Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.02.2009 12.2007.196

Incarto n. 12.2007.196

Lugano 19 febbraio 2009/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.196 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 31 marzo 2000 da

AP 3, __________in nome proprio e in rappresentanza delle figlie minorenni: AP 2, __________AP 1, __________tutte patrocinate __________ contro

AO 1 RA 2 AO 2 RA 1

con cui le attrici hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo complessivo di fr. 1'166'163.50 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, perdita di sostegno e torto morale per il decesso del marito, rispettivamente padre, †__________;

domanda avversata dai convenuti e che il Pretore con sentenza 24 agosto 2007 ha accolto parzialmente, condannando i convenuti a versare in solido a AP 3 fr. 27'129.35 oltre interessi al 5% dal 23 aprile 1998 a titolo di risarcimento danni e fr. 8'400.– oltre interessi dal 24 aprile 1997 per torto morale, a AP 2 e a AP 1 rispettivamente fr. 6'000.– e fr. 3'600.– oltre interessi dal 24 aprile 1997 per torto morale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 16'000.– e le spese a carico delle attrici in ragione di 9/10 e per il restante 1/10 a carico dei convenuti in solido, come pure condannando le attrici a rifondere a ciascuna parte convenuta l'importo di fr. 25'000.– a titolo di ripetibili;

appellanti le attrici che, con appello 17 settembre 2007, chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione nei confronti dei convenuti per complessivi fr. 1'130'133.25 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, perdita di sostegno e torto morale;

mentre le parti appellate, con osservazioni 30 ottobre 2007 (AO 2) e 2 novembre 2007 (AO 1), postulano la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto: A. Il 24 aprile 1997, alle ore 4.30, †__________ – mentre circolava sull'autostrada Chiasso-Lugano, in direzione Nord, alla guida della sua vettura Ferrari __________ (fabbricata nel 1977), rientrando verso casa dopo una notte trascorsa al lavoro – giunto in territorio di Bissone abbordava in corsia di sorpasso la curva piegante a sinistra che immette sul ponte diga e investiva la segnaletica da cantiere esposta. Parti metalliche e supporti in cemento della segnaletica finivano sotto il veicolo, che di seguito urtava con la parte anteriore ed in modo trasversale il guidovia centrale, investiva alcune bombole di gas, acetilene ed ossigeno, per poi finire con la fiancata destra contro un elemento fisso di cantiere per lavori stradali (roulotte/baracca o carrozzone) distruggendolo. Nella carambola il timone del carrozzone penetrava nell'abitacolo dal finestrino, colpendo, molto verosimilmente, al capo il conducente __________ e fuoriuscendo dal parabrezza. A seguito dell'impatto __________ è morto sul colpo, mentre la vettura Ferrari e il carrozzone da cantiere sono andati quasi totalmente distrutti.

B. Con petizione 31 marzo 2000, AP 3, moglie di __________, in nome proprio e in rappresentanza delle figlie __________ e __________, ha convenuto in giudizio AO 1 (in seguito AO 1) e lo AO 2 (in seguito AO 2), al fine di ottenere dagli stessi il pagamento in solido di complessivi fr. 1'166'163.50 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, perdita di sostegno e torto morale per il decesso del marito, rispettivamente padre. Le parti attrici hanno addebitato a diverso titolo la responsabilità dell'accaduto alla AO 1, quale appaltatrice del cantiere autostradale in questione e allo Stato, quale proprietario dell'autostrada sulla quale è avvenuto l'incidente mortale. Alla AO 1 hanno imputato la responsabilità per l'allestimento della zona cantiere in preteso contrasto con le normative applicabili e con le più elementari prescrizioni di sicurezza. Allo AO 2 le attrici hanno invece addebitato la carente pianificazione e programmazione del cantiere, l'allestimento del cantiere autostradale e la posa della segnaletica di cantiere in contrasto con la normativa applicabile come pure l'assenza di sorveglianza sull'operato della AO 1 in veste di ditta appaltatrice. Le parti attrici hanno in particolare sostenuto che lo AO 2 avrebbe tollerato che la AO 1 allestisse una zona di cantiere a soli 20 metri dall'inizio della zona di sicurezza (invece dei 100 metri prescritti), depositandovi in particolare il carrozzone con il timone rialzato e rivolto verso il traffico in arrivo, le bombole di gas e i “vario-guard”.

Con le rispettive risposte 9 giugno 2000 (AO 2) e 16 agosto 2000 (AO 1), le parti convenute hanno chiesto la reiezione della petizione contestando l'esistenza di una propria responsabilità nel sinistro.


ha avversato la pretesa delle attrici evidenziando l'esclusiva responsabilità del conducente __________, l'esclusiva competenza dello AO 2 in relazione alla segnaletica sui cantieri autostradali e l'assenza di qualsivoglia sua negligenza nell'allestimento del cantiere. Ha rilevato che il veicolo Ferrari prima di schiantarsi contro il carrozzone aveva urtato con violenza la segnaletica del cantiere ed in seguito il guidovia centrale ed alcune bombole di gas, come pure travolto nove “vario-guard” che delimitavano l'area di cantiere. Il sinistro era, a suo dire, imputabile alla eccessiva velocità del veicolo, alla spossatezza e ad un colpo di sonno del conducente __________. AO 1 ha anche rilevato che il cantiere era in esercizio da metà gennaio e __________ lo attraversava due volte al giorno per recarsi dalla sua abitazione a Lugano al posto di lavoro a Chiasso, e viceversa, conoscendone dunque perfettamente la presenza e le caratteristiche, come pure che migliaia di vetture al giorno avevano attraversato il cantiere senza inconvenienti. Inoltre il carrozzone si trovava nell'area di cantiere delimitata dai “vario-guard” e il conducente __________ l'avrebbe urtato per aver perso la padronanza del veicolo e non per non averlo scorto. A suo dire poi non era tenuta a prendere particolari precauzioni all'interno dell'erea di cantiere e a collocare il carrozzone prendendo particolari precauzioni a tutela degli utenti della strada e il decesso sarebbe verosimilmente intervenuto anche se il carrozzone fosse stato collocato nel senso opposto.

Lo AO 2 si è opposto alla petizione rilevando che la segnalazione del cantiere era sufficiente ed adeguata alle condizioni del luogo e al grado di pericolo e osservando che la collisione contro il cantiere, segnatamente contro il carrozzone, è avvenuta quando il veicolo guidato da __________ era già in fase di sbandamento, avendo prima investito la segnaletica di cantiere. La causa dello sbandamento sarebbe a suo dire dovuta al mancato rispetto dei segnali e ad una guida non adeguata alle circostanze concrete. Dall'assenza di tracce di frenata del veicolo Ferrari, lo __________ ha dedotto una mancanza di padronanza del veicolo causata da stanchezza, da un colpo di sonno e/o da velocità eccessiva. Esso ha inoltre rilevato che __________ percorreva il tratto di strada in questione almeno due volte al giorno per recarsi dal suo domicilio al luogo di lavoro a Chiasso, per cui le deviazioni del traffico ed il cantiere gli erano noti, come pure che migliaia di veicoli erano transitati sul luogo senza alcun danno o inconveniente.

Con le repliche e le dupliche, le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita l'istruttoria le parti sono comparse alla discussione finale, confermandosi nei propri allegati conclusivi.

C. Con sentenza 24 agosto 2007, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione, condannando i convenuti a versare in solido a AP 3 fr. 27'129.35 oltre interessi al 5% dal 23 aprile 1998 a titolo di risarcimento danni e fr. 8'400.– oltre interessi dal 24 aprile 1997 per torto morale, a AP 2 e a AP 1 rispettivamente fr. 6'000.– e fr. 3'600.– oltre interessi dal 24 aprile 1997 per torto morale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 16'000.– e le spese a carico delle attrici in ragione di 9/10 e per il restante 1/10 a carico dei convenuti in solido, come pure condannando le attrici a rifondere a ciascuna parte convenuta l'importo di fr. 25'000.– a titolo di ripetibili.

D. Con appello 17 settembre 2007, AP 3, AP 2 e AP 1, chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione nei confronti dei convenuti per complessivi fr. 1'130'133.25 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, perdita di sostegno e torto morale.

Con le rispettive osservazioni 30 ottobre 2007 (AO 2) e 2 novembre 2007 (AO 1), le parti appellate postulano la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha riconosciuto una responsabilità di __________ sulla base degli art. 32 cpv. 1 e 31 cpv. 1 e 2 LCStr, per velocità eccessiva e mancata padronanza del veicolo conseguente ad assopimento (colpo di sonno).

1.1 Per quanto concerne la velocità eccessiva, il primo giudice ha ricordato che l'art. 32 cpv. 1 LCStr impone di adattare sempre la velocità alle circostanze, in particolare alle condizioni della strada e della circolazione, ritenuto che il vigente limite di velocità cui il conducente deve far riferimento, rappresenta unicamente il limite massimo consentito, da ridurre convenientemente ove le condizioni di cui alla predetta norma risultassero oggettivamente particolari e questo al fine di evitare un'eventuale perdita di padronanza del veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il Pretore ha pure rilevato che in ogni circostanza il conducente deve essere in grado di arrestare il proprio veicolo entro lo spazio da lui riconosciuto come libero, ossia nel tratto in cui egli non scorge alcun ostacolo e in cui deve attendersi che ne insorga uno (DTF 103 IV 41, consid. 4). Secondo il primo giudice è pacifico che la velocità nel luogo dove è avvenuto l'incidente era temporaneamente limitata ad 80 km/h per la presenza del cantiere. Dalla perizia tecnica dell'ing. C__________ sulla dinamica dell'incidente – prosegue il Pretore – emerge che una velocità di 100÷130 km/h può essere considerata l'intervallo più probabile di valori della velocità tenuta dall'auto __________ al momento dell'urto contro la segnaletica di cantiere e che è evidente che la velocità iniziale del conducente fosse più elevata del limite di 80 km/h di perlomeno 20 km/h. Il primo giudice ha però anche evidenziato che sul campo stradale la Polizia non ha trovato tracce di frenata o sterzata lasciate dalla Ferrari, che circolava con la 5ª marcia inserita e che, a dire del perito giudiziario, ciò non significa necessariamente che l'auto __________ non abbia frenato – siccome essa non era dotata di sistema ABS, potrebbe aver frenato ma senza bloccare i freni e pertanto senza lasciare segni di frenata sull'asfalto – ma una tale ipotesi porterebbe ad innalzare ulteriormente la velocità tenuta precedentemente all'impatto (risposta 6.3, pag. 57 perizia giudiziaria). Il Pretore ha quindi concluso che la velocità inadeguata è certamente una delle cause della perdita di padronanza del mezzo da parte di __________, ciò che costituisce una sua colpa grave.

Le parti appellanti ritengono non giustificato che il Pretore abbia ritenuto il superamento del limite di velocità “sia da assurgere a causa legittimante la colpa grave del conducente __________”. A loro dire il perito avrebbe rilevato “una velocità compresa tra i km/h 100 e i km/h 130 quale più probabile”, non escludendo “neppure che __________ potesse viaggiare a 87 km/h”. Esse osservano che nel tratto autostradale scenario del sinistro la norma prescriverebbe, a loro dire, la riduzione a 100 km/h, lasciando la libertà di ridurla eventualmente ulteriormente a 80 km/h, rispettivamente come al momento dell'incidente le condizioni della strada erano normali (manto stradale asciutto) e non vi era traffico (la vettura __________ era l'unica su quel tratto della carreggiata). Rifacendosi alla prassi della Sezione cantonale della circolazione, in relazione al superamento dei limiti di velocità in percorrenza dell'autostrada ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative, come pure alla sentenza DTF 132 II 234, le appellanti sostengono poi che nella fattispecie non sarebbe comprovata neppure la sussistenza di un caso lieve. A torto. La giurisprudenza federale menzionata dalle attrici e la prassi della Sezione cantonale della circolazione riguardano in effetti la tematica dei rapporti tra l'eccesso di velocità e le sanzioni amministrative, che nulla ha a che vedere con quella ora in esame. Per il resto si ribadisce che le affermazioni del perito, menzionate anche dalle appellanti, attestano quale “più probabile” una velocità di 100÷130 km/h e che, comunque, “certamente la 5ª marcia” non appariva “adeguata al tracciato in curva della deviazione” (act. XLI, risposta 5.5 pag. 51, risposta 5.8 pag. 54, risposta 6.3 pag. 57). Che il limite di velocità potesse essere fissato a 100 km/h è indifferente; sta anzi il fatto che l'aumento non è avvenuto e che l'autorità preposta ha ritenuto opportuno – viste le circostanze – limitare la velocità a 80 km/h. Tantomeno la circostanza messa in rilievo dalle attrici, che non vi fosse traffico, giova al conducente __________. Non risulta infatti che quest'ultimo sia stato disturbato da altri veicoli.

Secondo le appellanti, neppure sarebbe da condividere l'asserzione del primo giudice secondo cui “la velocità inadeguata” sarebbe “certamente una delle cause della totale e irrimediabile perdita di padronanza del mezzo da parte di __________, ciò che costituisce colpa grave” (sentenza impugnata, ad 1, pag. 4). In effetti – rilevano ancora le appellanti – la perizia avrebbe avuto modo di accertare come “in condizioni normali la velocità massima con cui affrontare il tracciato leggermente curvo in questione fosse compresa tra i km/h 150÷170 (Referto peritale, ad 5.1, pag. 47)”. L'obiezione è priva di rilievo. Le considerazioni del perito sulla velocità massima compatibile “per il tracciato in curva del tratto autostradale in questione” sono infatti riferite ad “un tratto autostradale libero (facendo astrazione della limitazione della larghezza di corsia di sorpasso e della deviazione di corsia)”; ciò che non era il caso della situazione in esame.

Il gravame su questo punto si rivela dunque privo di consistenza. Del resto, come evidenziato anche dagli appellati, la velocità eccessiva – sulla quale il primo giudice ha fondato la colpa grave del conducente __________ – trova conferma nelle devastanti conseguenze anche materiali ancora provocate dall'impatto della Ferrari con il carrozzone (cfr. doc. V, documentazione fotografica SIR, in particolare le foto n. 5, 6, 8 e 9), dopo che la vettura aveva investito la segnaletica di cantiere, i supporti in cemento, il guidovia centrale e le bombole di gas con effetto certamente frenante (act. XLI, risposta 5.5 pag. 51).

1.2 Per quanto concerne il colpo di sonno, il primo giudice ha rilevato che secondo la giurisprudenza l'assopimento dovuto a sovraffaticamento costituisce colpa grave, tanto che, di principio, costituisce motivo di revoca obbligatoria della licenza di circolazione (DTF 126 II 206). Dopo aver premesso che il conducente __________ per forza di cose conosceva la presenza e la particolarità del cantiere – situato in quella posizione da metà/fine gennaio 1997 e da lui attraversato in settimana almeno due volte al giorno – il Pretore ha ritenuto che l'automobilista in questione si sia molto verosimilmente assopito alla guida (colpo di sonno), perché sovraffaticato, vista anche la presenza di caffeina riscontrata nel rapporto di analisi dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Losanna (allegato al doc F, pag. 3). Il fatto che __________ abbia urtato con violenza contro la segnaletica e i “vario-guard”, senza che vi siano state reazioni quali frenata e sterzata, indurrebbe a ritenere il colpo di sonno o perlomeno l'affaticamento a tal punto da non riuscire più ad avere una pronta reazione e perdere così irrimediabilmente il controllo della vettura. Secondo il primo giudice, il colpo di sonno in concomitanza con l'eccessiva velocità costituirebbe colpa grave.

Le appellanti contestano che sia possibile addebitare alla vittima colpa grave sulla base della tesi dell'assopimento alla guida (colpo di sonno), rilevando che negli atti non si trovano riscontri probatori certi in tal senso. Si può in effetti quantomeno dubitare delle considerazioni con le quali il Pretore ha ritenuto molto verosimile l'assopimento. Il decesso sul colpo del conducente e l'assenza di testimonianze dirette, rendono infatti difficile provare un simile fatto. Secondo il primo giudice il colpo di sonno risulterebbe da circostanze, quali il rientro a casa alle 4.30 del mattino dopo una notte di lavoro, la presenza di caffeina e la mancanza di reazioni (frenata, sterzata) del conducente dopo l'impatto contro la segnaletica e i “vario-guard”. L'accertata presenza di caffeina, sostanza notoriamente stimolante, non suffraga tuttavia di certo l'ipotesi del colpo di sonno. Tantomeno si può dare per acquisita l'assenza di reazione e frenata da parte del conducente . Se è pur vero che non sono state trovate tracce di frenata, ciò ancora non dimostra che il conducente non abbia frenato. Come evidenziato dal perito ing., la Ferrari - sprovvista di dispositivo ABS- potrebbe aver frenato, ma senza aver bloccato i freni e pertanto senza aver lasciato segni sull'asfalto (act. XLI, risposta 6.3 pag. 57). I rumori e i colpi dell'impatto con la segnaletica e i “vario-guard” permettono semmai di dedurre – diversamente da quanto fatto dal primo giudice – reazioni e frenata del conducente piuttosto che assenza delle stesse. L'ora tarda del rientro, dopo una notte di lavoro, poi, ancora non prova l'assopimento. La questione dell'esistenza o meno di un colpo di sonno è in ogni caso priva di rilievo, se si tiene conto che – come si dirà anche più sotto (consid. 2.2 ) – è acquisito che la segnalazione di deviazione delle corsie di traffico e restringimento della corsia di sorpasso era adeguata ad attirare l'attenzione dei conducenti e a metterli a conoscenza dei cambiamenti riguardanti il tratto stradale in questione e dei relativi pericoli (act. XLI, risposta ai quesiti n. 3.7 e 3.8, pag. 21-24). Per cui l'uscita dalla corsia di traffico è comunque imputabile al conducente __________, quale colpa grave, per la mancata prudenza nell'adattarsi alle condizioni della strada (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr).

  1. Il Pretore ha pure riconosciuto una responsabilità dell'AO 1 sulla base dell'art. 41 CO e dello AO 2 sulla base dell'art. 58 CO.

2.1 Per quanto concerne la responsabilità dell'AO 1, il primo giudice ha ravvisato che illiceità a norma dell'art. 41 CO è data dalla violazione da parte di quest'ultima delle istruzioni VSS SN 640 885b – le quali regolano la segnaletica e stabiliscono le necessarie demarcazioni, le misure di sicurezza e la fluidità del traffico nel contesto dei cantieri autostradali – con la riduzione a 20 metri invece dei 100 metri prescritti della zona di sicurezza e l'assenza di barriere o altre forme di ostacolo in grado di impedire o rendere difficoltoso l'accesso dei veicoli in avvicinamento alla zona di cantiere dove era posizionata la roulotte-baracca. In base alle indicazioni di dottrina e giurisprudenza sul nesso di causalità (Brehm, in Berner Kommentar, 3ª ed., n. 120 e segg. ad art. 41 CO; Schnyder, in Basler Kommentar, 3ª ed., n. 16 e n. 27 ad art. 41 CO), il Pretore ha ritenuto che la violazione delle predette istruzioni – con la riduzione a 20 metri invece dei 100 metri prescritti della zona di sicurezza – permanga in nesso di causalità adeguata con l'infortunio mortale subìto dal conducente __________ e questo nonostante la sua colpa concomitante. Qualora la zona di sicurezza fosse stata correttamente predisposta – ha evidenziato il primo giudice – l'auto di __________ avrebbe avuto a disposizione 80 metri in più prima di entrare in collisione con il cantiere, quindi con il carrozzone. Non si può dunque escludere che lungo un percorso di 100 metri l'auto avrebbe potuto ridurre sensibilmente la sua velocità riducendo gli effetti di un'eventuale collisione contro il cantiere, rispettivamente avrebbe avuto a disposizione 80 metri in più per cercare di reagire, segnatamente per tentare una manovra per evitare la collisione con il carrozzone. Il fatto poi che nel cantiere fosse posizionato un carrozzone con il timone rialzato di 32 cm rispetto al suolo (risposta peritale 6 e 7, pag. 52 e 53 perizia giudiziaria) e rivolto verso il traffico in arrivo – prosegue il Pretore – ha aumentato la pericolosità del cantiere per gli utenti della strada e il rischio di un grave incidente o per le conseguenze dello stesso. Pur non essendo prescritta per legge – soggiunge il primo giudice – è infatti sempre buona regola di sicurezza proteggere gli utenti della strada da oggetti potenzialmente pericolosi, anche se collocati all'interno dell'area di cantiere. Dopo aver rilevato che la perizia medica sulla causa o sulle cause di morte del conducente __________ – redatta dal dott. __________ (in seguito perizia medica) – si proponeva di stabilire in quale fase fosse intervenuta la morte e se dunque __________ fosse già deceduto prima che egli subisse le lesioni alla testa procurate dall'urto contro il timone del carrozzone, il Pretore ha evidenziato che a dire del perito non vi è dubbio che lo sfondamento cranio-encefalico, il distacco delle vie aeree superiori e la lacerazione dell'aorta toracica possano essere ritenute conseguenze dirette dell'urto tra l'auto e il carrozzone, nel senso che tutte queste lesioni sono in rapporto causale diretto con l'incidente (perizia medica, pag. 3). Il primo giudice ha quindi rilevato che il perito medico ha concluso che è difficile, se non impossibile, stabilire quale di queste predette lesioni sia insorta prima dell'altra ed abbia cagionato la morte del conducente __________, dato che le tre tipologie lesive, tutte idonee a cagionare la morte indipendentemente dalle altre, si sono prodotte “in un tempuscolo unico, brevissimo” (perizia medica, pag. 3). Sulla base della documentazione agli atti e dell'istruttoria il Pretore ha dunque ritenuto che, con ogni probabilità – benché l'incidente si sarebbe comunque verificato, dato che __________ aveva perso il controllo della sua vettura già prima di urtare contro il cantiere – se la zona di sicurezza fosse stata di 100 metri come previsto dalle istruzioni VSS SN 640 885b anziché di 20 metri e se il timone del carrozzone non fosse stato rivolto verso il traffico sopraggiungente, esso non avrebbe avuto le conseguenze fatali che purtroppo si sono verificate. Il Pretore ha pertanto riconosciuto la colpa dell'AO 1 – visto che era responsabile per il rispetto della distanza di sicurezza prima dell'inizio del cantiere e il corretto posizionamento del carrozzone all'interno del cantiere – ammettendo una sua negligenza grave ai sensi dell'art. 41 CO.

In questa sede la convenuta __________ rileva che non le può essere attribuita alcuna colpa. Senza formulare appello adesivo, si limita però in sostanza a ricopiare nelle osservazioni all'appello (“risposta” all'appello, pag. 6-15) quanto detto in sede conclusionale per negare la propria responsabilità (p. 13-15, 17-20 e 22-23) e a rispondere alle affermazioni delle attrici (“risposta” all'appello, pag. 9, 12-13 e 15). Ciò non costituisce tuttavia una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 314 e m. 36 ad art. 309; II CCA 31 maggio 2007 inc. n. 12.2006.92, 24 luglio 2007 inc. n. 12.2007.22, 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223), non essendosi AO 1 in definitiva confrontata con la precisa e puntale motivazione pretorile riassunta al considerando precedente, né avendo essa spiegato per quale motivo sarebbero errati e con ciò da riformare gli argomenti che avevano indotto il primo giudice a ritenere infondate le tesi difensive da lei qui riproposte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). L'assunto della convenuta secondo cui, nell'attribuire una responsabilità a AO 1, il Pretore avrebbe disatteso che “prima che andasse a schiantarsi contro il carrozzone di cantiere il conducente __________, indipendentemente da questo urto già aveva subìto lesioni irreversibili, che ne hanno provocato il decesso”, per cui non sussisterebbe “nesso di causalità naturale, e tantomeno adeguato, fra detta collisione primaria e le manchevolezze del cantiere” (“risposta” all'appello, pag. 14 verso il basso), comunque non regge. L'appellata trascura che il primo giudice ha invero fatto proprie le conclusioni del perito medico __________ secondo cui è difficile se non impossibile stabilire quali delle lesioni riscontrate (sfondamento cranio-encefalico, distacco delle vie aeree superiori e lacerazione dell'aorta toracica) abbia causato la morte del conducente __________, dato che le tre tipologie lesive, tutte idonee a cagionare la morte indipendentemente dalle altre, si sono prodotte “in un tempuscolo unico, brevissimo” (perizia medica, pag. 3). Su questa considerazione del primo giudice l'appellata non si esprime. La questione a sapere se la morte sia stata determinata dal primissimo impatto del timone del carrozzone con l'autovettura o dall'impatto del timone medesimo con il capo di __________ – che l'appellata sembra voler sottendere con la sua argomentazione – risulta per altro finanche priva di rilievo. Il decesso del conducente __________ appare infatti comunque causale con l'impatto con un carrozzone collocato in posizione non conforme a quanto disposto dalle istruzioni VSS SN 640 885b e – diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta AO 1 (“risposta” all'appello, pag. 13 verso l'alto e pag. 15 verso l'alto) – la responsabilità dell'appellata è data, per le carenze di sorveglianza e controllo della sua direzione lavori (cfr. contratto d'appalto 20 dicembre 1996: act. VI, doc. 1 pag. 3), segnatamente per non aver in ogni caso chiesto di spostare la segnaletica di cantiere “arretrandola di almeno circa 80 metri” (cfr. perizia ing. __________: act. XLI, risposta n. 3.15 pag. 34-35).

2.2 Per quanto concerne la responsabilità dello AO 2, il Pretore dipartendosi dall'art. 58 CO, in base al quale il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da un vizio di costruzione o difetto di manutenzione, ha esaminato le carenze e i difetti evidenziati dalle parti attrici in relazione all'allestimento del piano di segnaletica, alla zona di sicurezza e al posizionamento del carrozzone.

Dopo aver evidenziato che la segnaletica sui cantieri autostradali è di esclusiva competenza del Centro manutenzione, quindi del convenuto AO 2, il primo giudice ha ritenuto che sebbene la stessa non fosse del tutto conforme alla norma, poteva essere ritenuta sufficiente al fine di adattare lo schema di riferimento delle istruzioni VSS SN 640 885b alle condizioni locali ed era adeguata ad attirare l'attenzione dei conducenti e metterli a conoscenza dei cambiamenti riguardanti il tratto di strada in questione e dei relativi pericoli. Il Pretore ha rilevato che in particolare i tre cartelli tipo 2.34, non contemplati dalla norma VSS SN 640 885b, posati circa 20-30 metri prima di quanto pianificato dallo Stato, hanno aumentato la sicurezza del traffico, poiché in grado di rafforzare la segnalazione di deviazione (risposta peritale al quesito n. 8, pag. 24 perizia giudiziaria). Egli ha dunque ritenuto errato da parte delle attrici sostenere che lo AO 2 abbia mancato completamente nell'allestimento di un piano della segnaletica specifico per il cantiere come pure di un nuovo piano della segnaletica corrispondente al nuovo schema di riferimento di deviazione del traffico.

Per quanto concerne la zona di sicurezza, il primo giudice ha evidenziato che sia secondo il perito giudiziario che quello di parte ing. __________, la zona di sicurezza prescritta dalle istruzioni VSS SN 640 885b era molto limitata. In particolare – soggiunge il Pretore – il perito giudiziario ha affermato che vi è stata una rilevante violazione delle prescrizioni di sicurezza, con la riduzione a 20 metri (invece dei 100 metri prescritti) della zona di sicurezza e che la violazione è di una certa gravità non solo per i lavoratori del cantiere, ma anche per gli utenti della strada (risposta peritale 3.11, pag. 29-30 perizia giudiziaria). Il primo giudice ha quindi riconosciuto la predetta violazione quale difetto ai sensi dell'art. 58 CO, riconoscendo pure l'esistenza di un rapporto di causalità naturale ed adeguato tra l'infrazione e il sinistro. Secondo il Pretore, benché l'urto contro il carrozzone sia stato preceduto da urti contro la segnaletica e contro i “vario-guard”, se la zona di sicurezza fosse stata di 100 metri, la vettura del conducente __________ avrebbe avuto a disposizione 80 metri in più per ridurre la sua velocità, rispettivamente per riprendere la padronanza del veicolo e con ogni probabilità l'impatto contro il cantiere sarebbe stato meno violento e l'incidente avrebbe anche potuto non avere le conseguenze fatali che invece purtroppo si sono verificate.

Il primo giudice ha pure ritenuto che il carrozzone non era posizionato in modo corretto rispetto alla zona di sicurezza (risposta peritale 3.6, pag. 18 perizia; risposta peritale 4.3, pag. 43 perizia) e che se il timone del carrozzone non fosse stato rivolto verso il traffico sopraggiungente, la vettura del conducente __________ avrebbe avuto molto verosimilmente un diverso impatto contro il cantiere e il timone anteriore difficilmente sarebbe entrato nell'abitacolo dell'auto, colpendo al capo il conducente.

Il Pretore ha concluso che lo AO 2 ha tollerato che l'AO 1 allestisse una zona cantiere a soli 20 metri dall'inizio della zona di sicurezza, depositandovi in particolare il carrozzone con il timone rialzato e rivolto verso il traffico sopraggiungente. Egli ha quindi ritenuto che vi sono state da parte dello __________ delle carenze nella sorveglianza, come pure la violazione del suo dovere di controllo della sicurezza del cantiere in questione, che non era conforme alle norme legali. Secondo il primo giudice, la strada, nel punto in cui è avvenuto il sinistro, non garantiva di conseguenza la necessaria sicurezza, con conseguente responsabilità dello AO 2 a norma dell'art. 58 CO.

Le parti appellanti non contestano le predette considerazioni del primo giudice, limitandosi a riprodurre nell'atto ricorsuale (pag. 5-10) quanto detto in sede di conclusioni (p. 4-9). Ciò non costituisce tuttavia una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; II CCA 31 maggio 2007 inc. n. 12.2006.92, 24 luglio 2007 inc. n. 12.2007.22, 29 ottobre 2007 inc. n. 12.2007.223) – segnatamente per quanto attiene l'asserita non corretta pianificazione e posa della segnaletica – non essendosi le appellanti in definitiva confrontate con la precisa e puntale motivazione pretorile riassunta al considerando precedente.

In questa sede il convenuto AO 2 rileva che “non sussiste una colpa” sua (osservazioni, pag. 9 punto 3). Senza formulare appello adesivo, si limita però in sostanza a rispondere alle argomentazioni delle appellanti, per altro irricevibili per i motivi testè indicati. Ciò non costituisce tuttavia una valida motivazione d'appello, non essendosi l'appellato AO 2 in definitiva confrontato con la precisa e puntale motivazione pretorile riassunta al considerando precedente, né avendo esso spiegato per quale motivo sarebbero errati e con ciò da riformare gli argomenti che avevano indotto il primo giudice a ritenere data la sua responsabilità a norma dell'art. 58 CO. L'assunto del convenuto secondo cui non sarebbe “ammissibile costruire una responsabilità sulla scorta di semplici supposizioni” (osservazioni, pag. 10 verso l'alto) è privo di rilievo e irricevibile, nella misura in cui non è dato neppure sapere se le pretese “supposizioni” si riferiscano ad argomentazioni – irricevibili – delle appellanti alle quali esso risponde o a considerazioni del primo giudice che, per altro, non menziona. In merito alla gravità delle colpe e alla ripartizione delle responsabilità si dirà nel seguito, rilevato comunque fin d'ora che – diversamente da quanto sostenuto dal convenuto (osservazioni, n. 7 pag. 8) – non risulta che il Pretore abbia ritenuto il rapporto di causalità “interrotto dalla colpa grave del defunto”.

  1. Il Pretore – preso atto del concorso di colpe – ha ripartito la responsabilità del sinistro addebitandola in ragione del 70% a __________, tenuto conto anche del rischio d'esercizio [per aver viaggiato ad una velocità eccessiva (art. 32 cpv. 1 LCStr), non aver prestato la dovuta attenzione alla segnalazione della presenza del cantiere e della deviazione delle corsie del traffico, non aver frenato e non aver sterzato come ogni attento conducente avrebbe fatto, a causa di spossatezza o colpo di sonno (art. 31 cpv. 1 e 2 LCStr), con conseguente perdita di padronanza del veicolo], del 15% a AO 1 [per aver allestito una zona cantiere a soli 20 metri dall'inizio della zona di sicurezza, depositandovi in particolare la roulotte-baracca (carrozzone) con il timone rialzato e rivolto verso il traffico sopraggiungente] e del 15% allo Stato [per aver violato il suo dovere di controllare la sicurezza del cantiere in questione]. Ritenuto che le attrici devono lasciarsi imputare le colpe di __________, il primo giudice ha quindi ripartito il danno di conseguenza, tenuto conto anche della responsabilità solidale dell'AO 1 e dello AO 2 a norma dell'art. 50 CO.

Le parti appellanti si aggravano contro la ripartizione di responsabilità attuata dal primo giudice, rilevando che non vi è la prova certa né che il veicolo al momento del sinistro viaggiasse ad una velocità superiore ai km/h 87, né che la perdita di controllo del veicolo sia addebitabile ad una velocità inadeguata e/o a colpo di di sonno, piuttosto che ad altre cause imputabili alla vittima. Chiedono pertanto l'attribuzione di una responsabilità solidale ed integrale (100%) di AO 1 e AO 2, ritenuto che, a loro dire, “anche il rischio d'esercizio, alla luce delle grossolane violazioni commesse da AO 1 e dallo AO 2, non può se non assumere la valenza di quantité negligeable” . Gli appellati contestano le richieste delle controparti tendenti ad una diversa ripartizione delle responsabilità.

Già si è detto [sopra, consid. 1.1] che sul luogo dell'incidente la velocità era limitata a 80 km/h e che il perito giudiziario ha accertato che la Ferrari aveva una velocità “più probabile” di 100÷130 km/h, come pure che, sempre secondo il perito, “la 5ª marcia” non appariva in ogni caso “adeguata al tracciato in curva della deviazione” (act. XLI, risposta 5.5 pag. 51, risposta 5.8 pag. 54, risposta 6.3 pag. 57). Pure si è detto che la velocità inadeguata del conducente __________ trova conferma anche nelle devastanti conseguenze materiali ancora provocate dall'impatto della Ferrari con il carrozzone (cfr. doc. V, documentazione fotografica SIR, in particolare le foto n. 5, 6, 8 e 9), dopo che la vettura aveva investito la segnaletica di cantiere, i supporti in cemento, il guidovia centrale e le bombole di gas con effetto certamente frenante (act. XLI, risposta 5.5 pag. 51). L'eccessiva velocità è stata dunque ritenuta, a ragione, dal Pretore quale colpa grave atta ad incidere in modo non trascurabile nella ripartizione delle responsabilità. Le colpe concomitanti di __________ e dello AO 2 sono pure state confermate [sopra, consid. 2.1 e 2.2]. Per contro non è risultato accertato che il sinistro sia avvenuto per un assopimento alla guida (colpo di sonno) del conducente __________ [sopra, consid. 2.2]. L'assenza di questo elemento – considerato dal primo giudice nella commisurazione delle responsabilità – è tuttavia compensato dal fatto che l'uscita dalla corsia di traffico è comunque imputabile a __________, quale colpa grave, per la mancata prudenza nell'adattarsi alle condizioni della strada (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr); la deviazione delle corsie di traffico e di restringimento della corsia era in effetti adeguatamente segnalata. Anche il rischio d'esercizio – di cui ha tenuto conto il primo giudice, come per altro ammesso dalle appellanti – non può certamente avere una valenza infima.

In simili circostanze non vi sono pertanto motivi per scostarsi dalla ripartizione delle responsabilità attuata dal primo giudice. Si rileva che il Pretore applica le regole del diritto e dell’equità, quando la legge gli riserva il libero apprezzamento, come nel caso dell'art. 44 CO. L’autorità d’appello può riesaminare una tale valutazione ma con estrema prudenza, intervenendo solo quando le decisioni, rese secondo il libero apprezzamento, siano manifestamente ingiuste o inique (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 307 m. 32). Estremi che non si verificano comunque in concreto e che le appellanti neppure indicano, essendosi in sostanza limitate a sostenere che è accertata “la colpa grave a carico di __________ e dello AO 2” (appello, pag. 17 lett. b), mentre per contro, a loro dire, “non vi è prova certa alcuna che la perdita di controllo sia da porre in relazione con la colpa, tantomeno grave, della vittima” (appello, pag. 17 lett c). La decisione del Pretore appare del resto equa, se si tiene conto che a carico del conducente __________ va ritenuto il rischio d'esercizio ai sensi dell'art. 60 LCStr e la colpa per aver violato le regole sulla circolazione stradale [egli circolava a velocità sicuramente eccessiva su un tratto di autostrada dove, a causa di un cantiere, vi erano una deviazione delle corsie di traffico e un restringimento della corsia adeguatamente segnalati e, non essendo in grado di padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ha invaso l'area riservata al cantiere (art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr)]. Le responsabilità di AO 1 [per aver allestito una zona cantiere a soli 20 metri dall'inizio della zona di sicurezza, invece dei 100 metri prescritti dalle istruzioni VSS SN 640 885b, depositandovi in particolare un carrozzone (art. 41 CO)] e dello AO 2 [per aver violato il suo dovere di controllare la sicurezza del cantiere in questione, omettendo con ciò di garantire la sicurezza della strada (art. 58 CO)], risultano invece meno determinanti per l'insorgere del danno. Sicchè su questo punto l'appello si rivela infondato.

  1. Quantificando l'ammontare del danno, il Pretore ha computato risarcimenti di danni a norma degli art. 41 e 45 cpv. 1 CO per complessivi fr. 90'341.10 (rispetto ai fr. 292'546.– rivendicati dalle attrici) e indennità a titolo torto morale dell'art. 47 CO per complessivi fr. 28'000.– a AP 3 (rivendicati fr. 50'000.–), fr. 20'000.– a AP 2 (rivendicati fr. 25'000.–) e fr. 12'000.– a AP 1 (rivendicati fr. 25'000.–); non ha invece ammesso indennità per perdita di sostegno a norma dell'art. 45 cpv. 3 CO (rivendicati fr. 737'587.25). Ritenuta la responsabilità a carico dei convenuti [30% (15%+15%)], il primo giudice ha fissato il danno risarcibile in fr. 27'129.35 (30% di fr. 90'431.10) per danni e fr. 8'400.– (30% di fr. 28'000.–) per torto morale a AP 3, fr. 6'000.– (30% di fr. 20'000.–) per torto morale a AP 2 e fr. 3'600.- (30% di fr. 12'000.–) per torto morale a AP 1.

4.1 Con riferimento agli art. 41 CO e 45 cpv. 1 CO, il primo giudice ha riconosciuto essere risarcibili spese funerarie e di sepoltura per fr. 7'955.80 (rivendicati fr. 8'517.70), onorari e spese processuali per fr. 12'449.20, costi per l'allestimento del rapporto di polizia per fr. 202.– e per la distruzione della Ferrari per fr. 38'500.–, l'onorario del perito di parte ing. __________ per fr. 8'936.10 e i costi di una ragazza alla pari per fr. 38'400.– (rivendicati fr. 120'000.–). Dal totale dei risarcimenti riconosciuti (fr. 106'443.10), il primo giudice ha dedotto l'importo di fr. 16'012.– versato a AP 3 dalla __________ (doc. AR), fissando in fr. 90'341.10 il totale per risarcimento danni.

4.1.1 Le appellanti si aggravano per il fatto che il primo giudice non ha riconosciuto l'importo di fr. 736.– per spese di soccorso autostradale. Trattasi di spese per lo sgombero del relitto della Ferrari, sulle quali il Pretore non si è espresso. Esse sono documentate (doc. AA) e chiaramente risarcibili ai sensi dell'art. 41 CO. L'appello su questo punto va accolto.

4.1.2 Le appellanti contestano il mancato riconoscimento – quali spese risarcibili a norma dell'art. 45 cpv. 1 CO – del contributo di fr. 150.– versato alla Chiesa dove si è tenuta la cerimonia funebre e di fr. 465.90 pagato per gli annunci funebri del 1998 e 1999. A torto. Come rettamente rilevato dal primo giudice, l'importo versato alla Chiesa non è un costo del funerale, quanto piuttosto una donazione; le inserzioni del 1998 e del 1999 non sono più in nesso temporale con la morte di __________. Trattasi di costi che eccedono l'usanza locale ammessa dalla dottrina, dettati da sentimenti di pietà in onore e in memoria del defunto, certamente degni di rispetto, che non possono però essere messi a carico dei responsabili (Brehm, op. cit., n. 15 ad art. 45 CO). L'appello su questo punto va respinto.

4.1.3 Pure contestato è il mancato riconoscimento dell'onorario per pratiche notarili relative all'erezione dell'inventario dei beni della successione di fr. 800.– (doc. AD) e delle tasse relative alla procedura di beneficio d'inventario di fr. 620.– (doc. AE). Per l'erezione dell'inventario non è necessario far capo ad un notaio. Trattasi comunque di spese non risarcibili a norma dell'art. 45 CO (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ª ed., m. 2.1 ad art. 62 LCStr). L'appello su questo punto va respinto.

4.1.4 Il Pretore ha respinto la richiesta di rimborso delle spese di intervento pedagogico terapeutico a favore di AP 2 per complessivi fr. 1'785.– (doc. AI). Il primo giudice ha rilevato che le parti convenute si sono opposte al riconoscimento di detta posta sostenendo che di regola si tratta di spese assunte dalla cassa malati, perlomeno in parte, e che le parti attrici, vista l'opposizione di __________ e dello AO 2 al riconoscimento di questi costi, non hanno dimostrato di averle dovute sopportare rispettivamente che la cassa malati non le abbia, in tutto o in parte, coperte.

Le appellanti non si confrontano minimamente con le pertinenti considerazioni del Pretore, limitandosi a ribadire quanto già sostenuto in sede di replica in relazione alla mancata assunzione dei costi da parte dell'assicurazione malattia senza riferimento ad elemento probatorio alcuno. Ne consegue la reiezione dell'appello anche su questo punto.

4.1.5 Le attrici avevano chiesto il riconoscimento di un importo di fr. 120'000.– per l'impiego di una ragazza alla pari, con mansioni di collaboratrice domestica, fino al compimento del sedicesimo anno di età da parte della figlia minore __________ (fr. 11'500.– x 12 anni), resasi necessaria a seguito dell'incidente occorso a __________. Il Pretore ha evidenziato che dagli atti emerge che __________ collaborava nella cura delle bambine occupandosi di loro al mattino quando si trattava di portarle dalla nonna (che abita vicino a casa loro) o all'asilo, pure vicino a casa (verbale 17 settembre 2001, pag. 3 e 4 audizione testi __________ e __________), dato che la moglie doveva aprire la farmacia a Bellinzona. Secondo il primo giudice, dall'istruttoria non risulta invece che la collaborazione maritale nella cura delle bambine si estendesse oltre quella prestata usualmente da qualsiasi padre. Pur dubitando dell'effettiva necessità di far capo ad una ragazza alla pari, il Pretore ha riconosciuto che la scomparsa del marito ha cagionatao la necessità, nell'organizzazione familiare, di un aiuto al mattino per le figlie. Ha però riconosciuto solo in parte quanto esposto dalle attrici, perché non vi è la necessità di dover far capo ad una persona per un così alto numero di ore. Tenuto conto dei salari versati usualmente alle ragazze alla pari (www.aupair.ch/i_lohn.htm), ha quantificato in fr. 400.– mensili il costo della collaboratrice domestica, riconoscendone la necessità al più tardi fino al compimento dei dodici anni da parte di __________. Il primo giudice ha pertanto riconosciuto complessivi fr. 38'400.– (fr. 4'800.– x 8 anni).

Le appellanti ribadiscono la pretesa fatta valere in prima sede. Diversamente da quanto da loro sostenuto, dall'audizione della teste __________ non risulta che la collaborazione di __________ si estendesse oltre quanto già riconosciuto, per eccesso, dal Pretore. L'aiuto di una ragazza alla pari al mattino è più che sufficiente a supplire le incombenze svolte in precedenza dal padre in relazione alle figlie e alle necessità riorganizzative della famiglia. Non si giustifica per altro di estendere l'aiuto in questione fino al raggiungimento del sedicesimo anno di AP 2, ritenuto che a dodici anni la stessa ha certamente raggiunto l'autonomia necessaria a prepararsi e ad andare a scuola da sola. L'importo fissato dal Pretore appare dunque equo e conforme ai parametri di retribuzione delle ragazze alla pari. L'appello su questo punto va quindi respinto.

4.1.6 Il primo giudice ha respinto la richiesta delle attrici di vedersi riconoscere un importo di fr. 100'000.– per un bonus che il defunto avrebbe maturato una volta portato a termine il progetto “__________”. Egli ha rilevato che AP 3, quale dipendente , era stato incaricato dalla datrice di lavoro di seguire il progetto pilota “”, che si sarebbe svolto sull'arco di più anni e al termine del quale gli sarebbe stato versato un bonus di fr. 100'000.– (audizione testimoniale di __________ del 21 novembre 2001). Nella misura in cui __________ può aver maturato, in tutto o in parte, il diritto a percepire il bonus dalla datrice di lavoro, le attrici – prosegue il Pretore – avrebbero dovuto far valere la pretesa nei confronti del datore di lavoro. Non si capirebbe invece su quali basi le attrici pretendano il pagamento di tale posta dai convenuti, i quali non potrebbero essere chiamati a rispondere per la somma dovuta da altri oppure non ancora maturata dal defunto.

Le appellanti ribadiscono anche questa pretesa già fatta valere in prima sede. Sostengono che il versamento del bonus concordato rappresentava un'entrata “una tantum” che era già stata fissata e che costituisce pertanto una posta di danno a sé stante di cui è stata privata la famiglia __________ a seguito del tragico incidente. L'argomentazione è priva di rilievo e non si confronta neppur minimamente con le pertinenti considerazioni del primo giudice. Comunque agli atti non vi è nessuna prova che dimostri che il bonus sia stato esigibile o che lo sarebbe diventato con certezza, nel seguito, qualora __________ non fosse morto nell'incidente. Il gravame cade pertanto nel vuoto.

4.1.7 Con la petizione le attrici avevano segnalato che la signora AP 3 aveva ricevuto l'importo di fr. 16'012.– dalla Fondazione collettiva LPP della __________, quale rimborso dell'avere vecchiaia del marito, rilevando di ritenere “comunque di non dover imputare questa somma dal danno subìto in quanto essa era già di spettanza del signor __________ e dunque della sua famiglia” (act. I, pag. 9 n. 15, con riferimento al doc. AR). I convenuti hanno chiesto di dedurre l'importo in questione.

Il Pretore ha operato la deduzione, rilevando che dalla “Notifica di prestazioni in capitale” sottoscritta dall'istituto di previdenza e prodotta con la dichiarazione d'imposta (formulario n. 563 dell'incarto richiamato), risulterebbe trattarsi di una somma versata alla vedova in seguito alla morte del marito e non di un importo già di spettanza del marito. Le appellanti si aggravano contro detta decisione ribadendo trattarsi di parte del capitale di previdenza versato negli anni da __________ e che, essendo già di sua spettanza, non va dedotto in alcun modo. A torto. La considerazione del Pretore trova conferma nell'art. 19 del regolamento per l'opera di previdenza della __________ (doc. X1), che al capitolo “D. Prestazioni di rischio” prevede il versamento di un capitale di decesso “se la persona assicurata decede prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia” (cpv. 1), corrispondente “al 100% dell'avere di vecchiaia disponibile alla data del decesso” (cpv. 7). Su questo punto l'appello va quindi respinto.

4.1.8 Per quanto detto sopra, il totale per risarcimento danni con riferimento agli art. 41 CO e 45 cpv. 1 CO va dunque fissato in fr. 91'077.10. Ritenuta la responsabilità a carico dei convenuti [30% (15%+15%)], il danno risarcibile va quindi fissato in fr. 27'323.15 (30% di fr. 91'077.10). La decisione del Pretore deve dunque essere modificata di conseguenza.

4.2 Le attrici hanno fatto valere una perdita di sostegno a norma dell'art. 45 cpv. 3 CO, rivendicando un'indennità di fr. 737'587.25.

Il Pretore, dopo aver ricordato i principi dottrinali e giurisprudenziali in materia, ha evidenziato che il 24 aprile 1997 – giorno del decesso di __________, momento determinante per il calcolo della perdita di sostegno – __________, trentacinquenne lasciava quali superstiti la moglie AP 3 di 34 anni e le figlie AP 2 e AP 1, rispettivamente di tre anni e mezzo e cinque anni. All'epoca del decesso, rileva il primo giudice, __________ guadagnava mensilmente fr. 5'000.– netti già comprensivi degli assegni di base per le due figlie (fr. 366.–) e della tredicesima e negli anni precedenti lo stipendio era sostanzialmente analogo. Il Pretore ha poi ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalle attrici, non risultavano elementi tali da ritenere che il reddito futuro certo di __________ sarebbe stato di fr. 130'000.– annui. Dalle testimonianze di __________ e __________ sarebbe, a suo dire, emerso che __________ sarebbe stato chiamato a dirigere __________, di cui era azionista il suo datore di lavoro __________, se la prospettata linea di produzione fosse decollata, ciò che non permetterebbe ancora di concludere che il futuro reddito sarebbe ammontato certamente entro breve tempo all'importo indicato. Nulla di preciso, prosegue il primo giudice, era ancora stato deciso in merito alla prospettata mansione che avrebbe comportato un aumento di reddito.

AP 3, secondo il Pretore, guadagnava invece da anni più del marito (ca. fr. 20'000.– in più) e al momento del di lui decesso guadagnava fr. 6'135.– netti mensili. A seguito del decesso del marito, rileva ancora il primo giudice, le è poi stata riconosciuta una rendita di vedovanza di mensili fr. 1'127.– da AVS e fr. 1'637.30 da secondo pilastro, quindi complessivamente fr. 2'764.30 mensili per sé, a cui vanno ad aggiungersi quelle di orfano percepite dalle figlie e meglio fr. 564.– da AVS e fr. 614.– da secondo pilastro per ciascuna di esse. Complessivamente, rileva il Pretore, le assicurazioni sociali erogano alla vedova e alle orfane fr. 5'120.– mensili, ai quali occorre aggiungere gli assegni di base (fr. 366.–) ora percepiti direttamente dalla madre. Quindi, sostiene ancora il primo giudice, dopo il decesso del marito e in sostituzione del di lui reddito, le sue entrate mensili sono di fr. 5'486.–, importo superiore a quanto guadagnava __________. Così stando le cose, conclude il Pretore, non si può certo ritenere che siano date le premesse per il riconoscimento di un risarcimento per la perdita di sostegno.

4.2.1 L’art. 45 cpv. 3 CO prevede che se a cagione della morte altre persone siano private del loro sostegno, dovrà essere risarcito anche questo danno. Scopo di questa norma è di consentire ai superstiti, che hanno perduto a seguito del sinistro la persona che provvedeva al loro sostentamento, di non dover modificare in modo sostanziale il proprio tenore di vita (DTF 129 II 49, consid. 2 con rif.; Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 4a ed., ni 764 seg.). Il danno è da valutare concretamente, paragonando la situazione economica dell’avente diritto dopo il sinistro con quella ipotetica senza l’evento dannoso, determinando quale sarebbe stato in futuro l’ipotetico contributo che il defunto avrebbe corrisposto al richiedente qualora non fosse deceduto (DTF 101 II 260; Schnyder, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4ª ed., no 12 ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., §6 ni 280 seg.; Werro, Commentaire Romand, no 23 ad art. 45 CO).

Per giurisprudenza e dottrina dominanti, solo chi necessita di sostentamento può chiedere il risarcimento per la perdita di sostegno. In tal senso è considerato bisognoso di sostegno non solo chi senza il contributo di mantenimento cadrebbe nell’indigenza, ma anche chi senza tali prestazioni non sarebbe più in grado di mantenere il precedente tenore di vita con i mezzi di cui dispone (Oftinger/Stark, op. cit., §6 ni 273 seg.; Stauffer/Schätzle, op. cit., 4. ed., ni 764 seg.).

Il leso deve provare il danno (art. 8 CC e 42 cpv. 2 CO), segnatamente il realizzarsi di tutte le condizioni sulle quali fonda la perdita di sostegno (Brehm, op. cit., n. 89 ad art. 45 CO).

4.2.2 Le appellanti censurano la decisione del Pretore, rilevando che avrebbe ritenuto un salario mensile di __________ di fr. 5'000.– mensili, omettendo di considerare le possibilità di avanzamento e di aumento di salario. Le deposizioni testimoniali avrebbero a loro dire dimostrato, oltre il grado di verosimiglianza richiesto, che __________ era destinato a diventare direttore della __________ e il suo stipendio sarebbe stato di circa 10'000.– al mese su tredici mesi (fr. 130'000.– annui). Le appellanti fondano la loro tesi sulle affermazioni fatte da __________ – membro del consiglio di amministrazione di __________ – nella lettera spedita a AP 3 il 26 gennaio 2000 (doc. AJ), ribadite nell'audizione testimoniale del 21 novembre 2001, mediante le quali il teste ha rilevato che “al momento che avrebbe assunto la direzione di __________ ne avrebbe percepiti 10'000.– per 13 mensilità” (act. XXII, pag. 5). Le appellanti fanno pure riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese il 21 novembre 2001 da __________, attestanti che non ricorda “se a quel momento fosse nominato quale direttore formalmente ma doveva essere lui a svolgere questa funzione di direttore” (act. XXI, pag. 6) e il 22 novembre 2001 da __________, secondo il quale __________ “era destinato a dirigere __________” e “di aver appreso per bocca dello stesso __________ che lo stipendio che gli sarebbe stato corrisposto nella sua qualità di dirigente di __________ sarebbe stato nell'ordine di fr. 10'000.– mensili” (act. XXII, pag. 2). Le predette dichiarazioni non trovano tuttavia conferma nella documentazione presentata in tempo non sospetto alla Sezione del promovimento economico e del lavoro (doc. IV, due mappette). Nella presentazione del progetto di __________ del febbraio 1997, trasmessa alla citata Sezione con istanza 4 marzo 1997 – poche settimane prima del decesso di __________ – si menzionava nell'organico del personale un direttore con le qualifiche di “ingegnere con esperienza specifica”, per il quale era previsto un salario di fr. 8'000.– mensili (cfr. progetto menzionato, pag. 4). Al di là della palese divergenza di salario indicata nel progetto in questione, rispetto a quello dichiarato dai testi quattro anni e mezzo dopo il sinistro, il “direttore” preventivato per __________ non poteva essere __________, non disponendo egli del titolo di ingegnere (act. XXI, pag. 6 verso il mezzo). Se è pur vero che dagli atti emerge che __________ ha avuto un ruolo nella promozione di quest'ultima ditta, è impossibile formulare previsioni sull'evoluzione del suo stipendio in seno ad essa in relazione alla funzione che avrebbe, se del caso, ricoperto. Non è infatti stato reso verosimile il ruolo che egli avrebbe avuto in seno a questa azienda dopo la concretizzazione del progetto e, in definitiva, il progetto stesso è risultato fragile, venendo abbandonato – 9 mesi dopo il decesso di __________ – in quanto __________, maggiore azionista di __________ (cfr. doc. IV, presentazione del progetto di __________ del febbraio 1997 pag. 4), non se l'è sentita di caricarsi “dell'impegno di conduzione di una nuova ditta” [doc. XII (1)]. Nella misura in cui chiede che quale base di computo per la perdita di sostegno venga considerato un reddito annuo di __________ di fr. 130'000.–, l'appello cade quindi nel vuoto.

Secondo le appellanti, “le indubbie capacità” assicuravano a __________ “prospettiva di carriera e di ulteriore crescita della retribuzione”. Il primo giudice avrebbe dovuto quindi considerare l'evoluzione e la crescita reale dello stipendio di un giovane professionista che a soli 35 anni si trovava già a ricoprire ruoli dirigenziali all'interno di un'azienda in espansione. Nulla è dato tuttavia sapere sulle esperienze e qualifiche professionali di __________ e sul suo ruolo in seno alla __________. Dagli atti risulta unicamente essere egli stato “dipendente” di __________ (act. XXI, pag. 2 verso l'alto), percependo all'età di 35 anni uno stipendio mensile di poco superiore ai fr. 5'000.– mensili netti, già comprensivo della tredicesima mensilità (doc. I, incarti fiscali dei coniugi acquisiti agli atti). Un simile stipendio non è certo consono al preteso ruolo dirigenziale in seno a __________.

Per valutare l'eventuale perdita di sostegno appare tuttavia opportuno non riferirsi semplicemente al reddito netto percepito da __________ al momento del decesso – come fatto dal primo giudice – quanto piuttosto basarsi sul reddito complessivo (già dedotti gli assegni familiari ora incassati direttamente da AP 3) di fr. 65'130.– percepito da __________ nel 1996 (doc. I, fascicolo dichiarazione d'imposta biennio 1997/1998: fr. 69'522.– ./. fr. 4'392.–). Risulta pure equo arrotondare verso l'alto il predetto importo nella misura del 5%, per tener conto dell'evoluzione e della crescita reale dello stipendio, fissando il reddito annuo complessivo di __________ in fr. 68'386.–, ulteriormente arrotondato a fr. 68'400.–. Un arrotondamento maggiore non si giustifica, vista l'assenza dei necessari parametri di valutazione. Come detto, infatti, nulla è dato di sapere sulle esperienze e qualifiche professionali di __________ e sul suo ruolo in seno alla __________.

4.2.3 Le appellanti censurano pure che nella sua decisione il Pretore ha omesso di considerare la circostanza secondo cui i coniugi __________ avevano, a loro dire, da tempo deciso che, contestualmente all'aumento dello stipendio del marito, la signora AP 1 avrebbe dapprima drasticamente ridotto e poi cessato la propria attività per dedicarsi alla famiglia e alla casa. Menzionano in particolare le dichiarazioni rese dalla teste __________, secondo cui “la possibilità di riduzione del lavoro” a suo avviso “si stava concretizzando visto anche le nuove opportunità di lavoro del marito” (act. XX, pag. 4). Esse sostengono che se l'incidente fosse avvenuto qualche mese dopo, con ogni probabilità AP 3 avrebbe già cessato l'attività e conseguentemente la perdita di sostegno sarebbe risultata totale.

Tuttavia, come detto (sopra, consid. 4.2.2), non è verosimile la tesi delle appellanti di un aumento consistente dello stipendio di __________. Per cui neppure è credibile che la cessazione dell'attività lavorativa di AP 3 fosse già decisa quando __________ è morto. Va detto comunque che la situazione ipotizzata dalle appellanti – l'impossibilità per la vedova di cessare il lavoro, che esercitava al momento del decesso del marito, per dedicarsi alle figlie – non permette in ogni caso di pretendere che il reddito della vedova non sia preso in considerazione per il computo della perdita di sostegno (Brehm, op. cit. , n. 132 ad art. 45 CO). L'appello su questo punto risulta pertanto palesemente privo di fondamento, ciò a maggior ragione se si tiene conto che nel calcolo da loro proposto (appello, pag. 29) le appellanti indicano comunque il reddito annuo medio di AP 3 cifrandolo in fr. 82'040.50. Questo importo deve però pure essere ritoccato verso l'alto. Dagli atti si deduce infatti che AP 3 – farmacista con un reddito che varia da un anno all'altro – ha un reddito annuo medio di almeno fr. 86'000.–, se si tiene conto della media dei redditi degli anni 1995-1997 [1995: fr. 91'200.–; 1996: fr. 82'842.–; 1997: 84'728.– (cfr. doc. I, fascicoli dichiarazioni d'imposta)]. L'importo in questione – indicato per altro anche dal convenuto AO 2 (osservazioni all'appello, pag. 16 verso l'alto) – appare finanche benevolo, se si considera che nel 2000 il reddito della vedova ha raggiunto fr. 111'392.– (doc. XV).

Nel computo della perdita di sostegno il reddito annuo di fr. 86'000.– dovrà essere considerato per intero, ritenuto che non risulta – e del resto le appellanti neppure lo sostengono – che AP 3 tenesse per se medesima una parte dei suoi guadagni (Brehm, op. cit., n. 134 ad art. 45 CO).

4.2.4 Con metodo semplice e diretto il Pretore ha escluso sussistere i presupposti per il riconoscimento di un risarcimento per la perdita di sostegno. Secondo il primo giudice appare infatti evidente che le entrate mensili delle appellanti, dopo il decesso di __________ e in sostituzione del di lui reddito, sono superiori a quanto guadagnava il defunto.

Le appellanti contestano le modalità di computo adottate dal Pretore, riproponendo i criteri di calcolo da loro già proposti in prima sede, segnatamente con le conclusioni. Esse si dipartono dal totale dei redditi complessivi da loro computato per i coniugi in fr. 212'040.50 [fr. 130'000.– (marito) + fr. 82'040.– (moglie)]. Deducendo i costi fissi stimati in fr. 55'614.– dai redditi complessivi, ottengono il totale del reddito ipotetico disponibile di fr. 156'426.50. Ripartiscono poi il reddito ipotetico disponibile in ragione del 50% per la signora AP 3 (fr. 78'213.25), del 15% per AP 2 (fr. 23'464.–) e del 15% per AP 1 (fr. 23'464.–). Calcolano poi il reddito effettivo disponibile per la vedova in fr. 41'718.30 {fr. 115'211.50 (reddito medio fr. 82'040.50 + rendite fr. 33'171.–) ./. costi fissi fr. 55'614.– ./. fr. 8'939.60 [15% di fr. 59'597.50 (reddito medio fr. 82'040.50 + rendite fr. 33'171.– ./. costi fissi fr. 55'614.–) a favore di AP 2] ./. 8'939.60 [15% di fr. 59'597.50 (reddito medio fr. 82'040.50 + rendite fr. 33'171.– ./. costi fissi fr. 55'614.–) a favore di AP 1]}. Computano poi la perdita di sostegno della vedova in fr. 36'494.95 (reddito ipotetico disponibile della vedova fr. 78'213.25 ./. reddito effettivo disponibile fr. 41'718.30), capitalizzandola con un fattore 19.67 in fr. 717'855.65. Calcolano invece la perdita di sostegno di ciascuna delle due figlie in fr. 696.– (23'464.– .. rendita per orfano fr. 14'135.– ./. contributo della madre fr. 8'939.–), capitalizzandola con un fattore 13.92 in fr. 9'688.30 per AP 2 e con un fattore 14.43 in fr. 10'043.30 per AP 1. Ottengono quindi l'importo complessivo della perdita di sostegno capitalizzato in fr. 737'587.25 (fr. 717'855.65 + fr. 9'688.30 + fr. 10'043.30).

4.2.5 Già si è detto che invero il reddito di __________ va semmai computato per fr. 68'400.– (sopra, consid. 4.2.2) e il reddito di AP 3 in fr. 86'000.– (sopra, consid. 4.2.3).

Per la ripartizione del reddito ipotetico disponibile in ragione del 50% a favore della vedova, del 15% a favore di AP 2 e del 15% a favore di AP 1, le appellanti fanno riferimento alla tabella n. 7 di Schatzle/Weber, Kapitalisieren, in n. 4.134 p. 524. Esse non spiegano tuttavia quale variante della tabella abbiano applicato. Si può presumere che abbiano applicato la variante C. Invero, considerato l'elevato reddito complessivo dei due coniugi e il fatto che il reddito di AP 3 era superiore a quello del marito, l'applicazione della variante C va esclusa (Schatzle/Weber, op. cit. n. 4.134, con riferimento al n. 4.129); la variante A appare infatti certamente più consona, con conseguente ripartizione del reddito ipotetico disponibile nella misura del 40% a favore della vedova e del 13% a favore di ciascuna delle due figlie. Trattasi di ripartizione addirittura ancora decisamente benevola nei confronti delle appellanti.

Applicando alla formula di computo proposta dalle appellanti i redditi testè indicati e le ripartizioni menzionate, si ottiene che a AP 3 e alle figlie __________ e AP 1 non è dovuta alcuna indennità per perdita di sostegno. Infatti, il totale dei redditi complessivi per i coniugi va ricalcolato in fr. 154'400.– [fr. 68'400.– (marito) + fr. 86'000.– (moglie)]. Deducendo i costi fissi stimati in fr. 55'614.– dai redditi complessivi, si ottiene un totale del reddito ipotetico disponibile di fr. 98'786.–. Ripartendo poi il medesimo in ragione delle percentuali suddette si ottiene un reddito ipotetico disponibile per AP 3 di fr. 39'514.40 (40% di fr. 98'786), per AP 2 di fr. 12'842.20 (13% di fr. 98'786) e per AP 1 di fr. 12'842.20 (13% di fr. 98'786). Può quindi essere calcolato il reddito effettivo disponibile per la vedova in fr. 47'028.20 {fr. 119'171.– (reddito medio fr. 86'000.– + rendite fr. 33'171.–) ./. costi fissi fr. 55'614.– ./. fr. 8'264.40 [13% di fr. 63'557.– (reddito medio fr. 86'000.– + rendite fr. 33'171.– ./. costi fissi fr. 55'614.–) a favore di AP 2] ./. 8'264.40 [13% di fr. 63'557.– (reddito medio fr. 86'000.– + rendite fr. 33'171.– ./. costi fissi fr. 55'614.–) a favore di AP 1]}. Da ciò risulta che – anche applicando le modalità di computo proposte dalle attrici – la vedova non ha alcuna perdita di sostegno, risultando il suo reddito effettivo disponibile (fr. 47'028.20) superiore al reddito ipotetico disponibile (fr. 39'514.40); nessuna capitalizzazione è dunque possibile a suo favore. La medesima considerazione vale per le figlie, ritenuto che il loro reddito effettivo disponibile [ fr. 22'399.40 (rendita per orfani fr. 14'135.– + contributo della madre fr. 8'264.40)] risulta decisamente superiore al loro reddito ipotetico disponibile (fr. 12'842.20), con conseguente impossibilità di capitalizzare un'indennità a loro favore.

In ragione di quanto sopra l'appello va respinto anche su questo punto.

4.3 Le attrici hanno postulato anche indennità per riparazione del danno morale, a norma dell'art. 47 CO, pari a fr. 50'000.– a favore di AP 3 e fr. 25'000.– per ciascuna delle figlie.

Il Pretore, richiamati i principi dottrinali e giurisprudenziali in materia, ha riconosciuto che in base alla comune esperienza, si può ritenere che la perdita improvvisa del marito per una giovane donna e del padre per due bambine in tenera età a seguito del tragico incidente sia tanto traumatica e dolorosa da causare loro una profonda sofferenza morale. Rilevando che, alla luce della giurisprudenza, gli importi richiesti appaiono troppo elevati, il primo giudice ha ritenuto dati gli estremi per concedere l'indennità, fissandola – tenuto conto del grado di responsabilità a carico dei convenuti – in fr. 8'400.– (30% di fr. 28'000.–) per AP 3, fr. 6'000.– (30% di fr. 20'000.–) per AP 2, per la quale risultano dall'istruttoria sostegni psicologici sull'arco di diverso tempo, e fr. 3'600.– (30% di fr 12'000.–) per AP 1.

Le appellanti chiedono che il giudizio del Pretore venga riformato nel senso di concedere le indennità da loro richieste e in particolare una parificazione delle indennità per le due figlie rimaste orfane in simile età. Non v'è motivo per modificare le indennità concesse a AP 3 (fr. 8'400.–) e AP 2 (fr. 6'000.–), che rientrano nei parametri fissati dalla giurisprudenza (Werro, La responsabilità civile, Berna 2005, ni. 1292-1293). L'appello va per contro accolto nella misura in cui chiede di parificare l'indennità di AP 1 a quella attribuita a AP 2, riconoscendo anche alla prima l'importo di fr. 6'000.– (30% di fr. 20'000.–). Una differenziazione tra le due sorelle, nate nel 1992 (AP 1) e nel 1993 (AP 2), non si giustifica (Brehm, op. cit., n. 151a ad art. 47 CO).

  1. Ne discende che l’appello va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con conseguente riforma della decisione impugnata, senza necessità di riformare il giudizio su tassa di giustizia, spese e ripetibili, vista l'esiguità dell'accoglimento.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di seconda sede seguono la pressoché integrale soccombenza delle appellanti (art. 148 CPC), ritenuto che il valore litigioso della procedura d’appello ammonta a fr. 1'085'003.90 (fr. 1'130'133.25 ./. 45'129.35), con una vittoria delle appellanti per complessivi fr. 2'593.– (fr. 47'723.15 ./. fr. 45'129.35).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 17 settembre 2007 di AP 3, AP 2 e AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 24 agosto 2007 della Pretura del Distretto di Lugano è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza AO 1, e la __________, __________, sono condannate in solido a versare alla signora AP 3, Lugano, i seguenti importi:

fr. 27'323.15 oltre interessi al 5% dal 23.04.1998 a titolo di risarcimento danni,

fr. 8'400.– oltre interessi dal 24.04.1997 per torto morale,

fr. 6'000.– oltre interessi dal 24.04.1997 per torto morale a AP 2,

fr. 6'000.– oltre interessi dal 24.04.1997 per torto morale a AP 1.

  1. invariato

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 7’950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 8'000.-

da anticiparsi dalle appellanti, sono poste a loro carico. Le appellanti rifonderanno inoltre a ciascuna parte appellata fr. 12'500.– per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2007.196
Entscheidungsdatum
19.02.2009
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026