Incarto n. 12.2006.68
Lugano 31 ottobre 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.199 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 8 luglio 2005 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'378.35 oltre interessi a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Segretario assessore con sentenza 2 marzo 2006 ha integralmente respinto;
appellante l'istante con atto di appello 13 marzo 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 27 marzo 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
AP 1, cittadino italiano domiciliato in Italia, è stato alle dipendenze di AO 1, titolare di una ditta di carpenteria e di copertura tetti a __________, dal luglio 2001 al gennaio 2004, in forza di un contratto di lavoro concluso oralmente.
Con l’istanza in rassegna il lavoratore ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento di fr. 14'378.35 oltre interessi, rilevando che il salario orario di base che gli era stato versato da quest’ultimo negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, di fr. 21.- nel primo anno, di fr. 21.50 nel secondo e di fr. 22.- negli altri due, pur essendo superiore al minimo previsto dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), era inferiore a quello annunciato all’Ufficio regionale degli stranieri, rispettivamente di fr. 24.48, di fr. 25.08 e di fr. 25.66 (cfr. doc. A).
Il convenuto si è opposto all’istanza, contestando in ordine la competenza del giudice adito a statuire sulla questione, avente per oggetto l’applicazione o l’interpretazione di contratti collettivi rispettivamente la determinazione delle classi salariali applicabili, il cui esame spettava alle relative commissioni paritetiche. Nel merito egli ha evidenziato da una parte che la sua attività non era assoggettata al CNM o al CCL per l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL-TI) bensì al Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate (CCL-ASFT), che prescriveva salari minimi ancora più bassi di quelli da lui versati, e dall’altra che in ogni caso anche i salari minimi previsti dal CNM erano in concreto stati ossequiati. Era infine ampiamente a torto che l’istante si prevaleva del fatto che nella richiesta di rinnovo del permesso di lavoro, per errore, era stato da lui indicato il salario lordo anziché quello di base, che comunque, in quanto semplice indicazione di carattere burocratico, non poteva assurgere a clausola contrattuale.
Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha respinto l’istanza. Il giudice di prime cure, ammessa la sua competenza decisionale, ha in sostanza ritenuto che l’attività del convenuto fosse effettivamente stata assoggettata al CCL-ASFT e che la remunerazione versata all’istante fosse pertanto adeguata. Il fatto che il salario annunciato all’Ufficio regionale degli stranieri fosse inferiore a quello effettivamente versato è stato per contro ritenuto irrilevante: dall’istruttoria non era in effetti emerso quali circostanze avessero determinato l’iscrizione del salario orario nel formulario relativo al permesso di lavoro dell’istante; e d’altro canto, ritenuta l’applicazione nella fattispecie dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, mal si vedeva come un’annotazione rivolta all’autorità amministrativa in vista del rilascio di un permesso di lavoro, che erroneamente riportava il salario lordo invece di quello di base, potesse da sola fondare un trattamento discriminatorio fra lavoratori svizzeri e stranieri di pari categoria professionale.
Con l’appello che qui ci occupa l’istante chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, ribadendo l’applicabilità nella fattispecie del CNM e il carattere vincolante del salario annunciato all’Ufficio regionale degli stranieri.
Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
In questa sede il convenuto contesta nuovamente la competenza del giudice adito a statuire sulla vertenza. A torto. Le pretese fatte valere dall’istante, volte ad ottenere la differenza tra i salari effettivamente versatigli dal convenuto e quelli che erano stati annunciati all’Ufficio regionale degli stranieri, non concernono in effetti l’applicazione o l’interpretazione di contratti collettivi, l’esito della lite non dipendendo in alcun modo dalla questione a sapere quale sia il contratto collettivo applicabile rispettivamente quale classe salariale possa essere riconosciuta all’istante (cfr. pure quanto indicato nel considerando che segue).
Determinante per l’esito della lite è in definitiva solo sapere se il salario di base annunciato dal convenuto all’Ufficio regionale degli stranieri - poi pacificamente approvato, circostanza questa mai oggetto di contestazione da parte del convenuto - sia nella fattispecie vincolante per il giudice civile. Il quesito, come vedremo, deve essere risolto per l’affermativa (DTF 122 III 110 consid. 4d, 129 III 618 consid. 5.1; ICCTF 17 giugno 2004 4C.44/2004 consid. 4.2 pubblicato in RtiD I-2005 pag. 930, 24 maggio 2005 4C.54/2005 consid. 2.1 pubblicato in: SZZP 2005 pag. 365; cfr. pure II CCA 29 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.3; CCC 16 luglio 1997 inc. n. 16.96.153). Il Tribunale federale, richiamando gli art. 342 cpv. 2 e 361 cpv. 1 CO, ha in effetti evidenziato che la clausola di un contratto individuale di lavoro che, come quella in parola, prevede un salario inferiore a quello fissato dall’autorità amministrativa competente in applicazione dell’art. 9 dell’ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri (OLS, RS 823.21) è da considerarsi nulla ex lege, che il giudice è in tal caso vincolato dalle condizioni di remunerazione stabilite concretamente nell’autorizzazione amministrativa, e che dal momento che quest’ultima è cresciuta in giudicato il lavoratore ha senz’altro diritto al salario così stabilito indipendentemente da quanto risulta da eventuali accordi individuali o convenzioni collettive (DTF 129 III 618 consid. 5.1). Poco importa se, come preteso nell’occasione dal convenuto, il salario da lui annunciato espressamente quale salario di base (doc. A), dovesse in realtà essere inteso, per un errore dell’estensore della richiesta, quale salario lordo. Pure irrilevante infine, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è il fatto che l’istante fosse cittadino dell’Unione europea e che il 1° giugno 2002 sia entrato in vigore l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681): l’Accordo prevede in effetti che le parti contraenti, per un periodo non superiore a 2 anni, ovvero fino al 1° giugno 2004, possono mantenere i controlli della priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini dell’altra parte contraente (art. 10 cpv. 2), in altre parole che fino a quella data l’art. 9 OLS mantiene la sua validità (Klaus, Einblicke in das Ausländerrecht, in ArbR 2005 p. 55 e 65 e in particolare p. 57; Grossen/de Palézieux, Abkommen über die Freizügigkeit, in Thürer/Weber/Zäch, Bilaterale Verträge Schweiz – EG, Zurigo 2002, p. 113), con le conseguenze, per il giudice civile, di cui si è detto.
Il calcolo delle pretese dell’istante (cfr. conteggio allegato all’istanza) - per altro corretto - non è più stato contestato in questa sede. Ne discende, in accoglimento del gravame, l’integrale riconoscimento dell’istanza così come formulata.
Non si prelevano né tasse né spese (art. 343 cpv. 3 CO, 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC, applicabile in forza del rimando di cui all’art. 417 cpv. 1 lett. e CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 marzo 2006 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 marzo 2006 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
§ Di conseguenza AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1, __________ la somma di fr. 14'378.35 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2004.
II. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello. L’appellato rifonderà all’appellante fr. 650.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario