Incarto n. 12.2007.203
Lugano 31 marzo 2009/sc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.777 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 26 novembre 2003 da
AO 1 PA 1
contro
AP 1 PA 2
con cui l’attrice ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, di ordinare al convenuto – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e delle sanzioni previste dall'art. 292 CP – di rimuovere, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, i pericoli per la proprietà di AO 1 (mappale n. __________ RFD di __________), consolidando o eliminando la parte di muro restante sul mappale n. __________ __________ di __________ e consolidando la scarpata, come pure di condannare il convenuto al pagamento di fr. 8'036.85 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2003;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 agosto 2007 ha accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 24 settembre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 31 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge la sua casa di abitazione. Il fondo confina con il sottostante mappale n. __________ RFD di proprietà di AO 1, su cui vi è pure l'abitazione di quest'ultima. A confine tra i due fondi AP 1 ha costruito un muro di sostegno, a valle del quale vi è una scarpata, interamente sulla proprietà di AO 1. In fondo alla scarpata quest'ultima ha pure edificato un muro di sostegno (cfr. act. XV, allegato 2). Nella notte tra il 26 e il 27 novembre 2002, il muro di sostegno su proprietà AP 1 è parzialmente crollato, rovesciandosi sul sottostante fondo di AO 1.
B. Con lettera 18 dicembre 2002, AO 1 ha notificato a AP 1 i “danni visibili”, riservandosi la notifica di ulteriori danni “al momento dello sgombero totale”, ma in particolare in primavera, constatando che sulla scarpata erano piantati più di 1'000 bulbi di crocus e 100 bulbi di narciso (doc. C). In data 13 agosto 2003, l'arch. __________ ha allestito un referto peritale per conto della __________ che evidenziava che il ribaltamento del muro era stato causato “dalla pressione del terreno retrostante (giardino AP 1), appesantito dalle piogge e dal recente rialzamento”, come pure “dalla carenza di fori di drenaggio per le acque” e dalla “limitata consistenza statica del muro, in relazione alle sollecitazioni massime determinate dalla pressione del terreno retrostante (giardino AP 1)”; il perito indicava inoltre essere giustificato procedere alla “rimozione immediata dei pericoli ancora latenti” e alla “messa in sicurezza del confine” (doc. E). Con lettera 20 ottobre 2003, AO 1 ha poi trasmesso a AP 1 la perizia dell'assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni subìti, quantificati in fr. 8'036.85 e il “tempestivo ripristino della situazione secondo quanto indicato dall'arch. __________” (doc. D).
C. Fallite le trattative per un componimento bonale della vertenza, AO 1, con petizione 26 novembre 2003 si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano chiedendo in via provvisionale, di ordinare a AP 1 – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e delle sanzioni previste dall'art. 292 CP – di rimuovere immediatamente i pericoli per la proprietà AO 1. Nel merito essa ha chiesto di ordinare a AP 1 – sempre sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva e delle sanzioni previste dall'art. 292 CP – di rimuovere, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, i pericoli per la proprietà di AO 1 (mappale n. __________ RFD di __________), consolidando o eliminando la parte di muro restante sul mappale n. __________ RFD di __________ e consolidando la scarpata, come pure di condannare il convenuto al pagamento di fr. 8'036.85 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2003. L'attrice ha fondato le sue richieste sugli art. 679 CC e 58 CO, sostenendo che il convenuto, dopo aver provvisoriamente sostenuto il muro pericolante, non aveva più operato alcun intervento, tant’è che la situazione, così come constatato dall'arch. __________, era di nuovo precaria e necessitava di interventi incisivi e tempestivi prima che avessero a verificarsi altri danni. Il convenuto si è opposto sia alla richiesta provvisionale che a quella di merito, sostenendo in particolare che il nesso causale risultava interrotto da un concorso di circostanze preponderanti a lui non imputabili. Con riferimento all'art. 679 CC, il convenuto ha negato di aver ecceduto nell'esercizio dei propri diritti, dovendo – a suo dire – qualsiasi pericolo essere semmai messo in relazione con il comportamento dell'attrice. Nell'ambito dell'istruttoria della provvisionale e del merito – condotta inizialmente congiuntamente – è stata tra l'altro eseguita una perizia giudiziaria da parte dell'ing. __________.
Con decreto 27 giugno 2006, il Pretore ha accolto la richiesta provvisionale, ordinando al convenuto AP 1 – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – di rimuovere immediatamente i pericoli per la proprietà di AO 1, adottando i necessari provvedimenti (rimozione del muro restante e intervento di consolidamento sul mappale n. __________ RFD di __________.
Per quanto concerne il merito – nell'ambito del quale le parti avevano anche replicato e duplicato, confermandosi nelle proprie allegazioni e richieste – conclusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Nelle conclusioni del 19 febbraio 2007, le parti hanno ribadito le loro richieste; l'attrice ha in particolare rilevato che “l'intervento del signor AP 1” conseguente al decreto provvisionale “è stato molto blando ed è stato ottenuto solo dopo l'intimazione” del precetto esecutivo civile (act. XXXIII, pag. 2 verso il basso), mentre il convenuto ha sostenuto di avere già provveduto all'esecuzione “dei necessari lavori, così come indicato nei decreti pretorili” (act. XXXII, pag. 3 in alto).
D. Con sentenza 30 agosto 2007, il Pretore ha accolto la petizione, ordinando al convenuto – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – di rimuovere, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza, i pericoli per la proprietà di AO 1 (mappale n. __________ RFD di __________), consolidando o eliminando la parte di muro restante sul mappale n. __________ RFD di __________ e consolidando la scarpata, come pure condannando il convenuto a pagare all'attrice fr. 8'036.85 oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2003. Il primo giudice ha pure posto la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'400.– e le spese (comprese quelle di perizia) a carico del convenuto, con obbligo per il medesimo di rifondere all'attrice fr. 2'000.– per ripetibili.
Dopo aver ricordato i principi dottrinali riferiti all'art. 58 CO, in base al quale il proprietario di un edificio, per una responsabilità oggettiva, è tenuto a risarcire danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione, il primo giudice ha ritenuto essere dati i requisiti per riconoscere la responsabilità di AP 1. Ciò in ragione degli accertamenti del perito giudiziario, secondo i quali le cause del crollo del muro sarebbero riconducibili ad “un rialzamento del giardino AP 1 quantificabile dai 20 ai 50 cm” e al fatto che “questo terreno, inzuppatosi con le piogge, ha ulteriormente aumentato la spinta sul muro” causando “un cedimento parziale di esso con ribaltamento”. Il Pretore, pure con riferimento agli accertamenti del perito, ha escluso concause addebitabili all'attrice. Egli ha quindi ammesso la pretesa risarcitoria fatta valere dall'attrice per i danni causati al suo fondo dal crollo del muro. Con riferimento all'art. 59 CO, ha inoltre riconosciuto sussistere i presupposti per imporre al convenuto di “adottare le misure necessarie per la salvaguardia non solo della proprietà dell'attrice, ma anche soprattutto dell'incolumità delle persone”.
E. Con appello 24 settembre 2007 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili di prima e di seconda sede . Con osservazioni del 31 ottobre 2007 l'appellata postula la reiezione dell'appello, con argomenti di cui si dirà, se del caso, di seguito.
F. Con istanza 2 dicembre 2008, l'appellante – richiamato l'art. 60 CO e rilevato che nelle more di causa in sede d'appello non è avvenuto alcun atto di causa nel termine di un anno prescritto dalla predetta norma – ha eccepito la prescrizione dell'azione, intervenuta a suo dire al più tardi in data 3 novembre 2008. Egli chiede pertanto di riformare il giudizio di prime cure nel senso che la petizione sia integralmente respinta per intervenuta prescrizione.
Con scritto 22 dicembre 2008, l'appellata chiede la reiezione dell'istanza in oggetto. Essa rileva che l'azione volta a chiedere delle opere di prevenzione sul fondo del vicino sarebbe imprescrittibile, di conseguenza lo sarebbe “anche la pedissequa azione di risarcimento del danno”. Contesta poi, essendo pendente la causa in appello, la pretesa necessità di un atto formale per l'interruzione della prescrizione, sostenendo che “il sollecito 23 settembre 2008 deve essere considerato sufficiente”. Considerato che nel fascicolo d'appello non vi è traccia del predetto sollecito, con ordinanza 12 gennaio 2009 la Presidente di questa Camera ha assegnato all'attrice un termine, scadente il 31 gennaio 2009, per produrre il sollecito e la prova dell'avvenuta spedizione. Con lettera 27 gennaio 2009 il patrocinatore dell'attrice ha trasmesso copia di uno scritto 23 settembre 2008, informando che lo stesso sarebbe stato “inviato per lettera semplice” e che la segretaria che ha portato la lettera alla posta “spedendo numerose altre lettere, naturalmente non può ricordare con precisione l'invio di quella lettera”.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore – con riferimento all'art. 59 CO – ha accolto le richieste dell'attrice di ordinare al convenuto la rimozione dei pericoli per la proprietà di AO 1 (mappale n. __________ RFD di __________), consolidando o eliminando la parte di muro restante sul mappale n. __________ RFD di __________ e consolidando la scarpata. L'appellante contesta l'applicabilità della predetta norma. A ragione. Secondo l'art. 59 CO chi ha motivo di temere un danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo. Trattasi di un mezzo di protezione supplementare rispetto al risarcimento dei danni previsto dall'art. 58 CO, a motivo della responsabilità del proprietario dell'opera, con applicazione pratica molto ridotta (Schnyder, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª ed. n. 1 ad art. 59 CO; Werro, Commentare Romand, Basilea 2003, n. 1 ad art. 59 CO). Questa norma non può in effetti fondare un diritto specifico degli interessati ad esigere che il proprietario prenda tutte le misure suggerite dall'eventualità di un rischio; essa conferisce infatti unicamente il diritto alle misure urgenti e necessarie per prevenire i danni imminenti che provengono da un edificio o da altra opera altrui (DTF 98 II 324 consid. 3; Schnyder, op. cit., n. 3 ad art. 59 CO; Werro, op. cit., n. 3 ad art. 59 CO). Misure urgenti che – nel caso in esame – sono già state oggetto dei provvedimenti cautelari decretati dal primo giudice in data 27 giugno 2006 (act. XXV).
2.1 Per quanto qui concerne, non può esservi dubbio che il muro su proprietà AP 1, crollato parzialmente rovesciandosi sul sottostante fondo di AO 1 nel novembre 2002, è un muro di sostegno. L'attrice lo aveva indicato chiaramente in sede di petizione (act. I, pag. 2 verso l'alto) e il fatto non è stato contestato dal convenuto. Per cui l'argomentazione del convenuto secondo cui ci troveremmo in presenza di un “semplice” muro di confine e che non sarebbe provato trattarsi di “un muro di contenimento” – sostenuta per la prima volta in sede di conclusioni (act. XXXII, pag. 2 verso il mezzo) e ribadita ora in appello (pag. 3 in basso) – si rivela tardiva. Il fatto va dunque dato per ammesso. Del resto dagli atti non emerge una realtà diversa (Cocchi/ Trezzini, CPC-App, m. 9 ad art. 170). Il convenuto medesimo, nelle conclusioni presentate in sede provvisionale, con riferimento anche a considerazioni del perito giudiziario ing. __________, aveva d'altronde parlato di muro di sostegno, capace a suo dire di resistere “alle piogge e alla forte pressione dovuta alla pendenza per più di 40 anni” (act. XIX, pag. 3 in basso e 4 verso il mezzo).
2.2 Riguardo alle cause del crollo del muro, il Pretore con riferimento alla perizia giudiziaria ha ritenuto come accertato che è stato eseguito “un rialzamento del giardino del signor quantificabile dai 20 ai 50 cm” e che “questo aumento di terreno, corrispondente a ca. 500/1'000 kg/mq, sollecitava ulteriormente il muro AP 1, la scarpata e il muro AO 1” (act. XV, pag. 10 verso l'alto). Sempre secondo il primo giudice – che si è rifatto agli accertamenti peritali – “questo terreno, inzuppatosi con le piogge, ha ulteriormente aumentato la spinta sul muro, che ha causato un cedimento parziale di esso con un ribaltamento” (act. XV, pag. 10 verso il mezzo), per cui si “potrebbe concludere, secondo logica, che questo aumento del terreno ha causato il ribaltamento” (act. XV, pag. 10 verso il basso), mentre “il crollo non sembrerebbe dovuto a carenze esecutive effettuate a valle”, cioè sul fondo dell'attrice (act. XV, pag. 13 verso il basso; act. XXI pag. 8 verso il basso), considerato anche che le modifiche morfologiche intervenute negli anni 1969/1970 rispettavano i requisiti di sicurezza previsti dalle norme (act. XV, pag. 14 verso l'alto), per cui il problema non risiedeva “a valle del muro AP 1” (act. XXI, pag. 8 verso il basso).
L'appellante non si è minimamente confrontato con le predette pertinenti considerazioni del primo giudice. Neppure una parola egli ha speso in merito all'accertamento del Pretore che ha attribuito la causa del crollo al rialzamento del giardino AP 1, con ulteriore sollecitazione per il muro AP 1, la scarpata e il muro AO 1. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente (appello, pag. 9 verso il mezzo), l'istruttoria non ha dimostrato che la scarpata sottostante al muro crollato e la sua pendenza abbiano contribuito al crollo. Le distanze di edificazione dell'abitazione AO 1 sono poi irrilevanti ai fini del giudizio.
L'appellante ritiene essere fuori discussione – e quindi ammesso – il fatto che il muro sia crollato in concomitanza con forti piogge. Ribadisce la straordinarietà dell'evento (“fortissime precipitazioni”), senza tuttavia indicare prove al riguardo. Comunque, come detto (sopra, consid. 2), franamenti originati da modifiche del terreno messe in atto dal proprietario del fondo confinante, benché favoriti da fenomeni della natura (forti piogge), non escludono l'applicabilità dell'art. 679 CC, né tanto meno sono motivo di interruzione del nesso di causalità. Le considerazioni dell'appellante cadono dunque nel vuoto.
2.3 Come detto (sopra, consid. 2), l'imposizione di misure per impedire che si rinnovi un'immissione che si è già prodotta o per prevenire una nuova forma di immissione, presuppone l'esistenza di un pericolo altamente verosimile.
L'alta verosimiglianza del pericolo di nuovo franamento emerge senza ombra di dubbio dagli atti. L'appellante medesimo richiama nel suo esposto (appello, pag. 6 verso l'alto) le considerazioni del perito giudiziario secondo cui “in caso di forti piogge rispettivamente con delle differenze locali dei parametri del terreno, l'evento potrebbe ripetersi” (act. XV, pag. 9 verso l'alto).
E' opportuno comunque distinguere la parte di fondo non ancora interessata dal crollo del muro di sostegno da quella che è già stata oggetto del crollo.
2.3.1 Il perito giudiziario ha indicato che “la parte restante del muro si trova in condizioni inaccettabili” (act. XV, pag. 10 in basso). Nella parte “con maggiore pendenza”, secondo il perito, “si denotano le fondazioni e delle fessurazioni non dovute a movimenti ma al tipo di costruzione”, rispettivamente “la parte non crollata (fuori dalla zona della casa AO 1) si trova in stato precario” (act. XV, pag. 11 in alto). Esprimendosi sulle rotture e sull'appoggio del muro in oggetto, il perito ha rilevato che “si può tranquillamente dire che ci sono delle rotture del muro e l'appoggio non è da considerarsi stabile” (act. XV, pag. 11 verso l'alto). Egli – dopo aver ricordato i rischi e le conseguenze letali per una persona che fosse travolta dal franamento (act. XV, pag. 11 verso il basso) – ha indicato che “in nessun caso non può essere escluso un ulteriore smottamento soprattutto in caso di forti precipitazioni, anzi è da considerarsi probabile”, trattandosi “solo di una questione di tempo e di quantità dello smottamento” (act. XV, pag. 11 in basso). Il perito, esprimendosi “sulla parte di muro restante” ha quindi indicato che “il muro sulla proprietà AP 1 deve essere rifatto e costruito secondo le regole dell'arte” rispettivamente devono “essere fatti tutti gli interventi necessari per garantire le sicurezze richieste dalla norma SIA” (act. XV, pag. 12 verso l'alto). Il perito ha indicato comunque la necessità di lasciare al professionista incaricato e all'impresa la facoltà di valutare quanta parte di muro deve essere rifatta e quanta potrà essere salvata a dipendenza della morfologia del terreno e della sezione (act. XXI, pag. 8 verso il mezzo).
2.3.2 Per quanto concerne la parte di fondo già oggetto del crollo del muro, segnatamente la scarpata sottostante al muro, il perito ha evidenziato che “l'aumento di terreno corrispondente a ca. 500/1'000 Km/mq, sollecitava ulteriormente” anche “la scarpata” (act. XV, pag. 10 verso l'alto) che, in detto punto, “ha subìto dei danni o ha ceduto localmente” (act. XXI, pag. 5 verso il basso).
Il perito non ha per contro ritenuto instabile la scarpata sul terreno AP 1, dietro il muro crollato (act. Xv, pag. 11 verso il mezzo).
2.4 Accertata l'alta verosimiglianza del pericolo di nuovo franamento, spetta al giudice determinare quali provvedimenti si impongano per evitare danni futuri; la parte attrice non è tenuta a formulare conclusioni precise (DTF 111 II 429, consid. 15b, Steinauer, op. cit., n. 1922a).
Il Pretore ha fatto ordine al convenuto di rimuovere i pericoli per la proprietà di AO 1 (mappale n. __________ RFD di __________), consolidando o eliminando la parte di muro restante sul mappale n. __________ RFD di __________ e consolidando la scarpata. L'appellante si aggrava contro tale ordine rilevando che esso sarebbe generico e perfino contraddittorio, nella misura in cui impone di procedere al consolidamento del muro restante e, in alternativa, di procedere con la sua eliminazione (appello, pag. 3 dall'alto verso il basso). Contesta pure che gli possa essere imposto il consolidamento della scarpata, nella misura in cui la stessa si trova sul fondo dell'attrice (appello, pag. 4 verso il basso). Rileva infine che, in ossequio al decreto cautelare pretorile del 27 giugno 2006, egli ha proceduto all'esecuzione dei “necessari lavori”, quindi nulla vi è più da eseguire; non si ravvisa pertanto, a suo dire, “cosa ancora può fare l'appellante” (appello, pag. 4 verso l'alto). In relazione a quest'ultima contestazione, l'appellata rileva che AP 1 ha eseguito “un intervento minimo, puntellando il muro restante, e in ogni caso, non” provvedendo “a consolidare la scarpata” (osservazioni, pag, 3 verso il mezzo).
2.4.1 Il fatto che il primo giudice – in relazione al muro non ancora crollato – abbia lasciato al convenuto la possibilità alternativa di procedere all'eliminazione o al consolidamento del muro, non appare in urto con le indicazioni date dal perito giudiziario laddove esso lascia “al professionista incaricato e all'impresa la facoltà” di fare ogni necessaria valutazione ”a dipendenza della morfologia del terreno e della sezione” (act. XXI, pag. 8 verso il mezzo). Il perito aveva tuttavia anche indicato l'opportunità di ricostruire il muro in questione secondo le regole dell'arte e le garanzia di sicurezza richieste dalle norme SIA (act. XV, pag. 12 in alto). Considerati i pericoli, anche per l'incolumità delle persone, evidenziati dal perito in caso di crollo del muro – di cui si è detto sopra (consid. 2.3.1) – questa Corte ritiene di dover precisare l'ordine prevedendo anche la ricostruzione della parte restante di muro e l'esecuzione degli interventi secondo le regole dell'arte e le garanzie di sicurezza menzionate. Il dispositivo n. 1.1 della pronuncia pretorile va dunque modificato di conseguenza.
Nulla risulta dagli atti in merito ai lavori eseguiti dal convenuto in adempimento del decreto cautelare del 27 giugno 2007. Trattasi comunque certamente solo di misure urgenti e necessarie per prevenire i danni imminenti. Prova ne è che – come ammesso implicitamente dal convenuto medesimo – sono stati eseguiti senza che si sia reso necessario richiedere le autorizzazioni amministrative (cfr. appello, pag. 4 ni. 4.4 e 4.5). Detti lavori non permettono pertanto di ritenere non necessari e non giustificati i provvedimenti ora in esame. L'appello su quest'ultimo punto cade pertanto nel vuoto.
2.4.2 Il consolidamento della scarpata, su proprietà AO 1, sotto il muro AP 1 crollato – diversamente da quanto sostiene l'appellato – può essere a lui imposto anche se egli non è il proprietario del fondo. Giova infatti ricordare che questi lavori – da eseguirsi sul fondo dell'attrice – rientrano nell'azione di risarcimento del danno a norma degli art. 679 CO e 58 CO (DTF 111 II 447, consid. 2c e 15b). Anche nel caso in questione questa Corte ritiene di dover precisare meglio la pronuncia del primo giudice, prevedendo che il consolidamento debba avvenire secondo le regole dell'arte e le garanzia di sicurezza richieste dalle norme SIA (act. XV, pag. 12 in alto).
2.5 Come detto (sopra, consid. E), con istanza 2 dicembre 2008, l'appellante – richiamato l'art. 60 CO e rilevato che nelle more di causa in sede d'appello non è avvenuto alcun atto di causa nel termine di un anno prescritto dalla predetta norma – ha eccepito la prescrizione dell'azione, intervenuta a suo dire al più tardi in data 3 novembre 2008.
2.5.1 Va ribadito che le azioni tendenti all'imposizione di misure sul fondo del convenuto (all'origine del pregiudizio) – per impedire che si rinnovi un'immissione che si è già prodotta (azione inibitoria) o a prevenire una nuova forma di immissione (azione preventiva) – sono imprescrittibili (DTF 111 II 429, consid. 2c; Rey, op. cit., n. 30 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., n. 1926). Nella misura in cui si rende necessario imporre l'eliminazione, il consolidamento o la ricostruzione del muro di sostegno ancora esistente su proprietà AP 1, l'eccezione di prescrizione presentata in sede d'appello va dunque respinta.
2.5.2 L'azione per il consolidamento della scarpata su proprietà AO 1, sotto il muro AP 1, rientra invece, come detto (sopra, consid. 2.4.2), nell'azione intesa al risarcimento del danno. Essa si prescrive in conformità dell'art. 60 CO, ma il termine annuale non comincia a decorrere finchè l'evento dannoso è in atto (DTF 111 II 447, consid. 2c; 109 II 418). Nel caso in esame una certa situazione di pericolo in relazione al dissesto della scarpata – causato dal sollecito dell'aumento del terreno su proprietà AP 1 e dal cedimento del muro – continua a sussistere. Non risulta del resto che il convenuto abbia nel frattempo eseguito il consolidamento in questione. L'avvenuta esecuzione del consolidamento è stata per altro negata dall'attrice in sede di osservazioni all'appello (pag. 3 verso il mezzo). Pacifico è pertanto che la pretesa volta ad ottenere il compimento del consolidamento in questione non è prescritta. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto deve dunque essere respinta di conseguenza.
2.6 Il convenuto si aggrava pure contro la fissazione da parte del primo giudice di un termine di 30 giorni (dalla crescita in giudicato del giudizio) per la rimozione dei pericoli mediante l'esecuzione delle opere imposte. Egli sostiene che un simile termine è troppo breve, se si tien conto che egli dovrà anche chiedere le necessarie autorizzazioni amministrative. L'appello su questo punto merita accoglimento, con conseguente fissazione di un termine di 90 giorni.
3.1 Il primo giudice, riconoscendo integralmente l'importo fatto valere dall'attrice sulla base del preventivo di cui al doc. G, ha ammesso un risarcimento di complessivi fr. 1'700.– tra l'altro per “il consolidamento del terreno”. L'appellante obietta che trattasi di un doppione inammissibile del consolidamento del fondo dell'attrice che gli è stato pure imposto dal primo giudice. A ragione.
Il Pretore ha condannato in effetti il convenuto a consolidare la scarpata su proprietà AO 1, sotto il muro AP 1, oggetto di dissesto a causa del sollecito conseguente all'aumento del terreno su proprietà AP 1 e al cedimento del muro. La decisione è stata confermata in data odierna da questa Camera. Al convenuto non può dunque essere imposto di rifondere all'attrice le spese per un consolidamento che dovrà lui stesso eseguire. Questa pretesa dell'attrice – di per se non prescritta, per quanto detto sopra (consid. 2.5.2) – va quindi respinta. Su questo punto l'appello va pertanto accolto.
3.2 Le restanti pretese risarcitorie [documentate dal preventivo di spesa __________ (doc. G)] sono state fatte valere dall'attrice e riconosciute dal Pretore per installazione cantiere, trasporto di andata e ritorno di tutti gli attrezzi, macchinari ed utensili necessari (fr. 600.–), pulizia della zona, eliminazione delle piante rovinate, compresi carico ed asportazione del materiale alla discarica, tassa di deposito (fr. 900.–), sistemazione del terreno, fissaggio delle beole inclinate, fornitura e messa in opera di terra vegetale mancante (fr. 1'700.–, da cui vanno comunque dedotte le spese, non precisate, per il consolidamento del terreno), piante da sostituire (fr. 1'789.80), mano d'opera per la piantagione, distribuzione piante, apertura buche, messa a dimora, ancoraggio e primo innaffiamento (fr. 715.92), risemina della scarpata con concimazione di partenza, semina e primo innaffiamento (fr. 450.–), risanamento del muro di sostegno in sasso naturale con fissaggi in cemento (fr. 1'400.–). Trattasi di pretese chiaramente soggette alla prescrizione annuale dell'art. 60 CO. Il termine ha iniziato a decorrere il 1° ottobre 2003, giorno in cui è stato allestito il preventivo di spesa ed erano note le differenti posizioni di danno, per altro non soggette ad evoluzione. Come già accennato, con domanda processuale 2 dicembre 2008 il convenuto ha eccepito l'intervenuta prescrizione di queste pretese attoree. A ragione.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire – diversamente da quanto pretende l'appellata – che una causa può prescriversi anche durante una procedura giudiziaria ed in particolare che il termine di prescrizione non è sospeso quando, dopo lo scambio degli allegati nella sede ricorsuale, si è in attesa dell’emanazione della sentenza, a meno che sia stata decretata una sospensione formale della causa o che siano stati significati alle parti altri atti che avrebbero impedito loro di agire (SJ 1973 p. 145; DTF 123 III 213 consid. 3), ciò che nella fattispecie non è pacificamente avvenuto. L'attrice sostiene di aver interrotto la prescrizione mediante sollecito scritto a questa Camera del 23 settembre 2008. Del sollecito in questione – che il patrocinatore dell'attrice sostiene di aver “inviato per lettera semplice” – non vi è tuttavia traccia nel fascicolo d'appello. Giova ricordare, con riferimento all'art. 8 CC, che spetta comunque all'attrice l'onere di provare di aver spedito il sollecito. Ciò che non è manifestamente il caso, ritenuto che – per ammissione del patrocinatore dell'attrice – la segretaria che avrebbe, a suo dire, portato la lettera alla posta, non può ricordare con precisione l'invio della stessa (cfr. scritto 27 gennaio 2009 dell'avv.__________ a questa Camera). Ne consegue che, in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione, le pretese risarcitorie dell'attrice si sono prescritte in data 3 novembre 2008, segnatamente un anno dopo l'intimazione delle osservazioni della parte appellata.
3.3 In ragione di quanto sopra esposto, il dispositivo n. 1.2 della decisione impugnata deve dunque essere stralciato.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 settembre 2007 e l'istanza processuale 2 dicembre 2008 di AP 1 sono parzialmente accolti. Di conseguenza la sentenza 30 agosto 2007 della Pretura del Distretto di Lugano è così riformata:
1.1 È fatto ordine al convenuto AP 1 di rimuovere, entro 90 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i pericoli per la proprietà AO 1 (mappale __________ RFD di __________), eliminando, consolidando o ricostruendo la parte di muro restante sul mappale n. __________ FRD di __________, secondo le regole dell'arte e le garanzie di sicurezza richieste dalle norme SIA, come pure consolidando – sempre secondo le regole dell'arte e le garanzia di sicurezza richieste dalle norme SIA – la scarpata su proprietà AO 1 (mappale __________ RFD di __________, precedentemente sotto il muro AP 1 crollato; l'ordine è impartito con la comminatoria della sua esecuzione effettiva.
1.2 (stralciato)
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 800.-
da anticiparsi dall’appellante, sono a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).