Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.02.2009 12.2007.253

Incarto n. 12.2007.253

Lugano 20 febbraio 2009/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2000.704 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 24 novembre 2000 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 2

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di Lit. 407'824'123 oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, domanda confermata nelle conclusioni con l’indicazione dell’equivalente importo in Є 210'623.59;

domanda avversata dalla convenuta, che con le conclusioni vi ha aderito in via subordinata limitatamente a Lit. 151'022'878.94, da versare in cinque rate prestabilite e con la possibilità, qualora tale importo fosse convertito dal giudice in franchi svizzeri, di compensare il proprio credito verso l’attrice di fr. 22'154.10 oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, in via ancor più subordinata limitatamente a fr. 92'822.95;

e che il Pretore ha accolto parzialmente, condannando la convenuta al pagamento di fr. 348'835.- oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano e ponendo in compensazione con il suddetto importo le indennità di fr. 2'800.- e di fr. 500.- maturate con le sentenze di cui ai doc. 9 e doc. 10, nella misura in le stesse non fossero già state onorate dall’attrice;

appellante la convenuta che con atto di appello 4 dicembre 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 127'825.17 da versare in cinque rate prestabilite e respingendo qualsiasi altra domanda, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con osservazioni 29 gennaio 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con petizione 24 novembre 2000 AO 1, __________ __________ (__________), ha chiesto la condanna di AP 1, __________ (ora __________) al pagamento di Lit. 407'824'123, oltre interessi al 5% dal 4 gennaio 1999, per la fornitura e il montaggio degli arredamenti interni del negozio __________ a __________, di cui AP 1 era titolare. Al riguardo, essa ha segnatamente allegato l’intempestività della notifica di eventuali difetti da parte della convenuta unicamente con missiva 4 gennaio 1999, dopo aver iniziato l’attività del centro commerciale già nell’ottobre

  2. Nella propria risposta 20 febbraio 2001 la convenuta si è opposta alla richiesta di controparte, allegando di aver segnalato i difetti "ben prima" dello scritto indicato dalla controparte e che comunque non vi sarebbe stato né il collaudo né la liquidazione finale, a partire dalla quale sarebbero iniziati a decorrere i termini di pagamento. Essa ha altresì invocato il fatto che l’attrice avrebbe fornito molto meno di quanto elencato nelle proprie fatture e nei preventivi, così come materiale non ordinato o non corrispondente alle richieste della convenuta (dimensioni errate). Tant’è che, a detta della convenuta, diversa merce fornitole in un secondo tempo era in sostituzione di quella difettosa. Essa ha altresì precisato che i preventivi prevedevano un costo massimo di Lit. 280'000'000.- rispettivamente di Lit. 15'398'000.-, a prescindere dai ribassi, e che i costi di trasporto e di installazione della merce (fr. 13'097.90 solo per il montaggio), da lei anticipati, erano a carico dell’attrice, motivo per cui essi sarebbero stati da dedurre dalla pretesa attorea. Essa ha poi chiesto il risarcimento del pregiudizio da lei subìto a causa della difettosità della merce e il versamento degli oneri processuali di cui alle sentenza della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, e della CEF di cui ai doc. 9 e 10. La convenuta ha altresì affermato che le parti avevano pattuito, oltre al ribasso del 17.7.%, un ribasso promozionale per l’estero del 21% circa sull’importo già ridotto.

  3. Con replica 19 aprile 2001 l’attrice si è confermata nella propria domanda. Essa ha segnatamente contestato la difettosità della merce, conforme ai parametri posti dalla stessa __________, e ha precisato che in realtà sarebbe stata la convenuta ad aver utilizzato in maniera impropria gli scaffali forniti, caricandoli eccessivamente o esponendo prodotti non proposti da __________. Ciò posto, essa ha affermato che la controparte gestiva dal 1998 il centro commerciale __________ a __________ perfettamente funzionante e arredato con il mobilio da lei fornito, realizzando cospicui guadagni. Sulla quantità della merce da lei fornita, l’attrice ha reputato che la stessa fosse quella accettata dalla convenuta, che l’avrebbe infatti sdoganata per Lit. 407'824'123 e avrebbe sottoscritto per accettazione i preventivi. Sulla questione, poi, della presunta merce difettosa gettata o ritornata, l’attrice ha contestato tale circostanza, per nulla dimostrata e, anzi, confutata dalla richiesta della convenuta di fornire altro materiale. L’attrice ha contestato, infine, l’esistenza di uno sconto promozionale oltre a quello del 17.70% sul prezzo di vendita e il pagamento degli oneri processuali invocati dalla convenuta. Con duplica 11 giugno 2001 la convenuta ha contestato le argomentazioni avversarie.

  4. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. L’attrice si è confermata nella propria domanda, convertendo il valore chiesto in Є 210'623.58. La convenuta ha ribadito la sua richiesta di reiezione della petizione. Ciò anche perché, a detta della convenuta, l’attrice non avrebbe dimostrato il tasso di cambio dalle lire italiane all’euro. In via subordinata essa ha chiesto di accoglierla limitatamente a Lit. 151'022'787.94, da versare in cinque rate determinate. Nella misura in cui tale importo sarebbe stato convertito in franchi svizzeri dalla prima giudice, essa ha chiesto la compensazione con un proprio credito di fr. 22'154.10 che ha asserito derivare dal minor valore della merce per difetti e dagli oneri processuali delle precedenti procedure. In via ancor più subordinata, ha aderito alla petizione per fr. 92'822.95.

  5. La Pretora ha accolto la petizione limitatamente a fr. 348'835.- oltre interessi del 5% dal 4 gennaio 1999. Ella ha ritenuto applicabile alla fattispecie la Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1; CVIM). La prima giudice ha anzitutto accertato che la convenuta era a conoscenza del "book __________". Ricordato, poi, che compete all’acquirente dimostrare la tempestività dell’ispezione della fornitura e della notifica dei difetti, la Pretora ha accertato che nella fattispecie, data la natura della merce, eventuali difetti avrebbero potuto essere individuati facilmente con una normale verifica. Se non che, la convenuta aveva notificato i difetti intempestivamente, poiché solo due mesi dopo l’apertura del negozio, avvenuta nell’ottobre 1998, e circa tre mesi dopo la consegna della merce. Invero, la Pretora ha accertato che la convenuta aveva notificato, peraltro in modo generico, i difetti con scritto 4 gennaio 1999 e solo con il proprio allegato di riposta 20 febbraio 2001 aveva sostenuto di aver ricevuto forniture inferiori rispetto a quanto fatturato. Inoltre, la prima giudice ha ritenuto che quest’ultima non aveva dimostrato né che le parti avessero pattuito la necessità di un collaudo della merce – e che solo da quel momento questa avrebbe potuto essere consegnata – , né un ulteriore ribasso del 21%, e nemmeno le poste di danno che essa pretendeva compensare con la pretesa attorea. La Pretora ha poi accertato che dal carteggio processuale emergeva un importo di Lit. 406'893'145, già compreso il ribasso del 17.7%, pari a Є 210'142.-, equivalenti, al tasso di cambio del giorno dell’emanazione della sentenza, a fr. 348'835.-.

  6. L’appellante sostiene che la Pretora abbia affrontato il tema della qualifica giuridica del contratto in modo errato e lo abbia risolto parzialmente. Essa non contesta l’applicazione della Convenzione di Vienna, ma reputa che l’obbligo contrattuale della controparte non consisteva unicamente nel fornire della merce, bensì anche nel confezionarla, nel trasportarla, nel montarla, sicché vi sono evidenti elementi di appalto. Essa ritiene, quindi, che "al di là della teoria, il Pretore ha completamente omesso di valutare anche le conseguenze degli obblighi accessori assunti dalla AO 1" (appello, pag. 5 in mezzo). Tuttavia, la convenuta non trae conclusioni dal suo asserto, di modo che lo stesso è irricevibile. Inoltre, va detto a titolo abbondanziale che la prima giudice ha accertato proprio quanto indicato dall’appellante, ovvero che l’attrice si era impegnata non solo a fornire, bensì anche a trasportare e installare la merce. Essa ha tuttavia spiegato che secondo la Convenzione di Vienna, la dottrina e la giurisprudenza in merito, un simile rapporto contrattuale si caratterizza quale contratto di compravendita, "poiché dai documenti agli atti e dall’istruttoria risulta che la prestazione preponderante dell’obbligo della AO 1 risulta essere quella della fornitura di merce e non di altri servizi" (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo). L’appellante non spiega quindi le ragioni per cui la conclusione pretorile, debitamente motivata, sarebbe stata errata e con ciò da riformare (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Anche sotto questo profilo, quindi, l’appello sarebbe irricevibile.

  7. La convenuta sostiene anzitutto che l’attrice si era impegnata a fornire un "lavoro estremamente accurato e svolto con materiali di assoluta affidabilità e solidità" (memoriale, pag. 2 in basso). Essa non trae tuttavia conclusioni dal suo asserto, di modo che lo stesso è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). A ogni modo, non si comprende come esso possa influire sull’esito del presente giudizio, considerato che la Pretora ha ritenuto che la convenuta non aveva dimostrato di aver notificato in maniera tempestiva eventuali difetti e che dall’istruttoria era emerso che al momento dell’inaugurazione e apertura del negozio quest’ultimo rispecchiava pienamente l’immagine __________ e tutti i prodotti erano sistemati sugli scaffali (sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L’appellante prosegue invocando la pattuizione di uno sconto del 17.7% e di uno ulteriore del 21% (pag. 3 in alto). Da una parte, la censura è inconsistente, dato che la prima giudice ha riconosciuto il primo sconto (sentenza impugnata, pag. 9 in basso). Quanto al secondo sconto, la Pretora ha spiegato che non era stato dimostrato (pag. 10 in alto). Al riguardo, l’appellante rinvia al doc. 3bis. Se non che, da tale documento emerge unicamente lo sconto del 17.70%. L’appellante ribadisce, inoltre, che la controparte si era impegnata ad allestire una liquidazione finale da sottoporre al cliente in sede di collaudo. In merito, essa rinvia nuovamente al doc. 3bis testé citato. Tuttavia, nello scritto in questione l’attrice ha affermato che "con riferimento al contratto di fornitura d’arredo con Voi stipulato, Vi confermiamo che le eventuali forniture supplementari rispetto a quanto stabilito dal contratto saranno rilevate nella contabilità finale di cantiere e aggiunte al conteggio finale". Non vi è quindi alcun accenno all’asserito collaudo. Lo stesso dicasi per il doc. 1, che è unicamente il preventivo allestito dall’attrice. Le censure illustrate sopra non possono quindi essere condivise.

  8. L’appellante prosegue sostenendo che la controparte avrebbe emesso, in maniera anticontrattuale, una serie di fatture disordinate e ridondanti, immediatamente da lei contestate poiché ingiustificate. Essa afferma di essersi resa conto del fatto che quanto fatturato non corrispondeva a quanto effettivamente consegnato e che tale circostanza sarebbe emersa dall’istruttoria. L’appellante si diffonde anche al riguardo in considerazioni generiche, senza riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309). Essa rinvia agli allegati di prima istanza (appello, pag. 3 in mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.

  9. A detta della convenuta il riassunto eseguito dalla Pretora degli allegati di causa è riduttivo, impreciso e parzialmente sbagliato (appello, pag. 3 in fondo e 4 in alto). Tuttavia, essa non trae conclusioni dalla propria censura. Non motivato a sufficienza, al riguardo l'appello va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

  10. L’appellante critica la decisione della Pretora di convertire in Euro l’importo richiesto dall’attrice sulla base del tasso di cambio emerso da due siti internet (appello, pag. 4 seg.). Essa ritiene che tale tasso di cambio non sia un fatto notorio. Di conseguenza, la convenuta reputa che competeva alla controparte inoltrare una domanda volta a modificare la propria richiesta di giudizio sulla scorta di documentazione attestante il calcolo della nuova valuta. Se non che, la stessa appellante dichiara di non far "valere formalmente questa censura in appello, pur interrogandosi sui limiti della possibilità di considerare come "notori" i dati che vengono forniti sul web" (pag. 4 in basso). In mancanza di una richiesta di appello in merito, non vi è quindi motivo di chinarsi sulla questione.

  11. L’appellante prosegue criticando la decisione della prima giudice di convertire l’importo richiesto in lire italiane dapprima in Euro e, poi, in franchi svizzeri. Essa reputa che la Pretora avrebbe dovuto convertire le lire direttamente in franchi, al cambio indicato dal perito giudiziario. Se così non fosse, l’appellante reputa di soffrire del rafforzamento dell’Euro (appello, pag. 5 in alto). A torto. Invero, l’art. 75 lett. c CPC prevede che l’azione non si ritiene mutata quando in seguito a una modificazione dell’oggetto litigioso, avvenuta indipendentemente dalla volontà dell’attore, questi chieda l’oggetto surrogato o la rifusione dei danni. Come spiegato dalla Pretora, dal 1° marzo 2002 la lira italiana è stata sostituita dall’euro. Di conseguenza, l’attrice ha a ragione convertito con le proprie conclusioni 16 novembre 2006 l’importo da lei rivendicato in Euro. Non aveva invece alcun obbligo di convertire lo stesso in franchi svizzeri. Invero, questa Camera ha già spiegato che la parte attrice può procedere per ottenere il pagamento di un importo in valuta straniera (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 31 ad art. 86). L’attrice ha indicato nelle proprie conclusioni il tasso di conversione nel seguente modo: 1 Є = 1936.27 Lit. Al riguardo, essa ha rinviato al Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998, che avrebbe stabilito in maniera definitiva il tasso di conversione delle due valute. La Pretora ha aderito al tasso testé indicato (sentenza impugnata, pag. 10). Le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e, di conseguenza, la stessa convenuta si è privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede, così come la conversione dell’importo richiesto da controparte in Euro. Essa non se ne può quindi lamentare in questa sede, se non contravvenendo al principio della buona fede nel processo (II CCA, sentenza inc. 12.2002.119 del 1° ottobre 2003, consid. 17). Su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

  12. L’appellante sostiene che l’attrice avrebbe dovuto dimostrare la propria pretesa sulla base dei documenti contrattuali, e non sulla scorta di fatture o documentazione doganale, quindi unilaterale, che la convenuta ha peraltro prontamente contestato (appello, pag. 6 seg. e pag. 8 in alto). Effettivamente, la prima giudice ha fondato il proprio accertamento sulle risultanze menzionate, nonché sulla testimonianza del teste __________, capo del reparto importazioni della trasportatrice __________ (sentenza impugnata, pag. 9). Tuttavia, non è dato di capire in che misura i bollettini allestiti su carta intestata __________, sottoscritti da quest’ultima e vidimati dalle autorità doganali, che hanno specificato essere "conforme al dichiarato" (doc. C), così come la documentazione di trasposto (doc. rich. I), possano essere ritenuti "unilaterali". Il perito giudiziario ha affermato che la "dichiarazione di trasporto AO 1 (…) è un documento per trasporto e sdoganamento il quale non è stato controllato" né da __________, né dalla convenuta (complemento 2 maggio 2005 di perizia, pag. 9 in fondo). Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui __________ non avesse controllato la merce, non va dimenticato che tali documenti sono stati allegati al bollettino doganale che, si ripete, è stato vidimato anche dalle autorità doganali. D’altra parte, l’appellante nemmeno afferma che la dogana non abbia verificato la merce trasportata. Anche tale argomentazione dell’appellante non può di conseguenza essere condivisa.

  13. Secondo l’appellante, la prima giudice avrebbe omesso di considerare gli accertamenti peritali, secondo i quali il valore della merce elencata nel preventivo 9 giugno e in quello 24 agosto 1998 "forniti, montati e consegnati in loco" ammonta a Lit. 232'282'000 (appello, pag. 8 in alto). Se non che, come rilevato dall’appellata (osservazioni, pag. 8), il perito giudiziario ha precisato che "nei magazzini sono stati trovati elementi di arredo fisso accatastato, quali fondali di cui non è stato possibile rilevarne la quantità. Stessa situazione anche per parti di arredo mobile quale staffe, barre, broches ecc. ammassati alla rinfusa. Per avere una visione e un computo preciso di quanto è presente nei magazzini si dovrebbe allestire un inventario degli stessi, ma purtroppo così ammassati è impossibile." (complemento 21 marzo 2005 di perizia, pag. 4). Egli ha altresì dichiarato che "diversi elementi di arredo sono stati effettivamente posati, vedi ad esempio la scalinata presso video fai la modella, cassetto reparto cosmetici/mobile profumeria, ma non erano presenti al momento del sopralluogo" (loc. cit., pag. 5). Di conseguenza, il perito ha raffrontato con i preventivi unicamente "l’arredo mobile esposto" (loc. cit.). Il suo accertamento nulla dice, quindi, sulla quantità di merce fornita alla convenuta. Come tale, esso è pertanto irrilevante ai fini della presente questione.

  14. Inoltre, l’appellante ritiene che l’attrice le abbia fornito "molto meno" di quanto da lei fatturato. Al riguardo, essa precisa, rinviando al doc. C1, che un pannello è stato fornito in tre pezzi ma fatturato in cinque, che se si esamina il doc. N si desume che l’attrice ha modificato unilateralmente quanto preventivato e che le parti riconoscono che essa aveva rinunciato all’acquisto dell’attrezzatura a parete per i jeans (appello, pag. 7 in fondo). Al riguardo, la Pretora ha precisato che la convenuta aveva allegato di aver ricevuto forniture inferiori rispetto a quello fatturato unicamente con la propria risposta di causa 20 febbraio 2001 (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Secondo l’art. 35 cpv. 1 CVIM il venditore deve fornire merci la cui quantità, qualità e tipo corrispondono a quelli previsti dal contratto e il cui imballaggio o condizionamento corrispondono a quelli previsti dal contratto. Anche per quanto concerne la quantità della merce fornita, l’acquirente è tenuto a verificare la stessa e a segnalarla al venditore tempestivamente (art. 38 cpv. 1 e 39 cpv. 1 CVIM). L’art. 39 cpv. 2 CVIM prevede che il compratore perde in ogni caso il diritto di prevalersi di un vizio di conformità se non lo denuncia il più tardi entro un termine di due anni a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate, a meno che tale termine non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale. Compete all’acquirente dimostrare di aver verificato e segnalato tempestivamente un’eventuale difformità della merce dal contratto (Brunner, UN-Kaufrecht-CISG, Berna 2004, n. 27, pag. 240). Nella fattispecie, tra la consegna della merce al più tardi nell’ottobre 1998 (cfr. doc. C) e la risposta di causa nel febbraio 2001 il periodo biennale è ampiamente trascorso. L’appellante afferma di aver contestato la fatturazione chiedendo ripetutamente l’allestimento del conteggio finale. Al riguardo, essa rinvia ai doc. 3 e doc. 3bis. Se non che, il doc. 3 è un preventivo di costo e il doc. 3bis è uno scritto della convenuta all’attrice nel quale essa conferma "che le eventuali forniture supplementari rispetto a quanto stabilito dal contratto saranno rilevate nella contabilità finale di cantiere e aggiunte al conteggio finale". Non vi è quindi alcun accenno su presunte lamentele in merito alla quantità della merce fornita. L’appellante ritiene che non sarebbe comunque stata necessaria una contestazione della fatturazione. Al riguardo, essa rinvia a una sentenza del Tribunale federale di cui al DTF 112 II 500. Il Tribunale federale ha spiegato in tale sentenza che la mancata contestazione, nella fattispecie, durante alcuni mesi di una fattura dettagliata di un appaltatore non poteva essere considerata quale accettazione tacita di tale fattura. Esso ha precisato, al riguardo, che il committente che voglia opporsi a una pretesa che compete all’appaltatore dimostrare, non è soggetto ad alcun limite temporale. Se non che, in tale fattispecie non era anzitutto applicabile la CVIM. Inoltre, va ricordato che il Tribunale federale ha spiegato che in una fattispecie soggetta all’applicazione della Convenzione testé citata, una volta che l’acquirente ha preso in consegna la merce, spetta a lui dimostrare che essa non è conforme al contratto (DTF 130 III 258 consid. 5.3). Di conseguenza, la giurisprudenza invocata dall’appellante non le è di ausilio.

  15. La convenuta afferma, inoltre, di non aver ricevuto personalmente la merce, che è stata presa in carico sul cantiere, in un ambiente caotico, da dipendenti dell’attrice e/o di __________ italiana, e non da suoi dipendenti o rappresentanti, mentre la ditta __________, incaricata del trasporto, non ha mai verificato né è stata chiamata a verificare, la corrispondenza dei documenti di trasporto con le fatture (appello, pag. 7 in fondo). Se non che, tali critiche nulla mutano al fatto che la convenuta non ha tempestivamente né verificato la merce né segnalato a controparte eventuali difformità contrattuali.

  16. Sostiene la convenuta che era necessario un collaudo per procedere alla fatturazione (appello, pag. 8 in alto). La prima giudice ha ritenuto che la convenuta non ha dimostrato la pattuizione di un collaudo (sentenza impugnata, pag. 8). Con tale argomentazione l’appellante non si confronta, limitandosi a ribadire il proprio punto di vista, sicché al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

  17. L’appellante ritiene che la controparte le abbia fornito merce non comandata e fatturata con l’indicazione "extra preventivo". Essa afferma di non aver accettato tale merce, che inoltre, come emerso dalla perizia giudiziaria (complemento 2 maggio 2005, pag. 9 segg.) era stata immediatamente restituita all’attrice (appello, pag. 8 in mezzo). Nel passaggio menzionato dall’appellante, il perito non afferma che parte della merce non sia stata accettata dalla convenuta e immediatamente restituita. Egli si limita ad affermare che "le attrezzature trasportate e sdoganate sono di molto superiori a quanto preventivato" (pag. 9 in basso). Tuttavia, dal carteggio processuale emerge che la convenuta ha invocato tale circostanza per la prima volta con la propria risposta di causa 20 febbraio 2001 (pag. 2 in basso). D’altra parte, l’appellante nemmeno indica delle risultanze in senso contrario. Anche su questo punto vale, quindi, quanto illustrato sopra sulla perenzione biennale (consid. 14). Al riguardo, l’appello va pertanto respinto.

  18. Afferma l’appellante che l’attrice ha fatturato del materiale che serviva a sostituire la merce da lei non accettata. Di conseguenza, la controparte le avrebbe caricato due volte parte dei costi (memoriale, pag. 8 in fondo seg.). Al riguardo l’appellante rinvia anzitutto alla testimonianza di __________ __________ (che ha lavorato per la convenuta quando era in corso di allestimento il negozio in questione), che però riferisce sulla sostituzione di una parte della merce, ma nulla dichiara sulla doppia fatturazione invocata dall’appellante. Già per questo motivo, quindi, l’appello si rivela infondato. Si aggiunga che le difformità contrattuali previste dall’art. 39 CVIM concernono anche il caso di fornitura eccessiva risultante da quanto riportato nella fattura. Invero, non vi è motivo di trattare in maniera differente una fornitura che non corrisponda in quantità a quello che è stato previsto dalle parti, da una fornitura esatta ma che è stata fatturata più volte, come qui invocato dall’appellante (cfr. Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht – CISG -, 4ª ed., n. 16a a pié di pag. 455). Di conseguenza, la doglianza dell’appellante sarebbe comunque intempestiva.

  19. La difettosità della merce, prosegue l’appellante, non poteva essere messa in discussione e la Pretora non avrebbe affermato il contrario. Essa si diffonde in tutta una serie di argomentazioni che suffragherebbero il carattere difettoso della fornitura e critica la decisione della Pretora di ritenere intempestiva la sua notifica dei presunti difetti (memoriale, pag. 9 in basso segg.). A suffragio della propria tesi l’appellante rinvia all’art. 38 cpv. 1 CVIM, secondo il quale il compratore deve esaminare le merci o farle esaminare entro il termine più breve possibile, come permesso dalle circostanze. Essa sostiene che tra le circostanza da valutare, vi è il tipo di merce che, come nella fattispecie, presuppone una fase di prova e perfino di messa in funzione. La convenuta rinvia, al riguardo, alla testimonianza di __________ __________, laddove egli afferma: "durante il montaggio ho avuto modo di fare notare gli [agli] operai che a mio modo di vedere non montavano le infrastrutture correttamente, siccome questi ultimi eseguivano il montaggio dei bulloni con il trapano e poi forzavano le viti rovinando i filetti. La mia intuizione e l’osservazione fatta agli operai è stata perspicace: infatti con l’andar del tempo verso fine anno/inizio anno nuovo, spostando i mobili ho notato delle viti per terra (bulloni del 5-7 con incastro a imbus neri). In certi punti le infrastrutture erano piegate, alcune non tenevano più e alcuni meccanismi per abbassare la stecca per appendere vestiti erano rotti quasi tutti" (verbale 13 novembre 2001, pag. 4 in mezzo). Da tale testimonianza la convenuta invoca la tempestività della propria notifica del 4 gennaio 1999 (doc. E). Se non che, tale censura è nuova e, con ciò, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dinanzi al primo giudice, infatti, la convenuta non ha sostenuto che i difetti si fossero rivelati solo dopo l’apertura del centro o, meglio, solo verso la fine di dicembre 1998. D’altra parte, nello scritto 4 gennaio 1999 essa ha affermato che "diverse parti in legno dell’arredamento risultano essere di spessore estremamente sottile e particolarmente fragili. Ciò significa che non sono adatti per l’uso concordato. Lo stesso vale per i ripiani e le parti d’arredo in vetro, nonché per l’appenderia". Essa ha altresì asserito che "si sono già verificate delle rotture in seguito all’estrema fragilità degli elementi forniti" (doc. E). Essa non ha invece affermato di essersi accorta solo con il tempo dell’inadeguatezza delle strutture o della loro rottura. D’altra parte, la convenuta ha riferito di una fragilità "estrema" degli elementi, che si erano in parte rotti al momento in cui essa ha notificato i difetti. Così come descritti, i difetti non possono quindi dirsi celati e manifestatisi solo in un secondo tempo. Di conseguenza, dev’essere condivisa la motivazione della Pretora, secondo la quale alla luce della natura della merce eventuali difetti avrebbero potuto essere individuati facilmente con una normale verifica. D’altro canto, la prima giudice ha precisato che la convenuta non aveva comprovato, e neppure argomentato, un’impossibilità oggettiva di più pronta notifica data dalle circostanze (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Anche al riguardo l’appello è quindi da respingere.

  20. La convenuta afferma di aver notificato i difetti prima dello scritto 4 gennaio 1999 (doc. E). Al riguardo, essa rinvia al contenuto dello stesso, ove dichiara di "riconfermare l’avvenuta notifica dei difetti" ed evidenzia "come più volte segnalato (sia direttamente, sia per il tramite dell’Ufficio tecnico della __________)" (appello, pag. 13 in mezzo). Tuttavia, quanto indicato in tale missiva in merito a precedenti notifiche si esaurisce in un mero asserto di parte, sprovvisto di rilevanza probatoria. L’appellante ritiene di aver segnalato i difetti in occasione di un incontro tra i rappresentanti delle parti nel mese di novembre 1998, così come confermato dal teste __________ __________ (memoriale, pag. 13). Se non che, quest’ultimo non riferisce sul momento in cui tale incontro si sarebbe tenuto. Anzi, egli ammette di non ricordare esattamente la data (verbale 13 novembre 2001, pag. 5 in fondo). La convenuta invoca anche la testimonianza di __________ __________, direttore operativo di __________ vendite all’ingrosso. Anche tale teste, tuttavia, non indica la data in cui eventuali difetti sarebbero stati segnalati all’attrice (cfr. verbale per rogatoria 28 maggio 2003, risposta a domanda n. 6).

  21. L’appellante afferma che laddove il contratto prevede prestazioni accessorie tipiche di un contratto di appalto è necessario procedere a un collaudo alla presenza delle parti. Ciò non sarebbe tuttavia avvenuto nella fattispecie e, pertanto, non sarebbe iniziato a decorrere il termine per segnalare l’esistenza di difetti (appello, pag. 12 in alto). La Pretora ha spiegato che siccome la convenuta non aveva chiesto un collaudo prima di inaugurare e aprire il negozio, né con lo scritto di cui al doc. E, se ne doveva concludere che essa aveva accettato la merce fornita dall’attrice e che il collaudo non era una condizione essenziale per le parti (sentenza impugnata, pag. 8 in basso). Con tale argomentazione l’appellante non si confronta, limitandosi a ribadire quanto esposto dinanzi alla prima giudice. Al riguardo, l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

  22. La convenuta reputa che se l’attrice fosse stata sicura della tardività della sua notifica, rispettivamente se essa avesse voluto eccepirla, non avrebbe mandato sul posto dei tecnici e non si sarebbe premurata di coinvolgere alcune ditte che avrebbero fornito il materiale (appello, pag. 14). Il venditore può rinunciare a prevalersi dell’eccezione di intempestività nella segnalazione dei difetti. Ciò può avvenire anche per atti concludenti. Ad esempio, una tale rinuncia è ravvisabile quando egli riconosce senza riserve la difettosità invocata, si dichiara disponibile all’eliminazione di tale difetto oppure aderisce, sempre senza alcuna riserva, all’esame oggettivo dei difetti invocati. Viceversa, la semplice intavolazione di trattative non rappresenta una simile rinuncia (Schlechtriem/Schwenzer, op. cit., n. 33 ad at. 39 CVIM). Sulla questione l’appellante rinvia a degli scritti 27 gennaio, 5 e 15 febbraio 1999 (doc. L e M). Con la missiva 27 gennaio 1999 essa ha chiesto a __________ se il punto vendita di __________ era conforme alle loro specifiche e con quanto concordato con la stessa in fase di progetto e di allestimento. Con scritto 5 febbraio 1999 quest’ultima ha affermato la conformità del punto vendita al suo progetto tecnico. Il 15 febbraio 1999, poi, __________ __________ ha confermato di non aver mai avuto alcuna contestazione in merito alla merce, già fornita ad altri centri. Il 15 febbraio 1999 __________ __________ __________ __________ __________. __________ ha dichiarato che i materiali, di ottima qualità, erano stati prodotti da una primaria industria svizzera. Essa ha peraltro ribadito l’assenza di lamentele da parte degli altri centri. Di conseguenza, l’attrice non ha aderito senza alcuna riserva all’esame oggettivo dei difetti invocati. Essa ha semplicemente chiesto ai suoi fornitori, in maniera teorica e, quindi, senza esaminare i difetti addotti dall’acquirente, se il materiale era conforme a quanto pattuito. L’appellante afferma che la controparte avrebbe mandato sul posto dei tecnici. Al riguardo, essa non rinvia tuttavia ad alcuna risultanza processuale, sicché su questo punto l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, si precisa che nemmeno l’incontro riferito dal teste __________ __________ (verbale 13 novembre 2001, pag. 6) può essere di ausilio alla tesi della convenuta. Invero, tale incontro rappresenta, semmai, un’intavolazione di trattative che, come si è detto sopra, non conferma la rinuncia, da parte dell’attrice, ad avvalersi dell’eccezione di intempestività. Alla luce di quanto sin qui esposto la decisione della Pretora di ritenere la notifica dei difetti intempestiva resiste alla critica.

  23. L’appellante rimprovera alla prima giudice di aver ritenuto generica la segnalazione dei difetti (memoriale, pag. 14 in basso). Considerato che, come si è detto sopra, tale notifica è da considerare tardiva, non vi è motivo di addentrarsi nella questione.

  24. La convenuta ritiene che la Pretora non abbia tenuto conto dell’accertamento peritale sul valore di Lit. 232'282'000, indipendentemente dalla sua difettosità, della merce fornitale dall’attrice (appello, pag. 15 in alto). Come ben risulta dal complemento e delucidazione di perizia 12 settembre 2005 (risposta n. 5, pag. 12), il perito ha ottenuto tale cifra moltiplicando i quantitativi da lui riscontrati, inferiori rispetto a quelli indicati nel preventivo, per il prezzo unitario preventivato. Come detto (sopra, consid. 14), la convenuta ha contestato la quantità fornita dall’attrice intempestivamente. La questione, quindi, di sapere a quanto ammonterebbe il relativo costo è irrilevante ai fini del presente giudizio.

  25. L’appellante allega, inoltre, che il costo del trasporto e del montaggio (fattura C12) non avrebbe dovuto essere computato nell’ammontare della pretesa attorea. Essa afferma che l’attrice doveva in un primo tempo assumersi tali spese e che poi le parti hanno ritenuto di fatturarle in economia, ovvero in base a una tariffa oraria. Se non che, prosegue la convenuta, non vi sarebbe alcun riscontro probatorio sul tempo impiegato per le prestazioni in questione, rispettivamente sulla congruità della pretesa (appello, pag. 15 in basso). Nella propria risposta 20 febbraio 2001 la convenuta non ha contestato la presenza, tra le fatture di cui al doc. C invocate a suffragio della propria pretesa dall’attrice, delle spese di trasporto e di montaggio o la loro congruità (cfr. ad 2, pag. 2 seg.). Sotto il punto 8 essa ha poi aggiunto, per giustificare una detrazione dalla pretesa avversaria, che tali costi dovevano essere a carico dell’attrice, mentre essa avrebbe "anticipato dei costi legati a queste prestazioni, come si evince dai documenti in atti (per il montaggio) e dai documenti dell’attrice (per il trasporto), per un totale di parecchie migliaia di franchi (fr. 13'097.90 per il solo montaggio)" (pag. 5 in alto). Con le conclusioni ha infine ribadito tale circostanza (pag. 13 in mezzo). È quindi solo con l’appello che la convenuta ha sostenuto che tali prestazioni sarebbero state fatturate "in economia". Di conseguenza, tale censura è nuova e come tale irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, va comunque rilevato che dagli atti non emerge una reazione della convenuta a quanto indicato nelle fatture di cui al doc. C prima della presente causa. D’altra parte, lei stessa non afferma di aver già contestato la posta di cui al doc. C12 prima della propria risposta. Non va dimenticato, inoltre, che con missiva 22 dicembre 1998 l’attrice aveva messo in mora la convenuta per il pagamento degli importi indicati nelle fatture di cui al doc. C (doc. D). In appello essa, come si è visto (sopra, consid. 8), ha affermato di essersi resa conto del fatto che quanto fatturato non corrispondeva a quanto effettivamente consegnato e che tale circostanza sarebbe emersa dall’istruttoria. Tuttavia, come si è detto al riguardo l’appellante si diffonde in considerazioni generiche e, quindi, irricevibili. Si ricorda che, come in parte già illustrato sopra (consid. 18), il vizio di conformità di cui all’art. 39 CVIM concerne anche fatturazioni inesatte. Invero, non si ravvisa il motivo per cui bisognerebbe trattare in maniera differente una fornitura che non corrisponda in quantità a quello che è stato previsto dalle parti, da una fornitura esatta ma che è stata fatturata più volte o erroneamente, come qui invocato dall’appellante (cfr. Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht – CISG -, 4ª ed., n. 16a a pié di pag. 455). Per gli stessi motivi non può essere seguita la censura dell’appellante secondo la quale essa avrebbe già anticipato integralmente le spese di trasporto e, in relazione al montaggio, pure le spese di vitto e alloggio dei dipendenti dell’attrice (appello, pag. 16 in alto).

  26. Anche l’accertamento della Pretora, secondo la quale il ribasso del 17.7% sarebbe già stato compreso nell’importo indicato nelle fatture di cui al doc. C (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo), è contestato dall’appellante. Quest’ultima sostiene che tale ribasso non sarebbe già compreso nella fattura di cui al doc. C5 e in quella di cui al doc. C12 (appello, pag. 16 in mezzo). Dal doc. C5, a pag. 8 della fatturazione periodica, emerge, proprio come evidenzia l’appellante, che dagli importi ivi elencati non è stato dedotto alcuno sconto. Dato che l’esistenza di tale sconto non è stato contestato dall’attrice (replica, ad 7, pag. 7), non vi è motivo di trattare diversamente tali poste. D’altra parte, l’attrice non allega alcunché al riguardo nelle proprie osservazioni. Di conseguenza, dall’importo accertato dalla Pretora in Lit. 406'893'145 occorre dedurre Lit. 850'485, corrispondenti allo sconto del 17.7% su complessivi Lit. 4'805'000 (1'350'000 + 123'000 + 435'000 + 856'000 + 525'000 + 1'197'000 + 157'000 + 162'000), per un risultato di Lit. 406'042'660. Come detto sopra, l’attrice non ha contestato l’esistenza di un ribasso del 17.7%. Tuttavia, nella risposta ha precisato che esso era calcolato sul prezzo di vendita (replica, ad 7, pag. 7). Nella duplica la convenuta non ha a sua volta contestato la precisazione testé citata. Di conseguenza, essa non può invocare ora una simile riduzione sui costi di montaggio e di trasferta di cui al doc. C12. Considerato il tasso di cambio indicato dalla Pretora, si ottiene quindi una cifra corrispondente a Є 209'704.-, convertiti, al tasso utilizzato dalla prima giudice, in fr. 348'109.-.

  27. L’appellante ritiene, poi, di aver dimostrato l’esistenza di un ulteriore sconto del 21%. Essa sostiene che tale circostanza sarebbe comprovata dal doc. 1, pag. 15, ove si indica uno "sconto promozionale per estero". Al contrario dello sconto del 17.7%, ammesso dall’attrice, tale posta è stata contestata dalla stessa. Di conseguenza, considerato che come illustrato sopra (consid. 25) la convenuta ha contestato su questo punto le fatture di cui al doc. C unicamente con la propria risposta, la sua contestazione è intempestiva. Anche su questo punto l’appello deve dunque essere respinto.

  28. La convenuta sostiene che dalla pretesa attorea devono essere dedotti gli importi corrispondenti ad asseriti costi di riparazione dei difetti che avrebbe riscontrato il perito giudiziario, rispettivamente al minor valore delle forniture, così come il costo della scala del reparto bambini e il mobile della profumeria, che hanno dovuto essere eliminati (appello, pag. 17 in mezzo). Già si è detto che la convenuta non ha contestato tempestivamente le fatture di cui al doc. C. Di conseguenza, anche al riguardo l’appello è respinto.

  29. L’appellante critica la Pretora per aver riconosciuto quale compensazione unicamente fr. 2'800.- rispettivamente fr. 500.- (sentenza impugnata, pag. 10 in alto). Secondo la convenuta, devono essere dedotti tutti gli importi a lei assegnati a titolo di spese, tasse e ripetibili in esito alle procedure sommarie di rigetto dell’opposizione, nonché l’onorario per l’allestimento del referto di cui al doc. 6 (appello, pag. 17 in basso). Con la risposta essa ha affermato che dai doc. 9 e 10 emergeva che l’attrice doveva versare un preciso importo a titolo di spese, tasse e ripetibili e che tale cifra doveva essere posta in compensazione con la pretesa attorea (pag. 5 in basso). Tale censura è stata ribadita con la duplica (pag. 7). È tuttavia solo con le conclusioni che essa ha quantificato la propria domanda compensatoria in fr. 7'400.- (pag. 12). Questa Camera ha già spiegato che la procedura ticinese esige che le domande siano formulate in termini precisi e distinti, con l’indicazione, in caso di condanna in denaro, della cifra esatta già negli allegati preliminari (II CCA, sentenza inc. 12.2006.29 del 16 marzo 2007, consid. 6 con riferimenti; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App.-2000/2004, Lugano 2005, n. 49 ad art. 78). Non è quindi sufficiente un rinvio a dei documenti prodotti in causa. Al riguardo, non vi è quindi motivo di trattare in maniera diversa una domanda di compensazione. Tanto più che nella misura in cui una domanda di compensazione superi la pretesa attorea, essa deve essere proposta, per la differenza, quale domanda riconvenzionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 10-12 ad art. 172). La regola menzionata sopra soffre però diverse eccezioni, segnatamente nei casi in cui il diritto federale ammette il contrario o lascia all’apprezzamento del giudice la determinazione dell’importo (art. 42 cpv. 2 CO), oppure ancora quando l’attore non è in grado di stabilirlo, rispettivamente una tale indicazione non possa essere pretesa perché, ad esempio, solo l’istruttoria permette di determinarlo (sentenza citata, loc. cit.). Nella fattispecie, gli importi invocati dall’appellante con le conclusioni le erano già noti prima dell’introduzione degli allegati preliminari, tant’è che li ha fondati in parte sui doc. 9 e 10 da essa prodotti con la risposta, in parte sull’onorario versato all’arch. __________ __________ per l’allestimento del suo referto di cui al doc.

  30. Tale rapporto è datato 10 marzo 1999 e in occasione della sua audizione come teste egli ha spiegato di avere già ricevuto l’onorario (verbale 15 gennaio 2002, pag. 2 in basso), senza specificare il momento in cui ha allestito la propria fattura e reso quindi noto il relativo ammontare alla convenuta. Quest’ultima non ha quindi dimostrato di essere venuta a conoscenza di tale cifra solo a seguito dell’istruttoria. Ne consegue che l’appellante non può validamente lamentarsi della decisione della Pretora di riconoscerle fr. 2'800.-, rispettivamente fr. 500.-, a titolo di compensazione, giacché la stessa le è stata perfino favorevole.

  31. Secondo l’appellante, poi, la Pretora non avrebbe considerato la volontà delle parti di versare il prezzo in cinque rate a 60, 90, 120, 150 e 180 giorni (memoriale, pag. 18 in basso). Effettivamente, la convenuta si è prevalsa di tale pattuizione con la risposta (ad 6, pag. 4), con la duplica (ad 6, pag. 5 in mezzo) e l’ha ribadita nelle conclusioni (pag. 14). Tuttavia, nella risposta essa aveva affermato che le scadenze rateali incominciavano a decorrere dal "collaudo" da lei asserito, mentre nelle conclusioni ha chiesto che le stesse decorressero dalla sentenza. In appello essa non specifica invece il momento di tale decorrenza. Come spiegato (sopra, consid. 7), non vi è alcuna evidenza agli atti di una stipulazione di un collaudo della merce. L’appellante rinvia al doc. 1, nel quale vi è una annotazione a mano "Pagamento 60/90/120/150/180" (pag. 15 in basso) e all’interrogatorio formale del 16 marzo 2004 di __________ __________ __________, nel quale egli conferma di essere l’autore di tale aggiunta (risposta n. 3d). Tuttavia, non vi è alcuna precisazione del momento a partire dal quale tale rateizzazione avrebbe iniziato a decorrere. In assenza di ciò, occorre rifarsi a quanto previsto legalmente. Ai sensi dell’art. 58 CVIM se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, deve effettuare il pagamento non appena, conformemente al contratto e alla presente Convenzione, il venditore mette a sua disposizione sia le merci sia i documenti rappresentativi delle merci (cpv. 1). Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo prima di avere avuto la possibilità di esaminare le merci, a meno che le modalità di fornitura o di pagamento convenute tra le parti non gli lascino tale possibilità (cpv. 3). L’ispezione testé citata non è da confondere con quella di cui all’art. 38 CVIM. Trattasi invero di un veloce e superficiale esame della merce (Brunner, UN-Kaufrecht-CISG, Berna 2004, n. 10 ad art. 58). L’art. 59 CVIM prevede altresì che il compratore deve pagare il prezzo alla data fissata nel contratto o risultante dal contratto e dalla presente Convenzione, senza che occorra alcuna domanda o altra formalità da parte del venditore. Nella fattispecie, la merce è stata consegnata al più tardi nell’ottobre 1998 (doc. C). Da quanto illustrato sopra, poi, l’acquirente ha avuto la possibilità di esaminare ai sensi dell’art. 58 cpv. 3 CVIM la merce e di aprire il negozio nell’ottobre 1998. È stato inoltre spiegato sopra che la segnalazione da parte sua di eventuali difetti è stata eseguita in maniera intempestiva. Si deve quindi ritenere che la scadenza rateale abbia iniziato a decorrere dall’ottobre 1998 e, quindi, sia già ampiamente decorsa.

  32. L’appellante contesta altresì il saggio di interesse accertato dal Pretore nel 10%. Essa ritiene che lo stesso, da accertare in funzione della normativa prevista all’art. 1284 del Codice civile italiano, si sia variato nel tempo (appello, pag. 18 in basso e 19 in alto). La Pretora ha applicato l’articolo testé menzionato in virtù del rinvio dell’art. 117 LDIP. Va detto anzitutto che tale modo di procedere è errato. Invero, alla fattispecie dev’essere sì applicato l’art. 1284 testé menzionato, ma in virtù dell’art. 3 cpv. 1 della Convenzione concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee conchiusa all’Aia il 15 giugno 1955 (RS 0.221.211.4), al quale l’art. 118 LDIP rinvia a sua volta (Brunner, op. cit., n. 8 ad art. 78; Siehr, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, pag. 262). Ciò posto, al contrario di quanto accertato dalla Pretora il tasso legale di interesse italiano è variato nel tempo. Indipendentemente dalla questione di sapere se esso sia un fatto notorio e se quindi l’attrice avrebbe dovuto dimostrarne l’entità, va evidenziato che la convenuta ha elencato i tassi di interessi in vigore sulla scorta del sito internet <www.over.lex.com/interessilegali.asp>. Non vi è quindi motivo di scostarsi dalle percentuali ivi riportate. Tanto più che la controparte ha affermato che i tassi di interessi indicati dall’appellante sono corretti (osservazioni, pag. 14 in mezzo). L’appellata aggiunge che secondo l’art. 1282 del Codice civile italiano gli interessi decorrono per legge, salvo pattuizione contraria (loc. cit.). Se non che, con le conclusioni essa ha chiesto il pagamento degli interessi a partire dal 4 gennaio 1999 e non può ora sostenere in appello, per la prima volta, una decorrenza anteriore a quella riconosciutale dalla Pretora, che ha aderito proprio alla proposta dell’attrice. Di conseguenza, gli interessi legali sono del 2.5% dal 4 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, del 3.5% dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1˚ gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1˚ gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1˚ gennaio 2008 in avanti.

  33. L’appellante critica, infine, la Pretora per aver pronunciato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________. Essa ritiene che la prima giudice abbia deciso oltre a quanto richiesto dall’attrice, che non avrebbe formulato una simile domanda (appello, pag. 19 in basso). Nelle proprie osservazioni l’attrice ha confermato che la Pretora ha effettivamente commesso una svista. Di conseguenza, su questo punto l’appello dev’essere accolto.

  34. In sintesi, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, dev’essere accolto limitatamente alla condanna della convenuta al pagamento di fr. 348'109.-, sul quale decorrono gli interessi legali del 2.5% dal 4 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, del 3.5% dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1˚ gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1˚ gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1˚ gennaio

  35. Va accolta anche la domanda dell’appellante di stralciare il dispositivo sul rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________. La lieve entità della modifica non impone una modifica della ripartizione degli oneri del giudizio di primo grado. Tenuto conto dell'esigua percentuale di vittoria dell’appellante, si giustifica di addossarle integralmente la tassa di giustizia e le ripetibili, e di condannarla al versamento alla controparte di un’equa indennità per ripetibili. Gli oneri processuali di appello sono calcolati su un valore di causa, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, di fr. 217'710.- (fr. 348'835 ./. fr. 2'800 ./. fr. 500 ./. fr. 127'825).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 4 dicembre 2007 è parzialmente accolto. Di conseguenza, la sentenza 13 novembre 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

  2. La petizione è parzialmente accolta come ai considerandi.

1.1 Di conseguenza la AP 1, ora AP 1, __________, è condannata a versare alla AO 1, __________ __________, __________, l’importo di fr. 348'109.- oltre interessi del 2.5% dal 4 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, del 3.5% dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1˚ gennaio 2002 al 31 dicembre 2001, del 2.5% dal 1˚ gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1˚ gennaio 2008.

1.2 (Stralciato).

1.3 Le indennità di fr. 2'800.- e fr. 500.- maturate con le sentenze di cui ai doc. 9 (inc. EF.99.01130 della Pretura di Lugano, sezione 5) e doc. 10 (inc. 14.1999.00027 della CEF) possono essere poste in compensazione con il suddetto importo di fr. 348'109.- se nel frattempo non fossero ancora state onorate dalla AO 1.

  1. (Invariato).

  2. (Invariato).

  3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in :

a) tassa di giustizia fr. 3'750.-

b) spese fr. 50.-

fr. 3'800.-

sono posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellante fr. 5'600.- per ripetibili.

  1. Intimazione:
  • ;
  • .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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