Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.03.2006 12.2006.59

Incarto n. 12.2006.59

Lugano 6 marzo 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. AC.2005.1 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna- promossa con petizione 25 marzo 2005 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l¿attrice ha chiesto, ai sensi dell¿art. 85a LEF, di accertare l¿inesistenza del credito di fr. 43'204.50 di cui al PE n. __________ dell¿UEF di Locarno e con ciò di annullare l¿esecuzione in questione;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 16 febbraio 2006 ha integralmente accolto caricando al convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'700.- nonché le ripetibili di fr. 5'000.-;

appellante il convenuto con atto di appello 27 febbraio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in subordine di ridurre a fr. 1'200.- la tassa di giustizia e a fr. 2'000.- le ripetibili a suo carico, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna, avversata da AP 1, AO 1 ha chiesto, ex art. 85a LEF, di accertare l¿inesistenza del credito di fr. 43'204.50 di cui al PE n. __________ dell¿UEF di Locarno e con ciò di annullare l¿esecuzione;

che il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione caricando al convenuto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'700.- e le ripetibili di fr. 5'000.-;

che con l¿appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio così come indicato in ingresso, contestando in sostanza la ricevibilità della petizione e l¿ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili a suo carico;

che il gravame, del tutto infondato, può senz¿altro essere evaso già nell¿ambito dell¿esame preliminare dell¿art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che innanzitutto il fatto che l¿attrice qui escussa abbia provveduto a ritirare l¿opposizione al PE fattole intimare a suo tempo (doc. N) non comporta l¿irricevibilità della successiva petizione ex art. 85a LEF, il Tribunale federale avendo già avuto modo di stabilire che il giudice non dev'essere chiamato ad operare dei distinguo tra chi non abbia sollevato opposizione ad un precetto esecutivo e chi abbia ritirato l'opposizione in un secondo tempo (TF 25 febbraio 2004 7B.256/2003 e 21 aprile 2004 7B.43/2004; II CCA 5 maggio 1999 inc. n. 12.1999.50), fattispecie questa che del resto è assimilata ad una mancata opposizione (Ruedin, Commentaire Romand, N. 20 ad art. 74 LEF);

che nemmeno il fatto che la procedura esecutiva nei confronti dell¿attrice sia nel frattempo giunta al verbale di pignoramento ed all¿emissione di un attestato di carenza beni provvisorio (doc. L) comporta l¿irricevibilità della petizione, che, in base al tenore della legge, è esperibile ¿in ogni tempo¿, ovvero fintanto che l¿esecuzione è pendente (Schmidt, Commentaire Romand, N. 5 ad art. 85a LEF) rispettivamente fino al momento della ripartizione di quanto realizzato (Bodmer, Basler Kommentar, N. 14 ad art. 85a LEF; II CCA 19 aprile 1999 inc. n. 12.98.282), ciò che non è ancora avvenuto (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., § 31 N. 13 seg.; Jeandin, Commentaire Romand, N. 9 ad art. 115 LEF), tanto più che 3 giorni prima dell¿avvio della presente causa -come ammesso dallo stesso convenuto (appello p. 6 seg.)- era stata inoltrata un¿azione di contestazione della rivendicazione dei beni pignorati e rivendicati dai figli dell¿attrice;

che infine neppure è possibile accogliere la richiesta di ridurre a fr. 1'200.- la tassa di giustizia e a fr. 2'000.- le ripetibili della prima sede, non risultando che il Pretore, il quale gode in proposito di un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se le somme da lui fissate rientrano tra i minimi e i massimi delle tariffe applicabili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150), abbia in concreto oltrepassato i limiti concessigli dalla legge, ovvero fr. 2'000.- per la tassa di giustizia (art. 17 e 22 cifra 2 LTG) e fr. 6'480.- per le ripetibili (art. 9 e 13 TOA, non essendo invece applicabile, in assenza di valore di causa elevato, l¿art. 11 TOA);

che gli oneri processuali di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all¿attrice, nemmeno invitata a presentare le sue osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

  1. L¿appello 27 febbraio 2006 di AP 1 è respinto.

  2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 500.- (tassa di giustizia di fr. 450.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell¿appellante.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il segretario

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