Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.10.2007 12.2007.206

Incarto n. 12.2007.206

Lugano 7 novembre 2008/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.40 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 18 gennaio 2002 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AA 1 rappr. dall’ RA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 954'964.- oltre interessi, importo ridotto con la replica di fr. 20'324.55, domanda alla quale la convenuta si è opposta;

e ora sul decreto 11 settembre 2007 con cui il Pretore ha accolto parzialmente la domanda di assistenza giudiziaria presentata il 23 gennaio 2002 dall’attore, dispensandolo dal pagamento di tasse di giustizia e dall’anticipo delle spese, con la riserva di cui ai considerandi per quanto riguarda le spese di eventuali prove peritali, senza ammetterlo al gratuito patrocinio;

appellante l’attore che con atto di appello ("ricorso") 28 settembre 2007 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere anche il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili;

mentre la convenuta con osservazioni 15 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede di respingere integralmente la domanda di assistenza giudiziaria, pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamata la decisione 16 ottobre 2007 di questa Camera che ha dichiarato l’appello adesivo irricevibile;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con petizione 18 gennaio 2002 AP 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la condanna di AA 1, già sua datrice di lavoro, al pagamento di complessivi fr. 954'964.- oltre interessi, quale risarcimento del danno subìto a seguito della caduta, sopra di lui, di una caldaia mentre l’11 settembre 1998 lavorava per la convenuta. Lo stesso giorno ha inoltrato una petizione, per il medesimo importo, anche nei confronti di __________ __________, suo ex collega (OA.2002.37). Il 23 gennaio 2002 l’attore ha domandato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il 1° febbraio 2002 la convenuta si è opposta a tale domanda e con risposta 26 novembre 2003 ha postulato la reiezione della petizione. La procedura è stata sospesa più volte in vista di trattative, rimaste senza esito. Con replica 7 dicembre 2005 l’attore ha ribadito il proprio punto di vista, salvo ridurre la propria pretesa di fr. 20'324.55. Con duplica 16 gennaio 2006 la convenuta si è confermata nella propria risposta. All’udienza preliminare 9 febbraio 2006 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. Al fine di poter evadere la domanda di assistenza giudiziaria, per accertare la situazione economica dell’attore con ordinanza 22 giugno 2006 il Pretore ha richiamato l’incarto dell’Ufficio di tassazione di Lugano città per i periodi fiscali dal 2001 al 2006 e, per verificare il buon fondamento dell’azione, il 24 novembre 2006 ha ammesso il richiamo degli incarti relativi all’attore dall’assicurazione __________, dall’Istituto delle assicurazioni sociali e dall’Ufficio AI. L’11 settembre 2007 il Pretore ha ordinato la congiunzione della causa con quella intentata dall’attore contro il suo ex collega __________ (OA.2002.37) per l’istruttoria delle "prove comuni" e ha ammesso l’audizione dei testi chiesti dall’attore (cfr. verbale di udienza preliminare: __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, dott. __________ __________ e __________ __________), e di parte di quelli proposti dalla convenuta (nelle persone di __________, __________ __________ e __________ ) così come ha ordinato il richiamo degli incarti dal Ministero pubblico, dall’Ufficio AI, dalla __________ e dalla Cassa disoccupazione __________ /. Lo stesso giorno egli ha decretato l’accoglimento parziale della domanda di assistenza giudiziaria, dispensando l’attore dal pagamento di tasse di giustizia e dall’anticipo delle spese, "con la riserva di cui ai considerandi per quanto riguarda le spese di eventuali prove peritali", senza ammetterlo al gratuito patrocinio.

  2. Con appello ("ricorso") 28 settembre 2007 l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere anche il gratuito patrocinio. Con osservazioni 15 ottobre 2007 la convenuta postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di medesima data chiede di respingere integralmente la domanda di assistenza giudiziaria. Con decisione 16 ottobre 2007 questa Camera ha dichiarato l’appello adesivo irricevibile, dato che in virtù dell’art. 158 cpv. 1 vCPC il giudice ammette l’assistenza con ordinanza motivata, come tale inappellabile.

  3. Alla fattispecie è applicabile la normativa contenuta negli art. 155-162a vCPC, dato che la domanda di assistenza giudiziaria è stata presentata il 23 gennaio 2002, prima dell’entrata in vigore della Lag il 30 luglio 2002 (art. 37 Lag). Secondo l’art. 158 cpv. 2 vCPC se il giudice rifiuta l’assistenza emana un decreto, contro il quale si può ricorrere, a dipendenza del valore di causa, con appello rispettivamente con ricorso per cassazione. Considerato che nella fattispecie il valore di causa è manifestamente superiore a fr. 8'000.-, il rimedio è quello dell’appello, da introdurre entro un termine di 20 giorni dalla notificazione del decreto (art. 96 cpv. 4 CPC e 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l’appello in esame è dunque ricevibile.

  4. Il Pretore ha ritenuto che sulla base delle allegazioni dell’attore e della documentazione da lui prodotta non si può escludere a priori la probabilità di esito favorevole dell’azione. Egli ha poi accertato che il reddito mensile dell’attore è di fr. 3'942.- netti mensili (indennità di disoccupazione fr. 3'598.- + assegni famigliari fr. 344.-), di fronte a fr. 1'100.- di minimo esistenziale LEF e di fr. 324.80 mensili di premio di cassa malati. Il primo giudice ha quindi calcolato un’eccedenza di fr. 2'517.20 mensili, con la quale egli ha ritenuto che l’attore può far fronte alle spese di patrocinio, se del caso mediante pagamenti rateali.

  5. Va detto anzitutto che la decisione del primo giudice sulla parvenza di buon diritto dev’essere confermata, così come la necessità di una rappresentanza da parte di un avvocato. Invero, una causa può dirsi senza probabilità di buon esito quando il rischio di soccombenza è sostanzialmente maggiore rispetto alle possibilità di successo (DTF 128 I 236). Nella fattispecie, alla luce della copiosa documentazione e dell’istruttoria non si può dire che la petizione appaia destituita di buon diritto sin dall'inizio. Deve quindi essere esaminata unicamente la questione dell’indigenza dell’istante. Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria, quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il requisito dell’indigenza non si valuta solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e gli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). I presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami). La situazione esistente al momento della decisione è di rilievo solo per valutare l'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), posto che il richiedente non abbia provocato tale stato ai fini della causa (cfr. RtiD I-2005 pag. 764 caso 46c con riferimenti).

  6. L’appellante non contesta le proprie entrate, accertate dal Pretore in fr. 3'942.- netti mensili. Egli si limita ad affermare che da alcuni mesi non percepisce più alcunché dalla Cassa di disoccupazione (appello, pag. 6), ma non trae conclusioni da tale asserto. Dall’incarto dell’autorità di tassazione richiamato d'ufficio da questa Camera emerge che nel 2007 egli ha percepito indennità per disoccupazione nettamente inferiori rispetto a quelle percepite negli anni precedenti, ovvero fr. 7'460.-, con indicazione che 3'338.- sono per l’anno 2007 e 4'122.- per il 2006, che questa Camera ritiene essere aggiuntivi a quelli di cui alla tassazione 2006, dove risulta che egli abbia ricevuto a tale titolo fr. 46'879.- annui. Se non che, la riduzione della disoccupazione nel 2007 dev’essere esaminata da tale data, mentre non ha effetto retroattivo. Di conseguenza, se sulla scorta di tali dati l’indigenza dell’appellante sembrerebbe essere data, ciò non significa che lo stesso valga per gli anni precedenti. Occorrerà quindi comunque vagliare qui di seguito le singole censure, tenendo conto che dall'incarto richiamato è emerso che dal 2005 al 2007 la moglie lavorava per __________ __________ __________ __________ __________ a __________, circostanza questa sottaciuta dall’appellante. In ogni caso, gli importi da lei percepiti non sono tali da poter ritenere che essa possa assistere il marito nei costi legali in virtù del dovere del coniuge all’assistenza secondo l’art. 163 cpv. 1 CC, considerato che essa ha guadagnato fr. 7'654.- netti all’anno nel 2005, fr. 8'279.- nel 2006 e fr. 9'477.20 nel 2007.

  7. L’istante critica il calcolo del proprio fabbisogno minimo eseguito dal primo giudice. Egli afferma anzitutto che devono essergli imputate le spese di mantenimento della moglie e dei figli, ancora minorenni (appello, pag. 5 seg.). Il primo giudice non ha tenuto conto di tali spese poiché la moglie e i figli risiedono in Italia già dal 31 dicembre 2002. L’appellante non nega tale circostanza, tuttavia ribadisce di provvedere al mantenimento della propria famiglia e che la stessa costituisce un’unità, tant’è che non vi è in corso alcuna procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, di separazione o di divorzio. Egli spiega, altresì, che la moglie vive in Italia unicamente per assistere il proprio suocero malato di Alzheimer (appello, pag. 5 seg.). Se non che, come rilevato dal Pretore, l’istante non ha comunque comprovato l’esistenza di versamenti regolari per il mantenimento della propria famiglia. Egli ha asserito che la moglie è casalinga e si occupa del suocero malato, ma tali affermazioni sono mere allegazioni di parte sprovviste di rilevanza probatoria. È ben vero che l’inattività della moglie emerge anche dal calcolo del reddito imponibile per il 2003 e il 2004 (inc. rich. dall’Ufficio di tassazione), ma è altrettanto vero che la stessa risiede in Italia dal 31 dicembre 2002 e che agli atti non vi è la tassazione italiana della stessa. Per l’anno 2002, inoltre, non vi è nel carteggio processuale alcun calcolo dell’imponibile ma unicamente la dichiarazione di imposta che si esaurisce, quindi, in una mera dichiarazione di parte. Per la prima volta in appello egli produce una dichiarazione scritta 27 settembre 2007 di sua moglie, __________ __________, nella quale questa afferma di essersi trasferita con i due figli in Italia per prestare cure al proprio suocero affetto da Alzheimer e che lei e i figli sarebbero mantenuti dall’istante. La questione di sapere se tale documento nuovo sia ricevibile può rimanere aperta, dato che esso non può suffragare la tesi dell’istante. Invero, una simile dichiarazione non sopperisce all’assenza dei necessari documenti giustificativi ed è dunque insufficiente a stabilire la situazione finanziaria del richiedente (cfr. sentenza del Tribunale federale del 23 ottobre 2003, n. 5P.310/2003, consid. 3.4, riassunta in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 200072004, Lugano 2000, n. 2 ad art. 4 Lag).

L’istante ritiene che il giudice avrebbe dovuto indagare d’ufficio sulla questione o quanto meno assegnargli un termine per completare la documentazione, dato che nel certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria tale circostanza era stata allegata correttamente. Se non che nel certificato testé citato (inc. OA.2007.37: doc. BBB) è stato sì indicato che la moglie è casalinga e che si occupa della cura del suocero, ma non è stato indicato che l’istante provvede al suo mantenimento e a quello dei figli. Nemmeno può essere seguita la tesi dell’appellante secondo il quale il "normale andamento della vita" comporta il mantenimento dei figli minorenni e del coniuge senza attività (appello, pag. 6 in basso e 7 in alto). Invero, il loro sostentamento potrebbe essere assicurato ad esempio dal suocero presso il quale vivono in Italia. Va inoltre ricordato che sebbene - come invocato dall’appellante (memoriale, pag. 6 in fondo) - la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal principio inquisitorio, nel senso che il giudice contribuisce alla raccolta delle prove necessarie e non può rifiutare il beneficio richiesto solo perché reputa insufficiente la documentazione prodotta, tale principio non esonera una parte dal rendere verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo), né impone all'autorità di rimediare alla più totale mancanza di prove (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Nella fattispecie, non si può quindi rimproverare al Pretore di non aver provveduto a chiarire una situazione che lo stesso istante non si è preoccupato minimamente di documentare. Ciò vale anche in questa sede, ove l’appellante, seppur impugnando la decisione del primo giudice nella quale era stato chiaramente specificato che tale posta non era stata comprovata, si è limitato a produrre una dichiarazione sprovvista di valenza probatoria, omettendo peraltro indicare che dal 2005 al 2007 la moglie in realtà lavorava per __________ __________ __________ __________ __________ a __________.

  1. L’istante critica inoltre la decisione del Pretore di non computargli le spese per le due automobili di complessivi fr. 191.- mensili (cfr. OA.2007.37: doc. BBB, elenco spese correnti mensili allegato al certificato di ammissione all’assistenza giudiziaria). Egli afferma che le stesse sono necessarie "per disporre della sufficiente mobilità volta a migliorare la propria collocabilità (ovvero la possibilità concreta di reperire un’attività professionale)" e perché "è del resto evidente (…) che una famiglia composta dai genitori e da due figli necessiti di almeno una vettura per far fronte alle rispettive esigenze", a maggior ragione dato che vivono separati (appello, pag. 6). Il primo giudice ha spiegato che "le spese relative all’autoveicolo non sono nel caso concreto computabili". Le spese d'automobile rientrano nel fabbisogno minimo in materia di assistenza giudiziaria ove il veicolo occorra per scopi professionali o per esercitare diritti di visita (I CCA, sentenza inc. 11.2007.50 del 23 luglio 2007). L’appellante, senza attività lavorativa, afferma di avere la necessità dell’automobile per garantirsi una mobilità in vista di un futuro impiego. Se non che, ai fini dell’assistenza giudiziaria un costo può essere inserito nel fabbisogno minimo se già necessario e non in vista di un’eventualità, per giunta nemmeno certa. Per tacere del fatto che non si può escludere che l’istante, domiciliato a __________ (__________), trovi lavoro nella stessa città e quindi nemmeno aver bisogno del veicolo per fini professionali. Ma anche se trovasse un impiego in un altro luogo, l’appellante dovrebbe ancora perlomeno rendere verosimile che i suoi tempi di lavoro siano irregolari o che debba assicurare servizi o prestazioni fuori orario.

Nemmeno l’istante rende verosimile che le relazioni con la moglie e i figli (che sembrano risiedere a __________: cfr. dichiarazione 27 settembre 2007 della moglie) siano incompatibili con gli orari del treno o del bus e che i bambini necessitino dell’automobile per motivi scolastici o altro. Dinanzi al primo giudice l’istante non ha nemmeno allegato alcunché al riguardo e in appello sostiene che "in ogni caso bisognerebbe ammettere il costo dei mezzi pubblici necessari al signor AP 1 (nell’ambito della disoccupazione, della riformazione professionale o dell’eventuale attività lavorativa), alla moglie ed ai figli per quanto attiene alle rispettive esigenze" (appello, pag. 6). Egli ribadisce quindi una necessità meramente ipotetica e, per quanto concerne la disoccupazione, nemmeno spiega i propri spostamenti che egli ritiene essere già attualmente necessari. Lo stesso dicasi delle esigenze di moglie e figli, per nulla sostanziate. Tutto quello che gli può essere riconosciuto è quindi il costo per un abbonamento Arcobaleno di fr. 157.- mensili che copra cinque zone e gli permetta di visitare ampiamente la moglie e i figli (www.arcobaleno.ch).

  1. L’appellante dichiara di versare € 800.- mensili per il mutuo della casa occupata dalla moglie e dai figli in Italia (appello, pag. 6 in mezzo). A parte il fatto che egli non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, secondo il quale tale posta non è documentata, sicché al riguardo l’appello è finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), la censura non può comunque essere accolta. Invero, dalla documentazione agli atti (inc. rich. dall’Ufficio di tassazione) emerge sì l’esistenza di un mutuo, ma la debitrice dello stesso risulta essere la moglie, __________ __________. Come detto, la situazione finanziaria di costei non è stata resa verosimile dall’istante e, quindi, egli nemmeno ha reso verosimile di dover provvedere a tale pagamenti. Invero, egli ha asserito che la moglie è casalinga e si occupa del suocero malato, ma trattasi di mere allegazioni di parte sprovviste di rilevanza probatoria. È ben vero che, come detto, dal calcolo dell’imponibile per gli anni 2003 e 2004 non risulta un’attività della moglie, ma è altrettanto vero che la stessa risiede in Italia dal 31 dicembre 2002 e che agli atti non vi è la tassazione italiana, per tacere del fatto che l’appellante ha sottaciuto che dal 2005 al 2007 la moglie in realtà lavorava per __________ __________ __________ __________ __________ a __________. Certo, la tassazione italiana testé menzionata non sarebbe invece di ausilio per il periodo dalla petizione alla fine del 2002, allorquando la moglie risiedeva in Svizzera, ma la situazione, su questo punto, non muterebbe comunque. Invero, il mutuo concerne un’abitazione in Italia e, quindi, non concerne il costo dell’alloggio dell’istante. Lo stesso vale per i documenti nuovi presentati con l’appello (dichiarazioni __________ __________ __________ __________ 30 marzo 2006 rispettivamente 15 aprile 2007). Tali documenti potrebbero, se del caso, attestare un costo per il periodo di loro pertinenza ma non valere retroattivamente. Si rileva, inoltre, che lo stesso debitore ha indicato dapprima l’ammontare del costo dell’alloggio in fr. 1'200.- mensili (domanda di assistenza giudiziaria 23 gennaio 2002), ha poi indicato un costo di fr. 800.- nell’elenco delle spese correnti allegato al certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. BBB). Nella propria dichiarazione transitoria 2003A d’imposta non ha esposto alcun importo per il 2001 e il 2002 - con l’indicazione di risiedere presso __________ __________ -, ha indicato fr. 500.- in quella 2003B per il 2003 e nuovamente non ha esposto alcuna pigione per l’anno 2004. In appello ha poi indicato a tale titolo € 800.-. Se ne conclude che l’istante non ha reso verosimile l’onere dell’alloggio da lui addotto.

  2. L’appellante ribadisce inoltre che nel proprio fabbisogno dev’essere inserito il premio dell’assicurazione sulla vita (appello, pag. 6 in mezzo) di fr. 145.70 mensili (inc. OA.2007.37: doc. BBB). Il primo giudice non si è pronunciato su tale posta. La stessa non può essere riconosciuta già per il fatto che sia dallo scritto dell’Assicurazione allegato alla dichiarazione di imposta per l’anno 2003 (inc. rich. dall’Ufficio di tassazione) sia dalla copia di una cedola di versamento risulta che parte contrattuale è la moglie __________ __________ -__________ e non l’istante (loc. cit.).

  3. L’istante chiede altresì di inserire nel proprio fabbisogno l’onere fiscale (appello, pag. 6). Il Pretore ha spiegato che "i debiti per imposte non sono computabili". A torto. Invero, in materia di assistenza giudiziaria il carico fiscale va inserito nel fabbisogno, sempre che sia effettivamente pagato. Compete quindi all’istante provare di aver fatto fronte regolarmente a tali impegni, posto che il periodo determinante è il momento dell’inoltro dell’istanza (sentenza del Tribunale federale 5P.233/2005 del 23 novembre 2005, consid. 3.2.3 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2007.50 del 23 luglio 2007). In concreto, agli atti vi è unicamente la dichiarazione di imposta transitoria 2003A per gli anni 2001/2002 ma manca la decisione di tassazione (inc. rich.). D’altra parte, l’unica decisione di tassazione presente agli atti è quella relativa al periodo 1999-2000 (imposta 2001-2002), mentre per gli anni 2003 e 2004 vi è solo il calcolo dell’imponibile. Allegata al certificato di richiesta di assistenza giudiziaria (inc. OA.2002.37: doc. BBB) vi è inoltre una copia di una cedola di versamento 3 settembre 2004 al comune di __________ (__________) di fr. 376.-. Tuttavia, non è dato di capire a quale titolo. Nell’elenco prodotto unitamente al certificato testé menzionato è indicato un costo per le imposte di fr. 282.- con l’indicazione "mensile totale". In definitiva, l’istante non ha né reso verosimile il pagamento delle proprie imposte, né sostanziato chiaramente le proprie richieste.

  4. L’appellante conclude sostenendo che l’abitazione in Italia è di proprietà esclusiva della moglie e che comunque non può dirsi "liquida", dato che è occupata da quest’ultima con i figli e il suocero malato e che corrisponde alla cosiddetta "riserva di soccorso" (appello, pag. 7). Il Pretore non si è pronunciato su tale questione. Vige il principio per cui chi postula l’assistenza giudiziaria deve aver preventivamente consumato il suo patrimonio (rispettivamente quello del coniuge tenuto al mantenimento ed all’assistenza secondo l’art. 163 cpv. 1 CC) limitatamente all’eccedenza rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso” che può variare tra fr. 20'000.- e fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per una persona sola (DTF 119 Ia 11; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 7 ad art. 3; II CCA, sentenza inc. 12.2005.198 del 30 novembre 2005). L’abitazione è stata valutata dal fisco svizzero in fr. 150'000.- (inc. rich. Ufficio di tassazione: calcolo imponibile 2003). Nel 2001 l’onere ipotecario era di Lit. 160'000.- (inc. rich. Ufficio di tassazione: scritto __________ __________ __________ __________). Con i dati che scaturiscono dal carteggio processuale, seppur riferiti a periodi diversi, la sostanza al netto del mutuo non eccede la riserva di soccorso testé citata, che dev’essere calcolato per entrambi i coniugi. Di conseguenza, a ragione l’appellante ritiene che tale posta non può essergli imputata.

  5. In definitiva, a fronte di un reddito di complessivi fr. 3'942.- mensili, al fabbisogno di fr. 1'424.80 mensili accertato dal Pretore dev’essere aggiunto il costo dell’abbonamento Arcobaleno (trasporti pubblici) di fr. 157.- mensili. Ne risulta un’eccedenza di fr. 2'360.20. In base alla giurisprudenza del Tribunale federale le spese processuali e d’avvocato debbono essere prestate entro tempi ragionevoli, ossia grosso modo con rateazioni su uno o due anni (sentenza inc. 12.2007.65 del 26 febbraio 2008 con riferimenti). Il valore di causa nella fattispecie è stato indicato essere di complessivi fr. 934'639.45. Al caso è ancora applicabile la TOA (art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili), la quale prevede per cause di tale valore, in principio, ripetibili tra circa fr. 37'385.- e fr. 65'425.-. A un sommario esame quale dev’essere quello di ammissione all’assistenza giudiziaria, anche applicando il valore più basso testé menzionato e procedendo ad una rateazione su due anni l’istante non riuscirebbe a far fronte al pagamento delle proprie spese legali. Va infatti ancora considerato che l’attore ha intentato causa, per il medesimo importo e per i medesimi fatti, anche contro l’ex collega di lavoro __________ __________. Ai fini dell’esame dei requisiti per l'ottenimento dell’assistenza giudiziaria, occorre invero valutare che vi sono due cause, che causano entrambe degli oneri, dirette contro due soggetti giuridici differenti e fondate su titoli giuridici diversi. Ciò pur considerando che il legale non può fatturare due volte quella parte di lavoro che risulta identica per entrambe le procedure. Di conseguenza, all’attore dev’essere concesso il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1. Sebbene nell’appello sia richiesto il gratuito patrocinio dell’avvocato testé menzionato unitamente all’avv. __________, nell’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria è stato indicato unicamente il primo. Inoltre, nella presente causa, in regime di assistenza giudiziaria, non si giustifica l’assistenza di due legali.

  6. L’istante chiede che l’assistenza giudiziaria decorra dalla data dell’inoltro della petizione, il 18 gennaio 2002. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari. I necessari accertamenti preliminari sono quelli che occorrono al legale per capire i termini e i contenuti della vertenza e per redigere l'atto introduttivo della lite, una domanda di assistenza giudiziaria non potendo essere introdotta anteriormente al primo atto di causa. Ciò valeva anche sotto l’egida degli art. 155 segg. vCPC (CdM, sentenza inc. 19.2001.16 del 18 febbraio 2002, consid. 1 con rinvio; inc. 19.2002.10 del 16 agosto 2004, consid. 4 con rinvio). Nella fattispecie l'istanza di assistenza giudiziaria è stata introdotta il 23 gennaio 2002, cinque giorni dopo la petizione. L’appellante non spiega perché nel caso in esame gli fosse impossibile presentare la richiesta di assistenza giudiziaria con la petizione 18 gennaio 2002 (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2004.27 del 21 febbraio 2007, consid. 5). Ne consegue che l’ammissione al gratuito patrocinio può essere concessa unicamente dal 23 gennaio 2002.

  7. L’appello dev’essere quindi parzialmente accolto e il decreto riformato, nel senso di ammettere l’istante anche al gratuito patrocinio, tuttavia unicamente dal 23 gennaio 2002. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista la particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di oneri processuali. La parte convenuta, che ha formulato osservazioni al gravame, rifonderà all’appellante un’equa indennità per ripetibili ridotte, commisurata alla stringatezza dell’appello che, tolta la parte in cui l’istante ha ribadito i fatti e il diritto, si esaurisce in una pagina e mezza. L’attribuzione di congrue ripetibili rende la richiesta di assistenza giudiziaria fatta valere dall’istante anche in appello (pag. 7 in basso) senza oggetto, sempre che la controparte sia in grado di versare l’indennità assegnata. Nulla induce a dubitare, nella fattispecie, che l’appellata non abbia modo di onorare tale prestazione. Per l’impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso pari a fr. 934'639.45.

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

I. L’appello ("ricorso") di AP 1 28 settembre 2007 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 11 settembre 2007 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformato:

  1. La domanda di assistenza giudiziaria di AP 1 è parzialmente accolta e di conseguenza l’attore è dispensato dal pagamento di tasse di giustizia e le spese saranno anticipate dallo Stato, con la riserva di cui ai considerandi per quanto riguarda le spese di eventuali prove peritali. L’istante è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio dal 23 gennaio 2002 dell’avv. RA 1.

II. Non si riscuotono tasse né spese. AA 1 rifonderà a AP 1 fr. 200.- per ripetibili ridotte d’appello.

III. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 in appello è senza oggetto ed è quindi stralciata dai ruoli.

IV. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
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TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2007.206
Entscheidungsdatum
17.10.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026