Incarto n. 12.2007.29
Lugano 7 febbraio 2008/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.17 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 14 febbraio 2006 da
AP 1 -Castione rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'989.25 più interessi e di fr. 100.- di spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE fatto spiccare alla controparte;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 gennaio 2007 ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 30 gennaio 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Sulla base della conferma d’ordine sottoscritta dall’arch. G__________ __________ “per AO 1” (doc. A), AP 1 ha effettuato varie opere di pavimentazione in asfalto, per un importo, fatturato a quella società, di fr. 13'427.45 (doc. B) e di fr. 7'561.80 (doc. C). Le somme in questione essendo rimaste impagate nonostante i solleciti inviati (doc. D, E), l’impresa ha fatto spiccare nei confronti della società AO 1 un precetto esecutivo (doc. H).
Con la petizione in rassegna AP 1, rievocati i fatti rilevanti, ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 20'989.25 più interessi e di fr. 100.- di spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al precetto esecutivo.
La convenuta si è opposta alla petizione eccependo la sua carente legittimazione passiva. Come da lei precisato dopo aver ricevuto i solleciti dell’attrice (doc. L), l’arch. G__________ __________, cui essa aveva a suo tempo affidato un mandato di impresa generale, non era autorizzato ad agire quale suo rappresentante, non essendo al beneficio di alcuna procura.
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha innanzitutto rilevato che dai documenti versati agli atti dall’attrice non si poteva dedurre che l’arch. G__________ __________ fosse autorizzato a concludere un contratto a nome della convenuta, non essendovi la prova del conferimento di un potere di rappresentanza. Siccome le parti non avevano concluso in precedenza alcun contratto d’appalto, nemmeno sussisteva poi la presunzione secondo cui l’architetto agisse in qualità di mandatario e quindi di rappresentante del committente. La deposizione resa dall’arch. G__________ __________ non forniva a sua volta elementi utili per il giudizio, visto il suo carattere contraddittorio. Tutto sommato, anzi, sulla scorta dei pochi indizi agli atti, sembrava piuttosto fondata la tesi della convenuta secondo cui essa avrebbe concluso con l’arch. G__________ __________ un contratto di impresa generale.
Con l’appello che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essa ribadisce che il fatto che avesse in buona fede confidato nell’esistenza del rapporto di rappresentanza, che l’arch. G__________ __________ avesse a suo tempo dichiarato di agire in nome e per conto della convenuta e che quest’ultima avesse prospettato l’apparenza del mandato di rappresentanza, induceva a concludere per l’esistenza della rappresentanza nella forma della “Vertrauenshaftung” e con ciò per la legittimazione passiva della convenuta. Del resto tale conclusione s’imponeva già per il fatto che l’arch. G__________ __________ aveva sottoscritto l’accettazione dell’offerta in qualità di architetto e direttore dei lavori.
La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6 luglio 2004, inc. 4C.198/2004 pubb. in: Droit du bail 2005 pag. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003, inc. 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104).
In base alla legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante. Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò che può avvenire in modo esplicito, per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO); salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO). La procura al rappresentante può venir conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II 332), anche soltanto tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Per quanto riguarda più da vicino il rapporto di procura tra il rappresentato ed il rappresentante, la giurisprudenza ne ammette l'esistenza anche sulla base di una comunicazione in tal senso al terzo da parte del rappresentato (art. 33 cpv. 3 CO), il quale può essere vincolato dall'attività del rappresentante sia in virtù di una comunicazione esplicita, sia di un suo comportamento concludente che induca a credere, secondo il principio dell'affidamento, che volesse portare a conoscenza della controparte contrattuale il rapporto di rappresentanza: può trattarsi sia di un comportamento positivo, sia di un atteggiamento passivo. In pratica, se il rappresentato conosce gli atti del rappresentante, ma non mette in atto nulla per impedirli, resta vincolato sulla base di una cosiddetta procura esterna apparente (DTF 120 II 197 consid. 2a, 131 III 511 consid. 3.2; decisione del TF del 21 settembre 2006, inc. 4C.102/2006; II CCA 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104). In altre parole, è data valida comunicazione al terzo sul rapporto di rappresentanza se, in buona fede, questi deve ritenere che l'agire del rappresentante non può essere sfuggito al rappresentato (Giger, in recht 1995, p. 31). La stessa situazione è data quando il rappresentato, senza conoscere l'attività del rappresentante, avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto la diligenza usuale imposta dalle circostanze del caso. Condizione affinché siano date le conseguenze della rappresentanza diretta è naturalmente che possa essere sufficientemente accertata la buona fede del terzo (sentenze DTF citate; Giger, op. cit.; AJP/PJA, 1994 p. 1465; II CCA 18 dicembre 2001 inc. n. 12.2001.18).
Nel caso di specie l’attrice, pacificamente tenuta a provare che la convenuta era la sua effettiva controparte contrattuale in base alle norme sulla rappresentanza (Watter, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 35 ad art. 32 CO; II CCA 31 agosto 2005 inc. n. 12.2004.208), non è stata in grado
7.1 Essa non ha innanzitutto spiegato per quale ragione le precise e dettagliate argomentazioni che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere a suo sfavore fossero errate e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), sicché le stesse, pur essendo state contestate, ma solo in modo generico (appello p. 4 e 9) e con ciò irritualmente, devono essere considerate assodate e il gravame, in tale misura, dev’essere respinto già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).
7.2 Ma, a prescindere da quanto precede, l’argomentazione d’appello secondo cui la convenuta sarebbe concretamente rappresentata dall’agire dell’arch. G__________ __________ in base alla “Vertrauenshaftung” - che altro non è che un modo di definire la procura esterna apparente di cui all’art. 33 cpv. 3 CO - deve in ogni caso essere disattesa. La censura è in effetti irricevibile siccome in appello è vietato far valere nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Essa sarebbe stata comunque infondata anche nel merito, atteso che l’attrice non ha assolutamente provato in che modo la convenuta, a conoscenza del fatto che l’arch. G__________ __________ concludeva contratti per suo conto, non avrebbe messo in atto nulla per impedirlo, rispettivamente in che modo costei, pur non conoscendo tale modo d’agire dell’architetto, avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto la diligenza usuale imposta dalle circostanze: il solo fatto che la conferma d’ordine (doc. A) sia stata firmata dall’arch. G__________ __________ “per AO 1” e che in quel documento sia stato specificato che AO 1 confermava di accettare l’offerta, senza per altro che la conferma d’ordine sia ad esempio stata allestita sulla carta intestata di quest’ultima o munita di un suo timbro ufficiale, non consente in effetti ancora di ritenere che la convenuta abbia tenuto un comportamento (attivo o passivo) tale da indurre l’attrice a credere, secondo il principio dell'affidamento, che l’agire del presunto rappresentante fosse tollerato o, pur non essendo noto, avrebbe potuto esserlo; per il resto, l’attrice non ha addotto altre circostanze a sostegno del fatto che la convenuta potesse averle prospettato l’apparenza del mandato di rappresentanza.
7.3 È infine parimenti a torto che l’attrice ritiene che l’esistenza di un rapporto di rappresentanza e con ciò la legittimazione passiva della convenuta andrebbe comunque riconosciuta già per il fatto che l’arch. G__________ __________ aveva sottoscritto l’accettazione dell’offerta (doc. A) nella sua qualità di architetto e direttore dei lavori. La censura è innanzitutto irricevibile siccome è stata sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Essa è in ogni caso infondata anche nel merito, atteso che dallo scritto in questione non risulta affatto che il firmatario si sia presentato alla controparte in qualità di architetto (non risulta che egli abbia firmato con il titolo “arch.”) o in qualità di direttore dei lavori; l’attrice non ha del resto preteso negli allegati preliminari né tanto meno provato che al momento della firma di quel documento fosse altrimenti a conoscenza che costui firmava in quella veste.
7.4 Per completezza, si osserva che la tesi della convenuta, secondo cui l’arch. G__________ __________ sarebbe stato da lei ingaggiato in qualità di impresa generale e quindi non poteva concludere contratti con gli artigiani in sua rappresentanza, ha effettivamente trovato conferma in sede istruttoria. Nel preventivo da lui allestito all’indirizzo della convenuta (doc. 1) è in effetti presente una voce “GU Honorar”, che va ovviamente intesa come “onorario dell’impresa generale”. Lo stesso architetto ha del resto dichiarato che i pagamenti agli artigiani, con il denaro consegnatogli in precedenza dalla convenuta, erano stati effettuati proprio da lui (cfr. doc. F, 1; cfr. pure doc. I° rich.), facendo notare che per provvedere agli stessi egli era disposto ad attingere anche a guadagni ottenuti in altri cantieri (doc. F), e aggiungendo infine, a sostegno di questo suo particolare ruolo, di essersi dovuto sobbarcare personalmente alcune spese per lavori supplementari non riconosciuti dalla committenza (cfr. verbale 12 ottobre 2006).
La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 20'989.25, seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili alla convenuta, che non ha presentato osservazioni all’appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 30 gennaio 2007 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 750.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).