Incarto n. 12.2007.251
Lugano 15 gennaio 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.95.417 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 2 luglio 1993 da
AA 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 37'457.25 oltre interessi al 7% dal 1° agosto 1992 a titolo di stipendio per i mesi da aprile a luglio 1992, di risarcimento spese e di vacanze non godute, di provvigioni e di quota parte di tredicesima e con le proprie conclusioni anche di un’indennità per licenziamento ingiustificato;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 12 novembre 2007 ha accolto limitatamente a fr. 15'251.50 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 1992;
appellante la convenuta che con atto di appello 29 novembre 2007 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni 23 gennaio 2008 chiede la reiezione dell’appello e con appello adesivo di medesima data postula la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'384.45 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1992 e un’adeguata indennità per licenziamento ingiustificato, pure con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con osservazioni 10 giugno 2008 all’appello adesivo domanda la reiezione del gravame avversario;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1, __________ (attiva nella produzione e il commercio di generi alimentari e prodotti dietetici), ha assunto dal settembre 1990 AA 1 in qualità di responsabile delle vendite per la Svizzera. Il contratto prevedeva uno stipendio di fr. 80'000.- lordi annui, compresa la tredicesima, una provvigione dell’1% sulla cifra d’affari fino a fr. 1'200'000.- e del 2% sul fatturato eccedente tale importo, oltre il rimborso delle spese di trasferta e degli altri esborsi secondo i conteggi che il dipendente era tenuto a trasmettere alla fine di ogni mese alla datrice di lavoro con i relativi giustificativi (sentenza impugnata, pag. 2 in alto, lett. A; petizione, pag. in alto; risposta, pag. 3 seg.).
B. Tra il novembre 1991 e l’aprile 1992 vi è stato tra il lavoratore e il direttore __________ __________ uno scambio di corrispondenza. Da un lato, il lavoratore proponeva la razionalizzazione dell’azienda mediante l’introduzione di un adeguato sistema informatico (doc. A). Dall’altro, __________ __________ chiedeva la presentazione settimanale del suo piano di attività e il rispetto degli orari di ufficio allorquando si trovava in sede (doc. B), domanda alla quale AA 1 ha risposto sostenendo che l’arrivo con 15 – 30 minuti di ritardo al mattino era compensato dalla diminuzione della pausa sul mezzogiorno, che il lavoro fuori sede comportava diversi straordinari e precisando di lavorare più delle 40 ore settimanali previste contrattualmente. Egli si è altresì lamentato di un ritardo nel rimborso spese (doc. C). Il direttore ha a sua volta risposto a tale missiva sostenendo che era necessaria una "rivisitazione" del rapporto di collaborazione, con riferimento al fatto che l’80% del suo stipendio era a quell’epoca garantito dalla società come retribuzione fissa, che le assenze del lavoratore erano "al di là di ogni intelligente e generosa flessibilità" e lamentandosi di un calo di prestazione di quest’ultimo. Egli ha poi spiegato al lavoratore tutta una serie di direttive da adottare nei confronti della clientela, ha affermato essere precoce l’adozione di un sistema informatico e ha formulato il proprio rammarico sulla propria intempestività nel riconoscimento delle spese del lavoratore, formulando tuttavia dubbi sull’entità delle stesse, da considerarsi un "po’ poco della AP 1" (doc. D). Con scritto 6 aprile 1992 il lavoratore ha contestato le lamentele sul suo operato espresse dal direttore, rilevando che negli ultimi mesi si erano sviluppati degli importanti contatti con la clientela. Da parte sua, egli si è invece segnatamente lamentato del dispendio di tempo nel dover informare __________ __________ di ogni telefonata o colloquio con i clienti, mentre ha postulato un incontro settimanale con lo stesso. Egli ha infine proposto la numerazione dei prodotti e ha ribadito la necessità di un sistema informatico (doc. E).
C. Con scritto 15 aprile 1992 AA 1, riferendosi alla corrispondenza dinanzi menzionata e a un colloquio del giorno precedente, ha preso atto dell’indisponibilità di __________ __________ a tenere in considerazione le sue proposte. Di conseguenza, il lavoratore ha comunicato allo stesso l’esclusione di una collaborazione di lunga data. Egli ha infine aggiunto che per permettere alla datrice di lavoro la sua sostituzione, in quel momento avrebbe rinunciato a inoltrare la disdetta dal rapporto di lavoro, informandola tuttavia che avrebbe iniziato a ricercare un nuovo impiego e auspicando, poi, una rescissione consensuale (doc. F). Il 21 aprile 1992 il dipendente, rinviando a un colloquio dello stesso giorno, ha affermato di non essere d’accordo con una disdetta immediata del rapporto di lavoro quale reazione alla sua lettera 15 aprile 1992 dianzi menzionata e di continuare ad offrire il proprio impiego fino al termine contrattuale di disdetta (doc. G). Il 24 aprile 1992 la datrice di lavoro ha significato il licenziamento immediato al dipendente adducendo l’esistenza di motivi gravi, elencati in tale missiva "seppur non esaustivamente". Essa ha anzitutto rimproverato al lavoratore di aver inviato una lettera 9 marzo 1992 su carta intestata AP 1 a __________ __________ __________ __________, nella quale egli avrebbe offerto di rappresentare nelle vendite la birra prodotta da quest’ultima società. Se non che, egli avrebbe sottoscritto tale proposta a nome di AP 1 e __________ ____________________ abusivamente, dato che tale offerta sarebbe stata eseguita all’insaputa della datrice di lavoro, quindi senza alcuna autorizzazione, per di più per motivi contrari all’interesse della stessa. La datrice di lavoro ha poi menzionato l’assenza del dipendente, non autorizzata, il venerdì precedente le festività pasquali, la mancata osservanza degli orari di lavoro, l’inottemperanza alle istruzioni impartitegli da __________ __________ riguardanti i rapporti con la clientela, in particolare l’esigenza degli ordini in forma scritta, e gli "scarsissimi risultati" da lui ottenuti in merito all’incremento delle vendite. La datrice di lavoro ha concluso asseverando che "nonostante i reiterati avvertimenti del signor __________ lei non ha ritenuto di modificare in nulla il suo comportamento. Donde la decisione notificatale il 21.4.1992". La datrice di lavoro ha poi sollecitato la consegna della chiave dello stabilimento, della documentazione d’ufficio e dei floppy disc concernenti la società (doc. H). Con raccomandata 19 maggio 1992 – non ritirata dalla datrice di lavoro (doc. L) – il lavoratore ha contestato la disdetta, ritenendo l’inesistenza di gravi motivi a suffragio della stessa e reputandola quale disdetta ordinaria per la fine di luglio 1992. Egli ha ribadito la messa a disposizione delle proprie prestazioni, pur aderendo alla richiesta della datrice di lavoro di consegna delle chiavi, ha chiesto il pagamento delle proprie pretese salariali fino a fine luglio 1992 e ha precisato di non essere in possesso di alcuna documentazione societaria (doc. K). Nel frattempo, egli ha altresì chiesto il rimborso delle spese relative al mese di aprile 1992 (doc. I e J).
D. Con scritto 29 maggio 1992 la datrice di lavoro ha affermato di aver accreditato al lavoratore fr. 2'480.65 a saldo delle sue pretese, diffidandolo a riconsegnare entro il 2 giugno 1992 la documentazione e il materiale aziendale in suo possesso (doc. M). Il 22 giugno 1992 il lavoratore, tramite il proprio legale avv. __________ __________, ha affermato che la sua missiva 19 maggio 1992 non era stata ritirata e che quindi aveva depositato la stessa, contenente la chiave, presso il suo patrocinatore. Egli ha altresì ribadito di non possedere alcuna documentazione o materiale. Sulla disdetta immediata, egli ha spiegato anzitutto che i motivi elencati nella stessa dovevano ritenersi esaustivi, poiché non valida una riserva in tal senso, e ha contestato le motivazioni ivi riportate. In particolare, egli ha precisato che __________ __________ era a conoscenza dell’offerta presentata a __________, di aver avvisato quest’ultimo della propria intenzione di prendere un giorno libero il venerdì santo e di aver comunque prestato diverse ore straordinarie, di aver lavorato più delle otto ore lavorative giornaliere e di non aver potuto sempre ottenere la conferma scritta degli ordini sebbene da lui richiesta, ma che tale circostanza non ha portato comunque alcun inconveniente alla società. Egli ha infine contestato i conteggi riportati dalla datrice di lavoro nella missiva dianzi menzionata (doc. N). Il 30 luglio e il 24 settembre 1992 il lavoratore ha sollecitato una risposta al proprio scritto (doc. P e Q).
E. Con petizione 2 luglio 1993 il lavoratore ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la condanna della datrice di lavoro al pagamento di complessivi fr. 37'457.25 oltre interessi al 7% dal 1° agosto 1992. Con risposta 18 ottobre 1993 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto memoriali scritti, nei quali si sono confermate nei rispettivi punti di vista, l’attore chiedendo inoltre un’indennità per licenziamento ingiustificato da determinarsi. Statuendo con sentenza 12 novembre 2007 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 15'251.50 oltre interessi al 5% dal 30 luglio 1992.
F. Con appello 29 novembre 2007 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, mentre con osservazioni 23 gennaio 2008 l’attore postula la reiezione del gravame e con appello adesivo chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24'384.45 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1992, così come un’adeguata indennità per licenziamento ingiustificato.
Considerato
in diritto: 1. Secondo il Pretore il lavoratore ha gravemente violato il proprio obbligo di fedeltà nei confronti della datrice di lavoro, approfittando della propria posizione all’interno della società e del nome della stessa per tentare di avviare un’attività commerciale personale parallela, consistente nella rappresentanza di ditte di birra estere in Svizzera e in Italia. Tuttavia, il primo giudice ha spiegato che la convenuta non ha dimostrato la tempestività della rescissione immediata 21 aprile 1992 fondata su tale motivo, dato che essa aveva avuto notizia di tale iniziativa già nel mese di marzo 1992. Egli ha quindi reputato la disdetta dianzi menzionata come ordinaria e ha riconosciuto al dipendente pretese salariali fino a fine giugno 1992 per complessivi fr. 15'251.50 oltre interessi. In particolare, il Pretore ha calcolato lo stipendio netto dal 22 aprile a fine giugno 1992 in complessivi fr. 13'315.16, la quota parte di tredicesima in fr. 1'135.47 e la retribuzione per vacanze non godute in fr. 800.86. Egli ha invece respinto la domanda di pagamento della provvigione, poiché non dimostrata. Il primo giudice ha infine negato la corresponsione di un’indennità per licenziamento ingiustificato, peraltro formulata solo con le conclusioni, dato che i motivi gravi per il licenziamento immediato erano dati, sebbene quest’ultimo fosse tardivo.
I. Sull’appello principale
2.1 La datrice di lavoro afferma (appello, pag. 3-7) che la gravità del comportamento abusivo dell’attore è derivato proprio dal fatto che egli, oltre alla società __________, aveva contattato diversi produttori di birra. Essa sostiene che i primi dubbi sull’operato scorretto dell’attore sono insorti il 30 marzo 1992, ovvero nel momento in cui ha ricevuto lo scritto di __________ di cui al doc. 7. La convenuta assevera che il contenuto di tale missiva non era chiaro e, prima di trarre conclusioni affrettate, avrebbe chiesto spiegazioni al mittente. Nel frattempo, essa avrebbe ricevuto ulteriori lettere di altre società produttrici di birra, di modo che avrebbe esteso la propria verifica anche alle stesse. Tuttavia, vi sarebbero state delle difficoltà nel raggiungere taluni mittenti. Di conseguenza, la convenuta sostiene che solo a metà del mese di aprile, allorquando prese conoscenza del contenuto delle missive inviate a tali ditte dal lavoratore, le fu possibile costatare la gravità del suo agire e, quindi, "la prova inconfutabile del comportamento abusivo dell’attore". Determinante è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla controparte al momento della disdetta. A titolo eccezionale, chi ha dato la disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; 121 III 467, consid. 4 e 5; cfr. anche sentenza II CCA, sentenza inc. 12.2006.2 del 13 novembre 2006). Nella fattispecie la stessa appellante ammette di essere stata a conoscenza del contenuto delle missive del lavoratore alle varie ditte produttrici di birra a metà del mese di aprile 1992. Di conseguenza, al momento della disdetta 24 aprile 1992 essa ne era al corrente. Se non che, nella lettera di rescissione essa ha allegato quale motivo il fatto, per il lavoratore, di aver offerto con lettera 9 marzo 1992 a __________ la rappresentanza della birra prodotta da quest’ultima, non che la gravità del suo operato consistesse nella circostanza di aver contattato diverse società (doc. H, pag. 1 in fondo). La datrice di lavoro non può quindi avvalersi a posteriori dell’esistenza di altre missive per sostenere la tempestività della propria disdetta immediata. Di conseguenza, il 30 marzo 1992 (data dell’asserita ricezione della missiva 26 marzo 1992 di cui al doc. 7) essa era già a conoscenza del fatto grave da lei invocato nella propria disdetta. Si aggiunga che pur ammettendo l’esigenza di ricevere, da parte della ditta contattata, la missiva 9 marzo 1992 inviatale dal lavoratore, il giorno della sua conoscenza non può essere posticipato. Invero, il direttore __________ __________ ha dichiarato che "subito dopo [il momento della ricezione della missiva 26 marzo 1992] mi sono rivolto al sig. AA 1 per chiedere spiegazioni. Al che egli in sintesi mi rispose di avere capito di avere sbagliato. Dopo questa prima corrispondenza della quale io feci notare al sig. AA 1 la gravità, incaricai la signora __________ di contattare la ditta in __________, la quale mi fece pervenire per fax la fotocopia dell’offerta redatta dal sig. AA 1 su carta della AP 1 a nome delle due società AP 1 e __________" (verbale 24 maggio 1995, pag. 3). Specificando il teste in questione di aver chiesto spiegazioni al lavoratore "subito dopo" e di aver incaricato la segretaria di contattare la ditta in , la quale avrebbe risposto via fax, non vi è motivo di credere che ciò non sia avvenuto lo stesso giorno della ricezione dello scritto 26 marzo 1992, asserito dalla convenuta essere il 30 marzo 1992. D’altra parte, quest’ultima, come verrà illustrato in seguito (consid. 2.2 e 2.3), non ha dimostrato il contrario. Al riguardo, l’appello dev’essere pertanto respinto.
2.2 Secondo l’appellante, inoltre, __________ __________ ha dovuto consultarsi con il Consiglio di amministrazione prima di poter procedere al licenziamento immediato. Che la decisione del licenziamento fosse stata presa "in concerto con l’organo della società" sarebbe peraltro dimostrato dal fatto che il dipendente ha inviato copia del suo scritto 21 aprile 1992 (doc. G) anche allo stesso. La convenuta ritiene, quindi, che al contrario di quanto accertato dal primo giudice, essa decise di licenziare il lavoratore in "alcuni giorni", non certo dopo tre settimane. A suffragio della propria tesi essa menziona la testimonianza del direttore, ove afferma che "alcuni giorni dopo presi la decisione, dopo aver contattato anche il consiglio di amministrazione, di licenziare il sig. AA 1 per motivi gravi con effetto immediato" (verbale 24 maggio 1995, pag. 4 in alto). Per questo motivo essa critica la decisione del Pretore, che non avrebbe nemmeno spiegato i motivi per cui la dichiarazione del teste dianzi menzionato sarebbe inveritiera (appello, pag. 7 in mezzo). Come spiegato dal primo giudice, secondo costante giurisprudenza e dottrina unanime, la parte che vuole disdire il contratto per cause gravi dispone solo di un breve periodo di riflessione per notificare il licenziamento immediato. Un'attesa troppo lunga permette infatti di ritenere che la continuazione della relazione contrattuale è possibile fino alla scadenza del termine ordinario di disdetta (DTF 123 III 86 consid. 2a e rif. citati, 127 III 310 consid. 4b pag. 315; JAR 2006 pag. 521). La durata del periodo di riflessione dipende dal caso concreto, ma i principi dell’uguaglianza davanti alla legge e della sicurezza del diritto devono essere rispettati. La giurisprudenza deve porre un termine generale, presunto appropriato, e accordare un termine supplementare a colui che intende rescindere il contratto solo quando le circostanze particolari del caso esigono un’eccezione. Di principio il datore di lavoro dispone di 2-3 giorni di riflessione prima di notificare un licenziamento immediato, esclusi i giorni festivi e i fine settimana (DTF 93 II 18). Si aggiunga che una proroga di qualche giorno si giustifica solo a titolo eccezionale, in particolare se è imposta dalle esigenze della vita economica ordinaria, per esempio quando in seno a una persona giuridica la decisione di licenziare rientra nelle competenze di un organo costituito di più membri (sentenza del Tribunale federale inc. 4C.364/2001 del 19 luglio 2002; NRCP 2007 pag. 345). Nella fattispecie già si è detto (sopra, consid. 2.1) che il 30 marzo 1992 la convenuta era a conoscenza del motivo grave di licenziamento da lei invocato nella propria disdetta. Anche volendo concederle, oltre ai 2-3 giorni di riflessione usuali, qualche giorno in più, la disdetta inviata al dipendente il 24 aprile 1992 è senz’altro tardiva. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.
2.3 La convenuta prosegue rilevando che la presenza del lavoratore in sede non era frequente. Tanto più che nel periodo in questione vi erano le vacanze di Pasqua e lo stesso dipendente aveva comunicato che non si sarebbe recato in ditta il 17 aprile 1992. Il lunedì di Pasqua (20 aprile 1992), poi, era festivo. Di conseguenza, essa sostiene che prima di martedì 21 aprile 1992 non avrebbe potuto effettuare le necessarie indagini presso le ditte produttrici di birra in __________ e consultarsi con il Consiglio di amministrazione (appello, pag. 8 in alto). A parte il fatto che la datrice di lavoro non ha dimostrato che tra il 30 marzo 1992 e il 17 aprile 1992 il lavoratore non era reperibile, già si è detto (sopra, consid. 2.1) che in tale data (30 marzo 1992) essa era già a conoscenza del motivo grave da lei allegato nella propria disdetta. Per tacere del fatto che il direttore __________ __________ ha affermato di aver chiesto spiegazioni al lavoratore "subito dopo" la ricezione, il 30 marzo 1992, dello scritto della ditta __________. Anche la tesi secondo la quale le era impossibile contattare il Consiglio di amministrazione prima del 21 aprile 1992, poi, non è stata da lei comprovata. Di conseguenza, la sua censura non può essere condivisa. In sintesi, la decisione del Pretore di ritenere intempestiva la disdetta immediata 24 aprile 1992 dev’essere confermata.
II. Sull’appello adesivo
L’attore contesta di aver tentato l’avvio di un’attività personale parallela. Egli critica pertanto la decisione in tal senso del Pretore, reputandola non sostenuta dalle risultanze del carteggio processuale. In particolare, non sarebbe stato dimostrato un guadagno da parte sua o anche la semplice speranza nello stesso. Semmai, egli avrebbe cercato di acquisire nuova clientela per l’azienda esaminando nuovi sbocchi commerciali e travalicando erroneamente i propri compiti all’interno dell’azienda. D’altra parte, egli non avrebbe nemmeno cercato di arrogarsi poteri di rappresentanza che non aveva (appello, pag. 2 seg.). Se non che, egli non si confronta compiutamente con quanto spiegato dal primo giudice, sicché al riguardo l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Il primo giudice ha ritenuto che a deporre contro la tesi dell’attore sono in primo luogo le sue stesse lettere (doc. 4 e 5), dalle quali risulta che egli si è offerto, per conto della convenuta, di assumere la rappresentanza delle ditte di birra __________, riproponendosi con ciò di offrire alla sua clientela anche delle "birre di qualità" (sentenza impugnata, pag. 5). Se non che tale intenzione non ha nulla da spartire, secondo il Pretore, con la dichiarata intenzione del lavoratore di contattare tali società per valutare la possibilità di fornire loro materie tostate necessarie per la produzione di birra. Invero, con replica 17 novembre 1993 l’attore ha dichiarato di aver contattato tali società "per ottenere informazioni che se del caso sarebbero potuto risultare utili per ditte __________ collegate con la convenuta, e dall’altro per permettere di analizzato [recte: analizzare] il quesiti [recte: quesito] a sapere se fosse utile aprire presso AP 1 una nuova linea di produzione per forniture a birrerie" (pag. 5); con conclusioni 9 marzo 2006 egli ha affermato che la sua intenzione "era in realtà quella di introdursi in un mercato dalla convenuta non ancora esplorato – quello della birra, appunto – e di trovarvi degli sbocchi per materie lavorate o semilavorate già prodotte dalla convenuta o che lo avrebbero potuto essere in un prossimo futuro" (pag. 7). Su questo punto l’appello è pertanto inammissibile.
Secondo l’appellante adesivo, a suffragio dell’inesistenza di motivi gravi di licenziamento immediato vi sarebbe la circostanza, per la convenuta, di non aver reagito tempestivamente alla missiva 24 marzo 1992 della ditta __________, non sollevandolo immediatamente dal proprio incarico e nemmeno adottando misure per evitare il ripetersi di tale comportamento. Inoltre, "nemmeno dal punto di vista della convenuta il licenziamento immediato sarebbe quindi stato un’ultima ratio" (appello adesivo, pag. 3 in mezzo). Il primo giudice ha spiegato che la circostanza dell’intempestività della disdetta immediata non influiva sull’esistenza, ammessa nella fattispecie, dell’esistenza di motivi gravi. Motivo per cui egli, pur riconoscendo pretese salariali fino al termine di disdetta ordinario, non ha riconosciuto al lavoratore un’indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO). Sia come sia, non è necessario approfondire la questione. Invero, come d’altra parte rilevato dallo stesso Pretore, il lavoratore ha chiesto tale indennità solo con le conclusioni, senza indicarne l’ammontare. Tuttavia, egli aveva sin dall’inizio preteso che la disdetta immediata fosse ingiustificata. Gli accertamenti istruttori sono serviti, semmai, proprio ad accertare se le argomentazioni delle parti in tal senso fossero fondate. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e l’attore ha presentato la propria domanda solo con le conclusioni, vale a dire tardivamente. Al riguardo, va precisato che in relazione all’art. 336a cpv. 2 CO, e quindi anche al parallelo art. 337c cpv. 3 CO, il Tribunale federale ha spiegato che è contrario al diritto federale permettere una domanda non cifrata riguardante l'indennità per licenziamento abusivo o licenziamento in tronco ingiustificato (DTF 131 III 243 consid. 5.2; cfr. anche II CCA, sentenza inc. 12.2007.245 del 29 gennaio 2008, consid. 3.2 seg.). A maggior ragione, quindi, una domanda non formulata negli allegati preliminari e non cifrata dev’essere dichiarata inammissibile. Dato che nella sentenza testé citata non è menzionata l’esigenza di una contestazione di controparte sulla questione, non può nemmeno essere seguita l’argomentazione dell’appellante adesivo secondo la quale, in assenza di contestazioni in merito della controparte, il Pretore non avrebbe potuto di sua iniziativa ritenere inammissibile tale domanda (appello adesivo, pag. 6). Anche su questo punto l’appello adesivo dev’essere respinto.
L’appellante adesivo ritiene che il reale motivo per cui sarebbe stato licenziato risiederebbe nella sua comunicazione di non intendere proseguire a lungo nel proprio impiego (appello adesivo, pag. 3 in basso). Se non che, posto che il Pretore ha riconosciuto l’intempestività della disdetta immediata, riconoscendo pretese salariali fino al termine ordinario del rapporto di lavoro, e che l’esistenza dei motivi gravi allegati dalla convenuta è stata vagliata unicamente per la questione della domanda di un’indennità per licenziamento ingiustificato, presentata come spiegato (sopra, consid. 5) in maniera inammissibile solo con le conclusioni, la sua censura non gli è di ausilio.
L’attore critica inoltre il calcolo delle pretese salariali eseguito dal Pretore.
7.1 Egli sostiene anzitutto di non comprendere il motivo per cui il primo giudice avrebbe considerato un termine di disdetta ordinario di due mesi, anziché di tre mesi come previsto contrattualmente (appello, pag. 4 in basso e 5 in alto). Il Pretore ha ritenuto che le parti non avevano pattuito un termine diverso da quello previsto dall’art. 335c CO, motivo per cui, in considerazione della durata dell’impiego, ha accertato lo stesso in due mesi (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). A torto. Invero, con scritto 3 marzo 1992 (doc. B) la convenuta ha prodotto "copia degli accordi del settembre 1990", dai quali emerge che il termine di disdetta era proprio di tre mesi. Va tuttavia approfondita una questione di natura procedurale. L’attore ha formulato le proprie pretese salariali senza indicare nella petizione (ma nemmeno negli allegati successivi) quali fossero le singole posizioni su cui fondava il suo diritto e limitandosi invece a far riferimento a quanto specificato nel doc. N. Ci si potrebbe quindi domandare se abbia validamente adempiuto al suo obbligo di allegazione e non abbia piuttosto violato il disposto di cui all'art. 165 lett. d CPC. Se non che, non va dimenticato che lo scopo dell’art. 165 CPC è quello di far sì che il convenuto possa difendersi adeguatamente dalle rivendicazioni avversarie, di modo che decisivo è il senso che il convenuto può ragionevolmente attribuire alle richieste di giudizio secondo le allegazioni di fatto figuranti nella petizione (richiami in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 12 e 13 ad art. 165 CPC, inerenti al cpv. 2 lett. g ma senz’altro applicabili anche alla lett. d). Di conseguenza, posto che nella petizione l’attore ha comunque spiegato di ritenere il termine del rapporto di lavoro per il 31 luglio 1992 (pag. 8 in alto), che la convenuta non ha eccepito alcunché e nemmeno ha contestato che con una disdetta ordinaria il rapporto di lavoro sarebbe terminato nella data indicata dall’attore, limitandosi ad asserire che lo stesso si era concluso in occasione della disdetta immediata, ovvero il 21 aprile 1992 (risposta, pag. 15), e che anche nelle osservazioni all’appello ribadisce tale suo punto di vista, la circostanza del termine ordinario di tre mesi invocata dall’attore dev’essere reputata ammessa dalla controparte. A ragione l’appellante adesivo chiede quindi il pagamento anche dello stipendio per il mese di luglio 1992. Al riguardo, egli chiede la corresponsione di fr. 6'634.25 lordi (fr. 19'902.70 : 3). Se non che, il Pretore ha accertato che il salario lordo mensile del lavoratore ammontava a fr. 6'490.- (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo) e con tale argomentazione l’appellante adesivo non si confronta. Egli si limita a rinviare al doc. 11 (appello adesivo, pag. 5 in fondo), che tuttavia menziona unicamente lo stipendio del mese di aprile 1992, equivalente per l’appunto all’importo dianzi menzionato. Di conseguenza, fondandosi sul calcolo del Pretore, che peraltro su questo punto non è nemmeno stato contestato dall’appellante adesivo, tutto quanto può essere riconosciuto a quest’ultimo quale salario del mese di luglio 1992 è fr. 5'789.20.
7.2 L’attore critica inoltre il Pretore laddove ha dedotto dallo stipendio del mese di aprile 1992 il premio dell’assicurazione di previdenza professionale, mentre il conteggio della convenuta di cui al doc. 11 indica che esso à già stato interamente dedotto (appello adesivo, pag. 5 in alto). A ragione. Invero, seppure in tale conteggio lo stipendio di aprile è stato calcolato unicamente per i primi 21 giorni del mese e gli oneri sociali calcolati in percentuale su tale importo, il premio di previdenza è stato detratto interamente (fr. 217.30). Su questo punto l’appello adesivo dev’essere quindi accolto. Lo stipendio netto per la quota parte di aprile 1992 (dal 22 al 30) ammonta quindi a fr. 1801.95 [(fr. 6'490.- ./. oneri sociali 7.45%) x 9/30].
7.3 L’attore chiede altresì fr. 1'226.60 per vacanze non godute, in ragione del fatto che il termine di disdetta ordinario era di tre mesi e non di due come accertato dal Pretore. Come esposto sopra (consid. 7.1) il rapporto di lavoro è terminato il 31luglio 1992. L’appellante adesivo conferma i quattro giorni relativi al primo semestre accertati dal primo giudice e chiede per il mese di luglio il riconoscimento di 1.67 giorni. Dividendo i restanti 10 giorni per 6 mesi, si ottiene proprio tale cifra. Al lavoratore devono quindi essere attribuiti per il mese di luglio 1992 fr. 334.35 (fr. 6'490.- ./. 7.45% oneri sociali x 1.67/30), per cui egli ha diritto quale quota parte di vacanza a complessivi fr. 1'135.20 (fr. 800.86 + fr. 334.35).
7.4 Secondo l’appellante adesivo (pag. 5 in mezzo), poi, egli avrebbe diritto a complessivi fr. 1'820.- quale quota parte di tredicesima (appello adesivo, pag. 5 in mezzo), sempre perché il rapporto di lavoro si è concluso il 31 luglio 1992. Il Pretore ha calcolato la stessa su 69 giorni (dal 22 aprile al 30 giugno 1992), mentre l’attore chiede il riconoscimento di 101 giorni. A ragione. Invero, occorre aggiungere i 31 giorni di luglio 1992 e rettificare il calcolo del primo giudice, considerato che il mese di maggio ha anch’esso 31 giorni. Di conseguenza, a tale titolo devono essere riconosciuti al lavoratore complessivi fr. 1'662.- (fr. 6'490.- ./. oneri sociali al 7.45 % x 101/365).
7.5 In conclusione, l’attore ribadisce la sua richiesta di pagamento delle provvigioni (pag. 6). Il Pretore ha ritenuto che l’attore, oltre a non aver comprovato la sua pretesa, in sede di interrogatorio formale non ha nemmeno saputo spiegare a cosa si riferisse (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). L’appellante adesivo si limita, da una parte, ad asserire di aver dimostrato l’esistenza di provvigioni a suo favore, senza tuttavia sostanziare il proprio asserto. Al riguardo l’appello, insufficientemente motivato, è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Dall’altra, egli ritiene che se non su fr. 190'000.- (recte: fr. 160'000.-) e fr. 30'000.- come richiesto in prima sede, esse dovrebbero perlomeno essere calcolate sui dati relativi al mese di aprile 1992 riportati nel doc. 11. Se non che, l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude la facoltà di invocare nuovi argomenti in sede di appello. Anche tale censura è quindi irricevibile.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 29 novembre 2007 di AP 1 è respinto.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
fr. 600.-
già anticipati da AP 1, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AA 1 fr. 1'000.- per ripetibili di appello principale.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 23 gennaio 2008 di AA 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la sentenza 12 novembre 2007 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AA 1 fr. 21'966.75 oltre interessi al 5% dal 31 luglio 1992.
IV. Gli oneri processuali di appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
fr. 600.-
già anticipati da AA 1, restano a suo carico per ¼ e per il resto sono posti a carico di AP 1, con l’obbligo per quest’ultima di versare a AA 1 fr. 500.- per ripetibili di appello adesivo.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).