Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.2009 12.2007.225

Incarto n. 12.2007.225

Lugano 23 marzo 2009/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.729 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 ottobre 2005 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1 rappr. da PA 1

con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 238'333.- vantato dal convenuto e l’annullamento del PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 21 settembre 2007 ha parzialmente accolto, disconoscendo unicamente il debito posto in esecuzione;

appellante il convenuto con atto di appello 16 ottobre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 26 novembre 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 10 ottobre 2002 AP 1 è stato assunto da AO 1, società detenuta da S__________ __________ __________, in qualità di direttore fino al 31 dicembre 2004, con uno stipendio lordo di fr. 260'000.- annui (doc. J), un indennizzo di fr. 40'000.- annui per spese professionali e di rappresentanza e l’utilizzo gratuito di un’auto aziendale (doc. Q). Nel contratto di lavoro, al paragrafo “condizioni speciali”, è stato tra l’altro previsto che “le seguenti motivazioni a insindacabile giudizio di AO 1: a) circostanze esterne, b) imprevedibili difficoltà legate all’attività, c) ragioni di politica aziendale, d) il cambiamento delle Sue mansioni e/o del Suo ruolo, comporteranno la necessità dell’interruzione del rapporto di lavoro e l’erogazione immediata di una indennità pari allo stipendio concordato, di cui al paragrafo “stipendio”, fino alla scadenza del 31 dicembre 2004. Allo stesso modo l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia altra causa decisa da AO 1 determinerà gli effetti di cui sopra. Tale indennità non le sarà riconosciuta solo nei seguenti casi: 1) spontanee dimissioni da parte del dipendente con un preavviso minimo di 6 mesi e previo accordo scritto della società; 2) rinuncia del dipendente alla indennità fatta per iscritto mediante lettera raccomandata; 3) revoca dell’autorizzazione cantonale ad operare in qualità di fiduciario finanziario; 4) decorso del termine contrattuale”.

  2. Il 28 gennaio 2004, dopo che nell’estate 2003 S__________ __________ __________ era stata acquisita da __________ (in seguito: B__________ ), AP 1 è stato assunto da __________ (in seguito: B Suisse), società a sua volta detenuta da B__________ , in qualità di direttore generale dal 1° febbraio 2004 al 1° febbraio 2006, con un contratto analogo a quello precedente, sia pure con condizioni leggermente migliorate (doc. I). Il 30 gennaio 2004 (doc. M) AO 1 ha quindi disdetto il contratto di lavoro di cui al doc. J con effetto all’indomani. Interrotto il 1° dicembre 2004 il rapporto contrattuale con B Suisse, AP 1, ritenendo di aver diritto all’indennità prevista nelle “condizioni speciali”, il 3 febbraio 2005 ha chiesto a AO 1 il pagamento di fr. 238'333.-. Invano (doc. 5). Al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. O) che ne è seguito essendo stata interposta opposizione, egli ne ha quindi chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, il rigetto provvisorio, che è poi stato concesso dal Segretario assessore il 20 settembre 2005 (doc. 2).

  3. Con la petizione 12 ottobre 2005, cui AP 1 si è opposto, AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di disconoscere il debito e di annullare l’esecuzione. Essa, in sintesi, ha addotto che tra le parti non esisteva ormai più alcun rapporto di dare ed avere in relazione al contratto di cui al doc. J, visto che esse avevano consensualmente e verbalmente rescisso il contratto per favorire - stipulandone uno nuovo - lo spostamento del convenuto dall’attrice a B__________ Suisse, società entrambe facenti parte del gruppo B__________. Di qui la redazione dello scritto di cui doc. M, dalla formulazione infelice, ma che rivestiva unicamente il valore di una mera liberatoria (cfr. doc. N) e non di un atto unilaterale di scioglimento del rapporto lavorativo tra le parti tale da imporre il pagamento dell’indennità rivendicata dalla controparte.

  4. Il Pretore, con la sentenza 21 settembre 2007 qui impugnata, ha accolto la petizione solo nella misura in cui aveva per oggetto la domanda di disconoscimento del debito. Il giudice di prime cure, aderendo in sostanza alla tesi attorea, ha ritenuto che il contratto tra le parti era stato consensualmente rescisso, il convenuto avendovi rinunciato per contrarius actu con la sottoscrizione il 28 gennaio 2004 del nuovo contratto con B__________ Suisse (doc. I) e l’attrice avendo accettato la volontà di quest’ultimo con lo scritto di cui al doc. M. A suo giudizio, tale eventualità non entrava nel campo di applicazione delle “condizioni speciali” del contratto di cui al doc. J e dunque non legittimava il convenuto a pretendere il pagamento dell’indennità ivi prevista, anche perché l’accordo allora concluso, che non necessitava della forma scritta, comportava concessioni reciproche tra le parti, dato che al convenuto erano stati concessi dei miglioramenti rispetto al contratto precedente, si pensi alla durata biennale, ma anche a certi miglioramenti a livello di prestazioni accessorie ed alla concorde rinuncia al periodo di prova. A tutto ciò andava poi aggiunto quanto dichiarato dai testi St__________ __________ e M__________ , i quali avevano comprovato la rinuncia da parte del convenuto all’indennità in discussione, proprio grazie a questo passaggio nel nuovo contratto con B Suisse.

  5. Con l’appello 16 ottobre 2007 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Egli, contestando quanto addotto dal Pretore, osserva che la cessazione del contratto di cui al doc. J era in realtà dovuta alla decisione dei nuovi azionisti di riferimento, presa nell’autunno 2003, di chiudere l’attrice, circostanza questa che fondava senz’altro il suo diritto all’ottenimento dell’indennità prevista nelle “condizioni speciali”, poco importando se, per assecondare le necessità di B__________ Suisse, la quale in seguito aveva espresso la necessità di disporre di un nuovo direttore generale, egli avesse poi dato la sua disponibilità ad assumere questa funzione, sottoscrivendo il nuovo contratto di cui al doc. I. La testimonianza resa dal teste St__________ __________ - il quale per altro non era organo dell’attrice né di B__________ Suisse - circa la rinuncia all’indennità espressa verbalmente dal convenuto, oltre a stridere con le dichiarazioni fornite dall’attrice negli allegati preliminari e a non essere stata confermata dall’istruttoria, era in ogni caso irrilevante, il contratto prevedendo che un’eventuale rinuncia avrebbe dovuto avvenire solo per scritto e con lettera raccomandata.

  6. Delle osservazioni 26 novembre 2007 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  7. Con la prima censura d’appello il convenuto chiede che sia accertata la nullità della deposizione resa dall’avv. L__________ __________, il quale era stato assunto dal Pretore il 20 aprile 2007 in qualità di testimone nonostante fosse iscritto a RC in qualità di liquidatore dell’attrice (doc. 8) e dunque ne fosse un organo. La questione può in realtà rimanere indecisa, la sua deposizione - come per altro già ammesso dallo stesso convenuto (conclusioni p. 10) - non essendo in definitiva decisiva per l’esito della lite. La richiesta del convenuto, che lamentava inoltre la mancata assunzione del teste - qui comunque non più richiesta - nella forma dell’interrogatorio formale, risulta per altro contraddittoria, se solo si pensa che egli in questa sede (appello p. 13 e 15) si è talora basato su quanto riferito da quel teste.

  8. Il convenuto ha ragione ad affermare che nell’autunno 2003 i nuovi azionisti prospettarono la chiusura dell’attrice e che tale circostanza, che imponeva la cessazione anticipata del contratto di cui al doc. J, avrebbe di principio giustificato il versamento a suo favore dell’indennità prevista nelle “condizioni speciali”. Ed ha pure ragione laddove adduce la sostanziale irrilevanza del fatto che egli abbia in seguito espresso la sua disponibilità ad assumere la funzione di direttore generale di B__________ Suisse, resasi nel frattempo vacante, anche perché quella società, se non avesse scelto lui, avrebbe dovuto comunque assumere, e dunque retribuire, un altro direttore. Come si vedrà, tuttavia, ciò non permette ancora di concludere per il benfondato dell’appello.

  9. Il convenuto sembra infatti dimenticare che il teste St__________ , direttore commerciale di B , aveva riferito che nel corso di un colloquio avvenuto a __________ il convenuto, vista la disponibilità a riassumerlo in qualità di direttore di B Suisse, confermò la sua rinuncia all’indennità prevista, poiché, seppur sotto un altro datore di lavoro, il rapporto di lavoro continuava (verbale 28 novembre 2006 p. 5). D’altro canto, anche il teste M__________ , direttore amministrativo di B Italia, aveva a sua volta riferito di aver proposto al convenuto, in occasione di un incontro, se era interessato a diventare direttore generale di B__________ Suisse e di ricordare che successivamente, parlandosi anche della sua remunerazione relativa all’assunzione di questo incarico, gli fu proposto, per compensare la mancata percezione della sua remunerazione dovutagli dall’attrice fino al 31 dicembre 2004, un contratto con B__________ Suisse della durata minima di due anni (verbale 5 marzo 2007 p. 2 seg.). Egli aveva in seguito aggiunto che dalla visione iniziale, che prevedeva una cessazione del contratto di lavoro con l’attrice, si passò pertanto ad una visione, accettata dal convenuto, di un suo mero trasferimento all’interno del gruppo B__________, con un semplice cambiamento di datore di lavoro dall’attrice a B__________ Suisse (verbale 15 marzo 2007 p. 3), ciò che risolveva da sé il problema legato al precedente contratto (verbale 15 marzo 2007 p. 4).

9.1 In questa sede il convenuto contesta innanzitutto la validità della deposizione del teste St__________ __________ per motivi processuali, osservando che quanto dichiarato dal teste in merito alla sua rinuncia verbale all’indennità, oltre a stridere con le dichiarazioni fornite dalla stessa attrice negli allegati preliminari, non aveva trovato conferma nell’istruttoria. A torto. Il fatto che il convenuto avesse rinunciato all’indennità non costituiva affatto una novità cui l’attrice si era avvalsa solo dopo aver preso conoscenza della deposizione del teste, ma era in effetti già stata formulata con la petizione (si veda in particolare il passaggio, a p. 6, secondo cui “sostanzialmente le parti, e meglio AP 1 da una parte e il gruppo B__________ - e per esso B__________ Suisse e AO 1 - dall’altra, si sono accordate affinché l’istante si spostasse all’interno dello stesso gruppo bancario, ricoprendo la medesima carica in un’altra società, rinunciando di conseguenza, logicamente e necessariamente, ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dal contratto a quel momento in essere”). Quanto alla forza probatoria del teste, il convenuto non spiega per quale motivo quest’ultimo dovrebbe essere considerato inattendibile. E in ogni caso la versione dei fatti da lui fornita è stata confermata dalla testimonianza di M__________ __________, al quale il convenuto non ha ritenuto in questa sede di muovere alcun appunto.

9.2 Del tutto infondato è pure l’assunto del convenuto, secondo cui la deposizione del teste St__________ __________ - che, come detto, è stata confermata anche dal teste M__________ __________ - non sarebbe comunque rilevante nel merito, sia per il fatto che egli non era organo né dell’attrice né di B__________ Suisse, sia perché in base al contratto la rinuncia all’indennità doveva essere formulata per scritto e con lettera raccomandata e non solo verbalmente.

9.2.1 Con riferimento a quest’ultima questione, si osserva che l’esigenza di far capo alla forma scritta qualificata prevista dal contratto era data solo per il caso di una rinuncia unilaterale all’indennità da parte del convenuto, rinuncia che per altro in base all’art. 341 cpv. 1 CO sarebbe stata inefficace se fosse avvenuta durante la validità del contratto o nel mese successivo alla sua fine. In base alla dottrina e alla giurisprudenza una tale esigenza di forma non è per contro data nel caso in cui la rinuncia del lavoratore è avvenuta nell’ambito di uno scioglimento consensuale del contratto ai sensi dell’art. 115 CO (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., N. 3 ad art. 341 CO; DTF 95 II 419 consid. 2c, 106 II 222), sempre però che - per non incappare nella sanzione prevista dall’art. 341 cpv. 1 CO - la soluzione adottata dalle parti rappresenti un vero e proprio accordo transattivo, ossia contenga reciproche concessioni (DTF 118 II 58 consid. 2b, 119 II 449 consid. 2a; ICCTF 17 giugno 2005 4C.37/2005 consid. 2.2; II CCA 25 agosto 2005 inc. 12.2005.55, 11 aprile 2006 inc. n. 12.2005.68 pubbl. in JAR 2007 472, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2005.164 pubbl. in JAR 2007 481, 9 luglio 2007 inc. n. 12.2007.33). Ora, in questa sede il convenuto non ha contestato l’assunto del giudice di prime cure secondo cui l’accordo allora concluso tra le parti - e si vedrà più oltre quali esse siano -, comportava concessioni reciproche, dato che al convenuto erano stati concessi dei miglioramenti rispetto al contratto precedente, si pensi alla durata biennale, ma anche a certi miglioramenti a livello di prestazioni accessorie ed alla concorde rinuncia al periodo di prova. Ritenuto che a costui, oltre ai vantaggi già evidenziati dal Pretore, tra cui si sottolinea ancora il prolungamento del rapporto contrattuale per 13 mesi (dal termine del 31 dicembre 2004 previsto nel contratto di cui al doc. J, al 1° febbraio 2006), nel 2004 venivano pure attribuiti 5 giorni di ferie pagate in più e altri 15 giorni di ferie non pagate, ben si può ritenere, nonostante le mansioni (con passaggio da una fiduciaria a una banca) fossero in gran parte diverse, che le concessioni concordate nell’occasione a suo favore fossero almeno equivalenti al valore della (futura) indennità a cui egli avrebbe rinunciato e quindi concretizzassero un accordo transattivo, valido senza esigenze di forma.

9.2.2 Resta il fatto che l’accordo di cui si è detto al considerando precedente non è stato concluso con B__________ Suisse o con l’attrice, le quali si sono semmai limitate a concretizzarlo, la prima sottoscrivendo con il convenuto un nuovo contratto di lavoro, la seconda liberandolo formalmente - poco importa secondo quali modalità - dal contratto di cui al doc. J. Come si è visto, il convenuto si era al contrario impegnato in presenza di St__________ __________ rispettivamente di M__________ , entrambi organi di B , azionista indirettamente dell’attrice e direttamente di B Suisse. Ora, il fatto che l’accordo transattivo sia in sostanza venuto in essere tra il convenuto e B__________ __________ (cfr. rogatoria avv. P__________ __________ p. 4, il quale riferisce che i dettagli del contratto con il convenuto vennero curati dai rappresentanti di B__________ ; in tal senso pure testimonianza Pi , verbale 28 novembre 2006 p. 2) nulla toglie alla sua validità e alla sua efficacia. Nell’occasione B , con l’accordo del convenuto, si è di fatto assunta ai sensi dell’art. 176 segg. CO il (futuro) debito dell’attrice relativo all’indennità derivante dal contratto di lavoro (cfr. Gonzenbach, Basler Kommentar, 3ª ed., N. 3 ad art. 112; ZR 1982 n. 54), e in seguito, nell’ambito dell’accordo transattivo di cui si è detto, si è impegnata a far sì che lo stesso si estinguesse, promettendo la riassunzione del convenuto altrove a condizioni migliorate, ciò che costituisce una promessa della prestazione di un terzo ai sensi dell’art. 111 CO, poi concretizzata tramite B Suisse.

  1. Da quanto precede, si deve pertanto concludere che il debito posto in esecuzione in realtà più non esisteva.

Ne discende la conferma della sentenza pretorile e la reiezione del gravame, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 238'333.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 16 ottobre 2007 di AP 1 è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 2’500.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 5’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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