Incarto n. 12.2006.84
Lugano 25 gennaio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.06.11 (azione di rendiconto) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con opposizione 16 febbraio 2006 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 1
con cui la precettata si è opposta al precetto esecutivo civile 10 febbraio 2006, mediante il quale la procedente le aveva ingiunto di mettere a disposizione tutti i giustificativi delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei coniugi L__________ e S__________ , la lista dettagliata della destinazione delle somme prelevate dal libretto della Banca __________ di M di S__________ (anno 2004) e i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi __________ (fatture, onorari, ecc.), con la comminatoria dell’esecuzione effettiva;
domanda avversata dalla procedente che ha postulato il rigetto dell’opposizione e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 3 aprile 2006, facendo ordine alla precettata di mettere a disposizione di L__________ tutti i giustificativi delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei coniugi L__________ e S__________, la lista dettagliata della destinazione delle somme prelevate dal libretto della Banca __________ di M__________ di S__________ (anno 2004) e i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi__________ (fatture, onorari, ecc.);
appellante la precettata, la quale con atto di appello del 14 aprile 2006 chiede che in riforma del giudizio impugnato l’opposizione venga mantenuta, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la procedente, con osservazioni 16 maggio 2006, postula la reiezione dell’appello, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
A. I coniugi S__________ e L__________ hanno incaricato il 12 settembre 2001 la nipote AP 1 di “sbrigare tutte le pratiche inerenti i nostri interessi e precisamente sia quelle finanziarie…, sia quelle personali … mansioni che la stessa compie dietro nostra richiesta con amore e onestà ormai da parecchi anni” (doc. 1). S__________ e L__________ avevano conferito procura individuale a AP 1 sulla loro relazione bancaria con la Banca __________ __________ il 4 marzo 1999 (doc. 6) e il 7 marzo 2002. S__________ è morto nel 2005 e la Commissione tutoria regionale n. 2 ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 372 CC in favore di L__________ con risoluzione del 21 aprile 2005 (doc. 7), nominando sua tutrice E__________. Le richieste rivolte a AP 1 il 21 gennaio 2005 dal notaio incaricato della successione di S__________ e il 22 agosto 2005 dalla legale alla quale si era rivolta la tutrice di L__________ per avere il resoconto delle sue attività amministrative sono rimaste senza risposta.
B. In applicazione dell’art. 488a CPC, che disciplina le azioni di rendiconto, L__________ con precetto esecutivo civile del 10 febbraio 2006 ha ingiunto a AP 1 di metterle a disposizione tutti i giustificativi delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei coniugi L__________ e S__________, la lista dettagliata della destinazione delle somme prelevate dal libretto della Banca __________ di S__________ (anno 2004) e i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi__________ (fatture, onorari, ecc.), con la comminatoria dell’esecuzione effettiva (doc. A).
C. La precettata si è opposta il 16 febbraio 2006 al precetto esecutivo civile, da lei ritenuto nullo in quanto sprovvisto dei requisiti legali e inoltre sprovvisto di titolo esecutivo. All’udienza del 9 marzo 2006 le parti hanno confermato le rispettive domande. Esse hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei rispettivi memoriali conclusivi.
D. Statuendo il 3 aprile 2006, il Segretario assessore ha respinto l’opposizione interposta dalla precettata e le ha fatto obbligo di mettere a disposizione di L__________ tutti i giustificativi delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei coniugi L__________ e S__________, la lista dettagliata della destinazione delle somme prelevate dal libretto della Banca __________ di M__________ di S__________ (anno 2004) e i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi __________ (fatture, onorari, ecc.). La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese sono state poste a carico della precettata, con l’obbligo di rifondere alla procedente fr. 450.- per ripetibili.
E. AP 1 è insorta con appello del 14 aprile 2006 contro il giudizio impugnato, di cui chiede la riforma nel senso di mantenere la sua opposizione al precetto esecutivo civile, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo. Con decreto 21 aprile 2006 la vicepresidente della Camera ha accordato all’appello effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 16 maggio 2006 AO 1 propone la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
e considerato
in diritto:
Le azioni di rendiconto di cui all’art. 400 CO si propongono nelle forme del procedimento esecutivo in casi di fattispecie immediatamente accertabili, in virtù dell’art. 488a cpv. 1 CPC, in vigore dal 1° aprile 2001. L’art. 493 CPC prevede che il precettato deve proporre la sua opposizione al Pretore entro 10 giorni dall’intimazione del precetto e che la procedura è quella sommaria della Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC.
L’azione di rendiconto è una causa di carattere pecuniario (RtiD I-2006 n. 21 c pag. 649). L’appellante non ha speso una parola per indicare quale sia il valore della causa, né in prima sede né in appello. Ad ogni modo, l’azione di rendiconto verte su informazioni relative ai prelievi eseguiti in particolare su un conto presso la Banca __________ di M__________, per importi superiori a fr. 100'000.- (doc. 1). Il valore appellabile è dunque raggiunto e l’appello è ricevibile.
Nella fattispecie il Segretario assessore ha dapprima accertato che il precetto esecutivo civile spiccato nei confronti della precettata rispettava i requisiti legali posti dall’art. 491 CPC, di modo che cadeva nel vuoto la critica sollevata dall’opponente. Ha poi ritenuto che tra le parti era sorto un contratto di mandato, in base al quale la precettata aveva svolto mansioni di carattere finanziario e personale, e che la mandataria era dunque tenuta al rendiconto. Infine, il Segretario assessore ha considerato che la procedura esecutiva prevista dall’art. 488a CPC non richiede l’indicazione precisa della prestazione richiesta, contrariamente alla norma dell’art. 488 CPC e ha di conseguenza tolto l’opposizione interposta dalla precettata al precetto esecutivo civile.
L’appellante, dopo aver richiamato la giurisprudenza emanata in materia di opposizione al precetto esecutivo civile, sostiene di non aver firmato alcun contratto di mandato, così che manca agli atti un titolo esecutivo chiaro, dal quale risulti con precisione la prestazione che le viene richiesta. Essa rileva in particolare che il documento 12 settembre 2001 su cui la precettante fonda le proprie pretese è generico e non precisa le pratiche finanziarie di cui essa sarebbe stata incaricata, né gli istituti bancari su cui essa avrebbe operato, né le fatture da pagare, né l’autorizza a prelevamenti da conti bancari nemmeno elencati.
Con l’accettazione del mandato, il mandatario si obbliga a compiere, a norma del contratto, gli affari o servigi di cui viene incaricato (art. 394 cpv. 1 CO). Se l’estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell’affare che ne forma l’oggetto, ritenuto che nel mandato è compresa anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione (art. 396 cpv. 1 e 2 CO). La conclusione del contratto di mandato non è sottoposta al rispetto di una forma speciale (Werro, Commentaire romand CO, n. 12 ad art. 395). Il mandatario a cui una persona si è rivolta accetta il mandato se non lo ha rifiutato immediatamente (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., pag. 655).
Nella fattispecie i coniugi S__________ e L__________ hanno conferito all’appellante l’incarico di “sbrigare tutte le pratiche inerenti i nostri interessi e precisamente sia quelle finanziarie…, sia quelle personali … mansioni che la stessa compie dietro nostra richiesta con amore e onestà ormai da parecchi anni” (doc. 1). È indubbio che l’appellante ha accettato, per atti concludenti, l’incarico conferitole, operando sul libretto per persone anziane n. __________ intestato a S__________, per il quale aveva ricevuto procura generale il 4 marzo 1999 e il 7 marzo 2002, numerose operazioni nel 2002, 2003 e 2004 (doc. 5, 6 e allegati). In siffatte circostanze le firme determinanti per la conclusione del contratto in base al quale procede la precettante sono quelle che essa l’appeha depositato in banca sul formulario di procura in suo favore (allegati 32 a doc. 6), rispettivamente quelle che ha rilasciato sulle ricevute dei prelevamenti sul conto dello zio (doc. 6, allegati 2-31).
Giusta l'art. 400 CO il mandatario, a ogni richiesta del mandante, è obbligato a rendere conto del suo operato. Il diritto di rendiconto sussiste anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Fellmann, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 400 CO). Esso ha carattere imperativo ed è inalienabile, tanto che nemmeno il segreto bancario vi può fare ostacolo (Fellmann, op. cit., n. 58 ad art. 400 CO; ZR 101/2002 n. 26 pag. 100). La dottrina interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che comprende tutte le informazioni utili al mandante (Fellmann, op. cit., n. 19 ad art. 400 CO) e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve al mandante sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro, op. cit., n. 4 ad art. 400 CO).
In concreto la precettante ha chiesto alla nipote di fornire tutti i giustificativi delle entrate (pensioni e altre) relative al 2004 dei coniugi L__________ e S__________, la lista dettagliata della destinazione delle somme prelevate dal libretto della Banca __________ di M__________ di S__________ (anno 2004) e i giustificativi di tutte le uscite relative al 2004 dei coniugi __________ (fatture, onorari, ecc.). La prestazione richiesta è chiara e non abbisogna di alcuna istruttoria per accertarne la portata, alla luce dell’obbligo di rendiconto che incombe alla mandataria. L’appellante invoca il mancato rispetto delle esigenze poste dall’art. 488 CPC per il titolo esecutivo, ma l’argomentazione non regge se si tiene conto del fatto che alla presente procedura non si applica l’art. 488 CPC, ma l’art. 488a CPC, norma speciale introdotta dal legislatore per evitare la procedura ordinaria nelle azioni di rendiconto facilmente accertabili (sentenza del Tribunale federale del 28 giugno 2005 5P.40/2005, pubblicata in RtiD I-2006 n. 21c pag. 650). Tale è il caso in concreto, essendo del tutto chiaro sia il contratto conferito all’appellante, sia l’obbligo di rendiconto che le viene rivolto. L’appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
L’appello 14 aprile 2006 di AP 1 è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese fr. 50.-
fr. 550.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1’200.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.