Incarto n. 12.2006.3
Lugano 8 gennaio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.51 (mercede e salari) della Pretura di Locarno-Città promossa con istanza 15 marzo 2005 da
AO 1 rappr. dall’RA 2,
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo lordo di fr. 22'388.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________, domande avversate dalla convenuta nel senso di ammettere le pretese salariali dell'istante limitatamente a fr. 1'598.80;
domande che il Segretario assessore ha evaso con sentenza 12 dicembre 2005 accogliendo l'istanza per fr. 22'144.30 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2005, rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo e condannando la convenuta a rifondere all'istante fr. 700.– a titolo di indennità;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 23 dicembre 2005, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e di condannare l'istante a versarle fr. 700.– a titolo di indennità;
mentre con osservazioni del 30 gennaio 2006 l'istante propone la reiezione dell'appello;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
considerato
in fatto e in diritto:
La società AP 1 ha assunto, con decorrenza dal 1° settembre 2003, AO 1 in qualità di cuoco. Il contratto di lavoro, concluso a tempo indeterminato, prevedeva la corresponsione di un salario lordo mensile di fr. 4'000.–, comprensivo di tredicesima mensilità (doc. A).
Con raccomandata a mano del 29 aprile 2004 AP 1 ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1 per il 31 maggio 2004 (doc. B). Quest'ultimo ha dipoi presentato alla datrice di lavoro un certificato medico della dott.ssa __________, datato 17 maggio 2004, attestante la sua inabilità lavorativa al 100% a partire dal 10 maggio 2004 (doc. 1). Con scritto 27 giugno 2004 AO 1 ha confermato alla AP 1 la propria inabilità lavorativa, già dichiarata “verbalmente consegnando il certificato medico”, ha invocato la sospensione della disdetta “fino al termine dell'inabilità lavorativa” e ha chiesto il versamento dell'indennità per perdita di salario “dal 16 maggio 2004” (doc. C).
Con lettera 27 luglio 2004, RA 2, cui nel frattempo il lavoratore si era rivolto, ha invitato la datrice di lavoro ad indicare “l'indirizzo dell'ente assicuratore” al fine “di poter in seguito effettuare il passaggio” dall'assicurazione “collettiva Cassa malati per perdita di guadagno” a quella individuale (doc. D). Con scritto 31 agosto 2004 l'OCST, constatata la mancata risposta alla precedente lettera, ha chiesto alla AP 1 il versamento delle indennità giornaliere per il lavoratore e ha rilevato che essa sarebbe stata ritenuta “responsabile di ogni danno che il dipendente” avesse subito (doc. E).
Con missiva 7 gennaio 2005, la __________ ha informato la datrice di lavoro – inviando copia anche al lavoratore – che le era impossibile versare le indennità per malattia, non rientrando il caso nell'assicurazione collettiva e non essendo attuabile (per scadenza dei termini) il passaggio all'assicurazione individuale (doc. G). Di conseguenza, il 14 gennaio 2005 l'OCST, rilevando che dallo scritto della __________ si evincevano “gravi negligenze” della datrice di lavoro in merito all'“annuncio dell'evento” e all'“informazione di diritto al passaggio al gruppo individuale”, ha chiesto alla AP 1 il versamento delle prestazioni sostitutive pari all'80% del salario a partire dal 1° luglio 2004 e fino al 31 gennaio 2005 (doc. F).
Con istanza del 15 marzo 2005 AO 1 si è rivolto alla Pretura di Locarno-Città per chiedere la condanna della AP 1 al pagamento di fr. 22'388.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________. All'udienza del 2 giugno 2005 AO 1 ha confermato la propria istanza. Alla medesima si è opposta la convenuta nel senso di ammettere le pretese salariali dell'istante limitatamente a fr. 1'598.80. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi.
Con sentenza 12 dicembre 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accertato che al contratto di lavoro in oggetto torna applicabile il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) e in particolare l'art. 23 CCNL, secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a stipulare un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia a favore del lavoratore. Assicurazione che deve coprire per 720 giorni, su un periodo di 900 giorni consecutivi, l'80% del salario lordo; mentre durante il periodo di carenza, ma al massimo “60 giorni per anno lavorativo di lavoro” il datore di lavoro è tenuto a pagare l'88% del salario lordo; prestazioni, queste, da fornirsi anche se il rapporto di lavoro viene sciolto prima della fine della malattia (art. 23 cpv. 1 CCNL). In base alla predetta normativa, il primo giudice ha calcolato in fr. 20'532.30 netti l'importo che avrebbe dovuto essere corrisposto all'istante dall'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia e in fr. 1'612.– il salario da corrispondere dal datore di lavoro. Per quanto concerne il mancato versamento del primo importo da parte dell'assicurazione, il Segretario assessore ha ritenuto sussistere una responsabilità della convenuta. Quest'ultima non avrebbe infatti, a suo dire, “convenientemente e sufficientemente informato AO 1 in merito alle modalità di passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale”. Il primo giudice ha pertanto accolto l'istanza per fr. 22'144.30 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 2005 (rigettando per tale importo l'opposizione al precetto esecutivo) e condannato pure la convenuta a “rifondere all'istante fr. 700.– a titolo di indennità”.
Con appello 23 dicembre 2005 la AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e condannare l'istante a versarle fr. 700.– a titolo di indennità. A mente dell'appellante, la __________ avrebbe arbitrariamente negato le prestazioni dovute a AO 1. Quest'ultimo, in applicazione delle normative della Legge federale sul contratto di assicurazione (art. 87 LCA), avrebbe dovuto far valere le proprie pretese – arbitrariamente negate – direttamente nei confronti dell'assicurazione. Il non averlo fatto escluderebbe a priori una responsabilità del datore di lavoro. L'appellante sostiene inoltre che, comunque, AO 1 sarebbe stato informato in merito alla possibilità di passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale e alle relative modalità, avendo egli confermato per iscritto di esserne al corrente al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. La tardiva notifica all'assicurazione sarebbe inoltre semmai da imputare al lavoratore medesimo, che non avrebbe “mai manifestato la propria volontà di trasferirsi all'assicurazione individuale, motivo per il quale [essa] non annunciò il caso all'assicurazione fino a circa metà agosto 2004”. Non sarebbero dunque dati i presupposti per una sua responsabilità.
Con tardive osservazioni 30 gennaio 2006, l’appellato postula la reiezione del gravame, dichiarando di associarsi alle conclusioni della sentenza di prima sede.
L'appellante si aggrava in primo luogo per il fatto che la __________ avrebbe arbitrariamente negato le prestazioni dovute a AO 1; il caso dell'appellato rientrerebbe infatti, a suo dire, ancora nell'assicurazione collettiva e AO 1 apparterrebbe pertanto “alla cerchia delle persone assicurate” (appello, punto 2, pag. 4 e 5). L'argomentazione, sostenuta per la prima volta in appello, è tuttavia irricevibile. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC esclude infatti, anche nelle procedure per mercedi e salari (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 321 CPC), la facoltà di addurre in sede di appello fatti nuovi, prove ed eccezioni e quindi di avvalersi di argomenti non sollevati in prima istanza e non rilevabili d'ufficio dal giudice. Secondo l'appellante, AO 1, in applicazione delle normative della Legge federale sul contratto di assicurazione (art. 87 LCA), avrebbe dipoi dovuto far valere le proprie pretese – arbitrariamente negate – direttamente nei confronti dell'assicurazione (appello, punto 3, pag. 5 verso il mezzo). Il non averlo fatto escluderebbe, a suo dire, a priori una responsabilità del datore di lavoro (appello, punto 7, pag. 6 in fondo e pag. 7 in alto). Anche queste argomentazioni, conseguenza della precedente, sostenute per la prima volta in appello, si rivelano irricevibili per il medesimo motivo testè indicato.
Il Segretario assessore ha calcolato in fr. 1'612.– il salario che la AP 1 deve corrispondere a AO 1 per la seconda quindicina del mese di giugno 2004 (sentenza impugnata, consid. 9 verso il basso). Chiedendo l'integrale reiezione dell' istanza (appello, pag. 1, in fondo) l'appellante non riconosce di dovere a AO 1 neppure il predetto importo, per altro da lei stessa ammesso in prima sede, come dovuto all'istante, quantomeno per la somma di fr. 1'598.80 (act. IV, pag. 6). L'appellante non adduce tuttavia alcun motivo di fatto e di diritto per il quale il computo operato dal primo giudice sarebbe errato e l'importo in oggetto non dovuto, sicché anche su questo punto l'appello si palesa irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, con rinvio al cpv. 5).
Il Segretario assessore ha pure calcolato in fr. 20'532.30 netti l'importo che avrebbe dovuto essere corrisposto all'istante dalla __________, per i mesi da luglio 2004 a gennaio 2005, qualora la copertura assicurativa fosse sussistita (sentenza impugnata, consid. 9 nel mezzo). Il predetto computo non è contestato. La ricorrente si aggrava invece sul fatto – ritenuto dal primo giudice – che un suo errore abbia causato la decadenza della copertura assicurativa e quindi che essa debba essere ritenuta responsabile del mancato pagamento di prestazioni assicurative per perdita di guadagno. A torto.
Allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (per mancata conclusione di un'assicurazione, ritardo o non versamento delle quote dovute o annuncio tardivo) non entra in considerazione l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di inesecuzione del contratto (Brunner, Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso, in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III 126 consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n. 4C.50/2002 del 25 aprile 2002). Ciò è il caso in particolare quando il datore di lavoro omette di rendere attento il lavoratore del suo diritto di passare – al termine del contratto di lavoro – dalla copertura assicurativa collettiva a quella individuale (Vischer, Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005, n. 4 pag. 131; Geiser, Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, in AJP 3/2003, pag. 332 n. 2.59).
Per quanto qui concerne, l'appellante ha stipulato con la __________ un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia, ciò in adempimento di quanto stabilito dall'art. 23 CCNL. Alla predetta assicurazione tornano applicabili le condizioni generali, edizione 2000 (di seguito: CGA della __________). Anche l'art. E7 CGA della __________ prevede esplicitamente che il contraente (in concreto, la AP 1) è tenuto ad informare gli assicurati sui loro diritti e obblighi derivanti dall'assicurazione, in particolare sulle possibilità di proseguimento dell'assicurazione in caso di uscita dalla cerchia di persone assicurate o in caso di estinzione del contratto. Sono fatti acquisiti (cfr. sopra, consid. 3 e 7) le circostanze secondo cui AO 1 non appartiene più alla cerchia delle persone coperte dall'assicurazione collettiva della __________ e il passaggio all'assicurazione individuale non è stato possibile, essendo la relativa richiesta giunta a termini scaduti. L'appellante sostiene di aver informato AO 1 in merito alla possibilità di passaggio dall'assicurazione collettiva all'assicurazione individuale e alle relative modalità. Quest'ultimo avrebbe confermato per iscritto di esserne al corrente al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. La cifra 6 del contratto di lavoro (doc. A), a cui l'appellante fa riferimento, appare invero poco chiara ed equivoca. Dalla medesima, benché sottoscritta dal lavoratore al momento della firma del contratto, non si ricava di certo che AO 1 fosse informato sulle modalità e sui termini per passare dall'assicurazione collettiva a quella individuale. Dalla formulazione secondo cui “il lavoratore è ha conoscenza […] del cambio in un'assicurazione individuale per quanto riguarda l'assicurazione indennità giornaliera in caso di malattia” si può del resto più facilmente ricavare che a AO 1 sia stato prospettato un passaggio automatico – o su iniziativa dello stesso datore di lavoro – da una categoria di assicurazione all'altra. Dagli atti non emergono, d'altro canto, elementi attestanti che il lavoratore sia stato adeguatamente e convenientemente informato dalla datrice di lavoro; quanto piuttosto che l'appellante non ha dato seguito tempestivamente neppure alle richieste di informazione che per altro gli erano pervenute dall'OCST (cfr. consid. 3, con riferimento ai doc. D e E). L'appello su questo punto cade dunque nel vuoto.
Pure priva di consistenza è l'argomentazione dell' appellante secondo cui la tardiva notifica all'assicurazione – da lei stessa eseguita – sarebbe semmai da imputare al lavoratore medesimo, che non avrebbe “mai manifestato la propria volontà di trasferirsi all'assicurazione individuale, motivo per il quale [essa] non annunciò il caso all'assicurazione fino a circa metà agosto 2004” (appello, punto 5, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Non sarebbero dunque, a suo dire, dati i presupposti per una sua responsabilità. Già s'è detto (sopra, consid. 10) che AO 1 non risulta essere stato adeguatamente informato dall'appellante sul suo diritto di mantenere la copertura assicurativa passando ad un assicurazione individuale, né tantomeno sulle modalità e sui termini per passare dall'assicurazione collettiva a quella individuale. Non può dunque essergli imputata alcuna responsabilità, o corresponsabilità, nel far valere – entro termini e secondo modalità che non è accertato fossero a lui noti – diritti, che non è provato che egli conoscesse. Anche su questo punto l'appello è pertanto privo di fondamento.
In conclusione, ne discende che l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la decisione del Segretario assessore confermata. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–. La tardività delle osservazioni all'appello non consente di attribuire all'istante ripetibili di seconda sede, per altro neppure richieste.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la TOA,
pronuncia: 1. L’appello 23 dicembre 2005 della AP 1 è respinto.
Non si prelevano tasse né spese di appello. Non si assegnano ripetibili di appello.
;
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).