Incarto n. 12.2007.177
Lugano 27 ottobre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fiscalini, presidente,
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1995.49 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 23 febbraio 1987 da
AP 1 (Bahamas) già rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna della parte convenuta al pagamento di US$ 1'000'000.-, e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decreto 27 aprile 2007;
appellante l’attrice con atto di appello 29 agosto 2007 con cui ha chiesto in via cautelare e cautelare inaudita parte di sospendere gli effetti della decisione del Pretore, in via preliminare ancorché subordinata di accogliere la domanda di restituzione del termine per appellare e pertanto di riconoscere come tempestivo l’appello, nel merito di accogliere l’appello e di conseguenza di accertare la nullità, subordinatamente di annullare la decisione del Pretore e quindi di riattivare la causa di cui all’inc. OA.1995.49;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con decreto 27 aprile 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha stralciato dai ruoli il procedimento formante l’inc. OA.1995.49, ossia la causa promossa con petizione 23 febbraio 1987 da AP 1, __________, contro la AO 1, essendo venuto meno l’interesse della parte che l’aveva proposta;
che con appello 29 agosto 2007 AP 1 in liquidazione, __________ (in seguito __________), oltre a chiedere in via cautelare e cautelare inaudita parte la sospensione degli effetti del pronunciato pretorile, quindi in via preliminare l’accoglimento della domanda di restituzione del termine per appellare con conseguente riconoscimento della tempestività del gravame, ha postulato la riforma del primo giudizio nel senso di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo e con ciò la riattivazione della causa di cui all’inc. OA.1995.49;
che con osservazioni 6 ottobre 2008 gli eredi del AO 1, agenti in modo congiunto e solidale, hanno chiesto di condannare l’appellante al versamento di una cauzione processuale, di accertare l’incapacità processuale del suo liquidatore a rappresentarla, di respingere sia la domanda cautelare che la domanda di restituzione in intero e di dichiarare pertanto l’appello tardivo, in ogni caso di respingerlo con conseguente conferma della decisione impugnata;
che con osservazioni 14 ottobre 2008 l’appellante ha chiesto di dichiarare irricevibile, subordinatamente di respingere la domanda di cauzione, in via subordinata di fissarla a un importo non superiore a fr. 2'000.-; con il medesimo allegato ha chiesto di fare ordine alla parte appellata di documentare la capacità di parte dei suoi membri, il loro domicilio e la legittimazione del procuratore incaricato;
che a quest’ultima domanda si è opposta la parte appellata con osservazioni 24 ottobre 2008;
che con decreto 4 novembre 2008 l’istanza dell’appellante volta ad accertare la capacità di parte di ogni singolo membro della suddetta comunione ereditaria e la legittimazione del patrocinatore a rappresentarli è stata respinta;
che con decreto 7 novembre 2008, in parziale accoglimento della relativa domanda, è stato fatto obbligo a AP 1 di versare entro il 6 dicembre 2008 una cauzione processuale di fr. 25'000.-;
che con lettera 4 dicembre 2008 il rappresentante di AP 1 ha chiesto, con l’accordo della controparte, la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 107 vCPC-TI, come pure del termine per il versamento della garanzia, per un periodo di 3 mesi, tenuto conto che le parti erano in vista di trovare una soluzione bonale della vertenza;
che con ordinanza 5 dicembre 2008 la procedura di appello, compreso il termine per la prestazione della cauzione, è stata sospesa fino al 31 marzo 2009;
che in data 27 marzo 2009, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la prima proroga della sospensione di ulteriori 2 mesi, fino al 31 maggio 2009;
che in data 28 maggio 2009, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la seconda proroga della sospensione di ulteriori 2 mesi, fino al 31 luglio 2009;
che in data 13 luglio 2009, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la terza proroga della sospensione di ulteriori 2 mesi, fino al 30 settembre 2009;
che in data 29 settembre 2009, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la quarta proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2009;
che in data 29 dicembre 2009, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la quinta proroga della sospensione fino al 28 febbraio 2010;
che in data 26 febbraio 2010, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la sesta proroga della sospensione fino al 30 giugno 2010;
che in data 1° luglio 2010, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la settima proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2010;
che in data 15 dicembre 2010, su richiesta dell’appellante, è stata concessa l’ottava proroga della sospensione fino al 30 giugno 2011;
che in data 4 luglio 2011, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la nona proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2011;
che in data 21 dicembre 2011, su richiesta dell’appellante, è stata concessa la decima proroga della sospensione fino al 30 giugno 2012;
che in data 28 giugno 2012, su richiesta dell’appellante, è stata concessa l’undicesima proroga della sospensione fino al 30 settembre 2012;
che in data 1° ottobre 2012, su richiesta dell’appellante, la quale sosteneva “come le Parti siano vicinissime ad un accordo”, è stata concessa la dodicesima proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2012;
che in data 17 dicembre 2012, su richiesta dell’appellante, la quale precisava questa volta “come le Parti siano vicine ad un accordo”, è stata concessa la tredicesima proroga della sospensione fino al 30 giugno 2013;
che in data 19 giugno 2013, su richiesta dell’appellante con la motivazione di cui sopra, è stata concessa la quattordicesima proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2013;
che in data 18 dicembre 2013, su richiesta dell’appellante che sosteneva “come le parti stiano sempre negoziando un accordo”, è stata concessa la quindicesima proroga della sospensione fino al 30 giugno 2014;
che in data 27 giugno 2014, su richiesta dell’appellante con la motivazione di cui sopra, è stata concessa la sedicesima proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2014;
che in data 22 dicembre 2014, su richiesta dell’appellante con la motivazione di cui sopra, è stata concessa la diciassettesima proroga della sospensione fino al 30 giugno 2015, con l’avvertenza che non sarebbero state concesse ulteriori sospensioni della procedura;
che, con scritto 12 giugno 2015, riportante la firma di entrambi i patrocinatori delle parti, premesso che l’accordo era stato negoziato e trovato ma doveva essere ratificato da tutti gli eredi membri della AO 1 e che visto il loro numero elevato non era stato ancora possibile raggiungerli tutti, nonostante gli sforzi profusi, veniva richiesta un’ulteriore proroga, concessa per la diciottesima volta con ordinanza 18 giugno 2015 fino al 30 giugno 2016;
che con la medesima ordinanza al legale della parte appellata era chiesto di indicare il nome degli eredi entro il 30 giugno 2016;
che con scritto 21 giugno 2016 la parte appellante formulava un’ulteriore richiesta di proroga della sospensione ritenuto che il numero enorme di eredi della AO 1 e il loro luogo di residenza rendevano estremamente difficoltoso il processo di ratifica dell’accordo negoziato e approvato dai rappresentanti delle parti stesse;
che con ordinanza 4 luglio 2016 veniva concessa la diciannovesima proroga fino al 30 giugno 2017;
che con scritto 1° giugno 2017, identico a quello del 21 giugno 2016, veniva richiesta una nuova proroga della sospensione;
che con ordinanza 7 giugno 2017 veniva concessa la ventesima proroga fino al 30 giugno 2018;
che con scritto 27 giugno 2018, identico ai precedenti del 21 giugno 2016 e del 1° giugno 2017, veniva richiesta una nuova proroga della sospensione;
che con ordinanza 28 giugno 2018 veniva concessa la ventunesima proroga fino al 30 giugno 2019;
che con scritto 28 giugno 2019, identico ai precedenti del 21 giugno 2016, del 1° giugno 2017 e del 27 giugno 2018, veniva richiesta una nuova proroga della sospensione;
che con ordinanza 2 luglio 2019 è stata concessa la ventiduesima proroga fino al 30 giugno 2020;
che con scritto 9 giugno 2020, identico ai precedenti del 21 giugno 2016, del 1° giugno 2017, del 27 giugno 2018 e del 28 giugno 2019, veniva richiesta una nuova proroga della sospensione;
che con lettera 10 giugno 2020 il presidente della Camera invitava il patrocinatore dell’appellante a comunicare quali concrete possibilità c’erano, nel corso del 2020, di recuperare il consenso di tutte le parti per la ratifica dell’accordo negoziato;
che dopo due solleciti (12 ottobre e 23 novembre 2020) l’avv. RA 1 comunicava in data 2 dicembre 2020 che le trattative erano ancora in corso e che il loro perfezionamento era condizionato dall’enorme numero dei componenti della AO 1, precisava quindi che “Entro il 31 gennaio 2021 dovrebbe però essere reperita una soluzione per la sottoscrizione di una convenzione”, auspicava così una proroga fino alla citata data, fermo restando che “In caso di mancata conferma della sottoscrizione della convenzione da parte di chi scrive, la procedura potrà essere stralciata dai ruoli”;
che, preso atto di quanto precede, con ordinanza 4 dicembre 2020 è stata concessa la ventitreesima proroga della sospensione della procedura fino al 31 gennaio 2021;
che con scritto 29 gennaio 2021 l’avv. RA 1 ha chiesto una proroga della procedura fino al 30 giugno 2021 facendo riferimento alle difficoltà di comunicare con i 56 membri della AO 1, alla pandemia che aveva impedito di viaggiare ai colleghi ginevrini e ai rappresentanti della AO 1, quindi rinviando a una procedura in corso nel Canton Ginevra tra le stesse parti;
che con scritto 9 febbraio 2021 l’avv. RA 1 propugnava a sua volta la concessione della proroga segnalando in particolare di essere finalmente riuscito a ottenere che la Comunione ereditaria gli comunicasse il nome di un solo e unico legale che rappresentasse l’insieme degli eredi e di essere in contatto con lo stesso, e in conclusione esprimeva, a nome di entrambe le parti
“ …. Il nostro impegno formale a non richiedere più alcuna proroga, qualora non si giungesse ad un accordo entro il 30 giugno 2021.”;
che sulla base di quanto precede e in particolare del formale impegno di cui si è detto, il presidente della Camera concedeva in data 18 febbraio 2021 la ventiquattresima proroga della sospensione della procedura fino al 30 giugno 2021 con la precisazione che non sarebbero state concesse ulteriori proroghe;
che con scritto 30 giugno 2021 l’avv. RA 1 ha ancora chiesto una proroga di sei mesi, sempre con riferimento al numero di eredi di cui è composta la comunione ereditaria di controparte fermo restando che le trattative erano “sempre in corso e soprattutto finalmente ripartite”;
che con lettera 26 luglio 2021 il presidente della Camera ha fissato all’avv. RA 1 il termine del 31 agosto 2021 per produrre un estratto aggiornato del registro ufficiale delle società delle Bahamas riferito alla società AP 1;
che con lettera 31 agosto 2021 l’avv. RA 1 ha chiesto una proroga del termine per produrre quanto richiesto;
che con scritto 2 settembre 2021 il presidente della Camera ha comunicato all’avv. RA 1 che, in assenza di migliori informazioni riguardo ai passi intrapresi, la proroga richiesta non poteva essere concessa, aggiungendo in paritempo che da una semplice ricerca sul sito opencorporates.com risultava che la società AP 1 era stata radiata;
che con scritto 13 ottobre 2021 l’avv. RA 1 comunicava a questa Camera di non più rappresentare AP 1;
che la situazione ingeneratasi, e qui sopra riassunta, non è più meritevole di tutela giurisdizionale, nessuno potendo pretendere di tenere in vita una causa iniziata nel 1987, rispettivamente un appello introdotto nel 2007, senza una seria e concreta prospettiva riguardo al suo esito;
che dal profilo procedurale la sospensione è divenuta intollerabile dal punto di vista della celerità (art. 107 CPC-TI; per analogia v. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 33 ad art. 126 CPC);
che in ogni modo già l’assenza di una conferma della sottoscrizione della convenzione da parte dell’avv. RA 1 entro il 31 gennaio 2021 (v. lettera 2 dicembre 2020 del citato legale) impone lo stralcio della procedura dal ruolo;
che al medesimo risultato si giunge a seguito della violazione del formale impegno espresso con scritto 9 febbraio 2021 dall’avv. RA 2, a nome di entrambe le parti, a non richiedere più alcuna proroga qualora non si giungesse a un accordo entro il 30 giugno 2021;
che lo scrivente giudice aveva d’altronde già avvertito le parti con ordinanza del 18 febbraio 2021 che non sarebbero più state concesse proroghe dopo il 30 giugno 2021;
che, se veramente le parti erano vicinissime a un accordo in data 1° ottobre 2012 e se veramente gli eredi all’inizio del 2021 erano 56 (che non è certamente un numero enorme), l’agire degli avvocati RA 1 e RA 2 non può che essere definito come un abuso della procedura, a maggior ragione alla luce di quanto ancora si dirà qui di seguito;
che occorre inoltre prendere atto che l’avv. RA 1 non ha saputo produrre un estratto aggiornato del registro ufficiale delle società delle Bahamas né ha smentito l’avvenuta cancellazione di AP 1 da detto registro;
che sia la giurisprudenza sia la dottrina hanno già avuto modo di stabilire che la capacità di essere parte e processuale della società commerciale decadono con la radiazione dal Registro di commercio (DTF 132 III 731 consid. 3.1; 117 III 39 consid. 3b; II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.59, con numerosi rinvii), e la stessa cosa avviene, per analogia, se la società commerciale estera è radiata dal registro ufficiale di quello Stato;
che se la capacità di essere parte e la capacità processuale vengono meno nel corso del procedimento, il giudice procede a una decisione di stralcio dai ruoli ex art. 351 CPC-TI (v. per analogia TF 4A_580/2018 del 20 dicembre 2019; Tenchio, BSK ZPO, 2. A., Art. 66 N 51; Hrubesch-Millauer, DIKE-Komm-ZPO, Art. 66 N 24; Kriech, DIKE-Komm-ZPO, 2. A., Art. 242 N 3; Naegeli/Richers, KUKO ZPO, 2. A., Art. 242 N 2; Steck, BSK ZPO, 2. A., Art. 242 N 5);
che pertanto anche l’assenza di prove circa l’esistenza della società appellante, sommato al concreto indizio della sua radiazione, devono condurre allo stralcio della procedura dal ruolo;
che, da ultimo, non va omesso di menzionare che l’avv. RA 2 non ha mai dato seguito alla richiesta di indicare il nome degli eredi formulata con ordinanza 18 giugno 2015;
che non essendo noti i membri della Comunione ereditaria appellata e non disponendo quest’ultima della qualità di parte anche questo ulteriore motivo conduce allo stralcio della procedura dal ruolo;
che le spese processuali vanno a carico di chi le ha provocate, in concreto AP 1 che ha promosso l’appello, e vanno calcolate in base agli atti compiuti (art. 2 e 21 LTG);
che la tassa di giustizia e le spese sono fissate a fr. 5'000.-, importo corrispondente all’anticipo versato dall’appellante;
che non entra in considerazione l’attribuzione di ripetibili, da un lato poiché non vi è un soggetto giuridico cui addebitarle, d’altro lato poiché alla AO 1 non può essere riconosciuta la qualità di parte per i motivi sopra esposti;
che non occorre riattivare la procedura prima di procedere allo stralcio, la sospensione essendo decaduta d’ufficio il 1° luglio 2021;
che terminando la procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio va reso da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG);
che il valore di causa per un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.
Per questi motivi
decide:
L'appello 29 agosto 2007 di AP 1 in liquidazione è stralciato dai ruoli.
Le spese processuali, pari a fr. 5'000.-, già anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione a:
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Ufficio di esecuzione, Via Bossi 2a, Lugano
Pubblicazione - in estratto - sul FUCT, Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).