Incarto n. 12.2007.154
Lugano 14 aprile 2008/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Zali
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa (mercede e salari) - inc. n. DI.2005.16 della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con istanza 15 marzo 2005 da
AP 1 rappr. dall’RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 8'922.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali, aumentato all’udienza di discussione 23 giugno 2005 a fr. 29'999.95 e diminuito poi con le conclusioni 4 dicembre 2006 a fr. 21'663.05;
domanda avversata dal convenuto e sulla quale il Segretario assessore ha statuito con sentenza 25 giugno 2007 accogliendo l’istanza per fr. 13'434.60 oltre interessi al 5% dal 19 luglio 2005;
appellante l’istante, il quale con atto ricorsuale 2 luglio 2007 ripropone la richiesta di condanna del convenuto al versamento di fr. 21'663.05 oltre interessi;
il convenuto postulando con le osservazioni 17 luglio 2007 la reiezione dell’appello e con appello adesivo la reiezione integrale dell’istanza;
l’attore proponendo con le osservazioni all’appello adesivo 26 luglio 2007 la reiezione del gravame avversario;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
AO 1 ha assunto dal 22 aprile 1996 AP 1 in qualità di posatore di serramenti. Il contratto di lavoro soggiaceva al Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname (in seguito: CCL-CH) e di quello per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Canton Ticino (in seguito: CCL), entrambi decaduti il 31 dicembre 2004. AO 1 ha stipulato per i suoi dipendenti, presso __________, un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia secondo la LCA (doc. B).
AP 1 è divenuto inabile al lavoro il 2 giugno 2003 a causa di malattia. Dal 1° giugno 2004 egli è invalido al 100% come da decisione 29 novembre 2005 dell’Assicurazione invalidità (in seguito: AI) e, dal 1° agosto 2005, al 50%. Egli ha beneficiato di prestazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia da __________. Tale copertura è cessata il 31 dicembre 2004, avendo AP 1 esaurito il 18 dicembre 2004 tutte le indennità previste dalle condizioni generali d’assicurazione, ovvero avendo egli raggiunto la durata massima di 720 giorni (doc. B e H). L’AI, a partire dal 1° giugno 2004, ha pure attribuito a AP 1 una rendita d’invalidità di fr. 1'595.- mensili, ridotta a fr. 798.- dal 1° agosto 2005 (inc. rich. AI). Dal 2 giugno al 31 luglio 2005 egli ha inoltre ricevuto fr. 1'832.05 dall’assicurazione __________ (secondo pilastro). Il 22 febbraio 2005 il datore di lavoro ha notificato al lavoratore la disdetta del rapporto lavorativo con effetto retroattivo al 1° gennaio 2005 (doc. L).
Con istanza 15 marzo 2005 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera per chiedere la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 8'992.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali per il mese di gennaio e febbraio
Secondo l’istante, il datore di lavoro avrebbe stipulato con __________ una copertura per perdita di guadagno in caso di malattia secondo la LCA, contravvenendo con ciò ai propri impegni contrattuali, che imponevano una copertura assicurativa secondo LaMal, ovvero limitata sì a 720 giornate, ma nell’arco di 900 giorni consecutivi. Di conseguenza, egli avrebbe dovuto percepire indennità per perdita di guadagno fino al 18 luglio 2005 e non solo fino al 31 dicembre 2004. Egli ha inoltre chiesto di accertare la nullità della disdetta 22 febbraio 2005, poiché data allorquando non erano ancora esaurite le prestazioni di indennità di malattia. All’udienza di discussione 23 giugno 2005 AP 1 ha aumentato la sua richiesta a fr. 29'999.95, corrispondente al periodo dal 1° gennaio al 18 luglio 2005 (fr. 30'331.60 limitati a tale importo per motivi di economia processuale). Il convenuto si è opposto all’istanza, sostenendo segnatamente l’inapplicabilità alla fattispecie dei contratti collettivi e, in ogni caso, la conformità dell’assicurazione da lui stipulata poiché avrebbe a più riprese aperto i propri uffici alla Commissione paritetica centrale (in seguito: CPC) senza che quest’ultima abbia segnalato una copertura assicurativa insufficiente. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Nel proprio memoriale conclusivo, l’istante ha chiesto fr. 21'663.05 oltre interessi, deducendo dall’importo da lui precedentemente richiesto quanto ottenuto dall’Assicurazione invalidità e __________. Il convenuto si è invece confermato nella propria posizione.
Con sentenza 25 giugno 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accertato che sebbene i contratti collettivi applicabili al ramo della falegnameria non fossero stati rinnovati per l’anno 2004, in assenza di diversa pattuizione delle parti i loro contenuti si applicavano comunque alla fattispecie. Di conseguenza, siccome essi prevedevano l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare un’assicurazione di indennità giornaliere in caso di malattia secondo la LaMal, il datore di lavoro avrebbe dovuto garantire al lavoratore una copertura per la durata di 720 giorni nell’arco di 900 giorni consecutivi. Il primo giudice ha inoltre spiegato che il datore di lavoro non aveva comprovato l’esistenza di una verifica dettagliata o di una certificazione di conformità da parte della CPC, di modo che non poteva avvalersi di una sua presunta buona fede. D’altra parte, difformità nella sottoscrizione dell’assicurazione non potevano in ogni caso essere fatte ricadere sul lavoratore. Il Segretario assessore ha poi ritenuto che la disdetta 22 febbraio 2005 era conforme al CCL-CH, poiché data quando il lavoratore era invalido e le indennità giornaliere esaurite. Considerato tuttavia che secondo il contratto collettivo testé citato il termine di disdetta è di due mesi per la fine del mese, egli ha ritenuto che la stessa non poteva esplicare i suoi effetti già dal 1° gennaio 2005, bensì solo dal 1° maggio 2005. Di conseguenza, egli ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 13'434.60. Egli si è dipartito da quanto avrebbe percepito il lavoratore dall’assicurazione (fr. 152.42 al giorno per quattro mesi) e ha poi dedotto la rendita invalidità per i primi quattro mesi del 2005 di complessivi fr. 6'380.-.
I. Sull'appello principale
L’appellante sostiene anzitutto la nullità della disdetta 22 febbraio 2005. Da una parte, al momento in cui la stessa è stata notificata l’assicurazione invalidità non aveva ancora statuito sul suo diritto a una rendita. Dall’altra, le indennità per perdita di guadagno avrebbero dovuto essergli versate fino al 18 luglio 2005. Al riguardo, il convenuto non contesta quanto stabilito dal primo giudice e, quindi, l’applicabilità della CCL-CH (osservazioni, pag. 10). Secondo l’art. 40 cpv. 4 della CCL-CH in caso di completa inabilità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, un rapporto di lavoro che dura da più di un anno può essere disdetto non prima della cessazione del diritto all’indennità di malattia o d’infortunio o dell’inizio del diritto ad almeno una mezza rendita AI (doc. N). L’art. 417 CPC cpv. 1 lett. c prevede che il giudice procede d’ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa (massima inquisitoria sociale). Il 24 agosto 2006 il primo giudice ha quindi chiesto all’Ufficio AI di aggiornare il loro incarto. Da qui è emerso che con decisione 16 giugno 2006 l’Assicurazione invalidità ha concesso a AP 1 una rendita intera di fr. 1'595 mensili con effetto retroattivo al 1° giugno 2004. L’art. 40 cpv. 4 della CCL-CH indica chiaramente che la disdetta può essere data non prima dell’inizio “del diritto” all’indennità, non della “decisione” di concessione dello stesso. Se così non fosse, la durata del rapporto di lavoro dipenderebbe dalla solerzia dell’Ufficio AI nel decidere se concedere o meno una rendita, rispettivamente dalla diligenza del lavoratore nel richiedere tale prestazione (cfr. sulla legittimità ad una richiesta AI: art. 66 OAI, RS 831.201). Cosa che non può essere ammessa. D’altra parte, nella misura in cui il primo giudice avesse deciso prima della decisione dell’Ufficio AI e, quindi, avesse decretato la nullità della disdetta, il datore di lavoro avrebbe comunque potuto avvalersi della restituzione in intero contro le sentenze sulla base della lett. d dell’art. 346 CPC (cfr. sull’interpretazione di norme di un contratto collettivo: sentenza del Tribunale federale inc. 4C.69/2006 del 12 maggio 2005, consid. 2.3). Nemmeno può essere condivisa la tesi dell’appellante secondo la quale la disdetta è comunque nulla poiché le indennità per perdita di guadagno non erano ancora esaurite nel febbraio 2005. Invero, l’art. 40 cpv. 2 CCL-CH prevede che il rapporto di lavoro può essere disdetto alternativamente non prima della cessazione del diritto all’indennità di malattia o dell’inizio del diritto ad almeno una mezza rendita AI. Considerato che nella fattispecie dal 1° giugno 2004 esisteva il diritto a tale rendita, poco importa la sussistenza o meno di un’indennità di malattia. Ne consegue che, su questo punto, l’appello non può essere accolto. Come deciso dal Segretario assessore, la disdetta 22 febbraio 2005 ha quindi esplicato i suoi effetti per il 30 aprile 2005, tenuto conto del termine di preavviso di due mesi stabilito dall’art. 39 cpv. 1 CCL-CH.
L’appellante critica, inoltre, il calcolo eseguito dal primo giudice per determinare l’importo che il datore di lavoro deve versargli. Egli afferma che gli deve essere garantito l’importo equivalente a quanto avrebbe guadagnato se non fosse stato inabile al lavoro. Di conseguenza, l’appellante chiede, una volta detratte le rendite AI (fr. 10'496.10) e __________ (fr. 1'832.-), la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'663.05. Il Segretario assessore si è dipartito da quanto avrebbe dovuto versare __________, ovvero fr. 152.42 al giorno (sentenza impugnata, pag. 9 in fondo). Come spiegato dal primo giudice (loc. cit., pag. 4 in mezzo), allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (per mancata conclusione di un’assicurazione, ritardo o non versamento delle quote dovute o annuncio tardivo) non entra in considerazione l’art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di inesecuzione del contratto. Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell’art. 97 CO, per il mancato adempimento dell’obbligazione e deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall’assicurazione (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2006.55 del 7 febbraio 2007, consid. 7, in: RtiD II-2007 38c pag. 722). La censura dell’appellante, che invoca normative circa un’eventuale sovrassicurazione, non è quindi pertinente. Poco importa, inoltre, che come invocato dall’appellante (osservazioni 26 luglio 2007) il convenuto non si sia pronunciato nelle sue osservazioni sulla questione del calcolo e che nemmeno lo abbia contestato in occasione dell’udienza 25 ottobre 2005 (cfr. sentenza impugnata, pag. 7 in alto). La metodologia di calcolo è una questione, come esposto sopra, di diritto, e che deve quindi essere applicata d’ufficio indipendentemente da eventuali contestazioni di controparte. L’appello va pertanto respinto.
II. Sull'appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 segg. CPC,
dichiara e pronuncia:
L’appello 2 luglio 2007 di AP 1 è respinto.
L’appello adesivo 17 luglio 2007 di AO 1 è respinto.
Non si prelevano tasse né spese di appello. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).