DTF 123 V 5, DTF 115 II 30, 4P.184/2004, 4P.205/2003, 4P.282/2001
Incarto n. 12.2007.30
Lugano 6 agosto 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.469 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 4 aprile 2006 da
AO 1
contro
AP 1
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17'949.50 netti, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 19 gennaio 2007 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 10'021.- (lordi), da dedursi gli usuali oneri di legge, e di fr. 3'150.- (netti) quale indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, obbligandola pure a rifondere all’istante fr. 200.- a titolo di indennità;
appellante la convenuta con atto di appello 1° febbraio 2007, con cui chiede in via principale di annullare le ordinanze 9 giugno e 3 luglio 2006 e con ciò di annullare la sentenza impugnata e rinviare l’incarto al primo giudice per una nuova decisione, previa l’assunzione dei testi S__________ __________ e E__________ __________; e in via subordinata di assumere in questa sede i due menzionati testimoni e con ciò di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 3'150.- senza attribuzione di indennità alla controparte, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'istante non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 12 dicembre 2005 egli è stato licenziato in tronco per un’asserita “grave insubordinazione nei confronti del proprietario” (cfr. doc. B).
La convenuta si è opposta all’istanza, ribadendo il suo buon diritto di risolvere anticipatamente il contratto di lavoro nei confronti dell’istante, che nell’occasione non solo non aveva preparato il piatto richiesto dal cliente ma si era rifiutato di prepararlo dicendo che non era suo compito e che in precedenza era per altro già stato a più riprese richiamato all’ordine per violazione dei compiti a lui attribuiti, in particolare per aver usato in servizio il telefonino privato; pure contestate erano la pretesa per ore supplementari e la richiesta di rifusione delle spese per vitto e alloggio.
Il Segretario assessore, con il giudizio qui impugnato, ha in sostanza ritenuto che l’utilizzo del telefonino da parte dell’istante durante le ore lavorative senza pregiudizio nell’attività svolta e il fatto che questi avesse omesso in una sola occasione di guarnire il piatto di un cliente non costituivano di per sé dei motivi gravi giustificanti un licenziamento immediato, e che la convenuta nemmeno aveva provato di aver in precedenza avvertito il dipendente che in caso di ulteriore violazione dei suoi obblighi l’avrebbe senz’altro licenziato. Ritenuta perciò fondata la richiesta di pagamento dei salari pretesi (fr. 6'300.-) e riconosciuto nelle particolari circostanze il diritto dell’istante ad ottenere un’indennità per licenziamento ingiustificato, sia pure pari ad una sola mensilità (fr. 3'150.-), il giudice di prime cure, ammessa inoltre la pretesa per ore supplementari (fr. 3'721.-) e respinta la rifusione della trattenuta per vitto e alloggio, ha in definitiva accolto parzialmente l’istanza e condannato la convenuta al pagamento di fr. 10'021.- (lordi), da dedursi gli usuali oneri di legge, e di fr. 3'150.- (netti) quale indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, obbligandola pure a rifondere all’istante fr. 200.- a titolo di indennità.
Con l’appello che qui ci occupa, la convenuta chiede in via principale di annullare le ordinanze 9 giugno e 3 luglio 2006, che stralciavano l’audizione testimoniale di S__________ , inizialmente ammessa, rispettivamente non ammettevano l’assunzione del teste E __________, e con ciò di annullare la sentenza impugnata e rinviare l’incarto al primo giudice per una nuova decisione, previa l’assunzione dei due testi; e in via subordinata di assumere in questa sede i due testimoni e con ciò di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 3'150.- senza attribuzione di indennità alla controparte. Essa, in estrema sintesi, ritiene che il rifiuto da parte del Segretario assessore di assumere i due testimoni indicati fosse lesivo del diritto e che la loro audizione, ad opera del primo giudice o della Camera d’appello, avrebbe permesso di confermare la legittimità del licenziamento immediato, sicché l’unico importo da corrispondere sarebbe stato quello, per altro ridotto rispetto a quanto deciso in prima sede, relativo alle ore straordinarie. Il querelato giudizio era oltretutto contrario alla legge sull’asilo, che imponeva al datore di lavoro di versare il 10% del salario all’Ufficio federale della migrazione. Contestato era infine l’obbligo di rifondere un’indennità ripetibile alla controparte, che non era stata rappresentata in prima sede e era risultata in gran parte soccombente, tanto più che la procedura in materia di contratto di lavoro era gratuita.
Con la prima censura d’appello la convenuta rimprovera al Segretario assessore di aver stralciato l’audizione testimoniale di S__________ __________ senza averla preventivamente interpellata e chiede che quest’ultima venga ora sentita dal primo giudice, cui la causa dev’essere rinviata, oppure dalla scrivente Camera. La censura è infondata. È vero che il Segretario assessore, il quale aveva inizialmente ammesso la prova in questione, aveva in seguito deciso di stralciarla, il 9 giugno 2006, dopo aver preso atto da una parte che la notifica della citazione alla teste non era riuscita in assenza di un indirizzo esatto (recte: di un recapito sicuro, art. 180 cpv. 2 CPC) e dall’altra che l’istante, che aveva a suo tempo notificato la prova in questione ed al quale (solo) era stato chiesto di fornire l’esatto indirizzo, non vi aveva provveduto per tempo. Sennonché, quand’anche si volesse ammettere l’erroneità della decisione pretorile di stralcio della prova siccome la stessa era stata emanata senza aver preventivamente interpellato la controparte, la circostanza non consentirebbe in ogni caso alla convenuta di reiterare in questa sede la richiesta d’assunzione di quella prova, l’obiezione da lei sollevata per la prima volta in appello ponendosi chiaramente in contrasto con i principi che governano la buona fede processuale, che fanno obbligo alla parte che constata un (asserito) vizio di procedura di segnalarlo immediatamente, in un momento cioè in cui sia ancora possibile rimediarvi, e le vieta di attendere passivamente l’esito della causa, allo scopo di prevalersene - se del caso - successivamente dinnanzi all’autorità di ricorso (DTF 111 Ia 161 consid. 1a, 119 Ia 221 consid. 5a; sentenze inedite del Tribunale federale 3 aprile 2001 4P.282/2001, 22 dicembre 2003 4P.205/2003, 5 luglio 2004 4P.184/2004; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 2 ad art. 143 e m. 17 ad art. 228; II CCA 12 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.2002, 9 marzo 2006 inc. n. 12.2006.27). Nel caso concreto la convenuta avrebbe in effetti potuto lamentare la circostanza già al momento in cui l’ordinanza 9 giugno 2006 le era stata notificata, ma non l’ha fatto. Non solo. Confrontato con la richiesta 20 giugno 2006 con cui l’istante chiedeva di poter rimediare alla mancata indicazione dell’esatto indirizzo della teste, il Segretario assessore aveva comunicato alle parti, con ordinanza 22 giugno 2006, che sulla questione si sarebbe discusso nel corso dell’udienza indetta per il successivo 27 giugno, sennonché in occasione dell’udienza, regolarmente avvenuta, la tematica non è stata dibattuta. E infine nemmeno in sede conclusionale, il 3 ottobre 2006, la convenuta ha avuto da ridire in merito alla mancata assunzione della teste.
La convenuta censura in seguito il giudizio con cui il Segretario assessore, con ordinanza 3 luglio 2006, non ha ammesso l’audizione testimoniale di E__________ , e chiede che la prova venga ora assunta dal giudice di prime cure o dalla scrivente Camera. Essa, in pratica, non condivide la motivazione addotta dal primo giudice a sostegno della sua pronuncia, secondo cui non sarebbe dato di sapere su quali circostanze avrebbe dovuto riferire il teste, mancando al riguardo qualsivoglia specifica nei verbali di causa, rispettivamente si trattava di una prova che avrebbe dovuto essere esperita per rogatoria e con ciò in urto con il principio della celerità che regolava la procedura. Ora, se è vero che quest’ultima motivazione non appare conforme all’art. 417 cpv. 1 lett. a CPC e non può perciò essere condivisa, così non può dirsi della prima, la convenuta non avendo preteso, nemmeno in questa sede, che al momento della notifica della prova, ovvero in occasione dell’udienza di discussione del 18 maggio 2006, essa, conformemente a quanto disposto dall’art. 180 cpv. 1 CPC, abbia indicato le ragioni per cui postulava l’audizione di quel teste. In appello essa si limita più che altro ad affermare che era evidente e logico, la circostanza essendo per altro stata chiarita a voce, che il teste venisse a riferire in merito a quanto da lui visto, il tutto per confermare la versione dei fatti che essa aveva fornito in sede di risposta. Sennonché dal verbale, che per legge deve in particolare riassumere le conclusioni delle parti e i punti essenziali di fatto e di diritto che non si trovano negli allegati scritti (art. 119 cpv. 1 CPC), non risulta affatto che essa abbia fornito a voce tali spiegazioni, che dunque, non essendo state registrate ritualmente nel fascicolo processuale, non possono essere considerate. Per il resto, la convenuta misconosce il senso dell’art. 180 cpv. 1 CPC, che è quello di permettere al giudice di comprendere se i motivi per cui una parte ritiene soggettivamente che una prova sia utile e rilevante lo siano anche da un punto di vista oggettivo: in altre parole, il fatto che una parte abbia citato una prova potrà forse significare che essa la ritiene utile e rilevante, ma non implica necessariamente che la stessa lo sia effettivamente anche da un punto di vista oggettivo, aspetto questo che il giudice risolverà non appena, sulla base della norma in discussione, gli saranno state esposte le circostanze che con la stessa si intendono provare, evitando con ciò di assumere delle prove ininfluenti, offerte dalle parti con il solo intento di prolungare la durata della causa (cfr. Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1994, Vol. 2, p. 1464 e 1472; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 180). In sostanza, quindi, il fatto che il teste - a detta della convenuta - dovesse in generale riferire in merito ai fatti indicati in risposta, quand’anche potesse sembrare ovvio e logico, non è ancora sufficiente per permettere al giudice di effettuare l’esame di pertinenza, rilevanza e utilità della prova richiesta, sicché è a ragione che nella fattispecie il Segretario assessore non ha ammesso la relativa prova, tanto più che il fatto che a sostegno dell’audizione di altri due testi, G __________ e K__________ __________, la convenuta abbia regolarmente indicato le circostanze su cui costoro avrebbero dovuto riferire, permette di escludere che essa non fosse consapevole del senso della norma. Ma, a prescindere da quanto precede, la convenuta, anche in questo caso, sarebbe comunque malvenuta a pretendere ora l’audizione di quel teste, dopo che in precedenza mai aveva avuto modo di lamentarsi per la sua mancata audizione, né il 3 luglio 2006, quando le era stata comunicata la mancata ammissione della prova, né il 3 ottobre 2006, quando essa aveva proceduto, senza nulla eccepire, alla discussione finale.
Non essendo così possibile l’assunzione dei nuovi testimoni richiesti dalla convenuta, il giudizio sulla legittimità del licenziamento significato all’istante dev’essere effettuato sulla scorta degli elementi risultanti dall’incarto di prima istanza, con il che, non potendosi ritenere che le violazioni contrattuali a lui imputate fossero particolarmente gravi e di per sé quindi tali da giustificare il suo licenziamento immediato, e non essendovi neppure la prova che egli fosse stato in precedenza avvertito che l’ulteriore violazione degli obblighi contrattuali, in particolare in punto all’uso del telefonino privato ed alla preparazione dei piatti dei clienti, avrebbe comportato il suo licenziamento in tronco, ben si può concludere per il carattere ingiustificato del provvedimento adottato nei suoi confronti. All’istante devono pertanto essere riconosciuti, come accertato dalla sentenza impugnata, il salario di dicembre 2005 e di gennaio 2006 (fr. 6'300.-), come pure l’indennità per licenziamento ingiustificato pari ad una mensilità (fr. 3'150.-), posizioni queste per altro non più contestate dalla convenuta nel loro ammontare.
A tali somme devono essere aggiunte le pretese per ore supplementari, che la convenuta ha di principio ammesso, salvo poi aver erroneamente indicato come dovuto a questo titolo l’importo di fr. 3'150.-, che in realtà corrispondeva all’indennità per licenziamento ingiustificato. Come giustamente indicato nel querelato giudizio, l’importo dovuto a titolo di ore supplementari, che in appello non è stato per altro oggetto di alcuna puntuale contestazione, va quindi riconosciuto nella misura di fr. 3'721.-.
All’istante spettano in definitiva fr. 13'171.-. Si tratta di importi lordi, fermo restando che, diversamente che dalle somme riconosciute per pretese salariali e per ore supplementari, dall’indennità per licenziamento immediato ingiustificato, stante il suo carattere sanzionatorio e non risarcitorio, non devono però essere dedotti gli usuali oneri di legge (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., N. 15 e 17 ad art. 337c CO; ZBJV 1997 p. 332; DTF 123 V 5 consid. 5; II CCA 14 gennaio 1998 inc. n. 12.97.256, 9 marzo 2001 inc. n. 12.2000.238), tra i quali va pure annoverata anche la trattenuta del 10% a favore dell’Ufficio federale dei rifugiati (art. 11 cpv. 1 Ordinanza 2 sull’asilo, RS 142.312), prevista nel contratto di lavoro tra le parti (doc. A). Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la formulazione adottata dal giudice di prime cure tiene dunque già conto del fatto che quest’ultima, quanto meno sulle pretese salariali e per ore supplementari, doveva trattenere il 10% del salario, per cui la sua censura in tal senso è infondata.
La convenuta contesta infine di dover rifondere un’indennità ripetibile alla controparte, che non era stata rappresentata in prima sede ed era risultata in gran parte soccombente, tanto più che la procedura in materia di contratto di lavoro era gratuita. Anche quest’ultima censura è priva di fondamento. Giusta l’art. 343 cpv. 2 e 3 CO la procedura speciale per controversie derivanti dal rapporto di lavoro è in effetti gratuita qualora il valore litigioso non superi fr. 30'000.-, e in concreto il valore litigioso ammontava a fr. 17'949.50 in prima istanza e in fr. 13'171.- in questa sede, ma questo disposto non concerne l’indennità per ripetibili (DTF 115 II 30 consid. 5c; cfr. pure art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). La giurisprudenza ha inoltre già avuto modo di stabilire che nel caso di parte non patrocinata la parte soccombente deve corrisponderle un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art. 150), tanto più che la stessa convenuta ha pacificamente ricordato che dietro all’istante vi era un avvocato (appello p. 3), sicché già per quel motivo egli avrebbe in ogni caso avuto diritto alla rifusione delle ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 62 ad art. 150). E neppure è vero che l’istante sia risultato in gran parte soccombente, tant’è che egli è anzi risultato vincente in ragione di ca. 65%, soccombendo solo in merito alla trattenuta per vitto e alloggio e all’ammontare dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO. In tali circostanze, l’attribuzione all’istante di un’indennità di fr. 200.- da parte del Segretario assessore, che sulla questione gode per altro di un ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150), non può che essere confermata.
Ne discende la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Non si prelevano né tasse né spese per questo giudizio (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e CPC), né si assegnano ripetibili alla parte appellata, che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 1° febbraio 2007 di AP 1 è respinto.
II. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano indennità alle parti.
III. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).