Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.01.2008 12.2007.14

Incarto n. 12.2007.14

Lugano 28 gennaio 2008/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.219 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 9 aprile 2002 da

AP 1 rappr. dall' RA 2

contro

AO 1 rappr. dall' RA 1

chiedente la revoca dell'atto di compravendita tra __________ e AO 1 avente per oggetto il mappale no __________ di e la reintegrazione del fondo medesimo nella massa fallimentare di __________, alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore ha respinto con sentenza 8 gennaio 2007;

appellante l'attore con atto 19 gennaio 2007, con il quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione;

mentre con osservazioni 2 marzo 2007 l'appellato postula la reiezione del gravame;

ritenuto

in fatto: 1. In data 11 giugno 2001 è stato pronunciato il fallimento di __________. Il 13 agosto 2001 la procedura fallimentare è stata sospesa, con l'avvertenza che sarebbe stata chiusa per mancanza di attivi se nessun creditore ne avesse chiesto la continuazione anticipando le relative spese. Le spese essendo state anticipate da AP 1, la procedura ha seguito il suo corso. Nella graduatoria del fallimento, che fa stato di passivi per fr. 287'188.75 (tutti in 3. classe) figura, tra altri creditori, AP 1, con un credito di fr. 222'056.25.

Quale pretesa della massa vi era l'azione revocatoria relativa al bene immobile particella __________ di, alienato dal fallito a terze persone. La massa avendo rinunciato a far valere tale pretesa, AP 1 ne ha chiesto - e ottenuto - la cessione ai sensi dell'art. 260 LEF.

  1. Con petizione 9 aprile 2002 AP 1 ha chiesto la revoca dell'atto di compravendita tra __________ e AO 1 avente per oggetto il mappale no __________ di e la reintegrazione del fondo medesimo nella massa fallimentare di __________, a copertura del saldo di fr. 222'056.25 vantato dall'attore nei confronti della massa. Invocato l'art. 288 LEF, l'attore sostiene che il debitore ha disposto del fondo in oggetto allo scopo di sottrarlo ai suoi creditori, l'alienazione essendo intervenuta contestualmente all'avvio di una causa creditoria nei suoi confronti, nella quale l'attore ha ottenuto causa vinta, essendo __________ stato condannato a versagli la somma di fr. 180'000.- oltre accessori.

  2. Con risposta 21 maggio 2002 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione, contestando l’esistenza degli estremi di legge per l'azione revocatoria. Adduce in particolare che al momento della vendita dell'immobile l'insolvenza del debitore non era prevedibile, ritenuto altresì che l'esecuzione per il credito vantato dall'attore è stata avviata 2 anni e mezzo dopo la stipulazione del rogito. Contesta poi che vi sia stato danno per i creditori, rilevando che la vendita era avvenuta allo scopo di diminuire l'ingente debito ipotecario, che è stato ripreso dall'acquirente, sicché vi era equivalenza delle prestazioni.

Con gli allegati di replica e duplica e così con le conclusioni entrambe le parti hanno confermato le rispettive domande.

  1. Con sentenza 8 gennaio 2007 il Pretore ha respinto la petizione, caricando spese e ripetibili all'attore.

  2. Con appello 19 gennaio 2007 l'attore postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione, mentre con le proprie osservazioni l'appellato chiede la reiezione del gravame.

Considerato

In diritto: 6. La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei 5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF). L’applicazione dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a vantaggio di certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF 5C.261/2002).

Affinché l’atto pregiudizievole possa essere revocato, è necessario che il debitore abbia agito dolosamente, con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale è in tal senso sufficiente la negligenza, talché l’intenzione è reputata data già quando il debitore poteva o doveva prevedere che l’atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio ai creditori. Non è poi necessario che l’azione sia stata intrapresa allo scopo diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno sia una conseguenza naturale dell’atto (DTF 4C.262/2002; Peter, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 288 LEF; Staehelin, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 288 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ni 32 segg. ad art. 288 LEF). Da ultimo, è ancora necessaria la connivenza del terzo beneficiato, data allorquando egli avrebbe potuto, prestando l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori (DTF 99 III 89).

  1. Il Pretore ha respinto la petizione perché dal profilo economico l'alienazione risultava neutra, ritenuto che, pur essendosi con la vendita del fondo spogliato di un proprio bene, contemporaneamente il debitore si era liberato di oneri ipotecari per fr. 350'000.- gravanti il fondo venduto, oneri ripresi dall'acquirente. Inoltre, il primo giudice non ha rinvenuto indizi a favore di una falsa indicazione del prezzo della transazione, non essendo stato dimostrato un valore del fondo superiore al prezzo pattuito, prezzo accettato anche nell'ambito della decisione di tassazione degli utili immobiliari. L'appellante censura la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore di aver negato a torto l'esistenza di un danno per i creditori. Se non che, malgrado l'appellante avesse riconosciuto il proprio onere di dimostrare che all'epoca della vendita il valore del fondo era superiore a fr. 350'000.- (replica pag. 5), egli non vi ha poi fatto fronte. La prova peritale non è infatti stata assunta per il mancato versamento dell'anticipo dei relativi costi. Ciò non impediva invero all'appellante di recare la prova tramite altri elementi, dai quali emergesse siffatto maggior valore del fondo. Se non che, gli elementi a disposizione non sono di gran lunga sufficienti. Vero è che, in genere, gli istituti bancari non concedono crediti ipotecari per l'intero valore del fondo. Trattasi tuttavia solo di un indizio a favore delle tesi dell'appellante, insufficiente per dimostrare nel caso concreto che tale valore superava, e nell'affermativa di quanto, l'aggravio ipotecario, tanto da doverne dedurre che il prezzo pattuito non era congruo. Ciò tanto più che, quale indizio contrario, v'è pur sempre la decisione dell'autorità preposta all'applicazione dell'imposta del maggior valore immobiliare, che ha accettato il valore esposto, ciò che indica come il prezzo pattuito era oggettivamente sostenibile. Pure __________ ha riferito che il prezzo corrispondeva alla stima del tecnico (verbale 30 marzo 2006, pag. 2). Di conseguenza, su questo punto l'appello dev'essere respinto.

  2. Gli ulteriori argomenti sollevati dall'appellante in merito a presunte operazioni di ingegneria finanziaria, oltre a essere rimaste allo stadio di mere ipotesi, costituiscono fatti nuovi, mai addotti con gli allegati preliminari e come tali sono inammissibili, essendo esclusa in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 CPC). A prescindere da ciò, tali argomenti non permettono di trarre conclusioni circa il valore del fondo.

Per quanto riguarda in particolare il condono del debito di fr. 200'000.- vantato da __________ nei confronti di AO 1, risulta che ciò sia avvenuto precedentemente alla compravendita contestata e non è in connessione con la medesima, sicché l'appellante nulla può ricavarne a favore delle sue tesi.

  1. Abbondanzialmente si rileva ancora che nulla è dato a sapere circa la situazione economica di __________ all’epoca dei fatti. Segnatamente non risulta che la sua situazione finanziaria fosse, allora, precaria. Tenuto conto anche del fatto che le trattative per la vendita della casa sono state avviate ben prima dell'inizio del contenzioso con il qui appellante (teste __________, verbale 17 novembre 2005), neppure vi sono sufficienti elementi per concludere che vi fosse l'intenzione di danneggiare i creditori, per cui nemmeno l'elemento soggettivo risulta sufficientemente accertato.

Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

per i quali motivi

pronuncia:

  1. L’appello 19 gennaio 2007 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

Tassa di giustizia fr. 1'100.-

Spese fr. 50.-

Totale fr. 1'150.-

sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’800.- per ripetibili.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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