Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.12.2008 12.2007.209

Incarto n. 12.2007.209

Lugano 17 dicembre 2008/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.385 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9 giugno 2006 da

AA 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta alla consegna – già in via provvisionale – del certificato di cessione dei diritti del fondatore "Zessionserklärung" della __________ (__________) __________, alla restituzione di tutti i documenti societari relativi a tale società (estesa in sede di conclusioni anche a quelli relativi a __________), al pagamento di fr. 23'042.- a titolo di risarcimento dei danni, così come alla restituzione dell’arricchimento indebito accertato sulla scorta dell’istruttoria, queste due ultime pretese stabilite con la replica in fr. 30'143.55 e con le conclusioni, per quanto concerne la domanda di rifusione dei danni, diminuita a fr. 18'177.- "relativi alle fatture __________ __________ ", rispettivamente omessa per quanto concerne l’asserito indebito arricchimento;

domanda avversata dalla convenuta, che con risposta 4 settembre 2006 ha postulato la reiezione della petizione e ha chiesto a sua volta in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 133'159.64 oltre interessi (aumentati con le conclusioni a fr. 141'189.14);

domanda riconvenzionale cui l’attore si è opposto con risposta riconvenzionale 28 settembre 2006, chiedendo in via subordinata la reiezione della domanda di pagamento del credito __________ di fr. 59'238.42 (con le conclusioni chiedendo in via subordinata l’accoglimento della stessa limitatamente a fr. 8'869.- e, "a titolo di danno da opporre in compensazione, fr. 2'400.- per violazione del suo mandato di gestione relativi ai costi di revisione di bilancio per gli anni 2005 e 2006");

petizione che il Pretore con sentenza 12 settembre 2007 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a consegnare all’attore, e per esso al suo patrocinatore, non appena cresciuta in giudicato la sentenza, tutti i documenti societari relativi alla __________, __________, in particolare il certificato di cessione dei diritti del fondatore "Zessionserklärung", a condizione che contestualmente l’attore versi alla convenuta fr. 10'019.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005;

domanda riconvenzionale che il primo giudice ha accolto limitatamente all’importo testé citato di fr. 10'019.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005;

appellante la convenuta che con appello ("ricorso") 4 ottobre 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di condizionare la consegna dei documenti societari al pagamento contestuale in suo favore di fr. 110'895.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005 e la conseguente riforma del dispositivo sugli oneri processuali, con riduzione degli oneri processuali a fr. 7'000.-, così come l’accoglimento della domanda riconvenzionale per fr. 110'895.25 oltre interessi e relativa modifica del dispositivo sugli oneri processuali, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attore con osservazioni 30 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame e con appello adesivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la domanda riconvenzionale e non far dipendere la consegna dei documenti societari dal pagamento contestuale della somma in favore della convenuta, così come di condannare quest’ultima al pagamento di fr. 30'000.- quale indebito arricchimento come richiesto nella replica oltre fr. 18'177.- come richiesto con le conclusioni, pure con protesta di spese e ripetibili;

la convenuta proponendo con le osservazioni all’appello adesivo 10 dicembre 2007 la reiezione del gravame avversario;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto: A. I coniugi __________ e AA 1 hanno incaricato la società __________ (AP 1) – separatamente con due contratti (doc. C, non firmato da quest’ultimo, e doc. 14) – di amministrare e gestire la società __________, azionista al 98% di __________, __________. Il 27 settembre 2004 AA 1 ha revocato il mandato testé citato (doc. E e CC). I coniugi AA 1 hanno incaricato AP 1 anche dell’amministrazione della gestione della società __________ (doc. D, del quale è presente solo la prima pagina) e, su mandato di __________, di __________ __________, __________ (doc. O, non firmato). Sia __________, sia __________ e __________ erano state costituite da __________ __________, poi ritiratosi dall’attività professionale per motivi di età. Nell’ambito della procedura di divorzio dinanzi a un tribunale britannico, __________ ha concordato di trasferire la propria quota societaria di __________ a AA 1, dietro pagamento (doc. G, pag. 2, lett. F). L’ultima rata di tale prezzo è stata versata nell’aprile 2006 (doc. H e I; cfr. anche doc. EE).

B. AA 1 ha chiesto più volte a AP 1 la consegna del certificato di cessione dei diritti del fondatore ("Zessionserklärung") della società __________. AP 1 si è opposta a tale domanda sostenendo, in sintesi, che proprietaria di tale società è anche la ex moglie, che il mandato conferitole era congiunto e pertanto revocabile solo unitamente dagli ex coniugi, che le condizioni affinché AA 1 acquistasse l’intera proprietà di __________ non si erano realizzate e che vi era uno scoperto degli onorari dovuti per la gestione delle varie società menzionate sopra.

C. Con petizione 9 giugno 2006 AA 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la condanna di AP 1 alla consegna – già in via provvisionale – del certificato di cessione dei diritti del fondatore ("Zessionserklärung") di __________, alla restituzione di tutti i documenti societari relativi a tale società, al pagamento di fr. 23'042.- a titolo di risarcimento dei danni e alla restituzione dell’arricchimento indebito accertato sulla scorta dell’istruttoria. Con risposta 4 settembre 2006 la convenuta si è opposta alla petizione e con domanda riconvenzionale ha postulato la condanna dell’attore al pagamento di fr. 133'159.64 oltre interessi per "costi, tasse, rifusione spese e competenze di terzi ed onorari maturati e spese vive proprie". Con replica 28 settembre 2006 l’attore ha stabilito la propria richiesta di risarcimento "ex art. 41, 400, 419 e 475 e 62 CO" a complessivi fr. 30'143.44 e ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale, in via subordinata la reiezione della domanda di pagamento del credito __________ di fr. 59'238.42. Con duplica rispettivamente replica riconvenzionale 2 novembre 2006 la convenuta ha ribadito le proprie richieste. Con duplica riconvenzionale l’attore ha fatto altrettanto. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei propri memoriali scritti. Con conclusioni 28 giugno 2007 l’attore ha esteso la sua domanda di consegna della documentazione anche alla società __________, ha limitato la sua domanda di risarcimento dei danni a fr. 18'177.- "relativi alle fatture __________ __________ ", omettendo quella di restituzione dell’indebito arricchimento e ha chiesto la reiezione integrale della domanda riconvenzionale, in via subordinata l’accoglimento della stessa limitatamente a fr. 8'869.- e, "a titolo di danno da opporre in compensazione, fr. 2'400.- per violazione del suo mandato di gestione relativi ai costi di revisioni di bilancio per gli anni 2005 e 2006". Nel frattempo, con decreto 6 dicembre 2006 il primo giudice ha respinto la domanda provvisionale 9 giugno 2006 dell’attore (inc. DI.2006.773).

D. Con sentenza 12 settembre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto parzialmente la petizione, condannando la convenuta a consegnare all’attore, e per esso al suo patrocinatore, non appena cresciuta in giudicato la sentenza, tutti i documenti societari relativi a __________, in particolare il certificato di cessione dei diritti del fondatore "Zessionserklärung", a condizione che contestualmente l’attore versi alla convenuta fr. 10'019.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005. Il primo giudice ha quindi accolto la domanda riconvenzionale limitatamente all’importo testé citato di fr. 10'019.75 oltre interessi.

E. Con appello ("ricorso") 4 ottobre 2007 la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di condizionare la consegna dei documenti societari al pagamento contestuale in suo favore di fr. 110'895.25 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2005 e la conseguente riforma del dispositivo sugli oneri processuali, con riduzione degli oneri processuali a fr. 7'000.-, così come l’accoglimento della domanda riconvenzionale per fr. 110'895.25 oltre interessi e relativa modifica del dispositivo sugli oneri processuali. Con osservazioni 30 ottobre 2007 l’attore postula la reiezione del gravame e con appello adesivo chiede di respingere integralmente la domanda riconvenzionale e non far dipendere la consegna dei documenti societari dal pagamento contestuale della somma in favore della convenuta, così come di condannare quest’ultima al pagamento di fr. 30'000.- quale indebito arricchimento come richiesto nella replica oltre fr. 18'177.- come postulato con le conclusioni. Con osservazioni all’appello adesivo 10 dicembre 2007 la convenuta domanda la reiezione del gravame avversario. Il 14 maggio 2008 questa Camera ha convocato le parti per tentare una conciliazione tra le parti (art. 179 CPC), senza esito.

Considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che l’attore è divenuto esclusivo proprietario di __________ l’11 aprile 2006. Da quel momento, quindi, egli aveva diritto di disporre dell’integralità del certificato denominato "Zessionserklärung". Nel settembre 2004 l’attore poteva quindi sì revocare il proprio mandato, ma non quello conferito dall’ex moglie e neppure, per lo stesso motivo, poteva disdire il correlato contratto di deposito riguardante la "Zessionserklärung". Il primo giudice ha poi accertato che __________ aveva a sua volta disdetto il proprio mandato. Di conseguenza, il Pretore ha ritenuto che dall’11 aprile 2006 i contratti di mandato e i relativi contratti di deposito erano stati validamente disdetti. Sul diritto di ritenzione della "Zessionserklärung" invocato dalla convenuta a garanzia del pagamento dei propri onorari di gestione, il primo giudice ha spiegato che esso presuppone una connessione tra credito e oggetto ritenuto, e che tale connessione esisteva nella fattispecie unicamente per i crediti relativi a __________ e, per metà, a __________. Considerato che il 25 aprile 2006 l’attore aveva onorato le fatture inerenti alla gestione di __________ per fr. 41'536.45, egli nulla più doveva alla convenuta a tale titolo. Per quanto invece concerne la società __________, il Pretore ha accertato uno scoperto di fr. 11'744.75, dal quale ha dedotto fr. 1'725.-, ovvero quanto pagato in eccesso dall’attore a titolo di revisione. Di conseguenza, egli ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato la convenuta alla consegna di tutti i documenti societari relativi a __________, in particolare la "Zessionserklärung", a condizione che contestualmente l’attore le versi fr. 10'019.75 oltre interessi. Parimenti, egli ha accolto la domanda riconvenzione limitatamente all’importo testé citato.

I. Sull’appello principale

  1. L’appellante critica il Pretore laddove ha deciso che il mandato di gestione della società __________ non le sia stato conferito congiuntamente dagli ex coniugi AA 1 (appello, pag. 4 seg. e 9 seg.). La censura è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio. Invero, il primo giudice ha sì ritenuto che la convenuta agiva in virtù di due mandati distinti, uno conferito dall’attore, l’altro dall’ex moglie, ma ha anche spiegato che nel settembre 2004 quest’ultimo poteva disdire il proprio mandato, non quello dell’ex moglie. Il Pretore ha poi accertato che __________ ha comunque disdetto il proprio mandato l’11 aprile 2006. Da tale data, quindi, secondo il primo giudice entrambi i mandati relativi a __________ e i correlativi contratti di deposito erano stati validamente disdetti (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo e 5). Di conseguenza, anche se ci si fosse dipartiti da un mandato conferito congiuntamente, sta di fatto che entrambi gli ex coniugi, al momento contemplato dal Pretore (aprile 2006), erano d’accordo nel revocarlo. Ciò si desume per la moglie, come accertato dal Pretore, dalla convenzione di divorzio (doc. G) e dalla dichiarazione 4 dicembre 2006 (doc. EE e non, come indicato dal Pretore, doc. H), dove ella autorizza la convenuta al trapasso della quota di __________ all’ex marito. In altre parole, cedendo la propria quota al marito, essa ha revocato il proprio mandato. D’altra parte, per quanto concerne l’attore l’appellante non dice che in quella data non era più sua intenzione revocare il mandato, già enunciata il 27 settembre 2004 (doc. E e CC). Tale sua intenzione è comunque chiaramente ravvisabile dalla missiva 28 aprile 2006 (doc. S). Per gli stessi motivo illustrati sopra è infine irrilevante ai fini dei giudizio la censura dell’appellante secondo la quale il mandato era stato conferito oralmente in maniera congiunta e i due contratti di mandato erano unicamente un’esigenza per ottenere la massima trasparenza (appello, pag. 7 in mezzo).

  2. L’appellante sostiene, inoltre, che gli ex coniugi erano aventi economicamente diritto "in comune tra di loro" delle diverse società (appello, loc. cit.). Se non che, tale censura, oltre a non essere utile alla tesi della convenuta per i motivi citati sopra (consid. 2), concerne i rapporti interni tra gli ex coniugi e nulla ha a che vedere con il rapporto che ha unito gli stessi alla convenuta.

  3. L’appellante si lamenta inoltre della mancata audizione quale teste dell’avv. __________ __________, da lei postulata all’udienza preliminare così come nella richiesta 22 febbraio 2007 di modifica dell’ordinanza sulle prove (appello, pag. 4 in fondo e 5 in alto).

4.1 Va detto anzitutto che la convenuta non trae conclusioni dal proprio asserto e non chiede l’assunzione di tale teste in appello (memoriale, pag. 10 in mezzo). Al riguardo il gravame va quindi dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). La richiesta dell’appellante di tener conto del doc. 48 e di giungere alla conclusione che il mandato era uno solo, conferito da due parti, per l’insieme dei diritti sulla Anstalt (loc. cit.), in realtà nulla ha a che vedere con la mancata assunzione del teste in questione. In altre parole, l’appellante ritiene che tale documento sia sufficiente a comprovare quanto testé menzionato. Sfuggono quindi i motivi per cui essa si dolga del rifiuto di sentire l’avv. __________ __________ quale teste. Sia come sia, la sua censura dev’essere comunque respinta per i motivi che seguono.

4.2 Il Pretore ha rifiutato tale prova nell’ordinanza 19 febbraio 2007 ritenendo sufficiente la dichiarazione 26 gennaio 2007 dell’avv. __________ __________ (doc. 48). Il 22 febbraio 2007 la convenuta ha ribadito l’importanza di tale teste, dato che egli avrebbe dovuto "in primo luogo" confermare il contenuto della sua dichiarazione prodotta agli atti, sprovvista di forza probante. Con osservazioni 13 marzo 2007 l’attore ha spiegato che ciò non vale quando la prova scritta sostitutiva della testimonianza orale è prodotta dalla controparte, come nella fattispecie, e, in sintesi, che l’audizione dell’avv. __________ __________ nulla porterebbe ai fini del giudizio. Il 23 aprile 2007 il primo giudice "alla luce di tale scritto" ha confermato l’ordinanza sulle prove.

4.3 Secondo l’art. 180 cpv. 1 CPC, all’udienza preliminare le parti notificano le prove e indicano i fatti per i quali viene chiesta la loro assunzione. Nella fattispecie, all’udienza preliminare 8 febbraio 2007 la convenuta ha spiegato che il teste avrebbe dovuto riferire "sia in merito ai rapporti tra gli ex coniugi AA 1, riferiti alla proprietà comune della società; in merito anche alla solidarietà dei costi e in merito a tutte le trattative volte alla definizione del famoso accordo non concluso. Si tratta di un consulente che ha dei contatti con entrambi i signori AA 1" (pag. 2). Con "famoso accordo non concluso" si ritiene che la convenuta intendesse quello relativo alle "divergenze tra gli ex coniugi" indicato nella dichiarazione 26 gennaio 2007 (doc. 48). Sulla base di tali indicazioni, il Pretore, a ragione, non ha ammesso tale prova. Invero, già si è detto (sopra, consid. 3) che i rapporti interni tra l’attore e la propria ex moglie non sono da confondere con quello che ha unito gli stessi alla convenuta. Poco importa, quindi, la regolamentazione interna prevista dagli ex coniugi, essendo determinante ai fini della presente fattispecie come gli stessi si sono rapportati alla convenuta.

4.4 Con l’appello la convenuta sostiene che tale testimonianza è stata a torto respinta dal Pretore, dato che il teste era "a conoscenza più di chiunque altro dei rapporti commerciali dei coniugi AA 1 con la convenuta e con i terzi" e avrebbe potuto riferire anche sul valore di __________ e di __________, così come "sugli impegni assunti dal signor AA 1 e riconosciuti dal signor __________ __________ ma mai rispettati da parte dell’appellato e sulla questione avv. __________ __________ " (appello, pag. 5). Se non che, ciò non corrisponde a quanto indicato in occasione dell’udienza preliminare (sopra, consid. 3.2). La convenuta misconosce quindi il senso dell’art. 180 cpv. 1 CPC, che è quello di permettere al giudice di comprendere se i motivi per cui una parte ritiene soggettivamente che una prova sia utile e rilevante lo siano anche da un punto di vista oggettivo. Questo aspetto è risolto dal giudice non appena, sulla base della norma in questione, gli sono esposte le circostanze che con la prova postulata si intendono dimostrare, evitando con ciò di assumere delle prove ininfluenti, offerte dalle parti con il solo intento di prolungare la durata della causa (II CCA, sentenza inc. 12.2007.30 del 6 agosto 2007, consid. 6 con rinvii). Non si può quindi seguire la tesi dell’appellante che critica il primo giudice per non aver ritenuto influenti ai fini del giudizio le circostanze menzionate sopra, che lei stessa ha omesso di indicare in tempo opportuno. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

  1. L’appellante critica altresì il Pretore laddove ha ritenuto valida la revoca 27 settembre 2004 dell’attore, mentre a quel momento egli non era ancora esclusivo proprietario di __________ (appello, pag. 7 in fondo). La critica è una volta di nuovo ininfluente ai fini del giudizio. Invero, il primo giudice ha spiegato che a quella data egli poteva sì disdire il proprio mandato, ma non quello dell’ex moglie. Motivo per cui ha ritenuto che prima dell’11 aprile 2006 (quando entrambi i mandati sono stati validamente revocati e i relativi contratti di deposito disdetti), la convenuta poteva legittimamente opporsi alla consegna della "Zessionserklärung" (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo).

  2. L’appellante sostiene che "può rimanere indecisa, a questo stadio, la questione di una proprietà comune (…) su cui si fondava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in prima istanza", dato che secondo quanto essa ritiene la sentenza impugnata deve comunque essere riformata per altri motivi (appello, pag. 9). Così facendo, al riguardo l’appellante non si confronta con la motivazione del Pretore (sentenza impugnata, pag. 10 in mezzo), di modo che su questo punto l’appello si rivela inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

  3. La convenuta ritiene che il Pretore, facendo dipendere dalla sola acquisizione di tutte le quote sociali il diritto alla revoca del mandato, ha confuso il rapporto interno tra gli ex coniugi con quello con il mandatario. Una valida revoca presupponeva, sempre secondo l’appellante, la relativa manifestazione a quest’ultima, cosa che sarebbe avvenuta unicamente il 4 dicembre 2006. In altre parole, l’appellante sostiene che "può essere vero che l’attore fosse in condizione di revocare il mandato dall’11 aprile 2006, tuttavia affinché questa facoltà fosse riconosciuta dal mandatario occorreva ancora che fosse portata a sua conoscenza dalla parte che aveva ceduto i suoi diritti, cosa che nel caso concreto la moglie ha fatto, in modo chiaro ed esplicito, solo con la dichiarazione del 4 dicembre 2006". Di conseguenza, l’appellante invoca il diritto alla ritenzione della "Zessionserklärung" fino al pagamento delle spese di gestione di __________ maturate sino al novembre 2006 (fr. 17'733.55) e di quelle della gestione corrente (fr. 8'029.50) (appello, pag. 10 seg.). Se non che, l’appellante dimentica che, come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 in mezzo), con missiva 28 aprile 2006 l’avv. RA 2 ha scritto a AP 1: "come le è noto, con bonifico del 3 aprile 2006, il dott. AA 1 ha provveduto al saldo dell’ultima rata di £ 100'000.- del prezzo per la cessione del "certificato" (Zessionserklärung) __________, depositato presso di lei o presso la AP 1. Tale cessione segna il trasferimento dalla signora __________ __________ al mio cliente della proprietà integrale del certificato medesimo" (doc. S). D’altra parte, la ricezione di tale lettera è stata confermata dall’avv. RA 1, presidente della AP 1, con scritto 10 maggio 2006, con il quale egli ha preso atto del pagamento menzionato sopra e ha spiegato che avrebbe chiesto conferma dello stesso ad __________ __________, condizionando per il resto la consegna dei certificati __________ segnatamente al pagamento di svariati importi e alla firma di documenti vari (doc. F). Se non che, l’appellante non sostiene di aver prontamente chiesto la citata conferma ad __________ __________ e che questa non abbia tempestivamente risposto. Al riguardo, va precisato che la sola circostanza che il doc. EE sia datato 4 dicembre 2006 non significa ancora che essa non abbia precedentemente confermato l’esclusiva proprietà dell’ex marito. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

  4. L’appellante prosegue criticando la decisione del Pretore di addebitare all’attore unicamente fr. 16'951.75 per i costi di gestione di __________ __________ (appello, pag. 11 in fondo seg.). Il primo giudice ha spiegato che sebbene il mandato relativo a tale società era stato conferito alla convenuta congiuntamente dagli ex coniugi, non era stato stabilito alcun obbligo solidale nell’assunzione dei costi. Per quanto concerne __________ __________, poi, l’attore non aveva mai conferito alcun mandato alla convenuta (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

8.1 La convenuta ritiene che i costi di gestione sono sempre stati assunti solidalmente dagli ex coniugi. A suffragio della sua tesi essa invoca lo scritto inviatole il 30 maggio 2006 dal legale dell’attore (doc. AA), ritenendo che dallo stesso emerge l’intenzione di quest’ultimo di assumersi integralmente i costi di gestione sia di __________, sia di __________ e di __________. Essa si lamenta peraltro del fatto che il Pretore non avrebbe nemmeno menzionato tale documento. A torto. Invero, tale documento è identico a quello rubricato quale doc. U (se non per il fatto che su quest’ultimo appare anche la risposta della convenuta), menzionato dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). Nello scritto in questione è indicato che il pagamento di fr. 56'000.- da parte dell’attore alla convenuta è da imputare sulle fatture __________ per il periodo di durata del mandato di gestione e per le fatture __________ e __________, come riportato dal Pretore, "per quanto di competenza del mio cliente". Con questa limitazione l’attore ha quindi espresso chiaramente che non era sua intenzione assumersi integralmente tali costi di gestione. Per lo stesso motivo dev’essere respinta la censura della convenuta secondo la quale il Pretore avrebbe modificato la volontà dell’attore in merito al pagamento in questione (appello, pag. 8 in alto).

8.2 A suffragio della propria tesi l’appellante sostiene che l’attore ha pagato tutti i costi indicati nel doc. AA (appello, pag. 12 in mezzo). Se non che, il Pretore ha spiegato che AA 1 si è volontariamente assunto parte delle spese concernenti __________, che non gli competevano a termini contrattuali, non onorando in questo modo l’integralità di quelle che invece gli incombevano, ovvero la metà di __________, pari a fr. 16'951.75 (sentenza impugnata, pag. 7 in mezzo). In altre parole, il solo pagamento delle spese non ha comportato la modifica di quanto pattuito. Con tale motivazione l’appellante non si confronta, ribadendo l’avvenuto pagamento. Al riguardo l’appello si rivela pertanto inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Lo stesso vale per la censura della convenuta secondo la quale prima dell’avvio della presente procedura l’attore non avrebbe mai eccepito alcunché rispetto a una sua parziale copertura per i costi di gestione (appello, pag. 12 in mezzo). Non va dimenticato, inoltre, che l’onere della prova sull’esistenza ed entità di onorari di gestione compete all’appellante, che con domanda riconvenzionale ne ha chiesto il pagamento. Dagli atti, come indicato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo), emerge che il contratto di gestione inerente a __________ è stato conferito unicamente dall’ex moglie dell’attore alla convenuta, dato che è indicata solo lei come mandante (doc. O), mentre la convenuta, come si è detto e come verrà illustrato in seguito, non è riuscita a dimostrare il contrario.

8.3 L’appellante invoca la testimonianza di __________ __________, laddove egli ha affermato che "uno dei dettagli da definire in seno a questo accordo era anche chi doveva pagare le spese sostenute per la gestione di queste società, ossia tutto il gruppo". Egli sostiene che gli ex coniugi non avevano quindi obblighi parziali nei confronti della convenuta, poiché non vi sarebbe stato alcun motivo di trovare accordi diversi a scapito di una parte piuttosto che dell’altra (appello, pag. 12 in mezzo). Il passaggio citato (audizione 21 maggio 2007, pag. 3 in alto) si riferisce, tuttavia, alla procedura di divorzio (loc. cit., pag. 2), di modo che concerne la regolamentazione di rapporti di dare e avere interni alla coppia, non alla relazione con la convenuta. Anche su questo punto, quindi, l’appello dev’essere respinto.

  1. La convenuta ritiene che il Pretore non abbia considerato tutto il contesto nel quale sono maturati i rapporti di affari tra gli ex coniugi e la stessa. Essa sostiene che i testi hanno chiaramente indicato che i coniugi AA 1 hanno costituito una serie di società mediante il patrimonio di famiglia, che entrambi le hanno conferito congiuntamente i mandati di gestione nonostante per anni non sia stato firmato alcun contratto, e che entrambi si sono occupati in ugual misura degli affari di famiglia. L’esigenza di avere dei contratti scritti e firmati sarebbe sorta unicamente in seguito all’entrata in vigore delle norme OAD. Se non che, l’attore si sarebbe sempre rifiutato ingiustamente di sottoscriverli. Tale circostanza sarebbe comprovata, a mente dell’appellante, dai numerosi contratti agli atti con diverse date. Su quanto appena citato l’appellante fa riferimento ai testi __________ __________ (cfr. doc. 2) e __________ __________ (appello, pag. 13 in alto). Il fatto che agli atti vi siano diversi contratti con diverse date non sta ancora a significare che l’attore si sia rifiutato di controfirmarli sebbene conformi a quanto già pattuito verbalmente. Inoltre, l’appellante rinvia in maniera generica alle testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria tesi, in chiaro dispregio di quanto previsto dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Su questo punto l’appello è quindi inammissibile.

  2. A detta dell’appellante i rapporti tra le diverse società di proprietà dei coniugi e l’autofinanziamento del gruppo è dimostrato, oltre che dalla dichiarazione di __________ __________ (doc. 2), anche dai bilanci prodotti agli atti (doc. 4). Motivo per cui essa ha chiesto una serie di adempimenti elencati a pag. 6 dell’appello, culminati a suo dire nella dichiarazione 4 dicembre 2006 di cui al doc. EE "in cui le parti finalmente hanno dichiarato di nulla pretendere" (appello, pag. 3 in basso e 4 in alto). Se non che, nel documento testé citato l’attore ha dichiarato di non avere alcuna pretesa in __________ __________ e che tale società è di esclusiva proprietà dell’ex moglie; rispettivamente, __________ __________ ha dichiarato di non avere alcuna pretesa in __________ o __________, di proprietà esclusiva dell’ex marito. Come da tale dichiarazione la convenuta possa fondare proprie pretese non è quindi dato di capire. Il fatto, poi, che tra le diverse società vi fosse un legame di finanziamento concerne il rapporto interno fra le stesse, rispettivamente tra i coniugi AA 1, non necessariamente il rapporto che univa questi ultimi all’appellante. Anche su questo punto l’appello è quindi respinto.

La convenuta si lamenta del fatto che il Pretore non avrebbe considerato la dichiarazione 26 gennaio 2007 dell’avv. __________ __________ (doc. 48; appello, pag. 5 in mezzo). Se non che, non si può biasimare l’operato del primo giudice, dato che il documento in questione concerne essenzialmente le divergenze tra gli ex coniugi, che nulla hanno a che vedere con il rapporto che li univa alla convenuta. Lo stesso vale per la sua domanda di ritenere, sulla scorta del doc. 48, che il mandato era uno solo, conferito da due parti, per l’insieme dei diritti sulla "Anstalt" (appello, pag. 10 in mezzo). Certo, l’avv. __________ __________ ha anche dichiarato che l’attore "non ha mai voluto sottoscrivere alcunché, né tantomeno pagare quanto di sua competenza, in considerazione del vincolo di solidarietà dei coniugi nei confronti della società AP 1 " (doc. 48). Al riguardo, l’appellante sostiene che il primo giudice avrebbe a torto non ritenuto gli ex coniugi debitori solidali nei confronti della convenuta (appello, pag. 7 in fondo). La censura non può tuttavia essere condivisa. Il Pretore ha spiegato che dai contratti prodotti agli atti non emerge alcun obbligo solidale degli ex coniugi nell’assunzione dei costi della convenuta (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo) e ha così fondato il proprio apprezzamento sulle prove documentali agli atti.

  1. Secondo l’appellante, poi, il Pretore ha erroneamente ritenuto che la società __________ sia di esclusiva proprietà di __________ __________, mentre il passaggio di proprietà è avvenuto unicamente il 4 dicembre 2006 (appello, pag. 7 in basso). Il primo giudice ha spiegato che dagli atti non emerge che l’attore abbia mai conferito un mandato inerente alla società testé citata. Tant’è che il contratto è stato sottoscritto unicamente dall’ex moglie (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Con tale motivazione la convenuta nemmeno si confronta, di modo che al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

  2. L’appellante ritiene infine arbitraria la decisione del primo giudice di ignorare la dichiarazione del teste __________ __________, che ha affermato che l’accordo sulle spese di gestione intervenuto tra l’attore e l’avv. __________ __________ "si era concretizzato nell’importo di fr. 56 mila che avrei versato in contanti all’avv. __________ contro la consegna della gestione della società, più 18 mila Euro per le fatture del dott. __________ che avrei sempre versato all’avv. __________ " (audizione 21 maggio 2007, pag. 5 in fondo). Essa sostiene che siccome lo stesso teste ha ammesso di non aver versato gli € 18'000.- testé citati, tale importo dev’essere senz’altro pagato (appello, pag. 13 in fondo). Se non che, la convenuta con domanda riconvenzionale ha chiesto il pagamento dei propri onorari di gestione, non delle fatture emesse dal dott. __________ (pag. 12 in mezzo e richiesta di giudizio; cfr. anche conclusioni, pag. 8 in mezzo). Inoltre, nella misura in cui la sua censura è intesa a opporsi alla consegna dei documenti societari, il testimone dianzi citato ha affermato che la somma di fr. 56'000.- era da versare "contro la consegna della gestione della società", circostanza non specificata per gli € 18'000.-. Al riguardo l’appello dev’essere di conseguenza respinto.

  3. Sulla commisurazione degli oneri processuali, l’appellante critica il valore di causa accertato dal Pretore in fr. 2'239'042.- e, di conseguenza, l’ammontare della tassa di giustizia, che sostiene dover essere di fr. 7'000.-. Essa ritiene che il valore è, semmai, di fr. 1'107'799.80, corrispondente alla metà della partecipazione di __________ in __________ (appello, pag. 8 in basso e 9 in alto). Il primo giudice ha spiegato che il valore corrisponde a quello della cessione pattuita tra attore ed ex moglie, ovvero £ 500'000.- moltiplicato per due (corrispondente a quell’epoca al valore citato sopra di fr. 2'239'042.-), che non vi è motivo di ritenere non corrispondere al valore di mercato (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). L’appellante ritiene che siccome l’attore ha chiesto la consegna di un certificato azionario rappresentante il 50% di __________ occorre determinare il valore di __________ e non quello di __________. Se non che, come illustrato sopra il Pretore non ha determinato il valore di causa sulla scorta del valore di __________. Sempre secondo la convenuta, poi, siccome gli attivi di __________ sono costituiti prevalentemente di una partecipazione del 98% a __________, indicata a bilancio con € 1'342'787.65 (pari a fr. 2'215'599.60 al tasso di cambio 1.65), il valore del certificato azionario è secondo la convenuta al massimo equivalente a metà di tale importo. Se non che, non è dato di capire perché tale importo debba essere suddiviso a metà, considerato che l’attore è divenuto, come esposto sopra, proprietario esclusivo di __________. Di conseguenza, sia reputando un valore di causa di fr. 2'215'599.60 sia di fr. 2'293'042.-, la tassa di giustizia stabilita dal Pretore in fr. 12'000.- per l’azione principale resiste alla critica. Nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode, infatti, di un ampio potere di apprezzamento, censurabile unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 51 ad art. 148 e n. 19 ad art. 150). E la legge sulla tariffa giudiziaria prevede per cause del valore tra fr. 2'000'001.- e fr. 5'000'000 una tassa giudiziaria tra fr. 10'000.- e fr. 50'000.- (art. 17 TG), sicché la tassa di fr. 12’000.- decisa dal Pretore sfugge a ogni critica, situandosi ai limiti inferiori della tariffa. L’appello deve dunque essere respinto anche su questo punto.

II. Sull’appello adesivo

  1. L’appellante adesivo sostiene che la "Zessionserklärung" non era suddivisibile ed era in proprietà collettiva dei coniugi AA 1. Invocando dei riferimenti dottrinali egli ritiene che in regime di proprietà comune dei debitori, salvo il loro consenso, sia escluso il diritto di ritenzione. Di conseguenza, a suo dire la convenuta non poteva esercitare il diritto di ritenzione. L’appellante prosegue spiegando che a seguito della sua revoca 27 settembre 2004, con offerta di pagamento del proprio debito nei confronti della convenuta, quest’ultima non era quindi più nel possesso lecito del certificato di __________ (appello, pag. 3 seg.). Se non che, l’attore con le conclusioni non ha sollevato tale argomentazione. La censura è nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nemmeno si giustifica di vagliare la stessa dal profilo dell’applicazione d’ufficio del diritto. Invero, tale possibilità presuppone che i fatti alla base della nuova censura giuridica siano stati interamente accertati dall’autorità inferiore. Nella fattispecie, il Pretore non si è pronunciato sui rapporti di proprietà tra gli ex coniugi in merito a __________, se non per spiegare che essa apparteneva a entrambi (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo). Tutt’al più, precisando le diverse percentuali di proprietà (sentenza impugnata, pag. 6 in alto), si potrebbe desumere che egli abbia inteso l’esistenza di una comproprietà. Se non che, anche in questa ipotesi, vagliare la censura dell’appellante non gli sarebbe d’ausilio. Il riferimento dottrinale da lui indicato (appello adesivo, pag. 4 in alto) suffragherebbe, semmai, il suo asserto in regime di proprietà comune. D’altra parte, non va dimenticato che lui stesso con le proprie conclusioni menziona le "quote di proprietà" (pag. 10 in mezzo), concetto proprio alla comproprietà (art. 646 cpv. 1 CC) e non alla proprietà comune.

  2. L’appellante adesivo ritiene, inoltre, che anche qualora si seguisse il ragionamento del Pretore secondo il quale egli si sarebbe volontariamente assunto parte delle spese di __________, circostanza in ogni caso contestata (vedi consid. 15), ciò sarebbe avvenuto, sulla scorta del doc. AA (doc. U), il 10 maggio 2006, mentre la convenuta già l’11 aprile 2006 non aveva più titolo per possedere la documentazione della società __________, dato che in tale data il relativo mandato era stato revocato e i relativi onorari corrisposti (appello, pag. 5). Va precisato, anzitutto, che il pagamento di fr. 56'000.- ha valuta 25 aprile 2006 (doc. Q) e non, come indicato dall’appellante adesivo, 4 aprile 2006. Inoltre, l’assunzione di debito inerente a __________ non è avvenuta il 10 maggio 2006, bensì sempre il 25 aprile 2006. La data indicata nella missiva di cui al doc. AA si riferisce invero a uno scritto della convenuta. Sia come sia, il Pretore ha spiegato che la convenuta poteva esercitare un diritto di ritenzione in relazione alla "Zessionserklärung" per quanto concerneva il pagamento dei propri onorari inerenti a __________ e, per metà, a __________ (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Non si comprende quindi il motivo per cui l’appellante adesivo si diffonda nelle citate argomentazioni relative a __________.

  3. L’attore critica il Pretore laddove egli ha ritenuto che si era assunto parte del debito relativo a __________ che non gli competeva in termini contrattuali. Secondo l’appellante adesivo, nella missiva 30 maggio 2006 egli ha spiegato che il pagamento di fr. 56'000.- concerneva le fatture relative a __________ e, per quelle inerenti a __________ e __________, unicamente per quanto di sua competenza (doc. AA). Egli ritiene che una simile limitazione avrebbe dovuto, semmai, dare adito a rimborso giusta l’art. 62 CO e non costituire, invece, un debito non ancora pagato e giustificante un diritto di ritenzione (appello, pag. 5 in fondo e 6 in alto). Il Pretore ha spiegato che l’attore si è "volontariamente" assunto parte delle spese di __________ e, così facendo, non ha onorato completamente gli onorari relativi a __________ (sentenza impugnata, pag. 7). Un pagamento volontario esclude l’applicazione dell’art. 62 CO invocato dall’appellante adesivo. A suffragio della propria tesi, costui sostiene che la convenuta aveva "falsamente asserito che, al fine di ottenere il possesso dei documenti societari della __________ (…) tra gli AA 1 vi era stato un accordo di solidarietà che regolava al contempo certi rapporti di debito/credito inter societari. Sulla base di queste sue affermazioni, poi rivelatesi false, la convenuta ha indotto l’attore a pagare anche la quota di spese spettante alla sua ex moglie" (appello adesivo, pag. 7 in basso). L’attore prosegue, poi, sostenendo: "fatto sta che all’atto del pagamento (doc. Q) l’attore non sapeva ancora se la AP 1 avesse poi dimostrato quanto da lei falsamente sostenuto. Per l’attore non è stato possibile accertarlo preventivamente per la mancata disponibilità mostrata dall’avv. __________ (….)" (pag. 8 in alto). Sempre a mente dell’attore, quindi, la precisazione "per quanto di sua competenza" di cui al doc. AA va inserita in questo contesto (loc. cit.). Se non che, l’appellante adesivo non comprova minimamente il proprio asserto. Inoltre, la versione da lui invocata concerne un presunto accordo che la convenuta avrebbe sostenuto essere stato sottoscritto tra lui stesso e la sua ex moglie. Non è quindi dato di capire come egli possa aver avuto dubbi sulla sua esistenza. Di conseguenza, l’appellante adesivo non ha dimostrato che il pagamento fosse dovuto a errore (oppure di aver pagato perché erroneamente si credeva debitore: art. 63 cpv.1 CO). Dalla lettura del doc. AA la considerazione del primo giudice resiste quindi a critica. Dallo stesso emerge che l’avv. RA 2, in rappresentanza dell’attore, ha precisato che l’importo è da imputare anche sulle fatture relative a __________ e __________ "per quanto di competenza del mio cliente". Considerato, come accertato dal Pretore, che __________ era di proprietà esclusiva della moglie, tale circostanza non poteva sfuggire all’attore, che indicando anche tale società tra i motivi di pagamento ha lasciato intendere che volesse assumersi parte di tale debito. Per lo stesso motivo non può essere seguita la tesi dell’attore secondo la quale il Pretore, pur ammettendo l’assenza di solidarietà tra i coniugi e l’esistenza di due mandati distinti, crea artificialmente un’assunzione di debito a suo carico relativo a __________ (appello, pag. 6 in mezzo). Invero, già si è spiegato sopra i motivi alla base del giudizio pretorile, che resistono, come detto, a critica. Anche su questo punto, quindi, l’appello adesivo dev’essere respinto.


  1. L’attore soggiunge che i debiti relativi a __________ sono stati saldati da __________ (__________) __________, sicché quanto da lui pagato alla convenuta a tale titolo andrebbe eventualmente imputato sulle fatture inerenti a __________ e, per il restante, restituitogli (appello, pag. 6 e 7 in mezzo). Al riguardo, egli rinvia all’avviso di accredito prodotto in via di edizione da parte della convenuta (v. mappetta specifica). Dallo stesso emerge che con valuta 2 febbraio 2007 l’ex moglie ha versato alla convenuta fr. 48'334.50 indicando quale motivo "acconto __________ ". Allegato a tale addebito vi è il dettaglio della relativa fattura. Comparando tali costi con quelli riportati nel doc. 9, ci si accorge che sono effettivamente gli stessi, tranne un "acconto su prossime fatture" di fr. 18'040.60. Al riguardo, si osserva che nel doc. 9 è stata riportata per due volte la voce gestione inerente all’anno 2005/2006, una volta per fr. 11'660.45 e l’altra per fr. 16'746.10. Nel dettaglio citato sopra, invece, un importo molto simile al secondo (fr. 15'746.10) è indicato essere inerente alla gestione 2006/2007. Sia come sia, anche nell’ipotesi che __________ __________ abbia corrisposto l’integralità delle spese relativa a __________, in realtà in parte (fr. 14'463.55) già pagate dall’ex marito, ciò non significa che quest’ultimo possa chiedere alla convenuta quanto pagato a tale titolo. Semmai, se fossero riunite le condizioni alla base dell’art. 62 o 63 CO, competerebbe all’ex moglie chiedere la restituzione dell’indebito da lei versato alla convenuta.

  2. L’attore prosegue sostenendo che al momento del suo pagamento di fr. 56'000.- (valuta 25 aprile 2006) non vi era alcun "saldo negativo per __________ ". Egli ritiene che "l’obbligo di pagare le spese di gestione non cessò in data 11 aprile 2006 con l’acquisto della proprietà integrale su __________ ma in data 27 settembre 2004 con la revoca dei mandati di gestione da parte di entrambi i signori AA 1" (appello, pag. 6 in mezzo e 7 in alto). La censura non può essere seguita già per il fatto che dagli atti emerge che nel settembre 2004 AA 1 ha revocato unicamente il contratto relativo alla gestione della società __________. Invero, __________ __________ ha dichiarato di non aver approfondito, in tale occasione, alcunché in merito alle altre società, poiché il suo mandato era quello di rientrare in possesso del certificato azionario della __________ (doc. CC, pag. 2 in alto).

  3. L’appellante adesivo ritiene che il Pretore, imputando tutti i costi di complessivi fr. 41'536.45 relativi a __________ nei fr. 56'000.- da lui versati, ha creato un’assunzione di debito anche "per la quota di proprietà di __________ di competenza di __________ __________ ". Secondo l’attore, invero, fino al passaggio della società in sua esclusiva proprietà, l’11 aprile 2006, solo metà di tali spese sarebbero di sua competenza (appello, pag. 6 in mezzo e in fondo). Se non che, dal doc. AA emerge la volontà dell’attore di far imputare l’integralità delle fatture relative a __________ nei fr. 56'000.- testé citati. Invero, se per __________ e __________ egli ha precisato, come illustrato sopra, che ciò valeva per quanto di sua competenza, egli non ha espresso alcuna riserva per quanto concerne la società __________. Al riguardo, l’appello dev’essere pertanto respinto.

  4. L’attore ritiene che nell’ipotesi in cui egli avesse assunto il debito relativo a __________, occorrerebbe comunque detrarre dall’importo indicato sul doc. P le fatture non pertinenti a tale società, bensì a __________, al signor __________ e all’avv. __________. Di conseguenza, a suo dire il debito concernente __________ ammonterebbe, semmai, a fr. 7'003.70 (appello adesivo, pag. 7). Con domanda riconvenzionale 4 settembre 2006 la convenuta ha spiegato che la sua pretesa concerneva delle proprie fatture inerenti alle società facenti parte del "Gruppo AA 1" e altre emesse dallo Studio __________ di __________ per prestazioni rese a favore della società __________, specificando che precedentemente la sua ragione sociale era __________ __________ (pag. 11 in fondo). Essa ha poi fatto riferimento agli importi indicati nel doc. 9, ai quali ne ha aggiunto degli altri (pag. 12 in mezzo). Con risposta 28 settembre 2006 alla domanda riconvenzionale, l’attore ha sostenuto che i debiti relativi a __________ __________ (e quindi implicitamente anche l’onorario dell’avv. __________) e allo studio __________ non avrebbero dovuto rientrare nelle spese concernenti __________ (pag. 4 in alto; cfr. anche pag. 5 in basso, 11 in fondo, 12 in alto e 14 in fondo). Nel proprio allegato di risposta alla domanda riconvenzionale lo stesso attore ha tuttavia ammesso che la ragione sociale di __________ era __________ : " (ex __________ __________)" (pag. 4 in mezzo). __________ non è quindi, per stessa ammissione dell’attore, una società che nulla ha a che vedere con . Come spiegato sopra (consid. 15), dallo scritto 30 maggio 2006 (doc. AA e doc. U) emerge la volontà dell’attore di assumersi parte del debito "". Egli parla in generale di "fatture __________ ". Ci si potrebbe domandare se con ciò egli intendesse limitarsi unicamente alle fatture inerenti la nuova società . Al riguardo, l’appellante adesivo ritiene che non si conoscono i retroscena di un’eventuale assunzione di debito "" da parte di __________, sicché non è legittimo imputargli i relativi debiti (pag. 7 in mezzo). Tuttavia, con le proprie conclusioni – alle quali l’attore peraltro rinvia in maniera inammissibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC) – egli si è sì opposto al pagamento dei costi di gestione __________, ma non più sostenendo che negli stessi non potevano essere inseriti i debiti relativi a __________, bensì perché a suo dire già inclusi nell’importo pagato dall’ex moglie (pag. 15 in basso). Per quanto concerne le fatture del dott. __________, poi, si oppone alla loro aggiunta all’importo vantato in via riconvenzionale, sostenendo che le medesime fatture sono già incluse nei fr. 133'159.64, che corrisponde proprio al totale di cui al doc. 9. In definitiva, con le conclusioni l’attore non ha più mosso le obiezioni illustrate sopra, sicché egli non può sollevarle ora in questa sede. Anche su questo punto l’appello dev’essere pertanto respinto.

  5. L’appellante adesivo ritiene che la convenuta non poteva far valere un diritto di ritenzione sui documenti della società __________ per un debito relativo alla gestione di __________, per i motivi illustrati in seguito (memoriale, pag. 5 e 8 seg.).

21.1 Il primo giudice ha spiegato anzitutto che il diritto di ritenzione presuppone una connessione tra credito e oggetto. Egli ha poi ritenuto che la ritenzione era giustificata fino al momento in cui non erano stati pagati gli onorari sino all’aprile 2006 relativi ad __________ e per metà a __________. Il primo giudice ha quindi ritenuto che le fatture scoperte concernenti __________ erano state saldate con il pagamento di fr. 56'000.- avvenuto il 25 aprile 2006, mentre vi era ancora uno scoperto di fr. 11'744.75 per quelle inerenti a __________ di competenza dell’attore. Egli ha poi dedotto da tale importo fr. 1'725.- chiesti in eccesso dalla convenuta per __________ e già pagati dall’attore. Di conseguenza, il Pretore ha ritenuto che la ritenzione era giustificata fino al pagamento di fr. 10'019.75, condannando parimenti l’attore a tale versamento.

21.2 L’attore sostiene anzitutto che il debito __________ sarebbe sorto successivamente alla ritenzione esercitata dalla convenuta (appello adesivo, pag. 8 in mezzo). Tuttavia, egli confonde il momento in cui il primo giudice ha calcolato il debito, sostenendo che egli "crea" uno scoperto, con l’esistenza stessa del debito in questione, che il Pretore si è limitato ad accertare. La sua censura non può quindi essere seguita.

21.3 L’appellante adesivo afferma che __________ e __________ erano due società distinte e non facenti parte di una Holding, gestite secondo due mandati separati. Egli ritiene, quindi, che non sussiste la connessione prevista dall’art. 895 CC. A mente dell’attore, invero, essa presuppone un legame tra il debito e l’oggetto trattenuto, non tra la persona del debitore e il creditore (memoriale, pag. 8 in basso e 9 in alto). A torto. Il diritto di ritenzione presuppone sì un rapporto di connessione tra credito e oggetto ritenuto. Tuttavia, non è necessario che il credito e l’acquisizione del possesso dell’oggetto derivino dallo stesso atto giuridico. Essi possono invero risultare da un complesso di rapporti giuridici che perseguono le stesso scopo (Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3ª ed., n. 3140g, pag. 440; Rampini/Schulin/Vogt in: Basler Kommentar, 3ª ed., n. 42 ad art. 895 CC; Zobl in: Berner Kommentar, Berna 1996, n. 221 ad art. 895 CC; Oftinger/Bär in: Zürcher Kommentar, 3ª ed., Zurigo 1981, n. 103 ad art. 895 CC). Per esempio, il Tribunale federale ha deciso che vi è connessione tra il credito derivante dal mancato pagamento degli onorari di un avvocato e i titoli da lui amministrati per il proprio cliente, nella misura, tuttavia, in cui tra le parti esista un legame d’affari durevole inerente alla situazione personale e patrimoniale del cliente (DTF 86 II 355; cfr. anche Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 224 ad art. 895 CC). Nella fattispecie, come si è visto, l’attore ha incaricato la convenuta dell’amministrazione e gestione sia di __________, sia di __________, con mandati separati. Ciononostante, non va dimenticato che, come asserito da __________ __________, "si trattava in definitiva di un patrimonio di famiglia" (doc. 2, pag. 2 in alto). Si può quindi dire che tra l’attore e la convenuta vi sia stato un legame durevole concernente la situazione patrimoniale dell’attore. A ragione, quindi, il Pretore ha deciso che il diritto di ritenzione poteva essere fatto valere dalla convenuta fino al pagamento dei propri onorari relativi alla gestione di __________.

21.4 Egli adduce, inoltre, di non aver revocato il mandato "__________", bensì di aver ordinato alla convenuta di mettere in liquidazione tale società, come d’altra parte accertato dal Pretore (appello adesivo, pag. 8 in mezzo). Tale circostanza non è tuttavia di rilievo ai fini del giudizio. Invero, determinante ai fini della ritenzione dei documenti __________ è, semmai, l’esigibilità dei crediti della convenuta inerenti a __________, non se il relativo mandato sia stato revocato.

21.5 Sempre secondo l’appellante adesivo, a bilancio della società __________ sono riportati attivi sufficienti per garantire i costi vantati dalla convenuta (memoriale, pag. 8 in basso). Il creditore perde il suo diritto di ritenzione se il debitore gli fornisce della garanzie sufficienti. Tuttavia, tali garanzie non devono solo essere offerte, ma anche fornite effettivamente (Steinauer, op. cit., n. 3144 seg., pag. 443 seg. con rinvii). Nella fattispecie, nulla di tutto ciò è avvenuto, non bastando un semplice rinvio ai bilanci della società in questione. Anche su questo punto l’appello adesivo dev’essere pertanto respinto.

  1. L’appellante adesivo ritiene, altresì, che il certificato di cessione ("Zessionserklärung") non può essere oggetto di ritenzione, dato che egli incorpora la totalità dei diritti societari. In altre parole, allo stesso sarebbe stata sottratta la facoltà di "condurre liberamente un’azienda", mentre alla convenuta sarebbe stato conferito addirittura il potere di poterla fare fallire. A sua detta, l’interpretazione data dal Pretore dell’art. 895 CC urterebbe con le norme a protezione dei creditori e delle società di cui alla LEF. Sempre secondo l’appellante adesivo, essa comporterebbe che, ad esempio, in presenza di una necessità di un risanamento giusta l’art. 725 CO il creditore di un azionista possa bloccare il risanamento della società (memoriale, pag. 9). Il primo giudice si è posto la domanda di sapere se a fronte di un credito di fr. 10'019.75 la convenuta era in diritto di esercitare il proprio diritto di ritenzione. Egli ha poi risposto per l’affermativa, dato che l’art. 895 CC non prevede alcuna ponderazione in relazione alla proporzione tra il credito e l’oggetto trattenuto (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo). L’appellante adesivo non contesta che la "Zessionserklärung" sia una cartavalore giusta l’art. 965 CO. Essa si limita a sostenere che essa lo è anche per i diritti societari che incorpora. Ciò posto, come illustrato dal Pretore, l’art. 895 CC non pone le condizioni invocate dall’appellante adesivo alla ritenzione. La giurisprudenza e la dottrina, poi, si riferiscono alla ritenzione di azioni come cartevalori, senza porre limiti alla quantità delle stesse (cfr. Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 95 ad art. 895 CC; Oftinger/Bär in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 29 seg. ad art. 895 CC; Rampini/Schulin/Vogt in: Basler Kommentar, 3ª ed., n. 21 ad art. 895 CC). Certo, il principio della buona fede impone che il creditore trattenga unicamente tante cartevalori quanto sia sufficiente per coprire il proprio credito (Zobl in: Berner Kommentar, op. cit., n. 120 ad art. 895 CC). Tuttavia, nella fattispecie, come spiegato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 5 in fondo), l’attore non ha sostenuto che la "Zessionserklärung" fosse divisibile.

  2. L’appellante adesivo critica inoltre il Pretore laddove ha ritenuto che la "Zessionserklärung" non poteva essere consegnata all’attore prima dell’11 aprile 2006, quando non era ancora esclusivo proprietario di __________. Egli ritiene che, al contrario, tale certificato poteva essere trattenuto unicamente con il consenso di tutti i suoi proprietari (memoriale, pag. 10). Al riguardo, si rinvia a quanto già esposto sopra (consid. 14). Sulla questione l’attore soggiunge che al contrario di quanto lascerebbe intendere il primo giudice, possedendo il certificato egli non avrebbe potuto compromettere i diritti di proprietà e societari dell’ex moglie (loc. cit.). Tuttavia, egli si contraddice. Invero, come sostiene che senza tale certificato non gli era possibile "condurre liberamente un’azienda" (vedi sopra, consid. 22), il fatto di possederlo in maniera esclusiva dovrebbe conseguentemente comportare che anche l’ex moglie, che non ha ratificato tale consegna, si troverebbe depauperata di tale facoltà.

  3. L’attore ritiene, altresì, che il Pretore abbia deciso ultra petita, dato che la convenuta non avrebbe mai sostenuto di trattenere il certificato in virtù di un contratto di deposito (appello adesivo, pag. 10). È ben vero che a pag. 5 della propria sentenza il primo giudice ha spiegato che dall’11 aprile 2006 i contratti di mandato di __________ e i correlativi contratti di deposito sono stati validamente disdetti e che a pag. 4 ha spiegato che nel settembre 2004 l’attore non poteva disdire il correlato contratto di deposito. Tuttavia, il primo giudice ha anche spiegato che prima dell’aprile 2006 la convenuta poteva ritenere il certificato in questione, perché l’attore non era esclusivo proprietario di __________. Egli ha poi precisato che fino a tale data dovevano essere versati alla convenuta gli onorari di gestione. La ritenzione del certificato è poi stata fondata sul diritto di ritenzione della convenuta giusta l’art. 895 CC. Non è quindi dato di capire in che misura la censura possa influire sull’esito del giudizio.

  4. Sempre secondo l’appellante adesivo, la decisione del Pretore lascerebbe intendere che la consegna del certificato appariva fondata per il solo fatto che l’attore non era proprietario esclusivo di , non perché __________ () __________ vi si era opposta. In tale maniera, egli avrebbe anteposto i diritti di un depositario a quelli dei proprietari di agire in reciproca rappresentanza. Tanto più che l’ex moglie non si sarebbe mai opposta a tale consegna, acconsentendovi implicitamente negli accordi di cui al doc. G e contestualmente alla sua revoca dei mandati (memoriale, pag. 10 in fondo). Se non che, l’attore non ha dimostrato di aver agito, nel settembre 2004, in rappresentanza dell’ex moglie. Né tale circostanza può ritenersi presunta. Inoltre, al contrario di quanto affermato dall’appellante adesivo, tale accordo non emerge né dal doc. G né dal doc. 48 da lui menzionati. In merito al doc. G, egli rinvia alla lett. F, ove la moglie si impegnava a dare istruzioni per il trasferimento di __________ al marito. Secondo l’attore, da tale clausola emergerebbe che l’ex moglie gli avrebbe ceduto i propri diritti di gestione di __________ pendente il pagamento del prezzo di cessione e autorizzandolo quindi implicitamente al possesso del certificato. La clausola in questione, poi, si riferirebbe alle azioni dell'ex moglie, non al certificato "Zessionserklärung". Al riguardo, l’attore rinvia all’e-mail 27 novembre 2004, punto 3.2 a, prodotto su edizione da terzi da __________ (appello adesivo, pag. 11). È vero che l’ex moglie ha condizionato il trasferimento delle azioni di __________ all’attore al pagamento degli importi indicati sotto il punto 1 del medesimo accordo. Durante il trasferimento del valore delle azioni pattuito, poi, ella si è impegnata, se così richiesto dal marito, a sottoscrivere un patto parasociale che avrebbe comportato l’assenza di interferenze, da parte sua, nella quotidiana gestione di __________. Se non che, ciò che è determinante è la comunicazione di tale volontà alla convenuta, cosa che è avvenuta unicamente nell’aprile 2006 (sopra, consid. 7). Al riguardo l’appello adesivo è quindi da respingere. Si aggiunga che l’attore rinvia, peraltro, a quanto esposto nelle proprie conclusioni (memoriale, loc. cit.). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.

  5. L’attore afferma inoltre che il Pretore ha a torto esteso il diritto di ritenzione della convenuta su documenti della società __________ che non possono in realtà essere oggetto di un tale diritto, quali i libri contabili e le dichiarazioni contabili di __________ (appello adesivo, pag. 11 in fondo). Nelle proprie conclusioni 26 giugno 2007, tuttavia, l’attore non ha sostenuto che tra i documenti da lui richiesti vi fossero anche quelli testé citati (cfr. in particolare pag. 15 in alto). La censura, nuova, è quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

  6. L’appellante adesivo critica altresì il primo giudice per aver decurtato i costi di "contabilità e revisione" unicamente per quanto concerne la posta "revisione", non necessaria per il tipo di società, e commisurandola nel 50% di tale importo, in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. Egli ritiene che è prassi nel settore già comprendere la contabilità nei costi di gestione. Al riguardo, egli rinvia alle schede contabili che riporterebbero sia i costi di gestione sia i costi per "contabilità e revisione". La "contabilità" indicata sopra, quindi, è quella relativa alla revisione e, come tale, non può essere riconosciuta (memoriale, pag. 11 in basso e 12 in alto). Se non che, le allegazioni dell’attore si esauriscono in un mero asserto, non comprovato. Invero, egli non ha dimostrato la prassi vigente nel settore, né che nella fattispecie vi fosse la distinzione da lui invocata. Il rinvio alle schede contabili, peraltro formulato in maniera del tutto generica, dove vi sarebbe la distinzione tra "costi di gestione" e contabilità e revisione", poi, non sta ancora a significare che nei conti di gestione sia compresa la contabilità. Anche su questo punto l’appello è respinto.

  7. L’attore si lamenta inoltre della considerazione del Pretore secondo il quale egli avrebbe mutato la propria azione (appello adesivo, pag. 12 in alto). Il primo giudice ha spiegato che l’attore con le conclusioni ha chiesto anche la rifusione dei costi della fiduciaria __________ e ha variato la propria domanda principale, ragione per cui si è fondato su quanto richiesto dall’attore con la replica (sentenza impugnata, pag. 10 in mezzo). Con tale ultima motivazione l’appellante adesivo non si confronta, mentre si duole del fatto che con la petizione si era riservato il diritto di adeguare la propria pretesa risarcitoria in base alle risultanze dell’istruttoria, motivo per cui con le conclusioni ha completato la sua richiesta sulla scorta dell’audizione del teste __________ __________. Con la replica egli ha chiesto la rifusione di fr. 30'143.55, composti di fr. 17'733.55 per "violazione di disposti sul mandato senza gestione e sull’arricchimento illecito (pagamento di spese __________ richieste dalla convenuta ma poi non sostanziate e non dovute) o, in alternativa, quale atto illecito (perché espressamente non autorizzato)" e di fr. 12'410.- per "violazioni dei disposti sul mandato (revisioni bilanci)" (pag. 16 in basso). Con le conclusioni ha invece chiesto il versamento di fr. 18'177 "corrispondente alle fatture di € 11'000.- emesse a carico dell’attore dal sig. __________ __________ " (pag. 17 in fondo). Il teste __________ __________, al quale come detto l’attore rinvia, ha dichiarato che "attualmente il nostro timesheet si somma a 11 mila Euro, dovuti al tentativo di ottenere la gestione di __________ e un accordo con l’avv. RA 1 il quale avrebbe dovuto istruire il corrispondente affinché accettasse il trapasso della gestione dalla AP 1 alla __________ " (audizione 21 maggio 2007, pag. 5). Se non che, la domanda di risarcimento formulata con le conclusioni non poggia sul medesimo complesso di fatti di quella originaria, che verteva, come esposto sopra, sul pagamento di spese __________ richieste dalla convenuta ma poi non sostanziate e non dovute, così come su violazioni dei disposti sul mandato (revisioni bilanci). Essa verte, invero, su presunti costi di __________ __________ sostenuti, in sintesi, per ottenere la gestione di __________ e un accordo con l’avv. RA 1. Tali fatti nuovi avrebbero dovuto, semmai, essere proposti con un’istanza di restituzione in intero (art. 74 lett. b e art. 76 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 9 e 14 ad art. 74 CPC, m. 253 a pié di pag. 221). È ben vero che rinunciando al dibattimento finale la convenuta si è di principio privata della possibilità di esprimersi su ogni tema che fosse suscettibile di essere discusso in quella sede. Tuttavia, ciò non vale in caso di adduzione di nuovi fatti a suffragio di una nuova pretesa di risarcimento, poiché la convenuta non poteva ragionevolmente aspettarsi che l’attore li adducesse unicamente con le proprie conclusioni, contrariamente a quanto previsto dal CPC. Anche al riguardo l’appello dev’essere quindi respinto.

  8. Da ultimo, l’attore chiede la restituzione giusta l’art. 62 CO di quanto pagato in eccesso per __________ "a causa delle errate informazioni della convenuta circa l’esistenza di accordi di solidarietà tra i signori AA 1" e "delle errate pretese della convenuta, per revisioni dei bilanci", così come il risarcimento dei danni "subìti a causa della violazione dei disposti sul mandato di fr. 18'177.-". Al riguardo, egli rinvia a quanto da lui illustrato nella replica e nelle conclusioni (appello adesivo, pag. 12 in fondo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile. In conclusione, dunque, l’appello adesivo dev’essere, nella misura in cui è ricevibile, respinto.

III. Sugli oneri processuali e le ripetibili

  1. Entrambi gli appelli devono essere, nella misura in cui sono ricevibili, respinti. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza. Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ammonta ad almeno fr. 138'177.-.

Per i quali motivi

richiamati l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello ("ricorso") 4

ottobre 2007 di AP 1, __________, è

respinto.

II. Gli oneri processuali inerenti l’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 850.-

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili.

III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo 30 ottobre 2007

di AA 1 è respinto.

IV. Gli oneri processuali inerenti l’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 550.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 600.-

già anticipati dall’appellante adesivo, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili.

V. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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