DTF 134 I 184, DTF 131 III 12, 2P.31/2007, 4A_512/2007, 4C.75/2004
Incarto n. 12.2007.186
Lugano 29 settembre 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.264 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 2 dicembre 2004 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 630'000.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che la Segretaria assessora con sentenza 6 agosto 2007 ha respinto;
appellante l’attrice con atto di appello 3 settembre 2007, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di prima sede;
mentre il convenuto con osservazioni ("risposta") 29 ottobre 2007 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto che all’ordinanza 11 giugno 2008, con la quale la Presidente ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, pubblicata in DTF 134 I 184), l’appellante non ha risposto, mentre il convenuto ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Durante il corso del mese di giugno 1999 la __________ di __________ (ora __________) ha organizzato un corso polisportivo al __________ di __________ (doc. 1). Dal 7 all’11 giugno 1999 vi ha partecipato la classe __________, di cui faceva parte AP 1. Nell’ambito di tale corso ella ha frequentato il corso di difesa personale quale attività principale la mattina del 7, 8 e 10 giugno (doc. 4). Per il corso di difesa personale sono stati incaricati come istruttori __________ e __________ (doc. 7).
Sempre nel corso del mese di giugno 1999 il dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha diagnosticato a AP 1, in cura da lui dal 15 giugno 1999, una lacerazione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Motivo per cui il 7 luglio 1999 ha eseguito un’artroscopia e miniartrotomia per rimozione del menisco laterale discoide completamente lacerato (doc. B). Lamentando dei dolori, AP 1 si è poi rivolta ad altri medici (dott. __________ __________, FMH medicina generale: doc. A, F, L, M; dott. __________ __________, specialista presso la Clinica ortopedica universitaria __________ di __________ per lesioni al ginocchio: doc. D+E; dott. __________ __________, primario all’ospedale regionale di __________ e __________ di traumatologia, chirurgia del bacino e dell’anca, del piede e della caviglia: doc. G, H, I, N). In particolare, il dott. __________ il 19 gennaio 2001 ha effettuato una revisione operativa (doc. I).
Nel frattempo, AP 1 ha comunicato a __________ (compagnia di responsabilità civile indicata dalla Scuola; doc. 1) di aver subìto un infortunio il 10 giugno 1999 durante il corso di difesa personale citato sopra, a seguito della caduta dell’istruttore, durante un esercizio, sul suo ginocchio (doc. C). Il 2 gennaio 2004 AP 1 ha notificato allo Stato del Canton Ticino una pretesa di risarcimento del danno nell’ambito della responsabilità civile dello Stato (doc. V).
Con petizione 2 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto la condanna dello Stato del Canton Ticino al pagamento di fr. 630'000.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni e torto morale, per aver subìto il 10 giugno 1999 una lacerazione al menisco discoidale laterale a causa di un intervento maldestro dell’istruttore del corso di difesa personale, che durante una dimostrazione le è caduto sopra al ginocchio. Secondo l’attrice, a seguito dell’infortunio testé citato avrebbe dolori continui che le impedirebbero ogni attività sportiva, ma che soprattutto osterebbero a un valido inserimento nella vita del lavoro, dato che era intenzionata a esercitare la professione di soccorritrice professionale, così come le vistose cicatrici comporterebbero un notevole danno estetico. Di conseguenza, essa ha quantificato la sua domanda di risarcimento ipotizzando una perdita di guadagno di fr. 500'000.- a seguito della scelta di una professione meno redditizia, un danno di fr. 50'000.- per i costi di trasferta per raggiungere i luoghi di cura, per le spese mediche non coperte (quali ad esempio di chirurgia estetica), per i medicamenti ecc., un torto morale di fr. 50'000.- e fr. 30'000.- di spese legali.
Con risposta 25 febbraio 2005 il convenuto si è opposto alla domanda, negando l’esistenza di un infortunio il 10 giugno 1999 e ritenendo in ogni caso non comprovata né la preclusione dell’attività di soccorritrice professionale, né che un’altra professione comporterebbe un guadagno inferiore. Secondo il convenuto, nemmeno sarebbero comprovati gli asseriti costi aggiuntivi e che il danno estetico rivendicato dall’attrice abbia conseguenze economiche. Esso ha altresì rilevato la perenzione della pretesa attorea, il difetto di qualsivoglia colpa dell’istruttore e del presupposto dell’illiceità, poiché l’attrice, partecipando al corso, avrebbe acconsentito ai rischi interenti tale attività sportiva. Il convenuto ha infine contestato l’esistenza di un nesso di causalità, ritenuto che i dolori invocati dall’attrice sono da attribuire non più alla lesione originaria, bensì a un’artropatia degenerativa. Con l’ulteriore scambio di allegati scritti le parti hanno ribadito il loro rispettivo punto di vista, così come, esperita l’istruttoria, nei memoriali conclusivi scritti.
Statuendo con sentenza 6 agosto 2007, la Segretaria assessora ha respinto la petizione. Ella ha rilevato che dalle testimonianze non si poteva dedurre l’esistenza di un atto illecito da parte dell’istruttore __________. D’altra parte, anche se vi fosse stato un tale agire, ella ha pure negato l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra il comportamento dell’istruttore e l’eventuale danno sopraggiunto al ginocchio. Ella ha invero ritenuto che la perizia giudiziaria non ha dimostrato che la lacerazione era stata causata dall’agire dell’istruttore __________, bensì è emerso che l’attrice è affetta da una rara patologia al ginocchio di menisco discoide e che tale deformazione congenita ha avuto un ruolo determinante sulla lesione.
Con atto di appello 3 settembre 2007 l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, mentre con le proprie osservazioni ("risposta") 29 ottobre 2007 il convenuto postula la reiezione del gravame. Mediante ordinanza 10 giugno 2008 la Presidente di questa Camera ha impartito alle parti un termine fino al 30 giugno 2008 per inviare le proprie osservazioni sul possibile annullamento della sentenza alla luce della sentenza emanata dal Tribunale federale il 13 maggio 2008 (4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184), con l’avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia a prevalersi del vizio di forma. L’appellante non ha risposto, mentre il convenuto ha rinunciato a prevalersi del vizio segnalato. Nulla osta quindi alla trattazione del presente gravame.
Secondo l’art. 4 cpv. 2 LResp (RL 2.6.1.1) nei casi in cui una persona cui sia direttamente affidato un compito di diritto pubblico cagiona illecitamente a terzi un danno, l’ente pubblico risponde dello stesso entro i limiti in cui l’ agente pubblico sarebbe responsabile verso il danneggiato secondo il diritto a lui applicabile. Tale responsabilità presuppone, tra le altre cose, l’esistenza di un atto illecito e un nesso di causalità adeguata tra l’azione, ovvero il comportamento dell’agente, e il danno (II CCA, sentenza inc. 12.2005.207 del 21 dicembre 2006, consid. 6, pubb. in: RtiD I-2008 1c 977). In particolare per quanto concerne il nesso causale, va detto che vi è causalità naturale quando un comportamento è la condizione sine qua non di un risultato. Esso non deve necessariamente essere l’unica causa del danno; è sufficiente cioè che contribuisca a produrlo, se del caso insieme ad altre cause, ma in modo tale da non poter essere tralasciato senza che venga a mancare il risultato. Il rapporto causale è altresì adeguato quando questo comportamento, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello che si è verificato, di modo che tale risultato ne appaia in modo generale favorito. In altre parole, occorre chiedersi se era probabile che il fatto considerato provocasse il risultato che si è prodotto (sentenza del Tribunale federale inc. 2P.31/2007 del 16 giugno 2007, consid. 4.4.1). Secondo l’art. 12 LResp. il risarcimento può essere escluso o ridotto se il danneggiato ha consentito all’evento dannoso oppure se circostanze imputabili a lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il danno.
L’appellante critica la Segretaria assessora laddove questa afferma che "nel corso del mese di giugno 1999, l’attrice si è procurata una lesione al ginocchio sinistro" (sentenza impugnata, lett. C), senza chinarsi sulla questione di sapere se la lacerazione in questione sia stata effettivamente causata dall’istruttore __________ o meno (appello, pag. 2 seg.). La censura non può essere condivisa. Va detto, anzitutto, che la Segretaria assessora si è chinata proprio sulla questione, ritenendo tuttavia che dalle audizioni testimoniali non si può dedurre l’esistenza di un atto illecito dell’istruttore (consid. 4). Evidentemente, la formulazione utilizzata non dev’essere quindi interpretata nel senso che l’attrice si è procurata da sé sola la lesione. Anzi, la Segretaria assessora ha dichiarato quanto riportato sopra per illustrare i fatti, non indicando a quel punto la causa della lesione proprio perché controversa.
Secondo l’appellante la circostanza che la lesione al ginocchio è da imputare alla caduta dell’istruttore sopra di lei emerge chiaramente dalle testimonianze. Al riguardo, ella rinvia al proprio allegato conclusionale (appello, pag. 3 in mezzo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto l’appello è dunque irricevibile.
L’attrice prosegue lamentosi della valutazione della Segretaria assessora laddove quest’ultima afferma che "nel caso in esame gli atti istruttori, e in particolare le deposizioni delle persone che hanno assistito all’evento litigioso, non hanno consentito di chiarire che cosa sia accaduto di preciso la mattina del 10 giugno 1999" (sentenza impugnata, consid. 4). Secondo l’appellante, ella avrebbe dovuto anzitutto valutare il carteggio fra il convenuto e la __________ (appello, pag. 3 in fondo). Al riguardo, l’attrice si limita a rinviare alle motivazioni esposte dinanzi alla Segretaria assessora. Ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità dell’appello su questo punto. Se non che, la Segretaria assessora non ha speso nemmeno una parola sulla portata probatoria dei documenti menzionati, sicché non vi sarebbe motivazione con la quale l’appellante potrebbe confrontarsi. A ogni buon conto, dal carteggio in questione non emerge un riconoscimento dell’accaduto da parte del convenuto. In particolare, nella missiva 31 gennaio 2000 del direttore della Scuola __________ __________ alla , esso si limita a dichiarare di star "raccogliendo la documentazione necessaria per chiarire il caso in questione" (doc. Q). Nella lettera 28 febbraio 2000 la Sezione delle risorse umane ha informato la __________ che avrebbe proceduto a "notificare l’infortunio, occorso in data 10 ottobre 1999 all’allieva AP 1, alla __________ ". Essa ha tuttavia specificato che "per quanto riguarda eventuali pretese di risarcimento vi informiamo che il caso, impregiudicata la nostra responsabilità, è stato notificato al nostro assicuratore RC ()" (doc. R). La notifica testé citata non sta quindi ancora a significare che la circostanza è effettivamente occorsa in tale data. La __________ ha poi scritto il 2 novembre 2001 alla __________, suggerendo di sottoporre l’interessata a visita peritale (doc. S). Il 18 gennaio 2002 la __________ ha risposto di non opporsi a una tale visita (doc. T). Ciò non comporta tuttavia ancora che il convenuto avesse ammesso la circostanza invocata dall’attrice, bensì unicamente che la __________ stava indagando sulla questione. Infine, il 10 settembre 2003 la __________ ha scritto alla __________ che il 10 giugno 1999 durante un corso sportivo al __________ AP 1 ha subìto una distorsione al ginocchio sinistro (doc. U, punto 1), ma ha anche, in particolare, negato che ciò sia imputabile a negligenza o intenzionalità dell’istruttore (loc. cit., punto 17). Di conseguenza, non è dato di capire da tale missiva lo svolgimento dei fatti, ovvero se l’istruttore è effettivamente caduto rovinosamente sull’attrice. Per tacere del fatto che quanto asserito dalla __________, nemmeno parte in causa nel presente procedimento, non può essere opponibile al convenuto, dato che essa non ha agito come rappresentante di quest’ultimo.
Secondo l’appellante, poi, la Segretaria assessora ha arbitrariamente citato i testi __________ __________ e __________ __________, che non hanno assistito all’episodio, e addirittura l’istruttore __________ __________, senza tener minimamente conto di quanto dichiarato dalle allieve __________ __________ e __________ __________, entrambe chiare nella loro esposizione dei fatti e presenti al corso di difesa personale il 10 giugno 1999 (appello, pag. 4 in alto).
12.1 Effettivamente, per quanto concerne lo svolgimento dei fatti la mattina del 10 giugno 1999, i testi __________ e __________ non possono essere di ausilio ai fini del giudizio. Invero, la giurisprudenza ha già spiegato che i testi sono sentiti per appurare i fatti da loro percepiti personalmente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 237) e non per esprimere una valutazione su quesiti in cui dovesse valere il loro parere per cognizioni loro particolari (loc. cit., n. 2 ad art. 237) o semplicemente basate su loro apprezzamenti soggettivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 3 ad art. 237). Il teste __________, docente della Scuola, ha riferito di non ricordare "incidenti che hanno coinvolto allievi; sulla base della documentazione che ho consultato non risulta che allievi siano stati portati al pronto soccorso, e non risulta neppure che sia stato annunciato qualcosa di grave. Preciso che nel rapporto ad esempio però non vi era annotato se un allievo si fa medicare dalla scuola. Ribadisco che se non lo scriviamo sul rapporto non vi sono state cose gravi (…). Questo rapporto veniva allestito unicamente quando era necessario, quando vi era qualcosa da annotare. Le informazioni le prendevamo o per conoscenza diretta o tramite i monitori e docenti o direttamente dagli allievi. Poteva succedere che se il monitore non annunciava il caso e l’allievo si medicava da solo, questo non figurava nel mio rapporto" (verbale 31 agosto 2005, pag. 7). Il teste non ha quindi affermato di essere stato presente al corso di difesa personale, di modo che non ha potuto percepire personalmente quanto accaduto in tale frangente. D’altra parte, la sua affermazione secondo la quale se non vi è alcunché al riguardo nei rapporti allora non è accaduto nulla di grave, si fonda su una sua valutazione soggettiva, che non assurge a rango di prova. Per tacere del fatto che l’assenza di una segnalazione non significa ancora che non vi sia stato l’infortunio rivendicato dall’attrice. Il teste __________, docente e vicedirettore dell’Istituto scolastico, ha ricordato di aver "scritto alla Direzione dicendo che non era stato segnalato nessun infortunio grave da parte di nessun allievo. Non era stato segnalato alcun incidente che richiedesse un intervento sanitario importante né dagli allievi né dai monitori né dai docenti (…). Generalmente gli allievi tendono a segnalare gli infortuni. Se il caso è grave o dubbio, lo portiamo all’ospedale, se non siamo in grado di valutare. Questa era e resta la linea anche per i docenti di educazione fisica" (loc. cit., pag. 8). Neanche lui ha avuto percezione diretta del sinistro, tanto che si è limitato a riferire che non aveva ricevuto alcuna segnalazione in proposito. Per i motivi già esposti per il teste __________, anche la sua testimonianza non è quindi di ausilio per comprendere il reale svolgimento dei fatti la mattina del 10 giugno 1999. Visto che le due deposizioni citate non sono utili ai fini del giudizio, può rimanere indecisa la questione della loro attendibilità.
12.2 La Segretaria assessora ha inoltre fondato il suo giudizio sulla testimonianza dell’istruttore __________. Questi ha ricordato che "non vi sono stati incidenti durante i corsi" e ha confermato il contenuto di una sua lettera (doc. 6) nella quale precisava "di non essere caduto e di non aver pertanto provocato la caduta di AP 1" (audizione 31 agosto 2005, pag. 6). La teste __________, allieva presente al corso in questione, ha invece ricordato che "l’attrice è caduta e l’istruttore è caduto sopra di lei. Ricordo di aver sentito un 'crack' del ginocchio dell’attrice" (verbale 31 agosto 2005, pag. 3 in basso e 4 in alto). Secondo giurisprudenza, qualora il teste ha tutto l’interesse a sgravare la propria posizione per far cedere o comunque ridimensionare eventuali accuse a suo carico, si può ritenere, secondo le circostanze, inaffidabile la sua testimonianza (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2007.46 del 2 maggio 2008, consid. 6.3 i. f.). Ciò tanto più, nella fattispecie, alla luce della discordanza della sua testimonianza con quella dell’allieva __________. Che vi sia stato un incidente in occasione del corso è stato peraltro confermato anche dalla teste __________, secondo la quale: "durante l’esecuzione ricordo che l’attrice è caduta picchiando il ginocchio". La stessa ha anche precisato che "non ricordo se sia caduto anche l’istruttore" (loc. cit., pag. 5), di modo che non ha escluso la caduta di __________, sconfessando la testimonianza dell’allieva __________, bensì ha specificato unicamente di non ricordare il fatto. Alla luce di quanto esposto non può quindi essere seguita la tesi del convenuto secondo la quale in presenza di testimonianze discordanti il giudice deve decidere a sfavore della parte cui compete l’onere della prova (osservazioni, pag. 22).
12.3 L’appellante critica altresì l’accento posto dalla Segretaria assessore sul fatto che le testi __________ e __________ non ricordano se l’attrice abbia poi ripreso l’attività durante lo stesso corso e il giorno successivo (appello, pag. 4 in alto). A ragione. Invero, la teste __________ ha dichiarato "non ricordo se in seguito l’attrice abbia partecipato alle attività" (audizione 31 agosto 2005, pag. 4) e __________ ha affermato "non ricordo se il venerdì mattina l’attrice abbia partecipato al corso" (loc. cit., pag. 5). Esse non hanno quindi escluso che l’appellante non avesse partecipato ai corsi in questione in ragione della lesione al ginocchio, ma hanno spiegato solo di non ricordare. D’altra parte, la Segretaria assessora omette di considerare quella parte della testimonianza di __________ ove ha dichiarato che l’attrice "non ha continuato la lezione, rimanendo in disparte" (loc. cit. pag. 5). Nemmeno può essere seguita la tesi del convenuto secondo la quale le testimonianze in questione non sarebbero credibili poiché le testi ben ricordano lo svolgimento dell’infortunio ma non rammentano nient’altro, in particolare non ricordano nulla del comportamento dell’istruttore a seguito del presunto incidente (osservazioni, pag. 10 seg.). La teste __________ ha affermato di non ricordare "se il maestro le [all’attrice] abbia chiesto se aveva male o meno" (loc. cit., pag. 4 in alto). L’allieva __________ ha dichiarato di non ricordare "se a seguito della caduta l’attrice abbia parlato con il maestro" (loc. cit., pag. 5). Se non che, ciò che è determinante è lo svolgimento dell’incidente, non la reazione dell’istruttore allo stesso o se l’attrice abbia comunicato seduta stante il proprio dolore. D’altra parte, a distanza di più di sei anni dall’accaduto è credibile che le testi si ricordino dell’incidente e non, invece, di un fatto, come appena detto, di rilevanza minore, ovvero se l’istruttore abbia parlato o meno con l’attrice dopo la caduta.
12.4 In definitiva, al contrario di quanto accertato dalla Segretaria assessora, dall’istruttoria è emerso che in occasione del corso di difesa personale tenutosi il 10 giugno 1999 l’attrice è caduta e l’istruttore __________ è rovinato sopra il suo ginocchio, tanto che si è sentito un "crack" al ginocchio dell’attrice e questa ha dovuto sospendere la lezione. Ciò non sta ancora a significare, tuttavia, che tale circostanza sia la causa del danno invocato dall’appellante, come si vedrà nel seguito.
13.1 Come spiegato (sopra, consid. 8), la responsabilità dell’ente pubblico presuppone, tra le altre cose, l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dell’agente e il danno. Secondo la Segretaria assessora ciò difetta nella fattispecie per i seguenti motivi. Dalla perizia è emerso che l’attrice è affetta da una rara patologia di menisco laterale discoide, manifestatesi in seguito anche nel ginocchio destro, che ha reso il ginocchio sinistro più soggetto a lesioni. Ella ha inoltre spiegato che seppure il perito non abbia dubbi che la lesione sia stata cagionata da un trauma distorsivo, lo stesso non esclude una lacerazione causata da un’affezione precedente e/o a una predisposizione costituzionale, che rende il menisco più fragile e quindi più facilmente lesionabile. Di conseguenza, la Segretaria assessora è giunta alla conclusione che la patologia di menisco discoide ha avuto un ruolo determinante nella lesione del ginocchio, tale da interrompere il nesso causale adeguato tra il comportamento dell’agente e il danno (sentenza impugnata, pag. 4 in basso e 5 in alto).
13.2 Come detto (sopra, consid. 8), secondo l’art. 12 LResp. il risarcimento può essere escluso o ridotto se il danneggiato ha acconsentito all’ evento dannoso oppure se circostanze imputabili a lui, a terzi o a fattori esterni hanno cagionato o aggravato il danno. La predisposizione costituzionale della vittima consiste in uno stato patologico preesistente che aggrava casualmente il danno (Brehm, Berner Kommentar, 3a ed., n. 54 ad art. 44 CO; Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, n. 1196; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 5a ed., Zurigo 1995, § 3 n. 95). Essa va presa in considerazione quale causa concomitante fortuita nel quadro della determinazione del danno oppure in quello della fissazione del risarcimento. La predisposizione costituzionale che si sarebbe con certezza o comunque molto verosimilmente manifestata anche in assenza dell’evento dannoso è da considerare nell’ambito del calcolo del danno giusta l’art. 42 CO, per il quale il danno può essere imputato al responsabile solo nella misura in cui è effettivamente riconducibile all’evento dannoso. La parte del danno legata allo stato preesistente potrà essere considerata, ad esempio, ammettendo una durata di vita o un’attività lavorativa ridotta, come pure in diminuzione del grado della capacità di guadagno determinante per il calcolo del risarcimento. Qualora invece le conseguenze della predisposizione costituzionale verosimilmente non si fossero prodotte senza l’evento dannoso, l’autore ne sarebbe di principio responsabile interamente anche se quel particolare stato patologico avesse favorito l’insorgere del danno o lo avesse aggravato: in tal caso è tuttavia possibile secondo le circostanze tener conto della predisposizione quale motivo di riduzione del risarcimento (art. 44 CO; Brehm, op. cit., n. 55 segg. ad art. 44 CO; Werro, op. cit., n. 1196 segg.; Oftinger/Stark, op. cit., § 3 n. 98 segg; DTF 131 III 12 consid. 4; II CCA 24 marzo 2006 inc. n. 12.2004.189, 10 aprile 2006 inc. n. 12.2005.8). A riduzione dell’ammontare del danno possono concorrere anche altre circostanze, come ad esempio la sproporzione manifesta fra la causa che ha fatto insorgere il danno e l’importanza del pregiudizio (sentenza del Tribunale federale del 16 novembre 2004 4C.75/2004 consid. 4.2).
13.3 Alla domanda se gli interventi chirurgici che ha subìto l’attrice, in particolare l’asportazione totale del menisco laterale, possono avere altra causa oltre che l’intervento di un agente esterno (domanda n. 1) il perito dott. med. __________ __________, specialista in chirurgia FMH e medicina sportiva SSMS, dopo aver premesso che si tratta di un’"asportazione parziale ampia" e non totale, ha spiegato che "si tratta effettivamente di una lesione traumatica di un menisco discoide laterale, tuttavia (…) il menisco discoide è più facilmente lesionabile. Non c’è però dubbio che questa lesione è stata cagionata da un agente esterno". Alla domanda se la lacerazione al menisco discoide laterale del ginocchio sinistro subìta dall’attrice sia stata causata da un’affezione precedente e/o da una predisposizione costituzionale della stessa, il perito ha risposto che "sappiamo che i menischi discoidi sono più soggetti a lesione durante l’attività fisica o lavorativa. Non posso escludere dunque una lacerazione causata da un’affezione precedente e/o da una predisposizione costituzionale della stessa. Va però sottolineato il fatto che la paziente ha subìto un trauma distorsivo a questo ginocchio per cui c’è anche stato un fattore esterno straordinario e in questo caso la causa traumatica è data" (referto peritale del 30 gennaio 2007, fascicolo giallo, risposta n. 2.1.1). Secondo il perito, inoltre "è molto probabile" che l’affezione precedente e/o predisposizione costituzionale dell’attrice abbia contribuito a provocare la lacerazione. Egli ha valutato tale probabilità nell’80% (risposta n. 2.1.3), basandosi su una valutazione empirica (controquesito n. 2.2.2). Al quesito di sapere "perché per cagionare la lesione (…) sarebbe stato necessario anche il verificarsi di un fattore esterno straordinario" (controquesito n. 2.2.1), il perito ha risposto che "la massa meniscale del menisco discoide è molto più ampia e va sottolineata come già detto la più alta fragilità ai movimenti distorsivi per cui in quella giovane età un fattore esterno sicuramente ha giocato un ruolo anche se pur minimo". Cosa ribadita anche alla risposta al controquesito n. 2.2.2 ("basta un minimo fattore esterno per lesionare un menisco discoide").
13.4 Al contrario di quanto accertato dalla Segretaria assessora, risulta sì che vi fosse una predisposizione costituzionale dell’attrice che ha favorito l’insorgere della lesione al menisco, ma è altrettanto chiaro che senza il trauma distorsivo occorsale durante la lezione di difesa personale del 10 gennaio 1999 la lesione non si sarebbe manifestata. Nulla muta ai riscontri peritali il fatto che, come rilevato dalla Segretaria assessora, l’attrice ha subìto nel frattempo anche un trauma al ginocchio destro, con conseguente lesione del menisco laterale discoide (perizia, pag. 6 in alto). Tale circostanza comprova semmai la sua predisposizione, ma non esclude che senza il trauma distorsivo non vi sarebbe stata la lacerazione. Ai fini del presente giudizio non importa, inoltre, al contrario di quanto reputato dalla Segretaria assessora, che tanti assicuratori considerino una lesione al menisco discoide una malattia e non un infortunio (cfr. risposta n. 2.1.2), dato che tale distinzione è eseguita sulla base della normativa assicurativa e non sui principi di diritto privato. Alla luce di quanto suesposto la predisposizione dell’attrice non avrebbe interrotto il nesso causale adeguato, ma semmai si sarebbe potuto tener conto di tale circostanza quale motivo di riduzione del risarcimento. Se non che, se come detto il trauma distorsivo ha causato un danno, tant’è che il perito ha escluso "con una certa sicurezza" che prima del trauma 10 giugno 1999 l’attrice avesse un danno al menisco (controquesito n. 2.4), egli ha pure precisato, in relazione ai disturbi attuali, che "non posso sapere se si tratta di una nuova lesione (re-lesione di menisco operato) o se l’attuale lesione è ancora frutto dell’intervento subìto nel 1999" (risposta n. 2.2.3). In altre parole, non vi è prova che i disturbi attuali siano riconducibili al trauma subìto il 10 giugno 1999. Circostanza ribadita anche alla risposta al controquesito peritale n. 2.4: "se la domanda è intesa a capire se l’attuale residua lesione costituisca una nuova lesione del menisco discoide laterale residuo, anche qui non posso rispondere con certezza; è sicuramente probabile in quanto il lavoro attuale della paziente richiede tanti movimenti in genuflessione, probabilmente anche in rotazione e un menisco discoide residuo può effettivamente essere talmente fragile da re-lesionarsi. Ne è la prova la lesione avvenuta con minimo sforzo al ginocchio destro". Non vi è quindi nesso causale adeguato tra il trauma 10 giugno 1999 e il danno rivendicato dall’attrice. L’appellante rinvia al proprio allegato conclusionale per quel che concerne la quantificazione del danno (appello, pag. 5 in mezzo), di modo che al riguardo l’appello è irricevibile.
Ad ogni modo l’attrice nemmeno ha provato in prima sede il danno di cui chiede il risarcimento in questa sede. È ben vero che l’indennità per torto morale è determinata dal giudice in proporzione alla gravità della lesione subita (DTF 125 II 269 e 118 II 408; decisione TF 4.C.123/1996 del 21.10.1997). Ciò non toglie che nella fattispecie l’attrice non ha addotto né provato l’intensità della sofferenza patita. Inoltre, tutto si ignora dell’ipotizzata perdita di guadagno, cifrata in fr. 500'000.- dall’attrice, che afferma di non poter più esercitare la professione di soccorritrice professionista. Se non che, dal fascicolo processuale emerge che l’attrice esercita proprio tale professione e che nemmeno ne sarà impedita in futuro. Il perito ha invero precisato che "una volta sanata l’attuale re-lesione la paziente dovrebbe tornare a vivere e lavorare senza gli attuali disturbi e/o limitazioni del ginocchio sinistro" (risposta n. 2.2.6). In particolare, egli ha spiegato che "una volta sanata questa lesione residua o re-lesione del menisco operato a sinistra la paziente dovrebbe poter svolgere la sua attività professionale senza problemi" (risposta n. 6) e "intraprendere un’attività fisica normale" (risposta n. 5). Per quanto concerne inoltre le spese di fr. 50'000.- di trasferta per raggiungere i luoghi di cura, delle spese mediche non coperte, i medicamenti ecc., l’attrice ha rinviato al conteggio 15 aprile 2002 della cassa malati __________ (replica, pag. 8; doc. AE). Non si comprende tuttavia come tale conteggio possa quantificare i costi rivendicati dall’attrice, dato che si tratta delle spese coperte dalla cassa malati in questione. Tale circostanza è stata d’altra parte invocata dal convenuto (duplica, pag. 14) e nelle proprie conclusioni l’attrice nemmeno più fa riferimento a tale documento. Anzi, se nelle richieste di giudizio essa chiede il pagamento di complessivi fr. 630'000.-, nelle argomentazioni contenute nel memoriale conclusivo non vi è più traccia della richiesta in questione. L’attrice ha inoltre computato nel danno le presumibili spese legali per fr. 30'000.-. Non è tuttavia dato di capire in che cosa consista tale posta, se non per l’indicazione che essa contempla anche l’acconto delle spese giudiziarie versato dall’attrice alla Pretura e non riguarda le spese processuali (replica, pag. 8 in basso). Si potrebbe ipotizzare che con ciò l’attrice chieda il pagamento delle spese preprocessuali. Al riguardo, questa Camera ha spiegato che le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili possono costituire una posizione di danno risarcibile, nella misura in cui sia provata la necessità dell’intervento del legale sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.47 del 14 febbraio 2008, consid. 8). L’onere della prova circa la congruità della stessa incombeva all’attrice (loc. cit., consid. 10), mentre essa, sebbene il convenuto avesse contestato tale posta (risposta, pag. 11), non ha nemmeno speso una parola al riguardo. Sull’anticipo degli oneri processuali, va poi detto che essi non possono essere contemplati quale posta di danno, bensì sono caricati all’una o all’altra parte in ragione dell’esito del procedimento (art. 148 CPC).
L’appello deve dunque essere respinto e la sentenza impugnata, seppur per altri motivi, confermata. Dato l’esito del giudizio, ovvero la reiezione del gravame, non occorre soffermarsi sulle altre argomentazioni sollevate dal convenuto nelle proprie osservazioni, in particolare con la questione della perenzione dell’azione in responsabilità (memoriale, pag. 17 segg.).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede, calcolate su un valore litigioso di fr. 630'000.-, seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
L’appello 3 settembre 2007 di AP 1 è respinto.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2'500.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 2'550.-
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere allo Stato del Canton Ticino fr. 5'000.- per ripetibili.
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).