Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.11.2007 12.2007.114

Incarto n. 12.2007.114

Lugano 13 novembre 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Cocchi, giudice supplente

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.778 (azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 25 ottobre 2005 da

AO 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 2

in materia di mandato (obbligo di rendiconto), che il convenuto ha avversato sollevando preliminarmente l'eccezione di prescrizione della pretesa dell'attore, che il Pretore, dopo aver limitato l'udienza preliminare alla discussione di tale eccezione, ha respinto con decisione 7 maggio 2007;

appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 16 maggio 2007, chiede, in riforma del primo giudizio, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, mentre l'attore, con osservazioni 14 giugno 2007, ne chiede la reiezione;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto e in diritto:

  1. AO 1, figlio e unico erede legittimo di G__________, deceduto a M__________ il 29 ottobre 1995, ha chiesto all'avv. AP 1, legale di fiducia del defunto, di render conto per tutte le operazioni da lui effettuate nell'ambito del rapporto di mandato che lo ha legato al defunto. La richiesta è intesa a ricostruire l'entità del patrimonio di G__________ per permettere di stabilire la quota legittima spettante al figlio nell'ambito di un'azione, promossa avanti al Tribunale di S__________, intesa all'annullamento del testamento con il quale veniva istituito erede universale un nipote del defunto. Il convenuto si è opposto alla domanda di rendiconto per motivi di merito, che qui non torna conto riprendere, e per la pretesa intervenuta prescrizione decennale dei diritti, in tal senso, dell'attore.

  2. Il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha respinto l'eccezione argomentando che l'inizio del termine di prescrizione andava individuato al decesso di G__________, il 29 ottobre 1995, poiché, da una lettera dello stesso all'avvocato AP 1 (doc . P), risultava che il rapporto di mandato era ancora in essere al momento della morte del cliente e che l'azione giudiziaria, inoltrata il 25 ottobre 2005, era valida e tempestiva per interromperne il definitivo decorso.

  3. Con l'appello, il convenuto osserva che il termine di prescrizione dell'azione di rendiconto inizia a decorrere dalla fine di ogni singolo mandato e che, al momento del decesso di G__________, era ancora in essere unicamente quello riferito all'amministrazione della P__________ per la quale, del resto, l'attore aveva già ottenuto ampio resoconto a seguito di una causa intentata nei confronti della banca che deteneva i beni di questa fondazione. Tutti gli altri mandati risalivano ad epoche precedenti ed erano terminati precedentemente alla morte del cliente.

Con le osservazioni all'appello, l'attore argomenta che, nella lettera di suo padre all'avv. AP 1 qualche giorno prima della sua morte, si fa riferimento ad altri mandati ancora in essere e che, in ogni caso, in quello scritto, è dato ampio scarico per l'intera attività svolta dall'avvocato, e quindi per tutti i mandati oggetti del rapporto professionale che, con la formale dichiarazione di scarico, si devono ritenere conclusi in quel momento.

  1. Il diritto al rendiconto secondo l'art. 400 CO, diritto nel quale gli eredi del mandante gli succedono nei confronti del mandatario (Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 9 ad art. 400 CO; Fellmann, Berner Kommentar, n. 103 ad art. 400 CO), si prescrive in 10 anni a contare dalla fine del mandato conformemente all'art. 127 CO (TF 18.4.2006 inc. 5C.305/2005; Werro, op. cit., n. 21 ad art. 400 CO; Fellmann, op. cit., n. 99 ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, n. 23 ad art. 400 CO). Poiché la prescrizione dell'obbligo a render conto del suo operato, da parte del mandatario, non può essere interrotta con una domanda d'esecuzione, ne discende che, in assenza di una rinuncia a far valere quest'eccezione, solo l'azione giudiziaria nei confronti del mandatario è atta ad interrompere il decorso del termine. Non giova invece all'interruzione del termine, come pretende l'attore, la circostanza che il mandante ha dato scarico per l'attività svolta oppure che è stata introdotta, in Italia, un'azione successoria nella quale il mandatario non è assolutamente parte oppure, ancora, che in quella causa quest'ultimo sia stato chiamato a testimoniare.

  2. Non è controverso che il convenuto ha intrattenuto con G__________ un lungo rapporto di mandato professionale durante il quale si è occupato di numerose pratiche, vertenze e consulenze di varia natura (lettera 14 luglio 1998 del convenuto all'attore, doc. L). Ne era il suo legale di riferimento (cfr. risposta 16 marzo 2006 pag. 3 in fine). In questa situazione ci si deve chiedere se l'oggetto del mandato conferito all'avv. AP 1 fosse stato la prestazione di un insieme di varie attività oppure se, per ogni pratica o consulenza, venisse in essere tra le parti un nuovo, diverso e successivo mandato. Nel primo caso la prescrizione decorrerebbe dalla morte del cliente, momento in cui il rapporto di mandato si è estinto (art. 405 CO), nel secondo dalla fine di ogni singola prestazione. La prima ipotesi è la più plausibile proprio per le stesse affermazioni del convenuto riferite alla sua qualità di persona di fiducia del mandante che, come esplicitava il dott. B__________, precedente consulente di G__________ (doc. M, lettera 19 giugno 1996 dott. B__________ a avv. P__________), si doveva occupare della gestione di "diverse società holding e fiduciarie di partecipazione, di società estere con sede a V__________ destinate a detenere soprattutto valori mobiliari (titoli e conti bancari), nonché di due società immobiliari con proprietà a L__________ e a B__________ ". Dal tenore della lettera 4/27 ottobre 1995 di G__________ all'avv.AP 1 (doc. P) è indubbio che, al momento della sua sottoscrizione da parte del mandante (il 27 ottobre 1995 come all'autentica notarile dello stesso convenuto), rispettivamente del suo decesso due giorni dopo, il rapporto di mandato era in vigore, il convenuto occupandosi ancora, per conto del padre dell'attore, di ogni questione riguardante la fondazione di famiglia P__________. Da questa stessa lettera appare che il defunto aveva fatto in vita delle disposizioni sui suoi beni che non voleva fossero oggetto di contestazione, come del resto anche per le sue disposizioni di ultima volontà, da parte del figlio, e aveva incaricato l'avv. AP 1, nel caso della temuta contestazione, di rendere noto a terzi interessati (eredi testamentari e autorità italiane) la consistenza economica della fondazione. Questo coinvolgimento dell'avv.AP 1, con riferimento a precedenti e passate operazioni riguardanti il patrimonio del cliente e l'indicazione di quali altri beni possedesse (B__________ Establishment) confortano nella certezza che il rapporto di mandato tra le parti aveva un carattere generale e generico riferito complessivamente alle attività ed ai beni del mandante e non fosse caratterizzato dall'affidamento di singoli mandati indipendenti l'uno dall'altro. Del resto, il convenuto, al quale incombe la prova dell'avvenuta prescrizione della pretesa di rendiconto dell'attore, l'ha fatta risalire e decorrere, in un primo tempo, dal decesso del cliente e, poi, dal termine di ogni singolo mandato senza però indicare, minimamente, nemmeno un solo preteso specifico mandato ed il momento della sua conclusione. Non gli giova, al proposito, la constatazione che la domanda di rendiconto è estremamente generica poiché il divieto all'inquisizione è caratteristico della procedura di edizione di documenti e non riguarda l'ambito del rendiconto di diritto materiale (NRCP 2004, 309).

  3. Il termine di prescrizione decennale dell'azione di rendiconto dell'attore è iniziato, di conseguenza, a decorrere dal 29 ottobre 1995, giorno del decesso di suo padre, mandante del convenuto, e la petizione 25 ottobre 2005, ricevuta dalla Pretura il giorno 27 ottobre 2005 (cfr. timbro dell'esibito), l'ha validamente e tempestivamente interrotto.

Ne discende la reiezione dell'appello a conferma della sentenza pretorile. Tasse, spese e ripetibili sono a carico dell'appellante, interamente soccombente, e sono stabilite in funzione di un valore di causa sicuramente superiore ai fr. 30'000.- (limite minimo per la presentazione di un ricorso in materia civile al Tribunale federale) come appare dal doc. N che indica, per gli anni dal 1990 al 1994 il pagamento di un'imposta cantonale, da parte di G__________, su una sostanza in Svizzera di fr. 913'000.- con aliquota aggiuntiva per beni all'estero di fr. 17'000'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 127 CO e 400 CO

e, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L'appello 16 maggio 2007 dell'avv. dott. AP 1 è respinto.

  2. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 1'000.-

anticipate dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.- per ripetibili.

  1. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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