Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.10.2008 12.2007.195

Incarto n. 12.2007.195

Lugano 7 ottobre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.91 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 26 luglio 2006 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 16'250.-, oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2005, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 23 agosto 2007, ha parzialmente accolto, condannando quest’ultima al pagamento di fr. 10'133,85, oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2005;

appellante l'attore, che con gravame 13 settembre 2007, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione venga integralmente accolta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;

appellante la convenuta, che con atto 13 settembre 2007 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l'attore non ha formulato osservazioni all'appello di controparte e la convenuta, con osservazioni 29 ottobre 2007, postula la reiezione dell’appello presentato dall’attore con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Il 21 gennaio 2005 AP 1 ha venduto a AO 1 un'automobile Chrysler Voyager Stow'n 2.8 CRD automatica. Al prezzo base di fr. 55'000.- andavano aggiunti per l'equipaggiamento speciale e gli accessori: fr. 550.- per il livellatore di carico; fr. 800.- per il colore metallizzato; fr. 2'400.- per il navigatore satellitare, oltre fr. 1'500.- per le porte elettriche e il gancio di traino (“a compenso sconto flotta”). Con la ripresa di un'automobile Opel Astra 1700 TD di proprietà dell'acquirente, il saldo da pagare al venditore ammontava a fr. 44'500.- (doc. A). Con scritto 29 agosto 2005 l'acquirente ha risolto il contratto di compravendita, giacché lamentava forti ritardi nella consegna dell'automobile, come pure chiedeva la rifusione di fr. 16'250.- corrispondenti al valore della ripresa della sua Opel Astra, ritirata dal garagista nel gennaio 2005 (doc. B), la quale nel frattempo era già stata venduta a terzi al prezzo di fr. 12'800.-. A tale richiesta, rinnovata l'11 ottobre 2005 (doc. C), il venditore ha risposto con scritto 25 ottobre 2005, rilevando che il contratto di compravendita non prevedeva un termine per la consegna e che all'acquirente era stato messo a disposizione un veicolo gratuitamente per recarsi in vacanza in attesa dell'arrivo della Chrysler, previsto per il 25 luglio 2005. Il venditore poneva altresì in evidenza che se l'acquirente non avesse ritirato il veicolo acquistato entro il 2 novembre 2005, egli avrebbe fatturato al cliente una somma di fr. 13'380.-, pari alla pena di recesso del 15% del prezzo di listino dell'automobile, comprensiva degli accessori, nonché delle spese di noleggio della vettura sostitutiva messa a disposizione del cliente durante le sue vacanze di giugno di quell’anno. Da ultimo rilevava che la Opel Astra era già stata venduta ad un prezzo di fr. 12'800.- (doc. D).

  2. Con petizione 26 luglio 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 16'250.-, pari al prezzo che era stato fissato dalle parti per la ripresa della sua Opel Astra, atteso che il contratto di compravendita per l'autovettura Chrysler era stato risolto. Alla petizione si è opposta la convenuta, precisando che il contratto di compravendita non stabiliva un termine per la consegna del veicolo e che solo il 10 luglio 2005 le parti fissarono un termine scadente il 25 luglio successivo: a questa data l'automobile era a disposizione dell'acquirente. Stante la risoluzione del contratto, allorché difettavano i presupposti della mora per il venditore, costui ha avanzato una contropretesa di fr. 12'800.- da porre in compensazione con il prezzo di vendita dell'Opel Astra dell'attore, composta di: fr. 9'112,50 di penale; fr. 1'017,45 per il noleggio dell'automobile sostitutiva; fr. 1'130.- per le spese di collaudo; fr. 518,10 a copertura delle spese per concedere la garanzia all'acquirente dell'Opel Astra; fr. 1'021,95 di commissione di vendita.

  3. Con sentenza 23 agosto 2007 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 10'133,85 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2005. Il Pretore, dopo aver stabilito che la convenuta aveva riconosciuto un credito in favore dell'attore di fr. 12'800.-, ha respinto parzialmente la sua richiesta che si elevava a fr. 16'250.-, perché non aveva messo in mora formalmente la convenuta in conformità dell'art. 6.1 delle condizioni generali di vendita. Il Pretore ha però negato la contropretesa della convenuta ad applicare la penale per inadempimento del contratto all'attore, giacché dagli atti non risultava che il venditore avesse sollecitato l'acquirente a ritirare il veicolo, né che allo stesso fu assegnato un termine di 30 giorni per adempiere al contratto in conformità delle condizioni generali di vendita (di seguito CGV). Il Pretore ha però ammesso una contropretesa della convenuta da opporre in compensazione di fr. 1'017,45 per il veicolo sostitutivo che è stato messo a disposizione dalla convenuta all'attore, come pure le spese di collaudo di fr. 1'130.- della Opel Astra, nonché fr. 518,70 per la garanzia che la convenuta ha accordato all'acquirente di quest'ultimo veicolo. Non è per contro stata riconosciuta alcuna commissione di vendita.

  4. Contro il premesso giudizio si sono aggravati in appello tanto l'attore, quanto la convenuta. Con gravame 13 settembre 2007 l'attore ha posto in evidenza che il prezzo concordato fra le parti per la ripresa dell'Opel Astra non era di fr. 12'800.- come ha stabilito il Pretore, ma di fr. 16'250.-, pari alla differenza fra il prezzo di compravendita dell'automobile Chrysler e il valore di ripresa dell'automobile dell'attore, il cui saldo contrattualmente era stato fissato in fr. 44'500.-. Diversamente da quanto ha stabilito il Pretore, la convenuta non aveva alcun diritto al riconoscimento delle spese sostenute per il collaudo della sua Opel Astra, perché la fattura è stata emessa dalla convenuta stessa e perché lo stesso non era necessario. La convenuta ha ripreso il veicolo nello stato in cui si trovava. Neppure le spese sostenute dalla convenuta per accordare all'acquirente della Opel Astra una garanzia possono essere addossate all'attore, poiché quest’ultimo non è stato interpellato. Egualmente nemmeno i costi per la locazione dell'automobile sostitutiva concessa all'attore per recarsi in vacanza possono essere riconosciuti. A quell'epoca il contratto era ancora in vigore fra le parti e il venditore era inadempiente. Da ultimo l'attore ha contestato il calcolo operato dal Pretore per fissare le ripetibili, anche nell'evenienza in cui si ritenesse che egli fosse soccombente in ragione di 2/5. Con tempestive osservazioni la convenuta ha controdedotto che il prezzo di ripresa dell'Opel Astra non era di fr. 16'250.-, ma di fr. 14'250.-, posto che per la differenza (fr. 2'000.-) era stato accordato uno sconto sul prezzo del veicolo nuovo. La convenuta ha venduto la Opel Astra al prezzo di fr. 12'800.- e, di conseguenza, è questo il prezzo che può esigere l'attore. In relazione alle ripetibili, la convenuta ha rilevato che il Pretore ha fissato le stesse in favore dell'attore.

Con appello 13 settembre 2007 la convenuta ha contestato di non aver messo formalmente in mora l'attore in conformità dell'art. 6.2 delle CGV. Di conseguenza egli aveva diritto alla penale del 15% stabilita sul prezzo di vendita. Inoltre il Pretore è incorso in un errore, perché non ha considerato che il contratto era stato risolto dal venditore e, di conseguenza, non era necessario esaminare se costui, per mettere in mora l'acquirente, avrebbe dovuto attenersi alle CGV, che tuttavia ha rispettato. La convenuta aveva altresì diritto alla commissione di vendita della Opel Astra, che è usualmente riconosciuta nel mercato delle automobili usate. L'attore, da parte sua, non ha presentato osservazioni al gravame della convenuta.

  1. La materia del contendere ha per oggetto la mora del venditore e dell'acquirente, in relazione alla compravendita stipulata fra le parti il 21 gennaio 2005 e concernente la vendita di un'automobile Chrysler nuova, il cui pagamento prevedeva la ripresa di una Opel Astra di proprietà dell'acquirente. Trattandosi di una compravendita che è destinata a soddisfare i bisogni personali dell'acquirente (vendita civile e non commerciale), la mora del venditore ubbidisce agli art. 102 segg. CO (Kikinis, Kurzkommentar, OR, N. 1 e 2 all'art. 190; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. N. 539 e 548; Venturi, Commentaire Romand, CO I, N. 1 e 2 all'art. 190), mentre la mora dell'acquirente è governata dagli art. 214 e 215 CO, che valgono tanto per la vendita civile, quanto per quella commerciale (Koller, Basler Kommentar, N. 8 all'art. 214 e N. 13 all'art. 215; Ernst/Stark, Kurzkommentar, N. 2 all'art. 214 e N. 7 all'art. 215).

Per quanto riguarda la mora del venditore, occorre ricordare che gli art. 107 e 108 CO sono di diritto dispositivo (TF 4C.133/2001 del 24 settembre 2002, consid. 2.3; Weber, Berner Kommentar, N. 38 all'art. 107). Le parti possono in particolare prevedere la durata di un termine supplementare, rinunciare a un ultimo termine per la diffida, fissare delle formalità addizionali, limitare la scelta del creditore, rispettivamente disciplinare le modalità di calcolo del danno, inserendo, ad esempio, delle penali che garantiscono l'adempimento nei termini fissati dal contratto (Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, N. 4 all'art. 107). Anche l'art. 214 CO sulla mora dell'acquirente ha natura dispositiva. Col che vi si può derogare tenendo conto delle limitazioni generali, con riferimento all'esclusione o alla limitazione della responsabilità (Venturi, op. cit. N. 3 all'art. 214; Giger, Berner Kommentar, N. 78 all'art. 214). Nel caso in esame le parti hanno derogato alle nome sulla mora del venditore e dell'acquirente previste dal CO. Le CGV prevedevano le conseguenze della mora del venditore e dell’acquirente nel seguente modo:

“6. Mora

6.1. Mora del venditore

In caso di mora nella consegna, il compratore può far valere i propri diritti solo dopo una sollecitazione scritta al venditore nonché solo se dopo un termine supplementare di 30 giorni, notificato per iscritto, il venditore non ha dato seguito al suo impegno contrattuale.

Il compratore non può far valere pretese di risarcimento di danni che non sono stati causati dal venditore, in particolare se sono dovuti al ritardo nella consegna da parte del fabbricante, rispettivamente dell’importatore, a scioperi, ecc.

6.2. Mora del compratore

Quando dopo una sollecitazione scritta, il compratore è in mora nel ritiro del veicolo, il venditore deve assegnargli per iscritto un termine supplementare di 30 giorni. Scaduto tale termine senza reazione da parte del compratore, il venditore può:

a)pretendere l’adempimento del contratto e chiedere un risarcimento sotto forma d’interesse oppure

b)rinunciare alla consegna posticipata ed esigere il 15% del prezzo del veicolo quale risarcimento per il danno; il venditore può comunque riservarsi il diritto di pretendere un risarcimento superiore.

c)o recedere il contratto.

Il venditore ha i medesimi diritti quando il compratore, dopo un sollecitazione scritta, è in mora nel pagamento del prezzo d’acquisto o di una somma superiore alla metà di tale importo e una volta trascorso senza successo un termine supplementare di 30 giorni, comunicatogli per iscritto dal venditore.

L’interesse a carico del compratore in caso di mora o di recesso dal contratto è dell’1% superiore a quello praticato dall’ZK per le ipoteche a tasso variabile.

Se il venditore recede dal contratto dopo che il veicolo è stato messo in circolazione, il risarcimento del danno viene calcolato come segue: il 15% del prezzo totale del veicolo per il suo deprezzamento dal momento della sua messa in circolazione, più l’1% del prezzo d’acquisto per ogni mese trascorso dopo la consegna, nonché 15 centesimi per km percorso.

Il compratore ha comunque il diritto di dimostrare che il

danno è meno ingente; a sua volta il venditore può

provare che il danno subito è notevolmente superiore.”

  1. Come è stato rilevato dal Pretore, la convenuta non ha contestato, nella sostanza, la legittimità della pretesa dell'attore, se non nella sua estensione. La convenuta, tanto nella risposta, quanto ancora nelle osservazioni all'appello ritiene che l'attore ha diritto a una somma di fr. 12'800.-, che è pari al prezzo del veicolo secondo le valutazioni Eurotax e al prezzo di vendita dell'Opel Astra sborsato da un cliente dell'autogarage per l’acquisto di questa vettura. L'attore per contro sostiene che il suo credito è pari alla differenza fra il prezzo che avrebbe dovuto pagare al convenuto per l'acquisto della Chrysler e la ripresa della sua Opel Astra, ovvero fr. 16'250.-. Il Pretore ha riconosciuto il credito dell'attore nella misura di fr. 12'800.-, perché la convenuta non era stata validamente costituita in mora secondo quanto disposto dall'art. 6.1 CGV.

6.1 Nel caso in esame occorre riconoscere che l'attore con lo scritto 29 agosto 2005 ha risolto il contratto di compravendita senza avere preventivamente diffidato per iscritto il venditore ad adempiere nel contratto, assegnandogli un termine di 30 giorni (cfr. art. 6.1). Il vizio doveva però essere considerato sanato, perché in data 11 ottobre 2005 - oltre 30 giorni dopo la prima diffida -, il patrocinatore dell'attore comunicava al venditore che l'automobile, nonostante i precedenti richiami, non era mai stata consegnata e che, di conseguenza, il suo cliente recedeva dal contratto (doc. C). Il punto è però senza rilievo, giacché dal comportamento concludente in causa della convenuta, costei ha ammesso che il contratto andava considerato risolto e che all’attore andava riconosciuto un credito derivante dalla vendita della sua Opel Astra. È quindi doveroso esaminare questo aspetto nel senso desiderato dai contraenti e ritenere che il contratto di compravendita è stato risolto. L'art. 6.1 CGV non disciplina le conseguenze economiche della risoluzione del contratto di compravendita per mora del venditore. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la caducità del contratto comporta la liquidazione delle prestazioni già effettuate, le quali devono essere restituite in natura o in denaro, tenendo conto che i contraenti devono essere posti, nella misura del possibile, nella situazione patrimoniale che esisteva fra loro prima della conclusione del contratto (DTF 132 III 233 consid. 3.1; 123 II 16 consid. 4b). La dottrina, unanime, concorda sul fatto che la liquidazione del rapporto contrattuale deve essere riferita alla situazione patrimoniale delle parti prima della conclusione del contratto. Le modalità della liquidazione dei rapporti sono però controverse in dottrina, anche per coloro che hanno abbracciato le tendenze dottrinali e giurisprudenziali più recenti sulla “Umwandlungstheorie” mutuata dalla dottrina germanica (DTF 114 II 157).

In passato la dottrina classica, che ha prevalso a lungo, sosteneva che la risoluzione del contratto aveva lo scopo di ristabilire lo stato anteriore la conclusione del contratto e le prestazioni già eseguite apparivano senza causa ed erano suscettibili di essere ripetute in conformità delle norme che governano l'indebito arricchimento: condictio ob causam finitam (fra altri von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerisches Obligationenrechts, Bd. II, pag. 155/156; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed. pag. 734; Oser/Schönenberger, Zürcher Kommentar, N. 4 all'art. 109; Becker, Berner Kommentar, N. 5 all'art. 109). Secondo i partigiani della Umwandlungstheorie, le obbligazioni che formano l'oggetto della restituzione hanno natura contrattuale e continuano a sussistere anche dopo la risoluzione del contratto, ma con un contenuto modificato di rapporto di liquidazione, volto a ristabilire la situazione antecedente il contratto (DTF 4C.286/2005 del 18 gennaio 2006 consid. 2.3; 126 III 122; 114 II 157; Wiegand, Basler Kommentar, N. 4 all'art. 109 con numerosi rif.; Weber, Berner Kommentar, Nri. 46 segg.). Fra questi autori che condividono le tesi dottrinali più recenti, ve ne sono alcuni che sostengono che se l'oggetto della restituzione è stato venduto a terzi come in concreto, e la surrogazione reale non è più possibile, la liquidazione del rapporto avviene ancora in forza dei principi che governano l'indebito arricchimento sul valore sostitutivo e segnatamente in conformità degli art. 64 e 65 CO, applicati quantomeno per analogia, perché sono quelli che meglio tengono conto della particolare situazione, ove senza colpa alcuna delle parti non è più possibile la restituzione in natura (Alfred Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, ed. 2006, Vol. 2, § 55 n. 142, con rinvio al § 54 n. 21 e § 55 nri 144 e 146; Thévenaux, op. cit. N. 10 e N. 7 con critica della dottrina che si sta imponendo all'art. 109; Thier, Kurzkommentar OR, N. 3 all'art. 109 CO; Weber, op. cit. N. 68 e N. 79 all'art. 109). Ciò significa che se il bene oggetto della restituzione è stato venduto e colui che si trova arricchito era in buona fede – come in concreto al momento della vendita dell'Opel Astra nell'aprile 2005; circostanza non contestata dall'attore -, è il valore sostitutivo che è entrato nel patrimonio della persona arricchita che forma l'oggetto della restituzione (Petitpierre, Commentaire Romand, CO I, N. 22 all'art. 64), ovvero fr. 12'800.-, che è il prezzo pagato dall’acquirente alla convenuta per l'Opel Astra (doc. 3 e teste F__________, verbale di udienza 3 maggio 2007), senza tener conto del valore delle prestazioni che le parti hanno fissato convenzionalmente in vista dell'esecuzione del contratto che è stato risolto (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a ed., pag. 599). Colui che si trova arricchito non può essere posto in una situazione patrimoniale più sfavorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se il trasferimento del bene oggetto della lite non fosse stato venduto a terzi. Il credito del contraente impoverito verso l'arricchito non può essere superiore all'importo del danno che risulta dal trasferimento (von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, pag. 509/510; Engel, op. cit., pag. 598; Petitpierre, op. cit. N. 9 all'art. 62).

Altri autori per contro sostengono che se il diritto alla ripetizione prescritto dall'art. 109 cpv. 1 CO ha natura contrattuale (DTF 126 III 122) “ein vertraglicher Rückerstattungsanspruch” e l'azione si prescrive in un termine di 10 anni ai sensi dell'art. 127 CO (DTF 114 II 159), le norme sull'indebito arricchimento non possono trovare applicazione (Gauch, Werkvertrag, 4a ed. n. 541 e 687). Come l'azione di risarcimento del danno, quella in restituzione deriva indirettamente dal fatto che il debitore non ha adempito ai suoi obblighi contrattuali, e che la sua inadempienza ha condotto alla risoluzione del contratto da parte del creditore (DTF 114 II 157/158). In queste evenienze, il debitore che non è più in grado di dar corso alla restituzione in natura, è tenuto a restituire il valore di questa obbligazione in conformità dell'art. 97 cpv. 1 CO (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Band II, 7a ed. 1998, N. 3087; Wiegand, op. cit. N. 7 all'art. 109; Schwenzer, Obligationenrecht, AT, 3a ed. 2003, n. 66.33). Stando a questi ultimi orientamenti, che sono coerentemente in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale e che questa Camera non può ignorare, il valore della restituzione non è quello corrispondente all'arricchimento del venditore come per l'art. 64 CO, ma quello risultante dalla prestazione che era stata convenuta al momento della conclusione del contratto, ossia il valore di ripresa dell'Opel Astra, che è stato fissato contrattualmente in base alla differenza fra il prezzo complessivo di vendita dell'automobile comprensivo degli accessori di fr. 60'750.- e il saldo da pagare di fr. 44'500.-, ossia fr. 16'250.- IVA inclusa. A questo valore occorre nondimeno togliere l'IVA del 7,6% che nessuno dei contraenti avrebbe dovuto pagare prima della conclusione del contratto. Col che la pretesa di restituzione in denaro è pari a fr. 15'015.-.

6.2 Occorre ora stabilire se la convenuta aveva diritto alla rifusione delle spese per il collaudo della Opel Astra, di fr. 1'130.- (doc. 4), nonché delle spese per la concessione di una garanzia all'acquirente ed ammontanti in fr. 518,70 (doc. 5). Questi costi non sono connessi con quelli della vendita della Chrysler, ma sono da ricondurre alla rivendita dell’Opel Astra. Stando ai principi dottrinali e giurisprudenziali richiamati qui sopra, se l'art. 64 CO non è applicabile – neanche per analogia -, nemmeno l'art. 65 CO lo può essere. Si potrebbe ipotizzare di applicare le norme sulla responsabilità del possessore in buona fede, e segnatamente dell'art. 939 cpv. 1 CC ma, stante la natura contrattuale della pretesa, nemmeno questo disposto può utilmente essere invocato dalla convenuta (Wiegand, op. cit. N. 6 lett. bb all'art. 109).

6.3 La convenuta ha altresì preteso la rifusione delle spese di fr. 1'017,45 concernenti l'autonoleggio di una Chrysler Voyager (doc. 2), che è stata messa a disposizione all'attore per consentirgli di recarsi in Sardegna in vacanza con la famiglia in attesa della consegna della Chrysler oggetto del contendere (risposta pag. 2 e replica pag. 3). Il Pretore ha accolto questa richiesta, precisando che si trattava di una prestazione accessoria al contratto di compravendita che è stato risolto e che essa poteva rimanere a carico della convenuta solo nell'ipotesi in cui il contratto fosse stato adempito dalle parti. L'attore rimprovera al Pretore di non aver considerato che al momento in cui l'automobile sostitutiva fu messa a disposizione, il contratto di compravendita era ancora in essere fra le parti. L'assunto dell'attore non è di alcun rilievo, giacché il contendere verte sulla liquidazione dei reciproci rapporti del contratto di compravendita avente per oggetto la Chrysler e, quindi, anche dell'auto sostitutiva che è stata messa a disposizione dell'attore in attesa della consegna del veicolo nuovo. Si tratta di una prestazione accessoria al contratto principale che è stata offerta dalla convenuta e accettata dell'attore. In questi casi la risoluzione del contratto lascia sussistere gli obblighi accessori assunti dalle parti in buona fede, che rientrano nel novero dei rapporti che devono essere liquidati (Wiegand, op. cit. N. 6c all'art. 109; Thévenaux, op. cit. N. 13 all'art. 109; Schwenzer, op. cit., n. 66.33; Thier, op. cit. N. 2 all'art. 109). In questa evenienza è l'attore che si è trovato nella posizione di chi ha fruito di una prestazione di servizio - l'uso di un veicolo sostitutivo -. Il valore della prestazione che sta alla base della richiesta di risarcimento (art. 97 cpv. 1 CO) è il canone di locazione che è stato sborsato dalla convenuta alla Hertz di fr. 1'017,45 (doc. 2) per il noleggio dell'automobile. Ne deriva che questa posizione, nell'ambito della liquidazione del contratto, merita di essere presa in conto.

  1. Nel suo appello la convenuta ritiene che il Pretore le ha negato a torto il risarcimento del danno pari al 15% del prezzo di compravendita della Chrysler, ossia fr. 9'112,50, giacché il contratto è stato rescisso dall'acquirente e, di conseguenza, diventava irrilevante sapere se le condizioni poste dall'art. 6.2 delle CGV fossero o meno rispettate. Orbene, per quanto traspare dagli atti, la convenuta con scritto 25 ottobre 2005 ha diffidato l'acquirente a voler adempiere il contratto ritirando il veicolo comperato nel termine di soli 8 giorni, anziché dei 30 previsti (doc. D). A quell'epoca il contratto di compravendita poteva comunque ritenersi risolto validamente per i motivi che sono stati ricordati qui sopra al considerando 6.1. Dagli atti non risulta neppure che l’acquirente fu diffidato a ritirare l’automobile prima dell’11 ottobre 2005 (doc. C). Parimenti, dal comportamento concludente in causa della convenuta, che ha ammesso la risoluzione del contratto, essa non poteva ragionevolmente avanzare delle pretese di risarcimento che discendevano dall'inadempimento del contratto. Il Pretore ha quindi correttamente respinto la richiesta della convenuta.

  2. La convenuta ha da ultimo chiesto che le fosse riconosciuta la commissione di vendita dell'Opel Astra, pari a fr. 1'021,95 (cfr. appello pag. 3 e 4). Orbene, una simile richiesta non può trovare accoglimento nell'ambito di una liquidazione di un rapporto contrattuale discendente dall'art. 109 cpv. 2 CO, perché solo il danno risultante dall'”interesse negativo “ del contratto può essere risarcito, ovvero possono essere indennizzati solo quei pregiudizi che possono ricollocare i contraenti nella stessa situazione patrimoniale prima della conclusione del contratto (Thier, op. cit. N. 4 all'art. 109; Thévenoz, op. cit. N. 14 all'art. 109). La convenuta non avrebbe avuto alcun diritto a questa pretesa se il contratto di compravendita avente per oggetto la Chrysler non fosse stato concluso. Il mancato guadagno esorbita dal novero dei danni che possono essere risarciti ai sensi dell'art. art. 109 cpv. 2 CO (Thier, op. cit., loc. cit. con rif.). Del pari non v'è traccia di un accordo fra le parti, dal quale risulta che fu prevista una provvigione per la convenuta (art. 412 segg. CO) discendente dalla vendita della Opel Astra, né la convenuta lo pretende. Costei apoditticamente sostiene che la sua richiesta deriva da un uso fra commercianti in materia di compravendita di automobili. Per completezza di motivazione va soggiunto che a questa Camera non risulta che la Confederazione abbia autorizzato i Cantoni a legiferare in materia, né tantomeno sono noti questi usi nel Cantone Ticino (art. 5 cpv. 1 e 2 CC). Spettava semmai alla convenuta recare la prova di questi accordi e di questo uso locale, ciò che non è avvenuto.

  3. In conclusione la convenuta, in adempimento della liquidazione dei rapporti contrattuali di compravendita, dovrà rifondere all'attore fr. 13'997,55 (fr. 15'015.- ./. fr. 1'017,45). L'appello dell'attore viene quindi accolto parzialmente entro questi limiti, mentre quello della convenuta, rivelatosi infondato, deve essere respinto. Le spese e le ripetibili del giudizio di prima istanza seguono la reciproca soccombenza. Per il giudizio sull'appello della convenuta, le spese e le tasse vanno completamente poste a suo carico, mentre non vanno riconosciute ripetibili all'attore, che non ha presentato osservazioni al gravame. In ordine all'appello dell'attore, le spese e le ripetibili, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

I. L’appello 13 settembre 2007 di AP 1, __________, è respinto.

II. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 450.-

sono poste a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

III. L’appello 13 settembre 2007 di AO 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22 agosto 2007 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, AP 1, __________ è tenuta a versare a AO 1 l'importo di fr. 13'997,55, oltre interessi al 5% dal 29 agosto

  2. Le spesse di fr. 150.- e la tassa di giustizia di fr. 800.-, sono poste a carico di AO 1 nella misura di 1/10, mentre per 9/10 vengono assunte da AP 1, che rifonderà all'attore fr. 1'200.- per ripetibili ridotte.

IV. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 450.-

già anticipate dall’appellante AO 1 restano a suo carico nella misura di 2/5, e a carico di 3/5 per la parte appellata AP 1. Quest’ultima rifonderà alla parte appellante fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte di appello.

V. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2007.195
Entscheidungsdatum
07.10.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026