizia agli atti, alla quale il convenuto non ha mosso alcuna critica, nemmeno in sede di audizione del perito in relazione all’impianto, alla qualità, alle capacità del suo estensore e, soprattutto, in ordine alle modalità e agli elementi su cui si fonda il calcolo del pregiudizio. Per i costi di ripristino, il perito si è fondato su di un programma denominato Audatex, indicando dettagliatamente tutti i pezzi di ricambio (correlati ad un listino prezzi del marzo 2000), i costi della manodopera e i costi della verniciatura, per complessivi fr. 18'147,85. Anche il calcolo per il deprezzamento del veicolo (fr. 2'744.-) appare fondato su criteri scientifici (direttive ddv 90 aseai) che non sono stati confutati dal convenuto. Oltre a ciò sono stati aggiunti i costi della perizia (fr. 363,78). In assenza di contestazioni precise, la valutazione del danno del Pretore appare quindi congrua e condivisibile. All’attrice non può però essere riconosciuto il risarcimento dell’intero pregiudizio, giacché è venuta meno ai propri obblighi contrattuali di stipulare con l’assicurazione RC una polizza casco totale, che avrebbe consentito al convenuto di rivalersi contro l’assicuratore. Col che all’attrice va riconosciuta la franchigia contrattuale di fr. 500.-, oltre al 12% di fr. 21'256.-, ossia fr. 2'550.70. Il danno da risarcire ammonta quindi in fr. 3'050.70 (fr. 500.- + fr. 2'550.70).
Ne discende che l’appello deve essere parzialmente accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza, valutabile in 1/10 per l’appellante e in 9/10 per l’attrice appellata.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il regolamento per la fissazione delle
ripetibili
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 26 febbraio 2007 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 febbraio 2007 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, è fatto obbligo a AP 1, via ,, di versare a AO 1, G__________, l’importo di fr. 3'050.70 oltre ad interessi al 5% dal 19 luglio 2000.
2.È rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di L__________, limitatamente all’importo di fr. 3'050.70 oltre ad interessi al 5% dal 19 luglio 2000.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, da anticipare così come anticipati, restano a carico dell’attrice per 9/10 e del convenuto per 1/10. L’attrice verserà al convenuto Fr. 2'800.- per parte di ripetibili.
Intimazione alle parti per il tramite dei rispettivi patrocinatori.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 500.-
già anticipate dall’appellante sono poste a suo carico nella misura di 1/10, e a carico della parte appellata nella misura di 9/10, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere al convenuto fr. 1’200.- a titolo di ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
avv. RA 2;
avv. RA 1
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 1.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).