Incarto n. 12.2007.40
Lugano 7 febbraio 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause - inc. n. DI.2005.109 e n. DI.2005.162 della Pretura della giurisdizione di Locarno Città - promossa con istanze 23 giugno 2005 e 7 settembre 2005 da
AO 1 rappr. dall’RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
in materia di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di “fr. 7'454.- salario aprile e maggio 2005, indennità perdita di salario a seguito di malattia maggio e giugno 2005” (istanza 23 giugno 2005) e di “fr. 11'181.- per salario giugno, luglio, agosto 2005” (istanza 7 settembre 2005), specificati in sede di discussione orale in complessivi fr. 13'290.-, salvo adeguamenti a causa del persistere della malattia, e fissati in sede di conclusioni a complessivi fr. 27'311.- netti oltre interessi al 5% “dal momento in cui le varie spettanze dovute sono maturate”;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione di entrambe le istanze e che il Segretario assessore con sentenza 26 gennaio 2007 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’istante fr. 23'456.60 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005;
appellante la convenuta che con atto di appello 8 febbraio 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere le istanze limitatamente a complessivi fr. 2'395.25 (stipendio aprile 2005 e dal 1° all’8 maggio 2005, dedotta la penale prevista dall’art. 377d CO) oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005, con protesta di ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante nelle sue osservazioni 23 febbraio 2007 propone di respingere l’appello, pure con protesta di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AP 1, __________ (ora __________), ha assunto dal 15 marzo 2004 AO 1 in qualità di agente di sicurezza ausiliario a ore (doc. A). Il contratto prevedeva che la durata del lavoro era da concordare tra le parti settimanalmente/mensilmente, con garanzia per il lavoratore di almeno 45 ore mensili (clausola n. 2), che il salario era di fr. 22.- netti all’ora, una volta dedotta, tra le altre cose, una percentuale dello 0.62% quale assicurazione malattia (allegato 1). Nel contratto, poi, era prevista una clausola riguardante lo stipendio in caso di impedimento al lavoro a causa di malattia (n. 7).
B. A seguito di una discussione tra AO 1 e __________, amministratore unico della datrice di lavoro, sulle vacanze che il lavoratore avrebbe voluto godere dal 9 maggio 2005 e che invece la datrice di lavoro non voleva concedergli, l’8 maggio 2005 il lavoratore ha inviato un messaggio telefonico a __________ comunicandogli, in sintesi, che in ottemperanza ai suoi doveri contrattuali l’indomani non vi sarebbe stata, da parte sua, alcuna “interruzione di servizio”, di modo che non vi era motivo di non provvedere al versamento del suo stipendio e lo pregava di comunicargli il programma lavorativo così da potersi organizzare. Il giorno successivo il lavoratore ha comunicato telefonicamente alla datrice di lavoro la propria inabilità lavorativa totale per malattia. Recatosi dal medico dott. __________ (audizione 8 marzo 2006 teste dott. __________ , pag. 1), egli ha quindi inviato alla datrice di lavoro un certificato medico che attestava tale sua incapacità (doc. D e 3), confermata anche dal certificato 9 maggio 2005 dello psicologo __________ e dai suoi successivi attestati mensili, dai quali è risultata un’inabilità lavorativa totale fino al dicembre 2005 (doc. F, pag. 2 segg., L, M e N) e del 70% dal 1° gennaio 2006 fino al 31 maggio 2006 (doc. O - S), allorquando il lavoratore è risultato essere nuovamente abile al 100% (doc. T).
C. L’11 maggio 2005 la datrice di lavoro, preso atto del certificato medico inviatole, ha chiesto al lavoratore di volersi sottoporre a una visita, il 13 maggio successivo, da parte del dott. __________, onde verificare il suo stato di salute, pena la nullità del certificato a lei notificato (doc. 3). Il 18 maggio successivo la datrice di lavoro ha sollecitato l’incontro testé citato, chiedendo inoltre la consegna del tesserino di porto d’arma e del permesso cantonale per svolgere le attività di sicurezza “momentaneamente sospesi vista la natura della sua malattia” (doc. H). Copia di tale lettera è stata inviata dalla datrice di lavoro alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione. Tali documenti sono stati consegnati dal lavoratore il giorno successivo (doc. H). Il 31 maggio 2005 l’ufficio testé citato ha comunicato alla datrice di lavoro di aver annullato l’autorizzazione rilasciata a AO 1 per lo svolgimento di attività private di investigazione e sorveglianza, nonché il permesso di porto d’armi (doc. G). L’11 giugno 2005 l’RA 2, in rappresentanza del lavoratore, ha chiesto alla datrice di lavoro la trasmissione di un “conteggio di liquidazione” e il relativo pagamento, considerato che “con il 31 maggio 2005 i rapporti di lavoro tra le parti sono terminati” (doc. 1).
D. Con istanza 23 giugno 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno Città per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di “fr. 7'454.- salario aprile e maggio 2005, indennità perdita di salario a seguito di malattia maggio e giugno 2005” (inc. n. DI.2005.109). Il 7 settembre 2005 egli ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di fr. 11'181.- “per salario giugno, luglio, agosto 2005” (inc. n. DI.2005.162). All’udienza di discussione il Segretario assessore ha ordinato la congiunzione delle due azioni. L’istante ha spiegato che la sua pretesa ammonta a fr. 2'215.- netti per lo stipendio di aprile 2005, a fr. 750.- per i primi otto giorni del mese di maggio 2005 e a fr. 10'325.- quale indennità per malattia (ovvero fr. 11'075.- ./. fr. 750.-), per complessivi fr. 13'290.-, salvo modifiche a seguito del protrarsi della stessa. Alla medesima si è opposta la convenuta. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale. L’istante ha prodotto un memoriale scritto nel quale ha aumentato la sua pretesa a complessivi fr. 27'311.- netti per lo stipendio di aprile 2005 e dei primi otto giorni di maggio 2005, così come per indennità di malattia dal restante mese di maggio 2005 fino al maggio 2006 (totale fino al dicembre 2005 compreso e del 70% dal gennaio al maggio 2006), ovvero fino al momento di cessazione dell’inabilità lavorativa, oltre interessi al 5% “dal momento in cui le varie spettanze dovute sono maturate”. Nel proprio allegato conclusivo la convenuta ha invece confermato la propria posizione. Con sentenza 26 gennaio 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto parzialmente le istanze, condannando la convenuta al pagamento di complessivi fr. 23'456.60 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005.
E. Con appello 8 febbraio 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere le istanze limitatamente a complessivi fr. 2'395.25 (stipendio aprile 2005 e dal 1° all’8 maggio 2005, dedotta la penale prevista dall’art. 377d CO) oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2005. Con osservazioni 23 febbraio 2007 l’istante propone di respingere il gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Segretario assessore ha dapprima accertato che l’istante aveva lavorato fino all’8 maggio 2005 e che la convenuta non ha contestato di dover versare lo stipendio di aprile 2005 e dei primi otto giorni di maggio 2005. Sulla scorta del carteggio processuale egli ha tuttavia quantificato il salario di aprile 2005 in fr. 2'211.- netti (anziché i fr. 2'215.- richiesti) e dei primi otto giorni di maggio 2005 in fr. 737.- (invece dei fr. 750.- domandati). Quanto alle indennità per malattia dal 9 maggio 2005 al 31 maggio 2006, contestate integralmente dalla convenuta, il primo giudice ha dapprima rilevato che la lettera 11 giugno 2005 (doc. 1; sopra, lett. C) dell’RA 2 non poteva essere intesa quale disdetta o rescissione consensuale del contratto di lavoro. Il Segretario assessore ha poi escluso che il lavoratore avesse abbandonato ingiustamente l’impiego, dato che aveva motivato la sua assenza per malattia sulla scorta dei certificati medici del dott. __________ e dello psicologo __________. Quanto alle indennità per malattia, il primo giudice ha accertato che per le prime quattro settimane di malattia la convenuta doveva versare al lavoratore il salario pieno. In seguito, posto che essa non aveva stipulato, in violazione degli obblighi contrattuali, un’assicurazione per perdita di guadagno, il Segretario assessore ha ritenuto che la datrice di lavoro era tenuta a versare al lavoratore le prestazioni che quest’ultimo avrebbe potuto percepire dalla compagnia di assicurazione. Applicando per analogia l’art. 72 cpv. 3 LaMal (720 giorni di diritto alle indennità) e in virtù dell’art. 324b cpv. 1 CO (copertura di almeno quattro quinti del salario), egli ha quindi calcolato tale importo in fr. 20'508.60.
L’appellante sostiene, anzitutto, che lo stesso lavoratore, per il tramite dell’RA 2, le ha comunicato la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 maggio 2005 (appello, pag. 3 in mezzo e pag. 6). Come detto sopra, il Segretario assessore ha ritenuto che la missiva 11 giugno 2005 (doc. 1; sopra, lett. C) dell’RA 2 non poteva essere intesa quale disdetta o rescissione consensuale del contratto di lavoro. Egli ha spiegato che colui che riceve una disdetta deve in buona fede poter riconoscere la volontà della controparte di voler porre fine al rapporto di lavoro, mentre nella fattispecie la datrice di lavoro, alla quale erano stati trasmessi i certificati medici, non poteva ragionevolmente intendere ciò. D’altra parte, la convenuta stessa aveva affermato in una sua lettera 18 maggio 2005 che il porto d’arma e il permesso per svolgere attività di sicurezza erano solo “momentaneamente sospesi vista la natura della sua malattia” e non aveva reagito al momento della ricezione dei certificati medici che il lavoratore aveva continuato a inviarle mensilmente (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L’appellante non si confronta con queste argomentazioni, ma si limita a ribadire quanto già espresso dinanzi al primo giudice (udienza di discussione 3 ottobre 2005, pag. 3 in mezzo), sicché al riguardo l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, il ricorso sarebbe comunque da respingere. Invero, come spiegato dal Segretario assessore, determinante è il senso che colui che riceve una simile dichiarazione può e deve in buona fede attribuirle (Staehelin/Vischer in: Zürcher Kommentar, ediz. 1996, n. 4 ad art. 335 CO; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2ª ediz., n. 6b ad art. 335 CO). Per i motivi già compiutamente esposti dal primo giudice non si può quindi ragionevolmente ritenere che il rapporto lavorativo sia stato rescisso con lettera 11 giugno 2005 che, benchè tanto errata quanto superficiale, non aveva tale intento.
L’appellante contesta inoltre l’attendibilità dei certificati medici prodotti dal lavoratore. Essa sostiene anzitutto che il certificato medico non è un mezzo di prova assoluto. Facendo riferimento a una sentenza del Tribunale federale 12 dicembre 1995 (pubblicata in JAR 1997, pag. 132 seg.) la convenuta afferma che se il lavoratore, come nella fattispecie, si prevale di un certificato medico a seguito della mancata concessione di un periodo di vacanza, allora si può ragionevolmente dubitare dell’incapacità lavorativa da lui asserita. Tanto più che il lavoratore aveva confermato con un messaggio telefonico che il giorno successivo si sarebbe recato sul posto di lavoro (appello, pag. 4). Il Segretario assessore ha ritenuto che sebbene il comportamento del lavoratore precedente alla malattia può condurre a invalidare la fedefacenza di un’attestazione medica, nella fattispecie i contorni della discussione 8 maggio 2005 tra il lavoratore e l’amministratore unico della datrice di lavoro sulle vacanze non erano chiari e, quindi, questo episodio, seppur ammesso da entrambe le parti, non poteva invalidare il certificato in questione (sentenza impugnata, pag. 9 seg.).
3.1 Va anzitutto rilevato che l’onere della prova di un’incapacità lavorativa giusta l’art. 324a CO spetta al lavoratore, che di regola si avvale a tal fine di un certificato medico. Nella sentenza menzionata dall’appellante, il Tribunale federale ha spiegato che per inficiare una simile attestazione possono essere presi in considerazione il comportamento del lavoratore (che ad esempio ripara un tetto sebbene ha un dolore al ginocchio) e le circostanze a seguito delle quali egli ha addotto la sua incapacità lavorativa (ad esempio impedimento a seguito del rifiuto di godere delle vacanze al momento desiderato). Tuttavia, lo stesso Tribunale ha precisato che sebbene un certificato medico non è una prova assoluta, il datore di lavoro deve portare delle prove che inficino seriamente la sua veridicità (JAR 1997, pag. 133). Più recentemente, poi, il Tribunale federale sembra invitare il giudice cantonale a essere piuttosto prudente prima di ritenere la non fedefacenza di un certificato medico, persino in una fattispecie in cui esso si è interrogato seriamente sulla forza probante dell’attestazione in questione (“sérieusement s’interroger sur la force probante”; sentenza inc. 4P.40/2006 del 6 giugno 2006). Parte della dottrina, invece, critica tale punto di vista, e non attribuisce al certificato medico un valore probante accresciuto (cfr. Subilia, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans files – Le certificat médical (de complaisance) à l’épreuve de la procédure civile, in: SZZP 2007/4 pag. 416 segg. con riferimenti).
3.2 Nella fattispecie, come spiegato dal Segretario assessore, l’istruttoria non ha consentito di delucidare i contorni della discussione 8 maggio 2005. Risulta solo che l’amministratore unico della convenuta non ha concesso al lavoratore le vacanze da questi richieste dal giorno successivo e che il dipendente, quindi, ha confermato la sua disponibilità al lavoro con un messaggio telefonico. Simili circostanze non sono tali da inficiare la credibilità del certificato medico rilasciato dal dott. __________ il 9 maggio 2005 (sopra, lett. B). Invero, sebbene il confronto verteva sulle vacanze del lavoratore e tale circostanza dev’essere valutata secondo il Tribunale federale nell’apprezzare se l’attestazione medica è veritiera o meno, nella fattispecie la malattia del lavoratore è stata certificata lo stesso giorno anche dallo psicologo __________, che mensilmente ha rinnovato la sua certificazione fino al 31 maggio 2006 (doc. F pag. 2 segg.; L-S). Il dott. __________, poi, ha nuovamente certificato la patologia del lavoratore il 25 agosto 2005 e il 30 settembre 2005 (doc. F, pag. 1 e 7). Inoltre, sia il dott. __________ sia lo psicologo __________ sono stati sentiti quali testi e hanno confermato quanto riportato nei loro rispettivi certificati (audizione 8 marzo 2006, pag. 2 e 10 aprile 2006, pag. 2). Anche se non si volesse, quindi, accordare al certificato medico una forza probante qualificata, in concreto il suo contenuto è stato rafforzato dalle deposizioni citate (al riguardo, cfr. Subilia, op. cit., pag. 424 in alto). Il dott. __________ ha altresì spiegato che “vista l’importanza dei sintomi ho preferito inviarlo dal dott. __________ siccome si trattava di una patologia che doveva essere seguita in ambito specialistico” (audizione 8 marzo 2006, pag. 1), circostanza confermata anche dal teste __________ (audizione 10 aprile 2006, pag. 1). Ciò conferma ulteriormente la credibilità del certificato medico redatto dal dott. __________ il 9 maggio 2005, poiché il medico non ha temuto di inviare il paziente da uno specialista in materia (cfr. Subilia, op. cit., pag. 417 in alto con riferimenti). Circa, infine, al messaggio telefonico di disponibilità a recarsi sul posto di lavoro, esso non può a sé stante sconfessare le risultanze testé menzionate, ma è semmai un ulteriore indizio della volontà del lavoratore di non sottrarsi al suo impiego se non si fossero accentuati i suoi disturbi. Su questo punto, quindi, l’opinione della convenuta non può essere condivisa.
L’appellante sostiene inoltre che lo psicologo __________ ha certificato che il lavoratore si trovava in stato depressivo già da oltre un anno e mezzo, motivo per cui non è credibile che la sua inabilità si sia manifestata solo il 9 maggio 2005 (appello, pag. 4 nel mezzo). Dal carteggio processuale emerge sì che il lavoratore era in cura dallo psicologo testé menzionato già da oltre un anno e mezzo prima del maggio 2005, ma quest’ultimo ha anche spiegato, nel certificato 9 maggio 2005, che i “sintomi si sono recentemente aggravati”, motivo per cui era necessaria un’inabilità lavorativa (doc. F, pag. 2). Poco importa quindi che il lavoratore soffrisse di depressione già prima del maggio 2005, poiché tale patologia non raggiungeva una gravità tale da implicare la sospensione dell’attività lavorativa. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.
La convenuta contesta poi la validità dei certificati dello psicologo __________, poiché quest’ultimo non è un medico e, quindi, non può validamente allestire certificati medici (appello, pag. 4 in basso). Indipendentemente dalla questione di sapere se le attestazioni di uno psicologo possono essere trattate alla stregua di un certificato medico, va rilevato che la prova dell’esistenza della malattia non deve necessariamente fondarsi su certificati, per l’appunto, medici (Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, Zurigo 1996, pag. 68 con riferimenti; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1996, 2ª ediz., pag. 153). Le dichiarazioni scritte dello psicologo __________, che si voglia definirle o meno certificati “medici”, sono state confermate dallo stesso in sede di audizione testimoniale (verbale 10 aprile 2006, pag. 2). Per tacere del fatto che, come pertinentemente spiegato dal Segretario assessore (con riferimento all’opinione del prof. Olivier Guillod, direttore dell’Istituto di diritto della salute di Neuchâtel, pubblicata sul sito www.federation-patronale.ch, sotto il capitolo Informations juridiques, Le certificat médical en droit du travail) un’attestazione di inabilità lavorativa può essere rilasciata anche da altri professionisti del settore sanitario, quali a esempio uno psicologo o un chiropratico, nella misura in cui l’incapacità risulta da una patologia la cui diagnosi non è di esclusiva competenza di un medico. Da parte sua, l’appellante sostiene che la malattia esula dal campo di competenza dello psicologo (appello, pag. 5 in alto), ritenendo che tale circostanza è “evidente”. Al contrario, tale circostanza non può ritenersi notoria e il suo asserto, sprovvisto della benché minima prova, si esaurisce in una mera asserzione di parte. Nella fattispecie, poi, va ricordato che la malattia, seppur fino alla data del certificato medico 30 settembre 2005, è stata anche attestata dal medico dott. __________ (doc. F, pag. 1 e 7; audizione 8 marzo 2006, pag. 2). Non vi è quindi motivo di dubitare dell'esistenza della malattia e dell’inabilità lavorativa per il fatto che parte delle dichiarazioni sono state redatte da uno psicologo. Al riguardo, la censura dell’appellante non può pertanto essere seguita.
L’appellante sostiene inoltre che il certificato medico 25 agosto 2005 del dott. __________ è tardivo, poiché il lavoratore avrebbe dovuto rivolgersi immediatamente, il 9 maggio 2005, a un medico (appello, pag. 4 in basso). Se non che, lo stesso dott. __________, sentito come teste, ha dichiarato di aver visitato l’istante proprio il 9 maggio 2005 e di aver riscontrato uno stato depressivo con sintomi importanti (audizione 8 marzo 2006, pag. 1). Inoltre, come spiegato dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo) il certificato medico 9 maggio 2005 del dott. __________, sebbene non agli atti, è stato inviato tempestivamente alla convenuta, tant’è che nel carteggio processuale vi è una conferma di ricezione di un invio raccomandato 9 maggio 2005 dell’istante alla convenuta (doc. D) e una missiva sottoscritta da __________, amministratore unico di quest’ultima, nella quale si prende atto “del certificato medico inviatomi in data 9 maggio 2005” (doc. 3). Anche su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.
La convenuta afferma altresì che al lavoratore era stato chiesto di sottoporsi a una visita da parte del dott. __________, al fine di verificare la sussistenza o meno della malattia. L’istante non si è tuttavia presentato all’appuntamento 13 maggio 2005. Il 20 maggio 2005 egli si è poi limitato a telefonare allo studio del dott. __________, senza tuttavia interloquire direttamente con quest’ultimo. In definitiva, l’appellante sostiene che la reticenza del lavoratore comprova l’inesistenza dell’inabilità lavorativa (appello, pag. 5 in mezzo). Effettivamente, di regola il rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi a un esame medico per accertare l’esistenza della malattia dev’essere interpretato come prova dell'inesattezza del certificato medico da lui prodotto (sentenza del Tribunale federale 12 dicembre 1995, pubblicata in JAR 1997, pag. 133 in basso). Tuttavia, come spiegato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 12 seg.) dal carteggio processuale non sono emerse prove di un simile rifiuto. Invero, sebbene la convenuta abbia invitato il lavoratore a presentarsi dal dott. __________ il 13 maggio 2005 alle ore 11.15 (doc. 3), quest’ultimo non ha confermato che era già stato fissato un simile appuntamento. Anzi, egli ha dichiarato di aver “ricevuto parecchio tempo fa una telefonata nella quale mi si chiedeva se potevo vedere un dipendente subito quel giorno e io risposi che se il dipendente mi avesse chiamato, avrei fissato l’appuntamento. Con la persona che mi ha chiamato non ho fissato nessun appuntamento” (audizione testimoniale 9 giugno 2006 pag. 1 seg.). Il primo giudice ha quindi a ragione ritenuto che al lavoratore non poteva essere rimproverato di non essersi presentato a un appuntamento mai fissato. L’appellante ritiene che la prova dell’appuntamento testé citato emerge dalla sua lettera 18 maggio 2005, con la quale ha rinnovato l’invito a contattare il dott. __________ al fine di fissare un appuntamento (doc. H). Ma tale circostanza può anche essere semplicemente interpretata nel senso che l’appuntamento 13 maggio 2005 non sussisteva o vi era stato un impedimento dello stesso medico, non necessariamente che il lavoratore si era rifiutato di farsi visitare. Al riguardo, non va invero dimenticato che, come illustrato sopra (consid. 3.1), compete al datore di lavoro provare l’inattendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore. Spetta quindi alla convenuta dimostrare che il lavoratore si era rifiutato di farsi visitare da un altro medico.
Dal carteggio processuale emerge, inoltre, che il 20 maggio 2005 l’istante ha effettivamente contattato telefonicamente, per una durata di circa cinque minuti, lo studio medico del dott. __________ (doc. I; audizione teste dott. __________, pag. 2). L’appellante sostiene che il medico, non avendo in tale occasione discusso direttamente con l’istante, non ha eventualmente potuto comunicargli di non ritenere necessaria una visita (appello, pag. 5 in mezzo). Dall’audizione del dott. __________ emerge effettivamente che l’istante ha parlato solo con le sue collaboratrici. Tuttavia, egli “non ramment[a] con precisione cosa [l’istante] abbia detto alle mie signorine” (audizione 9 giugno 2006, pag. 2). La datrice di lavoro non ha quindi comprovato il contenuto della telefonata in questione e che, quindi, l'omessa visita sia imputabile al rifiuto del lavoratore. In sintesi, la datrice di lavoro non ha comprovato che il lavoratore non fosse impedito a lavorare senza sua colpa.
L’appellante prosegue ribadendo la sua richiesta di condannare l’istante, per via di compensazione con le spettanze del lavoratore per i mesi di aprile e maggio 2005, al pagamento di un quarto del salario mensile giusta l’art. 337d cpv. 1 CO, poiché egli ha abbandonato senza una causa grave l’impiego (appello, pag. 5 seg.). La censura non può essere condivisa. Come del resto illustrato in precedenza, la datrice di lavoro non ha dimostrato l’inesistenza dell’impedimento, da parte del lavoratore, di lavorare senza sua colpa, e non può dunque prevalersi di un abbandono del posto di lavoro.
La datrice di lavoro ribadisce che l’istante non ha comunque diritto a indennità per malattia, poiché non è stata stipulata né un’assicurazione collettiva che copra tale rischio né un’assicurazione individuale, dato che il lavoratore non ha restituito il formulario all’istituto di assicurazione (appello, pag. 6 in mezzo). Il Segretario assessore ha spiegato che il contratto di lavoro di cui al doc. A prevedeva l’obbligo, da parte della datrice di lavoro, da lei peraltro non contestato, di assicurare il lavoratore contro la perdita di guadagno a seguito di malattia (clausola n. 7). Quanto alle allegazioni della convenuta circa il formulario non restituito dal lavoratore, il primo giudice ha ritenuto che esse si esaurivano in mere asserzioni di parte (sentenza impugnata, pag. 13 seg.). L’appellante si limita a ribadire il proprio punto di vista, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione del Segretario assessore. Dal carteggio processuale emerge che dallo stipendio mensile del lavoratore era dedotta una percentuale dello 0.62% per “ass. malattia” (doc. A, allegato 1), mentre la convenuta non risulta nemmeno essere assicurata presso la __________ per la perdita di guadagno di malattia (doc. I edizione da __________). La censura dell’appellante, che imputa al lavoratore la colpa della mancata copertura assicurativa, per nulla comprovata, non può quindi essere seguita.
Per i motivi che precedono, l’appello, nella misura in cui ricevibile, dev’essere respinto. Non si percepiscono tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CC e art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC per rinvio dell’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Il valore litigioso determinante per l'impugnabilità al Tribunale federale è di fr. 21'061.35. Tale importo si ottiene sottraendo dai fr. 23'456.60 accordati al lavoratore dal primo giudice i fr. 2'395.25 riconosciuti dall’appellante.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
L’appello 8 febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano spese e tasse di giustizia. L’appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'400.- per ripetibili di appello.
Intimazione:
-;
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).